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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La seconda Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Epiney-Colombo, presidente, Walser e Lardelli |
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segretario: |
Bettelini, vicecancelliere |
sedente per statuire nelle cause inc. n. OA.2006.777 e OA.2006.778 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2 promosse entrambe con “ricorso” 23 novembre 2006 da
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AP 1
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contro |
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AO 1
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e ora sull’istanza di ricusa presentata dagli attori il 26 agosto 2008 nei confronti del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2, avv. __________, il quale con osservazioni 4 settembre 2008 ha comunicato di non intravedere motivi di ricusa e ha contestato le circostanze addotte dagli istanti, mentre il AO 1 non ha presentato osservazioni;
preso atto che all'udienza per la discussione – indetta il 13 gennaio 2009 dalla Presidente di questa Camera – gli istanti hanno confermato l'istanza, mentre il AO 1 ha dichiarato di non intravedere motivi di ricusa;
data la competenza di questa Camera sulla base dell’art. 30 cpv. 1 CPC;
considerato
in fatto e in diritto:
che dal 18 ottobre al 18 novembre 2004 ha avuto luogo l'esposizione della nuova misurazione catastale ufficiale del AO 1, lotto 4; il AO 1 ha interposto reclamo il 16 novembre 2004 in relazione al contenuto del piano n. __________, __________, mappali __________ di proprietà comunale e __________ di proprietà dei signori AP 1, mentre questi ultimi hanno a loro volta interposto reclamo il 17 novembre 2004 in relazione ai mappali n. __________ e __________, situati in prossimità della strada comunale mapp. __________, confinante a sua volta con il mapp. __________ di loro proprietà;
che, fallito l'esperimento di conciliazione da parte della Commissione fondiaria comunale, i reclami sono stati demandati al perito unico avv. __________, designato dal Dipartimento delle finanze e dell'economia;
che il perito unico – evidenziando l'iter procedurale “assai laborioso”, per i ripetuti scritti indirizzati a lui personalmente dai reclamanti AP 1, i cambiamenti di patrocinatore e le “accuse di parzialità” a lui rivolte da parte di questi ultimi – ha respinto entrambi i reclami con decisioni 30 ottobre 2006;
che dagli atti trapela un acceso contenzioso e, tra l'altro, l'esistenza di una denuncia penale inoltrata al Ministero pubblico il 28 dicembre 2006 da AP 1 avverso il geometra ing. __________ per falsità in documenti, il cui esito non è noto;
che, con “ricorso”, recte petizione 23 novembre 2006 – presentato personalmente – AP 1, con riferimento alla decisione del perito unico avv. __________ in relazione al reclamo del AO 1, hanno chiesto al Pretore del Distretto di Lugano “un'inchiesta sui fatti perpetrati dall'ing. __________”, un “congruo risarcimento per il tempo fatto perdere, le spese notarili che sino ad oggi ammontano già a fr. 60'000.–”, la “correzione della pendenza della strada che porta acqua al nostro garage”, lo “spostamento su suolo comunale delle caditoie abusivamente istallate dal signor __________, a spese del AO 1” e “la costruzione del muro eseguito abusivamente dal signor __________ con arretramento di ml. 1.40 a spese del signor __________ a confine quello giusto non quello corretto”; il Pretore in data 13 dicembre 2006 ha intimato la petizione al AO 1, fissando il termine per la risposta ed evidenziando che l'azione giudiziaria andava trattata secondo la procedura ordinaria degli art. 165 e ss CPC, che non rientrava comunque nelle competenze della Pretura esperire un'inchiesta sull'operato del geometra e che nella causa in questione né il geometra né il perito unico rivestivano il ruolo di parte per cui non poteva essere presa in considerazione una richiesta di “congruo risarcimento per il tempo fatto perdere” nella misura in cui tale richiesta era rivolta nei loro confronti (inc. Pretura n. OA.2006.777);
che, con “ricorso”, recte petizione 23 novembre 2006 – presentato personalmente – AP 1, con riferimento alla decisione del perito unico avv. __________ in relazione al loro reclamo, hanno chiesto al Pretore del Distretto di Lugano di non riconoscere le spese “in quanto l'avv. __________ non aveva convocato la controparte alla seduta del sopralluogo e la stessa è durata 5 minuti”, un “congruo indennizzo per il tempo perso dovuto al perito”, con protesta di “spese e ripetibili future”; il Pretore in data 13 dicembre 2006 ha intimato la petizione al AO 1, fissando il termine per la risposta ed evidenziando che l'azione giudiziaria andava trattata secondo la procedura ordinaria degli art. 165 e ss CPC e che nell'ambito della causa in questione né il geometra né il perito unico rivestivano il ruolo di parte (inc. Pretura n. OA.2006.778);
che il AO 1 con le risposte del 15 gennaio 2007 ha dichiarato di rimettersi al giudizio del Pretore; viste le repliche presentate dagli attori, il convenuto in duplica ha chiesto il respingimento delle petizioni, contestando in particolare “recisamente la domanda di risarcimento” di “fr. 60'000.–”;
che, il 14 marzo 2007 il Pretore, ritenuto chiuso lo scambio delle allegazioni scritte, ha citato l'udienza preliminare per il 23 aprile 2007;
che, in data 9 aprile 2007, AP 1 hanno presentato al Pretore un'istanza di prova a futura memoria e provvedimenti cautelari; contestualmente all'istanza è stata prodotta una procura rilasciata da AP 1 –impossibilitato a presenziare in Pretura per motivi medici – a favore del figlio AP 1;
che, con ordinanza 11 aprile 2007, il primo giudice ha informato l'attore AP 1 che non gli era possibile farsi rappresentare dal figlio AP 1 all'udienza già fissata per il 23 aprile 2007, ma unicamente da un avvocato, come pure che la richiesta di provvedimenti cautelari risultava a una prima lettura coinvolgere terzi che non sono parti alle cause in questione, per cui alla stessa non poteva essere dato alcun seguito, rilevando che la richiesta di assunzione di prova a futura memoria sarebbe stata discussa in contraddittorio all'udienza già fissata;
che, con lettera 14 aprile 2007, gli attori hanno chiesto la sospensione dei procedimenti “essendo il signor AP 1 impossibilitato al momento a partecipare alle sedute pretoriali causa malattia”, richiesta che il Pretore ha accolto con conseguente ordinanza di sospensione delle cause intimata alle parti il 18 aprile 2007;
che, con lettera 21 settembre 2007, gli attori hanno chiesto al primo giudice di presentare le sue scuse, per non essere, a loro dire, stati avvisati della decisione di sospensione delle cause “obbligando di conseguenza tre persone (anziane) a presenziare inutilmente presso i suoi uffici”, chiedendo che il Pretore avesse a risarcire le loro spese ammontanti a “fr. 300.– a testa per il tempo perso per un errore della Pretura” e indicando il numero di conto corrente sul quale versare l'importo”;
che, con lettera 27 settembre 2007, il primo giudice ha informato gli attori di respingere la predetta richiesta di “risarcimento per l'inutile venuta in Pretura il giorno 23 aprile 2007”, ritenendola del tutto fuori luogo, avendo essi certamente avuto conoscenza della sospensione delle cause avvenuta, su loro richiesta, con ordinanza 18 aprile 2007 e intimata alle parti il giorno stesso (mercoledì);
che – dopo un'ulteriore missiva degli attori del 2 ottobre 2007, nella quale essi hanno tra l'altro ricordato al Pretore che se vuole “aggiungersi” ai “signori del Municipio, gli enti locali ecc…, guarda caso tutti aderenti al partito PPD già si comportano come da suo scritto ma perché sanno che non hanno argomenti atti a contrastare i fatti” “padrone di farlo, ma si ricordi che Lei dovrebbe essere persona al di sopra delle parti e neutra” – le procedure sono state riattivate con lettera 1° luglio 2008 dell'attuale patrocinatore;
che all'udienza preliminare del 21 agosto 2008 il Pretore ha disposto la congiunzione delle cause per un'unica istruttoria e le parti si sono confermate nelle rispettive allegazioni e domande, contestando quelle avversarie; gli attori hanno prodotto un allegato di “osservazioni complementari alle loro allegazioni principali” e una domanda di provvedimenti cautelari;
che, con istanza 26 agosto 2008, AP 1 hanno introdotto l'istanza di ricusa del Pretore – che qui ci occupa – adducendo che il primo giudice, durante l'udienza preliminare, rivolgendosi al signor AP 1, avrebbe affermato a più riprese “lei in questa causa è già soccombente”; una simile affermazione giustificherebbe, a loro dire, “la prevenzione del Pretore ed il rischio di una flagrante parzialità”;
che il primo giudice, con osservazioni 4 settembre 2008, ha comunicato di non intravedere motivi di ricusa e ha contestato gran parte delle circostanze addotte dagli istanti, mentre il AO 1 non ha presentato osservazioni;
che all'udienza per la discussione – indetta il 13 gennaio 2009 dalla Presidente di questa Camera – AP 1 hanno confermato l'istanza, mentre il AO 1 ha dichiarato di non intravedere motivi di ricusa;
che, in forza dell'art. 30 cpv. 1 CPC, competente a decidere le domande di ricusa formulate nei confronti dei Pretori è questa Camera civile del Tribunale d'appello;
che, per l'art. 27 CPC, le parti possono ricusare il giudice nei casi in cui vi sia un motivo di esclusione previsto dall'art. 26 CPC come pure “se vi è grave inimicizia tra il giudice … e alcuna delle parti” (litt. a) e “in ogni caso in cui esistano gravi ragioni” (litt. b);
che le norme in oggetto concretizzano, a livello cantonale, le garanzie di un giudice imparziale e indipendente contenute nell'art. 30 cpv. 1 Cost. e 6 n. 1 CEDU;
che la prevenzione di un giudice presuppone la sussistenza di circostanze certe che facciano sorgere un fondato dubbio circa la sua imparzialità, circostanze che possono risiedere nel suo comportamento personale oppure emergere da considerazioni di carattere formale e organico, ovvero da criteri oggettivi (DTF 126 I 169, 124 I 261, 120 Ia 187); in entrambi i casi basta l'apparenza di prevenzione, non è cioè necessario che il giudice sia effettivamente prevenuto; in ogni caso però le apparenze devono fondarsi su un esame oggettivo delle circostanze, che devono suscitare il sospetto di parzialità e non è però lecito fondare il giudizio sull'apprezzamento soggettivo di una parte (DTF 126 I 169, 125 I 122, 116 Ia 137; IICCA 29 agosto 2005 inc. 12.2005.140);
che, nel caso concreto, dopo attento esame delle circostanze, si può senz'altro concludere che gli istanti non hanno reso verosimile alcun elemento suscettibile di confermare l'esistenza di una situazione di incapacità soggettiva del Pretore ad occuparsi senza pregiudizi della vertenza processuale e neppure risulta che il giudice di prime cure si sia comportato in modo parziale a favore della controparte o che vi sia un simile pericolo per il proseguio di causa;
che il Pretore non ha negato di aver fatto delle affermazioni circa la soccombenza degli attori, riferendole, a suo dire, alla “domanda risarcitoria di ben fr. 60'000.– formulata dagli attori nel ricorso/petizione 23 novembre 2006 nella causa OA.2006.777”; questa “anticipazione”, secondo il primo giudice, “si fondava sul fatto che in occasione dell'udienza preliminare gli attori non avevano notificato alcuna prova (perizia) utile a quantificare e provare l'asserito pregiudizio”;
che gli istanti non hanno provato che le “anticipazioni” del Pretore fossero riferite anche ad altre loro pretese e domande di causa;
che l'opinione espressa dal Pretore non appare dunque dettata da fattori estranei alla causa, ma da un'apprezzamento sommario dell'incarto e dei mezzi probatori, in questo caso neppure offerti dagli attori a sostegno della loro pretesa risarcitoria, ciò che non denota certo apparenza di prevenzione da parte del giudice (Poudret, COJ, vol. I, Berna 1990, n. 5.3 ad art. 23 pag. 124-125);
che gli istanti, nelle osservazioni presentate all'udienza di discussione 13 gennaio 2009, dinnanzi alla Presidente di questa Camera, hanno dimostrato del resto di aver ben compreso la palese infondatezza di tale pretesa risarcitoria di fr. 60'000.–, tant’è che hanno sostenuto di ritenere “già evaso” questo “aspetto della causa” (cfr. osservazioni menz., pag. 1 in basso);
che non si comprende dunque per quale motivo gli attori, in sede di udienza preliminare – benchè a quel momento patrocinati da un avvocato – abbiano “riconfermato” le loro “allegazioni e domande”, e quindi pure la pretesa risarcitoria di fr. 60'000.–, senza desistere formalmente, viste anche le conseguenze della soccombenza (art. 148 CPC e segg.);
che dagli atti risulta che in sede di udienza preliminare gli attori hanno prodotto un allegato di “osservazioni complementari alle loro allegazioni principali”;
che non denota apparenza di prevenzione da parte del giudice, la circostanza – ammessa dal Pretore – che egli si sia espresso sull'opportunità di presentare in tale sede nuove domande in causa;
che non è invece provato che il giudice di prime cure abbia dichiarato, rivolto al signor AP 1 – con riferimento all'istanza cautelare, pure prodotta all'udienza preliminare – “faccia ben attenzione nel continuare a presentare allegati”;
che neppure denota apparenza di prevenzione il fatto che all'udienza preliminare il Pretore si sia rivolto al convenuto per chiedergli se si opponesse alle prove notificate dagli attori;
che dagli atti traspare poi che fino all'udienza preliminare il Pretore ha dato prova di un'ampia comprensione e pazienza nei confronti degli attori, nonostante essi abbiano ostentato verso di lui un comportamento rivendicativo e al limite della provocazione;
che il fatto che il comportamento e il tono usato dal Pretore all'udienza preliminare possa essere stato soggettivamente percepito come “antipatico e sgradevole”, ancora non comprova l'asserita prevenzione e parzialità del giudice;
che in tali circostanze l'istanza che ci occupa deve pertanto essere respinta con accollo agli istanti di tassa di giustizia, spese e ripetibili (art. 148 CPC);
che gli atti di causa vanno pertanto ritornati al Pretore per la continuazione della procedura;
Per i quali motivi,
richiamati l’art. 148 CPC e la TG,
pronuncia
I. L’istanza di ricusa 26 agosto 2008 di AP 1 è respinta.
§ Gli atti sono ritornati al Pretore per la continuazione della procedura.
II. La tassa di giustizia di fr. 300.– e le spese di fr. 50.–, da anticiparsi dagli istanti, restano a loro carico con obbligo di rifondere alla controparte AO 1 fr. 200.– per ripetibili.
III. Intimazione:
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). In presenza di una decisione pregiudiziale o incidentale, il ricorso è ammissibile solo se la stessa può causare un pregiudizio irreparabile o se l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).