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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La seconda Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Epiney-Colombo, presidente, Bozzini e Fiscalini |
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segretario: |
Bettelini, vicecancelliere |
sedente per statuire nella causa - inc. n. OA.2005.706 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 - promossa con petizione (domanda di accertamento) 3 ottobre 2005 da
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AO 1
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contro |
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AP 1 AP 2 AP 3 AP 4
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ed ora sulle eccezioni di improponibilità dell’azione di accertamento negativo, di incompetenza territoriale del giudice adito e di litispendenza giusta l’art. 21 CL sollevate dalle convenute con l’allegato responsivo nonché sull’eccezione di res iudicata sollevata dall’attore nell’allegato di replica con riferimento alle sentenze 25 febbraio 2004 della scrivente Camera, 9 novembre 2004 e 15 novembre 2005 del Tribunale federale, 6 dicembre 2004 della Pretura e 25 febbraio 2005 di questa Camera con la conseguenza che la domanda delle convenute di dichiarare in via incidentale l’exequatur delle decisioni 10 dicembre 1998 e 17 marzo 1999 della High Court of Justice of England and Wales era respinta in ordine;
sulle quali il Pretore si è pronunciato, con decisione 3 novembre 2008, con cui ha respinto le eccezioni delle convenute ed ha parzialmente accolto quella dell’attore nel senso che è stato accertato che le menzionate sentenze pronunciate in Svizzera a partire dal 9 novembre 2004 erano munite di forza di cosa giudicata materiale;
appellanti le convenute con atto di appello 24 novembre 2008, con cui chiedono la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere le eccezioni da esse formulate e di respingere con ciò la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre l'attore con osservazioni 25 settembre 2009 postula la reiezione del gravame pure con protesta di spese e ripetibili;
richiamato il decreto 27 luglio 2009 con cui le appellanti sono state astrette a prestare una cauzione processuale di fr. 75'000.-, poi tempestivamente fornita;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto:
A. Nel corso del 1992 è stato pronunciato il fallimento della società di investimenti di diritto canadese C__________ __________ __________, __________ __________, e di alcune società appartenenti al suo gruppo, tra cui C__________ __________ __________, __________ __________. Principale dirigente (e di fatto dominus) di C__________ __________ Ltd. e del relativo gruppo era il cittadino __________ W__________ __________, mentre AO 1, cittadino __________ domiciliato a __________ __________, è stato membro, in diversi momenti e con diverse funzioni, dei vari consigli di amministrazione.
B. Tra le varie entità che a suo tempo avevano investito nel gruppo C__________ e che a seguito del suo fallimento avevano subito importanti perdite vi erano le società canadesi AP 2, __________ __________, ed alcuni enti previdenziali canadesi da lei gestiti, pure appartenenti al gruppo __________, in particolare __________, __________ __________, __________, __________ __________, __________, __________ __________, __________, __________ __________ e __________, __________ __________. Questi enti previdenziali erano rappresentati fiduciariamente dai trustee AP 3, __________ __________ e da AP 3, __________ __________, poi sostituiti, nel 1999, da AP 1, __________ __________.
C. Il dissesto del gruppo C__________ ha dato luogo a vari procedimenti giudiziari sia in Canada sia all’estero. Per quanto qui interessa, dal punto di vista penale, il 30 settembre 1996 (doc. H) AP 2 e i menzionati enti previdenziali canadesi hanno denunciato al Ministero pubblico del Cantone TicinoAO 1 ed altri per i titoli di truffa, falsità in documenti, bancarotta fraudolenta, ricettazione e riciclaggio, ritenuto che il relativo procedimento, per lo meno per quanto riguardava quest’ultimo, si è poi concluso il 7 luglio 2000 (doc. F) con un decreto di non luogo a procedere. Dal punto di vista civile, il 17 febbraio 1995 (doc. 8.2) il curatore del fallimento di C__________ __________ Ltd. ha promosso nei confronti degli ex amministratori della società, tra cui AO 1, un’azione di risarcimento davanti alla Superior Court della Provincia del Quebec - Distretto di Montréal, tuttora pendente. In seguito, il 26 febbraio 1997 (doc. G) AP 2 AP 3 e AP 4 hanno convenuto 37 persone fisiche e giuridiche, tra cui W__________ __________ e AO 1, innanzi alla High Court of Justice of England and Wales di Londra con un’azione di risarcimento danni per “fraudulent misrepresantations” e per “conspiracy”, nell’ambito della quale, con decisioni 10 dicembre 1998 (doc. M) e 17 marzo 1999 (doc. L), AO 1 è stato condannato al pagamento di CAD 169'752’078.-, USD 129'974'770.- e ancora CAD 71'595'530.-. Analoghe decisioni sono poi state emanate, tra il settembre 1999 e il febbraio 2000 (doc. 8.3-8.5), dalla Superior Court of Justice della Provincia dell’Ontario - Distretto di Toronto. A seguito delle decisioni inglesi AP 2 - e AP 1 il 26 ottobre e il 19 dicembre 2000 hanno dapprima chiesto al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, di dichiararle esecutive in Svizzera per un importo complessivo di fr. 20'000'000.-, sennonché le sue decisioni favorevoli all’exequatur rese il 23 novembre e il 22 dicembre 2000 sono poi state ribaltate da questa Camera, su opposizione, con sentenza 25 febbraio 2004 (doc. S), poi confermata il successivo 9 novembre dalla Prima Corte civile del Tribunale federale (doc. T, che in seguito, il 15 novembre 2005, ha pure respinto un’istanza di revisione della sua pronuncia, cfr. doc. LLL). Il 1° dicembre 2004 esse hanno quindi nuovamente chiesto di dichiararle esecutive in Svizzera per quel medesimo importo, sennonché il Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4, con sentenza 6 dicembre 2004 (doc. U) ha rifiutato l’exequatur, ritenuto che la successiva opposizione a tale pronuncia è stata dichiarata tardiva da questa Camera con sentenza 25 febbraio 2005 (doc. V1). Sempre sulla base delle decisioni inglesi, AP 2 e AP 1 nel dicembre 2004 hanno avviato altre procedure di exequatur nel Principato di Monaco (doc. DD, poi respinta), in Italia (cfr. doc. EE- FF, attualmente pendente), nel Granducato del Lussemburgo (doc. GG, poi accolta), in Francia (doc. HH, poi accolta), nello Stato di New York (doc. II, poi accolta) e a Jersey (doc. LL, poi accolta). Nel frattempo l’High Court of Justice of England and Wales ha emesso nei confronti dell’AO 1 altri due “post judgement freezing order” per un importo di GBP 260'000'000.-, il primo emanato ex parte il 26 novembre 2004 (doc. Z) e il secondo apparentemente emanato inter partes l’11 gennaio 2005 (doc. BB). La procedura d’exequatur in Svizzera avente per oggetto quest’ultimo giudizio è stata respinta il 23 febbraio 2005 dal Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4 (doc. CC1).
D. Con petizione 3 ottobre 2005 AO 1 ha convenuto in giudizio AP 1, AP 2 AP 3 e AP 4 innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, al fine di far accertare quanto segue: l’inesistenza di qualsivoglia pretesa di AP 2 e di AP 1 nei suoi confronti a titolo di risarcimento per danni illeciti (petitum 1.1); che la pretesa di cui al precedente punto 1.1 non aveva mai avuto alcun fondamento giuridico nemmeno nel passato e che pertanto non era mai esistita nemmeno in capo alle convenute AP 4 e AP 3 (petitum 1.2); che egli non deteneva né aveva mai detenuto fiduciariamente fondi di pertinenza di AP 2 e/o degli enti previdenziali da lei gestiti e rappresentati da AP 4, AP 3 e AP 1 (petitum 1.3); che egli non aveva commesso alcun atto illecito in relazione agli investimenti effettuati, nel periodo tra il 1984 e il 1992, da AP 2 e dagli enti previdenziali da lei gestiti e rappresentati da AP 4, AP 3 e successivamente da AP 1, in C__________ __________ Ltd., nel gruppo C__________, oppure con riguardo all’amministrazione / agli affari / a operazioni finanziarie / alla prestazione di garanzie in relazione a __________., al gruppo __________, a __________., a __________, al progetto __________, a progetti del gruppo __________, al progetto __________ e a ogni altro affare riguardante l’attività del gruppo C__________ (petitum 1.4); e l’abusività delle procedure di exequatur poste in essere nei suoi confronti, in Svizzera e all’estero, da AP 2 e AP 1, successivamente alla sentenza del Tribunale federale del 9 novembre 2004 (petitum 1.5).
E. Con la risposta di causa 18 settembre 2006 le convenute si sono opposte alla petizione, sollevando in via preliminare varie eccezioni: esse hanno dapprima eccepito la carente legittimazione passiva di AP 4 e AP 3, evidenziando come le stesse non fossero più i trustee e con ciò i titolari dei diritti e dei doveri degli enti previdenziali canadesi; hanno poi eccepito l’improponibilità dell’azione di accertamento in Svizzera, non ritenendo date le premesse per poter far capo a un tale genere di azione; hanno quindi contestato la competenza territoriale del giudice adito, evidenziando come la causa avesse per oggetto la responsabilità dell’organo di una società canadese, rispettivamente come i comportamenti illeciti rimproverati all’attore fossero stati commessi ed avessero effetto perlopiù all’estero; hanno in seguito sollevato l’eccezione di litispendenza ex l’art. 21 CL, rilevando che la disposizione di legge risultava applicabile sia nel caso in cui la causa inglese fosse ancora stata pendente, come da loro ritenuto alla luce delle decisioni del 26 novembre 2004 e del 11 gennaio 2005 dell’High Court of Justice of England and Wales, sia nel caso in cui non lo fosse più; e infine hanno formulato l’eccezione di res iudicata, pretendendo a quel proposito che il giudice riconoscesse, a titolo pregiudiziale, le decisioni inglesi rese il 10 dicembre 1998 e il 17 marzo 1999.
Con l’allegato di replica 28 novembre 2006 l’attore ha contestato il buon fondamento delle eccezioni delle convenute, chiedendo in particolare, con riferimento all’eccezione di res iudicata da loro sollevata, che il giudice avesse a chiarire che le sentenze 25 febbraio 2004 della scrivente Camera, 9 novembre 2004 e 15 novembre 2005 del Tribunale federale, 6 dicembre 2004 della Pretura e 25 febbraio 2005 di questa Camera erano cresciute in giudicato materiale e che pertanto la domanda delle convenute di dichiarare in via pregiudiziale l’exequatur delle decisioni inglesi emanate il 10 dicembre 1998 e il 17 marzo 1999 andava respinta in ordine ostandovi, questa volta sì, l’eccezione di res iudicata.
F. Il Pretore, dopo aver preliminarmente limitato (ex art. 181 CPC) l’udienza preliminare del 3 luglio 2007 e l’istruttoria all’esame delle sole eccezioni di improponibilità dell’azione di accertamento negativo, di incompetenza territoriale del giudice adito e di litispendenza giusta l’art. 21 CL sollevate dalle convenute con l’allegato responsivo nonché dell’eccezione di res iudicata sollevata dall’attore nell’allegato di replica limitatamente al quesito giuridico della forza di cosa giudicata materiale delle sentenze pronunciate in Svizzera dopo il 9 novembre 2004, con decisione 3 novembre 2008 ha respinto le eccezioni delle convenute (dispositivi n. 1-3) ed ha parzialmente accolto quella dell’attore nel senso che è stato accertato che le sentenze pronunciate in Svizzera dopo il 9 novembre 2004 erano munite di forza di cosa giudicata materiale (dispositivo n. 4). La relativa tassa di giustizia e le spese, di complessivi fr. 10'000.-, sono state poste a carico delle convenute in solido, obbligate sempre in solido a versare all’attore fr. 120'000.- a titolo di ripetibili (dispositivo n. 5).
G. Con l’appello 24 novembre 2008 che qui ci occupa, avversato dall’attore con osservazioni 25 settembre 2009, le convenute, senza aver censurato il dispositivo n. 4, chiedono che il querelato giudizio sia riformato nel senso dell’accoglimento delle eccezioni di improponibilità dell’azione di accertamento negativo, di incompetenza territoriale del giudice adito e di litispendenza giusta l’art. 21 CL, con conseguente reiezione della petizione, il tutto con protesta di spese e ripetibili di entrambe le sedi (dispositivi n. 1-3 e 5). Delle rispettive argomentazioni delle parti si dirà, per quanto necessario, nei prossimi considerandi.
considerando
in diritto:
I. eccezione di improponibilità dell’azione di accertamento negativo
1.Il Pretore, nel querelato giudizio, ha innanzitutto rilevato che il quesito giuridico - che in dottrina era controverso e nella giurisprudenza del Tribunale federale non era stato deciso definitivamente - a sapere se l’ammissibilità di un’azione di accertamento negativo doveva essere esaminata in base alla lex fori o alla lex causae poteva essere lasciato indeciso, ritenuto che nel caso di specie sia il diritto federale svizzero (lex fori) sia quello dell’Ontario (lex causae) ammettevano la proponibilità di una tale azione. In merito al diritto svizzero, egli ha osservato che, nonostante in Svizzera le cose da un punto di vista giudiziario erano chiare (con il mancato riconoscimento delle sentenze inglesi), lo stato di incertezza riguardante i rapporti giuridici tra le parti appariva realizzato in quanto le vanterie creditorie delle convenute erano state molteplici e pressanti tanto da tradursi in un procedimento giudiziario inglese intenso e nei più volte menzionati strascichi processuali e non processuali nel nostro Paese; che si era verificata una situazione per cui non si poteva ragionevolmente pretendere che l’attore rimanesse in quello stato d’incertezza, siccome le convenute avevano rinunciato a chiarire fino al Tribunale federale la questione della res iudicata materiale o meno del rifiuto di exequatur, in quanto esse avevano chiesto l’exequatur in numerosi fori esteri sulla base di due sentenze inglesi contrarie all’ordine pubblico e non senza aver lesinato commenti assai negativi sull’operato professionale dell’attore, per il fatto che l’attore era stato ricercato per un importo “astronomico” da parte di creditori che oltretutto gli avevano precluso ogni altra via giudiziaria con la conseguenza che egli, solo inoltrando e vincendo questa causa, avrebbe verosimilmente potuto disporre di uno strumento da contrapporre all’estero alle sentenze inglesi, e infine perché le convenute avevano potuto debitamente difendersi in questa procedura non essendo rilevante il fatto che avessero dovuto rinunciare alla scelta del loro foro naturale, cui per altro avevano già rinunciato in precedenza promuovendo le azioni in Inghilterra. Quanto al diritto dell’Ontario, il giudice di prime cure ha ritenuto che il parere legale di parte prodotto dall’attore (dell’avv. __________, doc. MMM) era più convincente di quello prodotto dalle convenute (dell’avv. __________, doc. 19.3.1), il quale in modo inconferente aveva escluso l’ammissibilità dell’azione in Canada per l’esistenza di res iudicata e per il fatto che quella giurisdizione avrebbe costituito un forum non conveniens; che inoltre la presente azione non poteva dirsi abusiva (neanche per l’avv. __________) o priva d’interesse alla luce della regolamentazione canadese sulla prescrizione; e che infine erano senz’altro realizzati anche gli ulteriori presupposti richiesti dalla legge dell’Ontario: non vi era da un lato altra via giudiziaria disponibile a favore dell’attore per raggiungere lo scopo che si prefiggeva, l’inoltro di un’azione condannatoria in Svizzera non potendo avere la medesima portata e l’inoltro di un’istanza di revisione in Inghilterra, che per altro presupponeva l’esistenza di una sentenza valida ed esecutiva in Svizzera, essendo destinata all’insuccesso; dall’altro non poteva essere intravisto un abuso per il fatto che l’attore a suo tempo non si fosse volutamente difeso in Inghilterra, quel procedimento essendo stato contrario all’ordine pubblico; tanto più che l’azione ora introdotta era adeguata per raggiungere lo scopo prefissato dall’attore.
2.In questa sede le convenute osservano innanzitutto che il Tribunale federale aveva stabilito che l’ammissibilità dell’azione di accertamento negativo doveva essere esaminata in base alla lex causae, che in concreto andava pacificamente intravista nel diritto dell’Ontario: ciò detto, rilevano che secondo il parere dell’avv. __________ (doc. 19.3.1), “fondatissimo e motivato”, anche perché aveva tenuto conto dell’eccezione di res iudicata potenzialmente opponibile nella Provincia dell’Ontario a seguito delle sentenze inglesi e canadesi, una tale azione non sarebbe stata là certamente proponibile. L’azione dell’attore non sarebbe invero stata ammissibile nemmeno se la sua proponibilità fosse stata esaminata in base alla lex fori e meglio, non entrando in considerazione il diritto federale, in base al diritto cantonale (art. 71 CPC), facendo chiaramente difetto l’esistenza di un interesse giuridico e immediato all’accertamento: il fatto che esse avessero sostenuto e sostengano tuttora che le decisioni che non riconoscevano l’exequatur in Svizzera non avevano forza materiale di cosa giudicata non era in effetti tale da creare una situazione di incertezza giuridica sui crediti da loro vantati ed oggetto delle sentenze inglesi, mai impugnate ed esistenti da anni, tanto più che tale questione, essendo di natura giuridica, nemmeno poteva fare oggetto di un’azione di accertamento; oltretutto se lo scopo dell’azione fosse stato la tutela dell’integrità personale sua e dei suoi congiunti, nonché dell’onore, della reputazione professionale e degli interessi della sua clientela, la sede per tutelare questi beni sarebbe semmai stata quella in cui era stata condotta la procedura giudiziaria inglese e il petitum avrebbe dovuto essere formulato in altro modo, non certo con una domanda di accertamento. Ma l’azione di accertamento negativo non sarebbe comunque stata proponibile nemmeno se la questione fosse stata giudicata in base al diritto federale: il fatto che le convenute facessero valere delle vanterie nei confronti dell’attore non significava ancora che a seguito delle sentenze inglesi, di per sé non contrarie all’ordine pubblico, da un punto di vista giuridico vi fosse uno stato di incertezza in Svizzera; e neppure si era verificata una situazione per cui non si poteva ragionevolmente pretendere che l’attore rimanesse in quello stato d’incertezza: il quesito della res iudicata materiale del rifiuto dell’exequatur in Svizzera non era rilevante in questa sede, ma solo nell’ambito di una nuova richiesta di exequatur; il fatto di aver inoltrato numerose domande di exequatur all’estero e che le stesse potessero forse aver toccato l’onore dell’attore non giustificava ancora l’inoltro di un’azione di accertamento; non era per altro vero che esse gli avevano precluso ogni altra via giudiziaria e che egli, solo mediante questa causa, avrebbe potuto disporre di uno strumento da contrapporre all’estero alle sentenze inglesi; del tutto irrilevante sarebbe poi il fatto che esse abbiano potuto debitamente difendersi in questa procedura.
3.Prima di passare in rassegna le argomentazioni d’appello delle convenute, riferite - come detto - alla proponibilità o meno dell’azione di accertamento negativo promossa dall’attore, occorre preliminarmente chiarire se le censure si riferiscano all’intera petizione (petita n. 1.1-1.5) oppure ai soli petita n. 1.1-1.4: va in effetti rammentato che solo questi ultimi hanno per oggetto un’azione di accertamento negativo, mentre il petitum n. 1.5 configura un’azione di accertamento positivo. Ora, è innanzitutto pacifico che negli allegati preliminari le parti si erano espresse sulla proponibilità dell’azione di accertamento in generale, sia quella negativa che quella positiva, dal che, tra l’altro, il titolo da esse indicato “proponibilità delle azioni di accertamento” (petizione p. 14, risposta p. 56, replica p. 82 e duplica p. 53). Sennonché il Pretore, con ordinanze 12 marzo e 8 maggio 2007, ha poi stabilito, in applicazione dell’art. 181 CPC, che l’udienza preliminare e la successiva istruttoria sarebbero state limitate, con riferimento a tale questione, all’esame della sola proponibilità dell’azione in accertamento negativo, come del resto è poi stato fatto (cfr. verbale di udienza preliminare limitata del 3 luglio 2007). È ben vero che le parti, nei successivi allegati conclusivi, sembrano non aver colto la portata di questa decisione, tant’è che hanno proseguito a dibattere sulla “proponibilità” dell’azione o delle azioni “di accertamento” (conclusioni di parte attrice p. 4 e di parte convenuta p. 2). Ed è altrettanto vero che nemmeno il Pretore nella decisione qui impugnata è stato del tutto coerente, tanto da aver ritenuto di dover talvolta menzionare, sulla particolare questione, anche il petitum n. 1.5 (sentenza p. 8 e 9). In ogni caso, alla luce della limitazione dell’esame decisa a suo tempo dal Pretore, dei considerandi (4, 5 e 5.1.2) e del dispositivo (n. 1) del querelato giudizio, si deve concludere che l’eccezione di improponibilità oggetto della pronuncia pretorile era riferita alla sola azione di accertamento negativo e non invece anche all’azione di accertamento positivo. Il fatto che in questa sede le convenute si siano espresse unicamente sulla proponibilità dell’azione di accertamento negativo (appello p. 3 segg.), senza aver parlato della proponibilità dell’azione di accertamento positivo e senza aver menzionato il petitum n. 1.5 conforta il fatto che oggetto del primo giudizio e con ciò delle censure sia per l’appunto solo la prima questione. Del resto, se così non fosse, si sarebbe in ogni caso dovuto concludere per l’irricevibilità delle eventuali contestazioni inerenti la proponibilità dell’azione di accertamento positivo, le convenute non avendo assolutamente spiegato le ragioni di fatto e di diritto alla base di quelle loro eventuali censure (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC).
4.Chiarito così che le censure d’appello di cui si è detto riguardano solo l’azione di accertamento negativo (petita n. 1.1-1.4), si tratta in primo luogo di stabilire se la proponibilità della stessa debba essere esaminata - come auspicato dall’attore (osservazioni p. 6) - in base alla lex fori oppure - come invece preteso dalle convenute (appello p. 3 e 5, le quali ipotizzano invero anche l’applicazione delle norme cantonali, cfr. p. 6) - secondo la lex causae, questione questa lasciata indecisa dal giudice di prime cure. Escluso a priori che la questione possa essere decisa in base alle norme cantonali di procedura (e meglio giusta l’art. 71 CPC) che in effetti non hanno portata propria salvo per quanto riguarda - ciò che qui non avviene - l’accertamento di determinati fatti come ad esempio l’autenticità di documenti oppure questioni regolate dal diritto privato cantonale (Vogel/Spühler, Grundriss des Zivilprozessrechts, 8ª ed., p. 195 n. 25; Hohl, Procédure civile, Vol. I, p. 44 n. 130; NRCP 2004 p. 523; II CCA 24 aprile 2006 inc. n. 12.2005.109), il quesito deve senz’altro essere risolto a favore della lex causae. Il Tribunale federale, pur avendo effettivamente lasciato irrisolta la questione in tempi recenti (DTF 133 III 282 consid. 3.4), in una successiva decisione (TF 21 dicembre 2007 5A_492/2007 consid. 3.2), confermando di fatto quanto già deciso in precedenti occasioni (DTF 110 II 352 consid. 1b, 129 III 295 consid. 2.2), ha in effetti rammentato che l’ammissibilità di un’azione di accertamento doveva essere decisa in base al diritto nazionale cui soggiaceva la questione da accertare (lex causae). E del resto anche la dottrina, pur essendo assai critica al riguardo (cfr. Oberhammer, Basler Kommentar, n. 2 ad art. 88 ZPO-CH con numerosi rif.), conferma che la giurisprudenza si era indirizzata verso quella soluzione (Oberhammer, op. cit., ibidem).
5.Le opinioni delle parti divergono sulla questione a sapere quale sia concretamente la lex causae: l’attore, rifacendosi all’art. 133 cpv. 2 LDIP, ritiene in sostanza che la stessa andrebbe individuata nel diritto svizzero o in quello dell’Ontario (replica p. 82 segg. e 105 seg.; conclusioni p. 17; implicitamente osservazioni p. 6 seg.), ritenuto che gli atti illeciti oggetto della causa inglese e con ciò dell’azione di accertamento negativo sarebbero stati commessi o comunque avrebbero prodotto i loro effetti in Svizzera o nella Provincia canadese dell’Ontario; dal canto loro, le convenute ritengono invece applicabile unicamente il diritto dell’Ontario (risposta p. 57, 59 seg.; appello p. 5 seg.), osservando da una parte che gli atti illeciti sarebbero stati commessi solo in quel Paese, e dall’altra, nel caso in cui la causa inglese non avesse avuto per oggetto il risarcimento per atti illeciti ma la responsabilità degli organi societari, che quel medesimo diritto sarebbe stato applicabile in virtù dell’art. 154 e 155 lett. g LDIP. La questione a sapere se la lex causae vada in concreto individuata nel diritto svizzero oppure in quello dell’Ontario può tutto sommato rimanere irrisolta, visto e considerato che - come si vedrà qui di seguito - l’azione di accertamento negativo è in ogni caso proponibile secondo entrambi quegli ordinamenti.
6.Per il diritto federale svizzero, l'interesse a un'azione di accertamento dev'essere concreto e attuale, giuridico o di mero fatto, purché appaia rilevante (“interesse legittimo”: DTF 110 II 352 consid. 2, 120 II 20 consid. 3a, 131 III 319 consid. 3.5, 135 III 378 consid. 2.2). Esso è in particolare dato quando vi sia insicurezza nelle relazioni giuridiche tra le parti, quando tale insicurezza possa essere eliminata con l’accertamento dell’esistenza o del contenuto di un rapporto giuridico e quando non si possa ragionevolmente pretendere dall'attore di rimanere in una tale situazione di insicurezza, che ostacolerebbe le sue decisioni o la sua libertà di movimento (Hohl, op. cit., p. 45 n. 136 segg.; Vogel/Spühler, op. cit., p. 193 n. 23; DTF 110 II 352 consid. 2, 120 II 20 consid. 3a, 123 III 414 consid. 7b, 131 III 319 consid. 3.5, 135 III 378 consid. 2.2; TF 12 maggio 2009 4A_551/2008 consid. 3.1; sentenza NRCP citata). Per l’azione di accertamento negativo, va pure tenuto conto dell’interesse del creditore convenuto a poter scegliere liberamente il momento in cui far valere la propria pretesa (DTF 120 II 20 consid. 3a, 132 III 277 consid. 4.2; TF 31 gennaio 2003 4C.366/2002 consid. 2.1, 11 agosto 2004 4C.192/2004 consid. 2.1, 1° settembre 2005 4C.158/2005 consid. 2.1, 25 marzo 2010 4A_459/2009 consid. 2.1). L’azione di accertamento è inoltre di natura sussidiaria e deve di principio essere l’unico mezzo processuale per la tutela di quel rapporto giuridico, ritenuto che essa non è pertanto ammissibile quando è possibile far valere quel diritto con un’azione costitutiva o condannatoria (DTF 135 III 378 consid. 2.2; TF 17 agosto 2001 4C.369/2000, 17 agosto 2004 4C.147/2004 consid. 2; II CCA 24 aprile 2006 inc. n. 12.2005.109).
6.1 Nel caso di specie l’esistenza di uno stato di insicurezza nelle relazioni giuridiche tra le parti, prima condizione per la proponibilità dell’azione di accertamento negativo, è innegabile. Contrariamente a quanto ritenuto dalle convenute, il fatto che in Svizzera da un punto di vista giuridico (o meglio, come indicato dal Pretore, da un punto di vista “giudiziario”) le cose sarebbero chiare (con il mancato riconoscimento delle sentenze inglesi), non significa in effetti ancora che non vi sia uno stato di insicurezza nelle relazioni giuridiche tra le parti: se in effetti è vero che le sentenze inglesi a tutt’oggi non sono state delibate e con ciò non esplicano alcun effetto in Svizzera, resta il fatto che nel nostro Paese non è chiaro se ed eventualmente in quale misura le convenute siano effettivamente creditrici, come da loro preteso, nei confronti dell’attore, il che è senz’altro tale da creare un’incertezza nelle loro relazioni giuridiche. Oltretutto, ribadendo anche in questa sede che la questione della forza di cosa giudicata materiale delle decisioni svizzere che negavano l’exequatur delle sentenze inglesi non era ancora stata risolta in modo definitivo e ciò nonostante l’emanazione del dispositivo n. 4 rimasto inimpugnato (appello p. 3, 7 e 9), esse evocano la possibilità di procedere in futuro ad una loro nuova delibazione, lasciando con ciò intendere che nemmeno la situazione giudiziaria sarebbe definitivamente chiarita.
6.2 Anche il requisito per cui non si poteva ragionevolmente pretendere che l’attore rimanesse in quello stato d’incertezza, risulta essere concretamente dato. Come giustamente osservato dall’attore (osservazioni p. 18 seg.), la sua situazione particolare (che lo vede condannato all’estero al pagamento di somme rilevanti sulla base di decisioni, assistite da “freezing orders”, che non sono però state riconosciute in Svizzera), pur non essendo ovviamente identica a quella di un debitore che è stato escusso in Svizzera con un precetto esecutivo, al quale la giurisprudenza permette di inoltrare una domanda di accertamento negativo (DTF 120 II 20 consid. 3b, 132 III 277 consid. 4.2), non è comunque nemmeno migliore, ciò che - come si dirà - consente di riconoscergli un trattamento analogo. Le convenute non hanno in effetti censurato l’assunto pretorile secondo cui esse si sarebbero a più riprese professate creditrici dell’attore innanzi a terzi in Svizzera (appello p. 6; con riferimento alla questione delle vanterie, cfr. ad esempio doc. RR), circostanza questa che di per sé sarebbe già tale da realizzare una situazione di incertezza meritevole di un tale accertamento (Habscheid, Die allgemeine Feststellungsklage - dritte Rechtsschutzform des Schweizer Bundesrechts auf Grund der Bundesverfassung (effektiver Rechtsschutz), in: AJP 2002 p. 272). Nemmeno in altre occasioni esse hanno poi nascosto di ritenersi creditrici dell’attore, con il conseguente interesse di quest’ultimo a far chiarezza sulla situazione: lo provano l’inoltro della denuncia penale nei suoi confronti con la contestuale richiesta di costituirsi parte civile (doc. H), il fatto che esse non intendessero rifondere all’attore le spese e le ripetibili delle procedure giudiziarie in Svizzera facendo valere l’istituto della compensazione (cfr. replica p. 114 seg. con rif. A doc. FFFF), e soprattutto l’inoltro da parte loro delle varie domande di exequatur all’estero e in Svizzera (nelle sentenze TF 22 gennaio 2003 4C.138/2002 consid. 3.3 e 11 agosto 2004 4C.192/2004 consid. 2.2 si afferma in effetti che già solo la minaccia di inoltro di una procedura giudiziaria fondava un interesse legittimo all’azione di accertamento) con oltretutto la prospettiva, da loro ribadita anche in questa sede, di poter procedere in futuro ad una loro nuova delibazione nel nostro Paese (cfr. supra, consid. 6.1). Se poi si aggiunge che l’importo oggetto delle vanterie nei confronti dell’attore era addirittura astronomico (pari a circa fr. 430'000'000.-) e con ciò tale da metterlo seriamente in difficoltà (Cocchi/Trezzini/Bernasconi, Commentario CPC, p. 354 seg.; TF 14 maggio 2008 4A_530/2007 consid. 2.2, 1° settembre 2005 4C.158/2005, quest’ultima riferita a un PE di fr. 7'000'000.-, poi ritirato, e alla successiva causa creditoria, inoltrata e poi non proseguita, nei confronti del debitore) non solo nei suoi rapporti professionali e che le iniziative poste in atto dalle convenute, quali il già menzionato inoltro della denuncia penale in Svizzera, erano a loro volta tali da mettere in dubbio la sua onorabilità, ben si può concludere che la situazione di incertezza giuridica venutasi a creare tra le parti non poteva ragionevolmente essere da lui sopportata. Poco importa invece se - come preteso dall’attore e contestato dalle convenute - la domanda di accertamento in parola potesse effettivamente costituire uno strumento da contrapporre all’estero alle sentenze inglesi, determinanti essendo unicamente gli effetti in Svizzera. Alla luce di quanto precede, le censure sollevate in questa sede dalle convenute, che non mettono minimamente in dubbio questi accertamenti, si rivelano prive di fondamento.
6.3 Anche la questione a sapere se tale insicurezza possa essere eliminata con l’azione di accertamento negativo postulata dall’attore deve essere risolta in modo affermativo. In Svizzera l’attore non potrebbe in effetti ottenere in altro modo gli effetti da lui auspicati con l’azione di accertamento negativo, segnatamente con un’azione condannatoria o costitutiva (Schwander, Rechtsprechung zum internationalen Sachen-, Schuld- und Gesellschaftsrecht, in: RSDIE 2006 p. 341). E lo stesso discorso può essere fatto per eventuali azioni da lui promosse all’estero. In Inghilterra egli non potrebbe inoltrare un’azione di accertamento negativo, non solo per il fatto che vi ostava la res iudicata (cfr. parere dell’avv. __________, doc. 19.3.1 p. 3), bensì anche perché in quel Paese non vi sarebbe alcun valido foro (al proposito si rammenta che l’attore aveva a suo tempo potuto essere convenuto in Inghilterra, in quanto litisconsorte di W__________ __________, che si riteneva domiciliato in Inghilterra); egli, teoricamente, potrebbe invero chiedere la revisione delle sentenze ivi emanate, sennonché, richiamando quanto avevano tentato di fare altre parti del processo inglese (invano, cfr. doc. NNN, OOO e PPP; cfr. pure doc. DDDD, EEEE p. 3 n. 8 e 71 p. 31 seg. n. 71 segg.), l’attore ha dimostrato che un tale modo di procedere era con ogni evidenza destinato all’insuccesso. Nella Provincia canadese dell’Ontario un’azione di accertamento negativo come quella in esame sarebbe invece stata dichiarata irricevibile per res iudicata e/o malafede processuale (cfr. parere dell’avv. __________, doc. 19.3.1 p. 9 seg. e 12 segg.).
6.4 È infine pure a ragione che il Pretore, bilanciando i rispettivi interessi delle parti, ha ritenuto che nel caso di specie la posizione delle convenute creditrici non era stata eccessivamente pregiudicata dal fatto di essere ora state chiamate in causa dal presunto debitore senza che avessero potuto scegliere i tempi e i luoghi per l’inoltro della loro causa. Il giudice di prime cure ha giustamente rilevato che già in precedenza, e meglio nell’ambito della causa inglese, risalente ad oltre 10 anni prima, esse avevano rinunciato al foro del loro domicilio e che in quell’occasione già avevano addotto i fatti e le prove a sostegno delle loro pretese, di modo che nella presente causa non avevano avuto problemi a riprendere quei medesimi fatti e prove. In questa sede esse non censurano questo accertamento ma si limitano ad affermare che lo stesso sarebbe irrilevante per la proponibilità dell’azione di accertamento, senza però avvedersi che la questione - e meglio l’assenza di un eccessivo pregiudizio per la parte convenuta - costituiva uno dei requisiti dell’azione di accertamento negativo. Per completezza, si aggiunga che il fatto che l’azione di accertamento qui inoltrata sia stata di natura “reattiva”, cioè successiva a una precedente iniziativa delle convenute, escludeva già di per sé che le stesse potessero lamentarsi per il fatto di essere state chiamate in causa nei tempi e nei luoghi scelti dalla controparte (DTF 131 III 319 consid. 3.5).
7.Per quanto riguarda la proponibilità dell’azione di accertamento negativo secondo il diritto dell’Ontario, si osserva innanzitutto che le convenute non censurano il fatto, accertato dal Pretore, secondo cui la presente azione non poteva dirsi abusiva o priva d’interesse alla luce della regolamentazione canadese sulla prescrizione oppure ancora il fatto secondo cui la sua promozione da parte dell’attore non poteva essere considerata abusiva siccome egli a suo tempo non si era volutamente difeso in Inghilterra. Esse si sono più che altro limitate a contestare la decisione del giudice di prime cure di far capo al parere legale di parte prodotto dall’attore (dell’avv. __________, doc. MMM), da lui ritenuto più convincente di quello prodotto dalle convenute (dell’avv. __________, doc. 19.3.1). In realtà l’apprezzamento del primo giudice non presta il fianco a critiche. Il parere legale del consulente delle convenute rispondeva in effetti più che altro al quesito a sapere se un’azione come quella concretamente proposta dall’attore sarebbe stata dichiarata ammissibile da un tribunale della Provincia dell’Ontario, giungendo alla conclusione che la stessa sarebbe stata verosimilmente respinta per l’esistenza di res iudicata a seguito dell’esistenza delle precedenti sentenze inglesi e canadesi e/o per malafede processuale (cfr. supra, consid. 6.3). Non si pronunciava dunque negativamente sulla proponibilità teorica, secondo il diritto dell’Ontario, di un’azione di accertamento negativo come quella proposta dall’attore, unico quesito che risultava rilevante per l’eccezione sollevata dalle convenute. Anzi, lo stesso consulente aveva dato a questo proposito atto della sostanziale correttezza del parere fornito dal consulente di parte attrice, secondo cui un’azione di accertamento negativo costituiva di per sé uno strumento riconosciuto e idoneo secondo il diritto dell’Ontario (doc. 19.3.1 p. 10; cfr. pure l’esplicita ammissione delle convenute in merito all’ammissibilità teorica di un’azione di accertamento negativo introdotta in Canada, duplica p. 57). Per il resto, non vi è dunque motivo di non far proprio il parere allestito dal consulente di parte attrice, che conferma la proponibilità nella Provincia dell’Ontario di un’azione di accertamento negativo come quella ora promossa dall’attore. Questo consulente ha in effetti chiarito che il diritto di quel Paese pone esigenze minori rispetto al diritto svizzero, non prevedendo particolari requisiti quali la sussidiarietà rispetto ad altri tipi di azione o l’esistenza di un interesse rilevante all’accertamento, ritenuto che un’azione di accertamento poteva così essere dichiarata irricevibile solo se era prematura, si fondava su ipotesi, pregiudicava ingiustamente i diritti della parte convenuta (doc. MMM p. 4, cfr. pure doc. 19.3.1 p. 21), ciò che alla luce di quanto si è detto più sopra, con riferimento alla proponibilità dell’azione in base al diritto svizzero, non è certamente il caso e comunque nemmeno è stato preteso.
II. eccezione di incompetenza territoriale del giudice adito
8.Il Pretore, nella sua sentenza, ha innanzitutto rilevato che per l’esame della competenza territoriale occorreva fondarsi primariamente sulla pretesa vantata dall’attore e sul relativo suo fondamento. Dopo aver preso atto che l’attore aveva fondato la sua azione sul non aver commesso atti illeciti a scapito delle convenute e che queste ultime avevano obiettato che la causa inglese, e con ciò anche quella ora in esame, verteva in realtà sulla questione della sua responsabilità quale organo societario, il giudice di prime cure, ritenuto che la questione a sapere quali atti l’attore avrebbe o non avrebbe commesso rispettivamente la loro catalogazione tra gli atti illeciti piuttosto che tra gli atti fondanti la responsabilità degli organi era risolvibile solo con il merito, ha concluso, in applicazione della teoria dei fatti doppiamente rilevanti, che la stessa precludeva una disamina anticipata delle obiezioni difensive delle convenute e che la sua competenza territoriale doveva essere esaminata solo sulla base della verosimiglianza. Ciò posto, visto e considerato che anche la tesi delle convenute secondo cui l’attore le avesse danneggiate in qualità di organo societario - senza che fossero state evocate violazioni di norme societarie, ma solo di norme delittuali generali - imponeva in definitiva di far capo al foro per le azioni da atti illeciti, come proposto dall’attore, e meglio a quello risultante dall’art. 129 cpv. 2 LDIP, egli, preso atto che per stessa ammissione delle convenute - a suo giudizio poi revocata strumentalmente in causa - una parte importante degli atti in questione sarebbe stata commessa a Lugano, ha concluso per la sua competenza territoriale e ciò a prescindere dall’eventuale bontà della loro tesi difensiva secondo cui tale ammissione concerneva solo le “related parties”, questione questa che sarebbe stata esaminata solo nel merito. Poco importava infine che il concetto di “torto” secondo la lex causae o comunque secondo il diritto inglese potesse essere più ampio di quello secondo il diritto svizzero, determinante essendo in ogni caso unicamente il fatto che l’attore aveva limitato la sua domanda di accertamento ai fatti illeciti intesi in quest’ultima accezione.
9.Con l’appello le convenute rimproverano innanzitutto al Pretore di aver misconosciuto che l’attore aveva proposto un’azione di accertamento negativo, la cui particolarità risiedeva nel fatto che la determinazione dell’oggetto del processo e l’onere della prova erano riversati sulla parte convenuta. A loro dire, in presenza di una tale azione per l’esame della competenza territoriale non ci si doveva pertanto fondare su quanto allegato dall’attore, che non vantava alcuna pretesa, bensì su quanto addotto dalle convenute. Di qui, sempre a loro dire, il buon fondamento della loro tesi difensiva secondo cui la causa promossa dall’attore, che per sua stessa ammissione aveva per oggetto la medesima tematica della precedente causa inglese, concerneva la sua responsabilità quale organo di C__________ __________ Ltd. e delle altre società del gruppo, con la conseguenza che il giudice competente per territorio andava individuato in applicazione degli art. 152 e 159 LDIP, disposizioni per le quali, trattandosi di società estere amministrate all’estero, non esisteva alcun foro in Svizzera. Oltretutto osservano come lo stesso attore, sia di fronte ai tribunali inglesi, sia nell’ambito della procedura di exequatur in Svizzera, avesse sostenuto che l’unico foro competente sarebbe stato quello canadese, rispettivamente che il luogo in cui si erano svolti i fatti ed erano stati commessi gli eventuali atti illeciti era esclusivamente il Canada, circostanze queste che il primo giudice aveva omesso di considerare.
10. È sicuramente a ragione che il Pretore ha osservato che per l’esame della competenza territoriale occorreva fondarsi primariamente sulla pretesa vantata dall’attore e sul relativo suo fondamento (DTF 134 III 27 consid. 6.2.1). Il fatto che l’attore abbia inoltrato un’azione di accertamento negativo non modifica la situazione, anche se è vero che l’onere di allegazione e l’onere della prova erano in tal modo stati riversati sulla parte convenuta. Anche in tal caso è in effetti sempre l’attore a scegliere il contenuto dell’azione, che egli determina liberamente con la formulazione del suo petitum. Nel caso di specie, alla luce del chiaro tenore dell’allegato petizionale (p. 14 e 21 segg.; cfr. pure replica p. 35, 39, 83, 107 segg., 137 e 141 seg.) e dei petita (in particolare n. 1.1-1.4), è incontestabile che l’azione di accertamento avesse per oggetto le pretese derivanti da “atti illeciti” vantate nei suoi confronti dalle convenute e che di conseguenza, stante l’esistenza di una fattispecie a carattere internazionale non retta da alcun trattato bilaterale o multilaterale in materia, il foro competente doveva essere determinato giusta l’art. 129 cpv. 1 LDIP (nella formulazione in vigore fino al 1° luglio 2008), secondo cui per le azioni derivanti da atto illecito sono competenti i tribunali svizzeri del domicilio o, in mancanza di domicilio, della dimora abituale o del luogo della stabile organizzazione del convenuto, rispettivamente in base al cpv. 2 della norma (sempre nella formulazione in vigore fino al 1° luglio 2008), secondo cui se il convenuto non ha in Svizzera né domicilio o dimora abituale, né una stabile organizzazione, l’azione può essere proposta al tribunale svizzero del luogo dove l’atto è stato commesso o ha prodotto i suoi effetti (DTF 131 III 153 consid. 4).
11. Se, come nel caso dell’art. 129 cpv. 2 LDIP - il cpv. 1 non è in concreto applicabile già per l’assenza di un domicilio, della dimora abituale o del luogo della stabile organizzazione in Svizzera delle convenute -, l’esame della competenza del tribunale si sovrappone a quello del fondamento materiale della causa, occorre far capo alla teoria dei fatti di doppia rilevanza. Secondo questa teoria, l’esistenza dei fatti che fondano sia la competenza territoriale sia le pretese di merito, se sono contestati, saranno presunti come in concreto dati per l’esame del presupposto della competenza e dovranno essere provati solo successivamente, nell’ambito dell’esame del merito. In altri termini, per ammettere la competenza del tribunale, è sufficiente che i fatti che fondano sia la competenza territoriale sia le pretese siano allegati con una certa verosimiglianza. Quanto alle obiezioni sollevate dalla parte convenuta, le stesse saranno esaminate solo con il giudizio di merito (DTF 122 III 249 consid. 3b/bb, 128 III 50 consid. 2b/bb, 129 III 80 consid. 2.2, 131 III 153 consid. 5.1, 133 III 295 consid. 6.2, 134 III 27 consid. 6.2.1; TF 11 dicembre 2007 4A_430/2007 consid. 4; II CCA 9 aprile 2010 inc. n. 12.2009.57).
11.1 Nel caso di specie, come ritenuto dal Pretore, l’attore ha senz’altro reso verosimile che gli atti illeciti a lui rimproverati - e di cui chiede in sostanza di accertare l’inesistenza - sarebbero se del caso stati commessi prevalentemente nel suo studio legale di Lugano (cfr. denuncia penale delle convenute nei suoi confronti, doc. H p. 77 segg.; affidavit __________ doc. I GTG 1-9; cfr. pure risposta p. 69), accertamento questo che le convenute neppure hanno di per sé censurato in questa sede. Esse a questo proposito si sono qui più che altro limitate ad affermare che lo stesso attore, sia di fronte ai tribunali inglesi, sia nell’ambito della procedura di exequatur in Svizzera, avrebbe però sostenuto che l’unico foro competente sarebbe stato quello canadese, rispettivamente che il luogo in cui si erano svolti i fatti ed erano stati commessi gli eventuali atti illeciti era esclusivamente il Canada: ora, a parte il fatto che ciò non basta ancora per non ritenere verosimile la diversa versione dell’attore, si osserva che quelle sue precedenti ammissioni, rese in altre procedure, erano strumentali, essendo state a suo tempo formulate per sostanziare l’eccezione di incompetenza territoriale dei giudici inglesi (cfr. doc. 12.6), rispettivamente a seguito della decisione di non luogo a procedere in Svizzera, la quale confermava la mancata esecuzione di illeciti penali nel nostro Paese da parte sua (cfr. appello nella procedura inc. 12.2001.58 rich.).
11.2 Quanto all’obiezione delle convenute - avversata dall’attore - secondo cui la causa promossa dall’attore, che per sua stessa ammissione aveva per oggetto la medesima tematica della precedente causa inglese, concernerebbe in realtà la sua responsabilità quale organo di C__________ __________ Ltd. e delle altre società del gruppo con la conseguenza che il giudice competente sarebbe quello canadese, la stessa, alla luce dei principi giurisprudenziali evocati in precedenza, non deve essere esaminata a questo momento, ma semmai solo in occasione del giudizio sul merito, dove, se le cose staranno effettivamente così, si dovrà sanzionare la circostanza con la reiezione, almeno parziale, della petizione. In questa sede le convenute non hanno in ogni caso censurato l’assunto pretorile (di carattere abbondanziale) secondo cui in tal caso all’attore non sarebbero state rimproverate violazioni di norme societarie, ma solo di norme delittuali generali, con la conseguenza che si sarebbe semmai dovuto far capo al foro per le azioni da atti illeciti. Ad ogni buon conto, a prescindere da quanto precede, non è per altro neppure scontato che l’eccezione di incompetenza territoriale sarebbe stata accolta nel caso in cui la petizione avesse effettivamente avuto per oggetto (anche) la responsabilità dell’attore in quanto organo di C__________ __________ Ltd. e delle altre società del gruppo. È chiaro che in tale evenienza l’attore non sembrerebbe poter disporre di alcun foro in Svizzera, il foro di cui all’art. 151 cpv. 1 LDIP non potendo entrare in considerazione in assenza di una sede svizzera di C__________ __________ Ltd., quello di cui agli art. 151 cpv. 2 e 152 lett. a LDIP non essendo praticabile in assenza del domicilio o della dimora abituale in Svizzera delle convenute e quello di cui all’art. 152 lett. b LDIP non potendo pure essere considerato non essendo stato reso verosimile che C__________ __________ Ltd., fors’anche oggetto di atti illeciti commessi in Svizzera dall’attore, fosse stata effettivamente amministrata nel nostro Paese e non invece in Canada. Ed è altrettanto chiaro che in tal caso l’attore nemmeno sembrerebbe potersi prevalere del foro di necessità dell’art. 3 LDIP, non avendo provato che la promozione di un’azione come quella in esame non sarebbe stata possibile o non poteva essere ragionevolmente pretesa all’estero, se non altro nel Quebec (ritenuto che quella decisione sarebbe poi stata riconoscibile in Svizzera giusta l’art. 165 cpv. 1 lett. a LDIP). Sennonché per la dottrina, un’azione di accertamento, ed in special modo un’azione di accertamento negativo “reattiva” come quella in esame, potrebbe e dovrebbe comunque essere inoltrata dove l’interesse all’accertamento si è concretizzato rispettivamente attualizzato (Schwander, op. cit., ibidem), ciò che in concreto si verifica proprio in Svizzera, dato che è proprio nel nostro Paese che le convenute si sono professate creditrici dell’attore, hanno tentato di ottenere l’exequatur ed hanno inoltrato una denuncia penale. La questione (abbondanziale) non necessita tuttavia di essere ulteriormente approfondita.
III. eccezione di litispendenza ex art. 21 CL (in via principale per il fatto che la stessa causa non è più pendente all’estero)
12. Nella sua pronuncia il Pretore ha respinto l’eccezione di litispendenza ex art. 21 CL che le convenute - pacifici gli altri requisiti - avevano fondato in via principale sulla tesi secondo cui la norma non presupponeva che la stessa azione fosse ancora pendente al momento dell’inoltro della seconda causa. A suo giudizio la disposizione esigeva invece l’esistenza di una litispendenza, ovvero che la precedente lite fosse ancora pendente: i commentatori svizzeri indicavano chiaramente la necessità di una pendenza di causa ed altrettanto risultava dalla giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee e dei tribunali inglesi nonché dalla dottrina pure inglese, il parere del consulente di parte attrice (prof. __________, doc. LLLL) essendo più convincente di quello del suo oppositore (avv. __________) già per il fatto che si fondava sul buon senso, tanto più che l’ammissione della tesi delle convenute, oltre che storpiare lo scopo e il senso dell’art. 21 CL, avrebbe impedito, contro ogni logica, qualsiasi processo futuro, anche quelli promossi dalle stesse convenute.
13. In questa sede le convenute ribadiscono che l’accertamento definitivo della competenza del tribunale adito per primo aveva un effetto preclusivo nei confronti di un eventuale secondo procedimento sul medesimo oggetto e fra le medesime parti, a prescindere dal quesito se, al momento in cui veniva eccepita la litispendenza nel secondo procedimento, il primo fosse ancora pendente. A favore della loro tesi adducono l’interpretazione grammaticale, sistematica e teleologica della norma, osservando inoltre che, a loro dire, anche la dottrina - ed in particolare gli assai convincenti pareri dei loro consulenti di parte (avv. __________, doc. 32.1, 71 e 75, e prof. __________, doc. 74) - come pure la giurisprudenza, tra cui anche quella della Corte di giustizia delle Comunità europee, non annovererebbero fra i presupposti dell’art. 21 CL la perdurante pendenza del primo procedimento.
14. L’ardita tesi delle convenute non può essere seguita. È vero che l’art. 21 CL, diversamente dall’art. 22 CL, non contiene il termine “cause … pendenti”, limitandosi ad esigere l’identità delle “proposte domande”. Le convenute sembrano però dimenticare che la norma in questione, assieme ai due successivi articoli, fa parte della sezione 8 della CL, che reca il titolo “litispendenza e connessione”: ora, pacifico che l’art. 22 CL - come del resto risulta dal suo tenore letterale - ha per oggetto la connessione di più cause (Kropholler, Europäisches Zivilprozessrecht, 7ª ed., n. 1 ad art. 28 EuGVO), non occorrono molte parole per concludere che l’art. 21 CL si riferisca invece alla litispendenza (cfr. Kropholler, op. cit., n. 1 ad art. 27 EuGVO; l’art. 23 CL è invece applicabile in presenza di un caso particolare di litispendenza o di connessione, cfr. Kropholler, op. cit., n. 1 ad art. 29 EuGVO) e presupponga che più cause siano pendenti (cfr. Dasser/Oberhammer, Kommentar zum Lugano-Übereinkommen, n. 21 seg. ad art. 21 CL). Tutt’altra questione è però quella che ci occupa, volta in definitiva a sapere se la norma presupponga la pendenza “perdurante” della causa preventivamente promossa e dunque non risulti più applicabile in caso di cessata pendenza. Il quesito va risolto affermativamente. Già il solo significato del termine “litispendenza” sembra escludere che la norma possa essere applicata anche nel caso in cui la prima causa non sia più “pendente” (tant’è che il participio verbale è coniugato al presente e non al passato), in tal modo facendo ovviamente difetto la sua litispendenza, a favore semmai della res iudicata. Tale interpretazione trova conforto nella dottrina, la quale ritiene per l’appunto che la norma risulti applicabile solo in presenza di due o più domande pendenti, ovvero già instaurate ma non ancora definite (per la dottrina italiana, cfr. Romano, Litispendenza e connessione di cause nel Regolamento n. 44, in: Bonomi, Diritto internazionale privato e cooperazione giudiziaria in materia civile, p. 109 seg. e 120 con rif. = doc. 1 allegato alle osservazioni; Marongiu Buonaiuti, Litispendenza e connessione internazionale, p. 262 seg. con rif. = doc. 3 allegato alle osservazioni; per la dottrina inglese, cfr. gli autori citati nei pareri dell’avv. __________, doc. EEEE p. 5 n. 14 seg., e del prof. __________, doc. LLLL p. 7 segg. n. 36 segg.), fermo restando che proprio perché si tratta di un presupposto implicito della litispendenza (Marongiu Buonaiuti, op. cit., ibidem), non sorprende che altri autori non abbiano ritenuto di inserirlo tra le condizioni per la sua applicazione. Quanto alla giurisprudenza, dalla stessa, riferita più che altro alla parallela Convenzione di Bruxelles o al Regolamento n. 44 che l’ha poi sostituita, non risulta che la questione sia stata espressamente oggetto di disamina, per un verso o per l’altro, da parte della Corte di giustizia delle Comunità europee, anche se quel tribunale, in alcune decisioni, ha ritenuto di far accenno a quella norma: ora, il fatto che nella sentenza De Wolf c. Harry Cox BV (n. 42/76), concernente il riconoscimento ex art. 25 segg. CL di una decisione emanata in uno Stato contraente quando la medesima procedura era poi stata riproposta in un altro Stato, la Corte abbia ritenuto di argomentare (nell’appello, a p. 35, viene per l’appunto usato questo termine) il suo giudizio negativo anche con riferimento all’art. 21 CL ed in particolare alla sua ratio legis (cfr. Repertorio della giurisprudenza in materia di diritto comunitario, serie D – Convenzione 27 settembre 1968, I-25.0 – A1, punti 11 seg. della motivazione), ma senza esprimersi sulla sua applicazione, non appare tutto sommato determinante per la questione che qui ci occupa; il fatto che poi nella sentenza Gubisch Maschinenfabrik KG c. Palumbo (n. 144/86) la Corte abbia ritenuto che i requisiti per l’applicazione dell’art. 21 CL erano solo due, e meglio l’identità dell’oggetto e del titolo, non significa a sua volta che il requisito della pendenza perdurante, come detto implicitamente insito nel concetto di litispendenza, non fosse rilevante, tanto più che il fatto che essa abbia in seguito aggiunto che la sezione 8 della CL era intesa ad evitare procedimenti paralleli pendenti dinanzi a giudici di diversi Stati contraenti (cfr. Repertorio della giurisprudenza in materia di diritto comunitario, serie D – Convenzione 27 settembre 1968, I-21.0 – A2, punto 8 della motivazione) sembra anzi smentire la tesi delle convenute; e infine il fatto che nella sentenza Maersk Olie og Gas A/S c. Fa. M. de Haan (n. 39/02), la Corte abbia ritenuto che il requisito della pendenza perdurante fosse dato per l’art. 22 CL mentre l’applicazione dell’art. 21 CL era stata già esclusa in precedenza per l’assenza di due dei (ora) tre requisiti ovvero dell’identità dell’oggetto e dell’azione (il terzo era l’identità delle parti), non significa ancora che il requisito posto per l’art. 22 CL non valesse anche per la norma analoga (almeno sulla particolare questione cfr. Kropholler, op. cit., n. 2 vor art. 27 EuGVO) dell’art. 21 CL e che lo stesso non rientrava necessariamente tra le tre condizioni per poter far capo a quest’ultima disposizione. Chiaramente a sfavore della tesi delle convenute si è invece espressa la giurisprudenza dei singoli Stati contraenti, come ad esempio quella italiana (cfr. Corte di cassazione, sentenza 29 aprile 2003 n. 6634 con rif. = doc. 2 allegato alle osservazioni), quella francese (citata da Marongiu Buonaiuti, op. cit., p. 263) e - anche a detta delle stesse convenute (appello p. 40, con riferimento al punto 16 del referto di parte dell’avv. __________, doc. 75) - quella inglese (cfr. i pareri dell’avv. __________, doc. EEEE p. 5 segg. n. 16 segg. e del prof. __________, doc. LLLL p. 5 segg. n. 25 segg.). Per il resto, si osserva che nei loro pareri (dell’avv. __________, doc. 32.1 p. 4 segg. n. 9 segg., 71 p. 3 segg. n. 9 segg. e 75 p. 2 segg. n. 6 segg., e del prof. __________, doc. 74 p. 27 segg. n. 56 segg.) i consulenti delle convenute, a parte dare una propria interpretazione delle già menzionate sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee, che - come detto - non sono però determinanti non avendo chiarito in modo definitivo la questione, non sono stati in grado di menzionare precedenti giurisprudenziali o dottrinali in cui la questione era stata esplicitamente risolta come da essi preteso, così che la tesi dell’attore, questa sì confortata, oltre che dai suoi consulenti (dal prof. __________, doc. LLLL, dall’avv. __________, doc. EEEE, e dal prof. __________, doc. MMMM), da argomenti condivisi dalla dottrina e dalla giurisprudenza, appare maggiormente convincente.
IV. eccezione di litispendenza ex art. 21 CL (in via subordinata per il fatto che la stessa causa è ancora pendente all’estero)
15. Nella sua pronuncia il Pretore ha pure respinto l’eccezione di litispendenza ex art. 21 CL sollevata dalle convenute in via subordinata per il fatto che la stessa azione era ancora pendente al momento dell’inoltro della seconda causa. Il giudice di prime cure ha ritenuto che già il buon senso processuale suggeriva che la lite in Inghilterra non era ormai più pendente, il tribunale inglese avendo già emesso le sentenze condannatorie di merito, poco importando poi, in base alla dottrina svizzera, se fossero ancora vigenti delle misure cautelari, non di merito, qualificabili come “post judgement freezing orders”. Altrettanto sterile era poi, a suo giudizio, la tesi, per altro non comprovata, secondo cui un processo inglese restava pendente fintanto che la sentenza non era stata eseguita, e ciò per le stesse ragioni già esposte e per il fatto che le convenute avevano effettivamente percorso le vie esecutive del caso, con l’esito ben noto. Pure ininfluente era infine il fatto che il processo inglese si fosse concluso con una decisione in contumacia eventualmente revocabile, ciò non togliendo che lo stesso era da ritenersi concluso e non era dunque più pendente.
16. Con l’appello le convenute ritengono invece che il procedimento inglese, nonostante l’emanazione della decisione finale, sarebbe tuttora pendente, e ciò per il fatto che il tribunale aveva emesso un ordine cautelare (“freezing injunction”) non ancora adempiuto e siccome le sentenze inglesi non erano ancora state adempiute dall’attore. A sostegno della loro tesi, esse si rifanno ai pareri del loro consulente (avv. __________, doc. 32.1, 71 e 75), la cui solidità non sarebbe stata scalfita dai consulenti dell’attore (prof. __________, doc. CCCC e MMMM, avv. __________, doc. EEEE, e prof. __________, doc. LLLL).
17. Nelle sue osservazioni l’attore fa innanzitutto giustamente rimarcare la contraddittorietà dell’attuale tesi delle convenute, che in precedenza, sempre nel loro appello, avevano pacificamente ammesso che il procedimento inglese si era da tempo concluso (p. 9; cfr. pure conclusioni p. 16) e che le decisioni inglesi erano cresciute in giudicato (p. 8 e 12). Tanto basterebbe per respingere ogni loro censura sulla questione. Ma, a prescindere da quanto precede, non è comunque possibile rimettere in discussione la conclusione cui è giunto il Pretore, e ciò nonostante le opinioni dei consulenti delle parti siano al proposito discordanti (a favore dell’effetto di litispendenza, cfr. avv. __________, doc. 32.1 p. 9 segg. n. 26 segg., 71 p. 21 seg. n. 51 segg. e 75 p. 12 seg. n. 33 seg.; contro tale effetto, cfr. avv. __________ doc. EEEE p. 9 n. 25 segg. e prof. __________ doc. LLLL p. 13 segg. n. 66 segg.). Che l’emanazione di un ordine cautelare (“freezing injunction”) prima dell’avvio della procedura di merito non crei litispendenza in base al diritto inglese è oramai assodato (doc. LLLL p. 14 n. 73), la circostanza essendo per altro stata ammessa anche dal consulente legale delle convenute, il quale, confermando la bontà dell’assunto dei consulenti di parte avversa, ha dovuto dare atto che la sua tesi contraria (basata sulla sentenza Dresser UK Ltd c. Falcongate Freight Management Ltd) era stata smentita dalla Court of Appeal inglese nella causa Nestlé Chemicals SA c. DK Line SA, The Sargasso (doc. 75 p. 13 n. 33). In tali circostanze, è assai inverosimile (come per altro affermato dagli avv. __________ doc. EEEE p. 9 n. 27 seg. e prof. __________ doc. LLLL p. 14 segg. n. 74 seg. e p. 16 n. 82) che l’esistenza di un ordine cautelare (“freezing injunction”) valido anche dopo la conclusione della procedura di merito, com’é quello in discussione, possa invece avere effetti diversi e con ciò creare (o mantenere) la litispendenza, tanto più che le convenute non hanno censurato in questa sede la dottrina svizzera addotta dal Pretore a sostegno del suo giudizio (Wittibschlager, Rechtshängigkeit in internationalen Verhältnissen, p. 93). Le convenute, a parte il parere del proprio consulente avv. Alexander Layton, non sono del resto state in grado di evocare dottrina e giurisprudenza inequivocabilmente a favore della loro tesi (la sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee Van Uden c. Firma Deco-Line [n. 391/95], l’unica da loro citata, sembrerebbe infatti limitarsi ad affermare il principio, ovvio ma non rilevante nel caso di specie, che il giudice competente per il merito lo sia anche per l’adozione delle misure cautelative e provvisorie, cfr. doc. 75 p. 13 n. 33). Lo stesso discorso può essere fatto anche in merito al quesito a sapere se il procedimento inglese sia tuttora pendente per il fatto che le sentenze inglesi non erano ancora state adempiute dall’attore, pure risolto negativamente dal Pretore. Le ragioni addotte da quest’ultimo, suffragate dai pareri dei consulenti dell’attore (avv. John Wardell doc. EEEE p. 9 n. 25 e prof. Adrian Briggs doc. LLLL p. 16 n. 82), sono in effetti condivisibili, se non altro per il fatto che la questione presenta non poche analogie con quella della litispendenza (risolta in precedenza negativamente) di un ordine cautelare (“freezing injunction”) valido anche dopo la conclusione della procedura di merito. Si aggiunga che in questa sede le convenute, a parte il parere del proprio consulente, non sono state in grado di evocare dottrina e giurisprudenza a favore della loro tesi.
V. conclusione
18.Ne discende che l’appello, infondato nella misura in cui è ricevibile, deve essere integralmente respinto.
La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili della procedura di secondo grado, calcolate sulla base di un valore litigioso di fr. 438'248'639.- (petizione p. 1), seguono la soccombenza (art. 148 CPC). Ciò implica la liberazione a favore dell’attore, ad avvenuta crescita in giudicato di questa decisione, della cauzione nel frattempo prestata per ordine della scrivente Camera.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
pronuncia:
I. L’appello 24 novembre 2008 di AP 1, AP 2 AP 3 e AP 4 è respinto.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 5’000.-
b) spese fr. 500.-
Totale fr. 5’500.-
da anticiparsi dalle appellanti in solido, restano a loro carico con l’obbligo di rifondere alla parte appellata, sempre in solido, fr. 75’000.- per ripetibili d’appello.
§ Ad avvenuta crescita in giudicato della presente decisione, la cauzione processuale di fr. 75'000.- prestata in solido dalle appellanti a seguito del decreto 27 luglio 2009 di questa Camera sarà liberata a favore dell’appellato.
III. Intimazione:
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- - Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 |
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il segretario
Rimedi giuridici (pagina seguente)
Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Il ricorso è ammissibile contro le decisioni che pongono fine al procedimento (art. 90 LTF). Esso è pure ammissibile contro una decisione che concerne soltanto talune conclusioni, se queste possono essere giudicate indipendentemente dalle altre, o che pone fine al procedimento soltanto per una parte dei litisconsorti (art. 91 LTF), oppure ancora contro decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e concernenti la competenza o domande di ricusazione (art. 92 cpv. 1 LTF). In presenza di altre decisioni pregiudiziali o incidentali, il ricorso è ammissibile solo se le stesse possono causare un pregiudizio irreparabile o se l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).