Incarto n.
12.2008.43

Lugano

5 marzo 2009/lw

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,

Walser e Lardelli

 

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

 

 

sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2006.628 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2 promossa con petizione 29 settembre 2006 da

 

 

 AP 1 

rappr. dall’  RA 1 

 

 

 

contro

 

 

 

AO 1 

rappr. dall’  RA 2

 

 

 

 

 

chiedente la condanna della convenuta al versamento di fr. 46'715.75 oltre interessi al 5% dal 15 maggio 2006, poi ridotti in sede di replica a fr. 40'782.- oltre interessi al 5%, domanda avversata dalla convenuta e che il Pretore ha respinto con sentenza 31 dicembre 2007;

 

appellante l’attore con atto di appello del 4 febbraio 2008, con cui chiede in riforma del giudizio impugnato la condanna della convenuta al versamento di fr. 40'782.- oltre interessi del 5% dal 15 maggio 2006, con protesta di spese e ripetibili;

 

mentre la convenuta con le osservazioni del 12 marzo 2008 propone la reiezione dell’appello e la conferma del giudizio pretorile;

 

letti ed esaminati gli atti;

 

 

ritenuto

 

in fatto

 

                                  A.   AO 1 ha stipulato il 5 luglio 2005 con AP 1 un contratto di assicurazione veicoli a motore RC, casco e infortuni relativo alla vettura VW Passat 1.9 TDI immatricolata TI __________, con prima entrata in circolazione il 1° gennaio 2003 (doc. B). La vettura era stata concessa in leasing da AMAG. AP 1 ha denunciato il 13 novembre 2005 alla Polizia cantonale il furto della vettura, avvenuto nella notte dal 12 al 13 novembre 2005 a __________, in via __________. Il formulario sottoscritto da AP 1 in quell’occasione indica quale chilometraggio della vettura 68000 km e contiene la lista di diversi oggetti trovatisi nel veicolo, del valore di fr. 3'400.- (doc. C). Il giorno successivo AP 1 ha compilato la dichiarazione di sinistro per veicoli a motore, lasciando in bianco la casella relativa al chilometraggio (doc. D). Nel successivo questionario per furto veicolo della compagnia di assicurazioni, sottoscritto il 13 dicembre 2005, AP 1 ha indicato “km percorsi: 38'000 (differenza con RP – porterà prova)” e “ultimo controllo km 30'000 c/o Amag Bellinzona (seguirà fattura” (doc. 6). In seguito ad accertamenti eseguiti sul chilometraggio della vettura, AO 1 ha rifiutato il 3 gennaio 2006 ogni richiesta di indennizzo, sostenendo che AP 1 aveva dichiarato un chilometraggio inferiore di almeno 20'000 km alla realtà, in violazione dell’art. 40 LCA, e ha dichiarato di risolvere il contratto dalla data dell’asserito sinistro (doc. H). AP 1 ha contestato l’11 gennaio 2006 le conclusioni della compagnia assicuratrice, affermando che vi era stato un errore di trascrizione da parte del consulente assicurativo che aveva compilato il formulario del 13 dicembre 2005 (doc. I). Ne è seguito uno scambio di corrispondenza rimasto senza esito.

 

                                  B.   Con petizione del 29 settembre 2006 AP 1 ha convenuto in giudizio AO 1 davanti alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, chiedendone la condanna al versamento di fr. 46'715.75 oltre interessi al 5% dal 15 maggio 2006. La convenuta si è opposta alla domanda con la risposta del 1° dicembre 2006. Nella replica l’attore ha ridotto le proprie domande a fr. 40'782.- (fr. 38'782.- indennizzo per la vettura rubata e fr. 2'000.- per gli effetti personali) oltre interessi al 5% luglio 2006, mentre nella duplica la convenuta ha mantenuto la propria opposizione alla petizione.

 

                                  C.   Statuendo il 31 dicembre 2007, il Pretore ha respinto la petizione e ha posto a carico dell’attore la tassa di giustizia di fr. 1'300.- e le spese, con l’obbligo di rifondere alla convenuta fr. 4'800.- per ripetibili.

 

                                  D.   AP 1 è insorto contro il giudizio pretorile con atto di appello del 4 febbraio 2008, con il quale chiede che in riforma della sentenza impugnata la petizione sia accolta e la convenuta sia condannata a versargli fr. 40'782.- oltre interessi al 5% dal 14 maggio 2006. Nelle proprie osservazioni l’appellata postula la reiezione dell’appello e la conferma del giudizio pretorile.

 

considerando

 

in diritto

 

                                   1.   Nella fattispecie il Pretore è giunto alla conclusione che l’attore, dal punto di vista soggettivo, ha commesso una frode nelle giustificazioni ai sensi dell’art. 40 LCA, poiché egli era consapevole di aver fornito indicazioni errate sul chilometraggio alla convenuta. Il comportamento tenuto dall’assicurato, secondo il primo giudice, era stato contraddittorio per quel che concerne le indicazioni sul chilometraggio, come emergeva dall’istruttoria, in particolare dal formulario di denuncia del furto, dalla deposizione del consulente assicurativo e dai documenti. In tali circostanze egli non poteva essere considerato in buona fede nel fornire le informazioni, rivelatesi errate.

 

                                   2.   A norma dell’art. 40 LCA, l’assicuratore non è vincolato al contratto se l’assicurato o il suo rappresentante, nell’intento di indurlo in errore, ha dichiarato inesattamente o taciuto dei fatti che escluderebbero o limiterebbero l’obbligo dell’assicuratore. Affinché le condizioni soggettive dell’art. 40 LCA siano soddisfatte, non è necessario che l’assicurato crei un vero e proprio inganno, essendo sufficiente che egli sia a conoscenza del fatto che l’assicuratore si stia sbagliando e ne sfrutti l’errore. Ciò è il caso quando il richiedente le prestazioni ha fornito informazioni errate per sbaglio o per negligenza, per esempio se trasmette informazioni ricevute da terzi concernenti il sinistro senza esaminarle ulteriormente (Honsell/Vogt/Schnyder, Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, VVG, 2001, n. 23 ad art. 40).

 

                                   3.   L’attore rimprovera al Pretore di non aver tenuto conto del fatto che egli ha sempre espresso perplessità sul reale chilometraggio della vettura, poiché conduceva per motivi professionali 4 veicoli diversi, e quindi la sua percezione poteva variare, come aveva indicato al consulente della convenuta in occasione dei colloqui per la redazione del formulario del 13 dicembre 2005. Non vi è quindi stata alcuna volontà di indurre in errore la compagnia di assicurazione, ciò che esclude l’applicazione dell’art. 40 LCA. Del resto, prosegue l’appellante, l’istruttoria ha dimostrato che egli non ha mai avuto l’intenzione di barare sul chilometraggio della vettura per ottenere un risarcimento maggiore.

 

                                   4.   In questa sede rimane litigioso l’adempimento dell’aspetto soggettivo dell’art. 40 LCA. Ora, è vero che nel primo colloquio con il consulente assicurativo esterno, al momento della compilazione del primo formulario di sinistro, l’attore ha espresso dubbi sul reale chilometraggio della vettura, tanto che il consulente lasciò in bianco la casella sul chilometraggio e consigliò all’attore di procurarsi le fatture relativi ai servizi (deposizione L__________, verbale 10 maggio 2007), come confermato anche dall’allora compagna dell’attore (deposizione C__________, verbale 10 maggio 2007). In seguito, tuttavia, nel corso del colloquio avuto con lo specialista sinistri dell’assicurazione nel dicembre 2005, l’attore ha dichiarato con certezza e a più riprese che il veicolo aveva un chilometraggio di 38'000 (deposizione F__________, verbale 12 giugno 2007), rispondendo a insistenti richieste (deposizione N__________, verbale 12 giugno 2007). Affermazione smentita dai fatti, in particolare dalla fattura__________ del 30 maggio 2005 (doc. 7) che attestava un chilometraggio di 56'357 e dalla dichiarazione di sinistro compilata dall’attore medesimo il 3 agosto 2004 per danni dovuti alla grandine, dove egli aveva indicato un chilometraggio di “circa 55'000” (doc. 8). __________ abbia inviato all’attore solo la fattura del 26 ottobre 2004, attestante un chilometraggio di 37'245 (doc. F), non è decisiva, tanto più che su semplice telefonata della convenuta, __________ ha inviato la successiva fattura del 30 maggio 2005, attestante un chilometraggio di 56'357 (doc. 7). Del resto l’attore, nello scambio di corrispondenza con la convenuta, ha menzionato la fattura __________ del 30 maggio 2005 per sostenere la propria tesi di un errore umano dello specialista sinistri nell’allestimento del questionario  13 dicembre 2005 (cfr. doc. I). Se non che, il suddetto formulario è stato sottoscritto dall’attore e porta sulla prima pagina l’esplicita menzione “km percorsi 38'000 (differenza con RP, porterà prova)” (doc. 6), ciò che esclude la tesi di un errore di trascrizione (38'000 invece di 68'000) di cui si prevale l’appellante in questa sede. Se vi fosse stato l’errore di trascrizione, infatti, non si vede per quale motivo menzionare il fatto che il chilometraggio era diverso da quanto indicato nel rapporto di polizia. L’istruttoria ha pertanto dimostrato l’assenza di buona fede dell’assicurato nel fornire alla convenuta informazioni inesatte. Non giova all’attore il fatto che le indicazioni fornite nel rapporto di polizia si siano poi avverate esatte, a fronte del suo tentativo di esporre un chilometraggio di molto inferiore alla realtà nei suoi rapporti con la compagnia assicuratrice, l’art. 40 LCA non esigendo il buon esito del tentativo di inganno (Honsell/Vogt/Schnyder, op. cit., n. 24 ad art. 40). Tanto basta per giungere alla conclusione che in concreto la sentenza del Pretore regge alla critica. L’appello, infondato, deve dunque essere respinto.

 

                                   5.   Gli oneri processuali di entrambe le sedi seguono la soccombenza (art. 148 CPC).

 

Per i quali motivi,

richiamati l’art. 148 CPC, la LTG e il regolamento sulle ripetibili,

 

dichiara e pronuncia:

 

                                   1.   L’appello 4 febbraio 2008 di AP 1 è respinto.

 

                                   2.   Gli oneri processuali del presente giudizio, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 600.-

                                         b) spese                         fr. 100.-

                                         totale                              fr. 700.-

 

                                         anticipati dall’appellante, rimangono a suo carico, con l’obbligo di rifondere alla parte appellata fr. 2’000.- a titolo di ripetibili di appello.

 

                                   3.   Intimazione:

 

-     

-     

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        Il segretario

 

 

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14 , entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).  La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).