Incarto n.
12.2008.191

Lugano

25 ottobre 2010/fb

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,

Walser e Lardelli

 

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

 

sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2007.53 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna promossa con petizione 18 aprile 2007 da

 

 

AO 1

rappr. dall’ RA 2

 

 

contro

 

 

AP 1

rappr. dall’ RA 1

 

 

 

 

 

con cui l’attrice ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 49'387,10 e di fr. 34'823,65 oltre interessi, domanda avversata da quest'ultimo e che il Pretore con sentenza 19 agosto 2008 ha accolto per fr. 76’977.- più interessi;

 

appellante il convenuto con atto di appello 5 settembre 2008, con cui chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;

 

mentre l'attrice con osservazioni 20 ottobre 2008 postula la reiezione del gravame pure con protesta di spese e ripetibili;

 

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti

 

 

 

 

 

ritenuto

 

 

in fatto:

 

 

                                  A.   Nell’agosto del 2002 AP 1, socio gerente con firma individuale di __________ Sagl, ha sottoscritto il contratto di leasing n. __________ con la società AO 1 avente per oggetto un autoveicolo modello Subaru, di colore grigio, apponendo due firme, una per la società e una personalmente. Il contratto prevedeva il versamento alla società di leasing all’inizio di ogni mese dell’importo di fr. 961.- esclusa IVA per un totale di 60 mensilità. AP 1 nell’ottobre del 2002 ha sottoscritto con la medesima società e con le medesime modalità un altro contratto di leasing n. __________ della durata di 24 mesi per l’acquisto di una Rover 75 di colore celeste. La prima rata di fr. 3'114.- comprendeva fr. 2'000.- di cauzione. AO 1 ha concordato con Garage __________ SA, fornitore del veicolo Rover, un contratto di ripresa alla scadenza del contratto o in caso di interruzione anticipata dello stesso al prezzo di fr. 26'918.20 più IVA (doc. III richiamato). Per entrambe le autovetture il prenditore del leasing ha stipulato un'assicurazione casco totale presso la __________ assicurazioni, come previsto dalle condizioni generali del contratto di leasing indiretto. AP 1 ha consegnato i veicoli a collaboratori di C__________ Sagl: il veicolo Subaru è stato affidato a F__________ e il veicolo Rover a M__________ (doc. G). Dopo diversi solleciti a pagare le quote di leasing scoperte, AO 1 ha disdetto con effetto immediato il 23 maggio 2003 i due contratti di leasing (doc. F, S) chiedendo l’immediata restituzione dei veicoli. Il veicolo Subaru è stato consegnato al Garage C__________ nell’aprile 2005, mentre il veicolo Rover è stato “smarrito” (doc. G) nel senso che AP 1 ha comunicato di non essere riuscito a recuperarlo da M__________, resosi irreperibile. Con scritto 13 dicembre 2004 AO 1 comunicava a AP 1 il conteggio finale relativo al veicolo Rover 75 ammontante a fr. 49'387.10, mentre con lettera 17 giugno 2005 quello relativo al veicolo Subaru ammontante a fr. 34’823,65. Non avendo ottenuto alcun riscontro, AO 1 escuteva AP 1 con PE n.__________ dell’UE di Locarno di data 14 marzo 2007 per l’importo di fr. 49'387,10 oltre interessi al 5% dal 13.12.2004 e fr. 34'823,65 oltre interessi al 5% dal 17.6.2005.

 

                                  B.   Con petizione 18 aprile 2007 AO 1 ha chiesto alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna la condanna di AP 1 al pagamento di fr. 49'387,10 più interessi al 5% dal 13 dicembre 2004, fr. 34'823,65 più interessi al 5% dal 17 giugno 2005, fr. 100.- per spese di precetto e fr. 421,05 quale tassa per l’incasso. Con risposta 12 giugno 2007 il convenuto si è opposto alle domande di controparte. Esperita l’istruttoria, le parti hanno rinunciato al dibattimento finale e si sono confermate nei loro rispettivi memoriali scritti.

 

                                  C.   Il Pretore con sentenza 19 agosto 2008 ha accolto parzialmente la petizione e ha condannato AP 1 a versare a AO 1 la somma di fr. 76'977.- oltre interessi al 5% dal 13 dicembre 2004 su fr. 49'244.- e dal 17 giugno 2005 su fr. 27'452.-. Limitatamente a tale importo ha respinto in via definitiva l’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UE di Locarno del 14 marzo 2007.

 

                                  D.   AP 1 è insorto contro il citato giudizio con appello 5 settembre 2008 con cui chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione e di accertare l’inesistenza del debito protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi. Nelle proprie osservazioni, l’attrice propone la reiezione dell’appello.

 

e considerato

 

in diritto:

 

                                   1.   Il Pretore ha dapprima accertato che il convenuto aveva sottoscritto i due contratti di leasing apponendovi due volte la propria firma, in qualità di socio gerente con firma individuale della ditta C__________ Sagl, poi fallita, e personalmente, impegnandosi quindi non solo in nome della società ma anche in nome proprio. Da un’interpretazione oggettiva del contratto, ha proseguito il primo giudice, risultava che il convenuto aveva un interesse personale, materiale e diretto nel contratto di leasing concluso con l’attrice, siccome egli si identificava con la società __________ Sagl, di modo che aveva agito come debitore solidale con questa società nei confronti della ditta concessionaria del leasing. Ha quindi escluso l’ipotesi della promessa della prestazione di un terzo e della fideiussione. Il Pretore ha poi rilevato che i contratti di leasing litigiosi erano stati conclusi nel 2002, prima dell’entrata in vigore della nuova legge sul credito al consumo (LCC; RS 221.214.1), che si applica ai contratti stipulati dopo la sua entrata in vigore, il 1° gennaio 2003. Egli ha scartato la tesi della nullità dei contratti, carenti dell’indicazione della data e del luogo in contrasto con l’art. 226a cpv. 2 cifra 11 vCO, poiché tali requisiti erano un presupposto di validità relativo. Ha poi accertato che le disdette inviate il 23 maggio 2003, con procedura non del tutto conforme a quanto previsto dal contratto, non erano nulle, e hanno esplicato effetti dopo il decorso del termine di 30 giorni assegnato il 25 aprile 2003 e dopo che gli arretrati avevano raggiunto un importo pari a un decimo del prezzo di vendita. Ammessa così la validità delle disdette, il primo giudice ha calcolato in fr. 27'452.- l’indennità dovuta dal convenuto all’attrice per il veicolo Subaru e in fr. 49'244.- quella dovuta per il veicolo Rover, oltre agli interessi. Per il veicolo Subaru il primo giudice ha considerato un’indennità di fr. 1'034.- (IVA inclusa) per i mesi in cui è stato utilizzato, ossia dall’agosto 2002 all’aprile 2005, somma dalla quale ha dedotto l’importo già versato, ossia 5 rate corrispondenti a fr. 5'170.- più una rata di fr. 4'000.- e la cauzione di 1'000.- e aggiunto il costo per la riparazione del veicolo ammontante a fr. 3'500.-. Sempre stando a quanto conteggiato dal Pretore per il veicolo Rover, il convenuto è tenuto a versare fr. 26'736.- per i 24 mesi di contratto più fr. 28'964.- relativi al valore di ripresa al netto delle 4 rate pagate di fr. 4'456.- (IVA compresa) e di fr. 2'000.- relativi alla cauzione.

 

                                   2.   L’appellante rimprovera al Pretore di aver ammesso a torto la validità della disdetta del contratto di leasing. Il convenuto ribadisce che l’art. 10 delle condizioni generali applicabili al contratto prevedeva l’assegnazione di un termine di pagamento di 30 giorni quale condizione per la disdetta del contratto, ciò che non era avvenuto nel suo caso, poiché il termine di 30 giorni era stato assegnato il 25 aprile 2003 e la disdetta era stata notificata il 23 maggio 2003, a soli 28 giorni di distanza. Ne discende, prosegue l’appellante, che il Pretore non poteva interpretare a favore dell’attrice le disposizioni contrattuali e che le pretese pecuniarie di parte attrice devono essere respinte. Del resto, a mente dell’appellante, le pretese di petizione devono essere respinte anche per quel che concerne il loro calcolo. Il veicolo Rover era infatti stato smarrito e l’attrice, cessionaria del contratto di assicurazione, avrebbe dovuto far valere le proprie pretese nei confronti della compagnia di assicurazioni e non nei confronti del convenuto. La circostanza che il veicolo non sia più stato assicurato dopo la disdetta intimata dall’attrice dipende da una negligenza di quest’ultima, che ne deve sopportare le conseguenze. Per quel che concerne il conteggio relativo al veicolo Rover, l’appellante sostiene che il valore residuo del veicolo indicato dall’attrice in fr. 28'964.-, da lui contestato in prima sede, non trova fondamento legale né contrattuale, sicché la pretesa deve venire respinta. L’appellante rileva anche che dopo due anni e due mesi il valore del veicolo Rover non poteva più essere quello a nuovo, ma doveva tenere conto del deprezzamento. A detta del convenuto, l calcolo eseguito dal Pretore per il veicolo Subaru, poi, non tiene conto del fatto che la disdetta del contratto è intervenuta il 23 maggio 2003 e che l’indennizzo per l’uso doveva quindi limitarsi a tale data, per fr. 10'340.- al massimo, da cui dedurre le rate versate in fr. 9'170.- e la cauzione di fr. 1'000.-, donde un residuo in favore dell’attrice di fr. 170.- al massimo, non essendo stata portata la prova dell’esistenza di difetti, ciò che esclude la deduzione di fr. 3'500.- per spese di riparazione. Il convenuto ritiene che le pretese avanzate dall’attrice, in ogni modo, debbano essere respinte, da un lato perché egli non può essere ritenuto debitore solidale con __________ Sagl, e gli difetta pertanto la legittimazione passiva, infine perché i contratti sono da considerare nulli, mancando della data e del luogo di sottoscrizione, elementi essenziali in contratti di tale importanza.

 

                                   3.   Il contratto di leasing è un contratto di durata, la cui rescissione ha effetti immediati (Tercier/Favre, Les contrats spéciaux, 4a ed., n. 7850 pag. 1175). La società di leasing che sceglie di recedere dal contratto non può più chiederne l’esecuzione – e quindi il pagamento delle rate non ancora scadute – e può pretendere il pagamento di una penale solo nei limiti imposti dall’art. 266i cpv. 1 CO (Honsell/Vogt/Wiegand, Basler Kommentar OR-I, 2a ed., n. 4 ad Vorbemerk. zu Art. 266h-226k, n. 14 ad art. 226k), il quale prevede un equo compenso per l’uso della cosa e un’indennità per il deprezzamento della stessa. Il contratto di leasing finanziario è un rapporto contrattuale secondo cui il prestatore del leasing (o concedente) acquista da un fornitore una cosa – mobile o immobile – e la cede a un’altra persona (prenditore del leasing o concessionario) che l’utilizza e ne gode, durante un periodo determinato e contro pagamento di rate periodiche (Honsell/Vogt/Wiegand, OR I, 3a ed., n. 81 ad Einleitung vor Art. 184 ff OR). Il contratto di leasing finanziario viene considerato da dottrina e giurisprudenza unanimemente come un contratto misto con elementi della compravendita, della vendita rateale, della locazione e del mandato (Honsell/Vogt/Wiegand, OR I, 3a ed., n. 90 ad Einleitung vor Art. 184 ff OR). Di regola si crea un rapporto tra tre parti (il fornitore della merce e dei servizi, la società di leasing e il concessionario), legate da due distinti contratti: da una parte il fornitore stipula un contratto di compravendita con la società di leasing, che diviene così proprietaria del bene; dall’altra parte la società di leasing conclude il contratto di leasing con il concessionario, che entra così in possesso dell’oggetto.

 

                                   4.   Nella fattispecie i due contratti di leasing oggetto della procedura sono stati sottoscritti nell’agosto del 2002 e come esposto dal Pretore sono di conseguenza rimasti soggetti alle disposizioni sulla vendita rateale valide fino al 31 dicembre 2002, la nuova legge sul credito al consumo (LCC, RS 221.214.1) applicandosi solo ai contratti stipulati dopo la sua entrata in vigore, il 1° gennaio 2003 (Tercier, Les contrats spéciaux, 3a ed., n. 1222 pag. 181; Honsell/Vogt/Wiegand, op. cit., OR-I n. 4 ad art. 226a-226m). Il Pretore ha lasciato aperta la questione di sapere se i contratti oggetto del contendere fossero relativi a leasing di consumo o finanziario poiché in ogni modo erano applicabili i previgenti articoli 226h cpv. 2, 226i e 266k CO, il convenuto essendo stato iscritto nel registro di commercio come persona autorizzata a firmare per una società commerciale, nella sua qualità di socio gerente della fallita società C__________ Sagl.

 

                                   5.   In primo luogo vanno esaminate, ancorché l’appellante le abbia sollevate alla fine del proprio appello, le censure relative alla carenza di legittimazione passiva dell’appellante e alla nullità dei contratti di leasing.

 

                                5.1   L’appellante sostiene, come già in prima sede, di aver firmato i contratti solo come persona di riferimento per la società e senza alcuna intenzione di rispondere solidalmente del debito. Egli afferma di non poter essere pertanto ritenuto debitore solidale con la società di cui era gerente e rileva che la società di leasing sapeva che i veicoli erano usati per scopo professionale e avrebbe pertanto dovuto indicare in modo esplicito che lo riteneva debitore solidale con la società. Dopo aver osservato che la sentenza del Pretore appariva “ben motivata per quanto concerne l’aspetto riferito alla posizione del convenuto di debitore solidale” (appello, pag. 10), l’appellante ha riproposto in modo pressoché letterale quanto da lui già esposto nelle conclusioni di causa, tanto che la pagina 10 dell’appello corrisponde quasi parola per parola alla pagina 9 delle conclusioni. Già per tale motivo l’appello sarebbe irricevibile al riguardo. Ma vi è di più. L’appello non spiega per quali motivi sarebbero errate le conclusioni alle quali è giunto il Pretore dopo un accurato esame dell’eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dal convenuto (sentenza, pag. 7 a 12, consid. 1 a 6). Ne deriva che su questo punto l’appello non è sufficientemente motivato ed è quindi irricevibile.

 

                                5.2   Anche in questa sede l’appellante ripropone la nullità dei due contratti di leasing, a motivo della mancata indicazione della data e del luogo della pattuizione (punto 7 pag. 11 appello). Il Pretore ha spiegato in modo chiaro e particolareggiato (pag. 14 della sentenza) che l’assenza dell’indicazione di data e luogo nei contratti non ne comportava la nullità, poiché tale requisito, prescritto dall’art. 226a cpv. 2 cifra 11 vCO, era un presupposto di validità relativo. In questa sede l’appellante si limita a ribadire la propria tesi, senza confrontarsi con l’argomentazione del Pretore, sorretta da pertinenti citazioni di dottrina e giurisprudenza (Giger, Basler Kommentar, Basilea 1992, OR-I, n. 17 ad art. 226a vCO). Ancora una volta l’appello si rivela irricevibile per carenza di sufficiente motivazione.

 

                                   6.   A detta dell’appellante, le pretese dell’attrice non possono essere ammesse poiché essa non aveva rispettato la procedura stabilita dai contratti medesimi per la loro disdetta straordinaria per mora, notificandola prima della scadenza del termine di 30 giorni previsto dall’art. 10.1 delle condizioni generali (appello, pag. 5). Inoltre, prosegue l’appellante, la diffida di pagamento del 25 aprile 2003 e la rescissione del contratto erano state inviate solo a __________ Sagl e non a lui al suo recapito personale, sicché nei suoi confronti difetta una qualsiasi procedura di disdetta conforme alle pattuizioni contrattuali. Le disdette inviate prematuramente, a detta dell’appellante, sono così da considerare nulle e senza effetto. Il convenuto non sostiene tuttavia che i contratti siano ancora in corso e anzi ha accettato per atti concludenti la loro disdetta, riconsegnando o facendo riconsegnare il veicolo Subaru nell’aprile 2005 e comunicando all’attrice che non era in grado di riconsegnare il veicolo Rover, che sarebbe stato rubato in Italia nel 2004 (doc. G, L). Né l’appellante può prevalersi della mancata notificazione al suo domicilio personale della disdetta, inviata dall’attrice solo alla società C__________ Sagl (doc. F, S). Egli era il socio gerente della società medesima, con diritto di firma individuale (doc. R, Q) e le disdette sono state inviate all’indirizzo “C__________ Sagl, AP 1”, giungendo pertanto a sua immediata conoscenza. In siffatte circostanze, la conclusione del Pretore, secondo il quale l’attrice ha validamente disdetto il contratto di leasing, resiste alla critica.

 

                                   7.   Il Pretore ha ritenuto che il convenuto era in mora nella restituzione del veicolo Rover dopo la disdetta del contratto e che di conseguenza era responsabile anche del caso fortuito ai sensi dell’art. 103 CO, ossia del fatto che il veicolo era stato smarrito. L’appellante afferma invece che nulla sarebbe dovuto all’attrice per il veicolo Rover. Egli sostiene che il veicolo è stato smarrito e che pertanto l’attrice avrebbe dovuto far valere le proprie pretese nei confronti della compagnia di assicurazioni e non nei suoi confronti, essendo intervenuta tra le parti la cessione del contratto di assicurazione. L’appellante adduce di non essere stato responsabile della perdita del veicolo, che sarebbe stato rubato in Italia, e che non deve pertanto risarcire all’attrice il danno derivantele dall’aver rinunciato alla copertura assicurativa.

 

                                7.1   Dall’istruttoria è emerso che il convenuto ha consegnato il veicolo nell’ottobre 2002 a un collaboratore di C__________ Sagl, tale M__________ (doc. G, H, I, L), che ha assunto l’onere, poi non rispettato, di pagare le rate del leasing e dell’assicurazione (verbale di interrogatorio 6 maggio 2005, richiamo dal Ministero pubblico inc. 2004.1263). Il veicolo è poi scomparso in circostanze non chiare a M__________ (L__________) nel settembre 2004. La segnalazione del furto alla compagnia d’assicurazioni è stata fatta solo il 10 maggio 2005 dal legale del convenuto (doc. H) e in quella circostanza è emerso che il contratto assicurativo era stato annullato il 28 maggio 2003 (doc. N). In sintesi, dunque, il convenuto ha consegnato a un terzo il veicolo oggetto del leasing, non ha più pagato le rate di leasing pattuite né i premi della polizza assicurativa, e non ha restituito il veicolo dopo la disdetta del contratti di leasing avvenuta il 23 maggio 2003 e l’ingiunzione di riconsegnare immediatamente il veicolo (doc. F). Comunque sia, cessato il contratto di leasing, l’appellante era tenuto a restituire l’automobile alla proprietaria, obbligo questo peraltro anche esplicitamente previsto dal contratto medesimo (doc. B, art. 11.1). Non avendo fatto fronte al suo obbligo, egli era pacificamente in mora: Il Pretore ha pertanto applicato correttamente l’art. 103 CO, per il quale il debitore in mora deve risarcire il danno per il tardato adempimento ed è responsabile anche del caso fortuito.

 

                                7.2   L’appellante sostiene che controparte avrebbe dovuto rivolgere le proprie pretese alla compagnia d’assicurazioni. Basterà qui rilevare che era l’appellante a dover stipulare le assicurazioni contrattualmente previste per il veicolo. In mancanza di copertura assicurativa la datrice del leasing ben poteva rivolgersi a lui per ottenere l’indennizzo per la sparizione del veicolo. Sostenere, come fa l’appellante, che era la controparte medesima a dover assicurare l’oggetto del leasing dopo la disdetta del contratto di leasing non è di nessun aiuto all’appellante, ritenuto che comunque questo non faceva venir meno il suo obbligo di restituzione del veicolo. Ciò neppure appellandosi all’art. 8 del contratto in virtù del quale l’appellata aveva la facoltà, ma - contrariamente a quanto sostiene l’appellante stravolgendo in modo palese il significato della norma - non l’obbligo di provvedere al pagamento dei premi in caso di mora della controparte. Procedendo al pagamento dei premi assicurativi, la datrice del leasing si cautela nell’eventualità che in caso di sinistro controparte non sia in grado di far fronte ai suoi obblighi. Essa non fa però altro che eseguire una prestazione dovuta dal prenditore del leasing – che però non vi fa fronte -, i cui obblighi contrattuali non vengono però modificati, salvo per l’aggiunta dell’obbligo di rimborsare i premi così anticipati. Di conseguenza, l’eventuale pagamento dei premi assicurativi non tangerebbe in alcun modo l’obbligo di riconsegnare il veicolo che gli era stato consegnato§ . Neppure si vede per quale ragione, in caso di mancata riconsegna dell’automobile al termine del contratto, il fatto che la proprietaria non ha provveduto alla copertura assicurativa per il veicolo possa far venir meno l’obbligo di riconsegna o comunque esonerare il prenditore del leasing dai propri obblighi. Sarebbe perlomeno grottesco se l’inosservanza degli obblighi contrattuali da parte del prenditore del leasing venisse anche premiata imponendo alla datrice del leasing di provvedere alla copertura assicurativa a favore della controparte inadempiente a pena di perdere i diritti nei suoi confronti. Su questo punto l’appello, invero parecchio disinvolto, è respinto.

 

 

                                   9.   Per quel che concerne il calcolo del danno da risarcire, il Pretore ha considerato che l’attrice aveva diritto al versamento di fr. 49'244.-, di cui fr. 26'736.- pari a 24 mesi di uso del veicolo, oltre a fr. 28'964.- quale valore di ripresa, da cui dedurre le 4 rate di leasing pagate in fr. 4'456.- e fr. 2'000.- di cauzione (sentenza, pag. 19). L’appellante contesta il valore esposto dall’attrice nel conteggio doc. O, in particolare l’importo di fr. 26'918.20 oltre IVA che non corrisponde a suo dire al valore del veicolo nel settembre 2004, e afferma di non essere vincolato dal contratto di ripresa a suo tempo concluso tra l’attrice e la fornitrice del veicolo, Garage __________ SA, che indicava tale cifra. Egli rileva che il calcolo dell’attrice non considera il deprezzamento del veicolo, che dopo 2 anni e 2 mesi di distanza non poteva avere un valore superiore a quello che aveva a nuovo di fr. 51'765.80 (doc. B) e rimprovera all’attrice di aver aumentato il proprio danno per aver tardato a chiedergli il pagamento dopo la rescissione del contratto.

 

                                         Dagli atti risulta che il veicolo Rover aveva un valore a nuovo di fr. 51'765.80 al netto di IVA il 1° ottobre 2002 (doc. B), che le rate ammontavano a fr. 1’035.30 oltre IVA per 24 mesi di durata del contratto, pari a fr. 24'847.20, e che la fornitrice del veicolo si era impegnata a riprenderlo al prezzo di fr. 26'918.60 (doc. III richiamato). La mancata riconsegna del veicolo, imputabile al convenuto, ha di conseguenza provocato all’attrice un danno di fr. 26'918.60, poiché non le ha permesso di vendere il veicolo a tale prezzo. La circostanza che il prenditore di leasing non fosse parte a quel contratto è ininfluente al riguardo, poiché a ogni modo l’attrice ha dimostrato l’entità del danno da lei subito. Non era quindi necessario provare il valore residuo del veicolo e tenere conto del suo deprezzamento, contrariamente a quanto pretende l’appellante. Né è decisivo il fatto che l’attrice ha atteso quasi un anno e mezzo (doc. O) dopo la disdetta per far valere le proprie pretese. Tale attesa, infatti, non modifica i dati contabili del conteggio, il danno fatto valere dall’attrice consistendo nella mancata ripresa del veicolo al prezzo concordato, a prescindere dal valore residuo del veicolo (doc. III richiamato). Ne deriva che il convenuto deve risarcire all’attrice, per il veicolo Rover (doc. B), un’equa indennità per il periodo in cui il veicolo è stato usato, vale a dire fino al settembre 2004 in fr. 26'736.- (fr. 1'114.- per 24 mesi) e il risarcimento del danno derivante dalla mancata ripresa di fr. 28'694.-, da cui dedurre le quattro rate pagate e la cauzione, per un totale di fr. 49'244.-.

 

                                10.   Il Pretore ha calcolato l’equo compenso dovuto dal convenuto all’attrice per il veicolo Subaru (doc. C) partendo da un importo mensile pari alla rata del leasing, in fr. 1034.-, per 33 mesi (da agosto 2002 ad aprile 2005, quando il veicolo è stato riconsegnato) in fr. 34'122.-, da cui ha dedotto le cinque rate già versate in fr. 5'170.-, la rata iniziale versata di fr. 4'000.- e la cauzione di fr. 1'000.-, aggiungendo poi i costi di riparazione del veicolo in fr. 3'500.-, per un totale di fr. 27'452.-. L’appellante non condivide tale calcolo e ritiene che l’equo compenso ai sensi dell’art. 226i vCO sarebbe dovuto solo fino al giorno della disdetta, il 28 maggio 2003, e quindi solo per dieci mesi. Adduce inoltre di aver sempre contestato la presenza di danni nel veicolo riconsegnato, di modo che la pretesa di fr. 3'500.- dell’attrice, non provata, deve essere respinta. Abbondanzialmente il convenuto rileva che l’attrice non ha rispettato le regole contrattuali e non gli ha dato la possibilità di acquistare il veicolo né di tutelare i propri diritti. Quest’ultima argomentazione sarebbe invero irricevibile, poiché formulata la prima volta in modo chiaro solo con le conclusioni di causa. Ad ogni modo essa è irrilevante ai fini del giudizio, già per il fatto che il convenuto ha riconsegnato il veicolo nell’aprile 2005 senza minimamente interessarsi a un eventuale acquisto dello stesso e ha pertanto per atti concludenti dimostrato di non voler far uso di un suo eventuale diritto al riguardo. Per quel che concerne la contestazione relativa al calcolo dell’equo compenso, è indiscusso che il veicolo è stato usato dal collaboratore di C__________ Sagl fino alla riconsegna nell’aprile 2005. L’equo compenso per l’uso della cosa deve dunque coprire il periodo di uso effettivo, indipendentemente da quando è terminato il contratto. Su questo punto l’appello è dunque infondato.

 

                                         L’appellante contesta anche il costo della riparazione del veicolo, ammesso dal Pretore in fr. 3'500.-, per il motivo che con la risposta di causa egli aveva sostenuto di aver riconsegnato il veicolo in buono stato e che non vi era quindi necessità di riparazioni (risposta pag. 11). In questa sede egli ritiene arbitraria la deduzione per le spese di riparazione operata dal Pretore (appello, pag. 9). Se non che, egli non si confronta con la succinta ma chiara motivazione del primo giudice, che ha ritenuto provata l’esistenza di danni sulla scorta della valutazione di parte esibita dall’attrice (doc. T). L’appellante non dice perché tale conclusione sarebbe arbitraria, di modo che su questo punto l’appello è irricevibile siccome non sufficientemente motivato.

 

                                11.   Ne discende che l’appello, infondato in ogni suo punto, deve essere respinto e la sentenza impugnata confermata. La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC) dell’appellante, che rifonderà alla controparte un’equa indennità per ripetibili di appello.

 

 

Per i quali motivi,

richiamati l’art. 148 CPC, la LTG e il Regolamento sulle ripetibili,

 

dichiara e pronuncia:

 

                                   1.   L’appello 5 settembre 2008 di AP 1 è respinto.

 

                                   2.   Gli oneri processuali della procedura d’appello consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 2'000.-

                                         b) spese                         fr.      50.-

                                         totale                              fr. 2'050.-

 

                                         già anticipati dall’appellante, restano a suo carico, con l’obbligo di rifondere alla controparte fr. 2'400.- per ripetibili di appello.

 

 

 

 

 

                                   3.   Intimazione:

 

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-

Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna

 

 

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        Il segretario

 

 

 

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14 , entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).  La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).