Incarto n.
12.2009.125

Lugano

25 ottobre 2010/fb

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,

Walser e Grisanti (giudice supplente)

 

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

 

 

sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2007.14 della Pretura del Distretto di Leventina promossa con petizione 5 giugno 2007 da

 

 

AP 1

rappr. dall’RA 1

 

 

 

contro

 

 

 

AO 1

rappr. dall’RA 2

 

 

 

 

 

con cui l'attore ha chiesto di accertare la responsabilità del convenuto nell'incidente occorsogli il 9 agosto 2006, di condannare di conseguenza la controparte al pagamento di fr. 21'742.- oltre interessi a rifusione del danno attuale e di riservarsi il diritto al risarcimento del pregiudizio all'avvenire economico e del torto morale nel momento in cui la sua situazione di salute si sarebbe stabilizzata;

 

domanda avversata dal convenuto e che il Pretore ha respinto con sentenza 4 giugno 2009;

 

appellante l'attore che con atto di appello 19 giugno 2009 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere integralmente la petizione, con protesta di spese e ripetibili di entrambe le sedi;

 

mentre il convenuto con osservazioni 24 agosto 2009 postula la reiezione del gravame pure con protesta di spese e ripetibili;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti di causa,

 

ritenuto

 

in fatto:

 

                                  A.   Il 9 agosto 2006, poco dopo la mezzanotte, AP 1, all'epoca dei fatti domiciliato ad A__________, si è messo in sella della propria motocicletta (modello Honda XL 1000 V) per rientrare a casa dopo avere reso visita al suo datore di lavoro nella zona alta del paese. Nel percorrere il tratto di strada comunale che da „L__________ “ porta su Via __________, giunto a circa 50 metri dallo stabile che ospita la __________, poco prima che la strada comincia a scendere formando una leggera S e a restringersi per la presenza di edifici ai suoi lati, l'interessato è transitato sopra un tombino situato al centro della carreggiata, che risultava piuttosto profondo a causa dell'infossamento dell'asfalto, e a seguito di ciò ha bruscamente frenato e perso la padronanza del proprio veicolo, andando dapprima a urtare il muro di un'abitazione a destra della carreggiata e poi - dopo essere stato sbilanciato, avere cambiato direzione e avere effettuato una ulteriore frenata – a cozzare contro la ringhiera ubicata a sinistra del suo senso di marcia. AP 1 è così finito a terra con la moto che ha continuato il suo percorso in strisciata ancora circa 13 metri prima di fermarsi definitivamente a ridosso di una autovettura parcheggiata dinnanzi alla __________. Agli agenti di polizia intervenuti sul posto ha dichiarato che stava circolando con il casco regolarmente allacciato, con i fari anabbaglianti accesi e ad una velocità di 45 km/h, stante un limite segnalato di 50 km/h. Le constatazioni della polizia hanno permesso di stabilire che l'infortunato era effettivamente transitato sopra un chiusino parzialmente dissestato, ma non segnalato da particolari cartelli nonostante le autorità comunali avessero già previsto di rifare la pavimentazione avendo contrassegnato sull'asfalto il perimetro entro il quale eseguire i lavori. Pochi metri dopo il chiusino, in traiettoria con lo stesso, gli agenti hanno rilevato sull'asfalto una prima traccia di frenata di circa 7 metri, e poi una seconda di circa 5 metri dopo il punto del primo urto (doc. B).

 

                                         AP 1, risultato negativo alla prova dell'alcol, è stato trasportato all'Ospedale Regionale di __________, dove gli è stato riscontrato un politrauma con frattura radio distale bilaterale, frattura aperta della tibia e della fibula sinistra e contusione alla parete addominale a destra, che hanno reso necessari un intervento chirurgico e una sua degenza fino al 22 agosto 2006 (doc. C). Dal giorno dell'incidente l'interessato è inabile al lavoro in maniera totale (doc. C, J-M e O), motivo per il quale il datore di lavoro (__________Sagl) gli ha disdetto il rapporto di lavoro con effetto dal 1° agosto 2007 (doc. D). Da tale data egli è inoltre stato posto al beneficio di una rendita intera dell'assicurazione per l'invalidità (doc. P).

 

                                  B.   Con la petizione in rassegna, facendo valere una responsabilità del convenuto nella sua veste di proprietario della strada in questione, ritenuta difettosa, AP 1 ha chiesto la condanna del AO 1 al pagamento di fr. 21'742.- oltre interessi al 5% dal 15 gennaio 2007 a titolo di risarcimento del danno subito sino a quel momento, di cui fr. 4'000.- per le spese di sostituzione del motoveicolo, fr. 8'600.- per quelle di patrocinio (doc. G), fr. 477.10 per i costi di perizia sulla moto (doc. H) e fr. 8'664.90 per la perdita di guadagno riconducibile al periodo di attesa e alla quota di salario (20%) non coperta dalle indennità giornaliere dell'assicuratore infortuni SWICA (doc. I e J). Il convenuto si è opposto alla petizione negando che la strada in parola - nel frattempo (verosimilmente già nel corso dell'autunno 2006, dopo le ferie dell'edilizia) risistemata – potesse essere ritenuta difettosa a causa dell'infossamento dell'asfalto, comunque di ridotte dimensioni e non tale da costituire una fonte di pericolo per gli utenti della strada. Ha quindi osservato che se avesse rispettato le norme della circolazione stradale, circolando a destra e non al centro della carreggiata e adattando la propria velocità alle circostanze concrete, l'attore non sarebbe transitato sopra quel tombino e non avrebbe perso la padronanza del veicolo. In siffatte condizioni il convenuto ha anche escluso l'esistenza di un nesso di causalità fra lo stato della strada e l'incidente. Allo stesso modo ha contestato tutte le pretese risarcitorie poiché non comprovate o comunque ritenute eccessive. Esperita l'istruttoria, le parti hanno rinunciato a comparire alla discussione finale, confermandosi nei rispettivi memoriali conclusivi.

 

                                  C.   Con la sentenza qui impugnata, premesso che il punto esatto in cui l'attore era transitato non poteva comunque essere dimostrato, il Pretore ha ritenuto che la buca in questione non raggiungeva le dimensioni riconosciute dalla giurisprudenza in materia per ammettere una difettosità dell'opera e per quindi fondare una responsabilità del suo proprietario; tanto più che era ubicata al centro di una strada secondaria e poco trafficata. Per il resto, il fatto che l'area fosse già stata contrassegnata in vista dei lavori di sistemazione e che il convenuto avesse in seguito effettivamente proceduto al rifacimento della pavimentazione in quel tratto non permetteva, a mente del Pretore, di concludere che la buca potesse rappresentare un pericolo per un utente della strada facente prova di normale attenzione. E anche volendo riconoscere l'esistenza di un difetto, la pretesa risarcitoria andava comunque respinta perché con il suo comportamento (circolazione al centro della strada, velocità inadeguata e perdita di padronanza) l'attore avrebbe interrotto ogni nesso di causalità.

 

                                  D.   Con l'appello che qui ci occupa l'attore chiede di riformare il querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione e di riservargli il diritto di rivendicare il pregiudizio economico e il torto morale che dovessero realizzarsi fino a stabilizzazione dello stato di salute. In sintesi, egli ribadisce che la strada in questione era difettosa anche per l'assenza di ogni segnalazione del pericolo e osserva che con il rifacimento del tombino sul quale era transitato il giorno dell'incidente – e unicamente di quello, malgrado ve ne fossero anche altri presentanti degli affossamenti, seppur di dimensioni minori – l'autorità comunale avrebbe in realtà ammesso, per atti concludenti, la propria responsabilità. Quanto all’interruzione del nesso causale ammessa dal Pretore, l'appellante contesta che gli si possa imputare una qualsiasi concolpa.

 

                                         Delle osservazioni con cui il convenuto postula la reiezione del gravame si dirà, se necessario, nei considerandi.

 

 

e considerato

 

in diritto:

 

 

                                   1.   Giusta l'art. 58 cpv. 1 CO il proprietario di un edificio o di un'altra opera è tenuto a risarcire i danni cagionati da vizio di costruzione o difetto di manutenzione. Il demanio artificiale, e quindi anche una strada, è un'opera ai sensi dell'art. 58 cpv. 1 CO (DTF 129 III 65; II CCA 25 marzo 2003 inc. n. 12.2002.120; Chappuis/Becker, La responsabilité de l'Etat pour les routes, in: Werro/Stöckli [a cura di], Journées du droit de la circulation routière, 2006, pag. 91 segg., pag. 93). Secondo una giurisprudenza costante, anche un ente pubblico incorre nella responsabilità di diritto privato, qualunque sia il criterio che lo distingue dal diritto pubblico, per opere di sua proprietà adibite a scopi di utilità pubblica. Il ricorso all'art. 58 CO è giustificato dalla preoccupazione di impedire vizi di costruzione o difetti di manutenzione, prevenendo eventuali lacune del diritto pubblico, a lato del quale assicura che vengano intraprese le misure elementari. L'art. 58 CO fissa pertanto la responsabilità dell'ente pubblico in qualità di proprietario di un'opera finché la stessa non sia definita più rigorosamente (DTF 112 II 230/231; II CCA 25 marzo 2003 inc. n. 12.2002.120; cfr. pure Probst, Die Haftung des Strasseneigentümers, in: Stöckli/ Werro [a cura di], Strassenverkehrsrechts-Tagung, 2006, pag. 35 segg., pag. 59). Ciò non è però il caso nel Cantone Ticino. Gli art. 6 e 37 della legge sulle strade (LStr) si limitano a stabilire che le strade devono essere mantenute secondo criteri tecnici ed economici progrediti, tenuto conto della loro destinazione, a disporre che devono in particolare essere prese le misure necessarie alla sicurezza dell'opera e delle persone e a precisare che la manutenzione comprende segnatamente la riparazione dei danni cagionati alle opere dall'usura, da eventi naturali o dall'uomo (sul significato attribuito dalla giurisprudenza alle norme cantonali di diritto amministrativo in materia di costruzione e manutenzione delle strade cfr. DTF 130 III 736 consid. 1.4).

 

                                   2.   Un'opera si reputa difettosa quando non garantisce una sicurezza sufficiente, conforme al suo scopo e alla sua funzione; l'ammissione di un difetto dipende dalle circostanze del caso concreto (DTF 130 III 736 consid. 1.3 e 1.4; 129 III 65 consid. 1.1 con riferimenti). La difettosità di un'opera si determina da un punto di vista oggettivo, secondo l'esperienza della vita nel luogo in cui essa si trova e secondo lo scopo a cui la stessa è deputata servire (DTF 123 III 310/311). Trattandosi di strade, occorre tenere conto del tipo e dell'intensità del traffico ivi previsto (DTF 103 II 240 consid. 2b pag. 243; Brehm, Berner Kommentar, n. 170 ad art. 58 CO). Non ogni fonte di pericolo vale automaticamente quale vizio di costruzione o difetto di manutenzione; non si può infatti ragionevolmente pretendere che la rete stradale venga realizzata e mantenuta in uno stato tale da prevenire ogni minimo rischio. Già solo per la sua estensione, la rete stradale non può infatti essere mantenuta allo stesso modo di un edificio (DTF 130 III 736 consid. 1.4; 102 II 343 consid. 1c; Brehm, op. cit., n. 187 ad art. 58 CO). L'utente è consapevole del fatto che le strade sono esposte ai fenomeni naturali e che possono esservi momenti in cui il loro transito può avverarsi pericoloso. Non si può di conseguenza pretendere dal suo proprietario, che solitamente è un ente pubblico, di garantire il grado massimo di sicurezza per ogni strada. È sufficiente che facendo prova della normale attenzione essa sia percorribile senza pericoli. Ostacoli sul manto stradale quali possono essere dei binari, delle scanalature o delle irregolarità di superficie possono segnatamente mettere a repentaglio la sicurezza di ciclisti e motociclisti. Possono fondare una difettosità dell'opera se i loro utenti facendo uso della normale attenzione non possono riconoscerli in tempo e neppure possono prevederli. In linea di principio - secondo dottrina e giurisprudenza - tocca pertanto a ogni singolo utente percorrere la strada con prudenza e adattare il proprio comportamento alle sue condizioni e non il contrario (DTF 129 III 65 consid. 1.1; 102 II 343 consid. 1b pag. 345; Brehm, op. cit., n. 172 ad art. 58 CO; Oftinger/Stark, Schweizerisches Haftpflichtrecht, vol. II/1, Zurigo 1987, n. 111 e 112 a pag. 239). Spetta così anzitutto al conducente adattare la sua velocità alla situazione concreta (art. 31 cpv. 1 e 32 cpv. 1 LCStr). Chi, circolando ad esempio troppo velocemente, non tiene nella debita considerazione questi fattori non può prevalersi della responsabilità dell'ente pubblico giusta l'art. 58 CO se con una guida prudente e ragionevole avrebbe potuto evitare l'incidente (DTF 129 III 65 consid. 1.1 con riferimenti; 98 II 40 consid. 2).

 

                                         In altri termini la responsabilità propria del danneggiato („Selbstverantwortung“), dal quale si può pretendere un minimo di attenzione, costituisce un primo limite all'obbligo di sicurezza imposto al proprietario dell'opera. Un secondo limite è poi posto dall'esigibilità („Zumutbarkeit“), temporale, tecnica e finanziaria, dei provvedimenti necessari a rimuovere un determinato pericolo (DTF 130 III 736 consid. 1.3 e 1.4 con riferimenti; Pra 2006 n. 30 pag. 211 consid. 2.2; cfr. pure Chappuis/Becker, op. cit., pag. 99). Ai fini del giudizio sulla responsabilità dell'ente pubblico non va così scordato che gli investimenti pubblici nel settore della costruzione e della manutenzione della rete viaria devono rimanere in una proporzione ragionevole con i mezzi finanziari a disposizione (DTF 129 III 65 consid. 1.1; 102 II 343 consid. 1c; Brehm, op. cit., n. 173-175 ad art. 58 CO).

 

                                   3.   L'art. 8 CC impone a chi intende dedurre un proprio diritto da una circostanza di fatto l'obbligo di provarla, ritenuto che la mancata prova delle circostanze di fatto costitutive del diritto obbliga il giudice a decidere in sfavore di chi pretende l'esistenza del diritto (Kummer, Berner Kommentar, n. 20 ad art. 8 CC; DTF 129 III 65 consid. 4.1; 125 III 78 consid. 3b con rinvii). La prova di un vizio di costruzione o di un difetto di manutenzione ai sensi dell'art. 58 CO incombe pertanto a chi – in concreto: l'appellante - si prevale di questa causa di responsabilità (DTF 108 II 184 consid. 2).

 

                                   4.   Nel caso di specie è pacifico che la strada sulla quale si è verificato l'infortunio è di proprietà del convenuto e configura una strada (secondaria) di raccolta (art. 5 cpv. 4 LStr) poco trafficata. In assenza di misurazioni più precise che non sono state disposte – ma che avrebbero potuto esserle senza difficoltà nell'ambito di un'assunzione di prove a futura memoria (art. 446 segg. CPC) che però non è stata chiesta nonostante dai rilevamenti stradali presenti in loco fosse chiara l'imminenza dei lavori di sistemazione della pavimentazione -, il Pretore si è basato sulle fotografie allegate al rapporto di polizia (doc. B; v. pure doc. 2) per accertare che l'avvallamento presente nel tratto di strada incriminata era più pronunciato sul lato sinistro del tombino rispetto al senso di marcia dell'attore e per rilevare che in quella zona lo stesso poteva essere stimato in 60 cm di lunghezza, 20 cm di larghezza e non più di 4-5 cm di profondità. L'attore non contesta in questa sede né l'attendibilità di questi accertamenti né la correttezza dell'esposizione della prassi – riportata nella pronuncia impugnata - sviluppata in tema di responsabilità del proprietario di un'opera in presenza di dislivelli stradali. È dunque sufficiente il rinvio alle considerazioni del querelato giudizio per confermare che di per sé un infossamento di queste dimensioni, dovuto all'usura e alla esposizione agli influssi atmosferici, non configura normalmente un difetto di manutenzione, tanto più se – come in concreto – lo stesso è situato su una strada secondaria, poco trafficata, di montagna che presenta(va) manifesti segni di logorio anche in altri punti (v. Brehm, op. cit., n. 196 seg. ad art. 58 CO: difetto ammesso nel caso di una buca di 15 cm su una larghezza di 1 m [Rep. 1957 pag. 304], di una buca di 4-8 cm su una larghezza di mezzo metro [Rep. 1958 pag. 223], di una buca di 7-10 cm [Rep. 1974 pag. 116], e di una scanalatura di larghezza variante da 4 a 8 cm e di una profondità da 4 a 5.5 cm, con andamento leggermente obliquo e con un fronte di 3.95 m, costruita su una strada di notevole pendenza [Rep. 1978 pag. 109]; per contro difetto negato nel caso di dislivello stradale di 3-4 cm [DTF 59 II 394] o di abbassamento del fondo stradale fino a 8 cm al margine del campo stradale [DTF 58 II 356]). Ad avvalorare questa tesi vi è inoltre la valutazione di Pfau (Ausgewählte Fragen aus dem Gebiete der Haftung für Wege und Strassen nach Art. 58 OR, 1978, pag. 66 segg.) il quale, riferendosi ad ulteriore prassi cantonale (SJZ 46 pag. 73: difetto ammesso nel caso di un tombino infossato di 10.5 cm al centro della carreggiata), sottolinea come decisive ai fini del giudizio circa la difettosità non siano solo le dimensioni di un infossamento ma anche l'importanza della strada, ed osserva come ad esempio anche secondo la giurisprudenza tedesca degli infossamenti fino a 5 cm in zone rurali non siano ritenuti difettosi. A ciò si aggiunge – aspetto processualmente non secondario - che nel caso di specie nemmeno si è potuto stabilire il punto esatto in cui l'attore è transitato sopra il tombino e che le considerazioni qui esposte si riferiscono all'evenienza – comunque non dimostrata – in cui il passaggio fosse avvenuto nel punto maggiormente profondo della strada.

 

                                   5.   L'appellante sostiene che nel risistemare unicamente la pavimentazione intorno al tombino in questione, l'autorità comunale avrebbe rilasciato, per atti concludenti, un chiaro riconoscimento di responsabilità. Questa tesi non convince. La sola circostanza che l'ente pubblico abbia adottato delle misure non prova ancora l'esistenza di una situazione oggettiva di pericolo e tantomeno il suo riconoscimento da parte del convenuto (CCC 18 dicembre 2001 inc. n. 16.2001.57). Una strada, di per sé - per quanto appena esposto - non difettosa ai sensi dell'art. 58 CO, non può trasformarsi in un'opera difettosa per il solo fatto che l'autorità comunale vi abbia effettuato delle migliorie. Se così fosse, le cause di risarcimento si sprecherebbero, come rileva a giusto titolo l'appellato, e l'autorità comunale si guarderebbe bene dal procedere a simili interventi (in questo senso anche Brehm, op. cit., n. 64 ad art. 58 CO).

 

                                   6.   Contrariamente a quanto ribadito in appello, la strada in esame neppure risultava difettosa per l'assenza di una particolare segnaletica. La sua assenza può costituire difetto dell'opera unicamente se la sua presenza era indispensabile a dipendenza dell'esistenza di una situazione di pericolo o di un ostacolo (Brehm, op.cit., n. 178 e 182 ad art. 58 CO; DTF 103 II 243). Ciò non si avvera però se la carreggiata – nel luogo del sinistro – poteva essere percorsa senza incontrare ostacoli di sorta (CCC 18 dicembre 2001 inc. n. 16.2001.57). Orbene, se l'attore - che abitava e lavorava ad A__________ e che pertanto poteva giustamente essere ritenuto cognito dei luoghi benché non avesse intrapreso la sera dell'incidente il percorso abituale per rientrare a casa – avesse percorso la strada comunale tenendo regolarmente la destra come prescrive l'art. 34 LCStr, il suo passaggio non avrebbe incontrato difficoltà alcuna. L'avvallamento di maggior rilievo si trovava al centro della strada, e addirittura leggermente spostato sull'area di percorrenza di senso inverso sulla quale l'attore, come detto, non avrebbe normalmente dovuto transitare. Se a ciò si aggiunge che l'attore, da soli due mesi in possesso della licenza di condurre per la categoria A (cfr. anche DTF 98 II 40 consid. 4 in fine), circolava di notte, su un tratto in cui la strada si restringeva e scendeva a S con visuale ridotta per la presenza di edifici a ridosso della carreggiata, allora anche la velocità dichiarata – comunque contestata e non comprovata - di 45 km/h - avvicinantesi al massimo consentito, vale a dire alla velocità che i veicoli non devono superare anche se le condizioni della strada, della circolazione e della visibilità sono buone (art. 22 cpv. 1 OSStr) -, appariva, come giustamente rilevato dal primo giudice, inadeguata alle circostanze (art. 32 cpv. 1 LCStr). Già solo alla luce di queste constatazioni può rimanere indecisa l'ulteriore questione – risolta affermativamente dal Pretore - di sapere se l’attore, che non è subito caduto dopo essere transitato sopra il tombino, ma ha percorso altri 10 m circa prima di effettuare una prima (brusca, di 7 m) frenata, abbia anche per il resto mal gestito la perdita di stabilità della sua moto. Sia come sia, infatti, l'appellante non può prevalersi della responsabilità dell'ente pubblico giusta l'art. 58 CO perché, per quanto detto in precedenza, con una guida prudente e ragionevole avrebbe potuto evitare l'incidente (cfr. la giurisprudenza sopra citata al consid. 2).

 

                                   7.   La richiesta di risarcimento è pertanto infondata. L'appello dell'attore, che in questa sede peraltro nemmeno più spende parola per allegare e dimostrare il danno che gli avrebbe occasionato l'infortunio, va inoltre dichiarato irricevibile nella misura in cui è rivolto contro l'assegnazione delle spese e ripetibili di prima istanza. La giurisprudenza cantonale ha in effetti già avuto modo di stabilire l'irritualità della domanda d'appello volta ad ottenere la modifica dell'importo attribuito in prima sede, nel caso in cui sia stata omessa – come in concreto - l'indicazione della somma che la parte appellante ritiene congrua e dovuta, principio pacificamente applicabile anche in materia di spese e ripetibili (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 10 ad art. 309; per tante II CCA 24 febbraio 2006 inc. n. 12.2005.144, pubb. in NRCP 2006 pag. 194, 28 dicembre 2004 inc. n. 12.2004.222, 14 ottobre 2004 inc. n. 12.2003.112).

 

                                   8.   Ne discende la reiezione del gravame. La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili della procedura d'appello seguono la soccombenza (art. 148 CPC).

 

 

Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG

 

pronuncia:

 

                                   1.   L'appello 19 giugno 2009 di AP 1 è respinto.

 

 

                                   2.   Le spese della procedura d'appello, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr.    500.-

                                         b) spese                         fr.    100.-

                                         Totale                             fr.    600.-

 

                                         già anticipate dall’appellante, restano a suo carico. L’appellante rifonderà inoltre al convenuto fr. 1'500.- per ripetibili di appello.

 

                                   3.   Intimazione:

 

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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Leventina

 

 

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        Il segretario

 

 

 

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta ad almeno fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e ad almeno fr. 30'000.- negli altri casi; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile riproporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare la decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).