Incarto n.
12.2009.143

Lugano

25 gennaio 2010/fb

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,

Walser e Pellegrini

 

segretaria:

Verda Chiocchetti, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2008.179 della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione 1° settembre 2008 da

 

 

 AP 1   

e

 AP 2 

tutti rappr. dall’  RA 1 

 

 

 

contro

 

 

 

AO 1 

rappr. dall’  RA 2 

 

 

 

 

 

chiedente la condanna della convenuta al pagamento di fr. 11'211.90 oltre interessi, domanda avversata dalla controparte che ha postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore ha respinto con sentenza 3 luglio 2009;

 

appellante l’attore che con atto d’appello 7 agosto 2009 chiede la riforma del giudizio pretorile nel senso di respingere l’eccezione di prescrizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;

 

mentre la convenuta con osservazioni del 16 settembre 2009 chiede la reiezione del gravame pure con protesta di spese e ripetibili

 

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti

 

ritenuto

 

in fatto:

 

                                  A.   Nell’autunno del 2003, AO 1 è stata incaricata dall’arch. __________ di fornire un cancello scorrevole per un’abitazione sita a __________ (n. __________). Proprietario di tale particella era __________, mentre ad abitare l’immobile erano la di lui figlia AP 2 e il marito di quest’ultima, AP 1 (doc. M). Nella primavera del 2005, AO 1 ha ultimato il lavoro e posato il cancello. Per tale prestazione essa ha emesso una fattura di fr. 11'211.90 (doc. B), regolarmente pagata dai committenti. Il 2 settembre 2007 AP 1 si è rivolto a AO 1 lamentando dei difetti relativi al cancello, dal quale fuoriusciva ruggine (doc. C). AO 1 ha negato la propria responsabilità, sostenendo che si trattava di un normale deterioramento del materiale (doc. D).

 

                                  B.   Con petizione 1° settembre 2008, AP 1 e AP 2 hanno convenuto AO 1 di fronte al Pretore del distretto di Bellinzona, chiedendone la condanna al pagamento di fr. 11'211.90 più interessi a partire dal 1° settembre 2008. Con risposta 3 novembre 2008, la convenuta ha chiesto la reiezione della domanda, sollevando in particolare eccezione di legittimazione attiva e la prescrizione della pretesa. Nei successivi allegati le parti hanno confermato le rispettive posizioni. L’udienza preliminare del 10 marzo 2009 è stata limitata all’esame della legittimazione attiva e dell’eccezione di prescrizione. Esperita su tali aspetti l’istruttoria, nelle conclusioni le parti hanno confermato le rispettive posizioni.

 

                                  C.   Con sentenza 3 luglio 2009 il Pretore del Distretto di Bellinzona ha respinto la petizione accogliendo la sola eccezione di prescrizione.

 

                                  D.   Con appello 6 agosto 2009, gli attori hanno postulato la riforma della decisione pretorile nel senso di respingere anche l’eccezione di prescrizione. Nelle osservazioni 16 settembre 2009 la convenuta ha postulato la reiezione dell’appello e la conferma della decisione impugnata.

 

 

 

 

 

 

e considerato

 

in diritto:

 

                                   1.   Il Pretore ha constatato che tra le parti era stato concluso un contratto di appalto e che il cancello fornito dalla convenuta non era stato da questa incorporato durevolmente al fondo. Ha quindi ritenuto che l’opera fornita era mobiliare, sicché alla garanzia per i difetti si applicava il termine di prescrizione annuale dell’art. 371 cpv. 1 CO e non quello quinquennale previsto dal secondo capoverso di tale norma. L’azione degli attori, secondo il primo giudice, era pertanto prescritta prima ancora della notifica dei difetti, avvenuta il 2 settembre 2007.

 

                                   2.   Gli appellanti rimproverano al Pretore di aver erroneamente escluso la qualità di “costruzione immobiliare” al cancello fornito loro dalla convenuta. Essi rilevano che l’opera è stata allestita su misura e che è stata durevolmente incorporata al terreno, visto che la convenuta ha fornito e posato il cancello scorrevole. L’opera è stata durevolmente incorporata alla recinzione della casa d’abitazione e deve pertanto essere considerata un accessorio dell’immobile, con la conseguenza che alla garanzia per i suoi difetti si applica il termine di prescrizione quinquennale previsto dall’art. 371 cpv. 2 CO.

 

                                   3.   È incontestato che tra le parti è sorto, tramite l’architetto, un contratto di appalto ai sensi dell’art. 363 e segg. CO, per l’esecuzione di un cancello scorrevole in acciaio, la guida a pavimento da immurare e gli accessori, la fornitura e la posa, escluse le opere da muratore (posa in opera della guida) e da elettricista (cfr. offerta 11 novembre 2003, doc. A; fattura 29 aprile 2005, doc. B). Nel contratto d’appalto la garanzia per difetti deve essere esercitata nel termine di un anno, per il rinvio all’art. 210 cpv. 1 CO, salvo che si tratti di una costruzione immobiliare, alla quale si applica un termine di prescrizione di 5 anni secondo l’art. 371 cpv. 2 CO. Per costante dottrina e giurisprudenza, una “costruzione immobiliare” deve essere una cosa non mobile, fissata stabilmente e durevolmente al suolo, costituita attraverso lavoro e materiale e i cui eventuali difetti possano emergere solo trascorso molto tempo (Bühler, Zürcher Kommentar, Zurigo 1998, ad art. 371, n. 42 ss.). Il Tribunale federale ha inoltre precisato che rientrano nella categoria delle “costruzioni immobiliari” anche le cose mobili realizzate e incorporate in un fondo dall’appaltatore stesso (DTF 120 II 214; 93 II 242; Zindel/Pulver, Basler Kommentar OR I, 4° ed., ad art. 371, n. 22; Gauch, Le contrat d’entreprise, 3a ed., 1999, pp. 602 ss.). Qualora, invece, l’appaltatore si limiti a creare e consegnare manufatti fissati però stabilmente all’immobile da terzi, non si applicherà la prescrizione quinquennale ma quella ordinaria annuale.

                                     

 

                                   4.   Nella fattispecie, come appurato dal Pretore, l’incarico affidato alla convenuta escludeva espressamente la stabile fissazione del manufatto all’immobile (sentenza, pag. 5; doc. A, doc. B). Contrariamente a quanto sostenuto dagli appellanti, la semplice posa non può essere equiparata a un’incorporazione. La dottrina esclude che si possa parlare di opera immobiliare nell’ipotesi in cui una cosa mobile sia posata, ma non fissata stabilmente e durevolmente (Gauch, op. cit., p. 609, n. 2237, vedi anche Zindel/Pulver, op. cit., ad art. 371, n. 23), anche se poi il committente la incorpora durevolmente tramite terzi (Tercier/Favre/Carron, Les contrats spéciaux, 4a ed., n. 4548 pag. 685). A ragione, dunque, il Pretore ha qualificato l’opera oggetto del contratto come mobiliare e ha respinto la petizione. La circostanza che l’opera sia per sua natura soggetta a manifestare eventuali vizi solo col decorrere di un tempo piuttosto lungo non può da sola essere decisiva. È vero che si tratta di un elemento caratteristico delle costruzioni immobiliari, ma non è sufficiente per qualificare un’opera come tale. Caratteristica essenziale, infatti, è anche la stabile fissazione al suolo (Gauch, op. cit., loc. cit.), che nel caso in esame non è stata eseguita dalla convenuta (deposizione architetto __________ nel verbale del 16 giugno 2009; doc. A; doc. B), né questa lo pretende.

                                         Parte attrice neppure ha sostenuto che alla convenuta sarebbe preclusa la facoltà di invocare la prescrizione per aver deliberatamente tratto in inganno la controparte.

 

                                   5.   Gli appellanti contestano inoltre la fissazione delle ripetibili. A loro parere per una causa come quella in esame, il cui valore è di fr. 11'211.90, l’importo di fr. 500.- sarebbe “più appropriato”, vista anche la chiusura della procedura senza entrare nel merito della fase istruttoria. La critica non può essere condivisa. Per costante giurisprudenza nella fissazione delle ripetibili il giudice gode di un ampio potere di apprezzamento, censurabile solo in caso di eccesso o di abuso, ciò che non è il caso se gli importi attribuiti rientrano tra i minimi e i massimi della tariffa applicabile (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, m. 51 ad art. 148 e m. 19 ad art. 150). Nella fattispecie, l’importo stabilito dal Pretore rientra nei limiti stabiliti dalla normativa applicabile, che per un valore inferiore a fr. 20'000.- prevede un’aliquota dal 15% al 25% (vedi Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili, art. 11, cpv. 1), vale a dire nel caso concreto da fr. 1'681.80 a fr. 2'803.-. L’importo di fr. 1'800.- fissato dal Pretore si situa ai limiti inferiori di quanto previsto dal Regolamento e non denota eccesso né abuso. Anche su questo punto l’appello si rivela dunque sprovvisto di buon esito.

 

                                   6.   Visto quanto sopra l’appello deve essere respinto. Gli oneri del presente giudizio seguono la soccombenza degli attori, i quali verseranno inoltre alla convenuta fr. 800.- per ripetibili d’appello.

 

Per i quali motivi,

visti per le spese l’art. 148 CPC, la LTG e il regolamento sulle ripetibili,

 

dichiara e pronuncia:

 

                                   1.   L’appello 7 agosto 2009 di AP 1 e AP 2 è respinto.

 

                                   2.   Le spese di procedura, consistenti in

                                         a) tassa di giustizia      fr. 300.--

                                         b) spese                         fr.   50.--

                                         Totale                             fr. 350.--

                                         già anticipate dagli attori, rimangono a loro carico. Essi verseranno inoltre con il vincolo di solidarietà fr. 800.- alla convenuta per ripetibili d’appello.

 

                                   3.   Intimazione:

 

-     

-     

 

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

 

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        La segretaria

 

 

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,  1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).  La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).