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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La seconda Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Epiney-Colombo, presidente, Walser e Lardelli |
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segretario: |
Bettelini, vicecancelliere |
sedente per statuire nella causa inc. n. DI.2005.1016 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 promossa con istanza 12 agosto 2005 da
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AP 1
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contro |
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AO 1
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in materia di contratto di lavoro, con cui l’istante ha chiesto di condannare la convenuta al pagamento di fr. 29'633.95 oltre interessi al 5% dal 21 gennaio 2004, a titolo di risarcimento del danno, domanda avversata dalla convenuta e che il Pretore ha parzialmente accolto per fr. 12'266.85 oltre interessi al 5% con sentenza 17 gennaio 2008;
appellante l’istante, la quale con atto d’appello del 1° febbraio 2008 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso che venga interamente accolta l’istanza del 12 agosto 2005 e che la convenuta sia condannata al pagamento di fr. 29'633.95 oltre interessi al 5%, con protesta di tasse, spese e ripetibili di prima e seconda istanza;
mentre la convenuta con osservazioni del 18 febbraio 2008 propone la reiezione del gravame protestando a sua volta tasse, spese e ripetibili.
Letti ed esaminati gli atti ed i documenti di causa,
ritenuto
in fatto
A. AP 1 ha lavorato come commessa in un negozio di alimentari alle dipendenze di AO 1, con uno stipendio lordo mensile fr. 3'300.- (doc. B) dal 1° luglio 2002 al 24 gennaio 2004, data in cui si è licenziata in tronco per aver subito il 21 gennaio 2004 un’aggressione dal direttore del negozio O__________, che l’ha afferrata per il collo facendola cadere. O__________ è stato condannato il 1° dicembre 2004 a una multa di fr. 300.- per il reato di vie di fatto (doc. R). A seguito di tale episodio, AP 1 è stata inabile al lavoro al 100% dal 1° gennaio 2004 al 31 maggio 2004 e al 50% dal 1° giugno 2004 (doc. H, I, L, M, N, O). Essa ha ricevuto dall’assicurazione per perdita di guadagno fr. 23'050.- per il periodo dal 22 gennaio 2004 al febbraio 2006 (doc. Z), e dall’assicurazione contro la disoccupazione la somma di fr. 7'763,80 per i mesi da settembre 2004 a maggio 2005 (doc. AA).
B. Con istanza 12 agosto 2005 AP 1 ha convenuto davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, la ex datrice di lavoro, chiedendone la condanna al versamento di fr. 29'633,95 oltre interessi quali indennità per il salario dei mesi da gennaio a marzo 2004, per le ferie non godute, per mancato pagamento degli oneri sociali, per la perdita di guadagno subita e per torto morale. Il Pretore con sentenza del 17 gennaio 2008 ha accolto parzialmente l’istanza e ha condannato la convenuta al pagamento di fr. 12'266,85 più interessi. Ha riconosciuto all’istante il diritto allo stipendio sino al termine di disdetta usuale, l’indennità per le ferie non godute, la perdita di guadagno per una durata di dieci mesi e mezzo e il diritto al versamento degli oneri sociali, addebitandole una concolpa del 30% per aver contribuito ad alimentare un ambiente teso e aver gravemente provocato il direttore del negozio.
C. Con atto di appello del 1° febbraio 2008 l’istante è insorta contro il giudizio pretorile, chiedendone la riforma nel senso di accogliere integralmente l’istanza. Nelle proprie osservazioni la convenuta ha proposto la reiezione del gravame e la conferma del giudizio pretorile.
e considerato
in diritto
1. In questa sede rimane contestato l’ammontare del risarcimento dovuto dalla convenuta per l’aggressione perpetrata dal suo direttore sulla ex dipendente. Nella fattispecie il Pretore, dopo aver accertato che l’istante era stata aggredita dal direttore del negozio dove lavorava, ha rilevato che per il risarcimento della perdita di guadagno nel periodo successivo al 30 marzo 2004, data ordinaria di disdetta del contratto di lavoro, l’istante doveva provare, oltre all’incapacità di guadagno, pacifica dai documenti versati agli atti, anche la causalità naturale ed adeguata con le vie di fatto subite a opera del direttore del negozio. A questo proposito, sulla base della perizia giudiziale del Dr. med. I__________, il primo giudice ha stabilito che l’istante aveva diritto a un risarcimento per perdita di guadagno limitato a un periodo di dieci mesi e mezzo (dal 21 gennaio 2004 al 6 dicembre 2004). L’aggressione subita, infatti, aveva causato un peggioramento dei dolori dovuti alla fibromialgia nella misura del 10%, motivo per cui il perito giudiziario ha stimato un lasso di tempo variabile tra 9 e 12 mesi per il recupero dello stato pregresso. Il Pretore ha per contro negato sia il riconoscimento di altri danni poiché tutti i medici interrogati, a eccezione della Dr.essa G__________, avevano affermato che lo stato pregresso dell’istante era tale che anche senza l’evento si sarebbero manifestati i pregiudizi appalesatesi alla sua integrità fisica, sia il risarcimento del 10% di peggioramento della fibromialgia dopo il periodo di dieci mesi e mezzo ritenendo il rapporto di causalità naturale troppo labile (sentenza, pag. 5 e ss.).
2. L’appellante rimprovera al Pretore di avere limitato il risarcimento del danno dovuto alla perdita di guadagno a un periodo di dieci mesi e mezzo, senza tenere conto né della perizia giudiziaria allestita il 27 luglio 2007 dalla Dr.essa M__________ né del referto peritale 20 dicembre 2004 allestito dalla Dr.essa Mi__________ per l’assicurazione __________. In particolare, l’appellante afferma che la Dr.essa M__________ e la Dr.essa Mi__________ hanno confermato nelle loro perizie il nesso causale, sia naturale che adeguato, tra l’aggressione subita il 21 gennaio 2004 e l’incapacità lavorativa permanente del 50%: tale evento sarebbe infatti stato la causa scatenante dei disturbi psichici divenuti cronici. Inoltre, fa notare come ciò sia anche stato confermato in sede di audizione testimoniale sia dal suo medico curante per quanto attiene all’incapacità lavorativa causata dai disturbi psichici, sia dal Dr. med. N__________, per l’inabilità legata ai dolori della fibromialgia (appello, pag. 2 e ss.). Dal canto suo la convenuta e appellata reputa privi di fondamento i rimproveri mossi al Pretore.
3. In base all’art. 328 CO il datore di lavoro deve rispettare e proteggere la personalità del lavoratore e avere il dovuto riguardo per la sua salute. Il datore di lavoro che non ossequia un obbligo di protezione nei confronti del lavoratore commette una violazione contrattuale ed è pertanto responsabile del danno causato. I combinati art. 97 CO e 8 CC pongono a carico del lavoratore l’onere di provare la violazione da parte del datore di lavoro di un obbligo contrattuale, il danno e il nesso di causalità adeguata tra la predetta violazione e il danno, mentre incombe al datore di lavoro dimostrare l’inesistenza di una sua colpa. La colpa del datore di lavoro può anche risultare da un comportamento colpevole di un suo dipendente ai sensi dell’art. 101 CO (Wyler, Droit du travail, 2a ed., Berna 2008, pag.296). In caso di lesioni corporali o di importanti lesioni alla personalità può anche emergere un obbligo al pagamento di una somma a titolo di riparazione morale. La lesione di obblighi di protezione del lavoratore può creare anche una responsabilità extracontrattuale ai sensi degli art. 41 CO e 55 CO.
4. Per chiarire la capacità lavorativa dell’istante, sulla quale si erano già espressi diversi medici (medico curante, medico fiduciario dell’assicurazione infortuni, cfr. doc. I, L, M, N, O, fascicolo richiamato dalla __________, fascicolo richiamato dall’AI, deposizioni testimoniali) il primo giudice ha disposto l’erezione di due perizie giudiziarie, una a cura di un medico psichiatra, l’altra a cura di uno specialista in reumatologia, dal momento che l’istante risultava affetta da fibromialgia già prima dell’evento del 21 gennaio 2004. Agli atti è stata acquisita anche la perizia pluridisciplinare 27 ottobre 2005 del SAM (Servizio accertamento medico dell’assicurazione invalidità, cfr. fascicolo richiamato dall’AI). Nella propria sentenza, il Pretore si è invero riferito solo alla perizia giudiziaria del reumatologo, senza menzionare quella della psichiatra, come rileva l’appellante. Se non che, anche le conclusioni della perita giudiziaria specialista in psichiatria non si discostano, in sostanza, dalle conclusioni del collega reumatologo e da quelle degli altri medici specialisti i cui numerosi referti sono acquisiti agli atti. La dr. med. Mi__________, psichiatra, redattrice di una valutazione per l’Assicurazione infortuni __________ nel dicembre 2004, aveva constatato una sindrome da disadattamento con prevalente disturbo di altri aspetti emozionali (ICS 10 F 43.23) e aveva ritenuto che nella professione di commessa l’istante era inabile al lavoro nella misura del 50% (doc. CC), rilevando che esisteva una vulnerabilità premorbosa importante e che quindi il nesso causale tra i disturbi e l’aggressione subita il 21 gennaio 2004 era solo possibile. La perita giudiziaria dr.ssa M__________, specialista in psichiatria, ha esposto nel suo referto peritale del 27 luglio 2007 che la peritanda era un soggetto vulnerabile e che “l’evento del 21 gennaio 2004 è stato per la peritanda molto traumatico a causa della sua vulnerabilità precedente, all’aggressione molto simile all’evento dell’abuso nell’infanzia, alla scarsa capacità psichica a metabolizzare (e quindi superare) il trauma, alla tendenza alla somatizzazione”, ed è giunta alla conclusione che la “presenza di una struttura premorbosa pregiudica la capacità di recupero della peritanda quindi favorisce la cronicità” valutando la capacità lavorativa al 50% per motivi psichici (act. XIII). Nella sua perizia del 17 aprile 2007 il dr. med. I__________, specialista in reumatologia, ha posto la diagnosi di “fibromialgia preesistente, probabile peggioramento difficilmente valutabile, incapacità lavorativa del 100% dal 21.1.2004 al 31.5.2004 e dal 1.6.2004 del 50%, attuale 30% in attività pesanti” (act. XII). Nella successiva delucidazione peritale dell’11 ottobre 2007 la psichiatra ha spiegato che la “personalità della peritanda poco adattabile allo stress, usa difese arcaiche e rigide…incapacità lavorativa al 50%... la fibromialgia rappresenta una delle manifestazioni del disagio psichico e cioè la tendenza alla somatizzazione quale espressione dei conflitti sottostanti che la peritanda non è in grado di risolvere e che portano inevitabilmente alla cronicità” (act. XIV). In altre parole, i medici hanno constatato l’inabilità lavorativa dell’istante, ma non la causalità adeguata tra di essa e l’evento traumatico di cui è responsabile la convenuta. L’aggressione è stato l’evento scatenante dell’inabilità lavorativa, come emerge da tutti i referti clinici e dalle deposizioni testimoniali agli atti, ma la cronicità di tale stato dipende esclusivamente dallo stato premorboso dell’interessata e dalla sua particolare condizione psichica (cfr. audizione testimoniale dr. med. Mi__________, verbale 20 gennaio 2006 pag. 2), senza i quali essa sarebbe tornata allo stato precedente l’infortunio in un lasso di tempo valutato tra i 9 e i 12 mesi dal perito giudiziario (act. XII). In tal senso si sono espressi anche i periti del SAM, i quali hanno finanche negato un nesso di causalità tra l’aggressione e il peggioramento della fibromialgia e lo stato psichico inabilitante (perizia contenuta nel fascicolo richiamato dall’AI). In tali circostanze l’apprezzamento del Pretore, che fondandosi sulle perizie giudiziarie agli atti ha limitato a 10 mesi e mezzo (media tra i 9 e i 12 mesi indicati nella perizia reumatologica e nella perizia psichiatrica) il risarcimento del danno per assenza del nesso di causalità adeguata tra l’evento traumatico e il danno residuo, regge alla critica. Né può essere censurata la conclusione pretorile relativa al peggioramento della fibromialgia segnalato dal perito giudiziario, difettando anche in questo caso il nesso di causalità adeguata tra l’aggressione e il peggioramento lamentato dall’istante, che il perito giudiziario medesimo ha avuto difficoltà a evidenziare e valutare e che a detta della perita psichiatra è riconducibile allo stato psichico preesistente ed è finanche “ascrivibile all’iter giudiziario in corso e con la correlata necessità di dover rivisitare eventi dolorosi per la peritanda” (act. XIV, pag. 2).
5. L’istante rimprovera inoltre al Pretore di aver ridotto del 30% il risarcimento del danno per una sua concolpa nell’aggressione, e rileva di aver reagito verbalmente a espressioni offensive proferite dal direttore. Dal canto suo la convenuta sostiene che il suo direttore era stato aggredito verbalmente e fisicamente dalla dipendente con la prezzatrice, e che in precedenza costui era stato oggetto di tutta una serie di provocazioni da parte della dipendente, unica responsabile dell’episodio di vie di fatto e alla quale nulla può essere riconosciuto a titolo di indennità. Nel proprio interrogatorio formale, l’istante ha confermato di aver detto al direttore la frase “Tua figlia è anoressica perché si vergogna di avere un padre come te”, ciò che avrebbe scatenato l’aggressione e ha anche specificato di aver reagito in tal modo in risposta a un attacco verbale del direttore, il quale le aveva detto “sei una poco di buono, non vali niente, tanto che sei stata lasciata da tuo marito” (interrogatorio formale del 19 ottobre 2006). Tali circostanze risultano anche dalla ricostruzione dei fatti eseguita nel corso del procedimento penale (doc. R, pag. 6 in alto). Se non che, sia il battibecco sia il fatto di aver colpito il direttore al pollice con la prezzatrice, benché riprovevoli, non possono neppure lontanamente giustificare l’aggressione che la dipendente ha subito a opera di costui, che con il braccio le ha stretto il collo (doc. R, pag. 20) provocandole escoriazioni ben visibili ai due lati del collo. Non si giustifica quindi una riduzione del danno del 30% per concolpa dell’istante e al riguardo l’appello deve essere accolto. L’importo riconosciuto all’istante deve di conseguenza essere ricalcolato senza la riduzione del 30% per concolpa, in fr. 985.- per lo stipendio netto dal 22 gennaio al 30 marzo 2004 e in fr. 9'376,75 (fr. 31'146.- ./. fr. 13'456.- ricevuti dalla __________ ./. fr. 3'316.- ricevuti dall’AD ./. fr. 4'997.25 da attività lavorativa, cfr. sentenza pag. 6) per il risarcimento per perdita di guadagno dal 22 gennaio al 6 dicembre 2004.
6. Per quel che concerne le altre poste del risarcimento calcolato dal Pretore (stipendio netto sino al 21 gennaio 2004, remunerazione per vacanze non godute e il versamento degli oneri sociali), l’appellante non le ha contestate in questa sede. Essa ha invero ripreso nell’appello (da pag. 8 a pag. 9) il testo delle proprie conclusioni di causa (da pag. 5 a pag. 7) e i calcoli sviluppati in quella sede, senza esprimere alcuna critica a quello eseguito dal Pretore. Il significato dell'atto di appello è quello dell'esposizione avanti alla Camera adita di circostanziate critiche all'accertamento dei fatti e/o all'applicazione del diritto di cui alla sentenza impugnata, così da consentire, entro i limiti delle domande formulate, la sua verifica da parte dell'autorità superiore ed eventualmente la sua riforma nel senso auspicato dal ricorrente. Sembrerebbe perciò scontato presumere che l'atto di appello abbia necessariamente a confrontarsi in forma critica con i contenuti del giudizio che si intende impugnare. È però ovvio che ciò non può avvenire laddove vengano richiamate o riprodotte le argomentazioni già esposte negli atti della procedura svolta davanti al Pretore, poiché in tali scritti si cercherebbero invano critiche a un giudizio che non è ancora stato emanato, ragione per cui la giurisprudenza prevede la sanzione dell'irricevibilità per il gravame che si limita a richiamare argomentazioni espresse in precedenti allegati oppure che si esaurisce nella testuale o quasi trascrizione dell'allegato conclusionale (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 21 e 22 ad art. 309; CPC-TI App., m. 36 ad art. 309; DTF 117 Ia 10). La riproduzione di ampi stralci del memoriale conclusivo soggiace necessariamente ai medesimi principi nella misura in cui si tratta di narrazioni redatte allo scopo di convincere il Pretore della bontà delle proprie argomentazioni alla luce delle risultanze dell'istruttoria, e non invece con la diversa finalità di suffragare avanti alla Camera d'appello l'erroneità del giudizio impugnato. Ne deriva che l’appello risulta sprovvisto di motivazione sullo stipendio netto sino al licenziamento, sulle vacanze e sugli oneri sociali, la ricopiatura integrale delle conclusioni di causa al riguardo non essendo assimilabile a una motivazione ai sensi di legge.
7. I principi esposti in precedenza valgono anche per la pretesa relativa al torto morale, respinta dal Pretore con succinta motivazione (sentenza pag. 7) e che l’appellante ribadisce in questa sede ricopiando letteralmente le conclusioni di causa. L’appello non prende minimamente posizione sull’argomentazione del primo giudice, con la conseguenza che l’appello è da dichiarare irricevibile anche su tale posta.
8. In conclusione, all’istante spetta l’importo netto di fr. 13'659.10 (stipendio netto fino al 21 gennaio 2004 fr. 2'010.-, stipendio netto dal 22 gennaio al 30 marzo 2004 al netto di quanto già versato dalle assicurazioni fr. 985.-, stipendio netto per vacanze non godute fr. 1'287.35, stipendio netto dal 1° aprile al 6 dicembre 2004, al netto di quanto già ricevuto dalle assicurazioni e percepito con il proprio lavoro fr. 9'376.75), ritenuto che la convenuta dovrà pagare in aggiunta gli oneri sociali e il premio di cassa pensione direttamente agli enti preposti (cfr. sentenza impugnata pag. 7).
9. Trattandosi di vertenza in materia di diritto del lavoro di valore inferiore a fr. 30'000.- non si prelevano tasse né spese a carico delle parti (art. 343 cpv. 3 CO; 417 cpv. 1 lett. e CPC). Per la quantificazione delle ripetibili si è tenuto conto di un valore litigioso in questa sede di fr. 17'367.10.
Per quel che concerne le ripetibili di prima sede, l’appellante non ha indicato quale importo vuole ottenere in riforma del dispositivo pretorile, secondo il quale le ripetibili erano compensate. Ora, l’appello deve contenere a norma dell’art. 309 CPC l’indicazione della somma richiesta rispetto a quella assegnata dal Pretore. Di conseguenza anche se il Pretore compensa le ripetibili, l’appellante che contesta tale suddivisione deve indicare quale è l’indennità che rivendica a tale titolo, pena l’irricevibilità dell’appello (Cocchi/Trezzini, op. cit., nr. 10 e 11 ad art. 309). Nella fattispecie, l’appellante non ha specificato l’importo a titolo di ripetibili richiesto in riforma della sentenza di primo grado, con la conseguenza che la richiesta è irricevibile. Per le ripetibili d’appello, la soccombenza dell’appellata dal punto di vista matematico risulta pressoché totale, avendo ottenuto un aumento di fr. 1'392.25 rispetto a quanto calcolato dal Pretore (meno del 10%). Tenuto conto del fatto che a ogni modo l’istante ha vinto sul principio della concolpa, per motivi di equità le ripetibili di appello possono essere attribuite sulla base di una soccombenza dell’appellante pari ai 3/4.
Per i quali motivi,
visto gli art. 417 CPC e 148 CPC e il Regolamento sulle ripetibili
dichiara e pronuncia:
I. L’appello 1° febbraio 2008 di AP 1 è parzialmente accolto. La sentenza 17 gennaio 2008 della Pretura del Distretto di Lugano, è di conseguenza riformata come segue:
1. È fatto obbligo a AO 1, __________ di versare a AP 1, __________ l’importo di fr. 13'659.10 più interessi così composto:
fr. 2'010.- con interessi al 5% dal 21.1.2004
fr. 985.- con interessi al 5% dal 25.2.2004
fr. 1'287,35 con interessi dal 21.1. 2004
fr. 9'376,75 con interessi al 5% dal 1 luglio 2004
fr. 1'715,50 con interessi al 5% dal 15.6.200 su fr. 1'039,50 e dal 1.8.2004 su fr. 676.
2. Non si prelevano né tasse né spese. Compensate le ripetibili.
II. Non si prelevano tasse di giustizia né spese. L’appellante rifonderà alla convenuta fr. 400.- per ripetibili ridotte di appello.
III. Intimazione:
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario in materia di contratto di lavoro con un valore litigioso superiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).