Incarto n.
12.2008.240

Lugano

16 giugno 2010/fb

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,

Walser e Lardelli

 

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

 

 

sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2005.153 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città promossa con petizione 28 novembre 2005 da

 

 

AO 1 PA 1

 

 

contro

 

 

AP 1

AP 2

PA 3

 

 

 

 

con la quale l’attore ha chiesto la condanna dei convenuti al pagamento di fr. 69'752.10 oltre interessi – ridotto in sede di conclusioni a fr. 52'955.50 – e il rigetto dell'opposizione interposta al PE n. __________ dell'UE di Locarno, domande avversate integralmente dai convenuti;

 

domande che il Pretore ha evaso con sentenza 24 ottobre 2008 accogliendo parzialmente la petizione per fr. 50'140.50 oltre interessi al 5% dal 27 marzo 2005, rigettando per tale importo l'opposizione al precetto esecutivo e ponendo le spese (fr. 8'537.–) e la tassa di giustizia (fr. 3'000.–) per 2/7 a carico dell'attore e per 5/7 a carico dei convenuti in solido, con obbligo per questi ultimi di rifondere in solido all'arch. __________ M__________ fr. 2'500.– per ripetibili ridotte;

 

appellanti i convenuti che con atto di appello 17 novembre 2008 chiedono in ordine di dichiarare nulla la sentenza impugnata e nel merito la sua riforma nel senso di accogliere la petizione limitatamente all'importo di fr. 15'440.– oltre interessi al 5% dal 27 marzo 2005, con rigetto dell'opposizione al precetto esecutivo per detto importo e con protesta di spese, tasse e ripetibili di entrambe le sedi;

 

mentre l’attore con osservazioni 12 gennaio 2009 postula la reiezione del gravame e la conferma della decisione impugnata, con protesta di spese e ripetibili;

 

letti ed esaminati gli atti;

 

 

ritenuto

 

in fatto:                    A.    I coniugi AP 1 e AP 2 si sono rivolti nel 2000 all'arch. __________ M__________ in quanto alla ricerca di un terreno da acquistare e sul quale edificare una casa d'abitazione. L'arch. M__________ ha proposto ai coniugi AP 1 l'acquisto della part. n. __________ RFD di __________ ed ha elaborato un primo progetto di costruzione. La domanda di costruzione inoltrata alle competenti autorità nell'aprile 2002 (doc. A) è stata sospesa a seguito del preavviso negativo dell'autorità cantonale. Per il predetto lavoro i coniugi AP 1 hanno versato all'arch. M__________ fr. 3'000.–. Nel seguito, l'arch. M__________ ha informato i coniugi AP 2 della possibilità di acquistare dall'A__________ __________ uno scorporo del fondo n. __________ RFD di __________, di cui era previsto un frazionamento. In ragione di ciò, l'arch. M__________ avviava un nuovo progetto e il 30 settembre 2002 trasmetteva ai convenuti una stima dei costi di realizzazione per fr. 1'400'000.– (doc. 1). Saputo dai coniugi AP 1 della loro intenzione di investire al massimo fr. 1'200'000.–, l'arch. M__________ allestiva il 7 ottobre 2002 un nuovo progetto precisando le misure che andavano adottate per comprimere i costi (doc. C). Nella primavera 2003, i coniugi AP 2 si interessavano all'acquisto della parte superiore del fondo oggetto di scorporo (part. __________ e __________ RFD di __________), che corrispondeva di più alle loro esigenze, in particolare per quanto riguardava la vista lago che il terreno in oggetto offriva. L'arch. __________ M__________ e AP 1 sottoscrivevano il 9 maggio 2003 un contratto per le prestazioni d'architetto, che prevedeva un onorario di fr. 76'137.60 (doc. JJ). L'arch. M__________, su richiesta di AP 1, preparava poi un ulteriore progetto riferito alla porzione di fondo che era previsto divenisse a breve un mappale a sé stante. Il progetto in questione, datato 13 maggio 2003, prevedeva un costo complessivo di fr. 1'370'000.– (doc. E). Nel luglio 2003 ha avuto luogo il frazionamento delle part. __________ e __________ RFD di __________. E' poi stata costituita la nuova part. __________ RFD, che è stata acquistata il 14 novembre 2003 da AP 1 (cfr. doc II rich.). L'arch. M__________ ha poi preparato il 21 novembre 2003 un ulteriore progetto di costruzione per la villa da edificare sul mapp. n. __________ RFD di __________ (doc. H) e, dopo alcune modifiche, AP 1 sottoscriveva il 15 dicembre 2003 la relativa domanda di costruzione (doc. I). La licenza edilizia è stata rilasciata il 26 marzo 2004 (doc. K). Nel frattempo il Consiglio di Stato – con risoluzione 9 marzo 2004, pubblicata nel FUC il 16 marzo 2004 – aveva approvato una variante di PR del Comune di __________ che comportava alcuni aumenti degli indici edificatori, ma in particolare, come evidenziato da uno schizzo preparato dall'Ufficio tecnico del medesimo Comune a disposizione dell'utenza, un aumento delle altezze delle costruzioni (doc. M). __________ e AP 2 hanno quindi chiesto all'arch. __________ M__________ di apportare alcune varianti al progetto, desiderando in particolare che lo stesso prevedesse l'edificazione di un piano attico aperto (“Türmli”) e di un locale al piano interrato (“Einlagerwohnung”). A seguito di queste richieste, l'ing. M__________ preparava dei nuovi progetti (doc. N). In data 4 luglio 2004 veniva inoltrata un'ulteriore domanda di costruzione con oggetto una variante alla licenza edilizia già ottenuta, la domanda contemplava pure l'edificazione di un piano attico (“Türmli”), di una piscina coperta e la riattazione del rustico presente sul sedime (doc. P). Benché la variante non fosse ancora stata approvata, i committenti chiedevano che si desse inizio ai lavori di costruzione. L'arch. M__________ ha quindi svolto la procedura d'appalto. Il 1° dicembre 2004 , l'arch. M__________ ha allestito una notifica di costruzione poiché il progetto di cui alla variante notificata in precedenza necessitava di essere rivista, in quanto AP 1 e AP 2 ribadivano la loro volontà di realizzare il piano interrato (“Einlagerwohnung”); questa richiesta comportava l'abbassamento del (“Türmli”) e, dunque, una riduzione delle altezze (doc. W). Il 25 gennaio 2005, l'arch. M__________ comunicava ai coniugi AP 1 di recedere dal contratto di mandato (doc. GG) e con scritto 16 marzo 2005 esponeva le sue pretese complessive di onorario di fr. 118'195.16 e, tenuto conto degli acconti già versati, reclamava il pagamento del saldo di fr. 72'219.16 (doc. HH), richiesta ribadita il 25 aprile 2005 (doc. II). A seguito del mancato pagamento dell'importo richiesto, l'arch. __________ M__________ ha avviato una procedura esecutiva nei confronti di AP 1, che ha interposto opposizione al PE notificatole (doc. KK).

 

                                  B.    Con petizione 28 novembre 2005 l'arch. __________ M__________ si è rivolto alla Pretura della giurisdizione di Locarno-città per chiedere la condanna di AP 1 e AP 2 al pagamento di fr. 69'752.10 oltre interessi – ridotto in sede di conclusioni a fr. 52'955.50 oltre interessi – e il rigetto dell'opposizione interposta al PE n. __________ dell'UE di Locarno. I convenuti si sono opposti integralmente alla domanda dell'attore. Esperita l'istruttoria, nell'ambito della quale è stata anche allestita una perizia giudiziaria, le parti hanno rinunciato al dibattimento finale. In sede di conclusioni l'attore ha ridotto le sue pretese a fr. 52'955.50 oltre interessi, mentre i convenuti hanno ribadito la loro domanda di respingere la petizione integralmente.

 

                                  C.    Statuendo il 24 ottobre 2008, il Pretore ha accolto parzialmente la petizione per fr. 50'140.50 oltre interessi al 5% dal 27 marzo 2005, rigettando per tale importo l'opposizione al precetto esecutivo e ponendo le spese (fr. 8'537.–) e la tassa di giustizia (fr. 3'000.–) per 2/7 a carico dell'attore e per 5/7 a carico dei convenuti in solido, con obbligo per questi ultimi di rifondere in solido all'arch. __________ M__________ fr. 2'500.– per ripetibili ridotte.

 

                                  D.    Con appello 17 novembre 2008 __________ e AP 2 chiedono in ordine di dichiarare nulla la sentenza impugnata e nel merito la sua riforma nel senso di accogliere la petizione limitatamente all'importo di fr. 15'440.– oltre interessi al 5% dal 27 marzo 2005, con rigetto dell'opposizione al precetto esecutivo per detto importo e con protesta di spese, tasse e ripetibili di entrambe le sedi. Con osservazioni 12 gennaio 2009 l'arch. __________ M__________ postula la reiezione del gravame e la conferma della decisione impugnata, con protesta di spese e ripetibili.

 

considerato

 

in diritto:                  1.    Il Pretore – dopo aver ritenuto che il contratto di architetto oggetto della presente vertenza era stato concluso (circostanza che in prima sede era contestata) almeno per atti concludenti anche da AP 2, quindi da entrambi i coniugi – ha ricordato che nelle loro comparse scritte i convenuti avevano contestato il credito vantato dall'arch. M__________, adducendo in sostanza che la mercede da loro corrisposta fino alla rescissione del contratto, ovvero fr. 42'976.–, era sufficiente per retribuire tutto l'operato dell'architetto e che nulla più era dovuto. Il primo giudice ha pure rilevato che, a mente dei convenuti, l'attore era stato negligente nell'adempimento del mandato conferitogli, avendo disatteso le loro richieste elaborando piani di dettaglio che poi risultavano inutilizabbili a causa di successive discussioni su aspetti concettuali e omettendo di chiarire al momento opportuno aspetti importanti del progetto, quali i costi previsti. Il Pretore ha anche aggiunto che in sede di conclusioni i convenuti hanno precisato che il maggior onorario preteso dall'attore sarebbe stato il risultato dell'incompetenza e degli errori di progettazione a lui imputabili e per questo motivo non doveva essere remunerato. Dopo aver ricordato l'obbligo di fedeltà, correlato con il rapporto di fiducia – che costituisce l'elemento essenziale del contratto di mandato – che incombe all'architetto, in quanto mandatario, il primo giudice ha esaminato l'operato dell'attore anche con riferimento alle risultanze della perizia giudiziaria allestita dall'arch. N__________. Il Pretore – in estrema sintesi e per quanto interessa le contestazioni fatte valere in appello – ha ritenuto che all'attore non era ascrivibile alcuna negligenza per quanto da lui effettuato durante la prima fase di progettazione, vale a dire sino all'inizio di dicembre 2003. Per il lavoro svolto in seguito, in relazione alla nota d'onorario (doc. LLb) per quanto eseguito a dipendenza della domanda di costruzione inoltrata il 15 dicembre 2003 – e alla conseguente licenza edilizia rilasciata il 26 marzo 2002 – il primo giudice, con riferimento agli accertamenti del perito giudiziario, ha ritenuto corretto ridurre a fr. 18'280.– l'onorario a favore dell'attore, anziché riconoscere i fr. 21'881.70 da lui fatturati. Esaminando le contestazioni dei convenuti, il Pretore ha rilevato che i progetti approntati dall'attore e di cui alla predetta fatturazione, non contemplavano ancora l'edificazione della “Türmli” e dell'“Einlagerwohnung”. Della loro realizzazione, secondo il primo giudice vi sarebbe traccia nell'incarto processuale solo in alcuni documenti di data posteriore all'aprile 2004 (doc. O e doc. 4). Seguendo la tempistica che emerge dai documenti menzionati, considerando per di più che i convenuti non avrebbero apportato circostanze atte a dimostrare che l'esecuzione di questi due elementi sia stata richiesta e discussa dai committenti prima dell'aprile 2002, secondo il Pretore non può essere ravvisata una negligenza dell'attore nell'omissione di dette componenti nei piani allestiti e prodotti alla fine del 2003. In altri termini, secondo il primo giudice, l'elaborazione di (nuovi) piani che contemplassero anche la “Türmli” si era resa necessaria non per una negligenza dell'attore, reo a detta dei convenuti di non aver dato seguito a loro disposizioni, ma proprio a causa delle nuove richieste dei coniugi AP 1, subentrate nel frattempo, posteriormente al progetto. Per l'edificazione della torre panoramica “Türmli” e del locale disponibile “Einlagerwohnung”, così come la riattazione del rustico, oggetto della domanda di variante inoltrata dall'arch. M__________ nel luglio 2004 (doc. LLc), il Pretore – scostandosi in parte dagli accertamenti del perito – ha ritenuto che l'onorario corretto dovuto all'attore fosse di fr. 9'999.50.

 

                                   2.    Gli appellanti si aggravano contro le predette considerazioni sostenendo che il Pretore nulla avrebbe “ritenuto in merito alla totale ignoranza” da parte dell'arch. M__________ “delle norme pianificatorie del Comune di __________ in vigore al momento dell'inoltro delle varie domande di costruzione” (appello, pag. 3 verso l'alto). Gli appellanti adducono “un evidente diniego di giustizia e conseguentemente una violazione del diritto di essere sentito” (appello, pag. 3 verso l'alto), ripropongono ai punti 2.3 e 2.4 dell'appello le argomentazioni già addotte in sede di conclusioni, lamentano al punto 2.5 che l'istruttoria avrebbe permesso di accertare l'esistenza di problemi sul cantiere che avrebbero richiesto l'intervento del Municipio, come pure la “latitanza” dell'attore e, al punto 2.6 chiedono di conseguenza “l'annullamento” della decisione di prima sede.

 

                                2.1   Il significato dell'atto di appello è quello dell'esposizione avanti alla Camera adita di circostanziate critiche all'accertamento dei fatti e/o all'applicazione del diritto di cui alla sentenza impugnata, così da consentire, entro i limiti delle domande formulate, la sua verifica da parte dell'autorità superiore ed eventualmente la sua riforma nel senso auspicato dal ricorrente. Sembrerebbe perciò scontato presumere che l'atto di appello abbia necessariamente a confrontarsi in forma critica con i contenuti del giudizio che si intende impugnare. È però ovvio che ciò non può avvenire laddove vengano richiamate o riprodotte le argomentazioni già esposte negli atti della procedura svolta davanti al Pretore, poiché in tali scritti si cercherebbero invano critiche a un giudizio che non è ancora stato emanato, ragione per cui la giurisprudenza prevede la sanzione dell'irricevibilità per il gravame che si limita a richiamare argomentazioni espresse in precedenti allegati oppure che si esaurisce nella testuale o quasi trascrizione dell'allegato conclusionale (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 21 e 22 ad art. 309; CPC-TI App., m. 36 ad art. 309; RtiD II-2009, n. 7c pag. 632). La riproduzione di ampi stralci del memoriale conclusivo soggiace necessariamente ai medesimi principi nella misura in cui si tratta di narrazioni redatte allo scopo di convincere il Pretore della bontà delle proprie argomentazioni alla luce delle risultanze dell'istruttoria, e non invece con la diversa finalità di suffragare avanti alla Camera d'appello l'erroneità del giudizio impugnato. Ciò premesso, si constata che l'appello dei convenuti – come per altro rettamente eccepito dall'appellato nelle osservazioni (pag. 4-6) – è costituito, su questo punto, dalla letterale trascrizione delle conclusioni presentate al Pretore il 12 settembre 2008 ed è perciò, per i motivi testé esposti, manifestamente irricevibile nella misura in cui le citazioni tratte da quell'allegato non sono al servizio di circostanziate censure al giudizio pretorile.

 

                                         Esaminando nel dettaglio il gravame si constata in effetti che il punto 2.2 dell'appello è identico al punto 4 da pag. 3 verso il basso a pag. 4 in alto delle conclusioni.

                                         Il punto 2.3 dell'appello è identico ai punti 4-5 da pag. 4 verso l'alto a pag. 5 verso l'alto delle conclusioni.

 

                                2.2   Nulla può del resto essere rimproverato al Pretore per non essersi diffuso sulla pretesa “palese negligenza dimostrata dall'architetto”, che avrebbe, secondo gli appellanti, “dimostrato di non conoscere affatto le prescrizioni legali vigenti ed in fieri” in materia pianificatoria e avrebbe commesso un “grave errore nell'analisi della conformità al diritto pubblico dei desiderata dai convenuti ” (appello, punto 2.4). Trattasi in effetti di argomenti nuovi, sostenuti solo in sede di conclusioni, quindi irricevibili (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 24-26 ad art. 78 CPC), irricevibilità che va pertanto sanzionata anche in questa sede (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 1 ad art. 321 CPC). Pure nuovo e irricevibile, in quanto fatto valere solo in questa sede, è l'argomento secondo cui la negligenza dell'attore troverebbe conferma anche in problemi sul cantiere che avrebbero reso necessario l'intervento del Municipio e la latitanza dell'attore. L'appello su questi punti si rivela pertanto palesemente infondato, non essendovi per altro stata alcuna violazione del diritto di essere sentito dei convenuti.

 

                                   3.   L'arch. __________ M__________ in sede di petizione aveva rilevato che “la proposta (“Vorschlag”) di onorario sottoposta dall'attore ai convenuti in data 25 gennaio 2005 ed in data 16 marzo 2005 ha dovuto essere rivista per tener conto di tutte la prestazioni effettivamente svolte”. Egli aveva quindi riassunto la nuova calcolazione come segue: “1. la nota di fr. 3'000.– per la domanda di costruzione inerente il progetto su fondo di proprietà __________; 2. la nota di fr. 23'221.90 (IVA compresa) per la domanda di costruzione inerente il secondo progetto su fondo Soccorso operaio; __________. la nota di fr. 5'721.10 (IVA compresa) per la domanda di costruzione inerente il terzo progetto; 4. la nota di fr. 89'086.25 (IVA compresa) per le prestazioni ivi elencate ad inerente il quarto progetto” (act. I, da pag. 6 verso il basso a pag. 7 verso l'alto). L'attore aveva prodotto a tal proposito anche il doc. LL e meglio “le tabelle di calcolo per onorario architetto”. Queste tabelle indicavano che la nota per la domanda di costruzione inerente il terzo progetto era calcolata in fr. 10'634.–, dal quale veniva dedotto lo sconto di fr. 5'317.– corrispondente al 50% del totale, ottenendo quindi un “onorario architettura” di fr. 5'317.– (senza IVA) e di fr. 5'721.09 (con IVA) [doc. LLc]. In sede di conclusioni l'attore ha chiesto al Pretore di “correggere l'errore” da lui commesso “nell'applicare, per la nota d'onorario di cui alla tabella LLc uno sconto del 50% anziché lo sconto pattuito del 30% (cfr. doc. JJ, tabella pag. 4), in calce”, trattandosi, a suo dire, di un “lapsus calami” che, se non ravvisato dal giudice, avrebbe comportato “una penalizzazione ingiustificata per l'attore” (act. X, pag. 10 verso il basso).

 

                                3.1   Il primo giudice ha seguito le indicazioni del perito giudiziario laddove ha rivalutato a fr. 14'285.– le prestazioni della nota doc LLc [cfr. sentenza impugnata, consid. 10.6 in fine, riferita, per il computo dell'importo complessivo dell'onorario di fr. 14'285.– al parametro indicato nella perizia giudiziaria (act. VIII, pag. 19 verso l'alto)]. Egli si è tuttavia discostato dai calcoli del perito, che aveva per finire riconosciuto l'importo di fr. 7'140.– (IVA esclusa), avendo applicato uno sconto del 50%. Il Pretore ha in effetti applicato il tasso di sconto del 30% e calcolato l'onorario per la posizione ora in esame in fr. 9'999.50 pari a “fr. 14'285.– ./. 30% (fr. 4'285.50” (cfr. sentenza impugnata, consid. 10.6 in fine). Secondo il primo giudice, benché l'attore abbia chiesto solo in sede di conclusioni di correggere l'errore da lui commesso “nell'applicare, per la nota d'onorario di cui alla tabella LLc uno sconto del 50% anziché lo sconto pattuito del 30% (v. conclusioni attore, pag. 10)”, impedendo “così di fatto alla parte convenuta di prendere posizione sull'argomento”, si imponeva “alla luce della chiara pattuizione contrattuale (doc. JJ)” di ovviare “a quello che, con tutta probabilità, è effettivamente stato un errore di battitura dell'attore”. Sempre secondo il Pretore, non vi erano seri motivi per credere che l'applicazione di un tasso di sconto del 50% fosse frutto di una modifica contrattuale decisa dalle parti e del resto, sempre a suo dire, “sull'argomento i convenuti, benché non abbiano potuto farlo negli allegati scritti”, non “hanno neppure accennato a questa eventualità durante l'audizione del perito, richiesta dall'attore proprio per far luce sul tasso di sconto nella nota d'onorario doc. LLc”.

 

                                3.2   AP 1 e AP 2 contestano in appello il fatto che il Pretore abbia ritenuto l'esistenza di un errore di battitura. A loro dire le considerazioni espresse dall'attore – in relazione allo sconto del 30% invece del 50% – solo in sede di conclusioni andavano respinte in quanto fatto nuovo non sottoposto a contraddittorio. A ragione.

 

                                         Non siamo in effetti in presenza né di un errore di battitura né di un errore di calcolo a norma dell'art. 82 CPC. Giova evidenziare che nella fatturazione del 16 marzo 2005 l'arch. __________ M__________ per quella medesima posizione – inerente il terzo progetto – aveva calcolato il “totale della tariffa con percentuali SIA” in fr. 9'898.–, deducendo poi uno sconto di fr. 2'969.40 pari al 30% e calcolando l'“onorario architettura” in fr. 6'928.60 (senza IVA) e fr. 7'455.17 (con IVA) [doc. HH, Berechnungstabelle 3]. In sede di petizione l'attore ha “rivisto” il predetto calcolo “per tener conto di tutte la prestazioni effettivamente svolte”, indicando il “totale della tariffa con percentuali SIA” in fr. 10'634.–, deducendo poi uno sconto di fr. 5'317.– pari al 50% del predetto totale e calcolando l'“onorario architettura” in fr. 5'317.– (senza IVA) e fr. 5'721.09 (con IVA) [doc. LLc]. Sulla base di questo nuovo calcolo l'attore ha poi computato e fatto valere le proprie pretese di petizione. Vista la corrispondenza tra la percentuale indicata e l'importo dello sconto calcolato in base a tale percentuale nella tabella doc. LLc – e d'altra parte la divergenza con percentuale e importi della fattura del 16 marzo 2005 – l'errore di battitura e di calcolo, a norma dell'art. 82 CPC, non può essere ritenuto. Trattasi invero di una modifica della pretesa da parte dell'attore, mediante il riconoscimento di uno sconto superiore rispetto a quello pattuito contrattualmente. Così poteva essere interpretato dai convenuti il nuovo computo fatto valere in petizione. Il fatto che il contratto prevedesse uno sconto del 30% è privo di rilievo, perché la pattuizione in questione comunque non escludeva la concessione di sconti superiori. Il fatto poi che l'attore abbia chiesto una delucidazione orale della perizia pretendendo l'esistenza di punti non chiari e sostenendo, in relazione al computo di pagina 19 della perizia, “che lo sconto pattuito era del 30%, non del 50%, anche se effettivamente c'è un errore di battitura nella tabella LLc” (cfr. lettera 31 gennaio 2008 dell'attore alla Pretura, pag. 1 n. 3) e che i convenuti non abbiano accennato ad alcunchè in tale frangente, è privo di rilievo. Come detto non siamo palesemente in presenza di un errore di battitura, quanto piuttosto di un fatto nuovo – uno sconto concesso solo nella misura del 30%, mentre in petizione lo era per il 50% – che andava semmai notificato, qualora sussistessero motivi per una restituzione in intero, mediante una completazione successiva a norma dell'art. 80 CPC. Ciò che non è stato il caso. Non competeva per altro ai convenuti sollevare obiezioni in sede di delucidazione orale della perizia sull'errata adduzione di parte attrice di aver commesso un errore di battitura. Del resto la chiara risposta data dal perito giudiziario (cfr. verb. 14 aprile 2008 di audizione dell'arch. __________ N__________, pag. 2 ad 3) ha semmai messo in evidenza che la perizia non denotava su questo punto mancanza di chiarezza, spettando – come rettamente evidenziato dal perito giudiziario – solo al giudice stabilire se si era in presenza o meno di un errore di battitura. In simili circostanze, essendo escluso l'errore di battitura, il primo giudice non poteva riconoscere le legittimità di uno sconto inferiore del 20% rispetto a quello riconosciuto dall'attore in petizione, addotto da quest'ultimo irritualmente solo in sede di conclusioni; doveva anzi respingerlo in ordine (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 24-26 ad art. 78 CPC). L'appello su questo punto merita pertanto accoglimento, e l'importo dovuto all'attore per la domanda di costruzione inerente il terzo progetto (tabella LLc) va dunque ricondotto a fr. 7'142.50 (50% di fr. 14'285.–) [senza IVA], rendendosi anche necessario un nuovo computo anche dell’IVA.

 

                                   4.   Di conseguenza la decisione del primo giudice va riformata nel senso di dichiarare accolta la petizione limitatamente all'importo di fr. 47'066.35 (fr. 18'280.– per prestazioni di cui al doc. LLb + fr. 7'142.50 per prestazioni di cui al doc. LLc + fr. 58'260.– per prestazioni di cui al doc. LLd + fr. 6'359.87 per IVA ./. fr. 42'976.– già versati dai convenuti a titolo d'acconto). Vista l'esiguità dell'accoglimento, non si rende necessario riformare il giudizio di prima sede su spese, tassa di giustizia e ripetibili. Gli oneri di seconda sede seguono la soccombenza, ritenuto un valore litigioso di fr. 50'140.50.

 

 

 

Per i quali motivi,

richiamati l’art. 148 CPC e la TG

 

 

 

dichiara e pronuncia

 

 

 

                                    I.   L’appello 17 novembre 2008 di __________ e AP 2 è parzialmente accolto.

                                         Di conseguenza la sentenza 24 ottobre 2008 della Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città, è così riformata:

 

                                         1.     La petizione è parzialmente accolta.

 

                                         1.1.  Di conseguenza AP 1 e AP 2, __________, sono tenuti a versare, in solido, all'arch. __________ M__________, l'importo di fr. 47'066.35 oltre interessi al 5% dal 27 marzo 2005.

 

                                         1.2   Di conseguenza è rigettata in via definitiva, limitatamente all'importo indicato al punto 1.1, l'opposizione interposta da AP 1 al precetto esecutivo n. __________ dell'UF di Locarno.

 

                                         2.     invariato

 

 

                                   II.   Le spese della procedura d’appello consistenti in:

 

                                         a) tassa di giustizia        fr.     1'650.–

                                         b) spese                          fr.          50.–

                                         Totale                               fr.     1'700.-

 

                                         da anticiparsi dagli appellanti, sono poste a loro carico in solido nella misura di 16/17 e per il resto a carico dell'arch. __________ M__________. Gli appellanti rifonderanno pure in solido all'appellato fr. 1'800.– per ripetibili ridotte.

 

                                  III.   Intimazione:

 

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                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città

 

 

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        Il segretario

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1 LTF); per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).