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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La seconda Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Epiney–Colombo, presidente, Walser e Lardelli |
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segretario: |
Bettelini, vicecancelliere |
visto l'appello 27 marzo 2008 presentato da
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AP 1 AP 2 (tutti rappr. dall’ RA 1)
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contro |
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il decreto di sfratto emanato il 25 marzo 2008 dal Segretario assessore della Pretura del Distretto di Bellinzona nella causa promossa nei loro confronti da
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AO 1 (rappr. dall’ RA 2)
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richiamata l’ordinanza 22 aprile 2008 con la quale la presidente della Camera ha sospeso la causa, essendo in corso tra le parti trattative;
preso atto dello scritto 25 luglio 2008 del patrocinatore degli appellanti, con il quale comunica che la vertenza è stata risolta in via extragiudiziale e chiede lo stralcio dai ruoli della procedura, con tasse e spese di giustizia a carico degli appellanti, compensate le ripetibili come dalla convenzione sottoscritta il medesimo giorno;
considerato che il valore di causa corrisponde a fr. 9'120.–, pari a sei mesi di locazione, il contratto prevedendo scadenze semestrali per la disdetta (doc. A);
richiamati gli art. 351 e seguenti CPC e la vigente LTg,
decreta 1. L’appello del 27 marzo 2008 diAP 1 e AP 2, divenuto privo d’oggetto, è stralciato dai ruoli.
2. Le spese del presente giudizio con tassa di giustizia per complessivi fr. 100.– (fr. 50.– tassa di giustizia, spese fr. 50.–), già anticipate dagli appellanti, restano a loro carico.
§ Compensate le ripetibili.
3. Intimazione:
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–; –.
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la seconda Camera civile del Tribunale di appello
La presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta ad almeno fr. 15'000.– nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e ad almeno fr. 30'000.– negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.