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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La seconda Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Epiney–Colombo, presidente, Walser e Lardelli |
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segretario: |
Bettelini, vicecancelliere |
sedente per statuire nella causa – inc. n. OA.2007.612 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2 – promossa con petizione 1° ottobre 2007 da
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AP 1 (rappr. da RA 1)
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contro |
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AO 1 (rappr. dall’ RA 2)
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con cui l’attrice ha chiesto il disconoscimento del debito di € 500'000.–, pari a
fr. 823'900.–, oltre interessi posto in esecuzione dalla convenuta con il PE n. __________ dell’UEF di Lugano, domanda avversata dalla controparte;
ed ora sull’eccezione di incompetenza del giudice adito per l’esistenza di una clausola compromissoria sollevata dalla convenuta con la risposta, che il Pretore con decreto 21 dicembre 2007 ha accolto, respingendo in ordine la petizione e caricando all’attrice la tassa di giustizia e le spese di fr. 3'000.– nonché le ripetibili, pure di fr. 3'000.–;
appellante l'attrice con atto di appello 10 gennaio 2008, con cui chiede la riforma del querelato giudizio nel senso che nello stesso venga specificato che l’incarto pretorile deve essere trasmesso al tribunale arbitrale costituito ad hoc, per il tramite del suo presidente, avv. V__________ __________, con riduzione a fr. 500.– della tassa di giustizia ed il rinvio al tribunale arbitrale del giudizio sulle ripetibili o in subordine la loro riduzione a fr. 500.–, il tutto protestando spese e ripetibili della procedura di seconda istanza;
mentre la convenuta con osservazioni 25 marzo 2008 postula la reiezione del gravame pure con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
che con petizione 1° ottobre 2007 AP 1 ha chiesto il disconoscimento del debito di € 500'000.–, pari a fr. 823'900.–, oltre interessi posto in esecuzione da AO 1 con il PE n. __________ dell’UEF di Lugano, pretesa fondata sul contratto di mutuo di cui al doc. E;
che la convenuta vi si è opposta con il proprio allegato di risposta 21 novembre 2007, in cui, oltre ad esprimersi sul merito della vertenza, ha preliminarmente eccepito l’incompetenza del giudice adito per l’esistenza, nel contratto, di una clausola compromissoria;
che l’udienza preliminare del 10 dicembre 2007 è stata limitata alla trattazione della predetta eccezione;
che nel decreto impugnato, reso il 21 dicembre 2007, il Pretore, in accoglimento dell’eccezione, ha respinto in ordine la petizione, caricando all’attrice la tassa di giustizia e le spese di fr. 3'000.– nonché le ripetibili, pure di fr. 3'000.–;
che con l’appello 10 gennaio 2008 che ci qui occupa, avversato dalla convenuta con osservazioni 25 marzo 2008, l’attrice chiede di riformare il querelato giudizio nel senso che nello stesso venga specificato che l’incarto pretorile deve essere trasmesso al tribunale arbitrale costituito ad hoc, per il tramite del suo presidente, avv. V__________ __________, con riduzione a fr. 500.– della tassa di giustizia ed il rinvio al tribunale arbitrale del giudizio sulle ripetibili o in subordine la loro riduzione a fr. 500.–;
che, innanzitutto, la decisione con cui il Pretore ha respinto in ordine la petizione non può essere integrata come preteso dall’attrice, nel senso cioè che nella stessa venga specificato che l’incarto pretorile deve essere trasmesso al tribunale arbitrale costituito ad hoc, per il tramite del suo presidente, avv. V__________ __________: la giurisprudenza cantonale ha in effetti già avuto modo di stabilire che di fronte ad un’eccezione di incompetenza sulla scorta di una deroga convenzionale di foro – e analoga soluzione si impone anche nel caso di un’eccezione di incompetenza per l’esistenza di una clausola compromissoria (in entrambi i casi, la competenza risultando “sanata” in assenza di una formale eccezione, cfr. Cocchi/Trezzini, CPC–TI, n. 439 ad art. 126) – il giudice adito deve semplicemente pronunciarsi sulla stessa e non può rinviare ai sensi dell’art. 126 CPC gli atti al giudice che ritiene competente (Cocchi/Trezzini, CPC–TI, m. 7 ad art. 126); oltretutto, nel caso di specie, il Pretore, al momento dell’emanazione della decisione, nemmeno era a conoscenza dell’avvenuta costituzione del tribunale arbitrale ad hoc, a quel momento solo prospettata, e tanto meno della sua effettiva composizione (con gli avv. M__________ __________ e F__________ __________ quali membri e l’avv. V__________ __________ quale presidente), tali circostanze essendo state addotte per la prima volta e quindi irritualmente (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC) solo in questa sede, sicché nemmeno sarebbe stato in grado di trasmettere l’incarto al presidente frattanto designato;
che l’attrice non può neppure essere seguita laddove rimprovera al Pretore di aver attribuito ripetibili alla parte vincente, rilevando che un tale giudizio andava demandato al tribunale arbitrale: il giudizio sulle spese e sulle ripetibili della procedura davanti al tribunale che rinvia la causa deve in effetti trovare definitiva soluzione nella decisione di quel tribunale e non può essere rinviato a quello del merito (Cocchi/Trezzini, CPC–TI App., n. 240 ad art. 126 con rif. a ZR 2001 n. 63); ciò, a maggior ragione se, come nella fattispecie, il tribunale non provvede al rinvio;
che pure censurato è infine l’ammontare della tassa di giustizia e delle ripetibili attribuite dal Pretore, di cui è chiesta la riduzione da fr. 3'000.– a fr. 500.–;
che, per giurisprudenza invalsa, nella fissazione della tassa di giustizia e delle ripetibili il giudice gode di un ampio potere d’apprezzamento, censurabile unicamente in caso di eccesso o di abuso, ciò che di regola non è il caso se gli importi attribuiti rientrano tra i minimi e i massimi della tariffa applicabile (Cocchi/Trezzini, CPC–TI, m. 51 ad art. 148 e m. 19 ad art. 150);
che per quanto riguarda le ripetibili, le stesse vanno in concreto calcolate in base alla vTOA (normativa in vigore al momento dei fatti), che non vincola in ogni caso il giudice ma ha solo valore indicativo (Cocchi/Trezzini, CPC–TI, m. 18 ad art. 150), ritenuto che in presenza di una lite terminata per l’accoglimento di un’eccezione preliminare, come nel caso in esame, esse vanno calcolate in applicazione dell’art. 11 vTOA (II CCA 24 ottobre 2007 inc. n. 12.2006.173; Cocchi/Trezzini, CPC–TI, m. 36 ad art. 150), ovvero secondo la nota formula (pubblicata in BOA n. 1 p. 15; Cocchi/Trezzini, CPC–TI, ibidem) che media l’onorario per valore (art. 9 vTOA) con quello a tempo (art. 10 vTOA);
che nella fattispecie l’onorario di patrocinio dovuto secondo il valore (art. 9 cpv. 1 vTOA) sarebbe verosimilmente stato di circa fr. 41’200.–, il grado di difficoltà della causa apparendo – nel quadro di una valutazione complessiva – medio–basso (5 %), mentre l’onorario di patrocinio a tempo, visto l’impegno profuso dal patrocinatore della convenuta, il quale, oltre allo studio dell’incarto ed alla stesura dell’allegato di risposta, ha partecipato all’udienza preliminare del 10 dicembre 2007 (non potendosi considerare il tempo impiegato per le allegazioni di merito poiché l’eccezione di incompetenza poteva essere sollevata con atto processuale e preliminare alla risposta, cfr. Rep. 1976 p. 59), sarebbe ammontato ad almeno fr. 1’500.– (almeno 5 ore retribuite a fr. 300.–): di qui, mediando i due importi, un onorario di circa fr. 2’900.–, con il che non si può ritenere che, in punto alle ripetibili, il primo giudice abbia manifestamente ed arbitrariamente ecceduto nel suo potere d’apprezzamento;
che quanto alla tassa di giustizia, l’art. 17 LTG prevede, per cause di valore da fr. 500'001.– a fr. 1'000'000.–, una tassa di giustizia da fr. 3'000.– a fr. 18'000.–, ritenuto però che se la causa non è definita mediante sentenza la tassa dev’essere proporzionata agli atti compiuti (art. 21 LTG);
che nel caso di specie, nonostante il Pretore sia rimasto entro i limiti imposti dalla legge, la qui contestata tassa di fr. 3'000.– non può essere confermata: il fatto che la procedura sia stata tutto sommato limitata – con l’allestimento dei soli allegati di petizione e di risposta e l’effettuazione di una sola udienza – e l’operato del giudice sia stato facilitato – tanto che la stessa attrice aveva espressamente sollevato il tema della competenza (petizione p. 2 e 9) – imponeva in effetti a quest’ultimo di scostarsi da quanto previsto dalla LTG, i cui limiti sono stati stabiliti per tener conto dell’esaurimento degli stadi processuali che, nel caso concreto, non erano però stati tutti compiuti (II CCA 9 agosto 2005 inc. n. 12.2005.87), così che in definitiva, tenuto conto degli atti compiuti e del valore litigioso, una tassa di fr. 2’000.– appare senz’altro congrua (per la fissazione di una tassa di giustizia pari ai 2/3 del minimo tariffale in caso di reiezione della petizione a seguito dell’accoglimento di un’eccezione preliminare d’incompetenza, cfr. II CCA 17 luglio 1996 inc. n. 12.96.118 e 119);
che l’appello va di conseguenza parzialmente accolto solo in questa limitata misura, senza che lo stesso, già in considerazione del suo esito, possa essere reputato temerario, come invece preteso dalla convenuta nelle sue osservazioni;
che la tassa di giustizia, le spese e le ripetibili della procedura d’appello, calcolate su un valore litigioso di almeno fr. 5'000.–, seguono la soccombenza (art. 148 CPC);
Per i quali motivi,
richiamati l’art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 10 gennaio 2008 di AP 1 è parzialmente accolto.
Di conseguenza il decreto 21 dicembre 2007 della Pretura del distretto di Lugano, sezione 2, invariati gli altri dispositivi, è così riformato:
2. La tassa di giustizia e le spese in complessivi fr. 2'000.–, da anticipare come di rito, sono a carico della parte attrice, che inoltre rifonderà alla parte convenuta fr. 3'000.– per ripetibili.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 250.–
b) spese fr. 50.–
T o t a l e fr. 300.–
da anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico per 7/8 e per 1/8 sono poste a carico dell’appellata, a cui l’appellante rifonderà fr. 400.– per parti di ripetibili d’appello.
III. Intimazione:
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–; –.
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il segretario
Rimedi giuridici sulla pagina seguente
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.– nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.– negli altri casi; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Il ricorso è ammissibile contro le decisioni che pongono fine al procedimento (art. 90 LTF). Esso è pure ammissibile contro una decisione che concerne soltanto talune conclusioni, se queste possono essere giudicate indipendentemente dalle altre, o che pone fine al procedimento soltanto per una parte dei litisconsorti (art. 91 LTF), oppure ancora contro decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e concernenti la competenza o domande di ricusazione (art. 92 cpv. 1 LTF). In presenza di altre decisioni pregiudiziali o incidentali, il ricorso è ammissibile solo se le stesse possono causare un pregiudizio irreparabile o se l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).