Incarto n.
12.2008.248

Lugano

29 settembre 2010/fb

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,

Walser e Lardelli

 

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

 

 

sedente per statuire nella causa - inc. n. OA.1996.430 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna - promossa con petizione 26 marzo 1995 da

 

 

 AP 1 

rappr. da  RA 2 

 

 

contro

 

 

 

AO 1 

rappr. da  RA 1 

 

 

 

 

con cui l’attore ha chiesto di dichiarare l’inesistenza del debito di fr. 10'248'830.- oltre interessi al 6.5% e commissione al 2% dal 1° ottobre 1988 verso la convenuta di cui alla sentenza di rigetto provvisorio dell’opposizione della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello 41/94 del 24 febbraio 1995 relativa al PE n. __________ dell’UE di Lugano, così come - con la replica - del debito di fr. 15'543'987.70 oltre interessi al 13% dal 1° febbraio 1993 su fr. 15'091'250.20 indicato nel PE, con conseguente conferma dell’opposizione al PE e annullamento della procedura esecutiva;

 

domanda avversata dalla convenuta che ha postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore con sentenza 30 ottobre 2008 ha respinto, rigettando in via definitiva l’opposizione al PE per fr. 10'248'830.- oltre interessi al 6.5% e commissione al 2% dal 1° ottobre 1988;

 

appellante l'attore con atto di appello 26 novembre 2008, con cui, previa concessione dell’assistenza giudiziaria, chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;

 

mentre la convenuta con osservazioni 20 gennaio 2009 postula la reiezione del gravame pure con protesta di spese e ripetibili;

 

 

 

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti

 

 

ritenuto

 

 

in fatto:

 

 

                                  A.   Con tre contratti distinti del 18 maggio 1988 AP 1 ha acquistato da W__________ __________ i pacchetti azionari di altrettante società immobiliari proprietarie di beni immobili in __________ e meglio di __________ (doc. 9), __________ (doc. 10) e __________ (doc. 11). Per il pagamento del prezzo di acquisto della prima società, di fr. 1'610'000.-, le parti si sono accordate nel senso che l’acquirente si sarebbe assunto i debiti ipotecari di pari importo che gravavano l’immobile, tra i quali era stato menzionato quello di fr. 1'225'000.- presso AO 1. Identica modalità è stata prevista per il pagamento del prezzo di acquisto della seconda società, di fr. 5'100'000.-, ritenuto che nel contratto è stato indicato un debito ipotecario presso quella medesima banca di fr. 2'600'000.-. E allo stesso modo, per il pagamento del prezzo della terza società, di fr. 1'600'000.-, è stato indicato un debito ipotecario presso la stessa banca di fr. 800'000.-.

 

 

                                  B.   Il 19 maggio 1988 AP 1 ha sottoscritto tre riconoscimenti di debito (“Schuldschein”), mediante i quali si impegnava a rifondere a AO 1 gli importi di fr. 5'436'003.- (doc. 12), fr. 2'144'250.- (doc. 13) e fr. 2'453'275.- (doc. 14), ricevuti a titolo di mutuo. In quella stessa data risultano essere stati allestiti degli ordini di bonifico a favore di W__________ __________ & M__________ __________ per fr. 5'084'038.- (doc. AA, in particolare AA2), per fr. 2'333'275.- (doc. BB, in particolare BB2) e per fr. 1'994'250.- (doc. CC, in particolare CC2), nonché i relativi giustificativi di addebito, a concorrenza di tali importi, su tre distinti conti dell’acquirente presso la banca (doc. AA1/AA3, BB1/BB3 e CC1/CC3). Il 9 giugno e 19 luglio 1988 (doc. 15, 16 e 17, parzialmente prodotti in originale sub doc. 36C e IID) AP 1 ha inoltre costituito in pegno, sempre a favore della banca, le azioni delle tre società acquistate nonché le cartelle ipotecarie gravanti i fondi di proprietà di queste ultime. Con conferme del 4 e 5 ottobre 1988 (“Richtigbefundsanzeige”) egli ha quindi riconosciuto, in relazione ai mutui ricevuti, saldi al precedente 30 settembre di fr. 5'552'640.- (doc. 18), fr. 2'190'265.- (doc. 19) e fr. 2'505'925.- (doc. 20).

 

 

                                  C.   Il 6 aprile 1990 AO 1 è stata posta in liquidazione concordataria. Con scritti dell’11 maggio 1990 (doc. 21, 22 e 23) essa, tramite la propria liquidatrice __________, ha disdetto i tre mutui per il 30 giugno 1990.

 

 

                                  D.   Il 22 marzo 1991 AP 1 ha sporto denuncia penale contro W__________ __________ e ignoti (in particolare contro gli organi pro tempore della banca) per i titoli di truffa e falsità in documenti nonché, in via eventuale, per false dichiarazioni su società commerciali. In estrema sintesi, egli ha sostenuto di aver messo a disposizione, il 18 maggio 1988, il proprio nome per il trapasso a titolo fiduciario dei pacchetti azionari delle tre società immobiliari, su insistenza di W__________ __________, al quale occorreva per un periodo transitorio di 3-4 mesi un amministratore, sennonché, trascorso quel periodo di tempo, questi, contrariamente alle assicurazioni date, non avrebbe provveduto a riprendersi le società. Egli ha quindi aggiunto di essere stato raggirato da costui e dagli organi della banca, in particolare dal direttore __________, i quali gli avrebbero nascosto l’ammontare effettivo del debito assunto ed avrebbero affermato che le operazioni non avrebbero comportato nessun rischio finanziario in quanto gli interessi passivi sarebbero sempre stati coperti dai redditi degli stabili appartenuti alle società. Per queste ragioni, nel luglio 1989, avrebbe già provveduto ad impugnare per dolo tutti i contratti venuti in essere. La procedura penale si è conclusa nel 2002 con l’abbandono del procedimento (doc. 35).

 

 

                                  E.   Il 3 agosto 1993 AO 1 ha chiesto al Pretore di pronunciare il rigetto provvisorio dell’opposizione al PE n. __________ dell’UE di Lugano (doc. 31), fatto intimare a AP 1 per fr. 15'543'987.70 oltre interessi al 13% dal 1° febbraio 1993 su fr. 15'091'250.20.

                                         La sentenza 16 marzo 1993 (doc. 33) con cui il Pretore aveva respinto l’istanza è stata in seguito riformata dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, la quale, con decisione 24 febbraio 1995 (doc. A), l’ha parzialmente accolta per l’importo di fr. 10'248'830.- oltre interessi al 6.5% e commissione al 2% dal 1° ottobre 1988.

 

 

                                  F.   Con la petizione in rassegna, datata 26 marzo 1995 ed avversata dalla controparte, AP 1 ha convenuto in giudizio AO 1 allo scopo di far dichiarare l’inesistenza del debito di fr. 10'248'830.- più interessi al 6.5% e commissione al 2% dal 1° ottobre 1988 di cui alla sentenza 24 febbraio 1995 della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, così come - con la replica - del debito di fr. 15'543'987.70 più interessi al 13% dal 1° febbraio 1993 su fr. 15'091'250.20 indicato originariamente nel PE, con conseguente conferma dell’opposizione al PE e annullamento della procedura esecutiva. L’attore, dopo aver ribadito le argomentazioni addotte in sede penale, in cui pretendeva l’esistenza di comportamenti dolosi della convenuta e di terzi in connivenza con quest’ultima, ha osservato di non aver mai firmato personalmente i documenti contrattuali e bancari versati agli atti, che riportavano firme false, rispettivamente di averli firmati solo in bianco. Ha quindi evidenziato di non essersi impegnato in nessun contratto di finanziamento con la convenuta, rilevando di non aver mai ricevuto da lei somme di denaro, né di averne disposto a favore di sé stesso o di terzi, tanto più che il contratto di acquisto si limitava a prevedere l’assunzione dei debiti ipotecari esistenti. E in ogni caso ha chiesto che dal credito vantato dalla controparte fosse almeno dedotto quanto incassato con la vendita all’asta degli immobili delle società nell’ambito del loro fallimento.

 

 

                                  G.   Con la sentenza qui impugnata, resa il 30 ottobre 2008, il Pretore ha respinto la petizione, rigettando in via definitiva l’opposizione al PE per fr. 10'248'830.- oltre interessi al 6.5% e commissione al 2% dal 1° ottobre 1988. L’attore è stato altresì condannato a rifondere alla convenuta fr. 110'000.- per ripetibili, mentre la tassa di giustizia di fr. 30'000.- e le spese di fr. 3'286.70, che pure dovevano andare a suo carico, sono state anticipate dallo Stato, egli essendo stato a suo tempo posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria. Il giudice di prime cure, respinta la tesi secondo cui le firme apposte sulle dichiarazioni scritte del 19 maggio 1998 (“Schuldscheine”, doc. 12, 13 e14) e quelle del 4 e 5 ottobre 1988 (“Richtigbefundsanzeigen”, doc. 18, 19 e 20) sarebbero state false rispettivamente quella secondo cui quei documenti sarebbero stati firmati in bianco dall’attore, ha innanzitutto ritenuto che quegli scritti costituivano a tutti gli effetti riconoscimenti di debito giusta l’art. 17 CO, osservando quindi che in tali circostanze spettava all’attore-debitore, con un’inversione dell’onere della prova, dimostrare che la causa dell’obbligazione non era valida o esistente. Ora, a suo giudizio, il fatto che l’attore avesse acquistato i pacchetti azionari delle tre società a titolo fiduciario per conto del venditore W__________ __________ e il fatto che quest’ultimo si sia poi rivelato inadempiente, fossero anche stati provati, non erano di per sé tali da inficiare la validità dei riconoscimenti di debito sottoscritti a favore della convenuta, che costituivano res inter alios acta. Non essendo stato provato, sempre a suo giudizio, che l’attore fosse stato indotto a sottoscrivere quei riconoscimenti di debito siccome indotto dolosamente in errore dagli organi della convenuta, il Pretore ha in seguito respinto l’altra argomentazione secondo cui i contratti di mutuo e i riconoscimenti di debito che ne discendevano fossero da annullare in applicazione dell’art. 28 CO. Quanto infine all’eccezione della parte attrice di non aver mai ricevuto somme di denaro dalla convenuta né di averne disposto a favore di terzi, il primo giudice ha evidenziato che dalla documentazione agli atti, in parte da lei prodotta, risultava che il giorno in cui aveva riconosciuto l’importo delle somme mutuate l’attore aveva pure ordinato alla banca di versare dai suoi conti a M__________ __________ gli importi di fr. 5'084'038.- (doc. AA2), fr. 2'333'275.- (doc. BB2) e fr. 1'994'250.- (doc. CC2), somme che, dalle notifiche di addebito di cui ai doc. AA1/AA3, BB1/BB3 e CC1/CC3, risultavano poi essere state effettivamente addebitate ai suoi conti a favore di M__________ __________ & W__________ __________, al pari della rimanenza di fr. 621'965.- (fr. 351'965.- + fr. 150'000.- + fr. 120'000.-), che dagli estratti conto al 30 giugno 1988 risultava pure essergli stata addebitata a quel momento (doc. 40). Il fatto che il doc. 40 fosse stato allestito unilateralmente dalla convenuta non ne inficiava la fedefacenza, anche perché in seguito l’attore, riconoscendo il saldo al 30 settembre 1988 (doc. 16, 17 e 18), aveva comunque confermato la correttezza di quelle operazioni.

 

 

                                  H.   Con l’appello 26 novembre 2008 che qui ci occupa l'attore, previa concessione dell’assistenza giudiziaria nella procedura ricorsuale, chiede di riformare il querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione, così come era stata riformulata con l’allegato di replica. Egli ritiene innanzitutto che i contratti fiduciari di compravendita venuti a suo tempo in essere con W__________ __________ sarebbero in realtà simulati e con ciò inesistenti, di modo che anche i successivi contratti di mutuo con la convenuta, ammesso e non concesso che fossero validi - anche perché le firme sui vari documenti contrattuali recanti il suo nome erano false rispettivamente erano state apposte in bianco - dovevano essere considerati inesistenti, in quanto solo apparenti e comunque non vincolanti per lui, che mai aveva avuto la volontà di acquistare le tre società o di concludere contratti di credito. In presenza di un interesse diretto degli organi della convenuta, i quali avevano concorso e operato nella vicenda in prima persona accanto a W__________ __________, si inseriva poi l’argomento del dolo, che l’attore aveva ampiamente esplicitato nell’allegato conclusionale, qui richiamato. Per il resto, egli ribadisce che nelle particolari circostanze la convenuta avrebbe dovuto farsi parte attiva per comprovare la sua pretesa e dunque dimostrare di aver effettivamente versato le somme mutuate e di averle usate secondo le istruzioni eventualmente ricevute, ciò che essa aveva omesso di fare. Anche in questa sede chiede infine che dal credito della controparte sia dedotto quanto incassato con la vendita all’asta degli immobili delle tre società nel frattempo fallite e meglio fr. 521'647.05 rispettivamente fr. 2'408'752.15.

 

 

                                    I.   Delle osservazioni 20 gennaio 2009 con cui la convenuta postula la reiezione del gravame si dirà, per quanto necessario, nei prossimi considerandi.

                                        

 

considerando

 

 

in diritto:

 

                                     

                                   1.   Nell’azione di disconoscimento del debito il creditore che vi è convenuto è di principio obbligato a dimostrare il fondamento del proprio credito (art. 8 CC). L’inversione dei ruoli processuali non comporta, in altri termini, anche il capovolgimento dell’onere della prova a danno del debitore e attore (Stoffel, Voies d'exécution, n. 144 p. 117; Staehelin, Basler Kommentar, n. 55 ad art. 83 LEF; Rep. 1986 p. 89; II CCA 17 settembre 2009 inc. n. 12.2008.133, 17 marzo 2010 inc. n. 12.2009.50). La situazione viene però a mutare qualora il creditore derivi la sua pretesa da un riconoscimento di debito sottoscritto dal debitore (art. 17 CO): in tale evenienza incombe infatti a quest’ultimo l’onere di sostanziare la causa dell’obbligazione, qualora essa non venga citata nell’atto, e, in ogni caso, di provare che il riconoscimento poggia su di una causa inesistente, nulla (art. 19 e 20 CO), invalidata (art. 31 CO), simulata (art. 18 cpv. 1 CO) o perenta (cfr. sulla questione: DTF 105 II 183 consid. 4a, 131 III 268 consid. 3.2; TF 22 febbraio 2000 4C.244/1999, 18 maggio 2006 4C.30/2006, 14 aprile 2009 4A_17/2009; II CCA 3 aprile 2007 inc. n. 12.2005.178); il creditore al beneficio di un riconoscimento di debito può dunque farvi affidamento e la sola produzione di tale documento basta, di regola, a fondare la sua pretesa e ciò indipendentemente dalla natura astratta o causale dello scritto (TF 30 giugno 1998 4C.34/1999; II CCA 3 dicembre 1999 inc. n. 12.1999.164, 10 maggio 2001 inc. n. 12.2000.210, 1° giugno 2001 inc. n. 12 2000.195).

 

 

                                   2.   Nel caso di specie è a ragione che il Pretore ha ritenuto che le dichiarazioni del 19 maggio 1988 (“Schuldscheine”, doc. 12, 13 e 14, prodotti in originale sub doc. 36, 37 e 38) e soprattutto, per quanto qui interessa, quelle del 4 e 5 ottobre 1988 (“Richtigbefundsanzeigen”, doc. 18, 19 e 20, prodotti in originale su doc. IIE, IIF e IIG) erano state sottoscritte dall’attore.

 

 

                                2.1   In appello l’attore ripropone la tesi secondo cui le firme apposte su quei documenti sarebbero in realtà state falsificate. A torto. Nella sua sentenza il giudice di prime cure aveva respinto l’eccezione, rilevando che la questione dell’autenticità di quelle firme era già stata definitivamente risolta (in modo affermativo) con il decreto 28 febbraio 2005, cresciuto in giudicato, e che l’attore non aveva addotto ulteriori motivi che avrebbero permesso di rimettere in discussione quella pronuncia, le sue argomentazioni essendo identiche a quelle sviluppate a suo tempo nella procedura di falso. L’assunto pretorile è ineccepibile e, del resto, in questa sede l’attore, venendo meno al suo obbligo di motivazione (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC), non ha spiegato per quale motivo lo stesso sarebbe errato e con ciò da riformare (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 23 e 27 ad art. 309), tanto più che il suo rinvio, sul tema, alle argomentazioni da lui sviluppate in sede conclusionale (appello p. 21) è proceduralmente irrito (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 21 ad art. 309). Stando così le cose, poco importa dunque se, a suo dire, dal tenore della perizia calligrafica giudiziaria la falsificazione sarebbe stata nondimeno “verosimile” (appello p. 21 segg.), il che per altro stava implicitamente a significare che la stessa, nemmeno per l’attore, era però ancora da considerarsi “dimostrata”. Contrariamente a quanto ritenuto dall’attore (appello p. 9), neppure il fatto che l’azionista maggioritario della convenuta __________ possa aver riferito di aver saputo dell’esistenza di falsi documenti inseriti nei dossier dei clienti (doc. M. p. 2) è poi rilevante, quelle dichiarazioni essendo state rese in occasione di un procedimento penale riguardante altri fatti, nulla permettendo di ritenere che quelle falsificazioni fossero avvenute con riferimento ai documenti qui in esame.

 

 

                                2.2   L’attore, subordinatamente, sostiene che quei documenti sarebbero stati da lui firmati solo in bianco e poi completati dalla convenuta contrariamente agli accordi. La censura è infondata.

                                         Il Pretore aveva respinto questa tesi, rilevando che dall’istruttoria non erano emersi indizi che avvalorassero questa circostanza. Ora, in questa sede l’attore non è riuscito di smentire questo assunto, tant’è che non è stato in grado di addurre alcuna prova da cui si potesse ritenere che i fatti si fossero effettivamente svolti come da lui preteso. La teste __________ ha per altro escluso che presso la convenuta fosse capitato di far firmare in bianco dei riconoscimenti di debito a clienti (cfr. verbale ad 32). Per il resto, si ripete che il semplice rinvio alle argomentazioni sviluppate in sede conclusionale, effettuato dall’attore anche su questa tematica (appello p. 21), è proceduralmente irrito (Cocchi/Trezzini, op. cit., ibidem).

 

 

                                   3.   Ammesso con ciò che i “Schuldscheine” di cui ai doc. 12, 13 e 14 e soprattutto i “Richtigbefundsanzeigen” di cui ai doc. 18, 19 e 20 erano stati validamente sottoscritti dall’attore-debitore e che gli stessi costituivano dunque dei validi riconoscimenti di debito giusta l’art. 17 CO, si tratta ora di esaminare l’eccezione con cui quest’ultimo ritiene che la causa su cui gli stessi poggiavano, e meglio i contratti fiduciari di compravendita conclusi con W__________ __________ nonché i successivi contratti di mutuo con la convenuta, era in realtà simulata e con ciò inesistente.

 

 

                                3.1   Per giurisprudenza invalsa, un atto è simulato ai sensi dell’art. 18 cpv. 1 CO quando le due parti contrattuali sono d’accordo che gli effetti giuridici corrispondenti al senso oggettivo delle loro dichiarazioni non debbano prodursi (DTF 72 II 154 consid. 2, 97 II 201 consid. 5), sia perché esse hanno inteso creare l’apparenza di un negozio giuridico inesistente sia perché hanno inteso celarne un altro (DTF 112 II 337 consid. 4a; TF 9 novembre 2000 5C.113/2000 consid. 4b, 28 novembre 2003 4C.279/2002 consid. 5; II CCA 17 agosto 2006 inc. n. 12.2005.128 pubb. in: RtiD I-2007 33c 775, 22 aprile 2009 inc. n. 12.2008.37). In tal caso l’atto simulato è nullo siccome non voluto dalle parti (DTF 71 II 99 consid. 2, 72 II 154 consid. 2, 97 II 201 consid. 5), mentre ad essere valido, sempre che siano adempiute le esigenze di forma previste da quest’altro negozio giuridico e sempre che lo stesso sia esistente, è quello dissimulato (DTF 71 II 99 consid. 2; II CCA 22 aprile 2009 inc. n. 12.2008.37). Nel negozio fiduciario il fiduciante conferisce invece al fiduciario una posizione giuridica che esternamente lo rende titolare illimitato del diritto, ma internamente lo obbliga per contratto a non disporre o a disporre solo parzialmente di quel diritto o persino, a determinate condizioni, a restituirglielo. Il negozio fiduciario è costituito necessariamente da due contratti, quello esterno, con cui viene conferita la piena titolarità del diritto, e quello interno, con cui viene pattuita la limitazione del potere di disposizione del fiduciario. La contemporanea sussistenza di questi due contratti non deve indurre a concludere per l’esistenza di una simulazione, con le conseguenze di cui si è detto più sopra. In effetti, contrariamente a quanto accade nell’atto simulato, in quello fiduciario gli effetti giuridici esterni sono effettivamente voluti. Decisivo per stabilire se ci si trovi confrontati con una simulazione, nulla, o con un atto fiduciario, valido, è in definitiva accertare quale sia la reale volontà delle parti al momento della conclusione del negozio giuridico esterno. Trattandosi in particolare del trasferimento della proprietà su cose, affinché il negozio fiduciario sia valido, non basta che le parti abbiano avuto la volontà di trasferire la proprietà, ma è altresì necessario che esse abbiano provocato questo trasferimento mediante un valido atto giuridico causale, per esempio una compravendita o una donazione. Se quest’ultimo atto è effettivamente voluto dalle parti si è in presenza di un atto fiduciario, altrimenti di una simulazione (DTF 71 II 99 consid. 2; II CCA 22 aprile 2009 inc. n. 12.2008.37).

 

 

                                3.2   Nel caso di specie l’eccezione di simulazione sollevata in questa sede dall’attore dev’essere disattesa. Pur essendo vero che la simulazione va esaminata d’ufficio (DTF 97 II 207 consid. 5; TF 26 ottobre 2001 5C.127/2001 consid. 2b, 28 novembre 2003 4C.279/2002; II CCA 17 agosto 2006 inc. n. 12.2005.128 pubb. in RtiD I-2007 33c 775, 22 aprile 2009 inc. n. 12.2008.37), è in effetti altrettanto vero che l’onere della prova in merito all’esistenza delle circostanze alla base della stessa, e prima ancora il relativo onere di allegazione, incombe alla parte che se ne prevale (DTF 112 II 337 consid. 4a; TF 9 novembre 2000 5C.113/2000 consid. 4b/aa, 28 novembre 2003 4C.279/2002 consid. 5; II CCA 13 aprile 2000 inc. n. 12.2000.2, 17 agosto 2006 inc. n. 12.2005.128 loc. cit., 22 aprile 2009 inc. n. 12.2008.37; Jäggi/Gauch, Zürcher Kommentar, n. 134 e 209 ad art. 18 CO), in concreto dunque all’attore. Ora quest’ultimo, negli allegati preliminari, non aveva mai preteso che i contratti di compravendita sottoscritti con W__________ __________ fossero simulati o apparenti, egli avendo al contrario affermato che quegli accordi, a suo dire viziati da dolo, erano stati effettivamente conclusi, e meglio a titolo fiduciario (petizione p. 2 e 4, replica p. 3, 4, 5, 6, 8 e 10; conclusioni p. 6 e 25), il che però - alla luce delle considerazioni di diritto esposte in precedenza - ne esclude implicitamente il carattere simulato. In tali circostanze, egli è pertanto malvenuto a sostenere in seconda istanza, oltretutto per la prima volta (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC), il contrario, tanto più che le prove da lui ora indicate a favore del carattere simulato dell’acquisto sono del tutto prive di rilevanza, non essendo stato dimostrato che le parti si fossero in realtà accordate nel senso che egli avrebbe dovuto assumere unicamente la funzione di amministratore unico per 3 o 4 mesi: contrariamente a quanto ritenuto dall’attore, la teste __________ non si è in effetti espressa in quei termini, ma ha anzi affermato che W__________ __________ aveva proprio chiesto all’attore di acquistare le tre società immobiliari, come risulta dalla sua domanda all’attore di “subentrare” nelle stesse e di “riprenderle” dopo quel periodo di tempo (verbale p. 16); nemmeno il precedente amministratore unico delle tre società, M__________ __________, che per altro non riferisce in merito ai contratti conclusi dall’attore ma solo su quelli da lui conclusi in precedenza con W__________ __________, ha dichiarato che l’acquisto dei pacchetti azionari, che egli stesso aveva in precedenza pure dovuto effettuare, non fosse stato reale, ma solo simulato (verbale ad 6-9, 29-31); e neppure il fatto che l’attore, in contrasto con quanto stabilito nel relativo contratto di compravendita relativo alle azioni di __________ (cfr. clausola 7 doc. 10), avesse sollecitato W__________ __________ a pagare gli interessi ipotecari del primo semestre 1988 (doc. DD), dimostra il carattere simulato dell’acquisto, anche perché ciò potrebbe essere spiegato già dall’esistenza tra loro dell’asserito rapporto fiduciario, tanto più che in ogni caso non risulta che il venditore abbia poi ritenuto di dar seguito a tale richiesta. Per altro altre prove dimostrano che il trapasso di proprietà dei pacchetti azionari era effettivamente voluto: lo ha ammesso lo stesso attore in tempi non sospetti nella corrispondenza con W__________ __________, in cui si riferiva alla ripresa (“Übernahme”) e al trapasso (“Übergabe”) di quelle società (doc. O); e lo ha pure chiaramente confermato il venditore W__________ __________ (doc. P; cfr. pure il suo verbale ad 14, 15, 31, 36, 37 e 43).

                                         Escluso con ciò il carattere simulato dei contratti di compravendita, è a giusta ragione che il Pretore ha concluso che l’eventuale circostanza che W__________ __________ fosse poi stato inadempiente, quand’anche fosse stata provata, non era tale da inficiare la validità dei riconoscimenti di debito sottoscritti a favore della convenuta, che costituivano dei res inter alios acta. Del resto, contrariamente a quanto addotto dall’attore - per altro per la prima volta e quindi irritualmente (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC) - in questa sede (in senso del tutto opposto: petizione p. 4, replica p. 5, 8 e 10, dove si parlava di contratti effettivi, semmai viziati da dolo), non è affatto vero che anche i successivi contratti di mutuo con la convenuta fossero a loro volta simulati e con ciò inesistenti, tant’è che l’operazione ha in definitiva permesso all’attore di adempiere i contratti di compravendita e meglio di pagare al venditore il prezzo di acquisto e di assumere la proprietà dei pacchetti azionari. Oltretutto l’attore neppure è stato in grado di spiegare quale dovesse essere il contratto dissimulato che lui e la banca avrebbero invece inteso stipulare allora, esso non potendo ovviamente essere intravisto nella semplice attribuzione all’attore della posizione di amministratore unico delle tre società, questione alla quale la convenuta era del tutto estranea e che come tale non avrebbe in alcun modo giustificato la sottoscrizione di un contratto con lei. E comunque l’attore non ha assolutamente provato il carattere simulato di quei contratti: il fatto che i documenti bancari recassero anche la firma di W__________ __________ non costituisce un indizio a favore del carattere simulato dei contratti di mutuo; il fatto che la convenuta avesse curato con celerità le pratiche bancarie, apparentemente invero senza un’indagine puntuale della situazione dell’attore e degli oggetti acquistati (cfr. tuttavia teste W__________ __________ verbale ad 2 e 16), e che essa sia stata solo parzialmente in grado di versare agli atti la documentazione bancaria interna e esterna relativa ai crediti (cfr. tuttavia, oltre agli originali già menzionati in precedenza, quelli dei “Krediteröffnungs-Vertrag” sub doc. IIA, IIB e IIC, delle “Allgemeine Geschäftsbedingungen” sub doc. 36A, 37A e 39, delle “Bedingungen für Baukredite” sub doc. 36B, 37B e 39A, come pure del “Baukredit” sub doc. 39B) e soprattutto al loro utilizzo su istruzioni dell’attore (cfr. pure il prossimo considerando), non è ancora sufficiente, pur costituendo un indizio, per ammettere la simulazione dell’intera operazione creditizia, anche perché all’interno della convenuta vi era un grave disordine gestionale e amministrativo, che avrebbe in seguito indotto la Commissione federale delle banche a revocarle la licenza bancaria (cfr. doc. I6); neppure il fatto che M__________ __________, pur non sapendo cosa fosse avvenuto con l’attore, abbia ritenuto probabile che il contratto bancario sottoscritto da costui costituiva un “Scheingeschäft” (verbale ad 34), migliora la posizione dell’attore, il teste non avendo in effetti riferito fatti da lui noti per cognizione diretta (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 1 ad art. 237), ma avendo invece espresso una sua semplice opinione (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 2 ad art. 309) alla luce di quanto gli era capitato in precedenza; quanto al fatto che gli organi pro tempore della convenuta percepissero delle “commissioni” da queste operazioni immobiliari, lo stesso, più che a favore dell’esistenza di un negozio simulato, sembra invero far propendere a favore di un contratto effettivo.

 

 

                                   4.   A detta dell’attore “in tale contesto di interesse diretto degli organi pro tempore” della convenuta, si inseriva pure “l’argomento del dolo, esplicitato con le conclusioni al punto n. 8 qui richiamato, che” andava “considerato nella denegata e contestata ipotesi che i contratti di credito fossero reputati effettivi”, fermo restando che gli stessi sarebbero dunque “inefficaci perché viziati da dolo come esplicitato nelle qui richiamate argomentazioni dell’allegato conclusionale” (appello p. 20). In questa sola frase, oltretutto formulata dall’attore unicamente tra parentesi (appello p. 20), non si può intravedere una valida censura al giudizio con cui il Pretore aveva respinto la tesi secondo cui i contratti di mutuo e i riconoscimenti di debito che ne discendevano sarebbero da annullare in applicazione dell’art. 28 CO: innanzitutto dalla stessa non si evince per quale motivo il giudizio con cui il giudice di prime cure aveva ritenuto non provato che l’attore fosse stato indotto a sottoscrivere quei riconoscimenti di debito siccome indotto dolosamente in errore dagli organi della convenuta sarebbe errato e con ciò da riformare (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 23 e 27 ad art. 309), tanto più che neppure si vede in che modo l’eventuale interesse degli organi pro tempore della convenuta nell’operazione potrebbe provare il loro comportamento doloso; d’altro canto già si è detto che il semplice rinvio alle argomentazioni addotte in precedenti allegati, riproposto dall’attore anche per questa tematica, non costituisce una valida motivazione d’appello (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 21 ad art. 309). Tanto basta per respingere la censura ricorsuale.

 

 

                                   5.   Non essendo con ciò stato provato che la causa su cui poggiavano i riconoscimenti di debito della convenuta sia inesistente, nulla, invalidata, simulata o perenta, quest’ultima - come detto - può dunque farvi affidamento e la sola produzione di quei documenti basta, di regola, a fondare la sua pretesa. Contrariamente a quanto ritenuto dall’attore, in tali circostanze la convenuta non era dunque tenuta a dimostrare che nell’ambito dei contratti di credito, sia pure firmati dal solo attore (cfr. doc. IIA, IIB e IIC), quest’ultimo avesse effettivamente ricevuto le somme di denaro mutuate e che le stesse fossero state da lei utilizzate secondo le istruzioni ricevute, bastandole la sola produzione degli estratti conto, firmati dall’attore (doc. 18, 19 e 20), da cui risultavano i saldi delle predette operazioni al 30 settembre 1988. All’attore dunque non giova censurare la mancata sottoscrizione di quei contratti da parte della convenuta e la presunta erroneità del giudizio con cui il giudice di prime cure aveva ritenuto che egli avesse ordinato alla banca di versare dai suoi conti a M__________ __________ gli importi di fr. 5'084'038.-, fr. 2'333'275.- e fr. 1'994'250.-, somme che, al pari della rimanenza di fr. 621'965.- risultante dagli estratti conto al 30 giugno 1988, erano poi state effettivamente addebitate ai suoi conti a favore di M__________ __________ & W__________ __________. A titolo puramente abbondanziale si osserva che se é vero che gli ordini relativi agli importi di fr. 2'333'275.- (doc. BB2) e fr. 1'994'250.- (doc. CC2) non recavano la firma dell’attore, è però altrettanto vero che lo stesso non valeva per l’ordine concernente l’importo di fr. 5'084'038.- (doc. AA2), che in effetti riportava la sua firma autografa, sia pure in fotocopia, fermo restando che, pur avendola inizialmente eccepita di falso (verbale d’udienza preliminare 23 novembre 2000 p. 4 e relativa distinta delle prove di parte attrice p. 2), l’attore non ha in seguito chiesto di accertarne la falsità nell’ambito della perizia calligrafica giudiziaria, né ha insistito per ottenere l’estromissione del documento dagli atti a seguito della mancata produzione del suo originale (cfr. conclusioni sull’eccezione di falso p. 2 segg.). In tali circostanze, non appare dunque arbitrario ritenere che tutti i pagamenti effettuati dalla banca (regolarmente registrati nei documenti bancari allestiti dalla convenuta, cfr. doc. AA3, BB3, CC1 e 40), anche quelli per i quali mancano le istruzioni firmate dall’attore, siano analogamente stati da lui ordinati, anche perché - come giustamente rilevato dal Pretore - l’attore, oltre ad aver sottoscritto i “Schuldscheine” di cui ai doc. 12, 13 e 14, ha comunque incondizionatamente riconosciuto il saldo dei conti al successivo 30 settembre 1988 (doc. 18, 19 e 20), al termine cioè di quelle operazioni. Quanto alla mancata sottoscrizione dei contratti di credito da parte della convenuta, la stessa è pure irrilevante, essendo incontestabile che essa ha comunque espresso il suo consenso ai contratti per atti concludenti, provvedendo in particolare ad erogare i crediti all’attore.

 

 

                                   6.   È invece a ragione che l’attore chiede infine che dal credito della controparte sia dedotto quanto da lei incassato con la vendita all’asta degli immobili delle tre società nel frattempo fallite, richiesta questa che era già stata formulata negli allegati preliminari ed era poi stata concretizzata in sede conclusionale con la quantificazione delle somme richieste di fr. 521'647.05 rispettivamente fr. 2'408'752.15. L’istruttoria ha in effetti permesso di accertare che nell’ambito della realizzazione immobiliare a carico di __________, poi fallita, la convenuta il 10 febbraio 1992 ha potuto incassare fr. 521'647.05 (cfr. il conto finale e lo stato di riparto della liquidazione fallimentare inc. n. 1421 dell’UEF di Mendrisio nel plico doc. III° rich.) e che in occasione del fallimento di __________ __________, agente in qualità di cessionario della convenuta, il 22 luglio 2002 ha incassato altri fr. 2'408'752.15 (per compensazione) che sarebbero stati di spettanza della convenuta (cfr. lo stato di riparto del fallimento n. 144/1991 dell’UEF di Lugano nel plico doc. IV° rich.).

 

 

                                   7.   Ne discende, in parziale accoglimento del gravame, che la petizione dev’essere accolta per fr. 2'930'399.20 oltre interessi, con conseguente modifica del giudizio sulle spese e sulle ripetibili di prima sede. Gli oneri processuali e l’indennità ripetibile della procedura d’appello, calcolati su un valore litigioso di fr. 10'248'830.- (a seguito della decisione del Pretore, l’ulteriore pretesa di fr. 15'091'250.20 di cui al PE non può invece essere oggetto della procedura ricorsuale), seguono la rispettiva soccombenza delle parti (art. 148 CPC).

 

 

                                   8.   A dipendenza dell’esito del gravame, l’istanza con cui l’attore, che ha documentato di trovarsi in uno stato di indigenza (art. 3 Lag), ha chiesto di essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria per la procedura di seconda istanza, può essere accolta solo limitatamente alla pretesa di fr. 2'930'399.20, per la rimanenza la procedura d’appello non presentando in effetti sin dall’inizio possibilità di esito favorevole (art. 14 cpv. 1 lett. a Lag; cfr. Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 2 ad art. 157; II CCA 5 febbraio 1998 inc. n. 12.97.286, 23 novembre 2000 inc. n. 12.2000.142, 7 settembre 2001 inc. n. 12.2000.147, 19 novembre 2001 inc. n. 12.2001.59, 8 gennaio 2008 inc. n. 12.2006.211; TF 20 febbraio 2002 4P.2/2002). In altri termini, sono coperte dall’assistenza giudiziaria, le prestazioni della patrocinatrice necessarie per far valere le pretese relative a tale importo.

                                        

 

 

 

Per i quali motivi,

richiamati l’art. 148 CPC e la TG

 

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                    I.   L’appello 26 novembre 2008 di AP 1 è parzialmente accolto.

                                         Di conseguenza la sentenza 30 ottobre 2008 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna è così riformata:

 

                                         1.     La petizione 26 marzo 1995 è parzialmente accolta.

                                                 § Di conseguenza l’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UE di Lugano è rigettata in via definitiva per la somma di fr. 7'318'430.80 oltre interessi al 6.5% e commissione al 2% dal 1° ottobre 1988 su fr. 10'248'830.-, dal 10 febbraio 1992 su fr. 9'727'182.95 e dall’11 luglio 2002 su fr. 7'318'430.80.

                                         2.     La tassa di giustizia di fr. 30’000.- e le spese di fr. 3'286.70, da anticipare dall’attore e per esso dallo Stato, restano a suo carico per 7/10 e per 3/10 sono poste a carico della convenuta, alla quale l’attore rifonderà fr. 44'000.- per ripetibili parziali.

                                     

                                     

                                   II.   L’istanza di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria per la procedura di appello presentata da AP 1 è parzialmente accolta, limitatamente alla pretesa di fr. 2'930'399.20 oltre interessi, con il gratuito patrocinio dell’RA 2.

 

 

                                  III.   Le spese della procedura d’appello consistenti in:

 

                                         a)  tassa di giustizia                          fr.       14’900.-

                                         b)  spese                                            fr.            100.-

                                         T o t a l e                                            fr.       15’000.-

 

                                         da anticiparsi in ragione di fr. 10'500.- dall’appellante e in ragione di fr. 4'500.- dallo stesso e per esso, al beneficio parziale dell’assistenza giudiziaria, dallo Stato, restano a suo carico per 7/10 e per 3/10 sono poste a carico dell’appellata, cui l’appellante rifonderà fr. 25'000.- per parti di ripetibili di appello.

 

 

 

 

                                 IV.   Intimazione:

 

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                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna

 

 

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        Il segretario

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).  La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).