Incarto n.
12.2008.177

Lugano

14 gennaio 2010/fb

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,

Walser e Lardelli

 

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

 

 

sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2008.502 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3 promossa con petizione 6 giugno 2006 da

 

 

 AP 1 

rappr. dall’  RA 2 

 

 

 

contro

 

 

 

AO 1 

rappr. dall’  RA 1  

 

 

 

 

 

chiedente la condanna della convenuta al pagamento di fr. 15'880.- oltre accessori, domanda alla quale quest’ultima si è opposta e che il Pretore, statuendo il 21 agosto 2008, ha respinto accogliendo l’eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta;

 

appellante l’attore, che con atto di appello 29 agosto 2008 chiede di riformare il giudizio impugnato nel senso di accogliere la petizione, con protesta di spese e ripetibili;

 

mentre la convenuta nelle proprie osservazioni dell’8 ottobre 2008 propone la reiezione dell’appello e la conferma del giudizio pretorile;

 

letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;

 

 

 

 

ritenuto

 

 

in fatto:

 

                                  A.   Nella primavera del 1998 __________ incaricò AP 1 di occuparsi dei lavori di rifacimento della terrazza della sua abitazione in __________. Durante l’esecuzione dei lavori, terminati nel corso dello stesso anno, AP 1 ha affidato la posa del betoncino e delle piastrelle a AO 1. Nel corso del 2001 la committente ha riscontrato alcuni difetti dell’opera e dopo averli comunicati senza esito a AP 1, con petizione 31 gennaio 2003 lo ha convenuto davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2, con altri artigiani, chiedendo il pagamento in solido di fr. 18’000.-. Con sentenza 25 gennaio 2006 il Pretore del Distretto di Lugano ha condannato AP 1 a versare a __________ fr. 12'000.- oltre accessori, a titolo di minor valore dell’opera a seguito della difettosità del betoncino (inc. OA.2003.50).

 

                                  B.   AP 1 ha fatto spiccare nei confronti di AO 1 un precetto esecutivo n. __________ il 15 marzo 2006 per l’importo di fr. 17’830.-, al quale l’escussa ha interposto opposizione. Con sentenza 29 maggio 2006 il Segretario assessore della Pretura di Lugano ha respinto l’istanza di rigetto definitivo dell’opposizione proposta da AP 1 in quanto il creditore indicato nella sentenza prodotta come titolo esecutivo non era l’istante bensì __________ (inc. EF.2006.981). AP 1 ha promosso con petizione 6 giugno 2006 una causa nei confronti di AO 1 davanti alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, per ottenerne la condanna al versamento di fr. 15'880.– oltre accessori, a titolo di risarcimento del danno. Nella risposta 15 novembre 2006 la convenuta si è opposta alla domanda, sollevando l’eccezione di prescrizione. Essa sostiene che la consegna dell’opera è avvenuta nel 1998 e che di conseguenza il termine quinquennale di prescrizione è intervenuto prima dell’inoltro della petizione 6 giugno 2006. Con gli allegati di replica e duplica le parti hanno sostanzialmente confermato le rispettive domande. Il Segretario assessore della Pretura, statuendo il 12 dicembre 2007, ha accolto l’eccezione e ha di conseguenza respinto la petizione.

 

 

                                  C.   L’attore ha interposto contro la sentenza citata appello l’8 gennaio 2008, chiedendone la riforma nel senso di accogliere integralmente la petizione. Statuendo il 30 luglio 2008, questa Camera ha annullato la sentenza del Segretario assessore e ha rinviato la causa al Pretore per nuovo giudizio (inc. n. 12.2008.12). Il Pretore ha emanato il 21 agosto 2008 la propria sentenza, mediante la quale ha accolto l’eccezione di prescrizione e ha di conseguenza respinto la petizione, mettendo a carico dell’attore la tassa di giustizia di fr. 600.- e le spese e un’indennità ripetibile di fr. 1'000.- in favore della convenuta.

 

                                  D.   Contro la sentenza pretorile è insorto con atto d’appello del 29 agosto 2008 l’attore, il quale postula la riforma del giudizio di prima istanza nel senso di respingere l’eccezione di prescrizione. Nelle osservazioni 8 ottobre 2008 la convenuta chiede la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili in base ad argomentazioni delle quali, per quanto necessario, si dirà di seguito.

 

e considerato

 

in diritto:

 

                                   1.   Il Pretore, dopo aver accertato che tra l’attore e la convenuta era sorto un contratto di subappalto relativo all’esecuzione e alla posa del betoncino della terrazza in ristrutturazione nell’immobile proprietà di __________, ha constatato che l’opera era stata portata a termine dalla convenuta nella prima metà del 1998 e che i difetti notificati dalla committente si sono manifestati nel 2001. Ha di conseguenza ritenuto sopraggiunta la prescrizione quinquennale applicabile al contratto di appalto, non risultando atti interruttivi della prescrizione nei confronti della convenuta. Il primo giudice ha escluso l’applicazione dell’art. 180 Norma SIA 118 per due motivi, da un lato per il fatto che le parti non l’avevano integrata nel loro contratto e dall’altro perché non risultava che la convenuta avesse nascosto all’attore i difetti dell’opera.

 

                                   2.   L’appellante invoca in questa sede l’applicazione di determinati articoli della norma SIA 118, come già addotto nella replica 27 novembre 2006. Egli sostiene che attore e convenuta sono attivi professionalmente nel ramo edile e che pertanto hanno l’obbligo di rispettare le Norme SIA (in particolare la Norma SIA 118) e che non devono, per prassi consolidata, integrarla alla loro relazione contrattuale. A torto quindi il Pretore, prosegue l’appellante, ha escluso un termine di prescrizione decennale, a maggior ragione se si considera che la convenuta ha realizzato il betoncino pur dovendo sapere che la pendenza non era sufficiente, sottacendo così intenzionalmente al committente i difetti.

 

                                   3.   Dagli atti risulta che nel febbraio 1997 l’attore ha commissionato alla convenuta l’esecuzione del sottofondo e del betoncino relativo alle terrazze di una casa a __________, proprietà di __________ (doc. A, 2, 3). La convenuta ha inviato il 22 maggio 1998 la propria fattura all’attore (doc. 3). È poi emerso che a causa della mancanza di una direzione dei lavori qualificata e di un errore di concezione nella ristrutturazione, vi sono state infiltrazioni di acqua piovana attraverso le fughe e i giunti delle piastrelle posate sulla terrazza (doc. 10, A). Nella fattispecie non vi sono dubbi che tra le parti è sorto un contratto di subappalto. Il contratto di appalto, come ogni altro, si perfeziona per effetto dello scambio di reciproche manifestazioni di volontà contrattuale, concordanti almeno sui punti essenziali dell'auspicato negozio giuridico (art. 1 CO), che nel caso dell'appalto si limitano all'accordo sull'opera da eseguire e al principio dell'onerosità della prestazione dell'appaltatore (art. 363 CO; Gauch, Der Werkvertrag, 4a ed., 1996, n. 7). Il contratto è sorto in seguito alla conferma dell’offerta presentata dalla convenuta (doc. 2). Nulla agli atti dimostra che le parti hanno concordato l’applicazione della Norma SIA 118 ai loro rapporti contrattuali. Ora, le norme SIA non hanno il carattere obbligatorio di una legge o di un’ordinanza e sono vincolanti solo se le parti contrattuali si sono accordate per riprenderle nel loro contratto (DTF 118 II 295; II CCA del 12 ottobre 2007, 12.2006.146; Zindel/Pulver, Basler Kommentar OR-I, 4a ed.., n. 22 Vor Art. 363-379). Ciò vale anche fra professionisti del ramo che non sono in relazioni professionali regolari sistematicamente soggette alla Norma (Tercier/Favre/Carron, Les contrats spéciaux, 4a ed., n. 4192 pag. 628), come è il caso per le parti qui in causa. Ne deriva che in concreto le Norme SIA 118 non sono applicabili e che non entra quindi in linea di conto un termine di prescrizione di dieci anni, bensì quello di cinque anni previsto dall’art. 371 cpv. 2 CO.

 

                                   4.   L’attore ammette nel proprio appello che la sua committente, proprietaria dell’opera, non ha avuto alcun rapporto contrattuale con la subappaltatrice qui convenuta in causa. Afferma nondimeno che l’azione giudiziaria avviata nel 2003 dalla committente nei suoi confronti e nei confronti degli altri artigiani attivi sul cantiere, tra i quali la convenuta, ha interrotto la prescrizione anche per quel che concerne i rapporti contrattuali tra i subappaltanti. Se non che, tale argomentazione è stata proposta per la prima volta in sede di appello, ciò che ne esclude d’acchito l’esame, visto il chiaro divieto dell’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC. Ad ogni modo, essa dovrebbe essere respinta anche se fosse ricevibile. È indubbio che nella fattispecie la proprietaria dell’immobile ha concluso un contratto di appalto con l’attore e che questi ha a sua volta concluso un contratto di (sub)appalto con la convenuta. Il contratto di subappalto è del tutto indipendente dal contratto di appalto concluso tra l’attore e la sua committente (Tercier/Favre/Carron, op. cit., n. 4303 pag. 646), non risultando che attore e convenuta abbiano pattuito altrimenti. Non vi è dunque stata alcuna relazione contrattuale tra la committente dell’attore e la convenuta. Con la propria azione giudiziaria la committente proprietaria dell’opera ha pertanto protetto i propri diritti alla garanzia per i difetti nei confronti dell’attore, senza che ciò abbia avuto alcun effetto sui rapporti contrattuali esistenti tra costui e la convenuta. Come (sub)committente, l’appellante avrebbe dovuto notificare i difetti alla propria subappaltatrice per garantire il proprio diritto di regresso nei confronti di quest’ultima. Vi è sì stato uno scambio di corrispondenza nel 2001 (doc. 4), ma di fronte al rifiuto della convenuta di assumere responsabilità per i noti difetti, l’attore ha atteso sino al 15 marzo 2006 per inviarle un precetto esecutivo. Ora, a quel momento era pacificamente trascorso il termine di cinque anni previsto dall’art. 371 cpv. 2 CO, dal momento che l’opera era stata consegnata nel maggio 1998.

 

                                   5.   Infine, l’appellante adduce che il contratto di subappalto deve essere considerato un contratto a favore di terzi ai sensi dell’art. 112 CO, al quale si applica il termine di prescrizione di dieci anni. Egli afferma che si tratta di un’”ipotesi giuridicamente sostenibile”. Se non che, non si trova traccia di tale “ipotesi” negli allegati preliminari di causa. Ne consegue che si tratta di una nuova argomentazione, che la Camera non può esaminare, visto il chiaro divieto sancito dall’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC.

 

                                   6.   In conclusione, l’appello deve essere respinto nella misura in cui è ricevibile. La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili di primo e secondo grado seguono la soccombenza (art. 148 CPC).

 

 

 

 

 

 

 

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 148 CPC, la vigente LTG e il regolamento sulle ripetibili,

 

 

dichiara e pronuncia:

 

                                   1.   L' appello 29 agosto 2008 di AP 1 è respinto.

 

                                   2.   Le spese della procedura in appello consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 350.-

                                         b) spese                         fr.   50.-

                                         totale                              fr. 400.-

 

                                         già anticipati dall'appellante, restano a suo carico, con l’obbligo di rifondere alla convenuta fr. 1'250.- per ripetibili di appello.  

 

                                   3.   Intimazione:

 

-     

-     

 

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3

 

 

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        Il segretario

 

 

 

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,  1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).  La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).