Incarto n.
12.2008.200

Lugano

14 settembre 2009/fb

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,

Walser e Verzasconi, giudice supplente

 

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

 

 

sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2006.107 della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione 8 giugno 2006 da

 

 

AP 1 

rappr. dall’  RA 1 

 

 

 

contro

 

 

 

 AO 1 

rappr. dall’  RA 2 

 

 

 

 

 

con cui l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 70'000.- oltre interessi al 5% dal 30 novembre 2005, domande alle quali si è opposta la convenuta che ha postulato la reiezione integrale della petizione e che il Pretore ha respinto con sentenza del 29 agosto 2008;

 

appellante l’attrice che con atto di appello del 22 settembre 2008 chiede la riforma del giudizio impugnato nel senso di accogliere la petizione, spese processuali e ripetibili a carico della convenuta;

 

mentre quest’ultima con osservazioni 16 ottobre 2008 postula la reiezione integrale del gravame, con protesta di spese e ripetibili;

 

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti

 

 

ritenuto

 

 

in fatto:                     A.   Il 14 gennaio 2003 verso le 18.25 si è verificato a G__________, su viale O__________ un incidente della circolazione in cui sono stati coinvolti AO 1 e S__________. I fatti si possono così riassumere: AO 1, alla guida della sua automobile, stava circolando in direzione di B__________ quando ha investito la pedona S__________, intenta ad attraversare la strada unitamente a un altro pedone, il quale si era fermato a metà della carreggiata per lasciar transitare la vettura. La pedona, che aveva quasi terminato l’attraversamento della strada, è stata investita nei pressi del passaggio pedonale, poco dopo l’incrocio con via P__________. La collisione è avvenuta tra l’angolo anteriore destro della vettura e il fianco destro della persona investita, che ha riportato serie conseguenze fisiche. Dopo lunghe degenze in diversi ospedali, S__________ è deceduta il 13 aprile 2004.

 

                                   B.   Con decisione del 16 maggio 2003 la Sezione della circolazione del Cantone Ticino ha inflitto a AO 1 una multa di fr. 400.- per violazione delle norme della circolazione ai sensi dell’art. 90 n. 1 della legge federale sulla circolazione stradale del 19 dicembre 1958 (LCStr) e le ha revocato, il 18 settembre 2003, la licenza di condurre per la durata di 1 mese.

 

                                   C.   AP 1 (in seguito la compagnia), assicuratore di responsabilità civile della vettura di AO 1, ha effettuato in favore della vittima e di altri suoi famigliari pagamenti per complessivi fr. 685'854.40, di cui fr. 270'560.- pattuiti con gli interessati per indennità a titolo di torto morale e fr. 18'000.- per partecipazione alle spese legali. 

 

                                  D.   Il 30 novembre 2005 AP 1 ha avanzato nei confronti di AO 1 una pretesa di fr. 70'000.- a titolo di regresso nei suoi confronti. Non avendo ricevuto alcun pagamento, con petizione dell’8 giugno 2006 AP 1 ha convenuto in giudizio AO 1 chiedendo la sua condanna al pagamento dell’importo di fr. 70'000.- oltre interessi al 5% dal 30 novembre 2005, richiesta avversata integralmente dall’assicurata. Statuendo il 29 agosto 2008, il Pretore ha respinto integralmente la petizione, in considerazione del fatto che – in sunto – a AO 1 non poteva essere addossata alcuna colpa grave a seguito dell’incidente stradale per cui il diritto di regresso dell’assicurazione non poteva che essere negato.

 

                                  E.   AP 1 è insorta contro la citata sentenza con atto di appello del 22 settembre 2008 con il quale ha chiesto che in riforma del giudizio impugnato la petizione fosse accolta integralmente, con protesta di spese e ripetibili. Con proprie osservazioni del 16 ottobre 2008 l’assicurata propone la reiezione dell’appello.

 

 

 

Considerando

 

In diritto:                  1.   Nella sentenza impugnata il Pretore ha stabilito che alla conducente non potrebbe essere addossata alcuna colpa grave per l’investimento della pedona, né nell’ipotesi in cui quest’ultima fosse stata investita sulle strisce pedonali, tesi sostenuta dall’attrice, né nel caso in cui l’impatto fosse avvenuto dopo il passaggio pedonale, come invece affermato dalla convenuta. D’altra parte, il giudice di prime cure ha accertato sulla base della perizia giudiziaria che entrambi i pedoni sarebbero stati visibili per l’automobilista, da un profilo prettamente tecnico, già a una quarantina di metri dal passaggio pedonale, ma i fari del veicolo che circolava in senso contrario e il debole contrasto della vittima dovuto agli abiti scuri che portava al momento dell’incidente, avrebbero costituito due ostacoli sulla visuale del passaggio pedonale e dei due pedoni che si accingevano ad attraversarlo. L’attrice non avrebbe quindi saputo dimostrare che la vittima sarebbe stata vista dalla conducente dell’automobile a una distanza sufficiente per potersi fermare in tempo.

 

                                   2.   Per l’art. 65 cpv. 3 LCStr l’assicuratore ha diritto di regresso contro lo stipulante o contro l’assicurato, nella misura in cui avrebbe avuto diritto di negare o ridurre le sue prestazioni secondo il contratto di assicurazione la legge federale del 2 aprile 1908 sul contratto d’assicurazione (LCA), il cui art. 14 cpv. 2 statuisce che se il sinistro fu cagionato da colpa grave dello stipulante o dall’avente diritto, l’assicuratore può ridurre la sua prestazione proporzionatamente al grado della colpa. Queste norme sono di diritto dispositivo e possono essere modificate imponendo condizioni più o meno restrittive (Hönger/Süsskind, Bundesgesetz über den Versicherungsvertrag,  Basilea 2001, n. 52 ad art. 14; Bussy/Rusconi, Code suisse de la circulation routière, 3a edizione, Losanna 1996, n. 3.2. ad art. 65). In concreto, le condizioni generali del contratto di assicurazione stipulato tra le parti dispongono al punto A83 il diritto dell’assicurazione al regresso in presenza di colpa grave solo se contemporaneamente al conducente è stata ritirata la patente di guida a seguito dell’incidente. Quest’ultima condizione è adempiuta nella fattispecie, come attestato nella decisione della Sezione della circolazione del 18 settembre 2003, cresciuta in giudicato, per cui resta da esaminare se alla convenuta possa essere imputata una colpa grave, tesi sostenuta dall’appellante e contrastata dall’appellata.

 

                               2.1.   Secondo dottrina e giurisprudenza, va riconosciuta una colpa grave a chi trascura le più elementari regole della prudenza, che ogni persona ragionevole rispetterebbe se posta nella medesima situazione (Brehm, La responsabilité civile automobile, Berna 1999, n. 294 pag. 121 e segg. e n. 319 pag. 130, sentenza del TF del 10 agosto 2004, inc. 4C.160/2004, consid. 2.2.1.). Secondo l'art. 31 cpv. 1 LCStr il conducente deve costantemente padroneggiare il veicolo, in modo da potersi conformare ai suoi doveri di prudenza. Il conducente deve rivolgere la sua attenzione alla strada e alla circolazione (art. 3 cpv. 1 dell’ordinanza sulle norme della circolazione stradale del 13 novembre 1962; ONC). Inoltre il conducente deve agevolare ai pedoni l'attraversamento della carreggiata (art. 33 cpv. 1 LCStr). Avvicinandosi ai passaggi pedonali, egli deve circolare con particolare prudenza e, se necessario, fermarsi, dando la precedenza ai pedoni che vi transitano o che stanno accedendovi (art. 33 cpv. 2 LCStr). Davanti ai passaggi pedonali senza regolazione del traffico, egli deve accordare la precedenza a ogni pedone o utente di un mezzo simile a veicolo che si trova già sul passaggio pedonale o che attende davanti ad esso e che visibilmente vuole attraversarlo. Deve moderare per tempo la velocità e all'occorrenza fermarsi per poter adempiere a questo obbligo (art. 6 cpv. 1 ONC). Il grado di attenzione che si pretende dai conducenti va valutato tenendo conto di tutte le circostanze, come ad esempio la densità del traffico, la configurazione del luogo, l'ora, la visibilità e le fonti di pericolo prevedibili (DTF 103 IV 101 consid. 2b). La particolare prudenza per i pedoni di cui all'articolo 33 cpv. 2 LCStr implica per l’automobilista una maggiore attenzione nei pressi dei passaggi pedonali e nelle loro immediate vicinanze e la sua prontezza ad arrestare il veicolo quando un pedone attraversa la strada o manifesta la volontà di farlo. L'automobilista può prescindere dal ridurre la propria velocità solo se nessun pedone si trova sul passaggio pedonale o in prossimità di esso, e se emerge dall'insieme delle circostanze che nessun utente possa improvvisamente comparire per attraversare la strada (DTF 121 IV 286 consid. 4b, 115 II 283 consid. 1a). Quando un passaggio pedonale non è completamente visibile vuoi per mancanza di illuminazione, vuoi per la presenza di traffico opposto o per altri motivi, l’automobilista deve prendere in considerazione il fatto che vi possano essere pedoni intenzionati ad attraversare la strada e quindi deve moderare la velocità o fermarsi, in modo tale da poter concedere al pedone che si trova nella parte non visibile della strada, la precedenza (Schaffhauser, Grundriss des schweizerischen Strassenverkehrsrechts, Berna 2002, n. 656).

                                     

                               2.2.   D'altra parte, è anche vero che secondo il principio dell'affidamento dedotto dall'art. 26 LCStr, nella circolazione ogni utente della strada che si comporta in maniera corretta può a sua volta confidare nel corretto comportamento degli altri utenti, nella misura in cui non vi siano indizi per ritenere il contrario (art. 26 cpv. 2 LCStr; DTF 124 IV 81 consid. 2b; 122 IV 133 consid. 2a). Particolare prudenza deve essere usata verso i fanciulli, gli infermi e i vecchi e parimenti quando vi siano indizi per ritenere che un utente della strada non si comporti correttamente (art. 26 cpv. 2 LCStr). I pedoni dal canto loro devono circolare sui marciapiedi. In mancanza di questi, essi devono tenersi sul margine della strada e, se è richiesto da particolari pericoli, circolare in fila indiana. Salvo che vi si oppongano speciali condizioni, essi devono tenersi sul margine sinistro della strada, soprattutto di notte fuori delle località (art. 49 cpv. 1 LCStr). Essi devono attraversare la carreggiata con cautela e per la via più breve, usando se possibile i passaggi pedonali. Su di questi godono della precedenza, ma non devono accedervi all'improvviso (art. 49 cpv. 2 LCStr). L'attraversamento della carreggiata da parte dei pedoni viene più concretamente regolato all'articolo 47 ONC. Essi devono usare passaggi pedonali, cavalcavia o sottopassaggi che distino meno di 50 m (art. 47 cpv. 1 ONC). Sui passaggi pedonali senza regolazione del traffico, il pedone ha la precedenza, salvo rispetto alle tranvie e alle ferrovie su strada. Tuttavia non può avvalersi della precedenza se il veicolo è già così vicino da non potersi più fermare per tempo (art. 47 cpv. 2 ONC). Fuori dai passaggi pedonali, i pedoni devono dare la precedenza ai veicoli (art. 47 cpv. 5 ONC).

 

                               2.3.   Premesso che gli accertamenti esperiti nell’ambito del procedimento penale non vincolano il giudice civile giusta l’art. 53 CO e art. 112 CPC (cfr. Hönger/Süsskind, op. cit., n. 58 ad art. 14; Brehm, La responsabilité civile automobile, n. 36; Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, m. 3 ad art. 112), nella fattispecie è controverso se l’urto tra la vittima e l’automobilista sia avvenuto sulle strisce pedonali o al di fuori di queste. Il quesito può tuttavia rimanere aperto, ritenuto che in ogni caso la colpa grave della convenuta non può essere negata. Infatti, è stato accertato che l’incidente è avvenuto su un tratto di strada diritta, quando già era buio, nei pressi di un passaggio pedonale segnalato dall’apposito cartello, illuminato di continuo da un faro e che, al momento dell’accaduto non vi era alcuna isola spartitraffico. È pure ammesso che la vittima era accompagnata da una terza persona, con la quale ha iniziato l’attraversamento del campo stradale, da sinistra a destra rispetto alla direzione di marcia della vettura investitrice, dopo che un veicolo che precedeva quello della convenuta era transitato dinanzi ai pedoni in direzione di B__________ e il veicolo dell’appellata si trovava in quel momento a circa un’ottantina di metri dal passaggio pedonale. Il pedone che accompagnava la vittima si è arrestato al centro della carreggiata, visto il sopraggiungere della vettura della convenuta, mentre la vittima ha proseguito l’attraversamento della strada malgrado il ripetuto invito a voler attendere che anche la vettura che sopraggiungeva transitasse. La convenuta stessa ha affermato di non aver scorto i pedoni, in particolare di non essersi avveduta del pedone fermo al centro della carreggiata e di essersi trovata la vittima improvvisamente dinanzi alla propria vettura. Dalla perizia giudiziaria esperita è emerso che la velocità della convenuta si situava tra 40 e 55 km/h (punto n. 4.5), che al momento in cui la vettura che precedeva quella della convenuta ha oltrepassato il passaggio pedonale il veicolo di quest’ultima si trovava a 50-80 metri dalle strisce (n. 4.1., 4.7.2., 5.1., 6.1.1.), che l’automobilista avrebbe potuto percepire i pedoni a una distanza di 40 metri dal passaggio pedonale, tenuto conto delle condizioni di illuminazione esterna (fari del veicoli, lampione lungo la strada, faro delle strisce pedonali) e degli abiti scuri indossati dalla vittima, considerato comunque che il traffico inverso avrebbe anche potuto turbare fortemente tale percezione (n. 4.6.) e che in quel momento i due pedoni si trovavano ancora sulla corsia opposta rispetto a quella di marcia del veicolo della convenuta (n. 5.2.). Orbene, considerati questi accertamenti, il fatto che l’automobilista non si sia accorta della presenza della vittima se non al momento dell’impatto, né che essa abbia visto il pedone che si è fermato al centro della carreggiata, sta a significare che essa non ha prestato l’attenzione richiesta in simili circostanze, per di più in prossimità di un passaggio pedonale dove in base alla citata giurisprudenza si esige una più elevata attenzione. È quindi indubbio che essa ha violato i suoi doveri di prudenza giusta l’art. 31 LCStr e che con il suo comportamento ha messo altresì in pericolo gli altri utenti della strada (si pensi ad esempio l’altro pedone fermo sulla strada) e oltrepassato i limiti del rischio ammissibile: come conducente doveva essere consapevole del fatto che guidare senza prestare la dovuta attenzione alla carreggiata è oltremodo pericoloso per gli altri utenti della strada, in particolar modo per bambini e anziani (art. 26 cpv. 2 LCStr). In queste circostanze, dunque, è inutile disquisire sul fatto se l’impatto con la vittima sia avvenuto sulle strisce pedonali o al di fuori di esse (di qualche metro), visto che l’obbligo di prudenza di cui all’art. 33 cpv. 2 LCStr non si estende unicamente all’area designata quale passaggio pedonale ma anche alle sue vicinanze (sentenza del TF del 3 aprile 2006, inc. 6S.96/2006 consid. 2.2; cfr. anche sentenza del TF del 28 agosto 2006, inc. 6P.13/2006, laddove è stata giudicata grave la colpa di una conducente che ha investito un pedone a una decina di metri di distanza da un passaggio pedonale). L’imperativo di prudenza avrebbe imposto alla conducente, viste le circostanze concrete (buio, vicinanza di un passaggio pedonale, traffico in senso inverso, ecc.), perlomeno di ridurre la velocità al fine di consentire alla vittima l’attraversamento della strada in tutta sicurezza. Se la convenuta avesse prestato la necessaria attenzione, si sarebbe accorta in tempo che i due pedoni si erano già immessi sul passaggio pedonale e, disponendo dal momento in cui erano visibili, ancora di uno spazio utile di una quarantina di metri, considerata la sua velocità di marcia, avrebbe potuto fermarsi o ridurre la velocità per consentire alla vittima di terminare l’attraversamento del campo stradale (cfr. referto peritale, n. 6.2.3., 8.2).

 

                               2.4.   Contrariamente a quanto sostenuto dall’appellata, dagli atti istruttori non risulta nemmeno che alla vittima possa essere addossata una colpa atta a attenuare o escludere la responsabilità della convenuta giusta l’art. 59 LCStr. In effetti, si è visto che in concreto i due pedoni hanno iniziato l’attraversamento della carreggiata sulle strisce pedonali allorquando la vettura della convenuta era a una distanza di 50-80 metri dal passaggio pedonale. Alla velocità di 50 km/h lo spazio di frenata risulta essere di 24-25 metri (perizia, 6.2.3. e 8.2.) per cui essi non avevano alcun motivo di dubitare che la vettura non fosse più in grado di fermarsi in tempo o di ridurre la velocità per consentire loro di attraversare la strada in sicurezza, in un punto ben visibile, senza alcun ostacolo e in condizioni normali. Chiaro è quindi, in queste circostanze e nei tempi accertati, il loro diritto prioritario sulla vettura sopraggiungente (art. 47 cpv. 1 e 2 ONC) e ininfluente sul giudizio è, proprio per la priorità di cui godevano, il fatto che uno dei due pedoni si sia fermato al centro della carreggiata e abbia invitato, inutilmente, la vittima a fare altrettanto. Se la conducente avesse prestato tutta l’attenzione richiesta, essa sarebbe quindi stata in grado di rispettare la precedenza dei pedoni che si erano correttamente – da un punto di vista spaziale e temporale – immessi sulla carreggiata e avrebbe potuto evitare la collisione. D’altra parte, considerato che l’impatto è avvenuto quando la vittima si trovava quasi sul marciapiede, anche una lieve frenata avrebbe consentito di evitare l’incidente o di attenuarne le conseguenze. A questo proposito la convenuta, per sue stesse ammissioni, non ha nemmeno tentato di frenare. Quanto alla possibilità che la conducente possa essere stata abbagliata dai fari delle auto circolanti in senso contrario e quindi possa esser stata ostacolata nella percezione dei pedoni, evenienza ammessa solo a livello teorico nella perizia (cfr. referto peritale, n. 4.6, 7.), la convenuta stessa non ha mai sostenuto tale tesi: nel verbale di interrogatorio reso dinanzi alla polizia, ha infatti dichiarato unicamente di aver cercato di schivare la vittima per quanto il traffico inverso lo permettesse.

 

                               2.5.   In conclusione, quindi, il comportamento della convenuta si è rivelato inconciliabile con i doveri di prudenza imposti ad un conducente dalle circostanze concrete e di conseguenza deve essere ammessa, contrariamente a quanto accertato nella decisione impugnata, una colpa grave della sola convenuta, senza che alla vittima possa essere per contro imputata alcuna responsabilità, con ammissione del nesso causale tra il comportamento della conducente ossia la sua violazione dell’obbligo di prudenza e l’incidente accaduto.

 

                                   3.   Accertata la colpa grave dell’appellata, resta da esaminare l’adeguatezza degli indennizzi alla vittima e ai suoi familiari da parte dell’attrice. Si annota a questo proposito che l’assicuratore che intende operare un regresso nei confronti dell’assicurato deve provare che effettivamente era tenuto a indennizzare il leso a concorrenza dell’importo effettivamente pagato. L’assicuratore non è tenuto ad adire la via giudiziaria per far constatare il suo obbligo di risarcire la parte lesa ma ha il diritto di procedere anche a una soluzione amichevole con la parte lesa. L’assicurato, nell’ambito del procedimento per regresso nei suoi confronti, potrà contestare un’eventuale transazione solo se questa è stata conclusa a suo sfavore (Bussy/Rusconi, op. cit., n. 3.6. ad art. 65; Brehm, Le contrat d’assurance RC, Basilea 1997, n. 417). L’assicuratore, i cui obblighi di diligenza sono paragonabili a quelli del mandatario, è di principio libero di pagare l’indennità anziché contestare le pretese della parte lesa, nella misura in cui ciò non sia lesivo degli interessi dell’assicurato. Nel caso in cui tuttavia vengano versate indennità sproporzionate, si ritiene esservi violazione degli obblighi contrattuali da parte dell’assicuratore, il quale ne sopporta in tal caso da solo le conseguenze (Brehm, Le contrat d’assurance RC, n. 383 e 420).

 

                               3.1.   Dalle fatture e dai documenti giustificativi presentati dall’attrice risultano pagamenti per spese mediche di varia natura per un importo complessivo di fr. 397'144.75. L’assicurazione ha inoltre pattuito con il rappresentante della vittima un importo di fr. 18'000.- quale partecipazione alle spese legali e un importo di fr. 270'560.- a titolo di torto morale, rimborso spese di D__________, nonché per perdita di sostegno di quest’ultimo e del nipote S__________. L’importo versato per spese mediche, supportato dalle relative fatture agli atti, può ritenersi provato, non altrettanto invece le altre indennità versate, per le quali manca ogni elemento di commisurazione. Infatti, per quanto riguarda il torto morale, agli atti risulta unicamente una lista con i nominativi di 10 persone, il cui rapporto con la vittima non è meglio specificato, alle quali è stato riconosciuto un importo di fr. 22'000.- ciascuna, senza alcuna precisazione dei motivi alla base di tali importi. Anche per le spese per tale D__________ e per la perdita di sostegno del nipote S__________ non vi è alcuna specifica documentazione agli atti, se non l’indicazione dell’importo complessivo riconosciuto, sulla bontà della pretesa e sull’adeguatezza dell’importo corrisposto. A fronte della contestazione di tali pretese da parte della convenuta, spettava quindi all’attrice provare la reale consistenza delle poste del danno per torto morale, spese, perdita di sostegno, così come per la partecipazione alle spese legali accordata al patrocinatore della vittima. Non basta certo a questo proposito allegare la copia degli accordi transattivi sottoscritti dall’attrice e dal legale della vittima per ritenere dimostrata la pretesa risarcitoria, per il resto sprovvista di qualsiasi supporto probatorio. Va qui ricordato, come si è visto più sopra, che l’assicuratore che paga indennità alla parte lesa senza contestarle perde il diritto di richiederle in via di regresso alla sua assicurata. L’attrice, che è dunque venuta meno nel suo obbligo di dimostrare la fondatezza di queste pretese, deve quindi sopportarne le conseguenze e deve esserle negato il diritto di rifusione di tali spese, anche solo nella misura richiesta. Il suo appello su questo punto deve quindi essere respinto.

 

                               3.2.   All’attrice va quindi riconosciuto il diritto di regresso solo relativamente alle spese mediche documentate per un importo complessivo di fr. 397'144.75. La richiesta di partecipazione alle spese sopportate nella misura del 10% non è mai stata contestata dalla convenuta e in questa sede non vi è motivo di scostarsene. D’altra parte, la percentuale si situa al limite inferiore in simili casi, tenuto conto della colpa grave della convenuta, dell’ammontare della pretesa e delle condizioni personali dell’assicurata (per la numerosa giurisprudenza in merito alla quota di partecipazione dell’assicurato cfr. Hönger/Süsskind, op. cit., n. 34 e segg. ad art. 14). La convenuta dovrà quindi rifondere all’attrice l’importo di fr. 39'714.45 corrispondente al 10% delle spese mediche riconosciute. L’appello viene quindi accolto in questa limitata misura.

 

                                   4.   Visto quanto precede, l’appello deve essere parzialmente accolto e la sentenza impugnata riformata al senso dei considerandi. Le spese processuali di prima e di seconda istanza vanno ripartite tra le parti in ragione della reciproca soccombenza (art. 148 CPC). All’appellante viene riconosciuta un’equa indennità per ripetibili ridotte (art. 150 CPC).

 

 

Per questi motivi,

richiamati gli art. 148 CPC e la TG

 

dichiara e pronuncia:                                       

 

                                     

                                    I.   L'appello 22 settembre 2008 di AP 1, è parzialmente accolto e di conseguenza i dispositivi 1 e 2 della sentenza 29 agosto 2008 della Pretura del Distretto di Bellinzona, sono così riformati:

                                    

                                            1.  La petizione è parzialmente accolta. Di conseguenza AO 1, è condannata a versare a AP 1, l’importo di fr. 39'714.45 oltre interessi al 5% dal 30 novembre 2005.

 

                                            2.  La tassa di giustizia di fr.1'500.- e le spese di fr. 5'200.- con saldo da anticipare dall’attrice, sono poste a suo carico nella misura di 3/7, mentre per 4/7 sono posti a carico della convenuta. La convenuta rifonderà inoltre all’attrice fr. 850.- a titolo di ripetibili ridotte.

 

 

 

 

 

 

 

                                   II.   Gli oneri processuali della procedura di appello, consistenti in:

 

                                            a) tassa di giustizia           fr. 1'100.-

                                            b) spese                              fr.    100.-

                                                                                         fr. 1’100.-

 

                                            già anticipate dall'appellante, sono poste a carico dell’appellante per 3/7 e a carico dell’appellata per 4/7. Quest’ultima rifonderà all’appellante fr. 400.- per ripetibili ridotte di seconda istanza.

 

 

                                  III.   Intimazione:

 

-     

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                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona

 

 

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                       Il segretario

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).  La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).