Incarto n.
12.2008.18

Lugano

20 giugno 2008/sc

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,

Walser e Lardelli

 

segretaria:

Verda Chiocchetti, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire nella causa - inc. n. DI.2007.1653 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5 - promossa con istanza 13 dicembre 2007 da

 

 

AP 1

rappr. dall RA 1

 

 

contro

 

 

 

CO 1

 

 

 

 

con cui listante ha chiesto che la decisione 28 settembre 2007 di messa in liquidazione sia revocata e che di conseguenza lUfficio del registro di commercio dia seguito alle necessarie iscrizioni;

 

domanda che il Segretario assessore, statuendo il 3 gennaio 2008 in luogo e vece del Pretore, ha dichiarato "respinta siccome irricevibile";

 

appellante listante con atto di appello 15 gennaio 2008, con cui chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di ammettere listanza, protestando spese e ripetibili;

 

mentre il convenuto non ha presentato osservazioni;

 

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti

 

ritenuto

 

 

in fatto e in diritto:

 

                                   1.   Con decisione 28 settembre 2007 il Segretario assessore, statuendo in luogo e vece del Pretore, ha accolto listanza 24 luglio 2007 dellUfficio del registro di commercio volta ad ottenere giusta lart. 727f cpv. 2 CO la nomina di un ufficio di revisione per la AP 1, __________. Egli ha quindi nominato quale revisore __________. Nel contempo, il Segretario assessore ha assegnato alla società un termine di venti giorni per versare lanticipo per lonorario del revisore, con la comminatoria che il mancato versamento nei termini avrebbe comportato limmediato e automatico scioglimento della società a opera dellUfficio del registro di commercio e liscrizione dellamministratore unico quale liquidatore (inc. DI.2007.916).

 

                                   2.   Preso atto del mancato versamento dellanticipo nel termine fissato, il Segretario assessore ha decretato lo scioglimento e la messa in liquidazione della società. Con istanza 13 dicembre 2007 AP 1 in liquidazione, adducendo di aver nominato il 5 novembre 2007 __________ quale ufficio di revisione, ha chiesto che la decisione di scioglimento e messa in liquidazione della società fosse revocata e che, di conseguenza, lUfficio del registro di commercio desse seguito alle necessarie iscrizioni.

 

                                   3.   Il Segretario assessore, statuendo il 3 gennaio 2008 in luogo e vece del Pretore, ha "respinto siccome irricevibile" listanza. Egli ha ritenuto che la nomina, il 5 novembre 2007, di un ufficio di revisione da parte dellassemblea generale dellistante non comportava la revoca della decisione 28 settembre 2007 di scioglimento della società. Egli ha invero spiegato che questultima decisione era da ricondurre al fatto che listante non aveva nominato un revisore nel termine impartitole e nemmeno aveva provveduto al versamento dellanticipo al revisore poi nominato dal giudice. Il Segretario assessore ha quindi ritenuto che ammettere la revoca dello scioglimento sarebbe equivalso a vanificare quanto previsto dallordinamento giuridico, ovvero avrebbe permesso alla società di sottrarsi, a suo piacimento, alle conseguenze legali derivanti dalle sue omissioni.

 

                                   4.   Lappellante illustra anzitutto brevemente i fatti. Essa sostiene che il 24 settembre 2007 la __________ ha accettato di fungere da revisore ed è stata di conseguenza nominata in tale veste il 27 settembre successivo dallassemblea generale straordinaria dellistante. Lo stesso giorno listante si sarebbe recato allUfficio di commercio per la relativa iscrizione, tuttavia rifiutata poiché lincarto si trovava presso la Pretura. Il 28 settembre 2007 il Segretario assessore ha poi nominato come revisore __________, attribuendo allistante un termine per il pagamento dellanticipo del relativo onorario. Listante sostiene che siccome aveva già un revisore, essa ha deciso di non pagare lanticipo richiesto per lattività del revisore. Secondo lappellante, il Segretario assessore avrebbe potuto decretare lo scioglimento della società in virtù dellart. 625 cpv. 2 CO solo su istanza di un azionista o di un creditore. Cosa che, invece, difetta nella fattispecie. Daltra parte, lappellante ritiene che, una volta nominato il revisore da parte del giudice, gli interessi degli azionisti e dei creditori erano tutelati e, quindi, non sussistevano più gli estremi per uno scioglimento della società. Anzi, secondo lappellante, decidendo lo scioglimento della società a seguito del mancato pagamento dellanticipo, egli non ha minimamente ponderato gli interessi in gioco, tra cui quelli, per lappunto, degli azionisti e creditori, oltre che dei dipendenti. Lappellante sostiene, infine, che a seguito dellentrata in vigore il 1° gennaio 2008 delle nuove norme sulla società anonima, dubbi possono sorgere sul suo obbligo di munirsi di un organo di revisione.

 

                                   5.   Il 13 maggio 2008 il Tribunale federale (sentenza inc. 4A_512/2007 del 13 maggio 2008, destinata alla pubblicazione) è giunto alla conclusione che l’attribuzione di un potere giurisdizionale civile autonomo al Segretario assessore sulla base dell’art. 34 cpv. 2 LOG è anticostituzionale. Il disposto testé citato, prosegue il Tribunale federale, permette al Segretario assessore di sostituire il Pretore unicamente nel quadro delle udienze se così richiesto dal magistrato per il buon funzionamento della Pretura e sotto la sua responsabilità. Il Tribunale federale ha quindi ritenuto che in quella fattispecie, ove lunico accenno alla figura del Pretore consisteva nel richiamo allart. 34 cpv. 2 LOG in ingresso allatto impugnato e la sentenza era firmata unicamente dal Segretario assessore e dalla segretaria, il cittadino non era in grado di verificare che il Pretore si era assunto la responsabilità del giudizio. Il Tribunale federale ha quindi annullato la sentenza della Camera di cassazione civile, adita in seconda istanza, e ordinato il rinvio della causa alla Pretura per nuovo giudizio. Esso ha tuttavia aggiunto che diverso sarebbe stato il caso qualora il magistrato avesse firmato la sentenza accanto al Segretario assessore che laveva elaborata.

 

                                   6.   Nella presente vertenza la decisione impugnata è stata redatta dal Segretario assessore sulla base dellart. 11 LOG (recte: art. 34 cpv. 2 LOG; lart. 11 vLOG è la normativa precedentemente in vigore) e sottoscritta da questultimo unitamente alla segretaria. Alla luce della decisione del Tribunale federale citata sopra la sentenza 3 gennaio 2008 deve pertanto essere annullata e rinviata alla Pretura per nuovo giudizio. Si può quindi prescindere dallesaminare se, in concreto, la fattispecie sia analoga a quella giudicata da questa Camera il 27 settembre 2001 (inc. 12.2001.72).

 

                                   7.   Tenuto conto che lesito del presente giudizio è da ricondurre allorganizzazione della Pretura, si giustifica di porre tassa di giustizia e spese di questa sede a carico dello Stato del Canton Ticino, con obbligo per questultimo di rifondere allappellante fr. 600.- per ripetibili (cfr. Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, n. 18 e 19 ad art. 148). Il valore litigioso – determinante per limpugnabilità al Tribunale federale – devessere stabilito in fr. 300'000.-, corrispondente al valore del capitale azionario dellistante.

 

Per questi motivi,

richiamati gli art. 148 CPC e la TG

 

 

dichiara e pronuncia:                                       

 

                                   1.   La sentenza 3 gennaio 2008 è annullata e la causa è rinviata alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, per nuovo giudizio.

 

                                   2.   Le spese della procedura dappello, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 150.-

                                         b) spese                         fr.   50.-

                                                                                fr. 200.-

 

                                         anticipate dallappellante, sono poste a carico dello Stato del Canton Ticino, che rifonderà a questultima fr. 600.- per ripetibili.

 

                                   3.   Intimazione:

 

-;

-.

 

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        La segretaria

 

 

 

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,  1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.– nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.– negli altri casi; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Il ricorso è ammissibile contro le decisioni che pongono fine al procedimento (art. 90 LTF). Esso è pure ammissibile contro una decisione che concerne soltanto talune conclusioni, se queste possono essere giudicate indipendentemente dalle altre, o che pone fine al procedimento soltanto per una parte dei litisconsorti (art. 91 LTF), oppure ancora contro decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e concernenti la competenza  o domande di ricusazione (art. 92 cpv. 1 LTF). In presenza di altre decisioni pregiudiziali o incidentali, il ricorso è ammissibile solo se le stesse possono causare un pregiudizio irreparabile o se l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).  La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).