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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La seconda Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Epiney-Colombo, presidente, Walser e Lardelli |
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segretario: |
Bettelini, vicecancelliere |
sedente per statuire nella causa - inc. n. DI.2009.131 della Pretura del Distretto di Bellinzona - promossa con istanza 30 marzo 2009 da
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AP 1
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contro |
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AO 1 AO 2
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con cui l’istante, previa adozione di misure supercautelari poi ordinate dal giudice, ha chiesto la reiscrizione a registro di commercio di E__________ SA in liquidazione, a spese di quest’ultima, domanda avversata dai convenuti che hanno postulato la reiezione dell’istanza, e che il Pretore con sentenza 20 maggio 2009 ha respinto;
appellante l'istante con atto di appello 26 maggio 2009, con cui, previa assunzione di alcune prove, chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere l’istanza e di ripristinare nel contempo i provvedimenti supercautelari con ciò revocati, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre i convenuti con osservazioni 19 giugno 2009 postulano la reiezione del gravame pure con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto:
che con petizione 13 luglio 2001 (inc. n. OA.2001.134) E__________ SA, allora proprietaria del mappale n. __________ RFD di __________, ha convenuto in giudizio innanzi alla Pretura del Distretto di Bellinzona AO 1 e AO 2, proprietari il primo della particella n. __________ e il secondo della particella n. __________ RFD del medesimo Comune, per ottenere, previa adozione di misure supercautelari e cautelari e dietro il pagamento di un’equa indennità, l’iscrizione di un diritto di passo veicolare a favore del fondo n. __________ ed a carico dei fondi n. __________ e __________;
che nelle more della causa, il 7 gennaio 2002, il Pretore ha confermato in via cautelare l’ordine ai convenuti di astenersi dall'ostacolare l'accesso veicolare al fondo dell’attrice, pronuncia che è stata poi confermata l’11 luglio 2003 dalla prima Camera civile del Tribunale d’appello (inc. n. 11.2002.5);
che, esperita l’istruttoria, il 9 febbraio 2004 (doc. 4) il Pretore ha respinto la petizione, sennonché la sentenza 19 febbraio 2007 (doc. 5) con cui la prima Camera civile del Tribunale d’appello aveva respinto l’appello dell’attrice (inc. n. 11.2004.21) è stata annullata il 30 novembre 2007 (doc. D) dalla Seconda Corte di diritto civile del Tribunale federale (inc. n. 5A_174/2007), così che l’incarto è stato ritornato ai giudici cantonali (inc. n. 11.2008.24), che hanno ordinato un complemento peritale;
che il 18 marzo 2009 l’attrice, con un’azione possessoria (inc. n. DI.2009.115), ha chiesto l’autorizzazione a posare materiale di scarto (asfalto frantumato) in modo da sistemare il sedime della strada a fianco dei mappali n. __________ e __________;
che nell’ambito di quest’ultimo procedimento il Pretore, il 26 marzo 2009, ha evidenziato che da una consultazione del registro di commercio elettronico risultava che l’attrice sarebbe stata radiata il precedente 9 marzo ed ha quindi assegnato alle parti un termine di 10 giorni per presentare le loro osservazioni;
che a seguito dello scritto 27 marzo 2009 con cui il legale dei convenuti, preso atto della cancellazione della controparte dal registro di commercio, comunicava l’intenzione di AO 2 di procedere all’immediato blocco del transito (doc. I), il presidente della prima Camera civile del Tribunale d’appello, con ordinanza 31 marzo 2009 (doc. 7), ha a sua volta assegnato all’attrice un termine di 10 giorni per formulare eventuali osservazioni nella causa pendente in appello;
che, nel frattempo, con l’istanza 30 marzo 2009 qui in esame, AP 1 ha chiesto la reiscrizione a registro di commercio di E__________ SA in liquidazione, a spese di quest’ultima: essa, agente in qualità di liquidatrice dell’attrice, che le aveva venduto la particella n. __________ il 10 settembre 2003 (doc. C) ed era stata sciolta e posta in liquidazione per deliberazione dell’assemblea generale del 12 novembre 2003 (doc. H), ha in sostanza evidenziato di aver instato il 18 luglio 2008 (doc. G), a seguito di un malinteso, per la radiazione della società, poi avvenuta il 3 marzo 2009 (doc. H), rilevando però che il fatto che la società radiata fosse tuttora parte del procedimento civile pendente innanzi alla prima Camera civile del Tribunale d’appello giustificava la sua reintegrazione nel pubblico registro giusta l’art. 164 cpv. 1 lett. b ORC;
che quello stesso giorno il Pretore ha accolto la richiesta di misure supercautelari contenuta nell’istanza, volta a far ordine ai convenuti di eliminare immediatamente ogni ostacolo che impedisse l’accesso veicolare al fondo n. __________ e di togliere il cartello “strada senza uscita, divieto assoluto di transito” posato;
che, esperita l’istruttoria, il Pretore, con la sentenza 20 maggio 2009 qui impugnata, ha respinto l’istanza di reiscrizione e ha revocato le misure supercautelari emanate il precedente 30 marzo: il giudice di prime cure ha ritenuto da una parte che a seguito della radiazione dal registro di commercio dell’attrice la stessa aveva perso la qualità di parte sicché non era più parte del procedimento civile, e dall’altra che l’istante non aveva evocato alcun interesse proprio alla reiscrizione dell’attrice, che oltretutto non era più proprietaria del fondo n. __________;
che con l’appello 26 maggio 2009 che qui ci occupa, avversato dai convenuti con osservazioni 19 giugno 2009, l’istante, previa assunzione di alcune prove a suo tempo non ammesse dal Pretore, chiede di riformare il querelato giudizio nel senso di accogliere l’istanza e di ripristinare nel contempo i provvedimenti supercautelari revocati: essa ritiene che la reiscrizione dell’attrice s’imporrebbe già in virtù di un precedente giurisprudenziale (I CCA 21 settembre 1995 inc. n. 11.1995.232); e comunque tale provvedimento s’imponeva anche in base all’art. 164 cpv. 1 lett. a e b ORC, in vigore dal 1° gennaio 2008, disposizione che permetteva la reiscrizione nel caso in cui al temine della liquidazione dell’ente giuridico cancellato fossero rimasti attivi non ancora realizzati o distribuiti, rispettivamente nel caso in cui l’ente giuridico cancellato partecipasse a un procedimento giudiziario come parte, tanto più che l’istante faceva valere un interesse proprio in quanto attuale proprietaria del fondo n. __________;
considerando
in diritto:
che prima di esaminare le censure d’appello, vanno preliminarmente evase l’eccezione di incompetenza della scrivente Camera formulata (implicitamente) dai convenuti e la domanda di assunzione delle prove a suo tempo non ammesse dal giudice di prime cure formulata dall’istante;
che, con riferimento alla prima, si osserva che è a torto che i convenuti ritengono che il valore litigioso in questa sede sia inferiore a fr. 8'000.-, per cui la Camera non sarebbe competente a decidere sul gravame: pacifico che il valore della lite sia funzionale all’interesse economico alla reiscrizione della società radiata (TF 28 novembre 2008 4A_465/2008 consid. 1.5; RSPC 2009 p. 181) e che in concreto lo stesso corrisponda dunque al valore della lite pendente innanzi alla prima Camera civile del Tribunale d’appello (oltre a quello della causa possessoria pendente presso la Pretura), si può in effetti rinviare alla pertinente motivazione con cui il Tribunale federale, statuendo sul ricorso in materia civile presentato contro la sentenza di quest’ultima autorità, aveva concluso per l’esistenza di un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- (doc. D, consid. 1);
che quanto alla domanda di assunzione delle prove a suo tempo non ammesse dal Pretore formulata dall’istante (richiamo degli incarti n. 11.2002.5, 11.2004.21, 11.2008.24 dalla prima Camera civile del Tribunale d’appello e dell’incarto n. 5A_174/2007 del Tribunale federale e sopralluogo), la stessa deve pure essere disattesa, le prove in questione non essendo rilevanti per l’esito della lite (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 1 segg. ad art. 184);
che, passando ora ad esaminare le censure d’appello, va subito respinta la tesi dell’istante secondo cui la reiscrizione dell’attrice s’imporrebbe già in virtù di un precedente giurisprudenziale (I CCA 21 settembre 1995 inc. n. 11.1995.232): in effetti il fatto che in quella sentenza la Corte cantonale, chiamata a decidere su un appello contro un decreto di stralcio promosso da una società nel frattempo radiata dal registro di commercio, abbia respinto il gravame rilevando che la sua reiscrizione era stata ottenuta solo dopo che la causa era già stata stralciata dai ruoli dal Pretore non significa necessariamente che l’esito sarebbe stato diverso se la sua reiscrizione fosse invece stata ottenuta prima dello stralcio della causa; e comunque nel caso qui in esame non si tratta di statuire sull’appello contro un decreto di stralcio, ma su un appello contro la mancata reiscrizione della società radiata;
che, ciò premesso, resta in definitiva da stabilire se l’istante, a titolo personale siccome proprietaria della part. 615 oppure nella sua qualità di liquidatrice dell’attrice, possa pretendere la reiscrizione di quest’ultima nel registro di commercio;
che la possibilità che essa possa ottenere il provvedimento postulato agendo a titolo personale, siccome proprietaria della part. __________, dev’essere a priori scartata in quanto la dottrina e la giurisprudenza riconoscono la legittimazione alla reiscrizione unicamente ai consiglieri di amministrazione, ai liquidatori, agli azionisti ed ai creditori della società radiata (Rayroux, Commentaire Romand, n. 7 ad art. 746 CO; Stäubli, Basler Kommentar, 3ª ed., n. 6 ad art. 746 CO; Bürgi/Nordmann-Zimmermann, Zürcher Kommentar, n. 12 ad art. 746 CO; Schucany, Kommentar zum schweizerischen Aktienrecht, 2ª ed., n. 2 ad art. 746 CO; Bilek/von der Crone, Voraussetzungen und Kognition hinsichtlich der Wiedereintragung einer Gesellschaft - Entscheid des Schweizerischen Bundesgerichts 4A.12/2006 (BGE 132 III 731) vom 19. September 2006 i.S. Nachlass X. (Beschwerdeführer) gegen Aufsichtsbehörde über das Handelsregister des Kantons Genf (Beschwerdegegnerin), in: SZW 2007 p. 83; Guhl/Druey, Das schweizerische Obligationenrecht, 9ª ed., § 73 n. 30; Forstmoser/Meier-Hayoz/Nobel, Schweizerisches Aktienrecht, § 56 n. 154);
che più complesso è invece stabilire se il fatto che essa agisca in qualità di liquidatrice dell’attrice sia sufficiente allo scopo;
che in base al diritto previgente il quesito avrebbe senz’altro avuto una risposta negativa, dato che la dottrina e la giurisprudenza permettevano al liquidatore di ottenere la reiscrizione della società radiata solo nel caso in cui, premessa l’esistenza di un interesse della società alla reiscrizione, costui fosse venuto a conoscenza dell’esistenza di un attivo nuovo dopo la radiazione (Bürgi/Nordmann-Zimmermann, op. cit., ibidem; Bilek/von der Crone, op. cit., p. 84; DTF 78 I 451, 121 III 324 consid. 3a), ciò che non è ovviamente il caso nella presente fattispecie, ritenuto che l’esistenza della causa relativa al diritto di passo (e lo stesso vale per la causa possessoria, che ne costituisce il corollario) era ampiamente nota all’istante liquidatrice, non foss’altro che per il suo interesse personale;
che la situazione non è invece così evidente dopo l’entrata in vigore, il 1° gennaio 2008, della nuova ORC e meglio del suo art. 164 cpv. 1 lett. b ORC, secondo cui su domanda il tribunale può ordinare la reiscrizione nel registro di commercio di un ente giuridico cancellato per quanto sia reso verosimile che lo stesso partecipa a un procedimento giudiziario come parte, circostanza quest’ultima che si è chiaramente verificata nel caso di specie, atteso che le cause di cui si auspica la continuazione, quella volta all’iscrizione di un diritto di passo e quella possessoria, sono tuttora formalmente pendenti innanzi alla prima Camera civile del Tribunale d’appello rispettivamente in Pretura;
che, a giudizio della scrivente Camera, l’istante abusa però del suo diritto a prevalersi del tenore letterale della norma, che dev’essere applicata in tutt’altri casi: in effetti, alla luce della già citata giurisprudenza, scopo della norma, di carattere eccezionale (Rayroux, op. cit., ibidem), non può che essere quello di consentire alla parte che è stata sorpresa della radiazione della controparte, a cui non ha quindi potuto preventivamente opporsi, di porre rimedio a questa (iniqua) situazione, e non certo quello di permettere di ovviare alle negligenze della parte che ha già avuto la possibilità di opporsi alla radiazione oppure ancora della controparte stessa che è all’origine - e dunque è a conoscenza - della sua prossima radiazione, com’è invece avvenuto nel caso concreto, ove è stata la stessa istante liquidatrice a chiedere, a seguito di un non meglio precisato malinteso, la radiazione dell’attrice;
che in ogni caso è con pertinenza che il giudice di prime cure ha negato l’esistenza di un interesse degno di protezione dell’attrice (art. 164 cpv. 2 ORC) alla continuazione delle cause pendenti innanzi alla prima Camera civile del Tribunale d’appello rispettivamente in Pretura e con ciò alla sua reiscrizione: innanzitutto all’attrice, ormai non più proprietaria della particella n. __________, difetta chiaramente la legittimazione attiva nella causa possessoria; quanto all’altra causa, al di là degli anticipi da lei sino ad oggi forniti (cauzioni, spese e ripetibili) e dei “possibili impegni” assunti verso l’acquirenti, addotti dall’istante per la prima volta e quindi irritualmente solo in questa sede (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC) e comunque non dimostrati né tanto meno quantificati, si osserva che l’attrice, pur essendo di per sé legittimata giuridicamente a proseguirla (art. 110 cpv. 1 CPC), non ha più un interesse sostanziale proprio ad ottenere il diritto di passo veicolare, il fondo a favore del quale si postula l’iscrizione della servitù appartenendo ormai a terze persone; è semmai l’istante, in quanto attuale proprietaria di quella particella, ad avere un interesse all’esito di quella causa, sennonché essa - come detto - non legittimata in questa sua veste a chiedere la reiscrizione dell’attrice, disporrebbe comunque di altri modi per far valere quel suo interesse, ad esempio chiedendo - previo accordo della controparte - di subingredire nella lite all’attrice ex art. 110 cpv. 2 CPC, oppure promuovendo essa stessa una nuova causa in tal senso;
che, stando così le cose, la decisione pretorile di non reiscrivere l’attrice a registro di commercio dev’essere confermata e l’appello dell’istante deve pertanto essere respinto, senza che sia necessario esprimersi sull’opportunità di ripristinare il decreto supercautelare revocato dal Pretore con la sentenza rispettivamente sulla richiesta dei convenuti di obbligare in tal caso l’istante a prestare un’adeguata garanzia ai sensi dell’art. 380 cpv. 1 CPC;
che la tassa di giustizia, le spese e le ripetibili della procedura di secondo grado seguono la soccombenza (art. 148 CPC);
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 26 maggio 2009 di AP 1 è respinto.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 450.-
b) spese fr. 50.-
Totale fr. 500.-
da anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico con l’obbligo di rifondere alle parti appellate fr. 1’000.- per ripetibili.
III. Intimazione:
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Comunicazione: Pretura del Distretto di Bellinzona
Ufficio del registro di commercio, Lugano
Ufficio federale del registro di commercio, Berna
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 30'000.-; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).