Incarto n.
12.2009.146

Lugano

30 agosto 2010/fb

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,

Walser e Lardelli

 

segretaria:

Meyer, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2007.66 della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione 5 aprile 2007 da

 

 

AP 1

rappr. dall’ RA 1

 

 

 

contro

 

 

 

. AO 1

rappr. dall’ RA 2

 

 

 

 

 

con cui l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 16'265.35 oltre interessi al 5% dal 9 febbraio 2007, domanda avversata da quest’ultima che ha postulato la reiezione della petizione e in via riconvenzionale ha chiesto la condanna della controparte al pagamento di fr. 11'147.35 oltre interessi al 5% dal 8 giugno 2007;

 

sulle quali il Pretore si è pronunciato, con sentenza 24 giugno 2009, con cui ha respinto la petizione e parzialmente accolto la domanda riconvenzionale;

 

appellante l’attrice con atto di appello 13 agosto 2009, con cui chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione e di respingere la domanda riconvenzionale, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;

 

mentre la convenuta con osservazioni 22 settembre 2009 postula la reiezione del gravame pure con protesta di spese e ripetibili;

 

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti

 

ritenuto

 

in fatto:

 

 

                                          A.    Nel corso della primavera 2005, AP 1, società attiva nel campo degli impianti civili, ha eseguito la condotta antincendio relativa al lotto n. __________ della galleria __________ (doc. M). L’incarico le è stato subappaltato dalla ditta G__________, cui l’opera era stata conferita dalla D__________. Per adempiere le sue prestazioni, AP 1 ha acquistato dei braccialetti reggitubo dalla società AO 1. In data 19 maggio 2005, questa ha dapprima fornito 14 pezzi di tipo ETASA RH-1 e 42 pezzi di tipo ETASA RM-201A a fissaggio orizzontale (doc. 12), la cui fattura del 27 maggio 2005 è stata regolarmente saldata (doc. O/doc. 3 e doc. 4). Nello stesso mese di maggio 2005, AP 1 ha poi ordinato presso AO 1 una seconda partita di merce avente per oggetto 44 braccialetti di tipo RM-201B a fissaggio verticale (doc. M e doc. 13), i quali sono stati forniti agli inizi di giugno 2005 e la cui fattura è stata anch’essa regolarmente saldata (doc. P, doc. 5).

 

 

                                          B.    Agli inizi di novembre 2006 si sono verificate delle perdite dalla condotta antincendio, che sono state immediatamente segnalate dall’U__________ a G__________ (doc. A) e a AP 1 (doc. C), e da quest’ultima a AO 1 (doc. B). Durante il sopralluogo del 16 novembre 2006 le parti interessate hanno constatato la rottura di alcuni braccialetti reggitubo oggetto della seconda fornitura e deciso di comune accordo di sostituirli (doc. D/doc. 7). Tra la fine di novembre e l’inizio di dicembre 2006 AO 1 ha fornito a AP 1 il materiale necessario alla sostituzione, di modo che AP 1 ha potuto eseguire i lavori concordati con la committenza nello stesso mese di dicembre. Il 29 dicembre 2006 AP 1 ha emesso nei confronti di AO 1 una fattura di fr. 16'625.35 per questi ultimi lavori (doc. F e G), che la ditta fornitrice ha contestato (doc. H), emettendo a sua volta nei confronti di AP 1 una fattura datata 15 gennaio 2007 di fr. 11'147.35 per la terza fornitura (doc. 10).

 

                                          C.    Con petizione 3 aprile 2007, AP 1 ha convenuto AO 1 davanti al Pretore del Distretto di Bellinzona, postulando il pagamento di fr. 16'265.35 oltre interessi al 5% dal 9 febbraio 2007. Nel proprio memoriale di risposta 8 giugno 2007 la convenuta si è opposta alla petizione e ha chiesto dal canto suo, in via riconvenzionale, la condanna dell’attrice al pagamento di fr. 11'147.35 oltre interessi al 5% dall’8 giugno 2007. Con la replica/risposta riconvenzionale, la duplica/replica riconvenzionale e la duplica riconvenzionale, nonché in sede di conclusioni scritte, dopo rinuncia al dibattimento finale, le parti si sono riconfermate nelle proprie antitetiche allegazioni e domande.

 

 

                                          D.    Nel giudizio impugnato, il Pretore, qualificando come compravendita il contratto venuto in essere tra le parti, ha innanzitutto rilevato che è pacifico e incontestato che alcuni braccialetti reggitubo tipo RM 201B a fissaggio verticale, oggetto della seconda fornitura, si sono rotti perché sottodimensionati. Ha poi ritenuto che se sussistesse una difformità tra quanto ordinato e fornito – ciò che non sarebbe il caso – tale difformità andrebbe qualificata quale difetto giusta gli art. 197 e segg. CO e non come inadempienza contrattuale a norma dell’art. 97 CO, ragione per cui sarebbe applicabile una prescrizione annuale e non decennale. Il Pretore ha ad ogni modo accertato che la convenuta ha esattamente fornito il materiale ordinato dall’attrice e, non essendo la convenuta stata a conoscenza della documentazione inerente l’appalto principale e non avendo l’attrice comprovato l’esistenza di difetti della merce litigiosa, egli ha in definitiva respinto integralmente la pretesa attorea. Quanto alla domanda riconvenzionale concernente il pagamento dei pezzi di sostituzione oggetto della terza fornitura, la stessa è invece stata accolta parzialmente a fr. 7'983.90 in considerazione delle risultanze peritali.

 

 

                                          E.    Con l'appello che qui ci occupa, avversato dalla convenuta, l’attrice chiede di riformare la sentenza pretorile nel senso di accogliere la petizione e di respingere la domanda riconvenzionale. Essa osserva, in sintesi, che il materiale fornito dalla convenuta costituirebbe un aliud, che quindi sussisterebbe un’inadempienza contrattuale ai sensi dell’art. 97 CO e sarebbe applicabile la prescrizione decennale. A suo dire la convenuta non avrebbe fornito quanto da lei ordinato, ciò che essa avrebbe comprovato con il doc. Q/doc. 1 e che sarebbe stato confermato anche dal perito giudiziale. Per quanto concerne la domanda riconvenzionale rileva di aver già pagato la seconda fornitura errata, ragione per cui nulla sarebbe più dovuto.

 

 

                                          F.     Con le proprie osservazioni all’appello, la parte appellata chiede la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili. Essa evidenzia che l’appellante avrebbe fatto valere tardivamente, ossia soltanto in sede di conclusioni scritte e di appello, la tesi dell’esistenza di un aliud. Sostiene poi di aver fornito braccialetti reggitubo che per quanto a misura, tipologia, qualità e quantità, corrispondono a quanto ordinato. Rileva che il perito ha semplicemente concluso che i braccialetti forniti sono troppo stretti per reggere i tubi, ma che non ha stabilito che sono diversi da quelli ordinati. Per quanto concerne il doc. Q/doc. 1, sottolinea che esso si riferisce alla terza fornitura di braccialetti di sostituzione avvenuta nel 2006 e non all’ordinazione del 2005. Per quanto riguarda invece la domanda riconvenzionale, chiede la conferma della sentenza pretorile.

 

e considerato

 

in diritto:

 

                                          1.     In questa sede il punto litigioso ruota intorno alla seconda ordinazione e relativa fornitura di merce nel maggio/giugno 2005, avente per oggetto 44 braccialetti reggitubo di tipo RM-201B a fissaggio verticale. In particolare è controverso se l’appellata (venditrice) abbia fornito quanto ordinato dall’appellante (acquirente) o se la merce fornita presenti dei difetti, ossia se costituisca un peius, oppure se essa abbia fornito una cosa differente da quella contrattualmente pattuita, ragione per cui deve essere considerata alla stregua di un aliud. Queste ipotesi hanno conseguenze giuridiche distinte. In presenza di un peius sono applicabili le norme sulla garanzia per i difetti della cosa (art. 197 e segg. CO) e la pretesa dell’appellante sottostà a una prescrizione annuale giusta l’art. 210 cpv. 1 CO, mentre nel caso in cui sussiste un aliud, ci si trova invece confrontati con un inadempimento contrattuale ai sensi degli art. 97 e segg. CO e la pretesa soggiace alla prescrizione decennale dell’art. 127 CO (Honsell, Basler Kommentar, OR I, 2007, n. 2 e 3 ad art. 206; Giger, Berner Kommentar, Band VI, 2. Abteilung, Der Fahrniskauf, 1979, n. 42 e segg. alle Vorbemerkungen zu Art. 197-201).

                                          2.     Mediante le conclusioni scritte e in sede di appello, l’acquirente non solo ha fatto valere la difettosità dei braccialetti reggitubo oggetto della seconda fornitura, bensì ha per la prima volta anche sollevato che la venditrice non gli avrebbe fornito quanto ordinato. A dire dell’appellata questa tesi dell’esistenza di un aliud sarebbe stata fatta valere tardivamente. Di fatto, l’esigenza di sottoporre al contraddittorio tutte le allegazioni delle parti determina la necessità di porre un limite temporale ben preciso entro il quale le parti devono far fronte al loro onere di allegazione e contestazione. Nella procedura ordinaria tale limite viene raggiunto con la fine dello scambio degli allegati introduttivi, ovvero al più tardi con la replica e la duplica (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, 2000, m. 22 e 23 ad art. 78 CPC). Nella presente fattispecie, la questione a sapere se sia ammissibile in sede di conclusioni argomentare che la merce fornita non soltanto presenta dei difetti, ma è difettosa a tal punto da costituire un aliud, può essere lasciata indecisa. È infatti indifferente se tale argomentazione rappresenti soltanto una correzione delle originarie motivazioni di diritto o se modifichi anche i fatti a fondamento della pretesa, non essendo nel caso concreto dato alcun aliud, né essendo provata l’esistenza di difetti, quindi di un peius.

 

                                          2.1   Secondo la dottrina, l’esistenza di un aliud deve essere ammessa soltanto nel caso in cui una fornitura corrisponde a un oggetto di diversa natura e specie e differisce quindi in modo crasso da quanto ordinato (Honsell, op. cit., n. 2 ad art. 206; Giger, op. cit., n. 44 alle Vorbemerkungen zu Art. 197-201). Nel caso in esame è pacifico che l’appellante ha ordinato 44 braccialetti reggitubo, modello RM 201/B (doc. 2, 11, 13, doc. P) e che controversa è unicamente la loro dimensione, più precisamente il loro diametro esterno DE. Non è possibile affermare che la merce della seconda fornitura costituisca un oggetto di diversa natura e specie rispetto alla partita ordinata. Di conseguenza si può solo concludere che la venditrice non ha fornito alcun aliud, ragione per cui non ha commesso alcun inadempimento contrattuale ai sensi dell’art. 97 CO.

 

                                          2.2   L’appellante si duole che il Pretore non ha considerato comprovata la difformità tra il materiale ordinato e quanto fornito dalla controparte. A torto. Dalla documentazione agli atti e dall’istruttoria non emerge che l’acquirente abbia dato un’indicazione precisa circa la dimensione esatta dei braccialetti, né che l’appellata (venditrice) sia stata a conoscenza della documentazione inerente all’appalto principale e al lotto in questione al momento della seconda fornitura. La scheda tecnica di dettaglio del prodotto di cui al doc. Q/doc. 1 si riferisce alla terza fornitura, avente per oggetto i braccialetti reggitubo ordinati in sostituzione della seconda partita. Tale documento non può riferirsi all’ordinazione del 2005, visto che è stato trasmesso all’appellata via fax il 20 novembre 2006. Nella perizia giudiziaria, il perito ha invero concluso che i braccialetti posati erano troppo stretti per reggere i tubi (risposta peritale al quesito nr. 1, pag. 2 perizia; risposta peritale alla domanda di completazione, pag. 1 delucidazione della perizia), ma non ha stabilito che essi sono diversi da quelli ordinati. L’acquirente non ha pertanto provato, come le incombeva, di aver indicato all’appellata nel maggio 2005 che i braccialetti dovevano avere un DN (diametro nominale, “interno”) di 125 mm e un DE (diametro esterno) di 144 mm. Le affermazioni dell’appellante in merito non hanno trovato riscontri probatori. V’è da presumere che essa non si fosse resa conto del fatto che i braccialetti reggitubo dovevano presentare un diametro interno della stessa misura, ossia DN 144 e non 125, visto il diametro esterno DE del tubo di 144 mm da sorreggere. Altrimenti mal si comprende perché essa non abbia fatto valere il suo diritto alla garanzia, segnalando il difetto non appena consentito dall’ordinario andamento delle cose, ossia al momento della consegna o al più tardi al momento del montaggio (art. 201 CO; cfr. Honsell, op. cit., n. 2 ad art. 201; Huguenin, Obligationenrecht BT, 2002, n. 144). Al contrario, l’acquirente ha montato i braccialetti senza accorgersi che avevano una dimensione troppo piccola rispetto al tubo da reggere e senza tener conto del fatto che gli stessi dovevano poter permettere al tubo di espandersi e ritirarsi in verticale ed orizzontale con la variazione di temperatura. Ciò è confermato anche dal perito che precisa di non aver riscontrato difetti di fabbricazione: “da una prima analisi il materiale del campione non sembra presentare particolari difetti […]. Non abbiamo individuato difetti riscontrabili con una normale verifica, se non una deformazione del pezzo causata, con molta probabilità, durante la fase di montaggio (serraggio esagerato delle ali) e successive fasi di dilatazione termica del tubo in ghisa e quindi da considerare postuma alla fabbricazione” (cfr. risposte peritali ai quesiti nr. 2 e 3 pag. 2 perizia). A giusta ragione il Pretore ha ritenuto che non tocca all’appellata in quanto venditrice verificare se l’acquirente ha ordinato materiale di diametro corretto alfine di eseguire un appalto di cui la venditrice non era neppure a conoscenza. Al contrario, l’obbligo di verifica ai sensi dell’art. 201 CO spetta all’acquirente (DTF 131 III 145; 118 II 142), che avrebbe dovuto esaminare la compatibilità al più tardi al momento del montaggio, ciò che essa non ha fatto, montando e stringendo i braccialetti sottodimensionati, benché le piastre di fissaggio non si toccassero, come avrebbero dovuto (cfr. foto doc. 14). L’appellata non può essere ritenuta responsabile del successivo lavoro di sostituzione dei braccialetti reggitubo soltanto perché si è dichiarata disposta a fornire al più presto detto materiale. Toccava all’appellante provare che i braccialetti erano difettati (peius; cfr. Honsell, op. cit., n. 2 ad art. 197 CO) e che questo difetto ne ha provocato la rottura, ciò che però non ha fatto. Di conseguenza si deve ritenere che la venditrice ha fornito senza difetti il materiale ordinato dall’acquirente.

 

                                                 

                                          3.     Giusta l’art. 210 cpv. 1 CO le azioni di garanzia per difetti della cosa si prescrivono col decorso di un anno dalla consegna della cosa al compratore, sebbene questi non ne abbia scoperto se non più tardi i difetti, compresi quelli occulti (Huguenin, op. cit., n. 148 e 149), a meno che il venditore abbia espressamente promesso la garanzia per un tempo più lungo. Nella fattispecie i braccialetti reggitubo oggetto di litigio sono stati forniti all’inizio di giugno 2005, ciò che non è stato contestato dall’appellante. In difetto di una espressa garanzia contrattuale più estesa da parte della venditrice e di un qualsivoglia atto interruttivo antecedente l’inoltro della petizione in data 3 aprile 2007 da parte dell’appellante, il Pretore ha giustamente ritenuto che la pretesa dell’acquirente si è prescritta nel corso del mese di giugno 2006. Già soltanto per questo motivo, l’appello andrebbe respinto.

 

 

                                          4.     Per quanto concerne la domanda riconvenzionale della convenuta/attrice riconvenzionale, si rileva che la censura dell’appellante è infondata. Il fatto di aver pagato la fattura inerente la seconda fornitura di merce (doc. P, doc. 5), non libera l’acquirente dall’obbligo di saldare la fattura per la terza fornitura avente per oggetto i braccialetti di sostituzione (doc. 10), soprattutto considerato che l’inconveniente riscontrato è da ascrivere alla mancanza di precisione dell’ordinazione. Nondimeno, nulla si può rimproverare al Pretore per aver ritenuto troppo elevata la fattura emessa dall’appellata per fr. 11'147.35, riconoscendo un importo parziale di fr. 7'983.90. Nell’ambito del proprio apprezzamento, egli si è basato sulla perizia giudiziaria (risposte peritali ai quesiti nr. 7 e 8 pag. 3-4 perizia) e ha tenuto conto delle particolarità del caso concreto (urgenza e necessità di produrre in proprio braccialetti in numero ridotto). In via abbondanziale si evidenzia che non si pone alcun problema di retrodatazione, non essendo la data di allestimento o invio della fattura a giustificare o meno una pretesa pecuniaria. Nel caso concreto poi l’attrice/convenuta riconvenzionale nemmeno sostiene che la pretesa riconvenzionale dell’appellata sia tardiva.

 

 

                                          5.     Ne discende la reiezione dell’appello e la conferma del giudizio impugnato con tasse, spese e ripetibili d’appello a carico dell’appellante (art. 148 CPC).

 

 

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 148 CPC e la TG

 

dichiara e pronuncia:

                                        

 

                                         I.      L’appello 13 agosto 2009 di AP 1 è respinto.

 

                                         II.     Le spese della procedura d’appello consistenti in:

                                                 a) tassa di giustizia                                 fr. 1’000.-

                                                 b) spese                                                   fr.    200.-

                                                 Totale                                                        fr. 1’200.-

 

                                                 da anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico, con l’obbligo di rifondere alla parte appellata fr. 1'500.- per ripetibili d’appello.

 

 

 

III.        Intimazione:

 

-

-

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                     La segretaria

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).  La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).