Incarto n.
12.2008.255

Lugano

3 febbraio 2009/sc

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,

Walser e Lardelli

 

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

 

visto l'appello 12 dicembre 2008 presentato da

 

 

AP 1

 

 

contro

 

 

il decreto di sfratto emanato il 28 novembre 2008 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4 nella causa promossa contro l'appellante da

 

 

AO 1

 

 

 

 

volta a ottenere lo sfratto della convenuta dai locali occupati in via Maraini 34 a Lugano, domanda alla quale la convenuta si è opposta, eccependo la carenza di legittimazione attiva dell’istante e che il Pretore ha accolto;

 

appellante la convenuta, la quale chiede con gravame del 12 dicembre 2008 l’annullamento del decreto impugnato per carenza di legittimazione attiva dell’istante, previo conferimento dell’effetto sospensivo al gravame;

 

preso atto che il 13 gennaio 2009 l’appellante ha comunicato di aver trovato una soluzione con la controparte e ha chiesto lo stralcio della causa senza ulteriore aggravio di tasse e spese;

 

considerato che per quanto precede l’appello è diventato privo di oggetto per desistenza dell’appellante, alla quale vanno caricate tasse e spese;

 

che nella commisurazione della tassa di giustizia si tiene conto della fine della procedura giudiziaria senza sentenza, mentre non vi è motivo di attribuire ripetibili alla controparte, alla quale l’appello non è stato intimato, la procedura trovandosi ancora allo stadio della domanda di anticipo delle presumibili tasse e spese di giudizio;

 

visti l’art. 352 CPC e la vigente TG

 

 

decreta:

 

                                   1.   L’appello 12 dicembre 2008 di AP 1 è stralciato dai ruoli per desistenza.

 

                                   2.   La tassa di giudizio di fr. 100.- e le spese di fr. 50.- (totale fr. 150.-), rimangono a carico dell’appellante. Non si assegnano ripetibili.

 

                                   3.   Intimazione:

 

-

-

 

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.

 

 

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale di appello

La presidente                                                        Il segretario

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta ad almeno fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e ad almeno fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.