Incarto n.
12.2008.98

Lugano

2 novembre 2009/lw

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,

Walser e Lardelli

 

segretaria:

Verda Chiocchetti, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2004.117 della promossa con petizione 29 ottobre 2004 da

 

 

AP 1

 

 

 

contro

 

 

 

AO 1

patrocinata dall’ PA 1

 

 

 

 

 

con cui l’attore ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 50'000.- oltre interessi del 5% dal 1° aprile 2004, a parziale risarcimento del danno economico e del torto morale patito sul posto di lavoro, domanda alla quale la convenuta si è opposta e che con sentenza 4 aprile 2008 il Pretore della Giurisdizione di Mendrisio-Sud ha respinto;

 

appellante l’attore, che con atto d’appello 21 aprile 2008 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di accertare la violazione dell’art. 328 CO, protestando spese e ripetibili;

 

mentre la convenuta con osservazioni 5 giugno 2008 postula la reiezione del gravame, pure con protesta di spese e ripetibili;

 

Letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti

 

ritenuto

 

 

in fatto:

 

                                  A.   Il 1° aprile 2000 AP 1 è stato assunto da __________ quale dichiarante doganale, dopo aver espletato un periodo di prova di 6 mesi (doc. A, 1). In seguito egli è stato trasferito dall’unità __________ a __________ (doc. 5). Il 22 novembre 2000 __________ ha proposto ad alcuni dipendenti, fra cui AP 1, di sottoscrivere un nuovo contratto di lavoro. La proposta è stata accettata da AP 1 e da altri dipendenti (doc. B, D, 2). Il nuovo contratto di lavoro, soggetto al diritto privato, prevedeva un salario base di fr. 68'000.- annui più assegni familiari dal 1° gennaio 2001 per un’attività di collaboratore del servizio clientela nella sede di C__________ (doc. D, 2). A AP 1 è stata prospettata un’attività quale acquisitore clientela presso la nuova filiale di __________, che avrebbe dovuto essere aperta negli intenti di __________, allora responsabile della succursale di __________ di __________, ma che poi non è mai stata realizzata. __________ è passato alle dipendenze del nuovo datore di lavoro __________ succursale di __________ dal 1° maggio 2002, con le mansioni di consulente __________ (doc. EEE). Dopo molteplici incomprensioni e una corrispondenza voluminosa fra il lavoratore e l’amministratore di AO 1, il rapporto contrattuale è stato disdetto dalla datrice di lavoro il 1° dicembre 2003 con effetto dal 31 marzo 2004 (doc. 24).

 

                                  B.   Con petizione 29 ottobre 2004 AP 1 ha convenuto in causa la ex datrice di lavoro, chiedendo a titolo di parziale risarcimento del danno l’importo di fr. 50'000.- oltre interessi del 5% dal 1° aprile 2004. L’attore adduce che la convenuta avrebbe violato i propri obblighi di tutela della personalità dei lavoratori, di cui avrebbe disatteso le aspettative. Nella risposta 25 gennaio 2005 la convenuta si è opposta alla petizione. Con i successivi allegati di replica e duplica le parti hanno ribadito le contrapposte domande di giudizio, confermate poi nei rispettivi memoriali scritti di conclusione.

 

                                  C.   Statuendo il 4 aprile 2008, il Pretore della Giurisdizione di Mendrisio-Sud ha respinto la petizione e ha posto la tassa di giustizia di fr. 500.- a carico dell’attore, e per esso, ammesso al beneficio dell’assistenza giudiziaria, a carico dello Stato, disponendo il versamento di un’indennità ripetibile di fr. 1'500.- in favore della convenuta.

 

                                  D.   AP 1 è insorto contro la citata sentenza pretorile con un atto di appello del 21 aprile 2008, nel quale chiede la riforma del giudizio impugnato con l’accoglimento della petizione, previa ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria. Con osservazioni 5 giugno 2008 la parte appellata propone la reiezione dell’appello, protestando spese e ripetibili. Su richiesta della Presidente della Camera, l’appellante ha prodotto diversa documentazione a sostegno della domanda di assistenza giudiziaria.

 

e ritenuto

in diritto:

 

                                   1.   Nella fattispecie il Pretore ha respinto la petizione. Dopo aver esaminato la legittimazione della convenuta, e averla ammessa, il primo giudice ha vagliato le pretese risarcitorie avanzate dall’attore, che rimproverava alla convenuta di aver mancato all’obbligo di protezione dei dipendenti per aver creato in loro aspettative poi disattese. Il Pretore è giunto alla conclusione, dopo esame della documentazione agli atti e delle risultanze istruttorie, in particolare l’audizione dei testimoni, che non vi era stata una persecuzione psicologica nei confronti dell’attore e ha di conseguenza negato una violazione degli obblighi di responsabilità della datrice di lavoro nei confronti del proprio dipendente. Il primo giudice, in sintesi, ha accertato che sul posto di lavoro vi erano state carenze dirigenziali e che i dipendenti avevano vissuto una situazione di grave disagio, che non era limitata al solo attore. La circostanza che costui risentisse soggettivamente di essere il capro espiatorio e di essere perseguitato psicologicamente dai dirigenti non mutava tuttavia il fatto che tutti i colleghi di lavoro sentiti come testimoni avevano riferito di risentire l’ambiente di lavoro come opprimente e difficilmente sopportabile e di essere stati oggetto di critiche e rimproveri. Mancava dunque, secondo il Pretore, la prova che l’attore era stato oggetto di un’azione mirata dei dirigenti qualificabile come mobbing.

 

                                   2.   L’attore non ha a suo tempo contestato il licenziamento del 1° dicembre 2003 (doc. 24) e in causa ha fatto valere pretese per il risarcimento del danno contrattuale derivante dalla violazione dell’art. 328 CO, rimproverando alla ex datrice di lavoro di averlo perseguitato e di essere rimasta inattiva di fronte alle sue sofferenze, provocate dalla situazione di incompetenza dei dirigenti. In questa sede egli rimprovera al Pretore di aver erroneamente apprezzato giuridicamente la situazione per non aver ammesso l’esistenza di una “fine strategia di pressione psicologica” tale da averlo portato allo sfinimento totale e rileva che i testimoni R__________, T__________, B__________ e Be__________ hanno riferito la sua “sudditanza psicologica”. L’attore rileva poi che i responsabili della ditta nulla hanno fatto per gestire con “maggiore delicatezza” la situazione e non hanno tenuto nella debita considerazione la sua sensibilità, violando così l’obbligo di tutelare la personalità del dipendente sancita dall’art. 328 CO. A torto quindi il primo giudice ha rifiutato le sue pretese.

 

                                   3.   Il mobbing è una persecuzione psicologica che viene esercitata sul posto di lavoro attraverso attacchi ripetuti da parte dei colleghi o dei superiori per eliminare una persona che è o è divenuta scomoda, distruggendola psicologicamente e socialmente, in modo da provocarne il licenziamento o da indurla alle dimissioni. Il mobbing si definisce come una concatenazione di parole, dicerie o atti ostili, ripetuti di frequente su un lungo periodo, con le quali una o più persone tentano di isolare, emarginare e finanche escludere una persona al suo posto di lavoro (Wyler, Droit du travail, 2a ed., Berne 2008, pag. 323; Waeber, Le mobbing ou harcèlement psychologique au travail, quelles solutions?, in: AJP/PJA 1998 pag. 792; Leymann, Mobbing, la persécution au travail, Paris 1996 pag. 26 ss.). Non vi è tuttavia persecuzione psicologica per il solo fatto che esiste un conflitto nelle relazioni professionali (Hirigoyen, Harcèlement et conflits du travail, in: Harcèlement au travail, pag. 9 ss., in particolare pag. 18 ss) o un cattivo clima di lavoro (Geiser, Rechtsfragen der sexuellen Belastigung und des Mobbings, inb: RJB 2001 pag. 429 ss., in particolare pag. 431), né per la circostanza che un dipendente sarebbe invitato a conformarsi agli obblighi derivanti dal contratto di lavoro, anche in modo insistente e minaccioso, o ancora per il fatto che un superiore gerarchico non avrebbe soddisfatto completamente e sempre ai doveri che gli incombono nei confronti dei collaboratori e delle collaboratrici (sentenza del Tribunale federale del 13 luglio 2004 2P.39/2004 consid. 4). Il datore di lavoro che non impedisce il mobbing viola il proprio dovere di vigilanza, che gli impone di proteggere la personalità e la salute del dipendente (art. 328 CO; Aubert, in: Commentaire romand, CO, Basel 2003, n. 4 ad art. 328 CO).

 

                                   4.   Vi è in primo luogo da rilevare che i nuovi documenti prodotti dall’appellante con il gravame non possono essere esaminati ai fini del giudizio, dal momento che l’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC vieta la produzione di nuovi documenti in appello. L’istruttoria di causa, incentrata sull’audizione di numerosi testi e sulla copiosa corrispondenza intrattenuta tra le parti, ha permesso di accertare che la ristrutturazione dell’ufficio di __________ della convenuta era stata caratterizzata da almeno tre avvicendamenti di direttore sull’arco di due anni (deposizione __________ T__________, verbale 5 dicembre 2005). L’ambiente di lavoro in cui si trovava l’attore era permeato da attriti e dall’incertezza: “all’interno del team c’era una situazione estremamente conflittuale. Praticamente tutti i colleghi erano tutti contro tutti e ognuno non sprecava occasione per mettere in cattiva luce gli altri”. (verbale 12 maggio 2006 L__________, dichiarante doganale). “In ufficio si sentivano pettegolezzi, c’erano delle discussioni, gelosie tra colleghi, eccetera. Io vedevo che spesso il bersaglio era AP 1 e nei suoi confronti vi era una mancanza di rispetto” (deposizione __________ T__________, verbale 5 dicembre 2005). “Io non sono in grado di scorgere motivi specifici che potessero giustificare gli attriti che si vedevano. Secondo me era una situazione ambientale che portava a degli scontri tra collaboratori anche per ragioni futili, determinati dal carattere di ognuno di loro” (deposizione __________ Bi__________, verbale 12 maggio 2006). Le varie deposizioni testimoniali, esaminate nel loro complesso, escludono l’esistenza di una persecuzione psicologica da parte della dirigenza nei confronti dell’attore. La situazione era infatti disagiata anche per altri dipendenti, che ne pativano, come esposto da un altro impiegato: “ho sempre espresso le mie opinioni con i miei superiori, anche se ho sempre avuto l’impressione che non fossero particolarmente tenute in considerazione. All’interno dell’azienda c’erano due gruppi di collaboratori: uno si occupava prevalentemente del __________ e l’altro del__________. Tra i due gruppi c’era una distinzione abbastanza chiara e la mia impressione era che chi si occupava del __________ erano meno tenuti in considerazione degli altri.” (verbale 12 maggio 2006 Lu__________, impiegato). È vero che la dirigenza conosceva l’instabilità aziendale e le problematiche legate alle gestione, come riferito da un giornalista che aveva seguito le vicende aziendali e aveva raccolto le confidenze del personale: “In genere le informazioni che avevo raccolto soprattutto dai collaboratori (principalmente AP 1 ma anche altri), mi indicavano che le problematiche erano soprattutto legate alla gestione del personale. In primo luogo non c’era stabilità dirigenziale che poteva dare una linea all’attività della società e che intralciava il passaggio di informazioni interne (sostituzione in breve tempo del direttore __________ con __________, durato poco tempo, e successivamente con __________. In secondo luogo venivano ventilate critiche di scarsa capacità operativa per i quadri intermedi e infine venivano riferiti episodi di pressioni, angherie e piccoli ricatti all’indirizzo dei dipendenti (perlomeno quelli che si lamentavano)” (verbale 13 luglio 2006 __________ B__________, giornalista). Un testimone ha invero esposto la sua convinzione che l’attore fosse stato un “capro espiatorio” dell’ufficio (deposizione __________ T__________, verbale 5 dicembre 2005), ma altri hanno indicato che egli aveva una “visione negativa delle cose e non era mai contento (paradossalmente anche per quello che faceva lui)” (deposizione __________ C__________, verbale 13 luglio 2006), riferendo che l’attore “non era in particolare sintonia con la direzione, nel senso che non veniva tenuto in considerazione dalla direzione.” (deposizione__________ M__________, verbale 12 maggio 2006). Prese nel loro complesso, in sostanza, le varie deposizioni hanno messo in evidenza un clima aziendale caratterizzato da incertezza, instabilità e carenze gestionali, in cui vi erano attriti tra i vari colleghi e tra questi e alcuni dirigenti. Il Pretore ha analizzato e apprezzato non solo le deposizioni menzionate dall’appellante, ma tutte quelle rese in corso di causa, giungendo alla conclusione che non vi erano nella fattispecie gli elementi caratteristici della persecuzione psicologica o mobbing. L’apprezzamento resiste alla critica.

 

                                   5.   L’appellante si era investito a fondo nel progetto dell’ufficio di Como e rimprovera alla convenuta di aver frustrato le sue aspettative al riguardo. È invero stato accertato che la mancata concretizzazione del progetto di __________ ha colpito gravemente l’attore, che vi aveva dedicato con entusiasmo le sue energie. Dalle testimonianze è emerso che l’attore credeva al nuovo progetto: “Non ricordo esattamente le date, ma ad un certo momento, credo nel 2001, a seguito del cambiamento di direzione da G__________ ad A__________, la procedura (ndr. espansione con apertura ufficio a __________) venne prima ritardata e poi sospesa. In quel periodo noi non sapevamo tanto bene cosa stava succedendo e in che direzione fossimo andati. C’erano sempre tante riunioni, con A__________ ma non si riusciva a capire cosa si sarebbe fatto.(Verbale 6 ottobre 2005 __________ R__________, impiegato). “Lui (ndr. AP 1) non esprimeva lamentele ingiustificate ma cercava di dare il miglior contributo per lo svolgimento dell’attività, constatando però che nessuno dava seguito a quanto lui segnalava. Lui soffriva per la situazione, soprattutto perché lui si sbatteva per il buon successo dell’operazione AO 1 nella quale lui credeva molto. La situazione di non riuscire a far nulla lo metteva in uno stato di frustrazione che lo ha portato anche ad ammalarsi e durante la malattia a ricevere la lettera di disdetta.” (verbale 5 dicembre 2005 __________ Z__________). Se non che, dalla corrispondenza scambiata al riguardo (doc. F a, H, I, L, M, O, 13) emerge che la direzione non aveva dato alcuna garanzia all’attore sull’impiego a __________ e anzi lo aveva esplicitamente avvertito che si trattava di una prova e che in caso di fallimento egli sarebbe rientrato nei ranghi a __________ (doc. O). Non si vede quindi quali sarebbero le aspettative deluse. A maggior ragione se si considera che l’abbandono del progetto era dovuto sembra all’insufficienza del lavoro, che non permetteva di coprire i costi con gli incassi (deposizione __________ B__________, verbale 12 maggio 2006; deposizione __________ C__________, 13 luglio 2006).

 

                                   6.   A detta dell’attore, la convenuta avrebbe in ogni caso violato l’obbligo di proteggere la sua personalità a causa dell’inattività dei suoi dirigenti, che nulla avrebbero fatto per rimediare alla situazione di profondo disagio in cui egli si era trovato, e che ha portato alla sua incapacità di lavoro per malattia, documentata dai certificati medici agli atti. Se non che, tale affermazione non è sorretta dalle risultanze istruttorie. La direzione, più volte sollecitata, non è rimasta inattiva, come riferito dal teste Z__________, sindacalista: “Qualche mese dopo ho organizzato un incontro serale con i collaboratori, al quale ha fatto seguito una richiesta di incontro ufficiale con l’azienda, che è avvenuto ad inizio 2003. (verbale 5 dicembre 2005 __________ Z__________). La convenuta si è adoperata per cercare di risolvere la situazione di conflitto, rimuovendo i dirigenti rivelatisi incompetenti, proponendo al personale formazioni professionali (doc. 7, 8, 9, 14; deposizione __________ R__________, verbale 6 ottobre 2005) e intavolando discussioni e trattative (doc. V). Numerose riunioni con il personale (deposizione R__________, pag. 2) e con esponenti sindacali attestano che la convenuta, lungi dall’assistere passivamente al degrado, ha messo in atto diversi tentativi per ovviare ai disagi nella sede di __________. I dirigenti della convenuta sono intervenuti a più riprese, inviando dalla sede di __________ una responsabile delle risorse umane per sentire i dipendenti (deposizione __________ R__________, verbale 6 ottobre 2005; deposizione __________ P__________, 13 luglio 2006), prendendo misure anche incisive, come la rimozione dei dirigenti locali inadeguati, e proponendo all’attore alternative (doc. V, U, BB). Le trattative con la convenuta per una diversa collocazione dell’attore non sono tuttavia andate a buon fine a causa della reciproca mancanza di fiducia (doc. 21, 23, DD, EE), ciò che ha poi portato al licenziamento. Non vi è quindi stata nella fattispecie una violazione contrattuale ai sensi dell’art. 328 CO, la convenuta essendosi adoperata per risolvere i conflitti e gli attriti e per trovare un’altra sistemazione all’attore. L’appellante, del resto, non indica in modo concreto che cosa avrebbero dovuto fare i dirigenti per “gestire con maggior delicatezza” la situazione. Per quel che risulta dagli atti il licenziamento è giunto solo dopo numerosi tentativi di sistemare la situazione nell’ufficio di __________ e dopo che all’attore erano state proposte diverse alternative. Lo scambio di corrispondenza agli atti tra la convenuta e il patrocinatore dell’attore attesta il dialogo tra sordi che si è instaurato proprio per la reciproca mancanza di fiducia. Alla luce di tali circostanze, si deve giungere alla conclusione che gli accertamenti e le valutazioni espresse dal Pretore reggono alla critica. L’appello deve di conseguenza essere respinto, non ravvisandosi erroneo apprezzamento giuridico della situazione da parte del Pretore né suo arbitrio nell’apprezzamento delle prove.

 

                                   7.   L’attore ha fatto valere in causa una pretesa – definita parziale – di fr. 50'000.-, vale a dire per un valore che supera quello previsto dall’art. 343 cpv. 4 CO. La causa giudiziaria è quindi stata condotta secondo la procedura ordinaria, che non è esente da tasse e spese. Il valore litigioso è rimasto immutato anche in sede di appello, sicché la tassa di giustizia e le indennità ripetibili vanno determinate su tale base. Vista l’integrale soccombenza dell’attore, egli deve sopportare tassa di giustizia e spese (art. 148 CPC) e rifondere alla controparte un’equa indennità per ripetibili, commisurata sia al valore litigioso sia alla stringatezza delle osservazioni di controparte.

 

                                   8.   In questa sede l’attore ha presentato domanda di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria. Il beneficio dell’assistenza giudiziaria è subordinato all’indigenza del richiedente (art. 3 cpv. 1 Lag) e al requisito che la procedura abbia probabilità di buon esito (art. 14 cpv. 1 lett. a Lag). L’indigenza è data quando il richiedente non è in grado di proveddere con i propri mezzi (reddito e sostanza) alle spese legali e di procedura senza intaccare il fabbisogno suo personale e quello della famiglia (DTF 128 I 232 consid. 2.5.1 con rinvii; RtiD I-2004 pag. 33 consid. 2.2). Il che non si apprezza solo con riferimento al minimo esistenziale del diritto esecutivo, ma tenendo conto anche di tutte le circostanze concrete, come la complessità della causa, l’eventuale urgenza con cui è chiamato a intervenire il patrocinatore, l’ammontare degli anticipi chiesti dal tribunale e gli impegni finanziari cui deve far fronte il richiedente (DTF 124 I 1; Rep. 1997 pag. 215). L’onere di rendere verosimile l’indigenza incombe anzitutto al richiedente (RtiD I-2007 pag. 709). A richiesta della Presidente della Camera, l’appellante ha prodotto diversa documentazione relativa alla sua situazione di reddito e al suo fabbisogno. Dai documenti prodotti risulta che egli ha percepito dalla datrice di lavoro, __________, uno stipendio mensile netto di fr. 3'092.- (fr. 37'114.- annui netti nel 2007), composto dello stipendio di apprendista e degli assegni di formazione versati dall’Ufficio delle misure attive durante la formazione di impiegato di commercio. Con tale importo l’istante deve provvedere a sé e al mantenimento della moglie, residente in __________. Il fabbisogno dell’istante si compone di fr. 1'200.- (minimo di esistenza LEF per persona sola), fr. 152.20 mensili (premio di cassa-malati al netto dei sussidi) e fr. 40.- al massimo per imposte comunali e cantonali, per un totale di fr. 1'400.- arrotondati. L’istante ha dichiarato di usufruire a titolo gratuito dell’alloggio offerto da un conoscente, per cui non ha esborsi a tale titolo. Egli dispone quindi di fr. 1'692.- mensili. Il richiedente non ha indicato con quale importo provvede al mantenimento della moglie in __________. Ciò nondimeno, si può ritenere che con la disponibilità mensile di fr. 1'692.- egli sia in grado di provvedere autonomamente anche al pagamento delle tasse di giustizia di questa sede senza intaccare il fabbisogno suo e della moglie. L’appellante, infatti, ha presentato personalmente il ricorso in appello e non ha spese di patrocinio. La tassa di giustizia e le spese di questa procedura ammontano a fr. 600.-, importo che l’appellante può corrispondere senza soverchie difficoltà. Si deve dunque ritenere che non è dato nelle circostanze concrete il requisito dell’indigenza, sicché la domanda di assistenza giudiziaria deve essere respinta senza che sia necessario esaminare se al momento in cui ha presentato l’appello la procedura presentasse probabilità di buon esito.

 

 

Per questi motivi,

 

viste per le spese la LTG e il regolamento sulle ripetibili,

 

dichiara e pronuncia:

 

                                   1.   L’appello 21 aprile 2008 è respinto.

 

                                   2.   La domanda di assistenza giudiziaria presentata dall’appellante è respinta.

 

                                   3.   La tassa di giustizia di fr. 500.- e le spese di fr. 100.- sono poste a carico dell’appellante, che rifondera alla controparte fr. 600.- per ripetibili di appello.

                                     

 

                                   4.   Intimazione:

 

- AP 1

- PA 1

 

                                         Comunicazione alla Pretura del distretto di Mendrisio Sud.

 

 

 

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                     La segretaria

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).  La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).