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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La seconda Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Epiney-Colombo, presidente, Walser e Lardelli |
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segretaria: |
Verda Chiocchetti, vicecancelliera |
sedente per statuire nella causa - inc. n. OA.2006.576 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 - promossa con petizione 7 settembre 2006 da
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AP 1
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contro |
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AA 1
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con cui l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 43'541.75 oltre interessi, ridotti con la replica a fr. 32'074.75, domanda avversata dalla controparte che con le conclusioni vi ha aderito limitatamente a fr. 2'165.45 oltre interessi;
che il Segretario assessore con sentenza 3 marzo 2008 ha accolto per fr. 10'017.90 oltre interessi;
appellante l’attrice che con atto di appello 27 marzo 2008 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di condannare la convenuta al pagamento di fr. 32'074.75 oltre interessi, con protesta di spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre la convenuta con osservazioni 30 aprile 2008 postula la reiezione del gravame, in via subordinata il suo accoglimento per fr. 22'873.75 oltre interessi, e con contestuale appello adesivo chiede a sua volta la riforma del giudizio nel senso di condannarla al pagamento di fr. 816.90 oltre interessi, pure con protesta di spese e ripetibili;
mentre l’attrice con osservazioni 9 giugno 2008 all’appello adesivo chiede la reiezione del gravame avversario;
letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti
ritenuto
in fatto: A. Nel corso degli anni AA 1 ha stipulato con __________ diversi contratti di leasing aventi per oggetto autovetture utilizzate dai suoi dirigenti e giocatori. AP 1 si occupava dei servizi di routine e delle riparazioni dei veicoli testé citati.
B. Con petizione 7 settembre 2006 AP 1 ha chiesto la condanna di AA 1 al pagamento di complessivi fr. 43'541.75 oltre interessi, corrispondenti a diciotto fatture per servizi e riparazioni delle autovetture concesse in leasing e a una fattura relativa al superamento del chilometraggio. A seguito di pagamenti da parte della convenuta, con la replica 11 dicembre 2006 l’attrice ha ridotto tale importo a fr. 32'074.75. La convenuta ha chiesto invece la reiezione della petizione, salvo riconoscere alcune poste indicate dalla controparte e aderirvi quindi con le proprie conclusioni limitatamente a fr. 2'165.45 oltre interessi. Statuendo con sentenza 3 marzo 2008 il Segretario assessore ha accolto la petizione per fr. 10'017.90 oltre interessi.
C. Con appello 27 marzo 2008 l’attrice è insorta contro il giudizio testé menzionato, chiedendone la riforma nel senso di condannare la convenuta al pagamento di fr. 32'074.75 oltre interessi. Con osservazioni 30 aprile 2008 la convenuta postula la reiezione del gravame, in via subordinata il suo accoglimento per fr. 22'873.75 oltre interessi, e con contestuale appello adesivo chiede a sua volta la riforma del giudizio nel senso di condannarla al pagamento di fr. 816.90 oltre interessi. Con osservazioni 9 giugno 2008 all’appello adesivo l’attrice chiede la reiezione del gravame avversario.
Considerato
in diritto: 1. Con ordinanza 11 giugno 2008 la Presidente di questa Camera ha impartito alle parti un termine fino al 30 giugno 2008 per inviare le proprie osservazioni sul possibile annullamento della sentenza alla luce della sentenza emanata dal Tribunale federale il 13 maggio 2008 (4A_512/2007, pubblicata in DTF 134 I 184), con l’avvertenza che il silenzio sarebbe stato interpretato come rinuncia a prevalersi del vizio di forma. Entrambe le parti hanno rinunciato a prevalersi del vizio segnalato. Ciò posto, nulla osta alla trattazione del presente gravame.
2. Posto che la convenuta aveva saldato in corso di causa parte delle fatture per complessivi fr. 9'509.40 (doc. C, F, G, I, L, M R, V e Z) e che aveva riconosciuto di dover pagare la fattura di cui al doc. E di fr. 3'149.65, il Segretario assessore ha vagliato unicamente il fondamento delle pretese relative alle fatture doc. D, H, N, O, P, Q, S, T e U. Il primo giudice ha di conseguenza stabilito che la convenuta doveva pagare le fatture di cui ai doc. E, N, S, T e U, per complessivi fr. 13'578.45, dalle quali ha dedotto fr. 1'957.60 che l’attrice ha ammesso avere ricevuto e fr. 1'602.95 relativi a una nota di credito. Di conseguenza, egli ha condannato la convenuta al pagamento di fr. 10'017.90 oltre interessi.
I. Sull’appello principale
3. L’appellante critica il Segretario assessore che ha ritenuto infondate le pretese di cui alle fatture doc. D, H, P e Q per il fatto che dal carteggio processuale non era emersa l’esistenza di una sua informazione alla convenuta in merito all’entità dei relativi lavori, come previsto alla clausola N della condizioni generali del contratto di leasing (doc. 4).
3.1 Essa osserva che il primo giudice avrebbe negato l’applicazione di tale clausola a più riprese nella sentenza per poi, inspiegabilmente, applicarla su questo punto (appello, pag. 6 in basso). L’attrice rinvia anzitutto al consid. 9 della sentenza impugnata, in particolare al consid. 9.3 (pag. 4, ultima frase del primo paragrafo). Al riguardo, il Segretario assessore ha respinto l’eccezione di carenza di legittimazione attiva invocata dalla convenuta per il fatto che quest’ultima non aveva invocato nei propri allegati preliminari la circostanza per cui secondo tale clausola N solo __________ poteva richiedere il pagamento delle fatture. La censura dell’appellante non può quindi essere seguita, poiché il primo giudice non ha negato l’applicazione alla fattispecie di tale clausola.
3.2. L’attrice reputa che il primo giudice, applicando la clausola N alla presente fattispecie, l’abbia confusa con __________, proprietaria del veicolo e concedente del leasing. In altre parole, se essa avesse eseguito correttamente il proprio lavoro, come nel caso concreto, avrebbe permesso al prenditore del leasing di ossequiare al proprio obbligo di restituzione del veicolo in perfetto stato e al momento della sua consegna a __________ non sarebbe stato redatto alcun verbale di consegna. La relazione tra l’attrice e la convenuta sarebbe quindi da considerarsi a sé stante rispetto a quella di leasing e consisterebbe in un contratto d’appalto (appello, pag. 7 segg.). Anche tale censura non può essere condivisa. Al riguardo, basta rinviare al contenuto del punto 2 della clausola testé menzionata, che tratta della restituzione del veicolo in leasing alla fine del contratto: "la ditta fornitrice o l’autorimessa designata dalla __________ appronteranno, all’attenzione della __________, un verbale scritto sullo stato del veicolo, di cui invieranno una copia all’utilizzatore del leasing per lettera raccomandata, nel caso in cui non gli sia stata consegnata dietro ricevuta già al momento della riconsegna. Il contenuto di tale verbale sarà riconosciuto come esatto dall’utilizzatore del leasing se questi non vi si opporrà per lettera raccomandata presso la __________ entro 5 giorni dalla notifica del verbale. Qualora l’utilizzatore del leasing dovesse opporsi al contenuto del verbale, verrà richiesta a sue spese una perizia neutrale eseguita da un perito esperto in veicoli neutrale – scelto dall’utilizzatore del leasing dalla lista di periti dell’__________ –, il cui protocollo sul test del veicolo e i costi di riparazione riportati in esso vengono riconosciuti da entrambe le parti come arbitraggio impegnativo. L’utilizzatore del leasing si dichiara d’accordo affinché la __________ esegua al suo posto la scelta del perito, qualora da parte sua ometta la scelta dopo un termine di 5 giorni fissato dalla __________. L’utilizzatore del leasing si impegna a pagare alla __________ le spese di riparazione conformi al rapporto del test, a meno che non si tratti di costi di riparazione che, in base ad accordo speciale (vedi contratto di leasing), vadano a carico della __________". L’attrice non contesta né che gli interventi di cui alle fatture doc. D, H, P e Q siano stati eseguiti alla riconsegna del veicolo, né afferma in appello di aver redatto tale verbale e di averlo sottoposto alla convenuta. Anzi, essa stessa ammette l’assenza di un tale verbale (pag. 7 in basso). Su questo punto l’appello dev’essere pertanto respinto.
4. L’appellante ribadisce che la decisione del Segretario assessore di applicare le condizioni generali di cui al doc. 4, sebbene abbia negato tale applicazione "in tutta la motivazione", è arbitraria (pag. 9 in mezzo). Tale censura è irricevibile, poiché l’appellante non specifica puntualmente la sua argomentazione (art. 309 cpv. 2 lett. f. CPC). Unico punto sul quale è possibile chinarsi è quello portato a titolo di esempio dall’appellante. Essa rinvia al passaggio della sentenza laddove il Segretario assessore avrebbe spiegato che "secondo le condizioni generali (clausola N) solo __________, e non il garage fornitore, poteva richiedere il pagamento delle fatture. Mancando un’adeguata allegazione, l’eccezione va respinta". L’attrice si domanda, poi, "di due cose l’una: o si applicano le Condizioni Generali e allora non esiste nessun rapporto giuridico tra le parti, ma unicamente tra la __________ e l’appellata, o non si applicano le Condizioni Generali e tra le parti è venuto in essere un distinto e indipendente contratto di mandato per il quale l’appellata è ora chiamata al versamento della mercede" (pag. 9 in mezzo). Tuttavia, l’appellante ha omesso di menzionare per intero il citato passaggio della sentenza. Il primo giudice aveva invero spiegato che "nel caso in rassegna, nei propri allegati principali, la convenuta ha omesso di evidenziare la circostanza secondo cui secondo le condizioni generali (clausola N) solo __________, e non il garage fornitore, poteva richiedere il pagamento delle fatture. Mancando un’adeguata allegazione, l’eccezione [di carenza di legittimazione attiva] va respinta". Egli ha quindi applicato le condizioni generali in questione poiché le parti non hanno contestato la loro applicazione (risposta, pag. 3 in fondo; replica, pag. 3 in basso). Dall’altra, il primo giudice non ha aderito all’eccezione di carenza di legittimazione attiva sollevata dalla convenuta, poiché quest’ultima non l’ha proposta nei propri allegati principali. Con tale motivazione l’appellante tuttavia non si confronta, di modo che anche al riguardo l’appello è in definitiva inammissibile (art. 309 cpv. 2 lett. f. CPC).
5. L’attrice reputa che la convenuta non abbia contestato né l’esecuzioni dei lavori, né la loro corretta esecuzione (pag. 9 seg. e 11).
5.1 Come spiegato dal Segretario assessore, la convenuta ha affermato che i costi indicati nelle fatture erano esorbitanti (sentenza impugnata, pag. 3 in basso). Essa ha esteso tale suo ragionamento a tutte le fatture prodotte, affermando che "non si può non avere l’impressione che l’attrice abbia cercato di fatturare alla convenuta degli interventi decisamente esorbitanti con l’intento di riportare lo stato dei veicoli "a nuovo" per poi rivenderli a terze persone ad un prezzo migliore" (risposta, pag. 4 in fondo). In merito alle fatture per cui il Segretario assessore non ha condannato la convenuta al pagamento (doc. D, H, O, P e Q), egli ha inoltre spiegato che siccome si trattava di lavori eseguiti a fine contratto, era necessaria una preventiva informazione della convenuta giusta la clausola N delle condizioni generali (doc. 4). Al riguardo il primo giudice ha tuttavia precisato che tale informazione sarebbe stata ininfluente se l’attrice, a fronte delle contestazioni della convenuta, avesse provato che gli interventi fatturati erano necessari e congrui rispetto allo stato effettivo dei veicoli restituiti. Cosa che invece non ha fatto (sentenza impugnata, pag. 4 in mezzo e 5 in alto). L’appellante critica la decisione pretorile di non reputare sufficiente la testimonianza 10 ottobre 2007 di __________, capo officina per l’attrice, secondo cui "le vetture date in leasing ai giocatori della convenuta erano da questi ultimi trattate in malo modo" (appello, pag. 11 in mezzo). Il Segretario assessore ha spiegato che tale testimonianza non aveva rilevanza probatoria poiché del tutto generica. L’appellante non si confronta con tale motivazione, limitandosi ad affermare che ciò comprova la sua perfetta adempienza contrattuale. Al riguardo, quindi, l’appello è irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC). Su questo punto l’attrice (appello, pag. 11 in mezzo) rinvia anche al passaggio della testimonianza laddove il teste ha dichiarato che "per le riparazioni non di fine leasing io ho sempre chiesto il benestare del sig. __________ [che si occupava della gestione dei veicoli per la convenuta] che mi dava il proprio assenso dopo essere stato informato sui costi" (pag. 3 in fondo). Tuttavia, non si comprende come tale affermazione possa essere di ausilio alla tesi dell’attrice. Come spiegato dal primo giudice, essa nega, seppur indirettamente, l’esistenza di una preventiva informazione in merito ai costi per il ripristino della vettura al momento della consegna (sentenza impugnata, pag. 4 in mezzo). L’attrice invoca, infine, la testimonianza di __________ che ha affermato: "quando ricevevo le fatture del garage di parte attrice le visionavo e le inviavo al sig. __________, presidente del CdA" (verbale 25 settembre 2007, pag. 2 in alto). Egli ha poi aggiunto che "in questo senso posso dire che non avevo competenza di decidere in merito alla bontà di queste fatture" (loc. cit.). Come tale affermazione possa essere influente ai fini del giudizio non è dato di capire. Nemmeno l’appellante, d’altra parte, lo spiega, limitandosi a riportare tale passaggio nel suo appello.
5.2 Sulla perfetta esecuzione dei lavori, l’appellante afferma che la convenuta avrebbe più volte esaminato le fatture da lei emesse, dopo numerosi incontri, e che le parti avrebbero concordato di rettificare dei conteggi mediante il rilascio di una nota di credito di fr. 1'602.95 (doc. AA; appello, pag. 9 in fondo). Se non che, tale argomentazione consiste in un mero asserto di parte, sprovvisto di portata probatoria. Il doc. AA al quale fa riferimento l’attrice, invero, è una nota di credito in favore della convenuta relativa a "fatture vetture rese". Nulla è tuttavia stato dimostrato in relazione ai motivi di tale bonifico. Su questo punto, va detto che l’affermazione dell’appellante secondo la quale essa sarebbe in riduzione ai costi di chilometraggi supplementari calcolati (pag. 10 in alto) si esaurisce, nuovamente, in una mera dichiarazione di parte. L’attrice afferma che la convenuta non avrebbe asserito di non essere stata adeguatamente informata delle riparazioni, ma si sarebbe limitata a contestare di essere stata preventivamente informata delle stesse, facendo riferimento alle condizioni generali, non applicabili alla fattispecie (appello, pag. 10 in alto). Tuttavia, come spiegato sopra, tali condizioni generali risultano applicabili al caso concreto. Già per questo motivo la censura invocata dev’essere disattesa.
5.3 Rinviando a una missiva 12 luglio 2006 della convenuta (doc. EE), l’attrice afferma che questa non avrebbe sollevato alcuna contestazione in merito alle riparazioni effettuate, a eccezione dei costi di collaudo e di maggiore chilometraggio. Va da subito precisato che nella missiva testé citata la convenuta ha illustrato le proprie contestazioni "all’esempio della __________ __________ __________ __________, __________ __________", non pronunciandosi nel dettaglio della pretesa totale di fr. 44'960.10 di cui al doc. CC, come invece sembra credere l’appellante. Inoltre, la convenuta non si è limitata a contestare il maggior chilometraggio e i costi di collaudo. Essa ha anche affermato di contestare "le fatturazioni di diversi pezzi che consideriamo invece normale usura. Inoltre non ci risulta l’applicazione dell’art. D, 1) delle condizioni generali. Consideriamo confermato che il AP 1 ha violato diverse volte le condizioni generali a nostro sfavore". Essa ha inoltre contestato di essere stata preventivamente informata di tali lavori. Sul fatto, poi, che essa abbia affermato che "per quanto concerne invece la fattura riguardante le riparazioni, non la contestiamo con l’eccezione che ci venivano anche fatturati i costi per il collaudo", va detto che da tale affermazione non si desume quanto asserito dall’attrice, poiché subito seguita dalla dichiarazione "contestiamo invece le fatturazioni di diversi pezzi". Riferendosi all’esempio della __________, essa non può che riferirsi proprio alla fattura riguardante le riparazioni, e meglio al doc. P, dove oltre ai costi di collaudo sono indicati anche quelli dei pezzi di ricambio. L’altra fattura menzionata dalla convenuta nella lettera di cui al doc. EE con la dicitura "carrozzeria" (pag. 1 in fondo) è invece quella di cui al doc. O, che concerne l’eliminazione di ammaccatura, la riverniciatura e la lucidatura, ma non dei pezzi di ricambio. A comprova che da tale affermazione non si possa trarre la conclusione dell’appellante, basti rinviare a quanto dichiarato da quest’ultima. Invero, questa ha ritenuto che con "fattura riguardante le riparazioni" la convenuta si riferisse ai fr. 1'936.80 di cui al doc. O (petizione, pag. 4 in alto). Tuttavia, si è visto che ciò non può essere il caso. Anche su questo punto l’appello va quindi respinto.
5.4 L’attrice sostiene che il primo giudice ha invertito l’onere probatorio. Essa ritiene che competeva alla controparte dimostrare l’esistenza di difetti e la sua richiesta di rettificarli (appello, pag. 11 in basso e 12 in alto). L’attrice dimentica, tuttavia, che secondo la clausola N delle condizioni generali (doc. 4), che come spiegato (consid. 4) sono applicabili alla fattispecie, essa doveva approntare all’attenzione di __________ un verbale scritto sullo stato del veicolo al momento della consegna da parte della convenuta, di cui una copia doveva essere inviata a quest’ultima. Lo scopo di tale informazione si desume dal paragrafo seguente della clausola testé citata, ove è indicato che il contenuto di tale verbale è riconosciuto come esatto dall’utilizzatore del leasing se questi non vi si oppone entro cinque giorni dalla sua notifica. In caso di opposizione tempestiva, era poi stata prevista l’esecuzione di una perizia che sarebbe valsa come "arbitraggio impegnativo". Nella fattispecie nulla di tutto questo è avvenuto. Nemmeno l’appellante, d’altra parte, invoca tale circostanza. Di conseguenza, dall’applicazione della clausola in questione emerge che era compito dell’attrice notificare la presenza di difetti sul veicolo e, in caso di contestazione della convenuta, era prevista una regolamentazione dell’onere probatorio diversa da quella del codice di rito.
6. L’appellante afferma che la convenuta avrebbe contestato le fatture emesse tra il luglio 2004 e il febbraio 2006 unicamente con la propria risposta di causa (appello, pag. 10 in fondo). Tale asserto è sconfessato dalla missiva cui ha rinviato sopra l’attrice, ovvero dallo scritto 12 luglio 2006, così come da quello 3 luglio 2006 (doc. DD). D’altra parte, l’appellante afferma proprio l’esistenza di "numerosi colloqui ed incontri" tra le parti in merito alle fatture da lei emesse, precedenti, a suo dire, l’emissione della nota di credito 2 febbraio 2006 (appello, pag. 9 in fondo). La censura dell’appellante non può quindi essere condivisa.
7. Con le proprie osservazioni all’appello adesivo l’attrice sostiene vi sia acquiescenza da parte della convenuta per quanto concerne l’importo di fr. 22'873.75 da quest’ultima ammesso, seppur in via subordinata, nelle proprie osservazioni all’appello principale (pag. 2 in basso). Tale importo si ottiene sottraendo da quello richiesto dall’appellante principale quello di cui alla fattura doc. N sul superamento del chilometraggio. L’attrice afferma che la convenuta, non contestando in via principale di dover pagare l’importo di cui alla fattura doc. N che il Segretario assessore ha stabilito (consid. 9.1), si sia contraddetta e che quindi le basterebbe aderire alla richiesta formulata in via subordinata dalla convenuta e chiedere la conferma del consid. 9.1 per vedere le proprie pretese riconosciute. L’argomentazione dell’appellante non può essere seguita. Invero, la convenuta ha formulato la propria richiesta subordinatamente, ovvero nell’ipotesi, da lei comunque negata in via principale, che questa Camera avesse accolto la richiesta dell’appellante. In tale evenienza, essa ha spiegato che siccome le pretese di controparte erano state da questa fondate sull’esistenza di un rapporto giuridico estraneo a quello di cui alle condizioni generali (doc. 4), allora non poteva essere seguito il suo ragionamento di riconoscere fr. 9'201.- per superamento chilometraggio con indicazione, sulla fattura di cui al doc. N, "vedi contratto leasing __________". Ne consegue che l’appello, nella misura in cui è ricevibile, non può essere accolto.
II. Sull’appello adesivo
8. L’appellante adesiva contesta la condanna al pagamento di fr. 9'201.- per chilometri supplementari percorsi rispetto a quelli previsti nel contratto di leasing.
8.1 Al riguardo, la convenuta ritiene che a torto il primo giudice non abbia accolto l’eccezione di carenza di legittimazione attiva. Il Segretario assessore ha spiegato che tale eccezione era stata sollevata dalla convenuta per la prima volta con le conclusioni, motivo per cui essa doveva essere respinta (sentenza impugnata, pag. 3, consid. 9). Secondo l’appellante adesiva, invece, la legittimazione, questione di merito, doveva essere esaminata d’ufficio dal giudice (pag. 19 seg.). La legittimazione delle parti è una premessa sostanziale dell’esistenza delle pretesa dedotta in giudizio. Si tratta di una questione di diritto materiale (DTF 130 III 417 consid. 3.1 pag. 424) che deve essere esaminata d’ufficio dal giudice (DTF 126 III 59 consid. 1, 114 II 345 consid. 3d, 108 II 216 consid. 1) in qualsiasi stadio del procedimento. Tuttavia, come recentemente precisato dal Tribunale federale, nelle cause rette dalla massima dispositiva il giudice deve fondare il proprio esame sui fatti allegati dalle parti e accertati (DTF 118 Ia 129 consid. 1, 115 II 464 consid. 1) senza ricercare d’ufficio fatti atti a mettere in dubbio la legittimazione di una parte, non allegati (sentenza inedita del Tribunale federale dell’11 novembre 2008 4A_165/2008 consid. 7.3.1). La legittimazione delle parti – attiva o passiva – rientra per dottrina e giurisprudenza nel novero dei fatti impliciti, che si possono dare per scontati fino al momento in cui viene affermato il contrario (sentenza del Tribunale federale del 12 settembre 2008 4A_283/2008, consid. 6 in fine, non pubblicato; Hohl, Procédure civile, vol. I, 2001, n. 792 e 942). L’onere della parte attrice di allegazione e di prova della propria legittimazione attiva sorge pertanto solo con la sua contestazione da parte del convenuto (sentenza inedita del Tribunale federale dell’11 novembre 2008 4A_165/2008 consid. 7.3.2). Nella fattispecie la convenuta ha eccepito la carenza di legittimazione attiva per la prima volta con le conclusioni di causa, sostenendo che solo __________ poteva chiedere il pagamento delle fatture in questione. In simili circostanze, la questione giuridica della legittimazione attiva e i fatti in base ai quali la convenuta la contesta non hanno formato oggetto di contraddittorio tra le parti. Nel proprio appello adesivo la convenuta non contesta di aver sollevato con le conclusioni di causa dei fatti nuovi, ma sostiene che il Segretario assessore doveva applicare d’ufficio il diritto e quindi ammettere la carenza della legittimazione attiva. È pertanto pacifico che la convenuta ha addotto e motivato la carenza di legittimazione solo con le conclusioni. Ne consegue che l’eccezione è stata sollevata tardivamente, poiché la carenza dei presupposti processuali e tutte le eccezioni di ordine e di merito devono essere fatte valere con la risposta, rispettivamente con la duplica (art. 170 cpv. 1 lett. c, 176 cpv. 1 CPC). Al riguardo, la convenuta afferma di aver prodotto con gli allegati preliminari il contratto di leasing (doc. 3) e le condizioni generali (doc. 4), di modo che competeva al primo giudice esaminare gli stessi e rilevare d’ufficio la carenza di legittimazione attiva (pag. 20). Tale censura non può tuttavia essere seguita. Compete invero alla parte, come detto sopra, invocare tale eccezione. In caso contrario, l’attrice, come nella fattispecie, poteva dare per scontata e ammessa la propria legittimazione attiva. La convenuta reputa che da una lettura accorta della sua duplica sarebbe emersa, ancorché velatamente, tale eccezione. Essa rinvia al passaggio ove afferma: "l’attrice, non agendo di sorta, ha dunque eseguito arbitrariamente delle riparazioni che non hanno alcun fondamento contrattuale con la convenuta, la quale non ha nessun obbligo di onorare le relative fatture" (pag. 6, ad 4). Essa omette tuttavia di menzionare il contesto in cui tale sua affermazione è stata pronunciata. Nel paragrafo precedente la convenuta aveva invero dichiarato che gli interventi effettuati dall’attrice non erano giustificati poiché "in totale violazione del regime previsto dalle Condizioni generali alle quali rimandano i contratti di leasing. In base a tali condizioni generali, l’attrice aveva infatti l’obbligo, al momento della restituzione del veicolo in leasing alla fine del contratto, di approntare, all’attenzione della __________ con copia per lettera raccomandata o mediante consegna dietro ricevuta al momento della riconsegna all’utilizzatore del leasing, un verbale scritto sullo stato del veicolo". La convenuta ha quindi sostenuto che le riparazioni non avevano fondamento contrattuale perché l’attrice non aveva ottemperato a quanto previsto dalle condizioni generali testé citate. Su questo punto l’appello adesivo è quindi respinto.
8.2 L’appellante adesiva ritiene che per calcolare il costo del chilometraggio supplementare occorre rifarsi al dettaglio del contratto (doc. 3), il quale prevede un costo zero per tale posta. Il Segretario assessore ha spiegato che l’obbligo di pagamento dei chilometri supplementari, previsto nel contratto (doc. 3) e nelle condizioni generali (doc. 4), non era stato contestato dalla convenuta, la quale nemmeno aveva messo in discussione, se non tardivamente con le conclusioni, i chilometri e la tariffa applicata (sentenza impugnata, pag. 3, consid. 9.1). L’appellante adesiva afferma di aver contestato tale fattura già con la risposta e la duplica (pag. 23 in mezzo). Tuttavia, la sua contestazione è stata di carattere generale. Essa ha invero approfondito la questione della mancata notifica dei difetti (risposta, ad2) e ha affermato che il costo fatturato dall’attrice era sproporzionato (duplica, pag. 5, ad2), ma non ha contestato che dovesse pagare tale importo per il chilometraggio supplementare, men che meno i chilometri supplementari e il costo indicato nella fattura di cui al doc. N. Sia come sia, anche qualora si volesse ritenere non sufficiente la contestazione generica espressa dalla convenuta nella propria risposta, va ricordato che non va confuso quello che è l’obbligo della controparte di contestare chiaramente i fatti, pena la loro ammissione (art. 170 cpv. 2 CPC), con l’onere probatorio che compete a chi vuole dedurre il suo diritto da una circostanza di fatto da lui asserita (art. 8 CC). In altre parole, il disposto di cui all’art. 184 cpv. 2 CPC, secondo il quale solo i fatti contestati devono essere provati, non esonera la parte dal suo obbligo di dimostrare il ben fondato e l’ammontare delle proprie pretese (Cocchi/rezzini, CPC-TI, Lugano 2000, n. 17 all’art. 184). Inoltre, l’art. 170 cpv. 2 CPC prevede che i fatti non chiaramente contestati si presumono ammessi, salvo contrarie risultanze di causa. Nel caso precipuo, nelle condizioni generali (doc. 4) è previsto che al termine del contratto è effettuato il conteggio del compenso per chilometraggio supplementare (clausola B3). Tuttavia, dal contratto di leasing (doc. 3) che regolava specificamente la relazione tra le parti, emerge chiaramente che alcun costo poteva essere imputato alla convenuta per chilometraggio supplementare (clausola B, stante poi l’indicazione “costo per chilometro suppl., senza IVA: fr. 0,00”) il costo per chilometraggio supplementare neppure è stato quantificato. Il Segretario assessore ha accertato che le parti non avevano contestato che tutti i contratti di leasing fossero di contenuto identico a quello prodotto agli atti quale doc. 3. Il teste __________ __________, poi, ha dichiarato: "sono al corrente del fatto che fino a quando gli accordi contrattuali tra attrice e convenuta sono rimasti in essere, la prima non fatturava le spese riguardanti i chilometri supplementari nonché la messa a punto del veicolo dopo la riconsegna" (verbale 25 settembre 2007, pag. 2 in mezzo). Le risultanze di causa convergono quindi nel senso che alcun costo per chilometraggio supplementare era stato convenuto tra le parti. Anche sei si volesse, per ipotesi, dedurre da questa testimonianza che la mancata continuazione dei rapporti tra le parti avrebbe permesso una diversa soluzione in punto al pagamento del chilometraggio supplementare, lo stesso comunque non sarebbe quantificato. Di conseguenza, l’appello adesivo dev’essere accolto.
III. Sugli oneri processuali
9. Per i motivi che precedono l’appello principale, nella misura in cui è ricevibile, è respinto, mentre quello adesivo è accolto. La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili di appello seguono la rispettiva soccombenza. Il giudicato attuale impone una modifica anche del dispositivo sugli oneri processuali di prima sede, che vanno posti per 5/6 a carico dell’attrice. Quanto agli eventuali rimedi giuridici esperibili contro il presente giudizio sul piano federale, sotto il profilo dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF né il valore litigioso dell'appello principale (fr. 22'065.85) né quello dell’appello adesivo (fr. 9'201.-) superano la soglia di fr. 30'000.- per un eventuale ricorso in materia civile.
Per i quali motivi,
richiamati l’art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia:
I. Nella misura in cui è ricevibile, l’appello principale 27 marzo 2008 di AP 1 è respinto.
II. Gli oneri processuali dell’appello principale, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 700.-
b) fr. 50.-
fr. 750.-
sono posti a carico di AP 1, con l’obbligo di versare a AA 1 fr. 1'200.- per ripetibili di appello.
III. L’appello adesivo 30 aprile 2008 di AA 1 è accolto. Di conseguenza la sentenza 3 marzo 2008 della pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, è riformata come segue:
1. La petizione 7 settembre 2006 di AP 1 è parzialmente accolta.
AA 1 è condannata a versare all’attrice fr. 816.90 oltre interessi al 5% dal 3 maggio 2006.
2. La tassa di giustizia, in fr. 1'100.-, e le spese, in fr. 150.-, da anticipare dall’attrice, rimangono a suo carico in misura di 5/6 e, per il resto, sono poste a carico della convenuta. L’attrice rifonderà alla convenuta fr. 540.- per ripetibili ridotte.
3. (Invariato).
IV. Gli oneri processuali dell’appello adesivo, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 700.-
b) fr. 50.-
fr. 750.-
sono posti a carico di AP 1, con l’obbligo di versare a AA 1 fr. 800.- per ripetibili di appello adesivo.
V. Intimazione:
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- ; - avv. . |
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta ad almeno fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e ad almeno fr. 30'000.- negli altri casi; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale. Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).