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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La seconda Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Epiney-Colombo, presidente, Walser e Lardelli |
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segretario: |
Bettelini, vicecancelliere |
sedente per statuire nella causa - inc. n. OA.2004.150 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna - promossa con petizione 9 settembre 2004 da
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AO 1
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contro |
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AP 1 AP 2
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con cui l’attrice ha chiesto la condanna dei convenuti, in solido o in subordine in ragione di metà ciascuno, al pagamento di fr. 82'752.30 oltre interessi;
domanda avversata dai convenuti che hanno postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore con sentenza 21 gennaio 2008 ha parzialmente accolto, condannando i convenuti in solido al pagamento di fr. 48'564.- più interessi e caricando alle parti gli oneri processuali in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili;
appellanti i convenuti con atto di appello 11 febbraio 2008, con cui chiedono la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione o in via subordinata di caricare per 3/4 gli oneri processuali all’attrice, pure costretta a rifonder loro fr. 6'000.- per ripetibili, il tutto protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre l'attrice con osservazioni 21 aprile 2008 postula la reiezione del gravame pure con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. Nella primavera del 2003 AP 1 e AP 2 hanno appaltato alla ditta AO 1 i lavori da capomastro relativi alla ristrutturazione della casa d’abitazione sita sulla part. n. __________ di __________, di loro proprietà.
Al termine dei lavori è stata inviata loro la fattura finale di fr. 132'752.30. Dedotti gli acconti versati, di complessivi fr. 50'000.-, risultava un saldo di fr. 82'752.30, che i committenti hanno però rifiutato di pagare. Di qui la presente causa, con cui l’impresa ha chiesto che questi ultimi, in solido o in ragione di metà ciascuno, fossero tenuti al pagamento dell’importo scoperto, oltre interessi.
2. Il Pretore, con la sentenza qui impugnata, ha parzialmente accolto la petizione, condannando i convenuti in solido al pagamento di fr. 48'564.- più interessi e caricando la tassa di giustizia di fr. 3'500.- e le spese di fr. 12'943.60 alle parti per metà ciascuno, compensate le ripetibili. Il giudice di prime cure, appurato che le opere fatturate, comprese quelle supplementari, erano state effettivamente commissionate ed eseguite, rispettivamente che la loro fatturazione, in parte comunque corretta dal perito giudiziario __________, doveva avvenire in base ai prezzi contenuti nell’offerta di cui al doc. R, ha in sostanza concluso che la mercede complessivamente dovuta all’attrice per quanto da lei svolto ammontava a fr. 98'564.- (fr. 98'497.05 ./. sconto 7% + IVA 7.6%), somma da cui dovevano essere dedotti gli acconti versati. Infondata, a suo giudizio, era infine la pretesa dei convenuti volta ad ottenere una diminuzione della mercede per una presunta difettosità dell’opera.
3. Con l’appello che qui ci occupa i convenuti chiedono di riformare il giudizio pretorile nel senso di respingere la petizione. Essi ritengono che la fatturazione doveva in realtà avvenire in base all’offerta di cui al doc. 1 e che in tal caso, l’attrice, per le opere a corpo, avrebbe potuto fatturare solo fr. 10'852.15. Quanto alla mercede per le opere non previste nell’offerta e fatturate a regia, esposta dal perito giudiziario nella posizione H e a loro dire pari a fr. 92'932.65 IVA esclusa, la stessa non era in alcun modo dovuta, quei lavori non essendo stati né eseguiti né tanto meno commissionati, e comunque non essendo stato provato il loro ammontare, eccezioni queste che, contrariamente a quanto indicato dal Pretore, erano state sollevate tempestivamente. E per il resto, ribadiscono il buon fondamento della domanda di riduzione della mercede a seguito della difettosità dell’opera. In via subordinata, nell’ipotesi di una conferma, nel merito, del primo giudizio, chiedono quanto meno di voler caricare per 3/4 gli oneri processuali alla controparte, pure costretta a rifonder loro fr. 6'000.- per ripetibili.
4. Delle osservazioni con cui l’attrice postula la reiezione del gravame si dirà, se necessario, nei prossimi considerandi.
5. Con la prima censura d’appello i convenuti ripropongono la tesi secondo cui la fatturazione non doveva avvenire in base all’offerta di cui al doc. R, come preteso dall’attrice e ritenuto dal Pretore, bensì in base a quella di cui al doc. 1.
5.1 Preliminarmente si osserva che agli atti vi sono non meno di 4 offerte dell’attrice, tutte non firmate, e meglio i doc. E, 1, R e quella contenuta nel plico doc. II° (mappetta rossa). Di fatto l’offerta di cui al doc. 1 e quella di cui al doc. II°, senza le correzioni in esse apportate, altro non sono che la copia a mano della trascrizione a macchina di cui al doc. E, la quale, a sua volta, se si prescinde dalle aggiunte apportate nel doc. R, è identica a quest’ultimo: tutti questi documenti, senza le correzioni, fanno in effetti stato di un importo offerto di fr. 66'203.70 IVA inclusa. Diversamente dal doc. E, il doc. R, oltre ad alcune modifiche nei quantitativi offerti e negli sconti, contiene alcune posizioni aggiuntive, con un importo offerto aumentato a fr. 69'819.70 IVA inclusa. Rispetto all’offerta di cui al doc. E, quella contenuta nel doc. II° prevede alcune modifiche delle opere, apparentemente senza conseguenze di costo, riporta gli stessi sconti considerati nel doc. R e, dedotta una posizione “cartongesso fr. 13'915.-“, conclude per un importo offerto di fr. 44'400.- + IVA. Il doc. 1 è una fotocopia del doc. II°, nel quale sono state apportate moltissime modifiche, in penna rossa, nera, blu e rosa, talvolta con più correzioni nella stessa posizione: nello stesso molte posizioni risultano essere state cancellate; di altre sono modificati i quantitativi; in alcuni casi vi si specifica che la posizione non è stata eseguita, che è compresa in altre, che sembra esagerata, che è stata fatta in proprio; contiene poi domande in merito ai preventivi per betoncino e demolizioni varie nonché indicazioni in merito alla presenza sul cantiere degli operai dell’attrice ed alle opere a regia; la pagina 11, l’ultima dell’offerta, è riportata due volte: in un caso conclude per un importo offerto di fr. 45'131.25 a cui si aggiungono fr. 3'429.97 per IVA, mentre nell’altro, dopo che è stato menzionato uno sconto supplementare del 12%, è indicata, con un’altra penna e un’altra calligrafia, una somma offerta di fr. 39'000.- + IVA. Le modifiche nel doc. R sono state effettuate da E__________ __________, tecnico edile dell’attrice (cfr. la sua testimonianza, verbale 15 novembre 2005 p. 2), mentre parte di quelle contenute nel doc. 1 sono opera del direttore dei lavori ing. M__________ __________ (cfr. la sua testimonianza, verbale 27 aprile 2005 p. 2); non è invece dato a sapere chi sia l’autore delle altre modifiche e correzioni. Sempre in merito alle varie offerte, si osserva che E__________ __________ ha riferito di aver apportato le modifiche sul doc. R sulla base degli accordi successivamente intervenuti tra le parti (cfr. la sua testimonianza, verbale 15 novembre 2005 p. 2 seg.). Dal canto suo l’ing. M__________ __________ ha dapprima riferito che per le opere previste nel capitolato, per le quali l’attrice aveva offerto con il doc. R un prezzo di fr. 69'819.70 IVA inclusa, era stato pattuito con il titolare dell’attrice, F__________ __________, un prezzo di fr. 64'000.- circa, pari a quello offerto in precedenza dalla ditta Er__________ __________, i cui prezzi venivano con ciò mantenuti, aggiungendo però che in seguito rispetto all’offerta erano stati parzialmente eseguiti solo alcuni lavori con lo stralcio di altri, così che l’importo di delibera concordato con il titolare dell’attrice era in definitiva stato di fr. 39'000.- + IVA (cfr. la sua testimonianza, verbale 27 aprile 2005 p. 2).
5.2 Il Pretore si è fondato sull’offerta di cui al doc. R, invece che su quella di cui al doc. 1, per il solo fatto che la deposizione del teste E__________ __________, diversamente da quella resa dall’ing. M__________ __________, era a suo dire risultata lineare e chiara. L’assunto non convince. In effetti, quest’ultima deposizione, pur essendo certamente più “complicata”, anche e soprattutto a dipendenza delle circostanze di fatto che riportava, non risulta né contraddittoria né è per altro smentita da altre risultanze agli atti.
Ma il fatto che l’importo deliberato possa essere proprio quello di fr. 39'000.- + IVA di cui al doc. 1 non migliora comunque la posizione dei convenuti. È in effetti pacifico che l’importo deliberato era costituito in parte da prezzi unitari (per circa fr. 24'000.- + IVA) e in parte da prezzi a regia (per circa fr. 15'000.- + IVA). Con riferimento ai primi, i convenuti rilevano in questa sede che le opere realizzate dovevano dunque essere fatturate in fr. 10'852.15, anziché - come ritenuto dal Pretore sulla base del referto partitale (posizioni A e A*) - in fr. 14'163.95. La differenza tra i due importi è data da 3 posizioni aggiuntive previste nel doc. R, non presenti nel doc. 1 (n. 5.8 “formazione nuova finestra loc. 10” fr. 950.-, n. 6.8 “formazione nuova finestra loc. 13” fr. 1'950.- e n. 7.9 “demolizione muro in pietrame” fr. 411.80, cfr. perizia p. 7-9), opere che però - come si vedrà anche al prossimo considerando - risultano in ogni caso essere state eseguite e commissionate e per le quali è stato possibile accertare peritalmente l’ammontare, così che in definitiva l’importo esposto dal Pretore per le opere a prezzo unitario, di fr. 14'163.95, può comunque essere confermato. Quanto alle opere con prezzi a regia, dall’applicazione del doc. 1 i convenuti non traggono in questa sede alcuna conseguenza particolare. In realtà l’applicazione del doc. 1 invece del doc. R avrebbe forse potuto essere rilevante per la questione degli sconti sulle opere a regia e sull’importo totale dell’offerta. Sennonché i convenuti, oltre a non prevalersi in questa sede di tale argomentazione, hanno qui anzi nuovamente affermato che la differenza tra il costo della prima offerta e l’importo pattuito era dovuta essenzialmente allo stralcio di posizioni deliberate ad altri e all’adeguamento dei prezzi rispetto all’offerta Er__________ __________, “non agli sconti o ai ribassi applicati dall’impresa” (appello p. 4 seg.). Si aggiunga che nessuna prova agli atti ed in particolare nemmeno il teste ing. M__________ __________ ha potuto confermare la tesi dei convenuti secondo cui la diminuzione dell’importo di delibera a fr. 39'000.- fosse dovuta effettivamente alla concessione di un ulteriore ribasso e non invece ad altre ragioni. Dal doc. 1, il cui tenore è assai confuso, al limite dell’incomprensibile, non è per altro possibile chiarire definitivamente la questione.
6. Con la seconda censura i convenuti rilevano, invero in maniera piuttosto confusa, che la mercede per le opere non previste nell’offerta e fatturate a regia, esposta dal perito giudiziario nella posizione H e a loro dire pari a fr. 92'932.65 IVA esclusa, non sarebbe in alcun modo dovuta, quei lavori non essendo stati né eseguiti né commissionati, e comunque non essendo stato provato il loro ammontare, eccezioni queste che, contrariamente a quanto indicato dal Pretore, sarebbero già state sollevate negli allegati preliminari. Non si capisce innanzitutto se la censura d’appello si riferisca a tutte le opere a regia, che per altro non corrispondono all’importo di fr. 92'932.65 IVA esclusa indicato nel gravame, relativo in realtà ai lavori fatturati che non corrispondono a quelli indicati nei doc. E, R e 1 (complemento peritale p. 5), oppure solo alle opere di cui alla posizione H della perizia giudiziaria, aventi per oggetto le opere non previste in offerta ed il cui ammontare era di fr. 48'297.65 lordi (perizia p. 11). Ma tant’è. Sta di fatto che l’esecuzione di tutte queste opere è stata sostanzialmente confermata nel corso della causa, non solo peritalmente (perizia p. 3; cfr. pure teste F__________ __________, verbale 27 aprile 2005 p. 6). L’istruttoria ha altresì provato l’infondatezza dell’eccezione, per altro sollevata dai convenuti per la prima volta e quindi irritualmente solo in sede conclusionale (art. 78 CPC), circa la mancata ordinazione delle stesse da parte loro: in effetti, in sede di risposta essi avevano ammesso di aver potuto controllare di persona i lavori che venivano commissionati fuori capitolato poiché nella maggior parte dei casi erano stati da loro direttamente accordati con il titolare dell’attrice (p. 2) contestando solo di non aver ordinato l’esecuzione del perimetrale esterno (p. 6, cfr. pure duplica p. 5 e 9), opera questa che risulta però essere stata ordinata dal direttore dei lavori (teste ing. M__________ __________, verbale 27 aprile 2005 p. 3). Diverso, e più complesso, è invece il discorso in merito all’ammontare della mercede per queste opere, a suo tempo contestato dai convenuti siccome i bollettini a regia allestiti dall’attrice (allegati ai doc. M-Q) non erano stati da loro firmati. Per buona parte di queste prestazioni (posizioni B, C, D, E, E*, F, G) il perito giudiziario, dopo esame degli atti e in base alla sua esperienza, nella risposta peritale n. 5 è stato in grado di fornire una quantificazione e con ciò di indicare la relativa mercede (perizia p. 2 e 10 segg.), sicché ogni contestazione in proposito da parte dei convenuti appare priva di fondamento. Non così per le opere di cui alla posizione H. Per queste - si tratta degli aiuti al carpentiere, formazione di piani di posa per i serramenti, formazione di un drenaggio, fornitura e posa di pavimento in granito all’ultimo piano, posa pozzetti pluviali, esecuzione di canalizzazioni e relativi scavi, fornitura e posa di soglie, fornitura e posa di putrella in ferro, formazione di betoncini, montaggio cappa cucina, esecuzione di cordoli, ecc. - il perito, sempre in risposta al quesito n. 5, ha dichiarato di accettare le “posizioni e le ore conteggiate non potendo, a posteriori, giudicare l’esattezza dei conteggi !!” (perizia p. 12). Sennonché, il fatto che egli non sia stato in grado di valutare l’esattezza dei conteggi dell’attrice esclude, a rigor di logica (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 6 ad art. 253), che egli possa poi dichiarare di accettare l’importo risultante da quei conteggi, tanto più che alla base di quella sua conclusione non vi è in pratica alcun accertamento tecnico oggettivo, verificato scientificamente (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 5 ad art. 253). Diversamente dalle altre posizioni di cui si è detto in precedenza, per le quali aveva ritenuto di poter esprimere una valutazione in base agli atti ed alla sua esperienza, in questo caso egli non ha minimamente preteso che l’accettazione della posizione, alla quale sembrava in sostanza “rassegnarsi” non disponendo di migliori riscontri, potesse pure essere giustificata per quegli stessi motivi. Poco importa se in sede di completazione peritale egli, dopo aver rammentato come la risposta al quesito peritale n. 5 fosse stata molto chiara e dettagliatamente specificata, dal che la sua implicita conferma, abbia poi affermato che la sua quantificazione delle prestazioni svolte dall’attrice contenute nella tabella n. 2 - contenente anche la posizione H qui in discussione - era avvenuta “considerando o importi a corpo o importi a regia con una quantificazione di ore, di materiali e di superfici che egli aveva corretto a sua discrezione”, rettificando in particolare “tutti i quantitativi ritenuti discordanti o ingiustificati” (p. 7 seg.), in mancanza di migliori elementi dovendosi in effetti ritenere che quella sua affermazione si riferiva alle sole posizioni (da A a G) per le quali egli era stato in grado di effettuare una tale valutazione, ciò che non era il caso per quella di cui al doc. H. Stando così le cose, dovendosi con ciò dedurre la mercede per quest’ultima posizione, non provata nel suo ammontare, la remunerazione complessivamente dovuta all’attrice dev’essere ridotta a fr. 53'791.15 IVA inclusa (fr. 49'991.80 {= fr. 53'754.60 [= posizione A fr. 7'153.95 + posizione A* fr. 7'010.- + posizione B fr. 850.- + posizione C fr. 19'320.30 + posizione D fr. 9'000.- + posizione E fr. 837.- + posizione E* fr. 599.20 + posizione F fr. 162.75 + posizione G fr. 11'146.40 ./. 2'325.-] ./. sconto 7%} + IVA 7.6%).
7. Resta ora da esaminare se i convenuti possano pretendere una riduzione della mercede a seguito della presunta difettosità dell’opera, richiesta che il Pretore aveva respinto, rilevando come le notifiche prodotte agli atti (doc. 18, 19 e 21) non riguardavano i difetti fatti valere con le conclusioni (assenza di uno sfiato nel locale tank fr. 200.-, scorretta esecuzione dello scarico della terrazza fr. 200.-, macchie di cemento sul piazzale fr. 3'000.- e scorretta posa delle soglie in granito sul perimetro della terrazza fr. 600.-), per cui non si poteva concludere che gli stessi fossero stati notificati, tanto meno tempestivamente. La richiesta dei convenuti dev’essere disattesa. Innanzitutto come già in prima istanza, in questa sede essi, oltre a quei difetti, ne hanno indicati anche altri (alcune piastrelle in cotto leggermente scalfite, alcune doghe di legno del pavimento danneggiate, infiltrazioni d’acqua nel locale tank, muratura dello stipite della finestra interna fra la cucina e la camera da letto, pendenza del pavimento della sala da pranzo), senza però specificare quale sarebbe stata la loro incidenza sulla mercede: in tali circostanze, non essendo stato allegato, ancor prima che provato (Zindel/Pulver, Basler Kommentar, 3ª ed., n. 93 ad art. 368 CO), il minor valore di cui essi intendono prevalersi, lo stesso non può essere riconosciuto. Per quanto riguarda gli altri difetti, quelli esaminati dal Pretore, i convenuti si limitano a ribadire di averli sempre dettagliatamente segnalati “come emerge dalla documentazione versata agli atti” (appello p. 14) e, a titolo d’esempio, per il problema relativo alle infiltrazioni d’acqua nel locale tank rinviano ai doc. 16, 19, 20 e 22. In realtà il difetto da loro elencato a titolo esemplificativo non fa però parte dei 4 per i quali era stata formulata una concreta richiesta di riduzione della mercede a titolo di minor valore, sicché non si vede come possa essere rilevante per questi altri. Di fatto i convenuti non hanno perciò spiegato in questa sede per quale motivo l’assunto pretorile in merito alla mancata tempestiva notifica di questi ultimi sarebbe errato e con ciò da riformare, per cui la censura è irricevibile già per carenza di motivazione (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC; Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 23 e 27 ad art. 309). In ogni caso gli scritti menzionati dai convenuti con l’appello (doc. 16, 19, 20 e 22), di cui per altro solo il doc. 19 è indirizzato all’attrice, non dimostrano in alcun modo la tempestività della notifica di quei 4 difetti, nemmeno provata dalle altre risultanze istruttorie. Si aggiunga, per completezza, che il perito ha affermato che una parte di questi difetti, e in particolare l’assenza di uno sfiato nel locale tank e la scorretta esecuzione dello scarico della terrazza, neppure erano ascrivibili all’attrice, ma semmai ad altri artigiani, al progettista o alla direzione lavori (perizia p. 15, complemento peritale p. 11).
8. Ciò posto e ritenuto che all’attrice sono già stati versati acconti per fr. 50'000.-, si ha che la petizione, in parziale accoglimento dell’appello, può essere accolta per fr. 3'791.15 più interessi.
La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili di entrambe le sedi seguono la soccombenza (art. 148 CPC), ritenuto che in questa sede il valore litigioso ammonta a fr. 48'564.-.
Per i quali motivi,
richiamati l’art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 11 febbraio 2008 di AP 1 e AP 2 è parzialmente accolto.
Di conseguenza la sentenza 21 gennaio 2008 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna è così riformata:
1. In parziale accoglimento della petizione, AP 1, __________, e AP 2, __________, sono tenuti in solido a versare a AO 1, __________, la somma di fr. 3'791.15 oltre interessi al 5% dal 10 aprile 2004.
2. La tassa di giustizia di fr. 3'500.- e le spese di fr. 12'943.60 (di cui fr. 12'566.60 per la perizia), da anticipare dall’attrice, restano a suo carico per 19/20 e per 1/20 sono poste a carico dei convenuti in solido, ai quali l’attrice rifonderà fr. 8'000.- per parte di ripetibili.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 850.-
b) spese fr. 50.-
T o t a l e fr. 900.-
da anticiparsi dagli appellanti in solido, restano a loro carico per 1/10 e per 9/10 sono poste a carico dell’appellata, che rifonderà agli appellanti fr. 2’500.- per parte di ripetibili di appello.
III. Intimazione:
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Comunicazione alla Pretura di Locarno-Campagna
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF).