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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La seconda Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Epiney-Colombo, presidente, Walser e Lardelli |
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segretario: |
Bettelini, vicecancelliere |
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2004.18 della Pretura del Distretto di Riviera promossa con 9 giugno 2004 da
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AP 1
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contro |
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AO 1 inevra
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con la quale l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al versamento di indennità giornaliere, per un importo precisato in sede di replica in fr. 44'817.55 oltre interessi e ridotto nelle conclusioni a fr. 28'282.15, oltre interessi, a titolo di indennità giornaliera e fr. 2'902.45, oltre interessi, a titolo di liberazione dal premio del contratto d'assicurazione;
domande avversate dalla convenuta, e che il Pretore ha accolto parzialmente con sentenza 11 febbraio 2008, limitatamente all'importo di fr. 593.– oltre interessi, ponendo la tassa di giustizia (fr. 1'300.–) e le spese (fr. 550.–) a carico dell'attrice, con obbligo per quest'ultima di versare alla controparte fr. 2'500.– a titolo di ripetibili;
appellante l'attrice con atto di appello 7 marzo 2008, con cui chiede la riforma del giudizio impugnato nel senso di accogliere la petizione per fr. 28'282.15, oltre interessi, a titolo di indennità giornaliera e fr. 2'902.45, oltre interessi, a titolo di liberazione del premio del contratto d'assicurazione, protestando spese di entrambe le sedi e chiedendo il beneficio dell'assistenza giudiziaria per la sede d'appello;
mentre la convenuta propone nelle sue osservazioni del 18 aprile 2008 di respingere l'appello, con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti,
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. __________ è stata titolare della ditta individuale G__________ __________ fino alla radiazione dell'iscrizione della società a Registro di commercio – per cessazione dell'attività – intervenuta il 12 gennaio 2004 (doc. 5). Nell'estate 1998 AP 1 aveva stipulato con AO 1 (in seguito: AO 1), una polizza di assicurazione malattia collettiva per i rischi di perdita di guadagno, con effetto a partire dal 1° settembre 1998 e scadenza al 31 dicembre 2001 (doc. 1b e 2). La polizza, poi rinnovata fino al 31 dicembre 2004, prevedeva un'indennità pari all'80% del reddito fisso assicurato o salario convenzionale di fr. 36'000.– annui, per un periodo di 716 giorni, da versarsi dopo un periodo di attesa di 14 giorni (doc. C).
2. Nell'estate 2003, AP 1 ha comunicato a AO 1 la sua intervenuta incapacità lavorativa a far tempo dal 3 luglio 2003, sulla base del certificato del suo medico curante Dott. AP 1 (doc. D e 8). Trascorsi i 14 giorni del termine d'attesa, AO 1 ha iniziato a versare le indennità giornaliere di fr. 78.90. In data 22 dicembre 2003, AO 1 ha interrotto i pagamenti sulla base degli accertamenti del rapporto del suo medico fiduciario (doc. 14 e 15), nonostante il medico curante avesse nuovamente certificato l'inabilità al lavoro al 100% (doc. D e 14).
3. Con petizione 9 giugno 2004, AP 1 si è rivolta alla Pretura del Distretto di Riviera per chiedere la condanna di AO 1 al versamento di indennità giornaliere, per un importo precisato in sede di replica in fr. 44'817.55 oltre interessi. La convenuta si è opposta alle pretese dell'attrice, con risposta 27 dicembre 2004 e con la successiva duplica. Esperita l'istruttoria, le parti non sono comparse alla discussione finale. Nelle conclusioni l'attrice ha ridotto le sue pretese a fr. 28'282.15, oltre interessi, a titolo di indennità giornaliera e fr. 2'902.45, oltre interessi, a titolo di liberazione dal premio del contratto d'assicurazione. La convenuta ha invece confermato la propria opposizione alle richieste di controparte.
4. Con sentenza 11 febbraio 2008, il Pretore ha accolto parzialmente la petizione, condannando la convenuta a pagare all'attrice l'importo di fr. 593.– oltre interessi al 5% dal 16 giugno 2004, obbligando per contro l'attrice a pagare la tassa di giustizia (fr. 1'300.–) e le spese (fr. 550.–), come pure a versare alla convenuta fr. 2'500.– a titolo di ripetibili.
Il primo giudice ha rilevato non essere controverso il fatto che tra le parti sia venuto in essere un contratto di assicurazione collettiva per indennità giornaliere di perdita di guadagno, perfezionatosi con l'accettazione della proposta assicurativa del 24 luglio 1998, cui ha fatto seguito l'allestimento e la consegna della polizza assicurativa, integrata dalle condizioni generali per l'assicurazione malattia collettiva, edizione 1997 (di seguito: CGA).
Il Pretore poi ha risolto i punti controversi. Ha ritenuto che l'attività della ditta individuale facente capo all'attrice era cessata il 12 gennaio 2004 (data in cui la ditta è stata radiata a Registro di commercio). Di conseguenza ha accertato – mediante interpretazione oggettiva dell'art. 11 CGA – che la copertura assicurativa e il diritto alle indennità si erano estesi al più tardi fino alla predetta data. Ha quindi ritenuto assodata – diversamente da quanto preteso dalla convenuta – l'inabilità lavorativa dell'attrice nel periodo 23 dicembre 2003 – 12 gennaio 2004, senza che ricorressero gli estremi per liberare AO 1 dall'obbligo di versare le indennità in virtù dell'art. 32.4 CGA. Ha inoltre riconosciuto un'indennità giornaliera effettiva di fr. 29.65, diversamente dai fr. 78.90 pretesi dall'attrice, calcolando in fr. 593.– l'importo ancora dovuto a quest'ultima da AO 1. Non ha per contro ritenuto che l'attrice potesse beneficiare dell'esonero dal pagamento del premio, non appartenendo essa alle categorie di persone indicate all'art. 26 CGA.
5. Con appello 7 marzo 2008, AP 1 chiede la riforma del giudizio impugnato nel senso di accogliere la petizione per fr. 28'282.15, oltre interessi, a titolo di indennità giornaliera e fr. 2'902.45, oltre interessi, a titolo di liberazione dal premio del contratto d'assicurazione, protestando spese di entrambe le sedi e chiedendo il beneficio dell'assistenza giudiziaria per la sede d'appello.
Con osservazioni 18 aprile 2008 AO 1 postula la reiezione dell'appello, con protesta di spese e ripetibili.
6. Il Pretore ha in primo luogo stabilito che l'attività della ditta individuale facente capo all'attrice era cessata il 12 gennaio 2004 (data in cui la ditta è stata radiata a Registro di commercio). L'appellante non contesta detto accertamento e neppure il fatto “che, secondo il contratto d'assicurazione, la copertura assicurativa si estingueva con la cessazione dell'attività lavorativa” (appello, pag. 4 in alto).
6.1 Il primo giudice ha evidenziato che secondo l'attrice – che faceva riferimento all'art. 5.5 CGA – la cessazione della copertura assicurativa non pregiudicava il diritto alle indennità per sinistri verificatisi durante la copertura assicurativa, mentre secondo la convenuta, con la copertura – ad eccezione dei casi previsti dall'art. 11.2 CGA – cessava pure il diritto alle indennità. Il Pretore ha poi ricordato i principi giurisprudenziali, secondo i quali, quando il giudice deve determinare il contenuto di un contratto d'assicurazione e delle condizioni generali che sono parte integrante dello stesso, deve in primo luogo procedere all'interpretazione soggettiva, vale a dire cercare la reale e concorde volontà dei contraenti (art. 18 CO). Se non riesce a stabilire con certezza la volontà effettiva, o se constata che un contraente non ha compreso la volontà reale espressa dall'altro, il giudice cercherà il senso oggettivo che le parti potevano e dovevano ragionevolmente attribuire, secondo le regole della buona fede e dell'affidamento, alle dichiarazioni dell'altro nella situazione concreta (DTF 132 III 268 consid. 2.3.2; 130 III 686 consid. 4.3.1). Partendo da tali principi, il Pretore ha ritenuto che nella fattispecie l'interpretazione soggettiva non permette di stabilire con certezza la reale e concorde volontà dei contraenti. Egli ha dunque proceduto alla ricerca del senso oggettivo della pattuizione, ritenendo che l'attrice, in buona fede, dalla lettura dell'art. 11 CGA, poteva e doveva solo desumere che la cessazione della copertura avrebbe comportato pure quella del diritto alle indennità. Infatti – ha rilevato il primo giudice – considerato che l'art. 11.2 CGA regola il diritto alle indennità oltre la copertura assicurativa e che questa norma riguarda solamente i casi di cessazione giusta l'art. 11.1 lett.b CGA (assicurato che lascia il gruppo degli assicurati), risulta, e contrario, che per tutti gli altri casi non è prevista la continuazione del diritto alle indennità. Il Pretore ha osservato pure che, in base all'art. 12.1, in relazione con l'art. 12.4 CGA, non è dato alcun diritto di passaggio all'assicurazione individuale se “l'assicurato è la stipulante o un membro della famiglia” e – ha concluso – che è ciò che si verifica nella fattispecie.
6.2 L'appellante non si confronta minimamente con la predetta interpretazione oggettiva data dal primo giudice alla pattuizione contrattuale. Si limita a sostenere che saremmo “in presenza di clausole contrattuali equivoche, rispettivamente la cui interpretazione” sarebbe “dubbia” e a richiamare il principio “in dubio contra stipulatorem”, in base al quale in tali circostanze “fra le possibili soluzioni interpretative si deve adottare quella favorevole a chi non ha allestito il testo del contratto” (appello, pag. 4 nel mezzo). L'appello su questo punto, non sufficientemente motivato, risulta d'acchito irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC, in relazione con il cpv. 5).
L'art. 33 LCA – che l'appellante neppure menziona – stabilisce che l'assicuratore risponde di tutti gli avvenimenti che presentino i caratteri del rischio contro le conseguenze del quale l'assicurazione fu conclusa, eccettochè il contratto non escluda dall'assicurazione singoli avvenimenti in modo preciso, non equivoco. Questa norma concretizza l'adagio “in dubio contra stipulatorem” – menzionato dall'appellante – secondo il quale, in modo sussidiario, quando vi è un dubbio sul significato da attribuire alle norme redatte dall'assicuratore, così come sulle condizioni generali prestampate, queste devono essere interpretate in sfavore del loro autore (“Unklarheitsregel”, DTF 122 III 118 consid. 2a). Secondo la dottrina e la giurisprudenza, per l'applicazione di questo principio, non basta che le parti siano in disaccordo sul senso da dare a una dichiarazione, ma è anche necessario che questa possa essere compresa in modi diversi e che sia impossibile togliere il dubbio con un'interpretazione ordinaria (DTF 122 III 118 consid. 2d; 118 III 342 consid. 1a). Ciò che non è il caso nella fattispecie in esame. Il Pretore, come detto, ha infatti potuto interpretare l'art. 11 CGA, con riferimento anche all'art. 12.1 in relazione con l'art. 12.4 CGA. L'appellante dal canto suo non si è confrontata con tale interpretazione e neppure ha tentato di indicare in cosa consisterebbe la pretesa equivocità delle clausole contrattuali in questione. Palesemente irricevibile e infondato, l'appello su questo punto cade dunque nel vuoto.
7. Il Pretore ha rilevato che l'attrice ha chiesto il versamento di indennità giornaliere di fr. 78.90, mentre la convenuta ha riconosciuto, nell'ipotesi per lei denegata di obbligo di pagamento, fr. 29.65 al giorno. Il primo giudice ha poi evidenziato che, giusta l'art. 17.2 CGA, l'indennità giornaliera per un importo fisso o per un salario convenzionale “non può superare l'importo effettivamente perso” (doc. B). Tale principio – ha osservato il primo giudice – è ripreso testualmente dalla polizza sub. condizioni particolari (doc. C, pag. 2). Il Pretore ha dunque valutato l'indennità effettiva giornaliera tenendo conto delle entrate e delle uscite 2003 e dell'interruzione aziendale dovuta alla malattia dell'attrice, ma soprattutto ai suoi guai con la magistratura penale. Ha quindi ritenuto non arbitrario attenersi ai calcoli eseguiti dalla convenuta sulla base delle entrate 1° gennaio 2003 – 30 luglio 2003, ovvero fr. 6'256.25 [ricavi (fr. 3'212.30) + contributi sociali e assicurativi per il periodo considerato (fr. 3'044.55)], diviso per 211 giorni, con conseguente fissazione dell'indennità giornaliera effettiva in fr. 29.65. Accertato che la convenuta ha versato le indennità giornaliere solo fino al 22 dicembre 2003, il primo giudice ha riconosciuto le indennità fino all'ultimo giorno di attività delle ditta, quindi complessivi fr. 593.– (fr. 29.65 x 20 giorni).
L'appellante non si confronta nuovamente minimamente con le predette considerazioni del Pretore, limitandosi a rilevare che nella propria attività lavorativa percepiva un reddito di fr. 3'000.– mensili, importo a concorrenza del quale aveva poi stipulato il contratto di assicurazione con l'appellata. Manifestamente irricevibile per carenza di motivazione (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC, in relazione con il cpv. 5), il ricorso cade ancora una volta nel vuoto. Le considerazioni del primo giudice sui ricavi effettivi conseguiti dall'attrice nel 2003, trovano del resto conferma nei dati relativi al conto economico accertati nell'incarto fiscale e in quello AI, riconfermati per altro dall'attrice nelle dichiarazioni da lei fatte ai fini dell'evasione della sua domanda AI (cfr. incarto richiamato AI, lettera 29 novembre 2004 di AP 1 all'Ufficio delle assicurazioni sociali e documentazione annessa).
8. Il Pretore ha per finire ritenuto che l'attrice, titolare della ditta individuale e stipulante del contratto (doc. C), non apparteneva alle categorie di personale indicate all'art. 26 CGA. Ha quindi concluso per l'impossibilità per AP 1 di beneficiare dell'esonero dal pagamento del premio.
L'appellante si aggrava contro la predetta considerazione del primo giudice, con semplice rinvio alle “medesime considerazioni” espresse in relazione al principio “in dubio contra stipulatorem”. La signora AP 1 dovrebbe inoltre, a suo dire, “essere considerata come un'assicurata individuale senza fare riferimento a differenze previste dall'art. 26 CGA” (appello, pag. 4 verso il mezzo). A torto. La menzionata norma delle condizioni generali per l'assicurazione malattia collettiva non è equivoca. Il riferimento al surriferito principio invocato dall'appellante – per altro per la prima volta, quindi tardivamente (Cocchi/Trezzini, CPC-App, m. 35 ad art. 321) solo in appello – non è di rilievo. Conformemente al citato art. 26 CGA, l'esonero dal pagamento del premio è concesso soltanto agli assicurati appartenenti alle categorie di personale designate nella polizza o al personale assicurato a titolo facoltativo. Ciò esclude d'acchito dal beneficio dell'esonero le persone che non rientrano nella categoria del “personale”, segnatamente lo stipulante della polizza (titolare dell'impresa o persona che esercita un'attività lucrativa indipendente) a norma dell'art. 4.2 CGA. L'art. 26 CGA non prevede comunque l'esonero del premio per l'assicurato individuale. L'appello si rivela, ancora una volta, palesemente infondato.
9. Ne discende che l'appello in oggetto, del tutto infondato, deve essere respinto. Lo stesso non aveva nessuna possibilità di esito favorevole. Non può quindi essere concessa all'appellante l'assistenza giudiziaria in questa sede. La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili della procedura d'appello seguono la soccombenza (art. 148 CPC). Nella commisurazione degli oneri processuali si tiene conto di un valore di causa di fr. 30'591.60 [31'184.60 (28'282.15 + 2'902.45) ./. 593.–].
Per questi motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia:
1. L'appello 7 marzo 2008 di AP 1 è respinto.
2. La domanda di concessione dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio, in sede di appello, di AP 1 è respinta.
3. Gli oneri processuali della procedura di appello, consistenti in:
a) tassa di giustizia Fr. 700.-
b) spese Fr. 50.-
Fr. 750.-
sono a carico dell’appellante, con l’obbligo di rifondere alla controparte fr. 1'200.-- a titolo di ripetibili d’appello.
4. Intimazione:
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Riviera
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14 , entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).