Incarto n.
12.2008.188

Lugano

13 novembre 2008/fb

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,

Walser e Lardelli

 

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

 

visto l'appello 4 settembre 2008 presentato da

 

 

AP 1

rappr. dall’ RA 3

 

 

contro

 

 

la sentenza 8 agosto 2008 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1 nella causa promossa contro l’appellante da

 

 

AO 1

rappr. dall’ RA 1

 

 

 

 

nella quale è intervenuta in lite

 

 

AO 2

rappr. da RA 2

 

richiamata la diffida 9 settembre 2008 della presidente di questa Camera mediante la quale all’appellante veniva assegnato un termine di quindici giorni, scadente il 25 settembre 2008, per effettuare sul c.c.p. 69-10370-9 del Tribunale d’appello -introiti AGITI- un deposito di fr. 2'400.- a titolo di anticipo per le presunte spese giudiziarie, con la comminatoria che, in caso di mancato versamento dell'importo entro il termine fissato, il ricorso sarebbe stato dichiarato deserto ai sensi dell'art. 312 CPC;

 

preso atto come il termine in questione sia infruttuosamente trascorso;

 

 

 

decreta                    1.   L'appello 4 settembre 2008 di AP 1 contro la sentenza 8 agosto 2008 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, è stralciato dai ruoli per mancato versamento dell'anticipo.

 

                                   2.   Le spese del presente giudizio con tassa di giustizia per complessivi fr. 100.- sono poste a carico dell'appellante.

 

                                   3.   Intimazione:

 

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                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1

 

 

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        Il segretario

 

 

 

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).  La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).