|
|
|
|
|
|
|
|
Incarto n. |
Lugano
|
In nome |
|
||
|
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello |
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
composta dei giudici: |
Epiney-Colombo, presidente, Walser e Lardelli |
|
segretaria: |
Verda Chiocchetti, vicecancelliera |
sedente per statuire nella causa - inc. n. CL.2002.147 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2 - promossa con istanza 18 dicembre 2002 da
|
|
AO 1
|
|
|
contro |
|
|
AP 1
|
||
|
|
|
|
|
con cui l’istante ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 18'643.50 a titolo di pretese salariali di __________ __________ a lei cedute, giusta l’art. 29 cpv. 2 LADI, nel limite dell’indennità giornaliera da essa versata a quest’ultima;
domanda avversata dalla convenuta, che in via subordinata ha chiesto la compensazione della pretesa avversaria con fr. 2'453.75 (in via ancor più subordinata fr. 1'800.-) percepiti "in modo illecito da __________ __________", compensazione aumentata con la duplica a fr. 3'373.75;
e che il Segretario assessore ha accolto con sentenza 15 febbraio 2008;
appellante la convenuta che con atto di appello 3 marzo 2008 chiede la riforma del giudizio impugnato nel senso di respingere l’istanza, in via subordinata di accoglierla limitatamente a fr. 744.35;
mentre l’istante non ha prodotto osservazioni;
letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
ritenuto
in fatto: A. __________ __________ ha adito il 12 aprile 1999 la Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, contestando la validità del licenziamento notificatole con scritto 21 dicembre 1998 per il 31 gennaio 1999. Con sentenza 29 gennaio 2002 il Segretario assessore ha dichiarato nulla la disdetta e ha accertato che il rapporto di lavoro terminava il 25 ottobre 1999. Egli ha quindi condannato la datrice di lavoro AP 1 al pagamento di fr. 1'664.35 oltre interessi (inc. CL.1999.21). In tale procedimento il primo giudice ha reputato che la datrice di lavoro era tenuta al versamento del salario di fr. 2'500.- lordi mensili alla lavoratrice dal 1° febbraio al 25 ottobre 1999, per complessivi fr. 20'307.85 netti. Da tale importo egli ha poi dedotto quanto già versato a __________ __________ dalla AO 1 nel novembre 1999, ovvero fr. 18'643.50 (doc. B), la quale – in virtù della cessione legale di cui all’art. 29 cpv. 2 LADI – era subentrata nelle more di causa nei diritti della lavoratrice limitatamente all’importo da lei versato. Le parti non hanno impugnato tale sentenza, di modo che la stessa è cresciuta in giudicato.
B. Con istanza 18 dicembre 2002 la AO 1 – cessionaria legale della pretesa menzionata sopra – ha convenuto AP 1 dinanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, chiedendone la condanna al pagamento di complessivi fr. 18'643.50, a titolo di indennità per perdita di guadagno versata a __________ __________ nel novembre 1999. All’udienza di discussione del 28 gennaio 2003 la convenuta si è opposta alla domanda. Essa ha sollevato l’eccezione di cosa giudicata e ha sostenuto che la AO 1 avrebbe avuto diritto, se del caso, unicamente all’importo di fr. 1'664.35 indicato nel dispositivo della sentenza di cui all’inc. CL.1999.21. La ex datrice di lavoro ha altresì affermato che il rapporto di lavoro con __________ __________ era stato rescisso consensualmente per il 31 gennaio 1999, motivo per cui nulla era dovuto dopo tale data. In via subordinata essa ha chiesto la compensazione della pretesa avversaria con fr. 2'453.75 (in via ancor più subordinata fr. 1'800.-) percepiti "in modo illecito da __________ __________". Alla continuazione 10 marzo 2003 dell’udienza di discussione, l’istante ha replicato che la controparte non poteva più contestare quanto già accertato dal primo giudice nel procedimento CL.1999.21 e che la portata del relativo dispositivo doveva essere desunta sulla base dei considerandi. Con la duplica la convenuta ha ribadito il proprio punto di vista, salvo aumentare la propria pretesa in via subordinata di fr. 920.-, equivalenti alle ripetibili addossate a __________ __________ nella sentenza 29 gennaio 2002. Con conclusioni scritte le parti hanno infine confermato i loro rispettivi punti di vista.
C. Statuendo con sentenza 15 febbraio 2008, il Segretario assessore ha accolto integralmente l’istanza. Con appello 3 marzo 2008 la convenuta chiede la riforma del querelato giudizio, nel senso di respingere l’istanza, in via subordinata di accoglierla limitatamente a fr. 744.35 (fr. 1'664.35 ./. fr. 920.-). L’istante non ha presentato osservazioni. Con ordinanza 10 luglio 2008 la Presidente di questa Camera ha impartito alle parti un termine fino al 30 luglio 2008 per inviare le proprie osservazioni sul possibile annullamento della sentenza alla luce della sentenza emanata dal Tribunale federale il 13 maggio 2008 (4A_512/2007, pubblicata in DTF 134 I 184), con l’avvertenza che il silenzio sarebbe stato interpretato come rinuncia a prevalersi del vizio di forma. L’appellante ha rinunciato a prevalersi del vizio segnalato, mentre l’istante è rimasto silente. Ciò posto, nulla osta alla trattazione del presente gravame.
Considerato
in diritto: 1. Il Segretario assessore ha ricordato che nella propria sentenza 29 gennaio 2002 di cui all’inc. CL.1999.21 (doc. B) aveva riconosciuto a __________ __________ il salario dal 1° febbraio al 25 ottobre 1999, per complessivi fr. 20'307.85 netti. A seguito del versamento nelle more di causa, da parte della AO 1, di indennità per perdita di guadagno per fr. 18'643.50, egli ha quindi accolto tale istanza unicamente per la differenza, ovvero per fr. 1'664.35. Il primo giudice ha poi spiegato che gli effetti giuridici della sentenza 29 gennaio 2002 si estendevano anche alla cessionaria del credito, ossia la AO 1, precisando che il dispositivo doveva essere interpretato in funzione delle motivazioni contenute nei considerandi. Di conseguenza, egli ha ritenuto che in tale sentenza la convenuta era stata reputata debitrice anche della qui istante, motivo per cui ha accolto la domanda.
2. L’appellante ritiene che la questione oggetto del presente procedimento sia già stata giudicata con sentenza 29 gennaio 2002. Motivo per cui oppone al procedimento avviato dall’appellata l’eccezione di cosa giudicata (gravame, pag. 7 segg.).
2.1 In virtù della cessione legale di cui all'art. 29 LADI, il lavoratore che ha introdotto un’istanza non è più legittimato a far valere nei confronti del datore di lavoro le somme che nel frattempo gli sono state versate a titolo di indennità di disoccupazione, delle quali in caso contrario risulterebbe indebitamente arricchito (sentenza II CCA inc. 12.2002.169 dell’8 maggio 2003; Streiff/Von Känel, Arbeitsvertrag, 6ª ed., n. 11 ad art. 337c CO; Rehbinder in: Berner Kommentar, n. 6 ad art. 337c CO). Dai crediti dell'istante devono essere quindi dedotti gli importi a lui versati dalla Cassa disoccupazione. Con il pagamento quest’ultima diventa creditrice nei confronti del datore di lavoro limitatamente alle indennità giornaliere da essa versate all’assicurato (art. 29 cpv. 2 LADI). La Cassa non ha personalità giuridica propria, ma tratta con l’esterno in nome proprio e ha capacità di stare in giudizio (art. 79 cpv. 2 LADI). La questione da porsi è quella di sapere degli effetti di una decisione – in esito a un litigio fra il lavoratore e il datore di lavoro sulla contestazione di un licenziamento immediato – su una procedura che vede coinvolte la cassa disoccupazione e il datore di lavoro.
2.2 Nella sentenza menzionata dal Segretario assessore (DTF 125 III 8) e invocata dall’appellante (appello, pag. 9), il Tribunale federale si è chinato proprio sulla questione, opposta a quella invocata dalla convenuta, di sapere se la Cassa di disoccupazione che non ha preso parte al precedente procedimento possa prevalersi dell’autorità di cosa giudicata di quella sentenza in virtù della sua successione in diritto. Il Tribunale federale ha spiegato anzitutto che una sentenza osta all’introduzione di un successivo processo civile ove quest’ultimo verta fra le stesse parti, riguardi l’identica pretesa e sia fondato sul medesimo complesso di fatti. Ha poi precisato che qualora un credito sia stato ceduto dopo la fine del processo che lo concerne, il giudizio acquisisce forza di cosa giudicata nei confronti del successore. Al contrario, ciò non avviene se il credito era stato ceduto prima della litispendenza, poiché si reputa che il processo sia stato condotto da una persona non (più) legittimata a far valere i diritti invocati. Qualora, invece, vi sia cessione del credito nelle more di causa, il Tribunale federale ha spiegato che essa può condurre a una sostituzione della parte nel procedimento o a un’estensione degli effetti del giudizio alla persona del cessionario, a dipendenza del diritto processuale cantonale. Nella presente fattispecie, la AO 1 è divenuta cessionaria nel novembre 1999 dopo l’introduzione, da parte della lavoratrice, della causa di cui all’inc. CL.1999.21. Alla luce della giurisprudenza del Tribunale federale menzionata, occorre quindi verificare la normativa procedurale ticinese. Secondo questa Camera la norma applicabile, per analogia, alla situazione trattata è l’art. 110 CPC, secondo il quale se l’oggetto litigioso è alienato, il processo continua fra le parti in causa. La sentenza cresce in giudicato anche nei confronti dell’acquirente, riservate le disposizioni del diritto civile circa l’acquisto del terzo di buona fede (cpv. 1).
2.3 Riferendosi proprio all’art. 110 CPC, l’appellante critica la motivazione del Segretario assessore secondo il quale gli effetti giuridici di una decisione non sono limitati alla sola lettera del dispositivo, bensì quest’ultimo dev’essere inteso tenendo conto delle motivazioni espresse nei considerandi. Essa ritiene, pertanto, che il primo giudice ha a torto considerato che a monte del dispositivo della sentenza 29 gennaio 2002 vi fosse l’accertamento del buon fondamento della pretesa corrispondente all’anticipo versato all’assicurata dalla AO 1. L’appellante reputa, invece, che il dispositivo sia chiaro e che non necessiti di alcuna interpretazione. Secondo l’appellante, quindi, la AO 1 avrebbe dovuto esigere dall’assicurata l’impugnazione della sentenza 29 gennaio 2002, chiedendo una precisazione del dispositivo, o intervenire in lite. In difetto di che, essa non potrebbe più mettere in discussione il suo dispositivo e potrebbe quindi vantare nei suoi confronti, al più, fr. 644.35 pari all’importo stabilito dal Segretario assessore di fr. 1'664.35 meno fr. 920.- di ripetibili in suo favore (cfr. dispositivo n. 1 e 2 doc. B) (appello, pag. 8 seg.).
2.4 Se non che, l’appellante dimentica che nella sentenza da essa invocata (DTF 125 III 8) il Tribunale federale, dopo aver trattato la questione dal profilo soggettivo (titolarità del diritto), ha anche rammentato che un giudizio acquista autorità di cosa giudicata, dal profilo oggettivo, unicamente se si pronuncia sul merito della vertenza. In altre parole, l’effetto di cosa giudicata subentra solamente nella misura in cui emerge che il diritto fatto valere nella seconda causa è già stato esaminato e deciso nella prima. A tal scopo occorre interpretare la sentenza tenendo conto del suo intero contenuto. Secondo il Tribunale federale, invero, sebbene solo il dispositivo di una decisione passa in giudicato, non va dimenticato che la sua portata va desunta anche sulla scorta dei considerandi. Nel caso da lui trattato, il tribunale dell’istanza inferiore aveva statuito in maniera definitiva solamente sull’obbligo della datrice di lavoro di versare una somma al dipendente nonché sull’assenza di legittimazione attiva di quest’ultimo a chiedere più di tale importo. Esso non aveva per contro esaminato e deciso la pretesa della Cassa di disoccupazione, la quale peraltro non aveva nemmeno partecipato a quel procedimento. I giudici si erano limitati a menzionare il versamento effettuato da quest’ultima per giustificare le loro conclusioni circa la legittimazione attiva del lavoratore. Il Tribunale federale ha spiegato che in sostanza la situazione non si differenziava da quella in cui il lavoratore si fosse limitato a domandare l’importo escluso dalla cessione legale. Esso ha poi aggiunto che, d’altra parte, dottrina e giurisprudenza concordano nel ritenere che la sentenza su un’azione parziale sia vincolante solamente con riferimento alla parte del credito che è stata giudicata, anche quando ai fini del giudizio è stata presa in considerazione la pretesa nella sua globalità. Il Tribunale federale ha quindi concluso sostenendo che la decisione non aveva acquistato forza di cosa giudicata con riferimento alla pretesa vantata dalla Cassa di disoccupazione (DTF 125 III 8 consid. 3c).
2.5 Nella presente fattispecie il Segretario assessore ha dapprima accertato che la datrice di lavoro era tenuta al versamento del salario dal 1˚ febbraio al 25 ottobre 1999 e che il relativo credito ammontava a fr. 22'083.35 (doc. B, pag. 8 in basso). Egli ha poi spiegato che per il medesimo periodo l’istante aveva "comunque già percepito dall’assicurazione disoccupazione la somma di fr. 18'643.50, importo questo che deve essere posto in deduzione della pretesa testé accertata in applicazione delle norme in materia di assicurazione disoccupazione" (pag. 9 in alto). Di conseguenza, ha accolto l’istanza limitatamente a fr. 1'664.35. Alla luce di quanto illustrato (sopra, consid. 2.4), il primo giudice non si è pertanto pronunciato nel merito delle spettanze della AO 1, limitandosi a menzionare il pagamento delle prestazioni sociali per determinare l’ammontare della pretesa della lavoratrice. La sentenza 29 gennaio 2002 non ha quindi acquisito forza di cosa giudicata nei confronti della qui appellata. Era quindi facoltà di quest’ultima inoltrare l’istanza 15 febbraio 2008 oggetto del presente procedimento. Ciò posto, occorre chinarsi, come postulato in via subordinata dall’appellante, sul merito della vertenza.
3. Secondo l’appellante, il primo giudice non avrebbe affrontato le censure di merito da lei sollevate, che ripropone quindi in sede di appello.
3.1 Essa ribadisce anzitutto che nulla sarebbe dovuto alla controparte, dato che il rapporto di lavoro che la legava a __________ __________ sarebbe stato rescisso consensualmente per il 31 gennaio 1999 (appello, pag. 4 e 11 in baso). Il Segretario assessore ha rinviato alla motivazione già esposta nella sentenza 29 gennaio 2002. Al riguardo, egli aveva ritenuto infondata la tesi della convenuta. Tale motivazione era senz’altro nota alla convenuta, che era parte in giudizio. Se non che, in questa sede essa si limita a ribadire quanto già espresso dinanzi al primo giudice nel presente procedimento. Inoltre, essa invoca tutta una serie di documenti (doc. 10-17), senza tuttavia sostanziare in che misura essi suffraghino la propria tesi. Al riguardo l’appello è quindi finanche irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC). Si volesse anche vagliare l’argomentazione nel merito, l’esito non sarebbe migliore. I documenti di cui si prevale l’appellante, infatti, sono lettere da lei inviate alla lavoratrice, che come tali non possono dimostrare la volontà di quest’ultima di rescindere consensualmente il rapporto di lavoro. L’appellante ritiene, poi, che a suffragio di una rescissione consensuale vi sarebbe la circostanza che, al contrario di quanto inizialmente asserito, ma poi ritrattato, la lavoratrice non ha dimostrato di aver continuato l’attività lavorativa dopo il 31 gennaio 1999. Nel corso del suo interrogatorio formale del 21 settembre 1999, la lavoratrice aveva dapprima affermato che l’ultima prestazione per la convenuta era avvenuta nei mesi di ottobre – dicembre 1998, ed era stata quella di inviare candidati nel Canton __________ (risposta n. 5), per poi dichiarare che "dal gennaio al marzo 1999 ero presente per rispondere al telefono evadere il lavoro corrente, ecc. Non ho più fatto né annunci né colloqui. Davo indicazioni a chi mi telefonava ricercandomi personale o altro. Non ho trasmesso alcun rapporto perché come indicatomi da __________ non dovevo più lavorare per loro. Il rapporto era stato disdetto. In diverse lettere lui mi ha confermato di non continuare a lavorare" (risposta n. 6). Al riguardo, il Segretario assessore aveva spiegato che se interruzione vi era stata, essa era da ricondurre unicamente all’imposizione della datrice di lavoro. Con tale motivazione l’appellante non si confronta, limitandosi a ribadire il proprio punto di vista, sicché al riguardo il gravame è una volta di nuovo irricevibile. La datrice di lavoro invoca, infine, due missive 27 gennaio rispettivamente 11 febbraio 1999, la prima di AP 1 a __________ __________, la seconda viceversa (pag. 11 in fondo). Detti documenti sono tuttavia irricevibili. L'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC esclude infatti, anche nelle procedure per mercedi e salari (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000,n. 7 ad art. 321), la facoltà di produrre nuove prove in sede di appello.
3.2 L’appellante ritiene che la controparte non abbia contestato le sue argomentazioni sulla rescissione consensuale, di modo che le stesse devono essere ammesse (appello, pag. 5 in basso). A torto. L’istante, infatti, ha esplicitamente contestato l’argomentazione avversaria, come ben risulta dalla replica (verbale di udienza del 10 marzo 2003, replica pag. 2, ad 2.1).
3.3 La datrice di lavoro si lamenta del fatto che il Segretario assessore non abbia affrontato la domanda di compensazione per l’importo di fr. 2'453.75 da lei sollevata in via subordinata. Essa sostiene di esser venuta a conoscenza nel corso del procedimento di prima istanza che __________ __________ – palesandosi come rappresentante della datrice di lavoro, in realtà all’oscuro della questione – aveva intentato causa contro __________ __________, cliente della qui appellante, per il pagamento di una fattura. L’appellata avrebbe poi accettato nell’ottobre 1999 lo stralcio di tale causa dietro versamento di fr. 1'800.-, che lei avrebbe incassato (appello, pag. 3 in mezzo, 5 in basso e 11 in alto). Secondo l’art. 169 CO, il debitore può opporre al cessionario le eccezioni che avrebbe potuto opporre al cedente, se già sussistevano quando ebbe notizia della cessione (cpv. 1). Tale norma è applicabile per analogia anche ai casi di cessione legale (Girsberger, in: Basler Kommentar, OR I, 4ª ed., n. 5 ad art. 166). All’udienza di discussione 8 settembre 1999 nella causa intentata da __________ __________ in nome della qui appellante, è stata raggiunto un accordo con __________ __________ nel senso di un versamento di fr. 1'800.- a AP 1 a tacitazione della sua pretesa (doc. 21). La cessione legale oggetto della presente controversia, avveratasi nel novembre 1999, è quindi avvenuta successivamente e, dal profilo temporale, potrebbe essere eccepita. Se non che, il credito vantato in compensazione dall’appellante non è stato dimostrato. Lo stesso dovrebbe fondarsi sull’indebito arricchimento di __________ __________ giusta l’art. 62 cpv. 1 CO. L’appellante non ha dimostrato che quest’ultima si sia effettivamente arricchita. Invero, nell’accordo raggiunto in occasione dell’udienza menzionata sopra, le parti hanno concordato il versamento di fr. 1'800.- a AP 1. Lo scritto 28 ottobre 1999 nel quale sostiene che l’avv. __________ (patrocinatore di __________ __________) avrebbe affermato di aver versato a __________ __________ tale importo (doc. 22) si esaurisce in un mero asserto di parte e non ha quindi rilevanza probatoria. Inoltre, la circostanza che la causa intentata da __________ __________ in nome dell’appellante concerneva un importo di fr. 2'453.75, superiore a quello oggetto della transazione, ancora non dimostra l’esistenza e l’esigibilità di un credito di pari importo.
3.4 L’appellante chiede, infine, la compensazione della pretesa dell’istante con l’importo di fr. 920.- riconosciutole a titolo di ripetibili nella sentenza 29 gennaio 2002 (doc. B; appello, pag. 11 in basso). A torto. Invero, come si è spiegato sopra, la qui istante non era parte al procedimento CL.1999.21, tant’è che le ripetibili in questione sono state caricate a __________ __________.
4. In definitiva, quindi, l’appello dev’essere respinto. Trattandosi di vertenza in materia di diritto del lavoro di valore inferiore a fr. 30'000.- non si prelevano tasse né spese a carico delle parti (art. 343 cpv. 3 CO; 417 cpv. 1 lett. e CPC). L’appellante non deve versare un’equa indennità per ripetibili alla controparte, che non ha presentato osservazioni. Il valore determinante per un eventuale ricorso al Tribunale federale è di fr. 18'643.50.
Per i quali motivi,
dichiara e pronuncia:
1. L’appello 3 marzo 2008 di AP 1 è respinto.
2. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese per la procedura di appello. Non si assegnano ripetibili.
3. Intimazione:
|
|
- ; - .
|
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario in materia di contratto di lavoro con un valore litigioso superiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).