Incarto n.
12.2009.118

Lugano

31 maggio 2010/fb

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Walser, vicepresidente,

Lardelli e Pellegrini

 

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

 

 

sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2007.28 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 promossa con petizione 10 gennaio 2007 da

 

 

AO 1

RA 1

 

 

contro

 

 

AP 1

RA 2

 

 

 

 

con cui l'attrice ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 146'042.60 oltre interessi, domanda avversata da quest'ultimo che ha postulato la reiezione della petizione e in via riconvenzionale ha chiesto la condanna della controparte al pagamento di fr. 161'307.17 oltre interessi;

 

sulle quali il Pretore si è pronunciato, con sentenza 20 maggio 2009, con cui ha parzialmente accolto la petizione, condannando il convenuto a versare all'attrice fr. 96'667.60 lordi, oltre interessi al 5% dal 10 gennaio 2007, ponendo la tassa di giustizia e le spese, di complessivi fr. 2'300.– per 1/7 a carico dell'attrice e 6/7 a carico del convenuto, tenuto a rifondere fr. 6'000.– all'attrice a titolo di ripetibili, mentre ha respinto la domanda riconvenzionale, condannando l'attore riconvenzionale a pagare la tassa di giustizia e le spese di fr. 1'600.– e a versare alla convenuta riconvenzionale fr. 11'000.– a titolo di ripetibili;

 

appellante il convenuto AP 1 con atto di appello 12 giugno 2009, con cui chiede la riforma del giudizio impugnato nel senso di accogliere la petizione limitatamente all'importo di fr. 6'388.– lordi oltre interessi, con protesta di tasse, spese e ripetibili di prima e di seconda sede;

 

mentre l'attrice AO 1 con osservazioni 20 luglio 2009 postula la reiezione dell'appello, con protesta di tasse, spese e ripetibili di seconda sede;

 

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti

 

 

ritenuto

 

in fatto:                    A.   All'inizio del 2002, tra AO 1 e il AP 1 è incominciata una relazione sentimentale, sfociata nel marzo 2002 in concubinato, dapprima in un appartamento a __________ e poi a __________ (act. XI, pag. 4 ad. 1 e pag. 5 ad. 3). Dal 1° aprile 2002, AO 1 ha iniziato a collaborare professionalmente con il AP 1 – medico specializzato in chirurgia ortopedica e traumatologica (act. V, pag. 2 nel mezzo) – curando la parte amministrativa dell'attività del concubino (act. XI, pag. 4 ad. 2).

 

                                  B.   In data 30 giugno 2003, AO 1 e il AP 1 hanno sottoscritto di un contratto di lavoro, in base al quale AO 1 risultava assunta per l'attività di amministratrice per “lavori da eseguire per lo studio medico” del concubino “conformi alla sua formazione” (doc. A, art. 2.1). Lo stipendio per un impiego a tempo pieno era fissato in fr. 6'000.– lordi mensili per tredici mensilità ed è stato poi adeguato in fr. 6'766.– lordi mensili dal 1° gennaio 2005 (doc. C) e successivamente in fr. 7'500.– lordi mensili (doc. L).

                                         Il contratto in oggetto prevedeva tra l'altro un art. 12, regolante – come specificato nel marginale – il “diritto al salario in caso di incapacità lavorativa”, suddiviso a sua volta in tre articoli dal seguente tenore:

 

                                                  12.1   In caso d'incapacità al lavoro in seguito ad infortunio o malattia, l'amministratrice ha diritto all'intero salario per la durata minima di:

                                                                - 1 mese fino al 2° anno di servizio;

                                                                - 3 mesi nel 3° anno di servizio;

                                                      - 4 mesi nel 4° e nel 5° anno di servizio;

                                                                 - 6 mesi dal 6° anno di servizio.

 

                                                      12.2   A partire dal momento della cessazione del versamento del salario secondo il precedente paragrafo, l'amministratrice ha diritto alla totalità delle prestazioni assicurative secondo gli art. 13 e 14.

 

                                                      12.3   In caso di rottura del concubinato da parte del datore di lavoro, l'amministrartrice ha diritto all'intero salario per la durata di un anno, anche se non lavora più per motivi personali.

 

                                  C.   Il rapporto di concubinato è cessato nel gennaio 2006, allorquando AO 1 ha lasciato l'abitazione di __________. Il 26 agosto 2006 il AP 1 ha poi contratto matrimonio con la signora M__________. AO 1 è stata inabile al lavoro dal 13 febbraio 2006 al 31 gennaio 2007 (doc. D, E; act. XII, pag. 2 in alto). La disdetta del rapporto d'impiego, notificata dal AP 1 a AO 1 il 22 aprile 2006 (doc. F), nel periodo di malattia, è stata ritenuta nulla da entrambe le parti. Il contratto è stato per finire sciolto per la disdetta notificata da AO 1 l'8 gennaio 2007 con effetto al 31 luglio 2007 (doc. H). Con la disdetta AO 1 ha riconsegnato al AP 1 le chiavi in suo possesso e, sebbene avesse recuperato la capacità lavorativa il 1° febbraio 2007, non si è più ripresentata sul posto di lavoro.

 

                                  D.   Con petizione 10 gennaio 2007, AO 1 si è rivolta alla Pretura del Distretto di Lugano, chiedendo la condanna del AP 1 al pagamento di fr. 146'042.60 oltre interessi e accessori [fr. 279.05 (differenza stipendio da settembre 2005 a marzo 2006), fr. 1'093.– (pari al 20% dello stipendio di maggio 2006, siccome secondo l'art. 12.1 essa aveva diritto al salario pieno per quattro mesi in caso di malattia, mentre ha percepito soltanto l'80% dall'assicurazione malattia), fr. 1'545.30 pari a tre mensilità (novembre 2006, dicembre 2007 e gennaio 2007) pagate per l'assicurazione privata perdita di guadagno a seguito di malattia e infortuni non professionali, a decorrere dal 1° novembre 2006, fr. 3'750.– (pari alla metà della tredicesima per il 2006), fr. 45'000.– (pari allo stipendio dal febbraio 2007 al 31 luglio 2007), fr. 4'375 (pari ai 7/12 della tredicesima per il 2007) e fr. 90'000.– (pari ad un anno di stipendio a norma dell'art. 12.3 del contratto). In data 23 febbraio 2007 era intervenuta in lite anche C__________, che aveva chiesto la condanna del AP 1 a versarle importi – che aveva ed avrebbe anticipato a AO 1 – poi precisati in fr. 29'795.35. Con risposte 24 maggio 2007, il AP 1 ha chiesto la reiezione delle petizioni; nei confronti di AO 1 ha fatto valere pretese riconvenzionali per complessivi fr. 161'307.17 oltre interessi. Nei successivi allegati preliminari le parti hanno confermato le rispettive posizioni. Esperita l'istruttoria, le parti hanno ribadito le loro richieste nelle conclusioni scritte del 15 settembre 2008.

 

                                  E.   Con sentenza 20 maggio 2009, il Pretore ha parzialmente accolto la petizione di AO 1, condannando il convenuto a versare all'attrice fr. 96'667.60 lordi, oltre interessi al 5% dal 10 gennaio 2007, ponendo la tassa di giustizia e le spese, di complessivi fr. 2'300.– per 1/7 a carico dell'attrice e 6/7 a carico del convenuto, tenuto a rifondere fr. 6'000.– all'attrice a titolo di ripetibili, mentre ha respinto la domanda riconvenzionale, condannando l'attore riconvenzionale a pagare la tassa di giustizia e le spese di fr. 1'600.– e a versare alla convenuta riconvenzionale fr. 11'000.– a titolo di ripetibili. Il Pretore ha per contro integralmente respinto la petizione presentata da C__________                                     Per quanto concerne AO 1, il primo giudice ha accolto pretese salariali limitatamente a complessivi fr. 6'667.60 e l'importo di fr. 90'000.– quale liquidazione dei rapporti societari di concubinato.

 

                                  F.   Con appello 12 giugno 2009, il AP 1 chiede la riforma del giudizio impugnato nel senso di accogliere la petizione limitatamente all'importo di fr. 6'388.– lordi oltre interessi, con protesta di tasse, spese e ripetibili di prima e di seconda sede.

                                         Con osservazioni 20 luglio 2009 AO 1 postula la reiezione dell'appello, con protesta di tasse, spese e ripetibili di seconda sede.

 

e considerato

 

in diritto                   1.   In appello restano contestate la pretesa di fr. 90'000.– riconosciuta dal Pretore all'attrice AO 1, quale liquidazione dei rapporti societari di concubinato, e un importo per pretese salariali pari a fr. 279.60 [fr. 6'667.60 (importo riconosciuto dal Pretore nel dispositivo) ./. fr. 6'388.– (importo ammesso dall'appellante)].

 

                                   2.   Per quanto concerne la pretesa di fr. 90'000.–, il Pretore ha ritenuto corretta l'impostazione giuridica proposta dall'attrice secondo cui l'art. 12.3 del contratto non era prettamente afferente al rapporto di lavoro, bensì alla liquidazione della società semplice esistente tra i due concubini, a valere in caso di scioglimento della stessa per il volere del convenuto. Secondo il primo giudice, sarebbe pacifico che i soci possano perfezionare accordi di liquidazione della loro società semplice, con il vantaggio di prevenire ed evitare una lunga (e spesso penosa) procedura di liquidazione contenziosa. Il Pretore non ha accolto la tesi del convenuto, riferita ad un autore della dottrina (Eugen Bucher), secondo cui l'art. 12.3 del contratto sarebbe nullo siccome contrario all'art. 27 CC e all'art. 20 CO poichè “un negozio giuridico è immorale quando per una prestazione di per sé gratuita viene imposta una controprestazione (o indennizzo) in denaro e, inoltre, che per stabilire se un obbligo contrattuale è immorale, è fondamentale verificare se all'obbligo corrisponde un'adeguata controprestazione”. Il primo giudice ha evidenziato che l'autore della dottrina menzionato dal convenuto tratta di fattispeci ben diverse da quella in esame, dove il convenuto non ha per nulla comprovato l'assenza di controprestazione, la quale a ben vedere è rappresentata dalla situazione di concubinato in sé e dalla posizione di concubina dell'attrice al momento della stipulazione in questione. Del resto, secondo il Pretore, l'articolo in questione avrebbe in sé una certa logica, poiché la signora __________, impegnandosi alle dipendenze del convenuto, ha assunto dei rischi maggiori rispetto ad un impiego presso terzi, poiché l'interruzione del concubinato avrebbe comportato anche la fine dell'impiego, ciò che si è puntualmente avverato. A detta del primo giudice, non sarebbe allora fuori luogo la tutela volta a garantirsi un certo capitale per poter ripartire più tranquillamente, segnatamente nella ricerca e assunzione di un nuovo posto di lavoro. Accertata la validità dell'articolo contrattuale alla luce degli art. 27 CC e 20 CO e ritenuta del tutto scollata questa prestazione dallo stipendio durante il periodo di malattia rispettivamente di disdetta, il Pretore ha accolto la pretesa apparendo a suo dire evidente che a rompere il concubinato sia stato il convenuto. Quest'ultimo fatto, secondo il primo giudice, troverebbe conferma nella deposizione della teste __________, nell'interrogatorio formale del convenuto e nel successivo matrimonio contratto dal AP 1 con la signora S__________.

 

                                2.1   L'appellante contesta, in estema sintesi, il fatto che il primo giudice abbia ritenuto che l'art. 12.3 del contratto (doc. A) non sia prettamente afferente al rapporto di lavoro, bensì alla liquidazione della società semplice esistente tra i due concubini. L'articolo in questione sarebbe comunque, a suo dire nullo, in quanto contrario ai buoni costumi (art. 20 CO) e lesivo dei diritti della personalità (art. 27 CC e 20 CO). Anche qualora l'articolo fosse valido, non sarebbero adempiute le condizioni per il versamento dell'importo di fr. 90'000.– richiesto dall'attrice. Non sarebbe stato lui a rompere il rapporto di concubinato, quanto piuttosto l'attrice. L'importo in questione non sarebbe neppure dovuto in aggiunta al salario percepito dall'attrice nell'anno successivo alla fine del concubinato (intervenuta nel gennaio 2006) e andrebbe in ogni caso decurtato di tutte le prestazioni salariali e assicurative già versate nel medesimo periodo.

 

                                2.2   In base ai criteri abituali d'interpretazione, il contenuto di un determinato accordo viene stabilito in primo luogo mediante l'interpretazione soggettiva, ovvero sulla base della vera e concorde volontà dei contraenti (art. 18 cpv. 1 CO; DTF 123 III 35 consid. 3b; sentenza del Tribunale federale 7 giugno 1999 4C.25/1999). Solamente quando non esistono accertamenti di fatto sulla reale concordanza della loro volontà rispettivamente se il giudice constata che una parte non ha compreso la volontà dell'altra, la loro presunta volontà viene accertata con un'interpretazione oggettiva/normativa, interpretando le dichiarazioni secondo il principio dell'affidamento, ovvero secondo il senso che ogni contraente poteva e doveva ragionevolmente attribuire alle dichiarazioni di volontà dell'altro nella situazione concreta (DTF 123 III 165 consid. 3a, 121 III consid. 4b/aa; sentenza del Tribunale federale 7 giugno 1999 4C.25/1999; RtiD I-2004 N. 33c).

 

                             2.2.1   Non può esservi dubbio che l'art. 12.3 del contratto doc. A è afferente al contratto di lavoro. E' inserito palesemente in un accordo denominato “contratto di lavoro” e nel complesso dell'art. 12 che regolamenta il “diritto al salario in caso di incapacità lavorativa” della dipendente, specificato in dettaglio negli art. 12.1, 12.2 e 12.3. Mentre i primi due articoli (12.1 e 12.2) regolamentano il versamento del salario in caso di incapacità al lavoro a seguito di infortunio o malattia, il terzo (12.3) garantisce il versamento del salario, per un anno, anche in caso di impossibilità della dipendente di lavorare, in conseguenza alla rottura del concubinato da parte del datore di lavoro. In altri termini, con l'articolo in questione il datore di lavoro e la dipendente hanno voluto tener conto della particolare situazione dei loro rapporti personali (concubinato), garantendo il diritto al salario, per un certo periodo, anche in caso di ragionevole impossibilità (per motivi personali) della seconda di continuare a lavorare in conseguenza alla rottura del concubinato da parte del primo. In base alla norma contrattuale risulta anche palese che questo diritto non è da intendersi in aggiunta al salario altrimenti versato all'attrice dopo la rottura del concubinato (per prestrazioni lavorative comunque effettuate o sottoforma di indennità per infortunio o malattia). Non regge pertanto la tesi dell'attrice – sulla quale essa ha fondato, per questo punto, la propria azione – che saremmo in presenza di una liquidazione anticipata di “tutti i rapporti di dare-avere al momento in cui” la convivenza sarebbe cessata, in sostanza di “una liquidazione dei rapporti di concubinato tra le parti” concordata “anticipatamente, nella misura in cui la rottura del rapporto di convivenza sarebbe stata riconducibile ad una decisione unilaterale del convenuto” (act. XIV, pag. 7 verso il basso); impostazione giuridica, questa, che il primo giudice ha accolto, con riferimento alla liquidazione della società semplice esistente tra i due concubini e che l'appellata ha ribadito essere corretta (osservazioni all'appello, pag. 4 verso l'alto e pag. 5 verso l'alto). Una simile impostazione giuridica, fondata su un'errata interpretazione della norma contrattuale, non è pertinente. La garanzia del versamento dell'intero salario, stabilita dall'art. 12.3 – il marginale dell'articolo parla di “diritto al salario” – si inserisce senza dubbio nel rapporto di subordinazione (ammesso dall'appellata, cfr. osservazioni all'appello pag. 4 nel mezzo) instaurato dal contratto di lavoro tra datore di lavoro e dipendente (sulla distinzione tra contratto di lavoro e società semplice, cfr. IICCA 12.2009.82 consid. 2.1 del 13 novembre 2009). Si può ben capire che la rottura del concubinato da parte del datore di lavoro potendo rendere problematico il rapporto di subordinazione, le parti abbiano voluto comunque garantire alla dipendente il versamento dello stipendio pieno per un certo periodo, ciò indipendentemente dalla prestazione o meno dell'attività lavorativa da parte sua. Diverso sarebbe stato invece se i concubini, nell'ambito di un'attività comune contraddistinta dalla condivisione delle decisioni, avessero stipulato una convenzione specifica di scioglimento dei loro rapporti (di società), prevedente una norma di liquidazione anticipata; diverso pure se avessero pattuito anticipatamente, sempre con convenzione apposita, un risarcimento per compensare le aspettative mancate in caso di scioglimento del concubinato o un'indennità di mantenimento (Werro, Concubinage, mariage et démariage, Friborgo 2000, m. 150-155, pag. 50-51). Ciò che non può manifestamente dirsi per la normativa in esame. Secondo un'interpretazione oggettiva, siamo dunque in presenza inequivocabilmente di una norma afferente al contratto di lavoro – nel quale risulta per altro inserita – che conferisce alla dipendente la garanzia testè menzionata, nei limiti del versamento dell'intero stipendio, per un anno dallo scioglimento del concubinato da parte del datore di lavoro.

 

                             2.2.2   Non occorrono molte parole per stabilire la validità di una simile norma contrattuale, di certo non lesiva dei buoni costumi (art. 20 CO) e della personalità dell'appellante (art. 27 CC). Sottoscrivendo il contratto, l'appellante, medico specializzato in chirurgia ortopedica e traumatologica, attivo quale medico indipendente in uno studio proprio (appello, pag. 4 verso il basso), era certamente cosciente del contenuto dell'accordo e ne ha accettato i rischi pur di assicurarsi i servizi lavorativi della concubina; del resto l'importo da pagare non minacciava di certo la stabilità economica della sua attività, né tantomeno la sua libertà di scegliere di lasciare la concubina (Werro, Le contrat contraire aux bonnes moeurs, Losanna 1988, m. 1566, pag. 286).

                             2.2.3   Neppure è necessario dilungarsi sulla questione a sapere se il concubinato sia stato rotto dal convenuto (medico-datore di lavoro) o dall'attrice (amministratrice-dipendente). Per quanto si dirà in seguito, basta infatti accertare che – come ripetutamente ammesso da entrambe le parti (act. I, pag 3 verso il mezzo; act. V, pag. 12 verso il basso; act. XIV, pag. 2 in basso; act. XVI, pag. 4 nel mazzo) – il concubinato si è interrotto al più tardi nel gennaio 2006. L'art. 12.3 del contratto di lavoro, dandosi l'eventualità della rottura del concubinato da parte del datore di lavoro, poteva infatti semmai garantire il versamento dell'intero salario a AO 1 al massimo fino alla fine di gennaio 2007. Fino a tale data, AO 1 ha tuttavia fatto valere pretese – dipendenti dal contratto di lavoro, a complemento delle prestazioni di stipendio già versate dal datore di lavoro e delle rendite attribuite dall'assicurazione malattia e dall'assicurazione privata per perdita di guadagno – nella limitata misura di fr. 7'292.35 [fr. 279.05 (differenza stipendio da settembre 2005 a marzo 2006), fr. 1'093.– (pari al 20% dello stipendio di maggio 2006, siccome secondo l'art. 12.1 essa aveva diritto al salario pieno per quattro mesi in caso di malattia, mentre ha percepito soltanto l'80% dall'assicurazione malattia), fr. 1'545.30 pari a tre mensilità (novembre 2006, dicembre 2007 e gennaio 2007) pagate per l'assicurazione privata perdita di guadagno a seguito di malattia e infortuni non professionali, a decorrere dal 1° novembre 2006, fr. 3'750.– (pari alla metà della tredicesima per il 2006), fr. 625.– (pari ai 1/12 della tredicesima per il 2007)]. Il primo giudice ha ammesso dette pretese, nei considerandi per complessivi fr. 6'388.30 [fr. 1'093.– (pari al 20% dello stipendio di maggio 2006, siccome secondo l'art. 12.1 essa aveva diritto al salario pieno per quattro mesi in caso di malattia, mentre ha percepito soltanto l'80% dall'assicurazione malattia), fr. 1'545.30 pari a tre mensilità (novembre 2006, dicembre 2007 e gennaio 2007) pagate per l'assicurazione privata perdita di guadagno a seguito di malattia e infortuni non professionali, a decorrere dal 1° novembre 2006, fr. 3'750.– (pari alla metà della tredicesima per il 2006)] e nel dispositivo per fr. 6'667.60 , rimasti incontestati in questa sede nella misura di fr. 6'388.–. Per il periodo fino al 31 gennaio 2007, nessun altra differenza di stipendio, fino a concorrenza dell'intero stipendio, è stata fatta valere dall'attrice a norma dell'art. 12.3 del contratto di lavoro.

 

                             2.2.4   L'attrice ha fatto valere la propria richiesta di fr. 90'000.–, in aggiunta alle pretese salariali di cui si è detto sopra (consid. 2.2.3), come rettamente compreso dal Pretore [e confermato dall'appellata con le osservazioni all'appello (pag. 4 verso l'alto e pag. 5 verso l'alto)] quale liquidazione dei propri rapporti societari – dipendenti dal concubinato – a norma degli art. 530 segg. CO. Detta pretesa andava tuttavia respinta, perché non provata e non fondata su un valido titolo. Nella misura in cui contesta la fondatezza della pretesa di fr. 90'000.– fatta valere dall'attrice e riconosciuta dal primo giudice, l'appello su questo punto deve pertanto essere accolto.

 

                                   3.   L'appellante si aggrava anche per il fatto che dalla motivazione della sentenza si evince che il AP 1 è stato condannato al pagamento di fr. 6'366.30 per pretese salariali varie, mentre nel dispositivo è stato indicato un importo di fr. 6'667.60 (fr. 96'667.– complessivamente indicati nel dispositivo./. 90'000.– riconosciuti, a torto, dal primo giudice per la liquidazione della società semplice). Secondo il ricorrente, nell'importo del dispositivo sarrebbe stato inserito per errore anche l'importo di fr. 275.05 non riconosciuto per la differenza stipendio da settembre 2005 a marzo 2006 (cfr. sentenza impugnata pag. 6). A ragione. In effetti, come detto sopra (2.2.3), il Pretore nei considerandi aveva ammesso pretese salariali dell'attrice limitatamente all'importo complessivo di fr. 6'388.30 [fr. 1'093.– (pari al 20% dello stipendio di maggio 2006, siccome secondo l'art. 12.1 essa aveva diritto al salario pieno per quattro mesi in caso di malattia, mentre ha percepito soltanto l'80% dall'assicurazione malattia), fr. 1'545.30 pari a tre mensilità (novembre 2006, dicembre 2007 e gennaio 2007) pagate per l'assicurazione privata perdita di guadagno a seguito di malattia e infortuni non professionali, a decorrere dal 1° novembre 2006, fr. 3'750.– (pari alla metà della tredicesima per il 2006)]. Non vi era dunque motivo per riconoscere nel dispositivo un importo superiore. Su questo punto l'appello merita pertanto parziale accoglimento, con riduzione dell'importo dovuto all'attrice a fr. 6'388.30 (invece dei fr. 6'388.– ammessi dal convenuto).

 

                                   4.   L'appello va dunque parzialmente accolto e il dispositivo n. 1 del giudizio di prima sede riformato nel senso di dichiarare parzialmente accolta la petizione di AO 1 nei confronti del AP 1, con la condanna del secondo a versare alla prima l'importo di fr. fr. 6'388.30 oltre interessi. Ciò comporta la necessità di riformare il medesimo dispositivo anche in merito alla ripartizione della tassa di giustizia e delle spese di giustizia e l'attribuzione di ripetibili di prima sede, vista la soccombenza chiaramente preponderante dell'attrice. Restano invece invariati i dispositivi n. 2 e 3, non oggetto di impugnativa. Gli oneri processuali d'appello seguono la pressoché integrale soccombenza dell'appellata e vengono calcolati tenendo conto del valore di fr. 90'279.30 rimasto litigioso in questa sede (fr. 96'667.60 ./. fr. 6'388.30).

Per questi motivi,

 

 

pronuncia:               I.   L'appello 12 giugno 2009 del AP 1 è parzialmente accolto.

                                         Di conseguenza la sentenza 20 maggio 2009 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, è riformata come segue:

 

                                         1.     La petizione è parzialmente accolta e di conseguenza il AP 1, è condannato a versare alla sig.ra AO 1, __________, l'importo di fr. 6'388.30 lordi con interessi al 5% dal 10 gennaio 2007.

 

                                                 § La tassa di giustizia e le spese, di complessivi fr. 2'300.– da anticipare così come anticipate, sono poste a carico dell'attrice n. 1 per 19/20 e del convenuto per 1/20. L'attrice n. 1 verserà al convenuto fr. 10'000.– di ripetibili.

 

                                         2.     (invariato)

 

 

                                         3.     (invariato)

 

 

                                   II.   Le spese della procedura d’appello consistenti in:

 

                                         a) tassa di giustizia        fr.  2’250.-

                                         b) spese                          fr.       50.-

                                         Totale                               fr.  2'300.-

 

                                         da anticiparsi dall'appellante, sono poste a carico dell'appellata, che rifonderà inoltre all'appellante fr. 5'000.– per ripetibili di appello.

 

                                  III.   Intimazione:

 

-

-

 

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il vicepresidente                                                    Il segretario

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta ad almeno fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e ad almeno fr. 30'000.- negli altri casi; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).