Incarto n.
12.2008.58

Lugano

28 luglio 2009/jm

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,

Walser e Lardelli

 

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

 

 

sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2006.179 della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione 15 settembre 2006 da

 

 

 AP 1 

rappr. dall’  RA 1 

 

 

 

contro

 

 

 

AO 1 

rappr. dall’  RA 2 

 

 

 

 

 

con cui l’attore ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 51'202.45 oltre interessi dal 9 agosto 2005, ridotti in sede di conclusioni a fr. 46'100.- oltre accessori, a titolo di risarcimento per il furto di un veicolo di sua proprietà e per altri sinistri minori, domanda avversata dalla convenuta, la quale ha pure formulato una pretesa riconvenzionale di fr. 9’302.50 oltre accessori, e sulle quali il Pretore ha statuito il 14 febbraio 2008 respingendole entrambe;

 

appellante l’attore che con atto d’appello del 6 marzo 2008 postula la riforma del giudizio pretorile nel senso di condannare la convenuta al pagamento di fr. 46'100.- oltre interessi a far tempo dal 9 agosto 2005, della tassa di giustizia e delle spese, con rifusione di fr. 5'000.- per ripetibili di prima sede, protestando tasse, spese e ripetibili di seconda istanza;

 

mentre la convenuta con osservazioni del 21 aprile 2008 chiede che l’appello sia respinto e che la sentenza pretorile sia confermata, con protesta di tasse, spese e ripetibili di prima e seconda istanza.

 

Letti ed esaminati gli atti ed i documenti di causa,

 

ritenuto

 

in fatto:        

 

                                  A.   Il 9 agosto 2005 AP 1 ha subito all’estero il furto della propria autovettura, __________ __________, targata TI __________, assicurata presso AO 1 con la polizza nr. __________. Il furto è stato regolarmente denunciato. In seguito AP 1 ha informato la compagnia assicurativa dell’evento, chiedendo che gli fosse risarcito il valore del veicolo come previsto dal contratto. La Compagnia di assicurazioni ha rifiutato la copertura del danno adducendo come motivazione la reticenza dell’assicurato, il quale avrebbe taciuto un precedente furto subito il 1° aprile 1999 quando era cliente di un’altra compagnia assicurativa.

 

                                  B.   Non avendo potuto raggiungere un accordo, AP 1 con petizione del 15 settembre 2006 ha richiesto al Pretore del distretto di Bellinzona di condannare AO 1 al pagamento di fr. 51'202.45. La convenuta si è opposta alla petizione nella risposta 19 febbraio 2007 e in via riconvenzionale ha chiesto la rifusione di fr. 9'302.50. Nei successivi allegati scritti le parti hanno mantenuto le rispettive domande di giudizio, l’attore riducendo a fr. 46'100.- le proprie pretese nelle conclusioni.

 

                                  C.   Il Pretore ha respinto la petizione e la domanda riconvenzionale con sentenza 14 febbraio 2008. La tassa di giustizia dell’azione principale in fr. 1'400.- e le spese sono state poste a carico dell’attore, con l’obbligo di rifondere alla convenuta fr. 5'000.- per ripetibili. La tassa di giustizia dell’azione riconvenzionale in fr. 300.- e le spese sono state poste a carico dell’attrice riconvenzionale, con l’obbligo di rifondere al convenuto riconvenzionale fr. 2'000.- per ripetibili.

 

                                  D.   L’attore ha presentato il 6 marzo 2009 appello contro il giudizio pretorile, chiedendone la riforma nel senso di accogliere integralmente la petizione. Dal canto suo l’appellata con le sue osservazioni del 21 aprile 2008 postula la reiezione del gravame e la conferma del giudizio di prima sede.

 

 

e considerando

 

in diritto:

 

 

                                   1.   Nella fattispecie il Pretore è giunto alla conclusione che l’attore aveva commesso reticenza nei confronti della compagnia assicurativa per avere omesso di segnalare nella proposta assicurativa da lui sottoscritta il furto di un autoveicolo nel 1999. Il primo giudice ha considerato che la domanda contenuta nella proposta era chiara, a maggior ragione per una persona come l’attore che aveva lavorato presso una compagnia di assicurazione, e che l’assicurato aveva omesso di menzionare il furto del 1999. Inoltre, prosegue il Pretore, dall’istruttoria, e in particolare dalla deposizione testimoniale di __________, non risulta che la convenuta ha omesso di verificare le dichiarazioni rese dal proponente.  

 

                                   2.   L’appellante contesta al Pretore di avere valutato in modo errato la testimonianza del teste __________. L’attore, infatti, ritiene che partendo dalla risposta data alla domanda sui sinistri, segnatamente il rimando al dossier presso la precedente compagnia di assicurazione __________, la testimonianza confermerebbe che l’elaborazione di una proposta, nel periodo tra la sua sottoscrizione e l’allestimento della polizza, prevede necessariamente l’assunzione di ulteriori informazioni. A detta dell’appellante una verifica delle informazioni posteriore a tale momento non avrebbe senso poiché altrimenti nessuno potrebbe più ritenersi sicuro di avere una copertura effettiva ed efficace, poiché le compagnie assicurative non verificherebbero mai quanto affermato dal cliente e quindi potrebbero ogni qualvolta si presenta un danno giustificare un rifiuto delle prestazioni con la reticenza del cliente. La prassi nell’assunzione delle informazioni è ancor più provata, sostiene l’attore, se si considera che l’assicurato ha autorizzato con la sua firma l’assicuratore a scambiare dei dati indispensabili all’esame della proposta. Da tutto ciò si può dedurre che nella fattispecie in esame al momento della stipulazione del contratto la società appellata aveva sicuramente assunto ed elaborato ulteriori informazioni. Comunque, in caso contrario, l’omissione di tali verifiche sarebbe da imputare unicamente alla negligenza della società assicurativa stessa poiché il cliente aveva fornito tutte le informazioni necessarie a chiarire il suo passato assicurativo quale detentore di veicoli a motore.

 

                                   3.   L’art. 8 cpv. 3 e 4 LCA esclude la facoltà dell’assicuratore di recedere dal contratto in caso di reticenza giusta l’art. 6 LCA, se questi conosceva o doveva conoscere il fatto taciuto rispettivamente se conosceva o doveva conoscere esattamente un fatto inesattamente dichiarato. Da questa norma non si può però dedurre un obbligo generale dell’assicuratore di raccogliere informazioni relative a fatti rilevanti per la valutazione del rischio da parte della compagnia assicurativa e di verificare quanto affermato dall’assicurato (Brulhart, Droit des assurances privées, Berna 2008, n. 483 pag. 220). Si ritengono conosciuti unicamente quei sinistri liquidati in precedenza dalla medesima assicurazione o quei fatti di cui questa è venuta a conoscenza tramite terzi. Per il resto, l’assicuratore deve unicamente rimuovere o tentare di rimuovere, secondo il principio della buona fede, dubbi scaturiti da affermazioni poco chiare o controsensi che derivano dall’offerta assicurativa. (DTF 99 II 67, pag. 79 e riferimenti contenuti; DTF 90 II 449, pag. 456; Honsell H., Vogt N.P., Schnyder A., Kommentar zum Privatrecht, Bundesgesetz über den Versicherungsvertrag (VVG), Basilea-Ginevra-Monaco, 2001, nr. 23 ad art. 8 LCA; Carré O., Loi fédérale sur le contrat d’assurance, Lausanne, 2000, pag. 156 e ss.).

 

                                   4.   In questa sede l’appellante non contesta più l’esistenza di una reticenza ai sensi dell’art. 6 LCA. Il furto del 1° aprile 1999, infatti, non è mai stato citato nel dossier __________: nella prima proposta risalente al 20 luglio 1999, quindi pochissimo tempo dopo il danno, l’appellante ha dichiarato di non avere subito danni nei cinque anni precedenti tale data e anche nelle proposte posteriori non si trova alcun riferimento a questo sinistro (doc. O). Come già appurato dal Pretore, l’appellante non può avere frainteso il significato e la portata di questa domanda, avendo svolto la professione di assicuratore per svariati anni. Nella proposta relativa al contratto in oggetto, inoltre, il proponente ha dichiarato, rispondendo alla domanda circa l’entità dei danni subiti, di aver subito danni variabili fra fr. 100.- e fr. 2'000.-, omettendo del tutto il furto avvenuto nel 1999, per il quale ha ricevuto un rimborso di fr. 37'000.-. Per quel che concerne l’apprezzamento della deposizione del teste __________, consulente assicurativo che ha allestito la proposta all’origine della vertenza, costui ha riferito che “capita che alcune volte alla domanda circa i sinistri antecedenti la proposta in elaborazione il cliente indichi semplicemente sì, vedi polizze precedenti presso… In questo caso l’agenzia competente per la proposta nell’ambito dell’elaborazione della polizza vera e propria prende le dovute informazioni. Ai tempi, per quanto riferitomi dal responsabile dell’agenzia, una simile dicitura (vedi polizze compagnia…) comportava l’assunzione di informazioni ulteriori da parte della stessa agenzia che doveva accordare la copertura specifica. Rammento che ai tempi e cioè quando lavoravo presso la Suisse, era una prassi costante che quando c’erano simili indicazioni chi elaborava la proposta assumesse ulteriori informazioni” (deposizione 7 novembre 2007, verbale pag. 4). Il Pretore ha considerato che da queste parole non fosse possibile risalire al momento preciso in cui le verifiche erano di norma effettuate. Il fatto che il teste abbia usato il termine “ulteriori”, secondo il primo giudice, non significa necessariamente che tali verifiche dovessero avvenire immediatamente o contestualmente all’elaborazione della polizza, motivo per cui potevano essere svolte anche in un secondo momento. In ogni caso il Pretore ha ritenuto che un tale obbligo di verifica non era stato provato né dalla deposizione né dagli altri atti istruttori (sentenza del 14 febbraio 2008, pag. 5). Le parole del teste evocano invero la possibilità di una procedura interna di verifica e raccolta di informazioni nel caso in cui l’assicurato risponda alla domanda relativa ai sinistri avvenuti precedentemente in senso affermativo facendo riferimento a dossier in cui trovare ulteriori informazioni. La raccolta di maggiori informazioni sembrerebbe anche avvenire nel lasso di tempo che intercorre tra la proposta e la firma del contratto assicurativo, per dirla con parole del teste “nell’ambito dell’elaborazione della polizza vera e propria”. Ciò nonostante, l’analisi proposta dall’appellante e le conclusioni da lui tratte dalla deposizione non possono essere condivise. La deposizione nulla dice, infatti, su quanto è avvenuto nel caso qui in esame e non dimostra che la compagnia di assicurazione aveva assunto informazioni prima di rilasciare la polizza. L’apprezzamento della deposizione testimoniale operato dal Pretore regge dunque alla critica.

 

                                   5.   Resta da esaminare se la compagnia di assicurazioni appellata avrebbe dovuto essere a conoscenza del sinistro patito dall’appellante nel 1999, ciò che escluderebbe il recesso dal contratto a seguito della reticenza. Nella fattispecie, da una parte il danno è stato liquidato da un’altra compagnia assicurativa, motivo per cui l’appellata non poteva e non doveva esserne a conoscenza; dall’altra, la risposta del proponente era chiara e non poteva dare adito a dubbi, sicché l’appellata non aveva motivo di approfondire le affermazioni date dall’assicurato. Questi infatti nel questionario aveva affermato che l’entità approssimativa dei danni subiti negli ultimi cinque anni (comprensivi del 1999) si aggirava tra i fr. 100.- e i fr. 2000.- (cfr. doc. Q). In realtà, come emerso successivamente (doc. 4), nel 1999 il proponente aveva subito il furto di un’Alfa Romeo 164, per il quale era stato risarcito dalla compagnia assicuratrice precedente con l’importo di fr. 37'000.-. Di tale sinistro invano si cercherebbe traccia nelle proposte sottoscritte dall’interessato. Né la firma dell’autorizzazione alla raccolta di ulteriori dati in calce alla proposta sottoposta al cliente prova che le informazioni debbano essere raccolte al momento dell’elaborazione del contratto assicurativo. Tale clausola, infatti, non obbliga in alcun modo l’assicurazione a raccogliere ulteriori informazioni, né tantomeno pone limiti temporali entro cui tali verifiche debbano avvenire. Essa consente solo alla compagnia di assicurazioni di garantirsi la possibilità di accedere a dati protetti per tutta la durata del contratto senza aver bisogno di chiedere l’autorizzazione al cliente ogni volta.

 

                                   6.   Da quanto sopra esposto si deve concludere che la compagnia assicurativa appellata non sapeva né avrebbe dovuto sapere alcunché del furto subito dall’appellante il 1° aprile 1999. Ne deriva che a giusta ragione il Pretore ha respinto la petizione, sicché l’appello deve essere respinto.

 

                                   7.   Tasse, spese e ripetibili seguono la soccombenza dell’attore (art. 148 CPC), che rifonderà alla convenuta un’indennità per ripetibili di appello, commisurata al valore di fr. 46'100.-.

 

 

Per i quali motivi

visti gli art. 148 CPC, la LTG e il Regolamento sulle ripetibili,

 

dichiara e pronuncia:

                                        

                                   1.   L’appello del 6 marzo 2008 di AP 1 è respinto.

 

                                   2.   Le spese della procedura d’appello consistenti in:

                                         tassa di giustizia           fr. 700.-

                                                                                 fr.   50.-

                                         totale                              fr. 750.-

 

                                         già anticipate dall’appellante, rimangono a suo carico, con l’obbligo di versare fr. 1400.- alla controparte a titolo di ripetibili di appello.

 

 

 

 

                                   3.   Intimazione:

 

-     

-     

 

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

 

 

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        Il segretario

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14 , entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).  La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).