|
|
|
|
|
|
|
|
Incarto n. |
Lugano
|
In nome |
|
||
|
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello |
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
composta dei giudici: |
Epiney-Colombo, presidente, Walser e Lardelli |
|
segretaria: |
Verda Chiocchetti, vicecancelliera |
sedente per statuire nella causa inc. n. DI.2008.108 della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza 18 aprile 2008 da
|
|
AO 1
|
|
|
contro |
|
|
AP 1 RA 1
|
||
|
|
|
|
|
in materia di contratto di lavoro, con cui l’istante ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di complessivi fr. 17'100.– oltre interessi, per tre mensilità arretrate e indennità per ingiusto licenziamento;
domanda avversata dalla convenuta che ha postulato la reiezione dell'istanza, e che il Pretore con sentenza 4 novembre 2008 ha accolto parzialmente condannando la convenuta a versare all'istante fr. 10'700.– (di cui fr. 5'700.– a titolo di stipendi lordi) oltre interessi al 5% dal 3 aprile 2008, come pure a rifondere alla controparte fr. 1'000.– a titolo di ripetibili;
appellante la convenuta che con atto di appello 17 novembre 2008 chiede, in via principale, la riforma del giudizio impugnato nel senso di respingere l'istanza e, in via subordinata, di annullare i dispositivi n. 1 e 2, e di ritornare gli atti al Pretore per la completazione dell'istruttoria e l'emanazione di un nuovo giudizio, protestando spese e ripetibili di prima e seconda sede;
mentre l'istante con osservazioni 27 novembre 2008 postula la reiezione del gravame, con protesta di spese e ripetibili di seconda sede;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto: A. AO 1 è stata alle dipendenze di dal 5 giugno 1996 al 3 aprile 2008, in qualità di cassiera a tempo parziale, presso il negozio di __________. Lo stipendio nel 2008 ammontava a fr. 1'900.– mensili lordi.
A seguito di alcuni controlli interni, vertenti sulle registrazioni di cassa, sarebbe emerso che AO 1 avrebbe stornato a suo favore del denaro in cinque/sei occasioni, appropriandosi di fr. 250.– (doc. 3). AP 1 ha quindi disposto, il 3 aprile 2008, un'audizione della lavoratrice a __________ (doc. 2). In detta occasione AO 1 si sarebbe dichiarata colpevole degli ammanchi e il rapporto di lavoro sarebbe stato rescisso, riconoscendosi essa, per scritto, anche debitrice nei confronti di AP 1 di somme di denaro, tra cui l'importo di fr. 250.– che avrebbe stornato dalla cassa (doc. 4). La lavoratrice, il giorno seguente, tramite il proprio patrocinatore, ha scritto a AP 1 sostenendo di non aver “sottratto alcunché dalla cassa di sua competenza” e nemmeno di essersi “resa autrice di qualsivoglia atteggiamento in dispregio dei suoi doveri contrattuali”, criticando altresì “l'accordo scritto del 3 aprile 2008”; essendo “lo scritto summenzionato” redatto in lingua tedesca, essa non lo avrebbe correttamente inteso e ne avrebbe “colto il significato” solo dopo la traduzione del patrocinatore (doc. C). Nella medesima lettera, AO 1 ha pure chiesto che le fosse indicato “se lo scritto in questione” dovesse “essere considerato quale lettera di licenziamento” e, nell'affermativa, che le fosse riconosciuta la corresponsione di tre mesi di salario in aggiunta ad un'indennità per ingiusto licenziamento.
B. Non avendo ottenuto risposta, AO 1 con istanza 18 aprile 2008 si è rivolta alla Pretura del Distretto di Bellinzona, per chiedere la condanna di AP 1 al pagamento dell'importo complessivo di fr. 17'100.– oltre interessi al 5% dal 1° aprile 2008, per tre mensilità e di un'indennità per ingiusto licenziamento. Essa ha in particolare contestato ogni responsabilità in relazione agli ammanchi registrati dalla cassa. Lo scritto del 3 aprile 2008, intitolato “Vereinbarung” (doc. B), sarebbe, a suo dire, nullo; redatto in lingua tedesca, non sarebbe “stato correttamente tradotto, né verbalmente, né per iscritto” e le sarebbe “stato fatto firmare con modalità che ricordano quelle in voga presso la polizia politica di quella che fu la Repubblica Democratica Tedesca, piuttosto che un corretto e rispettoso rapporto tra datore di lavoro e dipendente secondo i dettami del diritto delle obbligazioni svizzero vigente nel 2008”.
All'udienza del 26 maggio 2008 la convenuta si è opposta all'istanza. Essa ha in particolare prodotto un riassunto scritto di risposta nel quale ha sostenuto di aver disdetto il rapporto di lavoro con effetto immediato il 3 aprile 2008, ciò in quanto il servizio di sicurezza interno avrebbe scoperto che l'istante aveva omesso più volte di battere sul registratore di cassa importi pagati dai clienti. I controlli eseguiti per il tramite di “un acquirente verificatrice” avrebbero avuto esito in parte a sfavore dell'istante e quest'ultima avrebbe poi confessato durante “l'interrogazione” avvenuta il 3 aprile 2008 “con l'assistenza di un interprete esterno”. Anche “il contenuto dell'accordo di risoluzione” sarebbe, a suo dire, “stato tradotto dall'interprete in lingua tedesca e letto in lingua italiana”. Nel medesimo riassunto la convenuta ha indicato quali prove “l'interrogazione” di __________ __________, addetta alla sicurezza, di __________ __________, acquirente verificatrice e di AO 1, interprete. Nella replica e nella duplica, le parti si sono confermate nelle loro richieste.
Esperita l'istruttoria – limitata all'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti e all'audizione dei soli testimoni notificati dall'istante, nonostante la censura sollevata dalla convenuta, per la prima volta con lettera 22 settembre 2008, per la mancata assunzione di tre testimoni (__________, __________ e __________) da lei indicati nella risposta scritta prodotta all'udienza del 26 maggio 2008 – le parti hanno rinunciato a comparire alla discussione finale, confermandosi nei rispettivi memoriali conclusivi. Nelle conclusioni del 27 ottobre 2008 la convenuta ha in particolare ribadito la propria contestazione per la mancata audizione dei tre testimoni menzionati.
C. Con sentenza 4 novembre 2008, il Pretore ha accolto parzialmente l'istanza condannando la convenuta a versare all'istante fr. 10'700.– (di cui fr. 5'700.– a titolo di stipendi lordi) oltre interessi al 5% dal 3 aprile 2008, come pure a rifondere alla controparte fr. 1'000.– a titolo di ripetibili.
D. Con appello 17 novembre 2008 AP 1 chiede in via principale la riforma del giudizio impugnato nel senso di respingere l'istanza e in via subordinata di annullare i dispositivi n. 1 e 2, e di ritornare gli atti al Pretore per la completazione dell'istruttoria e l'emanazione di un nuovo giudizio, protestando spese e ripetibili di prima e seconda sede. Con osservazioni 27 novembre 2008 AO 1 postula invece la reiezione del gravame, con protesta di spese e ripetibili di seconda sede.
considerato
in diritto: 1. Il Pretore ha preliminarmente respinto la censura della convenuta relativa alla mancata assunzione dei tre testimoni indicati dalla convenuta, con riferimento alla lettera di quest'ultima del 22 settembre 2008 e alle sue conclusioni. Il primo giudice ha evidenziato che la massima inquisitoria sociale, che governa le procedure in ambito lavorativo, non dispensa le parti da una diligente conduzione del processo, restando loro compito, tra l'altro, di indicare i mezzi di prova. Riguardo alle prove sollecitate successivamente all'udienza di discussione del 26 maggio 2008 – prosegue il Pretore – alle parti è stato garantito il contraddittorio. Ciò non toglie – rileva ancora il primo giudice – che il processo sia costituito in stadi preclusivi e che la convenuta, per altro rappresentata dal responsabile del suo settore giuridico, avvocato e dottore in diritto, in aggiunta alla preannunciazione delle prove negli scambi preliminari avrebbe dovuto notificare tutti i mezzi di prova all'udienza di discussione. Il semplice rinvio a verbale indicante che “la parte convenuta contesta integralmente le pretese di controparte, con protesta di spese e ripetibili, producendo un riassunto scritto di risposta che viene intimato alle parti seduta stante e annesso al presente verbale” (verbale, pag. 1 ad risposta), non significherebbe per esso solo che i principi procedurali di preannunciazione e di notifica delle prove siano stati ossequiati. Anzi – conclude il Pretore – la convenuta non avendoli rispettati non può essere seguita. Inoltre, secondo il primo giudice, la doglianza sarebbe stata sollevata dalla convenuta solo il 22 settembre 2008, ossia quattro mesi dopo l'udienza citata, per cui se simile comportamento venisse tutelato violerebbe il precetto della buona fede processuale.
Per quanto concerne il merito, il Pretore, dopo aver ricordato che, a norma dell'art. 337 CO, il datore di lavoro può in ogni tempo recedere immediatamente dal rapporto di lavoro per cause gravi, ha ritenuto pacifico che il presente litigio verta su una disdetta immediata. Pur dando per acquisito che lo storno di fr. 250.– a proprio favore da parte della lavoratrice possa costituire causa grave per una disdetta immediata, senza necessità di almeno un vano ammonimento, il primo giudice ha ritenuto non sussistere in questo caso i presupposti “per avvalorare la tesi della convenuta”. Dopo aver evidenziato che la convenuta poggia la sua tesi in particolare sui doc. da 1 a 3, ha escluso che il doc. 1 possa assurgere ad elemento probatorio, non arrecando né un numero di cassa, né un numero di collaboratore né altri numeri di controllo o di verifica, non potendo dunque essere collegato in modo convincente a un collaboratore di AP 1. Non potrebbe inoltre dirsi che il provvedimento sia stato immediato, siccome sarebbe, a suo dire, intercorso più di un mese e mezzo fra l'asserito ultimo accertamento del comportamento lesivo dell'istante (che egli situa al 14 febbraio 2008) e l'interrogatorio-disdetta del 3 aprile 2008. Riguardo ai doc. 2 e 3, secondo il Pretore, non sarebbe dato di sapere come si sia svolto l'interrogatorio. A prescindere da ciò, i due documenti sarebbero dipendenti l'uno dall'altro e, in ultima analisi, il risultato del doc. 1. A fronte dell'inadeguatezza probatoria di quest'ultimo, anche il doc. 2 e il doc. 3 seguirebbero la medesima sorte. Inoltre – prosegue il primo giudice – mal si comprenderebbe perché il lavoratore sia stato trasferito da __________ a __________ per un interrogatorio, allorquando lo stesso avrebbe potuto svolgersi presso lo stabilimento di __________. Il carattere insolito di simile procedura corroborebbe il sentimento che “l'ammissione di colpa” di cui al doc. 2 non sia stata liberamente sottoscritta dal lavoratore. In sintesi, però – conclude il Pretore – può ben dirsi pacifico il legame contenutistico tra i doc. 1, 2 e 3, sicché la disdetta immediata sarebbe stata data in difetto di un valido motivo. Egli ha dunque condannato AP 1 a rifondere a AO 1 lo stipendio per il periodo di disdetta [fr. 5'700.– lordi (fr. 1'900.– x 3 mesi)] e un'indennità per licenziamento ingiustificato (fr. 5'000.–).
2. L'appellante postula l'annullamento della sentenza di primo grado, in quanto ritiene che il Pretore abbia violato il principio indagatorio che regge le vertenze derivanti dal rapporto di lavoro e meglio l'art. 343 cpv. 4 CO. Essa rileva che, nell'allegato di risposta prodotta all'udienza di discussione del 26 maggio 2008, aveva indicato, in relazione ai fatti da provare, i nominativi dei testi da interrogare (__________, addetta alla sicurezza, __________, acquirente verificatrice e __________, interprete). Aggiunge di aver ripetuto al primo giudice i medesimi nominativi con lettera 22 settembre 2008. Il Pretore aveva pertanto, a suo dire, a disposizione ogni elemento per chiarire in modo esaustivo e completo la fattispecie e risolvere i diversi dubbi espressi nel consid. 4 lett. a-d) della sentenza. In particolare la signora __________ __________ avrebbe potuto fornire delle spiegazioni in merito al doc. 1 e su come si sono svolti, nel dettaglio, i controlli riferiti alla signora AO 1; i signori __________, addetta alla sicurezza della AP 1, e __________, traduttore, avrebbero potuto fornire le dovute informazioni in merito alle modalità in cui si è svolto l'interrogatorio della signora AO 1 e ai motivi per i quali l'interrogatorio del 3 aprile si è svolto a __________. Inoltre, secondo l'appellante, i signori __________ e __________ avrebbero potuto confermare che tutte le domande poste alla signora AO 1 in quell'occasione sono state tradotte in italiano, come pure che l'interrogata aveva capito le manchevolezze che le venivano rimproverate, che le aveva ammesse e che aveva sottoscritto il verbale di interrogatorio per sua volontà e senza costrizione o minaccia. I testi in questione, sempre secondo l'appellante, avrebbero anche potuto confermare che, in seguito all'interrogatorio, era stato concluso l'accordo di cui ai doc. 4/doc. 10 e che la signora AO 1 aveva capito i termini dello stesso e lo aveva sottoscritto per propria volontà e senza alcuna costrizione o minaccia, come pure che lo stesso giorno, durante quell'interrogatorio, la signora AO 1 aveva sottoscritto un formulario, in italiano, di ammissione di colpa. La doglianza di violazione del principio indagatorio si rivela fondata per i motivi che seguono.
3. Come rettamente evidenziato dal primo giudice, a norma dell'art. 337 CO, il datore di lavoro può in ogni tempo recedere immediatamente dal rapporto di lavoro per cause gravi. Lo storno a proprio favore di fr. 250.– da parte del lavoratore può costituire causa grave per una disdetta immediata, senza necessità di almeno un vano ammonimento (Tobler/Favre/ Munoz/Gullo Ehm, Arbeitsrecht, Losanna 2006, n. 1.21 ad art. 337 CO). La convenuta all'udienza di discussione del 26 maggio 2008 si era opposta alle pretese dell'istante evidenziando, tra l'altro, che l'immediata interruzione del rapporto di lavoro avvenuta in data 3 aprile 2008 era giustificata dall'ammissione da parte dell'istante – intervenuta quel medesimo giorno – di “non aver effettuato la scansione di cinque o sei articoli, tenendo i soldi per sé” e meglio di essersi appropriata illecitamente di complessivi fr. 250.– (cfr. risposta 21/23 maggio 2008, annessa al verbale di udienza 26 maggio 2008, pag. 5 punto n. 9). La convenuta aveva indicato, a comprova di quanto da lei sostenuto, oltre alla documentazione prodotta, “l'interrogazione” di __________, addetta alla sicurezza, __________, acquirente verificatrice e __________, interprete. Non può esservi dubbio che con il termine “interrogazione” AP 1 intendeva fare riferimento alla necessità di assumere la deposizione delle predette persone. Del resto nessuno, tanto meno l'istante, ha posto in dubbio che il termine in questione – utilizzato da persona che dispone “solo di limitate conoscenze della lingua italiana” (cfr. fascicolo corrispondenza, lettera 21 maggio 2008 di AP 1/__________ alla Pretura) – potesse essere inteso diversamente. Il Pretore – che ha respinto le tesi liberatorie della convenuta, basandosi unicamente sulle prove documentali e sulle deposizioni dei soli testi indicati dall'istante – non ha tralasciato di evidenziare che “riguardo ai doc. 2 e 3 non è dato di sapere come si sia svolto l'interrogatorio” che ha condotto all'“ammissione di colpa” della dipendente. Egli ne ha concluso – adducendo il carattere, a suo dire, insolito, della procedura di interrogatorio, per il preventivo trasferimento del lavoratore da __________ a __________ – per l'esistenza di un “sentimento” che l'“ammisione di colpa” di cui al doc. 2 non sia stata liberamente sottoscritta dalla lavoratrice e quindi per la claudicanza della tesi della convenuta. In simili circostanze, che hanno indotto a motivare la decisione con semplice riferimento ad un “sentimento”, mal si comprende per quale motivo il Pretore non abbia proceduto all'audizione delle soprammenzionate persone indicate dalla convenuta. Certo, dal verbale dell'udienza di discussione del 26 maggio 2008 non risulta che – terminate le rispettive esposizioni orali di merito delle parti – la convenuta abbia fatto atto di formale notifica delle predette audizioni testimoniali. Giova tuttavia ricordare che l'art. 343 cpv. 4 CO autorizza e obbliga il giudice a porre a fondamento del proprio giudizio tutti i fatti pertinenti accertati nel corso del procedimento, anche se le parti non li hanno invocati a sostegno delle loro conclusioni; il giudice deve altresì assicurarsi della completezza delle allegazioni e delle prove presentate, segnatamente interpellando le parti, qualora per ragioni oggettive nutra dubbi a tale proposito (Tobler/Favre/Munoz/Gullo Ehm, op. cit., n. 4.2 ad art. 343 CO; Wyler, Droit du travail, Berna 2008, pag. 629; DTF 111 II 281 consid. 3, 107 II 233 consid. 2 c). Non risulta che il primo giudice abbia interpellato i rappresentanti di parte convenuta – presenti all'udienza – in relazione ai testimoni di cui si faceva menzione esplicita nel riassunto di risposta appena prodotto, non notificati formalmente dopo le esposizioni orali di merito di entrambe le parti (art. 417 cpv. 1 lett. a CPC). Il primo giudice non poteva tuttavia oggettivamente non nutrire dubbi sul fatto che i rappresentanti di AP 1 – di cui uno con formazione giuridica e responsabile del servizio giuridico della convenuta, ma proveniente da un cantone confederato, quindi presumibilmente con scarsa conoscenza della prassi procedurale del nostro cantone e con limitate conoscenze della lingua italiana – potessero aver inteso il rinvio a verbale, indicante che “la parte convenuta contesta integralmente le pretese di controparte, con protesta di spese e ripetibili, producendo un riassunto scritto di risposta che viene intimato alle parti seduta stante e annesso al presente verbale” (verbale, pag. 1 ad risposta), sufficiente a ritenere formalmente notificati i testimoni già chiaramente identificati nel riassunto di risposta. Già per questo motivo la censura di violazione del principio indagatorio merita accoglimento.
D'altro canto, neppure può essere ritenuto lesivo della buona fede processuale il fatto che la convenuta abbia atteso quattro mesi dopo l'udienza citata a dolersi, con lettera 22 settembre 2008, della mancata assunzione delle testimonianze in questione. Lo scitto in questione attesta infatti che la convenuta ha appreso solo il 22 settembre 2008 che __________, __________ e __________ non erano “stati citati in tribunale come testimoni per l'udienza di mercoledì 24 settembre 2008” (cfr. fascicolo corrispondenza, lettera menzionata). Ciò è certamente plausibile, se si tien conto che il primo giudice, con ordinanza 26 maggio 2008, si è pronunciato sull'ammissibilità delle prove, considerando ammesse “tutte le prove” e ordinando l'ammissione dei documenti prodotti (dispositivo n. 1) e la citazione delle parti “all'udienza di mercoledì 24 settembre 2008 … per l'audizione di tutti i testi” (dispositivo n. 3). La mancata precisa indicazione dei testi ammessi ha favorito il perdurare di una situazione equivoca, che il Pretore doveva invece chiarire già durante l'udienza del 26 maggio 2008, fugando l'errata convinzione della convenuta di aver correttamente notificato i propri testimoni.
Nella misura in cui l'appellante pretende che il primo giudice, omettendo di procedere all'audizione dei testi indicati dalla convenuta, abbia violato il principio indagatorio, l'appello va dunque accolto. Appare pertanto superfluo entrare nel merito delle restanti argomentazioni e richieste fatte valere dall'appellante in via principale, la decisione impugnata dovendo essere annullata per arbitrio del Pretore. L'incarto deve quindi essere ritornato al primo giudice (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 5 ad art. 417), perché completi l'istruttoria mediante l'audizione dei testi __________, __________ e __________, che può senz'altro essere decisiva per la causa.
4. L’esito del giudizio, che di fatto comporta l’annullamento della sentenza impugnata – a fronte della richiesta principale di appello di riformare, nel senso di respingere l'istanza e della richiesta subordinata di annullare la sentenza e di ritornare gli atti al Pretore per la completazione dell'istruttoria e l'emissione di un nuovo giudizio – implica di fatto di accogliere parzialmente il gravame ai sensi dei considerandi, con soccombenza delle parti in ragione di metà ciascuna. Non si prelevano tasse né spese trattandosi di una causa fondata sul diritto del lavoro di valore non superiore a fr. 30'000.– e meglio di fr. 10'700.–. Le ripetibili possono essere compensate.
Per i quali motivi,
richiamati l’art. 148 CPC e la TG,
dichiara e pronuncia:
1. L’appello 17 novembre 2008 di AP 1 è parzialmente accolto ai sensi dei considerandi e di conseguenza la sentenza 4 novembre 2008 del Pretore del Distretto di Bellinzona è annullata.
§ Gli atti sono ritornati al Pretore per la continuazione della procedura ai sensi dei considerandi.
2. Non si prelevano né tasse, né spese per la procedura d'appello, mentre le ripetibili sono compensate.
3. Intimazione:
|
|
- -
|
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta ad almeno fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e ad almeno fr. 30'000.- negli altri casi; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile riproporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare la decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).