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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La seconda Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Epiney-Colombo, presidente, Walser e Lardelli |
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segretario: |
Bettelini, vicecancelliere |
sedente per statuire nella causa - inc. n. OA.2007.198 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2 - promossa con petizione 21 marzo 2007 da
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AO 1 AO 2
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contro |
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AP 1
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con cui gli attori hanno chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 15'000.- oltre interessi, domanda avversata dalla controparte che ha postulato la reiezione della petizione;
ed ora sull’eccezione di carenza di legittimazione dei firmatari delle procure processuali degli attori sollevata dal convenuto con l’allegato responsivo, che il Pretore con decreto 28 luglio 2008 ha accolto nei confronti dell’attrice AO 1 e respinto nei confronti dell’attore AO 2;
appellante il convenuto con atto di appello 3 settembre 2008, con cui chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere l’eccezione anche nei confronti dell’attore AO 2 e con ciò di respingere in ordine la petizione anche nei confronti di quest’ultimo, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre gli attori con osservazioni 17 novembre 2008 postulano la reiezione del gravame pure con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
che con petizione 21 marzo 2007 l’AO 1 e il AO 2 hanno chiesto la condanna di AP 1 al pagamento di fr. 15'000.- più interessi;
che con la risposta di causa il convenuto ha tra l’altro contestato l’esistenza degli attori, la loro legittimazione attiva e la legittimazione dei firmatari delle procure al loro patrocinatore;
che all’udienza preliminare del 6 novembre 2007 il convenuto ha confermato l’eccezione di carenza di legittimazione dei firmatari delle procure processuali degli attori, cui le controparti si sono opposte, dopodiché, non essendovi prove da assumere in punto all’eccezione, le parti hanno proceduto al relativo dibattimento finale, al termine del quale il Pretore ha dichiarato che avrebbe deciso preliminarmente su quell’eccezione;
che il 26 febbraio 2008 il Pretore, preso atto che la mancanza della legittimazione dei firmatari delle procure processuali costituiva un difetto che poteva essere sanato ex art. 99 cpv. 3 CPC, ha assegnato agli attori un termine di 15 giorni per produrre una procura a favore del loro patrocinatore, sottoscritta da persone legittimate a rappresentarle a norma dei rispettivi statuti, unitamente alla documentazione attestante la loro qualità di validi firmatari delle associazioni e con ratifica degli atti processuali sino ad allora compiuti dal loro patrocinatore;
che il 6 marzo 2008 gli attori hanno provveduto a produrre nuova documentazione a sostegno della legittimazione dei firmatari delle procure, mentre il convenuto, con scritto 20 marzo 2008, oltre a non ritenere sufficiente quanto versato agli atti, ha eccepito l’irritualità del giudizio con cui il Pretore aveva assegnato alle controparti quel termine supplementare;
che le parti hanno in seguito rinunciato ad essere citate per un nuovo dibattimento finale sull’eccezione;
che con il decreto 28 luglio 2008 qui impugnato, il Pretore, preso atto che l’eccezione relativa alla capacità processuale degli attori era stata lasciata cadere e che il problema della loro legittimazione attiva era stato rinviato al merito, si è pronunciato sulla sola eccezione della carente legittimazione dei firmatari delle procure, che ha in definitiva accolto nei confronti dell’attrice AO 1 e respinto nei confronti dell’attore AO 2;
che con l’appello 3 settembre 2008 che qui ci occupa, il convenuto chiede di riformare il querelato giudizio nel senso di accogliere l’eccezione anche nei confronti dell’attore AO 2 e con ciò di respingere in ordine la petizione anche nei suoi confronti, ribadendo che il giudice di prime cure non avrebbe dovuto considerare i nuovi documenti prodotti il 6 marzo 2008 e che comunque quella nuova documentazione, oltre a non dimostrare la regolare ed effettiva costituzione dell’associazione attrice, nemmeno permetteva di ritenere che i firmatari della procura fossero dei suoi validi rappresentanti;
che con osservazioni 17 novembre 2008 gli attori, e meglio il solo AO 2, nei confronti del quale l’eccezione non era stata accolta e la cui petizione non era con ciò stata respinta in ordine, ha postulato la reiezione del gravame;
che l’impugnazione di un decreto (art. 100 cpv. 1 CPC), com’è quello con cui il Pretore si pronuncia sulla legittimazione dei rappresentanti delle parti (art. 97 n. 4 CPC) e quindi pure dei firmatari della procura processuale, non ha effetto sospensivo, salvo che tale effetto sia previsto dalla legge o sia conferito dal giudice (art. 96. cpv. 3 CPC) o che il decreto sia emanato nell’ambito dell’accertamento di questioni pregiudiziali e preliminari (art. 181 cpv. 2 CPC; Cocchi/Trezzini, CPC-TI, nota 363 ad art. 96);
che nella fattispecie il Pretore ha statuito preliminarmente sulla legittimazione dei rappresentanti delle parti, come risulta dal verbale di udienza preliminare;
che a torto il convenuto rimprovera al Pretore di aver a suo tempo assegnato alle controparti, dopo che il dibattimento finale sull’eccezione era già stato effettuato, un nuovo termine per produrre altri documenti: il suo modo di procedere è in effetti conforme agli art. 81 lett. a e 89 CPC, che permette al giudice, senza alcuna limitazione temporale (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, n. 332 ad art. 89) e quindi in ogni stadio della lite, di invitare le parti ad addurre nuove prove che potranno poi essere considerate, per cui nessuna parte può censurare il fatto che egli abbia ritenuto di far capo a questa sua facoltà (cfr., per analogia, Olgiati, Le norme generali per il procedimento civile nel Canton Ticino, p. 251; TF 14 settembre 1995 5P.266/1995 consid. 3); oltretutto l’eventuale irregolarità commessa dal primo giudice - che, come detto, irregolarità non è - non è stata eccepita dal convenuto, come imposto dal principio della buona fede, immediatamente dopo che l’ordinanza era stata emanata, ma solo in seguito, dopo cioè che la controparte aveva provveduto a darvi seguito (Cocchi/Trezzini, CPC-TI App., m. 2 ad art. 143);
che la censura del convenuto secondo cui la documentazione versata agli atti non dimostrerebbe in ogni caso la regolare ed effettiva costituzione dell’associazione attrice e con ciò l’esistenza della stessa è irricevibile, il Pretore avendo chiaramente dichiarato in sede di udienza preliminare - ciò che ha poi anche fatto - che con il giudizio qui impugnato avrebbe deciso solo sull’eccezione di carente legittimazione dei firmatari delle procure (cfr. per analogia, Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 4 ad art. 181); si aggiunga che in questa sede il convenuto, venendo meno al suo obbligo di motivazione (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC), non ha spiegato per quale motivo l’assunto pretorile secondo cui costui avrebbe lasciato cadere con la duplica rispettivamente nel corso dell’udienza preliminare l’eccezione relativa alla capacità processuale dell’attrice sarebbe errato e con ciò da riformare (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 20 e 23 ad art. 309);
che del tutto infondata è la tesi ricorsuale secondo cui la documentazione prodotta dall’attore AO 2 non permetterebbe di concludere per la legittimazione del suo presidente, I__________ __________, che il 30 gennaio 2007 aveva firmato la relativa procura processuale (doc. B);
che, in effetti, dal (secondo) statuto dell’associazione (doc. S), versato agli atti dall’attore AO 2 con la replica e non contestato dal convenuto con la duplica nonostante fosse stato sottoscritto da ignoti e non fosse stato accompagnato dal verbale di costituzione dell’associazione, dal primo statuto e dal verbale di approvazione del secondo statuto, mancanze queste che sono state tutte evocate per la prima volta e quindi irritualmente (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC) solo in questa sede, si evince innanzitutto che l’assemblea era competente a nominare il presidente e gli altri membri del comitato (art. 21), che il comitato era composto dal presidente, dal vicepresidente, dal segretario, dal cassiere e da almeno altri tre membri (art. 25), che esso rimaneva in carica per due anni (art. 26) e che erano legalmente autorizzati a sottoscrivere documenti a nome della società il presidente, il vicepresidente, il segretario ed il cassiere (art. 30); dal verbale dell’assemblea ordinaria del 26 settembre 2007 (doc. AA), di cui per la prima volta e quindi irritualmente (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC) è stata contestata in questa sede la fedefacenza per il fatto che era ignoto chi ne fosse il firmatario, risulta poi che il presidente I__________ __________, il cui mandato veniva a scadenza dopo il termine biennale, si era ricandidato ed era allora stato accettato all’unanimità (trattanda n. 9), per cui è incontestabile che egli fosse già presidente dell’associazione nei due anni precedenti e che in quella sua veste, il precedente 30 gennaio, fosse dunque legittimato a sottoscrivere il doc. B; poco importa, quindi, se il verbale dell’assemblea ordinaria del 2 ottobre 2005 (doc. Z), da cui risultava che lo stesso I__________ __________ era stato rinominato presidente per altri due anni, ovvero fino al 2 ottobre 2007 (trattanda n. 2 e 6), non poteva essere considerato valido, non recando alcuna firma;
che infine il rilevo secondo cui l’attore AO 2 avrebbe in ogni caso omesso di rispettare l’ordinanza 26 febbraio 2008 del Pretore che gli faceva obbligo di ratificare gli atti processuali compiuti dai suoi rappresentanti legali è irricevibile per mancanza di motivazione (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC), anche in questo caso il convenuto non avendo in effetti spiegato per quali ragioni l’assunto pretorile secondo cui una ratifica risultava in realtà superflua siccome la procura era stata sottoscritta da un valido rappresentante dell’associazione prima dell’inoltro della causa sarebbe stato errato e con ciò da riformare (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ibidem);
che ne discende la reiezione del gravame nella misura in cui è ricevibile;
che la tassa di giustizia, le spese e le ripetibili della procedura ricorsuale - queste ultime ridotte, stante l’estrema stringatezza delle osservazioni all’appello -, calcolate su un valore litigioso di fr. 15'000.-, seguono la soccombenza (art. 148 CPC);
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. Nella misura in cui è ricevibile, l’appello 3 settembre 2008 di AP 1 è respinto.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 250.-
b) spese fr. 50.-
Totale fr. 300.-
da anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico con l’obbligo di rifondere all’appellato AO 2 fr. 100.- per ripetibili.
III. Intimazione:
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Il ricorso è ammissibile contro le decisioni che pongono fine al procedimento (art. 90 LTF). Esso è pure ammissibile contro una decisione che concerne soltanto talune conclusioni, se queste possono essere giudicate indipendentemente dalle altre, o che pone fine al procedimento soltanto per una parte dei litisconsorti (art. 91 LTF), oppure ancora contro decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e concernenti la competenza o domande di ricusazione (art. 92 cpv. 1 LTF). In presenza di altre decisioni pregiudiziali o incidentali, il ricorso è ammissibile solo se le stesse possono causare un pregiudizio irreparabile o se l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).