Incarto n.
12.2008.224

Lugano

22 ottobre 2009/fb

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Walser, vicepresidente,

Lardelli e Pellegrini

 

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

 

 

visto l'appello 3 novembre 2008 presentato da

 

 

 AP 1 

rappr. dall'  RA 2 

 

 

contro

 

 

la decisione 17 ottobre 2008 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2, nella causa promossa dall'appellante contro

 

 

AO 1 

rappr. dall'  RA 1 

 

 

 

 

 

preso atto dello scritto 7 ottobre 2009 del patrocinatore della parte attrice/appellante, mediante il quale comunica che la vertenza è stata risolta in via extragiudiziale e chiede, di conseguenza, lo stralcio dai ruoli della procedura;

 

rilevato che l'attribuzione di spese e ripetibili è stata regolata nell'ambito dell'accordo transattivo;

 

richiamati gli art. 351 e seguenti CPC e la vigente LTG,

 

 

decreta                    1.   L’appello 3 novembre 2008 di AP 1 è stralciato dai ruoli per intervenuta transazione.

 

                                   2.   La tassa di giustizia e le spese del presente giudizio, per complessivi fr. 350.-, già anticipate dall’appellante, restano a suo carico.

                                         § Le ripetibili sono compensate.

 

                                   3.   Intimazione:

 

-     

-     

 

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2

 

 

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale di appello

Il vicepresidente                                                    Il segretario

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).  La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).