Incarto n.
12.2008.59

Lugano

6 febbraio 2009/fb

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,

Walser e Lardelli

 

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

 

 

sedente per statuire nella causa - inc. n. OA.2006.681 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 - promossa con domanda riconvenzionale 27 ottobre 2006 da

 

 

AP 1 

rappr. da  RA 1 

 

 

contro

 

 

 

 AO 1 

rappr. da  RA 2

 

 

 

 

con cui l’attrice riconvenzionale ha chiesto la condanna del convenuto riconvenzionale al pagamento di fr. 46'750.- più interessi, somma ridotta con le conclusioni a fr. 38'836.75;

 

domanda avversata dal convenuto riconvenzionale che ha postulato la reiezione della domanda riconvenzionale, e che il Segretario assessore con sentenza 13 febbraio 2008 ha respinto, caricando all’attrice riconvenzionale la tassa di giustizia di fr. 600.- e le spese di fr. 100.- e obbligandola a versare alla controparte fr. 3'000.- per ripetibili;

 

appellante l’attrice riconvenzionale con atto di appello 5 marzo 2008, con cui chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di stralciare dai ruoli la domanda riconvenzionale e di caricare alla controparte gli oneri processuali e le ripetibili della prima istanza e in via subordinata di accogliere la domanda riconvenzionale, il tutto protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;

 

mentre il convenuto riconvenzionale con osservazioni 26 marzo 2008 postula la reiezione del gravame pure con protesta di spese e ripetibili;

 

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti

 

ritenuto

 

 

in fatto e in diritto:

 

                                         che il 18 aprile 2006 (doc. C inc. n. DI.2006.1254 rich.) AO 1 è stato assunto da AP 1 in qualità di “responsabile contabilità ed amministrazione”;

 

                                         che il 21 agosto 2006 (doc. E inc. n. DI.2006.1254 rich.) le parti hanno sottoscritto un “accordo di conciliazione”, in base al quale dichiaravano di risolvere consensualmente il contratto di lavoro con decorrenza immediata, ritenuto che la datrice di lavoro, a fronte della rinuncia del lavoratore al salario del mese di agosto e nel periodo di disdetta nonché a qualsiasi altra spettanza nei suoi confronti, avrebbe in particolare rinunciato alle prestazioni del lavoratore dispensandolo dal presentarsi presso i suoi uffici e rinunciato ad intraprendere azioni legali per danni commessi da costui e derivanti da negligenza grave e per danni d’immagine (con riserva per quelli derivanti da comportamenti dolosi);

                                        

                                         che con istanza 9 ottobre 2006 (inc. n. DI.2006.1254) AO 1, adducendo la nullità dell’accordo di conciliazione, ha convenuto in giudizio AP 1 chiedendone la condanna al pagamento di fr. 9'557.25 e di un’indennità ex art. 337c CO pari ad almeno 3 salari mensili, oltre interessi;

 

                                         che in occasione dell’udienza di discussione del 27 ottobre 2006  AP 1, per il caso in cui fosse effettivamente confermata la nullità dell’accordo di conciliazione, ha chiesto, in via riconvenzionale, che la controparte fosse condannata a pagarle fr. 46'750.- oltre interessi, somma poi ridotta in sede conclusionale a fr. 38'836.75;

 

                                         che quello stesso giorno la domanda riconvenzionale, che eccedeva l’importo di fr. 30'000.-, è stata disgiunta dal Segretario assessore, andando a formare l’inc. n. OA.2006.681;

 

                                         che con la sentenza qui impugnata il Segretario assessore, ritenuto che il convenuto riconvenzionale non era responsabile dei danni di cui gli veniva chiesto il risarcimento, ha respinto la domanda riconvenzionale, caricando all’attrice riconvenzionale la tassa di giustizia di fr. 600.- e le spese di fr. 100.- e obbligandola a versare alla controparte fr. 3'000.- per ripetibili;

 

                                         che con l’appello che qui ci occupa, cui il convenuto riconvenzionale si è opposto, l’attrice riconvenzionale chiede di riformare il querelato giudizio nel senso di stralciare dai ruoli la domanda riconvenzionale e di caricare alla controparte gli oneri processuali e le ripetibili della prima sede e in via subordinata di accogliere la domanda riconvenzionale: la richiesta principale è formulata per il caso in cui venisse confermata la validità dell’accordo di conciliazione; con quella subordinata viene invece ribadito che il convenuto riconvenzionale era senz’altro responsabile dei danni imputatigli; 

 

                                         che nessuna delle parti avendo dato seguito all’ordinanza 11 giugno 2008 con cui la presidente di questa Camera aveva impartito loro un termine fino al successivo 30 giugno per inviare le proprie osservazioni sul possibile annullamento del querelato giudizio, emanato dal Segretario assessore, alla luce della sentenza resa dal Tribunale federale il 13 maggio 2008 (4A_512/2007, nel frattempo pubblicata in DTF 134 I 184), con lavvertenza che il silenzio sarebbe stato interpretato come rinuncia a prevalersi del vizio di forma, nulla osta alla trattazione del presente gravame;

 

                                         che con sentenza di data odierna (inc. n. 12.2008.51), a cui si può senz’altro rinviare, la scrivente Camera ha concluso per la validità dell’accordo di conciliazione concluso tra le parti;

 

                                         che in forza di questo accertamento, si ha che l’attrice riconvenzionale ha validamente rinunciato ad intraprendere azioni legali nei confronti del convenuto riconvenzionale per danni da lui commessi e derivanti da negligenza grave e per danni d’immagine (con riserva per quelli derivanti da suoi comportamenti dolosi);

 

                                         che in tali circostanze la domanda riconvenzionale, che ha pacificamente per oggetto il risarcimento di questi danni (cfr. doc. A), senza che vi siano stati menzionati eventuali danni causati per dolo, deve essere respinta, non potendosi ammettere - come invece preteso dall’attrice riconvenzionale in via principale con il suo gravame - che la causa sia divenuta priva d’oggetto e con ciò debba essere stralciata dai ruoli;

 

                                         che l’appello deve di conseguenza essere integralmente respinto, ritenuto che gli oneri processuali e le ripetibili della procedura di seconda istanza, calcolati su un valore litigioso di fr. 38'836.75, seguono la soccombenza (art. 148 CPC);

 

 

 

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 148 CPC e la TG

 

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                    I.   L’appello 5 marzo 2008 di AP 1 è respinto.

 

                                   II.   Le spese della procedura d’appello consistenti in:

 

                                         a) tassa di giustizia                                    fr.    600.-

                                         b) spese                                                      fr.      50.-

                                         Totale                                                           fr.    650.-

 

                                         da anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico con l’obbligo di rifondere alla parte appellata fr. 1’500.- per ripetibili.

 

                                  III.   Intimazione:

 

-     

-    

 

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1

 

 

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        Il segretario

 

 

 

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario in materia di contratto di lavoro con un valore litigioso superiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).  La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).