Incarto n.
12.2008.5

Lugano

30 aprile 2009/fb

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,

Walser e Lardelli

 

segretaria:

Verda Chiocchetti. vicecancelliera

 

sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2006.9 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna promossa con petizione 27 gennaio 2006 da

 

 

 AO 1 

rappr. dall'  RA 2 

 

 

contro

 

 

 AP 1 

rappr. dall'  RA 1 

 

 

 

 

con cui l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 20'000.- oltre accessori, domanda avversata dalla controparte che ha postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore con sentenza 6 dicembre 2007 ha accolto;

 

appellante la convenuta con atto di appello 6 dicembre 2007, con cui chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;

 

mentre l'attrice con le proprie osservazioni ha postulato la reiezione del gravame;

 

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti

 

ritenuto

 

in fatto e in diritto:      

 

                                1.      Con la petizione in rassegna AO 1 ha chiesto la condanna di AP 1 al pagamento di una somma di fr. 20'000.-, che essa pretende di averle mutuato nel dicembre 1996. L'attrice, fisioterapista di professione, all'epoca era alle dipendenze della convenuta, attiva nel medesimo settore. A seguito di problemi finanziari della datrice di lavoro, che era in ritardo con il versamento degli stipendi dei dipendenti, essa le avrebbe concesso il prestito in parola che, malgrado le ripetute promesse, non sarebbe mai stato restituito.

 

                                          La convenuta si è opposta alla petizione. Ammesso di aver ricevuto l'importo di fr. 20'000.- dalla controparte, adduce che quel pagamento altro non era che la restituzione di un mutuo da essa concesso il 1° ottobre 1996 all'attrice, la quale abbisognava di tale somma per far fronte a impegni personali.

 

                                          Con la replica l'attrice, confermate le proprie domande, ha contestato che il versamento di fr. 21'017.87 fattole da controparte fosse un mutuo, trattandosi in realtà del pagamento degli stipendi arretrati, relativi al 1994 e al 1995. 

 

                                          Con la duplica la convenuta contesta la natura del versamento fatto all'attrice, rilevando che i pretesi stipendi arretrati erano in realtà già stati pagati mediante versamenti contanti sicché non vi erano pendenze al riguardo.

 

                                          Con le conclusioni entrambe le parti hanno confermato le rispettive domande.

 

 

                                2.      Con sentenza 6 dicembre 2007 il Pretore ha accolto la petizione, ritenendo provato che la somma di fr. 20'000.- reclamata dall'attrice era stata data alla convenuta in virtù di un contratto di mutuo e quindi andava restituita. Per quanto riguarda poi il pagamento del 1° ottobre 1996 della convenuta all'attrice, il primo giudice ha rilevato che incombeva alla convenuta, gravata dell'onere della prova, dimostrare che a quel momento non vi erano oneri salariali in sospeso, dimostrazione che essa non ha portato.

 

 

                                3.      Con appello 21 dicembre 2007 la convenuta chiede di riformare il querelato giudizio nel senso di respingere la petizione.

 

                                          Con osservazioni 24 gennaio 2008 la parte appellata postula la reiezione del gravame.

 

 

                                   4.   Il mutuo è un contratto per cui il mutuante si obbliga a trasferire al mutuatario la proprietà di una somma di denaro o di altre cose fungibili, e questi a restituirgli cose della stessa specie in eguale qualità e quantità (art. 312 CO). In generale l’attore che chiede la condanna del convenuto all’adempimento di obbligazioni contrattuali è tenuto a dimostrare l’esistenza di validi contratti dai quali si possano evincere gli obblighi del debitore (Cocchi-Trezzini, CPC-TI, 2000, N. 35 all’art. 183). Il mutuo è un contratto consensuale nel quale l’obbligazione di restituire del mutuatario è un elemento essenziale. Essa risulta non tanto dal versamento operato dal mutuante, quanto dalla promessa di restituire dedotta dal contratto di mutuo. La consegna di denaro da parte del mutuante non è che una condizione dell’obbligo di restituire. Colui che chiede la restituzione di una somma mutuata deve recare la prova non solo del versamento dei fondi ma, in primo luogo, dell’esistenza di un contratto di mutuo e, di conseguenza, dell’obbligo di restituire che ne deriva (DTF 83 II 210 consid. 2 con rinvii; Cocchi-Trezzini, op. cit., nota 660 e 31 all’art. 183; Schärrer/Maurenbrecher, Basler Kommentar OR-I, 4a ed. N. 34 all’art. 318 e N. 11 all’art. 312). La consegna del denaro può, secondo le circostanze, costituire un indizio sufficiente per ammettere l’esistenza di un contratto di mutuo, con il relativo obbligo di restituire. Non ci si trova nondimeno in presenza a una presunzione di diritto che ha per effetto di capovolgere l’onere probatorio, ma di circostanze che il Giudice può tenere in considerazione nel quadro dell’apprezzamento delle prove.

 

 

                                5.      Nel caso di specie il Pretore ha ritenuto dimostrato che il versamento dell'attrice alla convenuta era avvenuto sulla base di un contratto di mutuo, la cui esistenza ha dedotto in particolare dalla testimonianza di __________. L'appellante rimprovera al Pretore di aver considerato fondamentale la testimonianza in questione malgrado l'inattendibilità del teste e nonostante che la testimonianza fosse vaga e imprecisa.

 

                              5.1      A torto. Il __________ - sentito senza delazione di giuramento perché dal 1998 al 2002 aveva avuto una relazione sentimentale con l'attrice - ha riferito in modo lineare e senza contraddizioni i fatti. In particolare ha ricordato che, discutendo con l'attrice del fatto che aveva saputo dai di lei colleghi di lavoro che gli stipendi venivano pagati in ritardo, essa gli aveva riferito di aver prestato fr. 20'000.- alla convenuta. Su consiglio di un avvocato suo parente, al quale egli aveva chiesto consiglio, aveva quindi preparato una dichiarazione - che prevedeva tre modalità diverse di risarcimento - da far firmare alla convenuta. Il teste ha poi ancora riferito di essersi incontrato con la convenuta, la quale aveva detto che avrebbe restituito la somma in questione, ma a quel momento non aveva firmato l'impegno in quanto voleva ancora riflettere sulle modalità di pagamento, salvo poi sottrarsi in seguito alla discussione e al pagamento, accampando scuse varie.

 

                              5.2      L'esistenza di ritardi nel pagamento degli stipendi è stata confermata dai testi __________ e __________, il quale ha pure riferito che la convenuta si giustificava invocando problemi di liquidità (verbale 5 dicembre 2006), ma anche da __________ e __________, le quali hanno entrambe riferito di aver dovuto promuovere una procedura giudiziaria per ottenere il pagamento degli stipendi (verbale 8 marzo 2007, pag. 4, verbale 5 dicembre 2008, pag. 7).

                                          La questione del prestito è stata evocata anche dai testi__________, il quale ha riferito che l'attrice gliene aveva parlato nel 1997 (verbale 5 dicembre 2006, pag. 3), __________ (verbale 5 dicembre 2006, pag. 5). Seppure è vero che i testi hanno riferito per sentito dire, sicché su questo punto la loro testimonianza non costituisce una prova, ciò appare coerente con quanto riferito dal teste __________.

 

                              5.3      L'appellante contesta di aver avuto problemi finanziari, rilevando di aver dichiarato fiscalmente nel biennio 1996/97 un reddito aziendale di fr. 230'000.-, salito a fr. 304'000.- nel biennio successivo. Dalla documentazione bancaria risulta però che, malgrado il buon andamento dell'attività, il conto bancario aziendale a inizio ottobre 1996 era in dare di fr. 42'908.50, esposizione aumentata il 31 dicembre 1996 a fr. 103'802.55 e a fine marzo 1997 era ancora in rosso di fr. 93'241.70 (richiamo doc. no IV e doc. 10). La convenuta medesima ha ammesso che in quel periodo non disponeva di liquidità, siccome stava costruendo la casa che è stata terminata nel 1995 (IF convenuta, verbale 5 dicembre 2006, pag. 9). In merito alla situazione finanziaria della convenuta si rileva ancora che per il biennio fiscale 1995/96 risultano debiti privati per fr. 953.744.- e aziendali di fr. 74'312.- (situazione quindi al 31.12 1994: doc. 8), aumentati a fr. 1'260'000.- (debiti privati) rispettivamente fr. 181'740.- (debiti aziendali) nel biennio 1997/98, per il quale sono pure state ammesse deduzioni dal reddito della sostanza di ben fr. 75'357.- (vale a dire per oneri connessi con la sostanza stessa, verosimilmente oneri ipotecari; l'importo è riferito alla situazione al 31.12.1996: doc. 9), con un aumento importante rispetto al biennio precedente per il quale era stata riconosciuta una deduzione di fr. 6'083.-.

 

                                          Sulla scorta di quanto precede, nella misura in cui il primo giudice ha ritenuto fedefacente la deposizione di __________ - che pure va valutata con cautela, sebbene la relazione sentimentale con l'attrice sia terminata 5 anni prima della sua audizione - la sentenza va quindi confermata.

 

 

                                6.      In merito alla somma di fr. 21'017.87 versata dalla convenuta all'attrice in data 1° ottobre 1996, il Pretore non lo ha considerato quale mutuo, rilevando che la convenuta, alla quale incombeva l'onere della prova, non aveva dimostrato che non vi fossero in quel momento pretese salariali arretrate dell'attrice. L'appellante rimprovera al Pretore di non aver riconosciuto a torto che il pagamento degli stipendi non versati tramite banca era avvenuto in contanti.

 

                                          Va qui rilevato che la convenuta, ammesso che gli stipendi in questione non sono stati versati tramite banca, non ha esibito alcun documento che attesti il preteso pagamento in contanti, che l'attrice contesta di aver ricevuto. Il fatto che l'esondazione del Verbano possa aver allagato l'archivio non è motivo per sovvertire l'onere della prova in merito al pagamento, a sostegno del quale non ha portato alcuna altra prova. Vero è che il teste __________ ha riferito di aver ricevuto qualche pagamento a contanti, limitato però a anticipi sullo stipendio che veniva sempre pagato tramite banca (verbale 5 dicembre 2006, pag. 3) e il teste __________ ha riferito di aver ricevuto lo stipendio o parte dello stipendio in contanti 5-10 volte (verbale 5 dicembre 2006). Nessuno dei testi ha però riferito che anche l'attrice aveva ricevuto pagamenti in contanti. L'attrice ha documentato l'assenza di versamenti mediante banca, circostanza questa pacificamente ammessa dalla convenuta peraltro nemmeno contestata. È pertanto a ragione che il Pretore ha ritenuto non provato che gli stipendi non accreditati sul conto bancario erano stati pagati.

 

 

                                7.      La convenuta sostiene che l'attrice le aveva chiesto un prestito di fr. 20'000.- per far fronte a necessità personali, perché aveva disponibilità limitate sul conto corrente e non voleva intaccare il conto risparmio che a quel momento fruttava interessi al 2% all'anno.

                                          Dagli atti risulta però che l'importo di fr. 21'017.87 accreditato il 2 ottobre 1996 (valuta 1.10.1996: doc. L) non è stato utilizzato dall'attrice. Essa ha infatti trasferito il 12 novembre la somma di fr. 15'000.- sul conto risparmio, a carico del quale ha poi effettuato il versamento di fr. 20'000.- a favore della convenuta (doc. C). Non v'è quindi neppure un tenue indizio a sostegno dell'argomento della convenuta - contestato da controparte - che l'attrice le aveva chiesto un prestito per poter far fronte a proprie necessità personali, la cui esistenza neppure è stata resa verosimile.

 

 

                                          Visto quanto precede l'appello, del tutto infondato, dev'essere respinto con accollo all'appellante della tassa di giustizia e delle spese (art. 148 CPC);

 

Per i quali motivi,

 

dichiara e pronuncia:

 

                                   1.   L’appello 21 dicembre 2007 di __________è respinto.

 

                                   2.   Le spese della procedura d’appello, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr.    600.–

                                         b) spese                         fr.      50.–

                                         Totale                             fr.    650.–

                                         da anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico con l'obbligo di rifondere alla controparte fr. 2'000.- per ripetibili d'appello.

 

                                   3.   Intimazione:

 

-     

-     

 

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        La segretaria

 

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se la controversia concerne una questione di importanza fondamenta (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).  La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).