Incarto n.
12.2008.171

Lugano

5 aprile 2011/fb

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Bozzini, vicepresidente,

Fiscalini e Walser

 

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

 

 

sedente per statuire nella causa - inc. n. OA.2005.423 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 - promossa con petizione 7 giugno 2005 da

 

 

 AO 1 

rappr. da RA 1 

 

 

contro

 

 

 AP 1 

rappr. da  RA 2 

 

 

 

 

con cui l’attrice ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 68'168.20 oltre interessi al 5% dal 9 settembre 2003 su fr. 66'823.94 e dal 31 dicembre 2004 su fr. 1'344.24 nonché, con la replica, pure il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UE di Lugano;

 

domanda avversata dal convenuto che ha postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore con sentenza 5 agosto 2008 ha parzialmente accolto, condannando il convenuto al pagamento di fr. 66'823.94 oltre interessi al 5% dal 15 marzo 2004, somma per la quale è stata rigettata in via definitiva l’opposizione al PE;

 

appellante il convenuto con atto di appello 26 agosto 2008, con cui chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione per fr. 383.10 oltre interessi al 5% dal 3 novembre 2004 e accessori, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;

 

mentre l'attrice con osservazioni 1° ottobre 2008 postula la reiezione del gravame pure con protesta di spese e ripetibili;

 

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti

 

ritenuto

 

 

in fatto:

 

 

                                  A.   Il 13 marzo 2001 AO 1 ha inoltrato alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, una domanda di separazione nei confronti del marito AP 1. Vista l’esistenza di turbative tali da rendere inevitabile lo scioglimento del matrimonio per divorzio, le parti, tramite i rispettivi patrocinatori, gli avv. M__________ __________ e R__________ __________ (quest’ultimo titolare deRA 1) per la moglie e gli avv. __________ e __________ prima e gli avv. P__________ __________ e F__________ __________ poi per il marito, hanno ben presto deciso di intavolare delle trattative per risolvere bonalmente ogni loro dissidio. Il 13/17 settembre 2002 le parti e i rispettivi legali hanno quindi sottoscritto una convenzione sulle conseguenze accessorie del divorzio (doc. A), nell’ambito della quale, al punto 15 intitolato “tasse, spese di giustizia e ripetibili”, è stato stabilito che “le spese e le tasse di giustizia saranno assunte dal AP 1, il quale si prenderà a carico le spese legali della signora AO 1”. La convenzione è stata omologata il 2 giugno 2003 (doc. B) dal Segretario Assessore della Pretura, il quale, dopo aver dichiarato sciolto per divorzio il loro matrimonio, al dispositivo n. 3 della sentenza, ha posto a carico di AP 1 la tassa di giustizia di fr. 2'000.- e le spese, facendo per il resto riferimento al punto 15 della predetta convenzione.

 

 

                                  B.   L’8 settembre 2003 gli avv. M__________ __________ e R__________ __________ hanno inviato ad AO 1 la loro nota spese e competenze per la pratica di divorzio (doc. C), concludente per un importo a loro favore di fr. 116'823.94 (esborsi fr. 162.50, spese fr. 8'421.42, onorario fr. 100'000.- e IVA fr. 8'240.02), che, tenuto conto dell’acconto di fr. 50'000.- già versato da AP 1 il 24 dicembre 2002 (doc. I), presentava a quel momento un saldo di fr. 66'823.94. In virtù della convenzione, il 1° marzo 2004 hanno quindi chiesto a AP 1, per conto della cliente, di voler saldare la relativa nota (doc. 4), richiesta poi ribadita il successivo 15 marzo (doc. D), evidenziando in seguito di aver investito nella pratica 284 ore a fr. 350.- e, tramite i loro collaboratori, altre 14 ore a fr. 250.-, per un onorario complessivo di fr. 102'900.- (doc. D; per il dettaglio delle note, cfr. i doc. 3, C e P). Per le successive pratiche di recupero del credito, rimaste senza esito, il 31 dicembre 2004 hanno quindi esposto alla cliente un’ulteriore nota di fr. 1'344.24 (doc. E).

 

 

                                  C.   Con petizione 7 giugno 2005, poi completata con la replica, AO 1 (rappresentata daRA 1), che nel frattempo si era fatta cedere dagli avv. M__________ __________ e R__________ __________ le pretese da loro vantate nei confronti di AP 1 (doc. L), ha convenuto in giudizio quest’ultimo innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, al fine di ottenere la sua condanna al pagamento di fr. 68'168.20 oltre interessi al 5% su fr. 66'823.94 dal 9 settembre 2003, data dell’asserita prima interpellazione verbale, e su fr. 1'344.24 dal 31 dicembre 2004 nonché il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UE di Lugano (doc. O). Essa ha innanzitutto evidenziato che gli onorari e le tariffe orarie applicati dai suoi avvocati, poi assunti dal convenuto, erano quelli pattuiti (art. 1 cpv. 3 della tariffa dell’Ordine degli avvocati, TOA) e che il convenuto, prima della firma della convenzione, era stato informato che quegli onorari già si aggiravano a fr. 85'000.-, poi ancora lievitati a seguito della necessità di investire ulteriori 43 ore lavorative. L’eventuale applicazione della norma tariffaria speciale di cui all’art. 14 TOA non avrebbe mutato i termini della questione: essendo intervenuti due avvocati, si giustificava in effetti l’esposizione per entrambi del massimo di fr. 25'000.- previsto per la trattazione della causa di divorzio (cpv. 1); a ciò andava poi aggiunto, sempre per entrambi i legali, l’onorario per la trattazione dell’assai laboriosa separazione patrimoniale, concernente in particolare due immobili, la relativa mobilia ed altri beni mobili, del valore di almeno fr. 4'000'000.- (cpv. 2).

 

 

                                  D.   Il convenuto si è opposto alla petizione per svariate ragioni. Egli ha dapprima sollevato l’eccezione di carenza di legittimazione attiva, lamentando la tardività della cessione all’attrice. Ha quindi contestato che gli avv. M__________ __________ e R__________ __________ avessero effettivamente effettuato le prestazioni fatturate e impiegato il tempo da loro indicato e che potessero esporre una tariffa oraria di fr. 350.- anziché di fr. 250.-. Ha escluso che sia stato concluso un accordo sugli onorari dovuti ai legali della controparte o di essere stato informato prima della firma della convenzione che quegli onorari già si aggiravano a fr. 85'000.-. Ha pure negato di essersi a suo tempo impegnato a retribuire due avvocati, quando per un corretto patrocinio ne era sufficiente uno. E non era disposto a pagare eventuali prestazioni che nulla avevano a che fare con la pratica di divorzio. A suo dire, sulla base della TOA, l’esposizione dell’onorario massimo di fr. 25'000.- previsto per la trattazione della causa di divorzio (art. 14 cpv. 1 TOA) sarebbe stata possibile solo la stessa fosse stata espletata in modo completo, ciò che non era il caso, dato che essa si era invece conclusa con la sottoscrizione della convenzione. Per la liquidazione delle questioni patrimoniali, relative più che altro a due immobili, per altro nemmeno divisi, si poteva ipotizzare un dispendio temporale di 100 ore e dunque un compenso di fr. 25'000.-. Pure contestati erano gli esborsi e le spese fatturate nonché l’ulteriore pretesa di fr. 1'344.24 e la data di decorrenza degli interessi moratori.

 

 

                                  E.   Con la sentenza 5 agosto 2008 qui impugnata, il Pretore, dopo aver respinto l’eccezione di carenza di legittimazione attiva per motivi che qui non occorre menzionare, ha evidenziato, riprendendo quanto sostenuto dall’attrice in sede conclusionale, che la raccomandazione della Commissione della concorrenza (ComCo) del 17 maggio 2001 aveva portato all’abrogazione della TOA, che dunque non poteva più essere applicata alle nuove pratiche e a quelle ancora aperte, come quella in esame. A suo giudizio, l’onorario dei legali dell’attrice doveva pertanto essere determinato in base alle norme sul mandato e alla legge sull’avvocatura, ritenuto che, in assenza di accordo tra avvocato e cliente, trovava applicazione l’art. 394 cpv. 3 CO e che la determinazione del “giusto compenso” si fondava sui criteri menzionati all’art. 15a cpv. 2 Lavv. Ciò posto, ha rilevato che la tariffa oraria di fr. 350.- applicata nel caso concreto dagli avv. M__________ __________ e R__________ __________, sia pure superiore a quella proposta indicativamente dalla giurisprudenza, non poteva essere censurata, sia per il fatto che la procedura di divorzio era stata lunga, laboriosa, con importi elevati in gioco e problematiche delicate e complesse, sia perché la contestazione del convenuto era difforme dai parametri imposti dal CPC/TI, tanto più che costui aveva impedito di accertare quanto era stato pagato ai suoi patrocinatori. In merito all’entità delle prestazioni (esposte a parametro orario), ha evidenziato che al momento della firma della convenzione il convenuto sapeva che l’attrice era patrocinata da due legali, che dovevano essere remunerati, ed aveva nondimeno firmato l’accordo senza informarsi o sollevare obiezioni sul quantum della sua assunzione di debito, tanto più che, versando poi un acconto di fr. 50'000.-, doveva essere consapevole che la cifra finale sarebbe stata maggiore. Le contestazioni del convenuto alla nota d’onorario (doc. C) erano inoltre perlopiù generiche e, ove non lo erano, erano infondate, si pensi alla questione della ripartizione dei due immobili, senz’altro rientrante nella pratica di divorzio, e all’asserita fatturazione, in realtà non avvenuta, di altre attività che non avevano a che fare con quella pratica. Non da retribuire erano invece le pretese per il recupero del credito (doc. E), a suo giudizio non coperte dall’art. 15 della convenzione e nemmeno riconoscibili a titolo di costo legale preprocessuale. Di qui il parziale accoglimento della petizione, nel senso che il convenuto è stato condannato al pagamento di fr. 66'823.94 più interessi al 5% dal 15 marzo 2004, prima valida interpellazione agli atti (doc. D), ed accessori, nonché ad assumersi gli oneri processuali di fr. 1'500.- e le ripetibili di fr. 5'200.-.

 

 

                                  F.   Con l’appello 26 agosto 2008 che qui ci occupa, il convenuto chiede di riformare il querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione per soli fr. 383.10 oltre interessi al 5% dal 3 novembre 2004 ed accessori. Egli censura dapprima il fatto che il Pretore non abbia determinato l’onorario dei legali dell’attrice in base alla TOA, a suo dire invece applicabile alla fattispecie siccome la pratica di divorzio si era conclusa nel giugno 2003 mentre quella norma tariffaria era stata abrogata solo dal 1° gennaio 2008, e ribadisce di essersi assunto unicamente le spese legali necessarie al patrocinio della moglie, e ciò indipendentemente dal fatto che ad occuparsi della pratica fossero stati uno o due avvocati. Ciò premesso, rileva che la fatturazione dell’onorario massimo per la causa di divorzio di fr. 25'000.- (art. 14 cpv. 1 TOA) non entrava in linea di conto, la stessa essendo possibile solo in caso di trattazione dell’intera pratica, concretamente invece conclusasi con la sottoscrizione della convenzione, e ritiene così corretta l’attribuzione di un importo di fr. 20'000.-. Per la liquidazione delle questioni patrimoniali (art. 14 cpv. 2 TOA), relative ai soli due immobili suddivisi, riconosce un importo di fr. 18’252.-, pari a metà dell’onorario per valore minimo calcolato sul loro valore di stima (50% x 4% x fr. 912'554.-). Non contestati gli esborsi di fr. 162.50 e le spese vive fatturate in fr. 8'421.40, conclude che la controparte potrebbe pertanto pretendere fr. 46’835.90, a cui aggiunge fr. 3'457.20 di IVA, per un importo complessivo di fr. 50'383.10. Dedotto l’acconto di fr. 50'000.-, a favore dell’attrice risulta un saldo di fr. 383.10, di cui ammette di essere debitore. Quanto agli interessi di mora, esclude che il doc. D costituisca una valida interpellazione e ritiene che gli stessi possano decorrere dalla data del PE (doc. O).

 

 

                                  G.   Delle osservazioni 1° ottobre 2008 con cui l'attrice postula la reiezione del gravame si dirà, per quanto necessario, nei prossimi considerandi.

 

 

 

considerando

 

 

in diritto:

 

 

                                   1.   Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo codice di diritto processuale civile svizzero (CPC). Ritenuto che la decisione pretorile é stata pronunciata ed impugnata prima di questa data, la procedura ricorsuale in rassegna resta tuttavia disciplinata dal CPC/TI (art. 404 cpv. 1 e 405 cpv. 1 CPC).

 

 

                                   2.   L’attività svolta a suo tempo dagli avv. M__________ __________ e R__________ __________ per conto dell’attrice e che il convenuto si era impegnato a remunerare nella convenzione di cui al doc. A è indubbiamente stata effettuata nell’ambito di un contratto di mandato (art. 394 cpv. 1 CO; DTF 135 III 259 consid. 2.1). Pacifico il carattere oneroso di quelle prestazioni, eseguite a titolo professionale (art. 394 cpv. 3 CO; DTF 135 III 259 consid. 2.1), si tratta di stabilire quali siano i criteri determinanti per la loro remunerazione. A questo proposito, si osserva che gli onorari dovuti al mandatario sono in primo luogo quelli concordati dalle parti. In considerazione della missione particolare conferita agli avvocati in quanto ausiliari della giustizia, la giurisprudenza riconosce al diritto cantonale la facoltà di regolamentarne la remunerazione. In assenza di un accordo o di una regola cantonale, l’ammontare degli onorari dev’essere stabilito in base all’uso, fermo restando che, in assenza di questo, lo stesso andrà determinato dal giudice considerando tutte le circostanze pertinenti in una proporzione oggettiva con i servizi resi (DTF 135 III 259 consid. 2.2).

 

 

                                   3.   Giusta l’art. 8 CC, l’avvocato che procede in causa per ottenere la remunerazione delle sue prestazioni - oppure, come nel caso che ci occupa, il suo cessionario - è gravato dell’onere di dimostrare l’esistenza dell’asserito mandato nonché la congruità della sua pretesa (II CCA 30 gennaio 2007 inc. n. 12.2005.217). Con riferimento a quest’ultimo aspetto egli è in particolare tenuto a provare che l’onorario preteso corrisponde alle modalità di computo concordate, è conforme alla regolamentazione cantonale applicabile, è giustificato in base all’uso, oppure ancora è oggettivamente proporzionato in base alle circostanze.

                                         Nel caso di specie le prove contenute nell’incarto in merito all’entità - contestata - delle prestazioni svolte a suo tempo dagli avv. M__________ __________ e R__________ __________ sono poche e nemmeno del tutto concludenti. L’attrice non ha innanzitutto ritenuto di versare agli atti l’incarto della pratica di divorzio svolta dai professionisti da lei incaricati, limitandosi ad indicare il totale delle ore da loro asseritamente svolte e fatturate (doc. D) e a produrre la distinta (doc. 3) nonché il dettaglio delle loro note di onorario (doc. C e P), che però nelle particolari circostanze, in considerazione dell’interesse all’esito della lite dei cedenti che hanno allestito quei documenti e di cui si dirà, costituiscono semplici allegazioni di parte. Le uniche deposizioni raccolte nel presente procedimento civile sono inoltre quella del convenuto, sentito in sede di interrogatorio formale, e quella dell’avv. M__________ __________, uno dei due cedenti dell’attrice (doc. L), che, sentito in qualità di testimone, ha confermato di essere il creditore finale della pretesa nei confronti del convenuto (verbale p. 11), ceduta in definitiva solo a titolo fiduciario per l’incasso (cfr. verbale di dibattimento finale p. 1): visto il chiaro interesse nella lite di costoro, la soluzione proceduralmente corretta, nella misura in cui le loro deposizioni non hanno trovato puntuale riscontro in altre risultanze di causa, non può che essere quella di considerare solo quanto essi hanno riferito contro i loro interessi.

 

 

                                   4.   L’attrice ritiene che la remunerazione dei suoi professionisti era stata oggetto di un accordo, se non addirittura di due: essa si sarebbe in effetti accordata a suo tempo per una remunerazione in base al loro dispendio orario e in ogni caso il convenuto, poco prima della sottoscrizione della convenzione, sarebbe stato informato che gli onorari già maturati ammontavano a circa fr. 85'000.-, poi lievitati, e non avrebbe allora avuto nulla da ridire. Confrontata con la puntuale contestazione da parte del convenuto, l’attrice non è riuscita a provare in causa l’esistenza di uno questi accordi. In merito al primo, si osserva che nessun documento agli atti e nessuna deposizione testimoniale, a parte forse la testimonianza dell’avv. M__________ __________, però interessato all’esito della lite, provano che l’attrice possa essersi accordata con i suoi legali per una remunerazione in base al dispendio di tempo, di cui per altro nemmeno è certa la pretesa tariffa oraria (in tal senso va intesa la deposizione del teste avv. M__________ __________, il quale, a p. 9 del verbale, è stato in grado di riferire, in modo assai vago, solo circa l’esistenza di “una sorta di parametro noto di fr. 350.- all’ora”, ciò che per altro contrasta con la sua successiva affermazione, a p. 10 del verbale, secondo cui “era pacifico per tutti il fatto che l’onorario fosse fissato in fr. 350.- all’ora”). Non avendo trovato conferma in altre risultanze di causa, la sua deposizione non può pertanto essere ritenuta determinante (cfr. supra consid. 3). Quanto al secondo, è ancora una volta il solo teste avv. M__________ __________, interessato all’esito della lite, ad aver riferito di aver esternato all’avv. F__________ __________ in un’occasione, prima della firma della convenzione, “una specie di tappa intermedia che attestava complessivamente, per prestazioni mie e dell’avv. R__________ __________, fr. 85'000.-“ (verbale p. 9). La sua deposizione non avendo trovato neanche in questo caso conferma in altre risultanze di causa ed essendo anzi stata smentita dal convenuto (verbale p. 4 ad 10 seg.), è escluso che la stessa possa essere ritenuta concludente (cfr. supra consid. 3), anche perché l’avv. F__________ __________, firmatario della lettera 4 marzo 2004 (doc. 5), aveva a quel momento escluso, almeno implicitamente, l’esistenza di una tale esternazione al suo indirizzo, ricordando che gli accordi tra le parti erano che i legali del convenuto avrebbero “tassato” la nota dei legali dell’attrice e che a tale scopo era necessario che fossero loro indicati, oltre al dispendio orario e alla tariffa oraria, il metodo di calcolo applicato. In tali circostanze, il fatto che il convenuto non abbia ritenuto di prosciogliere dall’obbligo di serbare il segreto professionale gli avv. F__________ __________ e P__________ __________, che avrebbero potuto riferire sulla questione, pur potendo di principio essere apprezzato a suo sfavore (Frank/Sträuli/Messmer, Kommentar zur zürcherischen Zivilprozessordnung, 3ª ed., n. 23 ad § 159 ZPO), non basta ancora per modificare la situazione.

 

 

                                   5.   Esclusa con ciò l’esistenza di un accordo in merito alla remunerazione dovuta agli avv. M__________ __________ e R__________ __________, il convenuto censura l’assunto dell’attrice, fatto proprio dal Pretore nella sentenza impugnata, secondo cui nella fattispecie non vi sarebbe alcuna regolamentazione cantonale applicabile in materia, la TOA, nel frattempo abrogata, non essendo applicabile alle pratiche tuttora aperte, come quella in questione. A ragione. La TOA è stata formalmente abrogata solo a far tempo dal 1° gennaio 2008 (cfr. la legge sulla soppressione della tariffa dell’Ordine degli avvocati del 27 ottobre 2007, in vigore per l’appunto dal 1° gennaio 2008, BU 66/2007 p. 756; cfr. pure II CCA 1° dicembre 2008 inc. n. 12.2007.199, 24 aprile 2008 inc. n. 12.2008.74, 29 febbraio 2008 inc. n. 12.2007.93) e di principio risulta pertanto applicabile alla fattispecie, dato che la procedura di divorzio che ha dato luogo alla contestata remunerazione si è conclusa con la sentenza del Segretario Assessore del 2 giugno 2003 (doc. B), antecedente quindi a quella data. Il fatto che la ComCo avesse in precedenza raccomandato alle autorità preposte di stralciare ogni disposizione che obbligava gli avvocati a fissare gli onorari per i propri clienti entro i limiti stabiliti da una tariffa (cfr. Messaggio n. 5866 del 12 dicembre 2006 del Consiglio di Stato sulla soppressione della tariffa dell’Ordine degli avvocati), ritenuta problematica da un punto di vista del diritto federale della concorrenza (in tal senso il Rapporto della Commissione della legislazione sul Messaggio n. 5866; nella raccomandazione 17 maggio 2001 la ComCo si era invero limitata a sostenere che la tariffa “se applicata … rischierebbe di portare … ad una restrizione della concorrenza”; per la contrarietà della tariffa al diritto della concorrenza, invece, cfr. Frigerio, Conseguenze dell’abrogazione materiale della tariffa dell’Ordine degli avvocati, in: NRCP 2006 p. 49; Frigerio, La retribuzione dell’avvocato nel cantone Ticino, in RSPC 2007 p. 219; cfr. pure Frigerio, Problemi aperti quo alla retribuzione dell’avvocato, in: BOA 36 p. 59;), non significa ancora, nonostante il parere dell’unico autore di dottrina che si è espresso sul tema (NRCP 2006 p. 49 seg.; RSPC 2007 p. 219; BOA 36 p. 56), che la stessa fosse poi effettivamente contraria alla legislazione federale (sulla portata giuridica di una raccomandazione della ComCo, cfr. Tercier, Commentaire Romand, Droit de la concurrence, n. 39 segg. ad art. 45 LCart; Nydegger/Nadig, Basler Kommentar, n. 25 ad art. 45 LCart) e che dunque fosse da considerarsi materialmente abrogata con effetto retroattivo, tanto più che l’attrice non spiega le ragioni di fatto e di diritto che imporrebbero una tale conclusione. Legittimato ad invocare una tale violazione sarebbe in ogni caso solo il cliente (RSPC 2006 p. 219 n. 20, con rif. a Tercier, op. cit., n. 46 ad art. 45 LCart), che di regola è il solo ad aver subito un pregiudizio dall’esistenza dell’accordo cartellare, e non certo l’avvocato o il suo cessionario, a meno che beninteso - ciò che non è stato qui minimamente preteso - questi abbia nell’occasione lamentato l’esistenza di un limite di fatturazione massimo. Ora, nel caso di specie non è stato il convenuto, tenuto al pagamento dell’onorario, ad eccepire l’inapplicabilità della TOA, ma è stata la controparte, cessionaria degli avvocati interessati, di modo che la legittimazione di quest’ultima non può essere ammessa. Si aggiunga che l’inapplicabilità della tariffa, su cui pure l’attrice stessa aveva fondato le sue pretese negli allegati preliminari, era stata da lei evocata per la prima volta solo in sede conclusionale, oltretutto senza che essa avesse allora indicato quale conseguenza ciò avrebbe avuto per gli onorari dei suoi avvocati ed in particolare quali sarebbero stati i criteri in tal caso applicabili per la determinazione degli stessi, su cui il convenuto non ha in definitiva potuto esprimersi. E in ogni caso, se anche per ipotesi la tariffa non fosse più stata direttamente applicabile, essa lo sarebbe stato almeno indirettamente, essendo senz’altro lecito ispirarsi alla stessa nella sua qualità di remunerazione prevista dall’uso, tanto più che la giurisprudenza già ha avuto modo di stabilire che si trattava di una tariffa cui, in assenza di altri parametri, i tribunali erano autorizzati ad ispirarsi in equità (II CCA 29 febbraio 2008 inc. n. 12.2007.93, 24 ottobre 2007 inc. n. 12.2006.173).

 

 

                                5.1   Per la trattazione di una causa di stato, l’art. 14 cpv. 1 TOA stabilisce che l’onorario a favore dell’avvocato va da fr. 1'000.- a fr. 25'000.-, che comprende, per costante prassi del Consiglio di Moderazione, sia la trattazione delle misure provvisionali sia la questione dei contributi alimentari che un coniuge deve all’altro dopo il divorzio (Rep. 1988 p. 386; BOA 29 p. 32, 28 p. 57, 11 p. 20). Per giurisprudenza invalsa, entro il minimo e il massimo previsto da quella disposizione l’onorario del patrocinatore deve poi essere valutato caso per caso, secondo i criteri generali dell’art. 8 TOA, ovvero secondo la complessità, l’importanza, il valore e l’estensione della pratica, la competenza professionale e la responsabilità dell’avvocato, il tempo e la diligenza impiegati, la situazione patrimoniale delle parti, l’esito della causa e la sua prevedibilità (BOA 28 p. 57, 11 p. 20). Nel caso di specie è pacifico che la causa di divorzio che ha visto l’intervento degli avv. M__________ __________ e R__________ __________ costituisca una causa di stato ai sensi dell’art. 14 cpv. 1 TOA, tale cioè da giustificare un onorario massimo di fr. 25'000.-, e ciò a prescindere dal fatto che la stessa sia stata curata da uno o persino da più legali, la cui attività sarebbe in tal caso stata chiaramente complementare (in tal senso va in effetti intesa la deposizione del teste avv. M__________ __________, a p. 7 seg. del verbale,  secondo cui egli aveva funto da “carota” e l’avv. R__________ __________ da “bastone”). Per la sua concreta determinazione entro quel limite, quegli avvocati e, per essi, l’attrice cessionaria, a fronte delle dettagliate e puntuali contestazioni del convenuto, avrebbero dovuto indicare e soprattutto dimostrare i requisiti imposti dall’art. 8 TOA. Sennonché, come si è detto (cfr. supra consid. 3), essi non hanno ritenuto di produrre in causa gli atti dell’incarto della pratica di divorzio da loro svolta. Alla luce del tenore della sola sentenza di divorzio e della sola convenzione, non è in definitiva possibile stabilire se le prestazioni fatturate, le ore da essi indicate e la relativa tariffa oraria, contestate dal convenuto, fossero effettivamente corrette, giustificate e congrue. In tali circostanze, non vi è motivo di aumentare la somma di fr. 20'000.-, che il convenuto ha ritenuto nell’appello (p. 6) di poter riconoscere alla controparte per l’intervento dei suoi legali nella causa di divorzio.

 

 

                                5.2   Se le prestazioni dell’avvocato in una causa di stato si estendono alla trattazione, giudiziale o extragiudiziale, dei rapporti patrimoniali litigiosi, egli, giusta l’art. 14 cpv. 2 TOA, ha diritto ad un onorario supplementare fino al 50% di quello calcolato applicando l’art. 9 TOA al valore dell’intera sostanza coniugale, disposizione quest’ultima che quantifica l’onorario per un valore litigioso tra fr. 500'000.- e fr. 1'500'000.- tra il 4% e il 7% e per un valore litigioso superiore a fr. 1'500'000.- tra il 3% e il 6%, ritenuto che la scelta della percentuale effettivamente applicabile all’interno delle “forchette” dipende sostanzialmente ancora dai criteri di cui al precedente art. 8. Nel caso di specie è pacifico che nell’ambito della causa di stato tra le parti gli avv. M__________ __________ e R__________ __________, che come detto avevano lavorato in modo complementare, si siano tra l’altro occupati anche della liquidazione di alcune questioni patrimoniali. Nonostante sia pacifico che il patrimonio del convenuto ammontava effettivamente ad almeno fr. 4'000'000.-, essi non si sono occupati della sua eventuale ripartizione tra i coniugi ma solo della suddivisione tra loro delle PPP n. __________ e n. __________ RFD di __________, il cui valore di stima era di fr. 912'554.20 (pari a 42/1000 rispettivamente di 9/1000 del valore di stima del fondo base n. __________ RFD di __________ di fr. 17'893’220.-, cfr. doc. M e N), questione che è stata regolamentata al punto 7 della convenzione. In applicazione dell’art. 14 cpv. 2 TOA essi, per tale attività, potrebbero dunque pretendere un importo massimo di fr. 31'939.40 (fr. 912'554.20 x 50% x 7%), a condizione però di aver dimostrato, a fronte delle dettagliate e puntuali contestazioni del convenuto, che la fattispecie giustificava l’esposizione dell’onorario massimo. In realtà, a seguito delle carenze probatorie imputabili all’attrice e di cui si è già accennato in precedenza, non è possibile stabilire con cognizione di causa la complessità della pratica, l’attività e il tempo impiegato per la sua evasione e con ciò l’entità dell’onorario oggettivamente dovuto a questo titolo. Sennonché il convenuto ha ammesso in causa di essere debitore di determinati importi per quell’intervento dei patrocinatori della moglie: in risposta (p. 5) aveva ipotizzato che costoro avessero investito 100 ore a fr. 250.- corrispondenti a fr. 25'000.-, somma da lui poi ammessa (“quest’ultimo importo, sommato a quanto qui ammesso, per pura ipotesi, per il divorzio (fr. 25'000.-), dà un totale di fr. 50'000.-, ovvero quanto ha già pagato”); nell’appello ha invece accettato di dover pagare fr. 18'252.- (p. 7). Essendosi detto disposto negli allegati preliminari a pagare fr. 25'000.-, egli non può più ora, già in base al principio della buona fede processuale, ridurre la sua offerta (cfr. per analogia II CCA 4 febbraio 1999 inc. n. 12.98.201, 29 gennaio 1999 inc. n. 12.98.191), così che in definitiva va obbligato a corrispondere l’importo di fr. 25'000.-.

 

 

                                5.3   L’attrice, a fronte delle più volte menzionate contestazioni del convenuto, non ha inoltre provato l’entità delle prestazioni svolte dai suoi legali dal novembre 2000 al 13 marzo 2001, data d’inoltro della procedura di seperazione, anch’esse comprese nella nota di onorario di cui al doc. C e dunque non può pretendere nulla a questo titolo, ammesso e non concesso poi che il convenuto, sottoscrivendo il punto 15 della convenzione, si fosse effettivamente assunto anche quella prestazione.

 

 

                                5.4   Per il resto, avendo il convenuto dichiarato in questa sede (appello p. 7) di non contestare più il suo obbligo al pagamento degli esborsi di fr. 162.50 e delle spese vive fatturate in fr. 8'421.40, l’onorario dovuto agli avv. M__________ __________ e R__________ __________ in base alla convenzione può essere quantificato in fr. 53'583.90, a cui vanno aggiunti fr. 4'060.- di IVA (calcolata sull’onorario e le spese vive), per un importo complessivo di fr. 57'643.90. Dedotto l’acconto di fr. 50'000.- già versato, ne risulta un saldo di fr. 7'643.90.

 

 

                                   6.   L’ultima censura d’appello riguarda la data di decorrenza degli interessi di mora. Il Pretore ha ritenuto che gli stessi fossero dovuti dallo scritto del 15 marzo 2004 (doc. D), che a suo giudizio costituiva la data della prima interpellazione agli atti, mentre il convenuto esclude che quel documento possa rappresentare una valida interpellazione e propone come termine di decorrenza degli interessi il 3 novembre 2004, data del PE (doc. O). La censura, priva di qualsiasi motivazione e con ciò irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC/TI), è infondata anche nel merito. Nella misura in cui i legali dell’attrice avevano ribadito nella lettera del 15 marzo 2004 che “se la fattura non venisse pagata ancora nei prossimi giorni, adiremo senza ulteriori formalità le vie legali” (doc. D) è in effetti incontestabile che la stessa costituisca una valida interpellazione ai sensi dell’art. 102 cpv. 1 CO. E comunque, con un precedente scritto datato 1° marzo 2004 (doc. 4), essi avevano già assegnato alla controparte un termine di pagamento scadente il successivo 10 marzo, sicché la decorrenza degli interessi avrebbe finanche potuto essere stabilita già da quel momento (II CCA 2 novembre 2005 inc. n. 12.2005.60).

 

 

                                   7.   Ne discende che l’appello dev’essere parzialmente accolto nel senso che, in parziale accoglimento della petizione, il convenuto deve essere condannato al pagamento di fr. 7'643.90 oltre interessi al 5% dal 15 marzo 2004 ed accessori.

                                         La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili di primo e secondo grado seguono la rispettiva soccombenza delle parti (art. 148 CPC/TI), ritenuto che in questa sede si è tenuto conto di un valore litigioso di fr. 66'440.84. Per l’attribuzione delle ripetibili della sede pretorile si è inoltre considerato il fatto che in occasione dell’allestimento degli allegati preliminari il convenuto non era stato patrocinato.

 

 

 

Per i quali motivi,

richiamati l’art. 148 CPC/TI e la TG

 

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                    I.   L’appello 26 agosto 2008 di AP 1 è parzialmente accolto. Di conseguenza la sentenza 5 agosto 2008 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, è così riformata:

 

                                         1.     La petizione è parzialmente accolta.

                                         §      Di conseguenza AP 1, __________, è condannato a pagare ad AO 1, __________, la somma di fr. 7'643.90 oltre interessi al 5% dal 15 marzo 2004.

                                         §§    Limitatamente alla somma di fr. 7'643.90 oltre interessi al 5% dal 15 marzo 2004 è rigettata in via definitiva l’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UE di Lugano.

                                         2.     La tassa di giustizia e le spese, di complessivi  fr. 1’500.-, da anticipare dall’attrice, restano a suo carico per 8/9 e per 1/9 sono a carico del convenuto, al quale l’attrice rifonderà fr. 2'000.- per parti di ripetibili.

                                        

 

                                   II.   Le spese della procedura d’appello consistenti in:

 

                                         a) tassa di giustizia                                    fr.      950.-

                                         b) spese                                                      fr.        50.-

                                         Totale                                                           fr.   1’000.-

 

                                         da anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico per 1/9 e per 8/9 sono poste a carico dell’appellata, che rifonderà all’appellante fr. 2'000.- per parti di ripetibili di appello.

 

 

                                  III.   Intimazione:

 

-     

-      

 

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1

 

 

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il vicepresidente                                                    Il segretario

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF).