Incarto n.
12.2008.176

Lugano

28 dicembre 2009/lw

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,

Walser e Lardelli

 

segretaria:

Verda Chiocchetti, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2005.79 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna promossa con petizione 17 maggio 2005 da

 

 

 AO 1 

rappr. dall'  RA 2 

 

 

contro

 

 

AP 1 

rappr. dall'  RA 1 

 

 

 

 

 

con cui l’attore ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 75'669.70 - importo ridotto a fr. 68'809.65 più interessi con le conclusioni di causa - nonché l'iscrizione in via definitiva a carico del foglio PPP no __________ di proprietà della convenuta di un'ipoteca legale degli artigiani a garanzia del medesimo importo;

 

domande avversate dalla convenuta che ha postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore con sentenza 7 luglio 2008 ha accolto limitatamente all'importo di fr. 58'626.- oltre interessi, ordinando l'iscrizione definitiva dell'ipoteca legale a carico del fondo di proprietà della convenuta;

 

appellante la convenuta con atto di appello 27 agosto 2008, con cui chiede l'annullamento del querelato giudizio e la sua riforma nel senso di respingere la petizione e ordinare la cancellazione dell'ipoteca legale, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;

 

mentre con osservazioni 9 ottobre 2008 l’attore postula la reiezione del gravame;

 

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti

 

ritenuto

in fatto:                           1.     Nel corso del 2002 l'attore è stato incaricato dei lavori di fornitura e posa di pavimenti e rivestimenti in marmo per la PPP no __________, quota di 180/1000 del fondo base no __________ RFD di __________, segnatamente per la piscina. La PPP no __________ era allora in comproprietà della AP 1 in ragione di 232/1000 e della AP 1 per 768/1000. Terminati i lavori nel corso del mese di aprile 2003, gli stessi sono stati collaudati il 7 maggio 2003 dal committente, assistito dal responsabile della direzione lavori arch. __________, i quali hanno attestato che l'opera era priva di difetti. Il saldo della fattura essendo rimasto impagato, con petizione 7 agosto 2003 AO 1 ha chiesto la condanna delle due comproprietarie al pagamento di fr. 87'582.- oltre interessi e l'iscrizione dell'ipoteca legale degli artigiani a garanzia del proprio credito. Tenuto conto del successivo versamento di fr. 65'710.-, la domanda è quindi stata ridotta a fr. 21'872.-. Le convenute sono rimaste precluse. Con sentenza 15 ottobre 2003 il Pretore ha integralmente accolto la petizione.

 

 

                                          2.     In data 8 maggio 2003 AO 1 ha allestito un preventivo di fr. 18'141.40 per "opere supplementari per bordature sagomate … sul bordo piscina", per le quali ha emesso la fattura 8 settembre 2004 di fr. 18'141.40. Il 18 febbraio 2004 è seguito un ulteriore preventivo, di fr. 1'936.80, per "opere in pietra naturale", per le quali è stata emessa la fattura 14 maggio 2004 di fr. 3'718.65. Per questi lavori essendo stati versati acconti per fr. 15'000.-, è rimasto uno scoperto di fr. 6'860.05.

 

                                                  Il 3 dicembre 2004 - così risulta dai successivi scritti 21 dicembre 2004 e 25 gennaio 2005 - AO 1 ha inoltrato un preventivo per il rifacimento dei pavimenti della piscina, per un importo di fr. 110'000.-, poi integrato con scritto 25 gennaio 2005 di un ulteriore importo di fr. 23'914.-. Per i lavori, terminati il 25 febbraio, l'attore ha quindi emesso una fattura di fr. 126'375.65, comprendente pure alcuni lavori supplementari. Considerato l'acconto di fr. 57'566.- versato il 26 gennaio 2005, la fattura è rimasta scoperta nella misura di fr. 68'809.65.

 

 

                                          3.     Con petizione 17 maggio 2005 AO 1 ha chiesto la condanna di AP 1 al pagamento della somma di fr. 75'669.70 pari all'importo totale scoperto delle tre fatture di cui sopra, nonché l'iscrizione di un'ipoteca legale degli artigiani a carico dei fondi di proprietà delle convenute a garanzia del proprio credito.

                                                  La domanda provvisionale tendente all'annotazione dell'ipoteca legale è stata accolta inaudita parte con decreto 17 maggio 2005, confermato dopo il contraddittorio con decreto 3 giugno 2005.

 

 

                                          4.     Con risposta 20 giugno 2005 la convenuta si è opposta alla petizione, postulando la cancellazione dell'ipoteca legale iscritta in via provvisoria. La convenuta sostiene che i lavori deliberati all'attore il 21 dicembre 2004 altro non erano che i lavori di risanamento intesi a porre rimedio ai difetti dell'opera, emersi dopo la messa in funzione della struttura, segnatamente infiltrazioni d'acqua provenienti dalla piscina, che avevano indotto i committenti a interpellare la direzione lavori e gli artigiani coinvolti per risolvere i problemi manifestatisi. Le trattative, nelle quali erano poi intervenute anche le compagnie assicurative delle varie parti coinvolte, avrebbero permesso di ottenere dalle assicurazioni la garanzia della copertura dei costi  necessari per il risa-namento dell'edificio, stimati nell'ordine di fr. 510'0000.-.

                                                  Di conseguenza, i lavori di cui trattasi altro non sarebbero che i lavori di riparazione necessari per ovviare ai difetti dell'opera, e di conseguenza l'attore non avrebbe diritto a remunerazione alcuna per i medesimi.

 

                                                  In corso di causa la convenuta AP 1 è stata dimessa dalla lite ritenuto che la AP 1 ne ha assunto attivi e passivi.

 

 

                                          5.     Il Pretore, con la sentenza qui impugnata, ha accolto la petizione limitatamente a fr. 58'626.- oltre interessi. Il primo giudice ha dapprima ritenuto che l'attore non può essere ritenuto responsabile delle infiltrazioni d'acqua dal locale piscina al locale sottostante, sicché non era necessario esaminare la tempestività della notifica del difetto. Per quanto concerne invece la problematica dell'acqua ristagnante sul pavimento della piscina a causa dell'insufficiente pendenza dello stesso, ha ritenuto che vi era in effetti una responsabilità dell'attore che non aveva rilevato l'insufficiente pendenza del betoncino eseguito da terzi, ma ha poi concluso che l'insufficiente pendenza del pavimento non era la causa delle infiltrazioni. Ha poi rilevato che, comunque, il difetto del ristagno dell'acqua non era stato tempestivamente notificato e di conseguenza l'opera era stata accettata. In merito all'ammontare della mercede, ha ritenuto provato che la mercede per il rifacimento del pavimento ammontava a fr. 111'113.79, sicché, tenuto conto dell'acconto di fr. 57'566.- era dovuto ancora il saldo di fr. 53'547.79. Il Pretore ha altresì ritenuto che erano dovuti anche il saldo di fr. 3'141.40 della fattura dell'8 settembre 2003 per le opere supplementari e l'importo di fr. 1'936.80 della fattura del 14 maggio 2004. In totale la somma dovuta è quindi di fr. 58'626.-.

 

 

                                          6.     Con l’appello 27 agosto 2008 che qui ci occupa la convenuta chiede di riformare il querelato giudizio nel senso di respingere la petizione e cancellare l'ipoteca legale provvisoria.

                                                  Con osservazioni 9 ottobre 2008 l'appellato postula la reiezione del gravame.

 

 

Considerato

in diritto:                         7.     Il rapporto contrattuale in essere tra le parti è pacificamente un contratto d'appalto. L’art. 367 CO dispone che, consegnata l’opera al committente, questi la deve verificare appena lo consenta l’ordinario corso degli affari e segnalarne all’appaltatore i difetti. Qualora i difetti si manifestino solo dopo la consegna, il committente è tenuto a darne avviso all’appaltatore tosto che siano stati scoperti, altrimenti l’opera si ritiene approvata nonostante i difetti stessi (art. 370 cpv. 3 CO).

                                                  I diritti del committente in caso di difetti dell’opera sono poi regolati dall’art. 368 CO che, a seconda dei casi, permette all’interessato o di rifiutare l’opera, postulando in caso di colpa dell’appaltatore anche il risarcimento del danno (art. 368 cpv. 1 CO), oppure nel caso di difetti di minore entità, di diminuire la mercede in proporzione al minor valore dell’opera, o ancora chiedere, se ciò non cagioni all’appaltatore spese esorbitanti, la riparazione gratuita dell’opera e, nel caso di colpa, anche il risarcimento dei danni (art. 368 cpv. 2 CO).

 

                                          8.     L'appellante contesta di dovere remunerare l'operato della controparte, rilevando avantutto che i lavori eseguiti dall'attore costituivano dei lavori di riparazione in garanzia, intesi a ovviare ai difetti riscontrati nella costruzione, tant'è che gli stessi sono stati pagati dalle varie compagnie assicurative dei vari artigiani, secondo una chiave di riparto concordata, ciò che le ha permesso di far fronte ai lavori di risanamento assumendosi unicamente il maggior valore dovuto alle migliorie apportate all'opera originale.

 

                                                  Va qui avantutto rilevato che, a prescindere dalla questione se si trattasse di lavori in garanzia, la stessa appellante afferma che ne era stata prevista la remunerazione, seppure con mezzi messi a disposizione dalle assicurazioni RC dei vari artigiani. È quindi perlomeno contraddittorio quando essa sostiene ora che l'appellato non ha diritto a rimunerazione alcuna perché trattasi di lavori in garanzia. Ma vi è di più: non solo l'appellato ha ricevuto un acconto di fr. 57'566.- per i lavori di cui trattasi, ma era anche stato preavvisato favorevolmente il pagamento del saldo, che non era però stato versato non perché i lavori erano in garanzia, bensì allo scopo di far pressione sull'appellato. Ciò era peraltro noto all'appellante a seguito della comunicazione mediante posta elettronica dell'11 marzo 2005 di __________, il quale comunicava alla di lei legale che "anche se non molto corretto, ho fatto tenere in sospeso il saldo della fattura AO 1 di fr. 43'000.- (ai sensi dell'art. quinto …[n.d.r.: … chi ha in mano i soldi ha vinto]) in modo che lui faccia pressione sulla sua compagnia RC per trovare una soluzione ragionevole del caso" (foglio 7 del doc. I all'inc. OA. 2005.79).

 

 

                                          9.     Gioverà ricordare che nella costruzione dell'opera di cui trattasi sono state coinvolte più imprese, ciascuna delle quali ha eseguito una parte dei lavori. L'opera è poi risultata difettosa, ciò che ha reso necessario l'esecuzione di lavori per porre rimedio alle manchevolezze. Il fatto che l'appellato abbia eseguito parte di questi lavori di ripristino non costituisce però eo ipso un'ammissione di responsabilità da parte sua, come sostenuto dall'appellante. La responsabilità dell'appellato è sempre stata contestata sia dallo stesso, sia dalla sua compagnia d'assicurazione RC. Il fatto che quest'ultima abbia dimostrato "una  certa disponibilità a trattare" anche relativamente al medesimo (testi __________ verbale 14 settembre 2006, pag. 2 e 3), non è tale da far venir meno la contestazione, confermata anche dal teste __________, il quale ha ricordato che "la __________ ha negato la responsabilità di AO 1 e non ha accettato neppure la ripartizione proposta dal perito __________". Di conseguenza è l'appellante che, in applicazione dell'art. 8 CC, ha l'onere di dimostrare che i difetti rientrano nella responsabilità di AO 1.

 

 

                                          10.   Il Pretore ha riconosciuto l'esistenza di difetti dell'opera, e non ha escluso che, di principio, l'attore poteva essere tenuto a partecipare alle spese di risanamento. Ha però poi negato il risarcimento ritenendo che la notifica del difetto imputabile al suo operato, vale a dire la formazione di ristagni d'acqua dovuti alla mancanza di pendenza del pavimento, non era stata fatta.

                                                  L'appellante censura le sentenza impugnata, sostenendo che già nel corso del 2003 gli artigiani e la direzione lavori erano stati messi al corrente dell'esistenza di infiltrazioni d'acqua e della formazione di pozze sul pavimento, sicché la notifica dei difetti sarebbe avvenuta tempestivamente. L'appellato sarebbe poi corresponsabile dell'esecuzione non a regola d'arte del pavimento, per aver omesso di verificare la pendenza del betoncino sul quale ha posato il pavimento e di avvisarne la DL.

                                                  L'appellato dal canto suo conferma la mancata notifica dei difetti che concernono il suo operato. Contesta poi che gli sia imputabile una negligenza, rilevando che non gli incombeva alcun particolare obbligo di notifica e sostenendo che, a  prescindere dalla qualità del suo operato, il pavimento avrebbe comunque dovuto essere rifatto a causa della mancanza dell'impermeabilizzazione sotto il betoncino.

 

 

                                          11.   Dalla perizia giudiziaria risulta che il pavimento della piscina non è stato eseguito a regola d'arte perché realizzato senza  adeguate pendenze, con la conseguenza che l'acqua non defluiva verso gli scarichi ma formava delle pozze. A mente del perito, la formazione di pozze d'acqua non è però causa delle infiltrazioni d'acqua nei locali sottostanti, dovute queste invece alla mancanza di un'impermeabilizzazione sotto il betoncino, problema per il quale non è imputabile alcuna responsabilità alla ditta AO 1 (Perizia 26 giugno 2007, pag. 11). Sempre il perito ha poi ritenuto che, seppure quest'ultima aveva eseguito il proprio lavoro conformemente al progetto e secondo le istruzioni ricevute (delucidazione perizia pag. 4), vi era comunque una sua responsabilità per aver omesso di verificare le pendenze del betoncino e di informare la direzione lavori (perizia cit., pag. 11).

 

                                                  Nella situazione concreta è però quantomeno dubbio che l'appellato fosse tenuto a notificare alla direzione lavori la carente pendenza del betoncino, ciò considerato che l'architetto __________ che si occupava della direzione lavori, era sicuramente meglio in grado di rendersi conto delle carenze del progetto di quanto lo fosse l'artigiano. Comunque sia, anche qualora avesse avvisato la direzione lavori della mancanza di pendenza del betoncino, ciò ancora non permette di concludere che tale avviso avrebbe poi avuto quale conseguenza la posa di un manto impermeabile sotto il betoncino. Ciò appare anzi assai improbabile, considerato che la posa di una pellicola impermeabile è stata decisa solo dopo che le infiltrazioni sono state riscontrate, vale a dire a lavori ultimati, dopo la messa in esercizio della struttura. Di conseguenza è da ritenere che, anche qualora l'appellata avesse eseguito il pavimento con le necessarie pendenze, lo stesso avrebbe comunque dovuto essere rifatto per posare l'impermeabilizzazione mancante (perizia cit., pag. 11). Neppure risulta poi che la mancanza di pendenza da sola e il conseguente ristagno d'acqua avrebbe necessariamente implicato il rifacimento del pavimento, cosa questa peraltro neppure sostenuta.

 

                                                  Può quindi restare aperta la questione se la notifica del difetto consistente nei ristagni d'acqua sul pavimento sia stata tempestiva, questione discutibile, non da ultimo considerato che l'opera è stata oggetto di collaudo il 7 maggio 2003 e in quell'occasione è stata considerata priva di difetti malgrado la mancanza di pendenza del pavimento (doc. R).

 

                                                  Stante quanto precede, la sentenza impugnata, seppure sulla scorta di altre considerazioni, merita senz'altro conferma. Di conseguenza l'appello è respinto.

                                                  Gli oneri del presente giudizio seguono la soccombenza.

                                                 

 

 

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 148 CPC e la TG

 

 

pronuncia:

                                   1.   L’appello 27 agosto 2008 di AP 1, è respinto.

 

                                   2.   Le spese della procedura d’appello, consistenti in:

 

                                         a) tassa di giustizia                                    fr.   1'900.-

                                         b) spese                                                      fr.      100.-

                                         Totale                                                           fr.   2'000.-

 

                                         da anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico, con l'obbligo di rifondere a controparte fr. 3'000.- di ripetibili.

                                     

                                   3.   Intimazione:

 

-     ;

-     .

 

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna.

 

 

 

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        La segretaria

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.-  è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).  La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).