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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La seconda Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Epiney-Colombo, presidente, Walser e Lardelli |
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segretario: |
Bettelini, vicecancelliere |
sedente per statuire nella causa - inc. n. OA.2006.8 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 - promossa con petizione 4 gennaio 2006 da
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AP 1
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contro |
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AO 1
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chiedente la condanna della convenuta alla consegna di 240 azioni __________;
domanda avversata dalla convenuta che ha postulato la reiezione della petizione, e che il Segretario assessore con sentenza 11 febbraio 2008 ha accolto limitatamente a 80 azioni;
appellante l'attore con atto di appello 25 febbraio 2008, con cui chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere integralmente la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre la convenuta con osservazioni 18 marzo 2008 postula la reiezione del gravame pure con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. Con la petizione, avversata dalla controparte, AP 1 ha convenuto in lite la sua ex datrice di lavoro AO 1 per ottenerne la condanna alla consegna di 240 azioni __________, a suo dire costituenti parte del bonus contrattuale di fr. 250'000.- previsto per l’anno 2002 (petizione p. 2 e 4, replica p. 2 e 5; cfr. pure lettera 28 febbraio 2008 dell’attore) e il cui valore era stato valutato nel marzo 2004 in circa fr. 18'900.- (doc. 8).
2. La sentenza del Segretario assessore, concludente per l’accoglimento della petizione limitatamente a 80 azioni, è stata intimata alle parti l’11 febbraio 2008. Secondo quanto dichiarato (appello p. 2) e provato dallo stesso attore qui appellante, egli ne è venuto in possesso l’indomani, mentre il gravame, con cui chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere integralmente la petizione, è stato da lui dato alla posta 13 giorni dopo, il 25 febbraio 2008. Dal canto suo, la convenuta ha ritirato l’atto di appello il 10 marzo 2008 ed ha presentato le proprie osservazioni 8 giorni dopo, il 18 marzo successivo.
3. Con ordinanza 11 giugno 2008 la presidente di questa Camera ha impartito alle parti un termine fino al successivo 30 giugno per inviare le proprie osservazioni sul possibile annullamento del querelato giudizio, emanato dal Segretario assessore, alla luce della sentenza resa dal Tribunale federale il 13 maggio 2008 (4A_512/2007, nel frattempo pubblicata in DTF 134 I 184), con l’avvertenza che il silenzio sarebbe stato interpretato come rinuncia a prevalersi del vizio di forma. Avendo l’attore dichiarato, con scritto 18 giugno 2008, di rinunciare ad invocare il vizio segnalato e la convenuta non essendosi espressa nel termine, nulla osta alla trattazione del presente gravame.
4. Ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 CPC, se l'oggetto della lite è valutabile in denaro, il valore litigioso è determinato dalla domanda attorea, ritenuto che quest’ultimo si determina quando si è creata la litispendenza, ovvero al momento dell'inoltro della petizione, poco importando se esso successivamente viene ridotto (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 3 segg. e n. 39 ad art. 5).
Nel caso di specie il valore della lite corrisponde al valore effettivo (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 15 ad art. 5) delle 240 azioni __________ al momento dell’inoltro della petizione. A questo proposito, non si può innanzitutto condividere l’assunto dall’attore, addotto per altro per la prima volta e quindi irritualmente (art. 78 CPC) solo in sede conclusionale (p. 2; cfr. pure appello p. 2 e 3), secondo cui esso corrisponderebbe al bonus di fr. 250'000.-. Richiesto in questa sede di precisare il valore di causa al momento dell’inoltro della petizione, egli, con scritto 28 febbraio 2008, lo aveva infine quantificato in fr. 30'182.28, facendo riferimento al calcolo del rendimento dei titoli in questione tra il 19 gennaio 2004 e il 4 gennaio 2006, pari a € 18'322.94. In realtà, essendo rilevante il solo valore delle azioni al 4 gennaio 2006 e non il suo eventuale rendimento, tanto meno dal 19 gennaio 2004, ne risulta, sulla base del criterio indicato dallo stesso attore (che si è fondato sui dati pubblicati sul sito http://__________.__________.com/finance/html), un valore di € 16'692.-, pari a fr. 25'969.10.
5. Giusta l’art. 416 cpv. 1 CPC le azioni concernenti le controversie derivanti dal contratto di lavoro sono proposte, quando il valore non sia superiore a fr. 2'000.-, al giudice di pace e, quando il valore non ecceda i fr. 30'000.-, al pretore, secondo le disposizioni particolari degli art. 416 segg. CPC. Gli art. 398 cpv. 1 e 398 bis CPC, applicabili in virtù del rimando alle norme sulla procedura accelerata di cui all’art. 418 CPC, prevedono che il termine per l’appellazione e per la risposta è di 10 giorni (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 4 ad art. 418), non sospeso delle ferie giudiziarie (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 5 ad art. 418).
Nel caso di specie, alla luce di quanto si è accertato in precedenza, è pertanto evidente che il termine di 10 giorni per l'inoltro dell'appello, diversamente da quello per le osservazioni, non è stato ossequiato.
6. L'appellante non può prevalersi del fatto che in prima sede le parti abbiano fatto capo alla procedura ordinaria piuttosto che applicare - come invece sarebbe stato il caso - la procedura speciale per le azioni derivanti dal contratto di lavoro di cui agli art. 416 segg. CPC. Questa Camera ha in effetti già avuto modo di stabilire che l’eventuale irregolarità della procedura applicata in prima istanza non comporta il protrarsi di tale irregolarità anche in sede di ricorso. Pertanto anche un appello presentato contro una decisione pretorile in una causa erroneamente istruita - come nel caso concreto - con rito ordinario e non secondo la procedura speciale dev’essere proposto entro 10 giorni come all’art. 398 cpv. 1 CPC (cfr. per analogia Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 10 seg. ad art. 308).
7. Di conseguenza l’appello in esame deve essere dichiarato irricevibile siccome tardivo, senza che sia possibile vagliarne il merito. Trattandosi di una vertenza in materia di contratto di lavoro con un valore di causa inferiore a fr. 30'000.-, non si prelevano né tasse di giustizia né spese (art. 343 cpv. 2 e 3 CO, 417 cpv. 1 lett. e CPC). Le ripetibili della procedura d’appello, calcolate su un valore litigioso di fr. 17'312.75, corrispondente al valore delle 160 azioni ancora litigiose in questa sede (oppure, se per ipotesi si volesse considerare il valore delle 160 azioni alla data del querelato giudizio, di fr. 14'893.05), seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
1. L’appello 25 febbraio 2008 di AP 1 è irricevibile.
2. Non si prelevano né tasse di giustizia né spese. L’appellante rifonderà alla parte appellata fr. 1’000.- per ripetibili d’appello.
3. Intimazione:
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario in materia di contratto di lavoro con un valore litigioso superiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). In presenza di un valore litigioso inferiore a fr. 15'000.- il ricorso in materia civile é dato se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).