Incarto n.
12.2008.40

Lugano

11 settembre 2008/fb

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,

Walser e Lardelli

 

segretaria:

Verda Chiocchetti, vicecancelliera

 

sedente per statuire nella causa inc. n. EF.2007.3550 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con petizione 14 dicembre 2007 da

 

 

AO 1

 

 

contro

 

 

AP 1

rappr. dall RA 1

 

 

 

 

con cui l’attore ha chiesto l’accertamento dell’inesistenza del debito di fr. 85'483.- vantato nei suoi confronti da AP 1, nonché l’annullamento e la cancellazione dell’esecuzione __________ dell’UEF di Bellinzona e un risarcimento di fr. 5'000.-, e che il Pretore con decreto 23 gennaio 2008 ha stralciato dai ruoli perché divenuta priva di oggetto avendo la convenuta ritirato il PE in questione, ponendo la tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 100.- a carico della convenuta, con lobbligo per questultima di rifondere allattore fr. 200.- per ripetibili;

 

appellante la convenuta con atto di appello 4 febbraio 2008 chiedente la riforma del dispositivo sugli oneri processuali del querelato giudizio, nel senso di porre la tassa di giustizia e le spese a carico dellattore, senza assegnazione di ripetibili, con protesta di spese e ripetibili di appello;

 

mentre l’attore, con osservazioni 26 febbraio 2008, chiede la reiezione del gravame, pure con protesta di spese e ripetibili;

 

 

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti,

 

ritenuto

 

in fatto e in diritto:

 

                                    1.   AP 1 ha fatto spiccare dallUEF di Bellinzona il PE n. __________ del 11 settembre 2007 per limporto di fr. 85'483.- oltre interessi nei confronti dellavv. AO 1, indicando quale causa dellobbligazione "Risarcimento danni – esecuzione n. __________ UEF di Bellinzona". Il precettato ha interposto opposizione al precetto esecutivo intimatogli il 12 settembre 2007 (doc. A). Con scritto 12 settembre 2007 lavv. AO 1 ha spiegato alla precettante di rappresentare unicamente gli interessi legali dei propri clienti nella causa che li oppone a lei medesima nellambito del contratto di locazione del __________. Egli ha quindi chiesto il ritiro, entro cinque giorni, dellesecuzione (doc. B). Il 19 settembre 2007 la precettante si è opposta a tale domanda fintanto che lavv. AO 1 non avesse rinunciato, a sua volta, alla procedura esecutiva intentata, "seppure a nome dei suoi mandanti", nei suoi confronti. Ella ha inoltre invocato quale titolo del credito da lei rivendicato latto illecito, sostenendo che nella causa di locazione citata sopra il legale avrebbe agito in maniera defatigatoria, il PE nei propri confronti costituirebbe una minaccia e i suoi clienti avrebbero prodotto in causa dei documenti che il patrocinatore saprebbe essere falsi (doc. C). Il 22 novembre 2007 lavv. AO 1 ha constatato che il PE non era stato cancellato e ha comunicato alla precettante che avrebbe intrapreso la procedura di inesistenza del debito (doc. D).

 

                                   2.   Con petizione 14 dicembre 2007 lavv. AO 1 ha chiesto laccertamento dellinesistenza del debito, lannullamento dellesecuzione promossa dalla convenuta e la cancellazione del PE, nonché un risarcimento di fr. 5'000.-, richiamando lart. 85 LEF. Secondo lattore, il credito vantato da AP 1 non avrebbe alcuna causale, non essendovi alcun rapporto, né professionale né personale, con la stessa, salvo quello relativo alla causa di locazione del __________ nel quale rappresenta la controparte della precettante. Egli ha altresì rivendicato fr. 5'000.- per spese legali e quale danno a seguito di una procedura che AP 1 saprebbe essere ingiusta. Il 18 gennaio 2008 il legale di questultima, avv. RA 1, ha comunicato sia al precettato sia alla Pretura di aver preso nota della petizione solo quel giorno, e ha rilevato che essa era priva di oggetto, dato che lesecuzione in questione era stata annullata il 28 novembre 2007. In allegato egli ha accluso copia della richiesta di annullamento dellesecuzione inoltrata in tale data da AP 1 allUEF di Bellinzona. Il 21 gennaio 2008 lavv. AO 1 ha scritto alla Pretura di aver appreso di tale ritiro solo dallo scritto del legale di controparte testé citato, constatando che la procedura è divenuta priva di oggetto e chiedendo il giudizio sulle spese e le ripetibili. Con decreto 23 gennaio 2008 la Pretora ha stralciato la causa dai ruoli e ha posto a carico della convenuta la tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 100.-, con obbligo di rifondere allattore fr. 200.- per ripetibili.

 

                                   3.   Contro tale giudizio è insorta AP 1 con appello 4 febbraio 2008, con il quale chiede la riforma del dispositivo sugli oneri processuali, nel senso di porli a carico dellattore e di non assegnare ripetibili. Con osservazioni 26 febbraio 2008 lappellato ha spiegato di aver inoltrato la petizione dopo aver più volte invitato la precettante al ritiro dellesecuzione e di aver saputo che tale richiesta era stata adempiuta unicamente dopo linoltro della causa, ovvero con lo scritto 18 gennaio 2007 (recte: 2008) dellavv. RA 1. Di conseguenza, egli ha chiesto la reiezione del gravame avversario.

 

                                   4.   Lappellante produce in appello tre documenti, ovvero la richiesta 28 novembre 2007 di ritiro dellesecuzione allUEF (doc. 1), lo scritto 18 gennaio 2008 dellavv. RA 1 (doc. 2) e quello 22 novembre 2007 dellavv. AO 1 (doc. 3). Tali documenti sono già agli atti (sopra, consid. 1 e 2), di modo che la loro produzione non rientra nel divieto di produrre nuovi documenti in appello, sancito dall’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC.

 

                                   5.   Lappellante sostiene che la Pretora ha stralciato la causa dai ruoli senza sentirla, violando in tal modo il suo diritto di essere sentita. Ella invoca, al riguardo, lart. 351 cpv. 1 CPC, secondo il quale il giudice, udite le parti, stralcia la causa se una lite diventa senza oggetto o priva di interesse giuridico. A parte il fatto che, come si vedrà in seguito (consid. 6.1), alla fattispecie non è applicabile il disposto testé citato, lomissione è stata rimediata in sede dappello, giacché una violazione del diritto di essere sentito è sanata allorquando la parte in causa può esprimersi successivamente davanti a unautorità di ricorso munita di pieno potere cognitivo (cfr. Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 18 ad art. 351 CPC), come è questa Camera. Per tacere del fatto che è stata proprio la precettante, con missiva 18 gennaio 2008, a sostenere che la causa era priva di oggetto, di modo che il suo diritto di essere sentito non sembra nemmeno essere violato.

 

                                   6.   Lappellante ribadisce, poi, che la petizione è stata inoltrata dallavv. AO 1 il 14 dicembre 2007, ovvero dopo che essa aveva già ritirato il PE il 28 novembre 2007. Lazione era quindi fin dallinizio sprovvista di interesse giuridico e doveva essere dichiarata irricevibile. Ella ritiene che il precettato, di professione avvocato, avrebbe dovuto informarsi presso lUE sul ritiro o meno del PE prima di inoltrare la causa. Secondo lappellante, inoltre, la petizione era da dichiarare irricevibile anche per lincompetenza del giudice adito, dato che la Pretura competente era quella di Bellinzona, e perché lattore ha invocato erroneamente lart. 85 LEF, anziché lart. 85a LEF.

 

                                6.1   È pacifico che lesecuzione è stata ritirata il 28 novembre 2007, quindi prima che la petizione fosse inoltrata il 14 dicembre 2007. La lite non è quindi divenuta successivamente senza oggetto, bensì lo era sin dallinizio. Lappellato sostiene di aver introdotto la petizione dopo aver più volte invitato, invano, la precettante a ritirare lesecuzione (osservazioni 26 febbraio 2008), circostanza invocata anche dinanzi al primo giudice (lettera 21 gennaio 2008). Se non che, come affermato con pertinenza dallappellante, ciò non lo esimeva dal verificare tale circostanza immediatamente prima dellinoltro della petizione, se del caso chiedendo ragguagli allUE, mentre egli ha atteso quasi un mese dalla risposta negativa della precettante (scritto 19 settembre 2007) prima di inoltrare lazione. Per tacere del fatto che dal carteggio processuale emerge ununica risposta della precettante, per lappunto lo scritto testé citato. Di conseguenza, la Pretora ha erroneamente stralciato la causa dai ruoli, poiché avrebbe dovuto respingerla nel merito, ovvero per assenza di unesecuzione giusta lart. 85a LEF (o 85 LEF come erroneamente invocato dall’attore: v. consid. 6.3). Va precisato che sebbene lappellante non abbia dedotto in giudizio il dispositivo che prevede lo stralcio della causa (cfr. al riguardo RtiD I-2004 pag. 480 consid. 1; Rep. 1999 pag. 247 consid. 1), ciò non esime questa Camera dallapplicare il diritto dufficio per accertare lesito degli oneri processuali di prima sede. In virtù del principio della soccombenza secondo lart. 148 cpv. 1 CPC, la tassa di giustizia e le spese devono quindi essere caricate, nella fattispecie, allattore, con obbligo per questultimo di rifondere alla controparte unequa indennità per ripetibili. Nemmeno risulta applicabile, in concreto, il cpv. 3 del disposto testé citato, secondo il quale il giudice può condannare la parte al pagamento delle spese e delle ripetibili da essa inutilmente cagionate. Come detto sopra, non basta il fatto che la precettante si sia rifiutata con scritto 19 settembre 2007 di ritirare lesecuzione per esimere il precettato da puntuali verifiche sullesistenza dellesecuzione al momento dellinoltro della causa.

 

                                6.2   La Pretora ha stralciato la causa invocando lart. 352 CPC, che tratta della desistenza della parte. Anche volendo interpretare lo scritto 21 gennaio 2008 dellattore (sopra, consid. 2) quale desistenza, il risultato non sarebbe diverso da quello illustrato sopra (consid. 6.1). Invero, come affermato dallappellante (pag. 4 in basso) tanto l'acquiescenza quanto la desistenza vanno equiparate in linea di principio, ai fini del giudizio sulle spese e le ripetibili, a soccombenza (acquiescenza v. RtiD I-2004 pag. 487 consid. 5; desistenza v. Rep. 1990 pag. 284, 1978 pag. 375). Di conseguenza, lappello devessere accolto e la sentenza impugnata riformata nel senso che la tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 100.- sono poste a carico dellattore. L’appellante ha rinunciato alle ripetibili di prima sede (richiesta di giudizio, pag. 2 in alto), sicché non mette conto di accordarle alcunché a tale titolo.

 

                                6.3   Dato lesito della causa non occorrerebbe chinarsi sulle ulteriori censure sollevate dallappellante. A ogni buon conto, va rilevato che a ragione lappellante afferma che la causa avrebbe, semmai, dovuto basarsi sullart. 85a LEF, dato che lart. 85 LEF, invocato dallattore, tende all’annullamento o alla sospensione giudiziali dell’esecuzione mediante la prova che il debito è stato estinto rispettivamente che al debitore è stata concessa una dilazione, mentre il secondo è volto allaccertamento dell’inesistenza del debito, della sua estinzione o della concessione di una dilazione. Correttamente lappellante sostiene, poi, che lazione non doveva essere inoltrata alla Pretura del Distretto di Lugano e, quindi, dichiarata irricevibile (appello, pag. 3 punto 6). Invero, secondo lart. 46 cpv. 1 LEF il debitore dev’essere escusso al suo domicilio. Cosa che la precettante ha fatto correttamente, rivolgendosi allUE di Bellinzona (doc. A). Giusta lart. 85a cpv. 1 LEF lescusso può domandare in ogni tempo al tribunale del luogo dell’esecuzione l’accertamento dell’inesistenza del debito. Nella fattispecie, il tribunale competente sarebbe quindi stato la Pretura del Distretto di Bellinzona. Ciò vale anche per una causa intentata, come fatto erroneamente dallattore, sulla scorta dellart. 85 LEF. La Pretora avrebbe quindi dovuto dichiarare la petizione di primo acchito irricevibile. Anche in questo caso, in virtù del principio della soccombenza (art. 148 CPC) gli oneri processuali e le ripetibili avrebbero dovuto essere addossate allattore.

 

                                   7.   Di conseguenza, lappello è accolto e la sentenza riformata ai sensi dei considerandi. Gli oneri del giudizio odierno, calcolati su un valore litigioso di fr. 300.-, seguono la soccombenza dellattore, il quale rifonderà allappellante unequa indennità per ripetibili di appello (art. 148 cpv. 1 CPC).

 

 

 

Per i quali motivi,

 

richiamati gli art. 148 CPC e la TG,

 

dichiara e pronuncia:

 

 

                                   1.   Lappello 4 febbraio 2008 di AP 1 è accolto. Di conseguenza, il decreto 23 gennaio 2008, invariato laltro dispositivo, è così riformato:

                                         2.     La tassa di giustizia e le spese in complessivi fr. 100.-, da

                                                 anticipare dallattore, rimangono a suo carico. Non si assegnano

                                                 ripetibili.

 

                                   2.   Le spese della procedura dappello, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 100.-

                                         b) spese                         fr.   50.-

                                         Totale                             fr. 150.-

                                        

                                         già anticipate dallappellante, sono poste a carico dell’appellato, che rifonderà allappellante fr. 100.- per ripetibili.

                                     

                                   3.   Intimazione:

 

-;

-.

 

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        La segretaria

 

 

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale. Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).