Incarto n.
12.2008.205

Lugano

12 novembre 2008/fb

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,

Walser e Lardelli

 

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

 

visto l'appello 2 ottobre 2008 presentato da

 

 

AP 1

rappr. dall’ RA 1

 

 

contro

 

 

la sentenza 2 settembre 2008 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3 nella causa promossa dall'appellante contro

 

 

AO 1

rappr. dall’ RA 2

 

 

 

 

 

preso atto dello scritto 6 novembre 2008, con il quale l’appellante dichiara di ritirare il gravame, avendo risolto in via extragiudiziale la vertenza, come risulta dall’accordo congiuntamente sottoscritto dai patrocinatori delle parti il 3 e 4 novembre 2008, in forza del quale tasse e spese di appello rimangono a carico dell’appellante, senza riconoscimento di ripetibili;

 

richiamati gli art. 351 e seguenti CPC e la vigente LTg,

 

decreta                    1.   L’appello del 2 ottobre 2008 di AP 1 Impresa Costruzioni è stralciato dai ruoli per ritiro.

 

                                   2.   La tassa di giudizio di fr. 150.- e le spese di fr. 50.- (totale fr. 200.-), già anticipate dall’appellante, rimangono a suo carico. Non si attribuiscono ripetibili.

 

                                   3.   Intimazione:

 

-

-

 

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.

 

 

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale di appello

La presidente                                                        Il segretario

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14 , entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).