Incarto n.
12.2009.107

Lugano

5 giugno 2009/fb

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,

Walser e Lardelli

 

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

 

 

sedente per giudicare sulla dichiarazione di astensione 22 maggio 2009 dell'avv. dott. Damiano Stefani, Pretore della giurisdizione del distretto di Leventina, dall'occuparsi della causa inc. EF.2009.48 dipendente dall'istanza di fallimento 7 maggio 2009 di

 

 

 

CO 1

 

 

 

contro

 

 

 

 

CO 2 

rappr. da RA 1 

 

 

 

 

 

 

 

Letti ed esaminati gli atti,

 

considerato

 

in fatto ed in diritto

 

                                         che con istanza 7 maggio 2009 la CO 1 sul valore aggiunto, ha chiesto alla Pretura di Blenio  l’immediato fallimento della CO 2 in base all’art. 309 LEF;

 

                                         che con ordinanza 20 maggio 2009 l'incarto è stato trasmesso per competenza al Pretore del distretto di Leventina;

 

                                         che il 22 maggio 2009 il Pretore del distretto di Leventina ha dichiarato di escludersi dal trattare la procedura nei confronti della convenuta, evidenziando come il suo defunto padre era stato negli ultimi anni e fino alla sua scomparsa - avvenuta il 3 agosto 2006 - legale sia della società sia dell’amministratore unico di quest’ultima, e inoltre di essere azionista della società convenuta;

                                        

                                         che la decisione sull’esistenza dei motivi di ricusazione o di esclusione compete, per quanto riguarda il Pretore, alla Camera civile del Tribunale di Appello (art. 30 CPC);

                                        

                                         che anche quando tutte le parti al processo non si oppongono all’esclusione del giudice - come appare verificarsi in concreto, dal momento che né la convenuta, né l’istante hanno contestato l'esclusione nel termine di 5 giorni di cui all’art. 28 cpv. 2 CPC - l’astensione non è automatica ma è sempre necessario, per evitare abusi, il giudizio confermativo dell’autorità prevista dall’art. 30 CPC (Rep. 1997 p. 212);

                                        

                                         che è quello che fa, con la presente decisione, la scrivente Camera;

 

                                         che, infatti, i motivi addotti dal Pretore non prestano il fianco a dubbio sulla sua necessità di escludersi dal giudicare una fattispecie nella quale risulta, quale azionista, avere un interesse e nella quale in precedenza avrebbe dovuto astenersi in quanto figlio del patrocinatore della società e dell'amministratore della stessa;

 

                                         che, anche se si volesse negare per quest'ultima circostanza l'esistenza di un impedimento previsto dall'art. 26 lettera a CPC per il fatto che il padre del magistrato è deceduto, tale situazione, unitamente all'interesse personale per il fatto di essere azionista e alla singolarità della fattispecie concreta, ben può essere considerata quale grave ragione ai sensi dell'art. 27 CPC che permette la ricusa del giudice, tanto da dover confermare la decisione d'astensione;

 

                                         che laccoglimento della domanda di astensione del Pretore implica automaticamente che la causa debba essere trasmessa per la continuazione della procedura al Pretore viciniore, ovvero a quello del distretto di Blenio (art. 35 lett. e LOG), non essendo possibile unattribuzione della causa al Segretario assessore della Pretura adita;

 

                                         che in effetti, in base alla sentenza 13 maggio 2008 del Tribunale federale (4A_512/2007, ora pubblicata in DTF 134 I 184 consid. 5.5.1), lart. 80 Cost., che autorizza il legislatore cantonale a regolamentare lorganizzazione giudiziaria, le competenze e le procedure, non consente a questultimo di introdurre un nuovo titolare del potere giurisdizionale, laddove i detentori di tale potere (Giudici di pace, Pretori e Tribunale dappello) sono chiaramente ed esaustivamente definiti nellart. 75 Cost.;

 

                                         che in tali circostanze la disposizione dellart. 34 LOG, che attribuisce tale potere al Segretario assessore, è incostituzionale, non essendo possibile ammettere lintroduzione di un nuovo titolare della giurisdizione civile mediante una normativa di rango inferiore, tanto più che oltretutto si tratterebbe di un “giudice ordinario” che non soggiace alle medesime modalità di nomina degli altri magistrati;

 

                                         che non si prelevano né tasse né spese, né si assegnano ripetibili per questa decisione.

 

 

 

Per i quali motivi,

visti gli art. 26 e seg. CPC

 

 

decreta:

 

 

                                   1.   È confermata l'esclusione del Pretore del distretto di Leventina, avv. dott. Damiano Stefani, dall'occuparsi della procedura inc. EF.2009.48 avente per oggetto CO 2.

 

                                   2.   Non si prelevano tasse o spese, né si assegnano ripetibili.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        

                                   3.   Intimazione:

 

-    

-   

-      

 

Comunicazione alla Pretura del distretto di Leventina e alla

Pretura del distretto di Blenio (con l’incarto).

 

 

 

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello

La presidente                                                          Il segretario

 

 

 

 

 

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