Incarto n.
12.2008.178

Lugano

7 dicembre 2009/fb

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,

Walser e Lardelli

 

segretaria:

Verda Chiocchetti, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2005.212 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, promossa con petizione 21 marzo 2005 da

 

 

AO 1 

rappr. dall'  RA 2 

 

 

contro

 

 

AP 1 

rappr. dall'  RA 1 

 

 

 

 

 

con cui l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 47'971.60 più interessi, domande avversate dalla convenuta e che il Pretore con sentenza 25 luglio 2008 ha accolto limitatamente all'importo di fr. 21'261.75 oltre interessi;

 

appellante la convenuta con atto di appello 2 settembre 2008, con cui chiede l'annullamento del querelato giudizio e la sua riforma nel senso di respingere la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;

 

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti

 

 

 

 

 

 

 

ritenuto

 

in fatto e in diritto:

 

 

                                          1.     L'attrice ha eseguito opere da piastrellista per lo stabile sul mappale no __________ in territorio di __________. In particolare essa ha provveduto al parziale rifacimento del rivestimento in pietra delle facciate della costruzione, lavoro consistente nel controllo della stabilità delle lastre esistenti, nella rimozione delle lastre non più stabili e del relativo fondo, nella stesura di primer, nella posa delle nuove lastre e nella pulizia della facciata.

                                                  Con petizione 21 marzo 2005 essa procede nei confronti di AP 1 per ottenere il pagamento della fattura di fr. 47'971.60, emessa per i lavori di cui trattasi.

 

                                                  La convenuta si è opposta alla petizione eccependo avantutto la sua carente legittimazione passiva, sostenendo di non aver stipulato alcun contratto a nome proprio, avendo essa agito in rappresentanza della società __________ __________ __________, proprietaria dello stabile. Rileva poi che, comunque, l'attrice si era impegnata a eseguire i lavori di cui trattasi per l'importo forfetario di fr. 17'790.- , IVA esclusa, sicché potrebbe, al più, rivendicare la somma di fr. 19'142.05, IVA compresa. Da ultimo, eccepisce una carente qualità dell'opera.

 

 

                                          2.     Il Pretore, con la sentenza qui impugnata, ha accolto la petizione limitatamente a fr. 21'261.75 oltre interessi al 5% dal 21.03.2005. Il primo giudice ha innanzitutto rilevato che dagli atti non risultava il preteso incarico della __________ __________ __________ alla convenuta di rappresentarla nell'ambito della conclusione del contratto relativo alle opere di cui trattasi. La mancanza di riscontri circa il conferimento di una procura di rappresentanza alla convenuta da una parte e la circostanza che le trattative per la definizione del contratto d'appalto sono state portate avanti dal presidente del consiglio d'amministrazione della convenuta e da un dipendente della medesima dall'altra, ha portato alla conclusione che il contratto era stato stipulato tra l'attrice e la convenuta. 

 

 

                                          3.     Con l’appello che qui ci occupa la convenuta chiede di riformare il querelato giudizio nel senso di respingere la petizione. Essa ripropone l'eccezione di carenza di legittimazione passiva, rilevando che l'argomento del Pretore circa l'inesistenza di un rapporto di rappresentanza non sarebbe pertinente, stante che l'attrice sapeva che essa agiva in veste di rappresentante dell'__________ __________ __________, essendo stata informata in tal senso.

 

                                                  Con osservazioni 9 ottobre 2008 l'appellata postula la reiezione del gravame.

 

 

                                          4.     La legittimazione delle parti al processo deve essere esaminata d’ufficio dal giudice (DTF 126 III 59 consid. 1, 114 II 345 consid. 3d, 108 II 216 consid. 1). Questo principio vale tuttavia soltanto per l’applicazione del diritto e non per le circostanze di fatto (Cocchi/Trezzini, CPC-TI App., n. 339 ad art. 181). La legittimazione passiva, ossia la posizione della parte convenuta per rapporto al diritto fatto valere in causa nei suoi confronti, non rappresenta un presupposto processuale ma è invece un elemento del diritto sostanziale, che impone un giudizio di merito emanato dal giudice sulla base dei fatti allegati dalle parti ed accertati. Determinare la legittimazione passiva di una parte significa stabilire contro chi si deve far valere in giudizio, in proprio nome, una determinata pretesa in qualità di suo titolare (DTF 125 II 82 consid. 1a; decisione del TF del 2 giugno 2003, inc. 5C.243/2002; II CCA 25 ottobre 2005, inc. n. 12.2005.137). In tema di azioni contrattuali, ossia di pretese derivanti dall’esistenza di un determinato contratto, si ritiene che la legittimazione passiva sia data qualora la parte convenuta sia parte del contratto in base al quale l’attore procede (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 23 ad art. 181; II CCA 4 giugno 2007 inc. n. 12.2005.174, 11 gennaio 2008 inc. n. 12.2007.104).

 

 

                                          5.     Vi è rappresentanza diretta ai sensi dell'art. 32 CO quando il rappresentante agisce in nome del rappresentato e, cumulativamente, quando esiste una procura del rappresentato al rappresentante. Agire in nome del rappresentato significa che il rappresentante deve far sì che la controparte riconosca che egli intende far nascere nel rappresentato e non in sé stesso gli effetti del negozio giuridico. Ciò che può avvenire in modo esplicito, per il tramite di una comunicazione diretta, oppure quando la volontà di agire come rappresentante è desumibile dalle circostanze o dovrebbe esserlo per un partner contrattuale in buona fede, di modo che l'effetto della rappresentanza si verifica ugualmente. Se questo sia il caso dev'essere giudicato in base al comportamento del rappresentante e della controparte contrattuale e secondo il principio dell'affidamento, badando in particolare a ciò che per la controparte era riconoscibile al momento della stipulazione (art. 32 cpv. 2 CO; art. 18 CO; DTF 90 II 289, consid. 1b; Zäch, Berner Kommentar, n. 45 ad art. 32 CO); salvo il caso in cui al terzo è indifferente la persona con cui stipula (art. 32 cpv. 2 in fine CO).

                                                  Per quanto riguarda la procura al rappresentante, essa può essere conferita in qualsiasi forma (DTF 112 II 332), anche soltanto tollerando consapevolmente che egli si comporti come tale (DTF 85 II 22 e segg.). La giurisprudenza ammette l'esistenza del rapporto di procura tra il rappresentato ed il rappresentante anche sulla base di una comunicazione in tal senso al terzo da parte del rappresentato (art. 33 cpv. 3 CO), il quale può essere vincolato dall'attività del rappresentante sia in virtù di una comunicazione esplicita, sia di un suo comportamento concludente che induca a credere, secondo il principio dell'affidamento, che volesse portare a conoscenza della controparte contrattuale il rapporto di rappresentanza.

 

 

                                          6.     Il Pretore, stabilito che in applicazione dell'art. 8 CC l'onere della prova in merito all'esistenza di un rapporto di rappresentanza spettava alla convenuta, ha rilevato che quest'ultima non aveva provato di essere stata incaricata dall'__________ __________ __________ di agire in veste di sua rappresentante, dagli atti istruttori nulla risultando in tal senso, evidenziando la mancanza di allegazioni e di riscontri oggettivi in merito agli organi dell'__________ __________ __________ che avrebbero conferito siffatto incarico.

 

                                                  L'appellante censura la decisione del Pretore su questo punto, rimproverandogli di aver applicato a torto le norme sulla rappresentanza, ciò ritenuto che dall'istruttoria sarebbe emerso che __________ __________ ha agito in nome e per conto dell'__________ __________ __________, di cui è amministratore unico.

 

                                                  Su questo punto l'appello non merita protezione. In effetti, le trattative e le comunicazioni relative al contratto di cui trattasi sono avvenute tra l'appellata e la AP 1, tant'è che l'appellante ha sempre affermato che __________ agiva quale organo della AP 1 - di cui è amministratore - la quale a sua volta fungeva da rappresentante della __________ __________ __________. Essa non ha invece mai sostenuto che __________ era organo della __________ __________ __________ e agiva per la stessa. Solo in sede di conclusioni, riprendendo la testimonianza di __________ __________ (verbale 24 gennaio 2006, pag. 4) il quale ha affermato che __________ è anche amministratore della __________ __________ __________, essa ha poi modificato la versione dei fatti, e, dipartendosi dalla tesi della rappresentanza diretta della AP 1 precedentemente sostenuta, ha sostenuto che i lavori erano stati affidati all'attrice direttamente dalla __________ __________ __________ per il tramite di __________, che ne è l'amministratore. Trattasi avantutto di allegazioni nuove che, proposte tardivamente solo in sede di conclusioni, sono irricevibili e non possono essere prese in considerazione. Ad ogni buon conto, se, come l'appellante sostiene, __________ avesse agito quale organo della __________ __________ __________, non si comprende per quale ragione le trattative siano state condotte dalla AP 1, che si è pure occupata dell'andamento dei lavori. E neppure è dato di comprendere perché l'appellante non abbia addotto con la risposta questi fatti, considerato che se, come essa adduce, __________ fosse contemporaneamente amministratore oltre che della AP 1 anche della __________ __________ __________, essa era evidentemente a conoscenza di tale circostanza, e di conseguenza non può validamente sostenere di averlo saputo solo a seguito della testimonianza - peraltro non completamente disinteressata e quindi da valutare con cautela - di __________ __________, le cui affermazioni in proposito comunque non possono giovargli perché i fatti riferiti emersi solo in fase istruttoria non diventano parte della realtà processuale se non sono stati precedentemente allegati (Cocchi / Trezzini, CPC TI no 3 ad art. 78 CPC).

 

                                                  Così stando le cose, è a ragione che il Pretore, constatato che nulla è dato di sapere circa l'esistenza della procura di __________ __________ __________ a __________, ha ritenuto essere data la legittimazione passiva della AP 1.

 

 

                                          7.     Per quanto concerne la mercede, il Pretore ha rilevato che in mancanza di prove circa la pattuizione di una mercede a corpo - asserita dalla parte convenuta - era da ritenere che la mercede era stata pattuita a misura. Fondandosi sulle risultanze della perizia giudiziaria, ha quindi stabilito la mercede in fr. 19'760.-, aggiungendovi poi l'IVA al 7.6 %, ritenuto che parti al contratto sono due ditte svizzere.

                                                  L'appellante censura la decisione del Pretore nella misura in cui l'ha condannata al pagamento dell'IVA, sostenendo che, le prestazioni essendo state effettuate fuori dal territorio Svizzero, la fattura sarebbe esente da IVA e, aggiungendola, il Pretore sarebbe andato ultra petita.  

 

                                                  Ora, la scrivente camera non è competente per decidere se l'IVA sia dovuta nel caso concreto, il quesito rientrando nelle competenze dell'autorità fiscale. Giurisprudenza e dottrina hanno però già avuto modo di precisare che un’autorità competente a statuire su una lite può decidere in maniera autonoma anche tutte le pregiudiziali soggette - di per sé - alla competenza di altre autorità, salvo che ciò sia vietato da norme specifiche o che la controversia pregiudiziale sia già pendente dinanzi all’autorità ordinaria, munita della competenza di merito (Rep. 1989 pag. 121 con rif.). È quindi da vagliare se, nel caso concreto, l'attrice debba corrispondere l'IVA per le prestazioni di cui trattasi.

 

                                          7.1   L'art. 5 della Legge federale concernente l’imposta sul valore aggiunto (LIVA) sottopone all’imposta le forniture di beni effettuate a titolo oneroso sul territorio svizzero, le prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso sul territorio svizzero, il consumo proprio sul territorio svizzero e l’ottenimento a titolo oneroso di prestazioni di servizi da imprese con sede all’estero. L'art. 6 cpv. 1 LIVA precisa poi che vi è fornitura di un bene quando viene trasferito il potere di disporne economicamente in nome proprio. Per il cpv. 2 della medesima norma vi è parimenti fornitura quando un bene sul quale sono stati eseguiti lavori è consegnato, anche se non è stato modificato, ma semplicemente esaminato, verificato, regolato, controllato nel suo funzionamento o sottoposto a un qualsiasi altro trattamento. Per territorio svizzero a' sensi della LIVA s'intendono, oltre al territorio della Svizzera, i territori esteri conformemente alle convenzioni internazionali. In mancanza di una convenzione internazionale concernente __________, le forniture che imprese con sede sul territorio svizzero eseguono per __________ o a __________ soggiacciono in linea di massima all'imposta come forniture sul territorio svizzero. Tuttavia, quando si tratta di forniture in esecuzione di un contratto d'appalto su beni immobili, l'IVA è dovuta solamente sul prezzo di vendita del materiale, mentre la prestazione lavorativa è esente da IVA (Promemoria n. 16 dell'AFC "Trattamento fiscale delle operazioni in relazione a __________").

 

                                          7.2   Il perito giudiziario ha indicato in fr. 19'760.- il valore delle opere eseguite dall'attrice, comprensivo anche del materiale impiegato (delucidazione peritale 27 aprile 2007, pag. 6). I testi __________ (verbale 24 gennaio 2006, pag. 7) e __________ (verbale 9 marzo 2006, pag. 3) hanno riferito che l'attrice ha fornito anche materiale, e ciò risulta anche dai bollettini firmati dal rappresentante della convenuta (doc. C). Il costo, non contestato, del materiale in questione è di fr. 455.-, sul quale, per i motivi esposti in precedenza, è dovuta l'IVA al 7.6 %, per un importo di fr. 34.60, come peraltro postulato dall'attrice con la petizione.

                                                  Su questo punto l'appello deve quindi essere parzialmente accolto.  

 

 

                                          8.     Ne discende il parziale accoglimento del gravame. La riforma del giudizio impugnato impone altresì una modifica della ripartizione di spese e ripetibili di prima istanza. Poiché la convenuta risulta vincente nella misura di 2/3, gli oneri sono messi a suo carico solo in ragione di 1/3 e le sono attribuiti fr. 2'500.- di ripetibili. L'importo di fr. 6'000.- da essa richiesto si situa in effetti oltre il doppio del massimo previsto dalla TOA (ancora applicabile al presente procedimento in virtù dell'art. 16 del regolamento sulla tariffa per la fissazione delle ripetibili), ma è anche manifestamente superiore al massimo previsto dal nuovo regolamento sulla tariffa per la fissazione delle ripetibili.

                                                  Per quanto concerne gli oneri dell'appello, il parziale accoglimento del gravame nel merito (1/15) è compensato dalla soccombenza sull'ammontare delle ripetibili (2/3). Appare quindi giustificato caricare tutti gli oneri all'appellante e tener conto della parziale vittoria nel calcolo delle ripetibili dovute a controparte.

                                                 

 

 

 

 

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 148 CPC e la TG

 

 

pronuncia:

 

                                    I.   L’appello 2 settembre 2008 di AP 1 è parzialmente accolto. La sentenza 25 luglio 2008 del Pretore di Lugano, sezione 3, è riformata come segue:

 

                              1.        La petizione è parzialmente accolta.

 

                              1.1      Di conseguenza la AP 1, __________, è condannata a versare a AO 1, __________, l'importo di fr. 19'794.60 oltre interessi al 5% dal 21.03.2005.

 

                              2.        La tassa di giustizia di fr. 1'800.- (già comprensiva dei fr. 100.- della tassa per l'ordinanza nomina perito del 16.08.2006) e le spese sono poste per 1/3 a carico della convenuta e per 2/3 a carico dell'attrice, la quale inoltre rifonderà a controparte fr. 2'500.- di ripetibili.

                          

                                   II.   Le spese della procedura d’appello, consistenti in:

 

                                         a) tassa di giustizia                                    fr.    900.-

                                         b) spese                                                      fr.      50.-

                                         Totale                                                           fr.    950.-

 

                                         da anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico, con l'obbligo di rifondere a controparte fr. 1'500.- per parte di ripetibili.

                                     

                                  III.   Intimazione:

 

-     

-     

 

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        La segretaria

 

 

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,  1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).  La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).