Incarto n.
12.2008.2

Lugano

6 ottobre 2009/fb

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,

Walser e Lardelli

 

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

 

 

sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2005.127 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città promossa con petizione 23 settembre 2005 da

 

 

AA 1 

rappr. dall’  RA 2 

 

 

contro

 

 

 AP 1 

rappr. dall’  RA 1 

 

 

 

 

 

con cui l’attrice ha chiesto in via supercautelare e cautelare di far immediatamente divieto al convenuto di alienare, cedere, donare, gravare, noleggiare, affittare, usare o disporre in qualunque altra maniera, personalmente e/o per mano di terzi, il veicolo __________ __________ di proprietà dell’attrice, mentre nel merito ha postulato la consegna del suddetto veicolo entro tre giorni dalla crescita in giudicato della sentenza e il pagamento di fr. 500.- al giorno dal 20 agosto 2005 e sino al giorno della consegna compreso, protestando tasse, spese e ripetibili; domanda poi modificata nel memoriale conclusivo scritto 9 novembre 2007 con la richiesta di condannare il convenuto al versamento di fr. 57'600.- con protesta di tutte le spese, tasse e ripetibili;

 

domande alle quali il convenuto si è opposto con risposta 1° settembre 2006, ribadita nel memoriale conclusivo 8 novembre 2007, e sulle quali il Pretore ha statuito in via cautelare il 30 settembre 2005, e nel merito il 29 novembre 2007, respingendo la petizione e suddividendo gli oneri processuali, comprensivi di tasse, spese e ripetibili, tra le parti in ragione di 1/3 a carico dell’attrice e di 2/3 a carico del convenuto;

 

appellante il convenuto, il quale con atto di appello del 21 dicembre 2007 postula la riforma del querelato giudizio nel senso di precisare che la petizione era respinta in quanto il credito di fr. 57'600.- non era mai esistito e non invece - come indicato dal primo giudice - siccome lo stesso era stato estinto per compensazione, il tutto con protesta di tasse, spese e ripetibili di entrambe le sedi;

 

mentre l’attrice con osservazioni ed appello adesivo dell’11 febbraio 2008 chiede la reiezione del gravame e la riforma della sentenza pretorile nel senso di porre tasse, spese e ripetibili di prima istanza interamente a carico del convenuto soccombente, e protesta anch’essa tasse, spese e ripetibili di seconda istanza.

 

Letti ed esaminati gli atti ed i documenti di causa,

 

 

ritenuto

 

 

in fatto:

 

 

                                  A.   Il 24 febbraio 2004 AP 1, in rappresentanza di AA 1 (in seguito R__________), di cui all’epoca era membro del consiglio di amministrazione senza diritto di firma, ha stipulato con __________ AG (in seguito S__________) un contratto di compravendita avente come oggetto la vettura __________ __________. Il prezzo di acquisto era di fr. 107'600.- Iva inclusa da corrispondere in 9 rate di fr. 10'000.- (doc. C, 1). Il suddetto contratto prevedeva inoltre che l’acquirente si impegnasse a mettere a disposizione il veicolo per esposizioni in Asia organizzate dalla venditrice e/o dai suoi partner. Il termine di consegna per la vettura a AA 1 era stato fissato per il 20 febbraio 2004. Per il pagamento del prezzo di compravendita AP 1 ha concesso a AA 1 un mutuo di fr. 107'600.- senza interessi. A seguito della disdetta da parte di AA 1 del rapporto di collaborazione con AP 1, questi con lettera del suo patrocinatore __________ datata 31 gennaio 2005 ha disdetto il contratto di mutuo per il 15 marzo 2005. In risposta l’avv. __________ per conto di AA 1 ha fissato al 26 aprile 2005 il termine per consegnare la vettura __________ a R__________. Tale termine non è stato rispettato. AA 1 ha poi venduto l’autoveicolo a M__________ per la somma di fr. 107'600.-, da pagare entro tre giorni dalla consegna del veicolo prevista per il 19 agosto 2005 presso la sede della società venditrice a R__________. Il contratto prevedeva inoltre una pena convenzionale di fr. 500.- al giorno in caso di ritardo nella consegna, da dedursi dal prezzo di compravendita (doc. I). Per rispettare il suddetto termine, AA 1 ha quindi inviato a AP 1 nel mese di giugno e di luglio 2005 diverse lettere chiedendo la restituzione del veicolo __________ entro il 19 agosto 2005.

 

                                  B.   Falliti i tentativi di farsi consegnare l’autoveicolo, il 23 settembre 2005 AA 1 ha avviato un’azione giudiziaria dinanzi al Pretore della giurisdizione di Locarno-Città, postulando in via cautelare il divieto per AP 1 di disporre in qualsiasi modo dell’autoveicolo e nel merito la consegna della vettura e la condanna del convenuto al pagamento di fr. 500.- giornalieri dal 20 agosto 2005 fino alla consegna. La procedura è stata poi sospesa su richiesta delle parti . L’autoveicolo è stato consegnato il 13 dicembre 2005 all’attrice e la procedura giudiziaria è stata riattivata. Il convenuto si è opposto alla petizione e in via subordinata ha sollevato l’eccezione di compensazione con la propria pretesa di restituzione del mutuo di fr. 107'600.-. Eseguita l’istruttoria, le parti hanno rinunciato a comparire al dibattimento finale e nelle rispettive conclusioni hanno ribadito le proprie domande di causa, l’attrice cifrando in fr. 57'600.- la penale a lei dovuta per la ritardata consegna dell’autoveicolo.

 

                                  C.   Statuendo il 29 novembre 2007, il Pretore ha in sostanza ammesso l’esistenza delle pretesa risarcitoria dell’attrice di fr. 57'600.- pari alla somma pagata all’acquirente a titolo di pena convenzionale a causa del ritardo nella consegna del veicolo, sennonché ha ritenuto fondata l’eccezione di compensazione sollevata dal convenuto per l’importo di fr. 107'600.- e ha di conseguenza respinto la petizione, suddividendo gli oneri processuali, comprensivi di tasse, spese e ripetibili, tra le parti in ragione di 1/3 a carico dell’attrice e di 2/3 a carico del convenuto.

 

                                  D.   AP 1 è insorto contro il giudizio pretorile con atto di appello del 21 dicembre 2007, nel quale, in riforma della sentenza di prima sede, chiede di precisare che la petizione era respinta in quanto il credito di fr. 57'600.- non era mai esistito e non invece - come indicato dal primo giudice - siccome lo stesso era stato estinto per compensazione, il tutto con protesta di tasse, spese e ripetibili di entrambe le sedi. Nelle proprie osservazioni dell’11 febbraio 2008 l’attrice propone la reiezione dell’appello e con appello adesivo chiede a sua volta che tutte le spese di causa siano poste a carico del convenuto, tenuto a rifonderle fr. 6'000.- a titolo di ripetibili, con protesta di spese e ripetibili in questa sede. Nelle osservazioni all’appello adesivo del 26 febbraio 2008 il convenuto postula la reiezione del gravame adesivo.

 

e considerato

 

 

e in diritto

                                  Sull’appello principale

 

 

                                   1.   Preliminarmente ci si potrebbe chiedere se l’appello principale non sia eventualmente irricevibile, per mancanza di un interesse giuridicamente protetto all’appello, nella misura in cui il convenuto chiede di riformare il dispositivo n. 1, con cui il Pretore ha respinto la petizione, con un nuovo dispositivo in cui si sarebbe dovuto precisare che la petizione andava respinta in quanto il credito di fr. 57'600.- non era mai esistito e non invece - come indicato dal primo giudice nei considerandi della sentenza - siccome lo stesso era stato estinto per compensazione. La questione può però essere lasciata indecisa, il gravame essendo in ogni caso infondato nel merito.

 

                                   2.   Il Pretore ha accolto la pretesa di risarcimento di fr. 57'600.-, con la motivazione che dal 2005 il convenuto era in possesso della vettura __________ sulla base di un contratto di comodato ai sensi degli art. 305 e ss. CO e che di conseguenza l’attrice, quale proprietaria del veicolo, poteva chiederne la restituzione in qualsiasi momento. Poiché il convenuto non ha restituito la vettura nel termine fissatogli dalla proprietaria, il primo giudice l’ha condannato a risarcire il danno derivante dalla violazione contrattuale, negando l’esistenza di motivi di discolpa. Secondo il primo giudice il contenuto degli accordi intercorsi tra l’attrice e la venditrice S__________ non poteva giustificare la mancata tempestiva restituzione del veicolo da parte del convenuto e inoltre la circostanza che l’attrice sapesse dove si trovava la vettura era priva di rilevanza per il suo diritto di chiederne la restituzione.

 

                                   3.   L’appellante contesta la valutazione del materiale probatorio compiuta dal Pretore. Egli confuta la conclusione secondo cui si sarebbe occupato personalmente del trasferimento della vettura da Zurigo a Pechino il 26 febbraio 2004 poiché non vi sarebbe prova di ciò, e inoltre contesta di averne avuto il possesso effettivo, visto che al momento dell’acquisto la vettura si trovava già in Asia, dove è sempre rimasta. Il convenuto rimprovera poi al Pretore di aver ammesso che l’impegno contrattuale di mettere l’autoveicolo a disposizione della S__________ o dei suoi partner sia sussistito solo per il 2004, contrariamente a quanto prevede il contratto doc. C. Il primo giudice, prosegue l’appellante, ha anche ammesso a torto l’esistenza di un contratto di comodato con l’attrice, senza che nessuna delle parti avesse mai sostenuto ciò. L’appellante ribadisce che l’impegno di mettere a disposizione dell’acquirente il veicolo oggetto della compravendita era della venditrice S__________, e non suo e che nonostante ciò agli atti non risulta che l’attrice abbia mai chiesto alla venditrice la consegna della vettura. Anzi, l’attrice ha in seguito venduto l’autoveicolo con la stipulazione di una clausola penale il cui unico scopo era quello di danneggiare il convenuto, poiché essa sapeva di non poter eseguire la consegna nei tempi pattuiti.

 

                                   4.   La vertenza tra le parti trae origine dalla compravendita di un veicolo da corsa di Formula 1 __________ __________ (doc. C). L’attrice, ditta attiva nel trasporto delle auto da corsa (doc. B), aveva acquistato il veicolo con un prestito fornito dal convenuto, suo azionista unitamente ai due fratelli e all’epoca membro del suo Consiglio di amministrazione. In seguito a dissidi tra gli azionisti nel 2004 e alla disdetta del mutuo concesso dal convenuto alla società, quest’ultima ha chiesto al convenuto di consegnarle il veicolo (deposizione rogatoriale D__________, 16 aprile 2007, pag. 2), che si trovava a Hong Kong. L’allora patrocinatore dell’attrice ha prodotto al momento della sua deposizione testimoniale un attestato rilasciato il 9 agosto 2004 dalla proprietaria del veicolo, secondo il quale l’autovettura __________ __________ si trovava in possesso del convenuto, il quale ha controfirmato tale dichiarazione (allegato 13 rogatoriale). Alla luce dell’istruttoria si rivelano dunque sprovviste di significato pratico tutte le argomentazioni sviluppate dall’appellante sul luogo in cui si trovava il veicolo e sulla sua asserita impossibilità di disporne. Dal profilo giuridico, infatti, il convenuto aveva il possesso del veicolo, dapprima come rappresentante dell’attrice che lo aveva acquistato e poi per accordo intercorso con la nuova proprietaria, come attestato dalla dichiarazione 9 agosto 2004.

 

                                   5.   Il giudice applica il diritto d’ufficio, senza essere limitato nella sua indagine ai giustificativi offerti dalle parti, come prevede l’art. 87 CPC. È quindi del tutto irrilevante per il giudizio il fatto che le parti non abbiano mai affermato di avere stipulato un contratto di comodato, come rimprovera l’appellante al Pretore. Il primo giudice ha eseguito, come il codice di procedura civile gli impone, un’analisi giuridica dei fatti addotti dalle parti e provati in causa. Il Pretore doveva qualificare la relazione giuridica esistente tra le parti, indipendentemente dai termini da loro usati e dopo aver accertato che il veicolo era proprietà dell’attrice, che ne aveva lasciato il possesso al convenuto senza chiedere alcun corrispettivo per tale uso, è giunto alla conclusione che si trattava di un contratto di comodato (art. 305 a 311 CO). A giusta ragione, poiché tale contratto è l’unico che regola la concessione in uso di una cosa a titolo gratuito, senza il versamento di un corrispettivo (Tercier/Favre/Bugnon, Les contrats spéciaux, 4a ed., n. 2943 § 39 pag. 432). Il convenuto aveva quindi il possesso del veicolo a tempo indeterminato con il consenso della proprietaria. Quest’ultima poteva chiedere la restituzione dell’autovettura a suo gradimento (art. 310 CO), ciò che ha fatto con le lettere del 20 aprile 2005, 4 luglio 2005 e 27 luglio 2005 (doc. E, H, M) e il convenuto aveva l’obbligo di restituirla nel termine impartito, ciò che non è avvenuto, come emerso dagli atti di causa e dall’istruttoria. Da qui la responsabilità contrattuale del convenuto, che deve risarcire all’attrice i danni causati dalla sua inadempienza, consistente nella consegna del veicolo – a opera sua o di terzi – dopo la scadenza del termine impartito dalla comodante (doc. M). L’appellante argomenta che l’acquirente avrebbe dovuto chiedere la restituzione del veicolo alla venditrice e non a lui. Egli trascura tuttavia il fatto che come possessore del veicolo gli incombeva la restituzione tempestiva dell’oggetto comodato alla proprietaria, senza potersi discolpare prevalendosi di rapporti contrattuali ai quali non era parte, come quelli tra l’attrice e la venditrice del veicolo. È quindi inutile sapere quale sia l’interpretazione corretta degli accordi relativi alla messa a disposizione del veicolo per esposizioni (doc. C, pt. 4, pag. 2) e chi abbia materialmente consegnato la vettura all’appellata il 13 dicembre 2005.

 

                                   6.   Infine, l’appellante sostiene di nulla dovere all’attrice, poiché essa ha venduto il veicolo sapendo di non poterlo consegnare nel termine pattuito con l’acquirente e ha accettato una pena convenzionale per il ritardo nella consegna al solo scopo di danneggiarlo. Vista tale grave concolpa, prosegue il convenuto, all’attrice non è dovuto l’importo di fr. 57'600.- ammesso dal Pretore. L’argomentazione non può essere condivisa. La proprietaria del veicolo aveva il diritto di disporne e di venderla ed era libera di concordare con l’acquirente le modalità del contratto di compravendita. Nulla dall’istruttoria lascia supporre che essa fosse a conoscenza dell’asserita impossibilità di consegnare il veicolo entro il 27 agosto 2005. L’appellante non ha dato seguito alla prima domanda di restituzione del veicolo, avvenuta nell’aprile 2005 (doc. E), senza indicare né addurre per quale motivo non restituiva il veicolo. L’istruttoria di causa è rimasta silente al riguardo. In siffatte circostanze, la critica mossa dall’appellante al Pretore risulta fondata su mere supposizioni e non può essere condivisa.

 

                                         Sull’appello adesivo

 

                                   7.   Il Pretore ha respinto la petizione in accoglimento dell’eccezione di compensazione fatta valere dal convenuto e ha suddiviso gli oneri processuali, comprensivi di tasse, spese e ripetibili, tra le parti in ragione di 1/3 a carico dell’attrice e di 2/3 a carico del convenuto poiché ha ritenuto che, pendente causa, il convenuto avesse fatto parziale atto di acquiescenza restituendo la vettura. L’attrice appellante adesiva ritiene che il convenuto sia risultato soccombente su tutta la linea e che dunque in virtù dell’art. 148 cpv. 1 CPC debba sopportare tutti i costi (fr. 4340.- di spese e tassa giudiziaria e fr. 6000.- di ripetibili). Essa afferma che non solo il convenuto ha riconosciuto la sua pretesa con la riconsegna del veicolo in corso di causa, ma che il Pretore ha accolto la richiesta di fr. 56'700.- quale risarcimento del danno per la ritardata consegna dell’auto. Se non che, il Pretore ha indicato nella propria sentenza che il valore di causa era di fr. 165'200.-, composto di fr. 107'600.- (valore del veicolo) e di fr. 57'600.- (risarcimento del danno derivante dalla ritardata consegna del veicolo). Ora, il convenuto è risultato soccombente per quel che concerne la consegna del veicolo (fr. 107'600.-) ma ha visto accolta la propria eccezione di compensazione (fr. 57'600.-), sicché la chiave di ripartizione adottata dal Pretore regge alla critica e non vi è motivo di modificarla. Ne discende la reiezione dell’appello adesivo.

 

                                   8.   In conclusione, sia l’appello 21 dicembre 2007 sia l’appello adesivo 11 febbraio 2008 devono essere respinti. La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili seguono la rispettiva soccombenza (art. 148 CPC).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per i quali motivi,

visti l’art. 148 CPC, la LTG e il Regolamento sulle ripetibili,

 

 

 

dichiara e pronuncia:

 

                                   1.   L’appello 21 dicembre 2007 di AP 1 è respinto.

 

                                   2.   Gli oneri processuali dell’appello consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 2000.-

                                         b) spese                         fr.     50.-

                                                                                fr. 2050.-

 

                                         già anticipati dall’appellante AP 1, rimangono a suo carico, con l’obbligo di rifondere alla controparte fr. 2'000.- per ripetibili di appello.

 

                                   3.   L’appello adesivo 11 febbraio 2008 di AA 1 è respinto.

 

                                   4.   Gli oneri processuali dell’appello adesivo, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 600.-

                                         b) spese                         fr.   50.-

                                                                                fr. 650.-

 

                                         già anticipati dall’appellante adesiva, restano a suo carico con l’obbligo di versare fr. 200.- a titolo di ripetibili alla controparte.

 

                                   5.   Intimazione:

 

-     

-      

 

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città.

 

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                     Il segretario

 

 

 

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14 , entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).