Incarto n.
12.2009.150

Lugano

7 maggio 2010

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,

Walser e Lardelli

 

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

 

 

sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2004.113 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord promossa con petizione 22 ottobre 2004 da

 

 

AO 1

rappr. da RA 1

 

 

contro

 

 

 AP 1

rappr. da PA 1

 

 AP 2

rappr. da PA 2

 

 

 

 

con cui l’attore ha chiesto la condanna dei convenuti in solido al pagamento di fr. 325'991.70 più interessi ed accessori, domanda avversata dai convenuti che hanno postulato la reiezione della petizione;

 

ed ora sull’eccezione di falso del doc. BB formulata dai convenuti con l’allegato di duplica, e che il Pretore con decreto 26 giugno 2009 ha respinto;

 

appellanti i convenuti con atto di appello 17 e 19 agosto 2009, con cui chiedono la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere l’eccezione e di estromettere con ciò il documento dall’incarto, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;

 

mentre l'attore con due allegati di osservazioni entrambi datati 23 settembre 2009 postula la reiezione dei gravami pure con protesta di spese e ripetibili;

 

richiamati i decreti 19 e 20 agosto 2009 con cui il Pretore ha concesso agli appelli l’effetto sospensivo richiesto;

 

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti

 

 

ritenuto

 

 

in fatto e in diritto:

 

 

                                   1.   Con petizione 22 ottobre 2004 AO 1 ha chiesto la condanna di AP 1 e AP 2 in solido al pagamento di fr. 325'991.70 più interessi ed accessori, somma corrispondente all’onorario per le prestazioni di architetto da lui asseritamente svolte nell’ambito della progettazione di un complesso di appartamenti da edificare a __________.

                                         I convenuti si sono opposti alla petizione, contestando tra l’altro di aver conferito un mandato professionale all’attore.

 

 

                                   2.   Per comprovare l’esistenza del mandato l’attore, con l’allegato di replica, ha versato agli atti, sub doc. BB, la fotocopia di un dattiloscritto riportante l’intestazione “AP 2 AP 1 __________ __________”, datato “__________, 22.07.03”, che, riferito al terreno “__________- mappale __________/__________”, così recitava: “con riferimento al ns. terreno a __________ in oggetto, incarichiamo con la presente AO 1 di __________, di allestire l’incarto per la domanda di costruzione”. Il documento, che concludeva con le parole “In fede” e il nome “AP 1”, prima del quale erano state apposte a mano una “X” e una firma illeggibile - che si è poi rivelata essere quella di AP 2 -, riportava in basso a destra, con un diverso carattere di stampa, la scritta “AP 1”, al di sotto della quale, in caratteri ridotti, vi era al centro “Senior Vice President __________” e più sotto a sinistra “__________Amministratore Delegato” e a destra “Via __________ __________ Telefono __________”.

                                         Con l’allegato di duplica i convenuti hanno eccepito di falso il documento, evidenziando in particolare come la “X” apposta prima del nome “AP 1” fosse stata inserita in epoca successiva, rispettivamente come la scritta apposta in basso a destra altro non fosse che il biglietto da visita di AP 1 e dunque non fosse presente nell’originale del documento.

 

 

                                   3.   Nel corso dell’udienza preliminare del 18 maggio 2005 il Pretore ha formalmente chiesto all’attore se persisteva a volersi servire del doc. BB, al che questi ha risposto “di voler utilizzare il doc. originale di qui [recte: cui] al doc. BB”. AP 1 ha pertanto ribadito di voler a sua volta persistere nella propria eccezione di falso, indicando nell’attore l’autore del falso, e auspicando l’assunzione di determinate prove. Preso atto che l’attore aveva frattanto denunciato penalmente i convenuti a titolo di diffamazione, calunnia e ingiuria e che tale procedimento avrebbe avuto come oggetto anche l’esame della fedefacenza dell’originale del doc. BB, il Pretore ha allora sospeso l’istruttoria sull’eccezione di falso in attesa delle risultanze di natura penale.

 

 

                                   4.   Con domanda processuale 24 maggio 2005, avversata dall’attore e a cui AP 2 il 12 luglio 2005 ha dichiarato di aderire, AP 1, rilevando che all’udienza l’attore aveva affermato di voler utilizzare un altro documento e meglio l’originale del doc. BB (non agli atti) e non aveva pertanto confermato la volontà di utilizzare il documento eccepito di falso, ha chiesto che il doc. BB fosse estromesso dall’incarto.

                                         Con decisione 25 giugno 2007 il Pretore, preso atto delle risultanze dei procedimenti penali, compresi quelli della denuncia per truffa e falso in documenti promossa nel frattempo dai convenuti nei confronti dell’attore, ha escluso la sussistenza di elementi giustificanti la richiesta estromissione dagli atti del doc. BB e ha ordinato l’assunzione dal Ministero Pubblico dell’originale e la riattivazione (nel merito) della procedura.

                                         Avverso tale giudizio entrambi i convenuti si sono aggravati con appelli datati 14 e 16 agosto 2007, con cui hanno in sostanza chiesto di accogliere l’istanza di estromissione del doc. BB, in subordine, qualora la decisione concernesse anche l’eccezione di falso, di accogliere l’eccezione stessa, e in via ancor più subordinata di riattivare l’istruttoria sull’eccezione di falso.

                                         Con sentenza 28 agosto 2007 (inc. n. 12.2007.169) questa Camera, rilevato che ai gravami non era stato concesso l’effetto sospensivo dal giudice adito, li ha a quel momento dichiarati irricevibili precisando che gli stessi avrebbero potuto essere esaminati solo con la prima appellazione sospensiva, sempre che gli appellanti avessero allora dichiarato di mantenerli.

 

 

                                   5.   Esperita l’istruttoria di causa e dopo aver indetto l’udienza di dibattimento finale, il Pretore, con decreto 26 giugno 2009, si è formalmente espresso sull’eccezione di falso relativa al doc. BB.

                                         Il giudice di prime cure ha in sostanza rilevato che l’istruttoria aveva dimostrato che su quel documento era stato replicato il biglietto da visita di AP 1, mentre che non era stato tecnicamente possibile accertare se il segno “X” davanti al nome di quest’ultimo fosse stato apposto precedentemente o successivamente alla firma di AP 2. Trattandosi però in entrambi i casi di alterazioni che semmai configuravano un falso materiale, che in quanto tali non potevano essere oggetto della procedura di falso di cui all’art. 216 segg. CPC, di per sé applicabile solo in presenza di falsi formali, ha in definitiva concluso per la reiezione dell’eccezione.

 

 

                                   6.   Con gli appelli 17 e 19 agosto 2009 che qui ci occupano - cui è stato concesso l’effetto sospensivo - i convenuti chiedono di riformare il querelato giudizio nel senso di accogliere l’eccezione di falso e di estromettere con ciò il doc. BB dall’incarto. A loro dire, il Pretore avrebbe misconosciuto che i rimproveri mossi all’attore si riferivano in realtà a fattispecie costitutive di falso formale e non di falso materiale, ciò che imponeva di ammettere la ricevibilità dell’eccezione. Nel merito, l’istruttoria aveva poi chiaramente provato l’esistenza di un falso formale, nella misura in cui l’originale del doc. BB, che per altro era stato ridotto nelle sue dimensioni, non recava la riproduzione del biglietto da visita di AP 1. Quanto all’altra alterazione rimproverata all’attore, il fatto che quest’ultimo non fosse stato in grado di dimostrare se il segno “X” davanti al nome “AP 1” fosse stato apposto precedentemente o successivamente alla firma di AP 2 imponeva a sua volta di concludere a sfavore dell’attore, cui incombeva l’onere della prova circa l’autenticità del documento.

 

 

                                   7.   Delle osservazioni con cui l’attore postula la reiezione dei due gravami si dirà, per quanto necessario, nei prossimi considerandi.

 

 

                                   8.   Prima di esaminare gli appelli 17 e 19 agosto 2009, va definito il destino delle altre impugnative, quelle con cui i convenuti il 14 e 16 agosto 2007, avevano chiesto la riforma della decisione 25 giugno 2007 ed alle quali il Pretore non aveva a suo tempo accordato l’effetto sospensivo. Le stesse, come vedremo, devono essere considerate abbandonate. L’art. 309 cpv. 3 CPC stabilisce in effetti che nel caso in cui siano state presentate appellazioni non sospensive di decreti processuali, l’appellante, nel successivo appello sospensivo, deve dichiarare se mantiene il precedente gravame non sospensivo, che altrimenti si riterrà abbandonato. Nel caso di specie è vero che negli appelli 17 agosto 2009 (p. 2) e 19 agosto 2009 (p. 3) i convenuti hanno fatto riferimento alle loro precedenti appellazioni del 16 (recte: 14) e 16 agosto 2007. È però altrettanto vero che quelle appellazioni sono state menzionate unicamente a sostegno della richiesta di concessione dell’effetto sospensivo ai gravami successivi, essendo a loro dire necessario che sull’estromissione del doc. BB fosse deciso prima del giudizio di merito. Ritenuto che i convenuti non hanno però dichiarato di voler mantenere quelle impugnative e tanto meno che un giudizio sulle stesse si imponesse già in questa sede, ne deve conseguire, ai sensi della predetta norma, la caducità dei precedenti gravami.

                                         A titolo puramente abbondanziale, si osserva che in ogni caso gli stessi, nella misura in cui non erano divenuti privi d’oggetto - si pensi alla questione della completazione dell’istruttoria sull’eccezione, nel frattempo portata a termine, formulata nei gravami in via più subordinata - sarebbero stati destinati all’insuccesso. È in effetti chiaro che il giudizio 25 giugno 2007 non evadeva l’eccezione di falso, formalmente risolta solo con la decisione 26 giugno 2009, per cui la richiesta dei convenuti formulata in via subordinata di dichiarare falso il doc. BB sarebbe stata dichiarata irricevibile siccome prematura. Quanto alla richiesta di estromissione del documento formulata in via principale a seguito della presunta rinuncia dell’attore a volersene prevalere, la stessa con ogni evidenza sarebbe pure stata respinta. In ordine si osserva che la decisione pretorile sulla questione costituisce una semplice ordinanza (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 1 ad art. 217) e nemmeno sarebbe appellabile (art. 95 cpv. 1 CPC). Nel merito va rilevato che l’attore, dichiarando all’udienza preliminare “di voler utilizzare il doc. originale di qui [recte: cui] al doc. BB”, non aveva affatto rinunciato alla produzione del doc. BB ai sensi dell’art. 217 cpv. 2 CPC, ma aveva auspicato che l’originale dello stesso, che egli si diceva così disposto a produrre per comprovarne la conformità con il documento prodotto (cfr. art. 201 seg. CPC), fosse esaminato per appurarne l’autenticità o meno. Che in tal modo l’attore avesse inteso persistere a volersi servire del documento è per altro provato dal fatto che il giudice ha successivamente continuato la procedura di falso, chiedendo alla controparte, che aveva a sua volta risposto affermativamente, se intendesse mantenere l’eccezione (cpv. 3). Si aggiunga che il comportamento dei convenuti, i quali hanno poi introdotto la domanda processuale senza aver in precedenza nulla eccepito all’udienza, non appare conforme ai dettami della buona fede processuale, che impone alle parti di prevalersi immediatamente di eventuali violazioni procedurali, in un momento in cui sia ancora possibile rimediarvi (cfr. DTF 119 Ia 221 consid. 5a).

 

 

                                   9.   Ciò premesso, prima di passare in rassegna le censure contenute negli appelli 17 e 19 agosto 2009, vale la pena rammentare che la procedura dell’eccezione di falso e della verifica di documenti di cui agli art. 216 segg. CPC si estende a tutti i documenti, siano essi prodotti in originale, in duplicato o in copia senza alcuna distinzione (Bertossa/Gaillard/Guyet, Commentaire de la loi de procédure civile genevoise, Vol. II, n. 4 all’art. 272; II CCA 18 agosto 2003 inc. n. 12.2002.175 pubbl. in NRCP 2004 p. 533; II CCA 8 giugno 2004 inc. n. 12.2003.64 pubbl. in NRCP 2004 p. 504), e trova applicazione solo nei confronti del documento eccepito di falso formale e non di falso materiale o di contenuto (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 1 ad art. 216; II CCA 18 agosto 2003 inc. n. 12.2002.175 pubbl. in NRCP 2004 p. 533; II CCA 8 giugno 2004 inc. n. 12.2003.64 pubbl. in NRCP 2004 p. 504; II CCA 5 giugno 2009 inc. n. 12.2008.223). A norma dell’art. 220 CPC l’eccezione si istruisce nella forma delle domande processuali (cpv. 1) e l’eccipiente ha veste di attore se si tratta di documenti pubblici e di convenuto se si tratta di documenti privati (cpv. 2). In base alla dottrina e alla giurisprudenza l’onere di dimostrare l’autenticità del documento compete a colui che intende avvalersene in causa (Guldener, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 3ª ed. 1979, p. 333; Frank/Sträuli/Messmer, ZPO, 4ª ed., n. 1 ad § 187; Leuch/Marbach/Kellerhals/Sterchi, Die Zivilprozessordnung für den Kanton Bern, 5ª ed., n. 2 ad art. 232; Cocchi/Trezzini, CPC-TI App., m. 3 ad art. 216; II CCA 18 agosto 2003 inc. n. 12.2002.175 pubbl. in NRCP 2004 p. 533).

 

 

                                10.   Alla luce di quanto precede, il giudizio con cui il Pretore ha concluso per l’irricevibilità dell’eccezione ritenendo che i casi di alterazioni del doc. BB concretamente rimproverati all’attore configurassero un falso materiale, non può essere condiviso. È in effetti incontestabile che i rimproveri mossi all’attore si riferivano in realtà a fattispecie costitutive di falso formale (secondo la giurisprudenza civile cantonale). La circostanza che la “X” apposta prima del nome “AP 1” fosse eventualmente stata inserita in epoca successiva, rispettivamente che la scritta apposta in basso a destra non fosse presente nell’originale del documento, oltretutto poi rimpicciolito, in quanto semplice fotocopiatura del biglietto da visita di AP 1 poi inserita nel documento a mo’ di “collage”, attiene in effetti all’autenticità formale del documento in quanto tale e non del suo contenuto. Questa Camera ha del resto già avuto modo di precisare che, laddove una parte rimprovera all’altra di aver apposto una nuova clausola contrattuale successivamente alla firma delle parti, si è senz’altro in presenza di una fattispecie che imporrebbe di dar avvio alla procedura di cui all’art. 216 segg. CPC (II CCA 8 giugno 2004 inc. n. 12.2003.64 pubbl. in NRCP 2004 p. 504); lo stesso avviene quando una parte ha insinuato che una determinata dichiarazione poteva essere la fotocopia di un montaggio di altri documento originali (II CCA 18 agosto 2003 inc. n. 12.2002.175 pubbl. in NRCP 2004 p. 533).

 

 

                                11.   Ammessa con ciò la ricevibilità dell’eccezione sollevata, resta da esaminare se il doc. BB sia effettivamente falso.

                                         A questo stadio della lite non è ormai più contestato che il doc. BB sia la fotocopia di un precedente documento originale, precedentemente ridotto nelle sue dimensioni, su cui era stato apposto il biglietto da visita di AP 1, mentre non é stato tecnicamente possibile accertare se il segno “X” davanti al nome di quest’ultimo fosse stato apposto precedentemente o successivamente alla firma di AP 2 (in tal senso cfr. perizie della Polizia scientifica ticinese e dell’Urkundenlabor della Polizia cantonale di Zurigo riprese nella decisione pretorile del 25 giugno 2007 p. 3; cfr. pure ordinanza 25 giugno 2009). Il fatto che nel decreto di non luogo a procedere del 9 marzo 2006 il procuratore pubblico abbia osservato che lo scritto sottoposto alla firma di quest’ultima già recasse la “X” con in calce la fotocopia del biglietto da visita di AP 1 non modifica quanto precede, sia per il fatto l’attore si è prevalso di quella prova - per altro nemmeno formalmente assunta agli atti in sede civile, ma semplicemente allegata a una lettera 15 marzo 2006 dell’attore - per la prima volta e quindi irritualmente (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC) solo in questa sede (osservazioni p. 4), sia per il fatto che agli atti non si evince se le circostanze da cui il magistrato penale aveva concluso per quell’accertamento fossero vere. Si aggiunga che quell’accertamento, dal quale l’attore stesso non ha comunque tratto particolari conseguenze (tant’è che egli ha poi pacificamente ammesso che non era stato possibile determinare se la “X” e la firma fossero state apposte in epoche differenti, cfr. osservazioni p. 5) e che oltretutto risulta smentito da tutte le altre risultanze istruttorie, nemmeno sarebbe vincolante per il giudice civile (art. 53 CO e 112 CPC).

                                         In tali circostanze deve dunque essere ritenuto provato che il doc. BB, nella misura in cui è stato ridotto nelle sue dimensioni e riporta il biglietto da visita di AP 1, costituisce effettivamente un falso. Allo stesso modo, non essendo stato tecnicamente possibile accertare se il segno “X” davanti al nome di AP 1 sia stato apposto precedentemente o successivamente alla firma di AP 2, occorre pure concludere per la falsità del segno litigioso, l’attore, gravato dell’onere della prova in merito all’autenticità dello stesso, non essendo stato in grado di provare che la “X” fosse stata apposta prima della sottoscrizione dello scritto.

 

 

                                12.   Ciò non significa però ancora che il doc. BB, in accoglimento dell’eccezione di falso, debba essere estromesso in maniera pura e semplice dall’incarto, come invece preteso negli appelli.

                                         È in effetti indubbio che il documento in questione, a prescindere da queste alterazioni (la riduzione delle sue dimensioni non ha invero conseguenze pratiche ed è con ciò ininfluente), è autentico e come tale idoneo a comprovare fatti rilevanti.

                                         La soluzione corretta è in definitiva quella di accogliere solo parzialmente l’eccezione e di dichiarare falso il doc. BB solo con riferimento alla “X” apposta prima della firma da parte di AP 2 e nella misura in cui riporta il biglietto da visita di AP 1, ritenuto che, per il resto, non vi è motivo per non prenderlo in considerazione.

 

 

                                13.   Ne discende il parziale accoglimento dei gravami dei convenuti nel senso dei considerandi che precedono.

                                         La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili di entrambe le sedi, calcolate su un valore litigioso di fr. 325'991.70, seguono la soccombenza (art. 148 CPC).

 

 

Per i quali motivi,

richiamati l’art. 148 CPC e la TG

 

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                    I.   Gli appelli 17 agosto 2009 di AP 1 e 19 agosto 2009 di PA 2 sono parzialmente accolti.

                                         Di conseguenza il decreto 26 giugno 2009 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord è così riformato:

                                         1.     In parziale accoglimento dell’eccezione di falso, il doc. BB è dichiarato falso solo con riferimento alla “X” apposta prima della firma da parte di AP 2 e nella misura in cui riporta il biglietto da visita di AP 1.

                                         2.     Le tasse e le spese di giudizio di fr. 250.-, sono caricate all’attore e ai convenuti (in solido tra loro) in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.

                                     

                                     

                                   II.   Le spese per l’appello 17 agosto 2009 di AP 1 consistenti in:

 

                                         a) tassa di giustizia                                    fr.    250.-

                                         b) spese                                                      fr.      50.-

                                         Totale                                                           fr.    300.-

 

                                         da anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico per 1/2 e per 1/2 sono poste a carico dell’appellato, compensate le ripetibili di appello.

 

 

                                  III.   Le spese per l’appello 19 agosto 2009 di AP 2 consistenti in:

 

                                         a) tassa di giustizia                                    fr.    250.-

                                         b) spese                                                      fr.      50.-

                                         Totale                                                           fr.    300.-

 

                                         da anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico per 1/2 e per 1/2 sono poste a carico dell’appellato, compensate le ripetibili di appello.

 

 

                                 IV.   Intimazione:

 

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                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord

 

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        Il segretario

 

 

 

 

Rimedi giuridici (pagina seguente)

Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Il ricorso è ammissibile contro le decisioni che pongono fine al procedimento (art. 90 LTF). Esso è pure ammissibile contro una decisione che concerne soltanto talune conclusioni, se queste possono essere giudicate indipendentemente dalle altre, o che pone fine al procedimento soltanto per una parte dei litisconsorti (art. 91 LTF), oppure ancora contro decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e concernenti la competenza  o domande di ricusazione (art. 92 cpv. 1 LTF). In presenza di altre decisioni pregiudiziali o incidentali, il ricorso è ammissibile solo se le stesse possono causare un pregiudizio irreparabile o se l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).  La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).