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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La seconda Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Epiney-Colombo, presidente, Walser e Lardelli |
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segretario: |
Bettelini, vicecancelliere |
sedente per statuire nella causa - inc. n. OA.2006.89 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna - promossa con petizione 13 luglio 2006 da
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AO 1 AO 2
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contro |
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AP 1
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con cui gli attori hanno chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 48'906.15 oltre interessi, somma aumentata in sede conclusionale a fr. 106'906.15;
domanda avversata dal convenuto che ha postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore con sentenza 28 luglio 2008 ha accolto;
appellante il convenuto con atto di appello 2 settembre 2008, con cui chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre gli attori con osservazioni 3 ottobre 2008 postulano la reiezione del gravame pure con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto:
A. Nel corso del 1996 AP 1 ha iniziato, tramite l’impresa di costruzioni B__________ Sagl a lui facente capo, l’edificazione dell’immobilie denominato “__________”, progetto che prevedeva la realizzazione di cinque villette unifamiliari sulla part. n. __________ RFD di __________, poi da parcellare. Per quanto qui interessa, al di sotto del giardino e del locale cantinato di uno dei fondi così edificati e parcellati, e meglio della part. n. __________6 (a monte), egli ha realizzato i locali tank e lavanderia dell’altro fondo parcellato n. __________8
(a valle), ritenuto che a registro fondiario è quindi stata iscritta una servitù di sporgenza e rientranza (fabbricato al piano terreno) in favore di quest’ultimo e a carico dell’altro, che a sua volta beneficiava di un diritto di sporgenza (giardino pensile al piano giardino) a carico del primo (cfr. doc. I° rich.; cfr. pure la sezione annessa quale inserto 2 del doc. E). A conclusione di un lungo iter amministrativo (cfr. doc. II° rich.), il locale cantinato realizzato sulla part. n. __________6 sovrastante i locali tank e lavanderia della part. n. __________8 è stato oggetto di un ordine di demolizione (doc. D) ed è poi stato reso inagibile, in data imprecisata dopo il mese di agosto 1998, mediante il riempimento di materiale tramite aperture effettuate nella soletta del vano superiore.
B. Con rogito 26 maggio 2003 (doc. A) AP 1 ha in seguito venduto a AO 2 e AO 1 in ragione di metà ciascuno la part. n. __________6, ritenuto che a quel momento è stato stabilito che il residuo di fr. 20'000.- del prezzo di fr. 560'000.- sarebbe stato versato non appena le parti avessero tra l’altro confermato per scritto che la casa era terminata nel rispetto delle norme SIA e che l’asfaltatura della zona posteggi, l’accesso degli stessi e lo smantellamento della gru erano stati compiuti. Sempre in quell’anno AP 1 ha provveduto a vendere la part. n. __________8 a P__________ __________.
C. Il 16 agosto 2004 P__________ __________, lamentando la presenza di infiltrazioni d’acqua nei suoi locali tank e lavanderia provenienti dal locale cantinato inagibile sovrastante, ha convenuto in giudizio i vicini proprietari della part. n. __________6 per ottenere la cessazione della turbativa ai sensi dell’art. 679 CC. Questa causa, nell’ambito della quale AO 2 e AO 1 hanno denunciato la lite a AP 1 (doc. C), il quale aveva poi partecipato unicamente all’udienza preliminare (doc. I), si è conclusa il 6 giugno 2006 (doc. B) con l’ordine del Pretore agli allora convenuti di “sgomberare il materiale di riempimento dal vano di loro proprietà sulla part. n. __________6 ... posto sopra i locali lavanderia e tank della part. n. __________8 ... e di procedere alla sua isolazione a perfetta regola d’arte, con la comminatoria dell’esecuzione effettiva ex art. 497 CPC” e la loro condanna in solido al pagamento alla controparte di fr. 7'482.20 oltre interessi a titolo di risarcimento danni, di cui fr. 2'482.20 per il costo di una perizia a futura memoria esperita in precedenza (doc. E) e fr. 5'000.- per i costi necessari al risanamento del locale tank; la tassa di giustizia di fr. 1'200.- e le spese di fr. 787.95 sono state poste a carico degli allora convenuti in solido, pure tenuti a rifondere all’attrice, sempre in solido, fr. 3'500.- per ripetibili.
D. Con petizione 13 luglio 2006 AO 2 e AO 1, ritenendo AP 1 responsabile del difetto nell’isolazione della soletta all’origine delle infiltrazioni e con ciò della loro soccombenza nella causa promossa dalla vicina, hanno chiesto la sua condanna al pagamento di fr. 48'906.15 più interessi, somma pari al presumibile costo per l’eliminazione del difetto (stimato dal perito a futura memoria in fr. 25'000.-, cfr. doc. E), alle somme poste a loro carico nella sentenza 6 giugno 2006 (fr. 12'970.15) ed alla rifusione delle spese legali da loro sostenute nella causa contro P__________ __________ (fr. 10'936.-, doc. Q), il tutto protestando spese e ripetibili maggiorate ex art. 152 CPC.
Il convenuto si è opposto alla petizione, negando che le infiltrazioni, intervenute per altro solo dopo l’effettuazione di importanti lavori di sistemazione del giardino da parte degli attori, fossero dovute ad un difetto dell’oggetto compravenduto. Egli ha dunque contestato la pretesa volta al risarcimento del minor valore e quelle derivanti dalla partecipazione e dalla soccombenza degli attori nella causa promossa dalla vicina. E ha contestato pure la temerarietà della sua resistenza in lite.
E. Esperita l’istruttoria di causa, nei rispettivi allegati conclusionali datati 26 luglio rispettivamente 31 agosto 2007 le parti si sono sostanzialmente riconfermate nelle loro precedenti allegazioni, ritenuto che gli attori, appurato che il costo per l’eliminazione del difetto era nel frattempo stato quantificato in fr. 83'000.- dal perito giudiziario, hanno allora aumentato le loro pretese a fr. 106'906.15 oltre interessi, indicando in fr. 10'587.50 le ripetibili maggiorate a loro dovute in applicazione dell’art. 152 CPC. Avendo il Pretore in seguito ammesso agli atti altre prove, dapprima, il 18 ottobre 2007 (la relativa ordinanza non è invero stata rinvenuta nell’incarto), il doc. T e poi, il 13 marzo 2008, il doc. U, il richiamo di una nuova perizia a futura memoria inc. DI.2007.235 e la testimonianza dell’ing. F__________ __________, sentito il 7 maggio seguente, nei successivi allegati conclusionali dell’8 e 14 luglio 2008 le parti hanno ribadito le loro precedenti richieste.
F. Con la sentenza 28 luglio 2008 qui impugnata, il Pretore ha preliminarmente rammentato che le ragioni che lo avevano indotto ad assumere altre prove dopo la presentazione delle prime conclusioni scritte erano già state da lui indicate nelle rispettive ordinanze. Stabilito che nella fattispecie, ove i lavori non erano ancora stati ultimati al momento della compravendita, la lite tra le parti doveva essere risolta secondo le norme che disciplinavano la garanzia per i difetti nel contratto di appalto, egli ha da una parte esaminato se la notifica del difetto, la cui esistenza era stata dimostrata sia nella causa contro P__________ __________ sia in questa vertenza, fosse stata tempestiva, concludendo affermativamente sulla base delle testimonianze agli atti, ritenute attendibili, e dall’altro se le infiltrazioni fossero eventualmente da ricondurre ai lavori di sistemazione del giardino degli attori, concludendo che, se anche ciò fosse stato, il convenuto non sarebbe comunque stato liberato dalla sua responsabilità, quei lavori essendo avvenuti nell’ambito del contratto di compravendita originario tramite la ditta B__________ Sagl, sua subappaltatrice. Ammessa con ciò la responsabilità del convenuto, il giudice di prime cure ha accertato sulla base della perizia giudiziaria che il minor valore dell’opera poteva essere quantificato in fr. 83'000.- ed ha ritenuto corretto porre a carico del convenuto tutte le spese (risarcimento danni, oneri giudiziari, ripetibili e spese del proprio legale) derivate agli attori dalla causa promossa nei loro confronti dalla vicina. Quanto alla temerarietà della resistenza in lite del convenuto, la questione è stata lasciata indecisa, ritenuto che agli attori potevano comunque essere attribuite le ripetibili da loro postulate in sede conclusionale. Di qui l’accoglimento della petizione e la condanna del convenuto, tenuto pure ad assumersi la tassa di giustizia di fr. 4'000.-, le spese di fr. 917.60 e le ripetibili di fr. 10'587.50, al pagamento di fr. 106'906.15 più interessi.
G. Con l’appello 2 settembre 2008 che qui ci occupa il convenuto chiede di riformare il querelato giudizio nel senso di respingere la petizione. Egli rimprovera al Pretore una carente motivazione della sentenza, specialmente per il mancato esame delle ragioni da lui sollevate a sostegno dell’irritualità delle prove ammesse dopo la presentazione dei primi allegati conclusionali, ribadita per altro anche in questa sede. Non ritiene corretta l’applicazione nel caso di specie, ove i lavori alla soletta litigiosa erano stati ultimati da oltre 5 anni, delle norme relative al contratto di appalto. Mette in dubbio la tempestività della notifica del difetto, le testimonianze assunte non essendo a suo dire attendibili. Contesta che l’istruttoria della causa promossa da P__________ __________, le cui risultanze non gli erano opponibili, e quella della presente causa possano aver dimostrato l’esistenza del difetto e la sua responsabilità per lo stesso. Ribadisce che le infiltrazioni erano invece avvenute ed erano con ciò da ricondurre ai lavori di sistemazione del giardino da parte degli attori, non compresi nel contratto di compravendita originario e comunque non eseguiti da lui. Quanto alle singole pretese formulate dagli attori, da respingersi già in assenza di una sua responsabilità, egli nega di essere tenuto a risarcire il minor valore indicato dal perito giudiziario, il cui referto era del tutto inattendibile, e contesta di dover rifondere tutte le spese derivate agli attori dalla causa promossa nei loro confronti dalla vicina. Avendo il giudice di prime cure lasciato indecisa la questione della temerarietà della sua resistenza in lite, non vede come questi possa averlo poi obbligato a rifondere agli attori le ripetibili da loro postulate a quel titolo in sede conclusionale. E infine non ritiene corretto che gli siano caricate le spese giudiziarie relative alle procedure probatorie esperite dopo il primo dibattimento finale, che traevano origine dalla negligenza della controparte.
H. Delle osservazioni 3 ottobre 2008 con cui gli attori postulano la reiezione del gravame si dirà, per quanto necessario, nei prossimi considerandi.
considerando
in diritto:
1. Il convenuto rimprovera innanzitutto al Pretore una carente motivazione della sentenza, segnatamente nella misura in cui il giudice non avrebbe a suo dire esaminato le ragioni da lui esposte nell’allegato conclusivo complementare a sostegno dell’irritualità dell’assunzione delle prove ammesse dopo la presentazione dei primi allegati conclusionali. Egli, a parte ribadire in questa sede quelle ragioni, non pretende invero che in tali circostanze la decisione dovrebbe essere cassata, sicché il suo annullamento non entra in linea di conto. Ma ad ogni buon conto il rimprovero di carente motivazione della sentenza avrebbe dovuto essere disatteso. Il giudice, per conformarsi alle esigenze minime di motivazione della sentenza imposte, pena la nullità (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 1 ad art. 285), dall’art. 29 cpv. 2 Cost., non è in effetti tenuto a prendere posizione su ogni argomento di fatto o di diritto indicato dalle parti, ma può limitarsi a pronunciarsi sui punti rilevanti ai fini della decisione (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 2 e 26 e n. 778 ad art. 285), ritenuto che, per quanto concerne i motivi di diritto, è sufficiente che indichi sommariamente le ragioni della sua decisione, riferendosi a disposizioni legali, regole professionali o usi commerciali (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 2 ad art. 285). Nel caso di specie la decisione del Pretore adempie le esigenze di motivazione poste dalla giurisprudenza, la stessa spiegando in modo chiaro e dettagliato le ragioni che lo hanno indotto ad accogliere la petizione (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 2 e 26 ad art. 285), tant’è che il convenuto è stato in grado di impugnarla con cognizione di causa (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 17 e 26 ad art. 285). La sentenza è invero sufficientemente motivata anche con riferimento alla questione delle nuove prove assunte dopo la presentazione degli allegati conclusionali. Nell’occasione il giudice ha in effetti rammentato che le ragioni che lo avevano indotto ad assumere quelle prove erano già state da lui indicate nelle rispettive ordinanze, rese il 18 ottobre 2007 rispettivamente il 13 marzo 2008, che con ogni evidenza si fondavano sugli art. 88 seg. CPC (cfr. appello p. 7). Il fatto che egli sia giunto a tale conclusione, sia pure disattendendo la diversa opinione del convenuto, non può dunque comportare l’annullamento del querelato giudizio, ma semmai, se dovesse risultare che la stessa era errata - ciò che verrà esaminato nel prossimo considerando -, che quelle prove o parte di esse non potranno essere prese in considerazione per il giudizio, come del resto auspicato nel gravame dallo stesso convenuto (appello p. 7, 11 e 13).
2. Come detto, il convenuto censura il fatto che il Pretore, dopo la presentazione dei primi allegati conclusionali, abbia ammesso agli atti, ai sensi dell’art. 88 seg. CPC, altre quattro prove e meglio la lettera 23 dicembre 2003 degli attori al convenuto (doc. T), il rapporto tecnico e documentazione fotografica 30 novembre 2007 dello studio d’ingegneria A__________ __________ __________ SA (doc. U), il richiamo della perizia a futura memoria di cui all’inc. DI.2007.235 nonché l’assunzione del teste ing. F__________ __________. Come si vedrà, la censura è in parte fondata. Mentre l’art. 89 CPC permette al giudice unicamente di invitare le parti ad addurre nuove prove e non può dunque giustificare il concreto operato del Pretore, è solo l’art. 88 CPC che permette al giudice, a determinate condizioni, l’assunzione d’ufficio di nuove prove. In base al tenore letterale della disposizione tale facoltà sembrerebbe invero essergli data solo “in ogni stadio di causa che precede l’ordinanza di chiusura dell’istruttoria”, sennonché la dottrina, richiamandosi all’interpretazione storica, ha evidenziato come l’interpretazione letterale non rendesse l’esatto significato della norma, che era quello di non impedire al giudice la facoltà di intervento, a scopi istruttori, fino a prima dell’emanazione della sentenza (Cocchi/Trezzini, CPC-TI App., n. 155 seg. ad art. 88), a prescindere dal fatto se l’ordinanza di chiusura dell’istruttoria fosse nel frattempo già stata emanata. Quanto poi alle prove a cui il giudice è autorizzato a far capo di propria iniziativa, l’art. 88 CPC ne menziona solo quattro, la perizia o l’ispezione (lett. a), la riassunzione di un testimone già sentito (lett. b) e l’interrogatorio formale delle parti (lett. c). Stando così le cose, nel caso di specie è chiaro che il Pretore non poteva ammettere agli atti i doc. T e U e l’assunzione di un nuovo testimone, prove di per sé non contenute nell’elenco legale. La soluzione è invece diversa per il richiamo della perizia a futura memoria di cui all’inc. DI.2007.235, e ciò nonostante anche questa prova, il richiamo di un incarto, non faccia parte dell’elenco dell’art. 88 CPC. La giurisprudenza ha in effetti già avuto modo di stabilire che l’assunzione proceduralmente illegittima di prove da parte del Pretore non può comunque essere censurata quando la stessa avrebbe potuto essere correttamente assunta nell’ambito dei poteri che il codice di rito gli riconosce (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 3 ad art. 88) e in concreto è incontestabile che il richiamo di quell’incarto avrebbe potuto essere sostituito dall’assunzione di una nuova perizia (sulle sostanziale equivalenza della perizia ordinaria e di quella a futura memoria, cfr. Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 1 ad art. 449), che invece rientrava pacificamente nelle facoltà del giudice (art. 88 lett. a CPC). Sulle modalità di assunzione della nuova perizia a futura memoria, pure censurate dal convenuto, si ritornerà più avanti. (consid. 4).
3. Con riferimento al diritto applicabile, è a ragione che il Pretore ha ritenuto che nel caso di specie, in cui il convenuto aveva provveduto a vendere agli attori una costruzione immobiliare non ancora ultimata (cfr. conclusioni 31 agosto 2007 p. 15; appello p. 4 e 14; cfr. pure doc. A) e di cui stava ancora curando l'edificazione, ci si trovasse di fronte ad una forma contrattuale di carattere misto ove convivevano elementi sia della compravendita sia del contratto di appalto (Gauch, Der Werkvertrag, 4ª ed., n. 347 e 2319; Keller/Siehr, Kaufrecht, 3ª ed., p. 125; II CCA 11 agosto 1993 inc. n. 143/92, 27 novembre 2001 inc. n. 12.2001.121, 4 settembre 2007 inc. n. 12.2006.158), fermo restando che per quanto riguarda la garanzia per difetti facevano in ogni caso stato, anche per le parti già ultimate (Gauch, op. cit., n. 349), come quella qui litigiosa, le disposizioni relative a quest'ultimo contratto (Gauch, op. cit., n. 349 e 2319; Honsell, Basler Kommentar, 3ª ed., N. 5 ad art. 205 CO; DTF 118 II 144; TF 1° aprile 1997 4C.6/1997; sentenze II CCA citate). L’esito della lite non sarebbe comunque stato diverso nemmeno se fossero state applicabili le norme relative alla compravendita, atteso che il diritto al risarcimento del minor valore e del danno conseguente al difetto sono analoghi in entrambi i contratti.
Sempre con riferimento alle disposizioni applicabili, è invece a torto che in questa sede gli attori ritengono applicabile al contratto le norme SIA 118 (osservazioni p. 21 seg.). Nonostante il preliminare di compravendita (doc. R) prevedesse l’adozione delle norme SIA ed anche nel contratto di compravendita stesso (doc. A) fosse stato fatto un accenno a tali disposizioni, la norma SIA 118 non può in effetti trovare concreta applicazione. Da un punto di vita processuale, oltre al fatto che essa sia portata a conoscenza del giudice (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 6 ad art. 87; II CCA 18 giugno 2001 inc. n. 12.2000.203), occorre che almeno la parte che si prevale della sua applicazione faccia valere in causa l'accordo della sua applicabilità oppure obietti l'inapplicabilità del CO, in difetto di che si deve dedurre che le parti, specialmente se patrocinate da legali, hanno rinunciato ad avvalersi di tali disposizioni (Rep. 1993 p. 199; Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 1 seg. ad art. 85; II CCA 11 marzo 1998 inc. n. 12.97.157, 29 settembre 1999 inc. n. 12.99.8, 18 giugno 2001 inc. n. 12.2000.203, 3 febbraio 2005 inc. n. 12.2003.110). Nel caso di specie entrambe le condizioni fanno difetto, la norma SIA 118 non essendo stata versata agli atti dell’incarto e nessuna delle parti avendo mai preteso che la stessa, menzionata in petizione solo genericamente come “norma SIA” e con riferimento alle sole esigenze qualitative della costruzione (p. 2, 8, 10 e 11), potesse entrare in linea di conto per regolare le relazioni contrattuali tra le parti. Ne consegue che la vertenza tra le parti dev’essere giudicata giusta gli art. 363 segg. CO.
4. È a torto che il convenuto contesta la difettosità dell’immobile venduto agli attori e meglio dell’isolazione della soletta sovrastante i locali tank e lavanderia della part. n. __________8.
Come giustamente rilevato dal Pretore, già nell’ambito della causa che P__________ __________ aveva promosso nei confronti degli attori, le cui risultanze sono opponibili al convenuto in quanto la relativa lite gli era stata denunciata (doc. C) ed egli aveva ritenuto di intervenirvi (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, n. 204 seg. ad art. 60) partecipando in particolare all’udienza preliminare (cfr. doc. I, B), era stato accertato, sulla base di una perizia a futura memoria (doc. E), che l’origine delle infiltrazioni andava ricercata in un problema di isolazione della soletta del vano di proprietà dei qui attori, vuoi perché la stessa era priva di isolazione, vuoi perché, se presente, non era stata eseguita a perfetta regola d’arte o era stata danneggiata al momento del riempimento del vano con materiale gettato dall’altezza di circa due metri (cfr. doc. B). Atteso che ognuna delle tre ipotesi formulate dal perito a futura memoria, che non costituivano mere supposizioni, riguardavano problemi legati all’isolazione della soletta, a loro volta riconducibili al convenuto, è a ragione che il giudice di prime cure ha ritenuto che quel referto fosse di per sé sufficiente per ammettere l’esistenza di un difetto imputabile al convenuto. E comunque quelle ipotesi hanno poi trovato conferma nella successiva perizia a futura memoria esperita nell’inc. n. DI.2007.235 rich. dopo che il cantinato reso inagibile era finalmente stato liberato dal materiale depositato. Pur non potendo escludere che qualche danno da lui riscontrato nell’impermeabilizzazione potesse essere stato causato dai lavori di allontanamento del materiale (cfr. risposta n. 2 ai controquesiti peritali di delucidazione del convenuto), il perito a futura memoria ha a quel momento accertato che gran parte dei danni erano precedenti ai lavori di allontanamento del materiale (cfr. risposte n. 4 seg. ai controquesiti peritali di delucidazione del convenuto), che la scelta di impermeabilizzare la soletta tramite carta catramata incollata a caldo non era corretta (cfr. risposta n. 1 ai controquesiti peritali di delucidazione del convenuto), che l’impermeabilizzazione non era stata eseguita in maniera continua ed in modo corretto (cfr. risposta n. 2 segg. e 10 ai quesiti peritali di delucidazione degli attori, ove si menziona ad esempio la mancata impermeabilizzazione di chiusini e fori nella muratura, il fatto che i risvolti della carta catramata siano stati posati su superfici non asciutte, il fatto che la soletta pendesse verso monte provocando l’effetto “piscina” e il fatto che le lastre filtranti siano state posate al contrario con la parte sagomata rivolta verso al carta catramata la quale a seguito dell’importante pressione del materiale sovrastante si sarebbe danneggiata eccessivamente), giungendo infine alla conclusione, a conferma dei suoi precedenti referti, che il sistema di evacuazione delle acque meteoriche e l’esecuzione dell’impermeabilizzazione non erano stati eseguiti a regola d’arte (cfr. risposta n. 10 ai quesiti peritali di delucidazione degli attori). Quanto alla forza probatoria del referto a futura memoria di cui all’inc. n. DI.2007.235 rich., nella misura in cui il perito a futura memoria, sia pure solo dopo che il materiale contenuto nel vano reso inagibile era già stato allontanato e senza aver potuto supervisionare i lavori di sgombero, è comunque stato in grado di effettuare personalmente tutti questi accertamenti, effettuando persino delle fotografie della situazione concreta, nulla permette di ritenerli inattendibili. Del resto, il doc. U non potendo essere considerato per il giudizio (cfr. consid. 2), l’assunto del convenuto secondo cui al momento del sopralluogo i lavori fossero già terminati non è nemmeno stato provato, tanto più che la circostanza non ha in ogni caso impedito al perito, anche perché il vano non è poi stato nuovamente riempito con il materiale, di scattare le fotografie da lui prodotte. Di qui la piena valenza della prova.
5. Il convenuto censura in seguito il giudizio con cui il Pretore, sulla base delle testimonianze agli atti, ha concluso per la tempestività della notifica del difetto. La censura è infondata.
Secondo l’art. 367 cpv. 1 CO, eseguita la consegna dell’opera, il committente, appena lo consente l’ordinario andamento degli affari, deve verificarne lo stato e segnalarne i difetti all’appaltatore. La mancata verifica o il mancato avviso all’appaltatore equivalgono in sostanza all’approvazione tacita dell’opera consegnata, con la conseguente liberazione dell’appaltatore dalla sua responsabilità, salvo ovviamente che si tratti di difetti irriconoscibili con l’ordinaria verifica all’atto del ricevimento o che l’appaltatore li abbia scientemente dissimulati (art. 370 CO). Si ha in altre parole la perenzione di tutti i diritti accordati al committente dall’art. 368 CO (DTF 64 II 257 e segg.). Ove i difetti si manifestino più tardi, dovrà essere dato avviso tosto che siano stati scoperti, altrimenti l’opera si riterrà approvata nonostante i difetti stessi (art. 370 cpv. 3 CO).
L’onere della prova della tempestiva notifica dei difetti spetta al committente in base all’art. 8 CC (DTF 118 II 147, 107 II 176), committente che deve in particolare dimostrare quando il difetto gli è divenuto riconoscibile, e come e a chi ne ha comunicato l’esistenza, ritenuto che se è accertata proceduralmente l'intempestività il giudice non può ignorare simile circostanza, e questo nemmeno nel caso in cui l'appaltatore non alleghi tale fatto (Rep. 1991 p. 372; RFJ 1996 p. 260; II CCA 8 gennaio 2001 inc. n. 12.2000.171, 3 aprile 2006 inc. n. 12.2005.54).
Nel caso di specie la tempestività della notifica del difetto da parte degli attori dev’essere ammessa già per motivi processuali. In sede di risposta (p. 6) il convenuto non ha in effetti contestato - ammettendolo con ciò implicitamente (art. 170 cpv. 2 CPC) - l’assunto degli attori secondo cui P__________ __________ avrebbe immediatamente notificato loro le infiltrazioni da lei notate nel dicembre 2003 le quali sarebbero poi state immediatamente da loro notificate al convenuto (petizione p. 5 seg.), sicché la sua contestazione in merito alla tardività della notifica, formulata per la prima volta solo in sede conclusionale, è tardiva (art. 78 CPC).
Ma ad ogni buon conto, come rilevato nella sentenza impugnata, la tempestività della notifica è comunque stata dimostrata anche dall’istruttoria di causa ed in particolare dalle testimonianze di M__________ __________ e C__________ __________, i quali hanno riferito che un sopralluogo in loco presenti tutte le parti interessate era avvenuto tra il novembre e il dicembre 2003 (teste M__________ __________ p. 2) rispettivamente attorno a metà dicembre 2003 (teste C__________ __________ p. 3). In questa sede il convenuto ribadisce che i testi in questione sarebbero inattendibili, siccome amici (e dipendenti) degli attori rispettivamente interessati all’esito della lite, e comunque per il fatto che le loro dichiarazioni sarebbero contraddette da altre inequivocabili emergenze processuali ed in particolare dal fatto che egli non poteva a quel tempo aver partecipato ad alcun sopralluogo siccome assente a S__________ __________ già dal precedente 12 dicembre. La doglianza è infondata. I testi in questione non hanno in realtà alcun interesse all’esito della lite e nulla permette di ritenere che essi abbiano reso deposizioni di compiacenza. La denuncia penale per falsa testimonianza promossa nei confronti di M__________ __________ sulla base delle medesime ragioni qui rievocate si è oltretutto risolta con un decreto di non luogo a procedere, atteso che il magistrato inquirente, alla cui convincente decisione si può senz’altro rinviare (cfr. doc. III° rich.), ha persino ritenuto doveroso aggiungere che alla luce dell’istruttoria l’ipotesi che quanto riferito dalla teste corrispondesse effettivamente alla realtà risultava da preferire e di molto. Si aggiunga che il fatto che il convenuto sia stato assente dalla Svizzera dall’11 dicembre 2003, addotto per la prima volta e quindi irritualmente solo con l’allegato conclusionale aggiuntivo (art. 78 CPC), non esclude affatto la veridicità della dichiarazione del teste C__________ __________ secondo cui i sopralluoghi con costui sarebbero stati effettuati attorno alla metà di quel mese. Tanto basta per negare che la notifica dei difetti possa essere avvenuta, tardivamente, come preteso dal convenuto, solo al suo ritorno in patria verso metà del gennaio 2004.
6. Alla luce delle risultanze della perizia a futura memoria di cui all’inc. n. DI.2007.235 rich. è incontestabile che le infiltrazioni fossero riconducibili a un difetto della soletta sovrastante i locali tank e lavanderia della part. n. __________8, problema questo riconducibile al convenuto. Per quest’ultimo, il nesso di causalità adeguata tra la violazione contrattuale a lui imputabile e il danno che ne era derivato sarebbe però interrotto dalla grave responsabilità della controparte o comunque dell’impresa B__________ Sagl per i lavori di sistemazione esterna da essi effettuati, non compresi nel contratto di compravendita originario. Il rilievo è infondato. In virtù delle testimonianze di M__________ __________ (p. 2) e C__________ __________ (p. 3) nonché del giuramento di edizione reso dagli attori, che a quel momento hanno negato di aver incaricato e pagato altri per l’effettuazione dei non meglio definiti lavori di sistemazione esterna oltre alla posa di un’altalena, dei pali della vigna e la semina dell’erba (da loro eseguite), si deve in effetti ritenere che l’effettuazione di questi altri lavori, che sono stati eseguiti dalla ditta B__________ Sagl (testi M__________ __________ p. 2 e C__________ __________ p. 3) e che lo stesso convenuto non pretende siano stati da lei fatturati e a lei pagati, rientrassero nei lavori di completazione che egli si era impegnato a portare a termine nell’ambito del contratto di compravendita (doc. A) rispettivamente del precedente preliminare di compravendita “chiavi in mano” (doc. R), con la conseguenza che gli eventuali errori commessi dall’impresa, sua ausiliaria nel contratto, ricadono sullo stesso. Quanto ai singoli lavori effettuati, è per la prima volta solo in questa sede e quindi irritualmente (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC) che il convenuto rimprovera agli attori di aver trasformato il tubo di ventilazione del locale tank in un drenaggio o di aver otturato lo scarico di un pozzetto (appello p. 6 e 15), senza aver comunque provato la loro responsabilità per quegli interventi e soprattutto l’effettiva rilevanza delle circostanze per le infiltrazioni poi riscontrate, non confermata dal perito che ha ritenuto determinanti altre cause: per la cronaca, in merito al primo aspetto il perito aveva a suo tempo precisato che l’acqua piovana poteva entrare direttamente nel tubo (problema imputabile al convenuto), mentre la posa di lastre di cemento, eventualmente imputabile a chi le aveva posate in seguito, poteva favorire l’entrata di acqua nel tubo solo non ci fosse stata una pur minima contropendenza, di per sé non provata (cfr. doc. E p. 6; la perizia a futura memoria di cui all’inc. n. DI.2006.176, su cui il convenuto sembrerebbe basarsi, non è invece stata richiamata e le sue risultanze non fanno dunque parte di questa causa). Con riferimento agli altri lavori ed in particolare alla sistemazione della scarpata del giardino verso valle con manufatti prefabbricati in “verduro” cementati tra loro, non è invece provato che la stessa, pur avendo peggiorato la situazione (cfr. risposta n. 5 ai quesiti peritali di delucidazione degli attori), non fosse avvenuta a regola d’arte e fosse con ciò tale da innescare un’eventuale responsabilità dei committenti o della ditta che l’aveva eseguita. È in effetti incontestabile che queste opere non erano di per sé atte ad ovviare o ad evitare infiltrazioni nel sottosuolo, tanto più che, secondo l’ordinario andamento delle cose, era escluso che una scarpata dovesse avere - come invece implicitamente preteso dal convenuto - una funzione drenante, sicché le stesse non possono essere ritenute in nesso di causalità adeguata con le infiltrazioni che si sono verificate nei locali tank e lavanderia sottostanti il vano reso inagibile, causate unicamente dal fatto che la soletta non era stata impermeabilizzata correttamente. L’effettuazione dei lavori esterni, avvenuta in modo ineccepibile, nulla ha in altre parole a che vedere con le infiltrazioni d’acqua in quei locali, dovute alla difettosità dell’impermeabilizzazione della soletta e del sistema di evacuazione delle acque meteoriche. Emblematico è del resto che il perito ha previsto il ripristino della scarpata con gli stessi elementi esistenti, dopo l’effettuazione dei lavori (doc. E p. 9).
7. Ammessa con ciò l’integrale responsabilità del convenuto per la situazione venutasi a creare, si tratta ora di esaminare se il giudizio con cui il Pretore lo ha condannato al pagamento delle somme azionate possa essere confermato. A questo proposito il convenuto contesta nuovamente sia il fatto dover rifondere fr. 83'000.- a titolo di minor valore, sia quello di dover risarcire la totalità delle spese derivate agli attori dalla causa promossa da P__________ __________. Entrambe le censure sono infondate.
In merito alla prima, egli osserva che la perizia giudiziaria con cui era stato quantificato il minor valore non sarebbe attendibile in quanto l’esperto si sarebbe limitato nell’occasione ad adeguare al rincaro l’offerta allestita da un artigiano ed avrebbe poi indicato che la sua valutazione non era comprensiva di eventuali inconvenienti, in realtà previsti nell’offerta cui questi aveva fatto riferimento. Queste doglianze non permettono ancora di fare astrazione dalla valutazione del perito. Infatti, che l’offerta sia stata adeguata al rincaro è senz’altro giustificato dalla circostanza che nel corso dell’anno intercorso dalla stipulazione della stessa il supplemento indicato dalla SSIC era stato del 2.4% (perizia p. 3). Quanto al fatto che l’importo di fr. 80'000.- indicato dal perito, cui a suo dire andavano aggiunti altri fr. 3'000.- per la sistemazione del giardino, sia stato da lui considerato come non comprensivo di eventuali inconvenienti (perizia p. 3), che in realtà erano previsti nell’offerta cui questi aveva fatto riferimento, lo stesso non va valutato con eccessiva severità, il lapsus in cui è incorso l’esperto, oltretutto riferito alla sola motivazione del referto e non alle sue conclusioni, di per sé logiche e convincenti, essendo chiaramente riconoscibile alla luce dell’offerta da lui allegata al proprio rapporto. Come rilevato dal Pretore, il fatto che i lavori di risanamento poi effettuati, sia pure in parte diversi da quelli preventivati dal perito, abbiano comportato un costo solo di poco superiore, pari a fr. 84'457.85 (cfr. doc. V° rich., importo invero non comprensivo delle spese per il riempimento del vano), esclude a sua volta di ritenere eccessivo o arbitrario l’importo di massima (perizia p. 3) stabilito allora dall’esperto e fatto proprio da giudice di prime cure.
Con riferimento alla seconda, il convenuto non contesta di per sé che gli possa essere imputata una colpa per l’esistenza del difetto e dunque il principio di essere tenuto al risarcimento del danno ex art. 368 cpv. 2 CO, sennonché non condivide l’assunto pretorile secondo cui tutte le spese sostenute dagli attori nella causa contro P__________ __________ sarebbero da risarcire siccome la loro resistenza in lite era stata necessaria. In pratica egli non contesta di dover risarcire agli attori il risarcimento del danno posto a loro carico dalla sentenza di cui al doc. B (fr. 7'428.20), ma più che altro il fatto di doversi assumere anche i relativi oneri giudiziari (tassa di giustizia di fr. 1'200.- e le spese di fr. 787.95), le ripetibili (fr. 3'500.-) e le spese del loro legale (fr. 10'936.-), che a suo dire avrebbero potuto essere evitate se gli attori avessero a suo tempo fatto atto di acquiescenza o concluso una transazione. L’argomentazione è già stata respinta in modo convincente dal Pretore, il quale aveva rilevato che di fronte alla posizione da sempre assunta dal convenuto, che aveva negato difetti all’isolazione della soletta - posizione esplicitamente ammessa anche in questa sede (appello p. 23) - questi non poteva pretendere in buona fede che gli attori non si dovessero difendere nella causa intentata contro di loro dalla vicina, quella posizione potendo in effetti indurre gli attori a considerare l’eventualità che egli potesse anche aver ragione. Si aggiunga che nemmeno il convenuto, cui era stata denunciata la lite, ha ritenuto di continuare il processo accanto, in rappresentanza o in vece degli attori (art. 58 e 52 segg. CPC) e in tale veste di proporre l’accettazione della causa o una transazione, sicché egli è malvenuto a rimproverare ora gli attori per aver a loro volta continuato la causa fino alla sentenza pretorile, che oltretutto è risultata in parte a loro favorevole, avendo ridotto da fr. 9'634.20 a fr. 7'482.20 l’importo in capitale dovuto alla vicina (cfr. doc. B).
8. Il convenuto censura inoltre il giudizio pretorile in materia di ripetibili. Ritenuto che il giudice di prime cure ha lasciato indecisa la questione della temerarietà della sua resistenza in lite, non comprende come questi possa poi averlo obbligato a rifondere agli attori le ripetibili maggiorate da loro postulate a quel titolo con le conclusioni. La censura è ancora una volta infondata. Contrariamente a quanto sostenuto nel gravame, non è in effetti vero che il fatto che gli attori abbiano a suo tempo postulato l’attribuzione di fr. 10’587.50 a titolo di ripetibili maggiorate ai sensi dell’art. 152 CPC significhi che le ripetibili dovute in caso di mancato riconoscimento della temerarietà della sua resistenza in lite, nella fattispecie da quantificarsi e quantificate in tal caso in base alla vTOA, debbano necessariamente essere inferiori (appello p. 24). Per il resto, l’importo assegnato non essendo di per sé contestato nel suo ammontare, tant’è che in caso di accoglimento del suo gravame il convenuto pretende il riconoscimento del medesimo importo (appello p. 2 e 26), la somma attribuita può di principio essere confermata.
9. Il convenuto non ritiene infine corretto il fatto che gli siano state caricate tutte le spese giudiziarie, ivi comprese quelle relative alle procedure probatorie esperite dopo il primo dibattimento finale, che a suo dire traevano origine dalla negligenza della controparte. A torto. Come si è visto, l’assunzione di quelle prove non è stata causata dagli attori, bensì è avvenuta su iniziativa del Pretore, il quale le aveva ritenute utili per il proprio convincimento. Non vi è dunque motivo di caricarle alla parte attrice ed è anzi giustificato attribuirle alle parti in ragione della loro rispettiva soccombenza nel merito.
10. In definitiva, l'appello deve così essere respinto. Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 CPC) e restano dunque a carico dell'appellante, tenuto a rifondere alla controparte un'adeguata indennità per ripetibili della procedura di secondo grado. Gli appellati chiedono in questa sede che il gravame venga dichiarato temerario giusta l'art. 152 CPC (osservazioni p. 2 segg. e 33). Ma le censure sollevate dall’appellante, seppur in larga misura infondate, non possono ancora dirsi temerarie. Va in effetti ricordato che vi è temerarietà solo quando una parte agisce con manifesta ingiustizia, ovvero con la consapevolezza del proprio torto o con imprudenza esagerata che si concretizza nel mancato impiego di quel minimo di diligenza sufficiente a far apparire l'ingiustizia della propria domanda (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 1 ad art. 152 CPC). La temerarietà processuale va peraltro ammessa con prudenza e non si realizza dunque nel caso concreto, dove non è provato che l'agire dell'appellante fosse meramente dettato da motivazioni dilatorie (Cocchi/Trezzini, CPC-TI App., m. 14 e 15 ad art. 152 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 2 settembre 2008 di AP 1 è respinto.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 1’950.-
b) spese fr. 50.-
Totale fr. 2’000.-
da anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico con l’obbligo di rifondere alla parte appellata fr. 4’000.- per ripetibili.
III. Intimazione:
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Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).