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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La seconda Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Epiney-Colombo, presidente, Bozzini e Fiscalini |
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segretario: |
Bettelini, vicecancelliere |
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2006.52 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città promossa con petizione 22 giugno 2006 da
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AO 1
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contro |
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AP 1 AP 2
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chiedente la condanna dei convenuti al pagamento
dell’importo di fr. 132'243,75, oltre interessi, nonché l’iscrizione definitiva
dell’ipoteca legale degli artigiani, domande alle quali i convenuti si sono
opposti, chiedendo la cancellazione dell’ipoteca legale iscritta in via
provvisoria e che il Pretore, con sentenza 7 luglio 2009, ha parzialmente accolto;
appellanti i convenuti con
atto d’appello 28 agosto 2009, con il quale chiedono che la sentenza sia annullata,
rispettivamente riformata nel senso di accogliere la petizione limitatamente a
fr. 25'565,40, oltre interessi, di ordinare l'iscrizione definitiva di
un'ipoteca legale di pari importo e di suddividere in altro modo la tassa di
giustizia, riconoscendo ai convenuti fr. 6'400.- a titolo di ripetibili;
mentre l’attrice con osservazioni 29
settembre 2009 postula la reiezione del gravame;
letti ed esaminati gli atti e i documenti
prodotti
ritenuto
in fatto: A. AO 1, impresa generale di costruzione, e AP 1, proprietaria della
particella n. __________ RFD di __________, hanno sottoscritto il 5 novembre
2004 un contratto d’appalto per l’esecuzione di lavori da capomastro per
l'edificazione di una casa d’abitazione unifamiliare sul citato mappale. Il
prezzo per i lavori previsti dal capitolato è stato stabilito in fr. 570'000.-,
IVA compresa, a corpo (doc. C dell'incarto DI.2006.10 richiamato della Pretura
della giurisdizione di Locarno-Città, cui si riferiscono i documenti da A a Z,
ritenuto come quelli dell'incarto in oggetto sono stati elencati con le lettere
da AA a UU).
Il 3 giugno 2005 veniva allestito un "aggiornamento del contratto"
(doc. D) sottoscritto dalla direzione lavori e, in qualità di committente, da AP
2, marito della proprietaria del fondo. L'accordo stabiliva in fr. 50'000.- a
corpo, IVA compresa, il prezzo per l'esecuzione di un corpo avanzato come da
progetto e relativa licenza edilizia.
Il 1° dicembre 2005 AO 1 ha fatturato prestazioni per un totale di fr.
831'543,84, a fronte dei quali ha ricevuto acconti per fr. 665'684,10,
rimanendo pertanto con uno scoperto di fr. 165'859,74 (doc. F).
Con decreto supercautelare 24 gennaio 2006 e cautelare 14 marzo 2006 il Pretore
ha accolto la domanda promossa da AO 1 nei confronti di AP 1 tendente
all’iscrizione di un’ipoteca legale provvisoria a garanzia del saldo del
proprio credito, assegnandole un termine scadente il 30 giugno 2006 per la
promozione dell'azione giudiziaria chiedente l'iscrizione dell'ipoteca legale
definitiva.
B. Con petizione 22 giugno 2006 AO 1 ha chiesto la condanna di AP 1 e AP 2 al pagamento dell’importo di fr. 132'243,75, oltre interessi, quale residuo
della mercede per i lavori eseguiti, nonché l’iscrizione definitiva
dell’ipoteca legale degli artigiani, già iscritta in via provvisoria, per il
medesimo importo. Essa ha sostenuto di aver eseguito, oltre ai lavori previsti
dai contratti d’appalto sottoscritti (doc. C e D), molte ulteriori prestazioni
aggiuntive, originate dalle modifiche di ordinazione operate dai committenti.
Il dettaglio dei relativi costi supplementari sarebbe contenuto nella fattura
finale, comprensiva di alcune fatture parziali già emesse, riconosciute e in
parte pagate dai committenti.
C. Con risposta 11 settembre 2006 i convenuti si sono opposti alla
petizione, chiedendo anzitutto la reiezione in ordine della domanda
condannatoria formulata nei confronti di AP 2, per carenza di legittimazione
passiva, il convenuto non essendo parte nel contratto di appalto stipulato
dalla moglie AP 1 con l'attrice. Nel merito, essi hanno contestato il credito
oggetto di causa, chiedendo di respingere integralmente la domanda e di
ordinare al competente Ufficio la cancellazione dell'annotazione di ipoteca
legale provvisoria a carico del fondo in oggetto.
Con replica e duplica le parti hanno ribadito le rispettive posizioni e
domande. Esperita l'istruttoria, le parti si sono confermate nei rispettivi
memoriali conclusivi. La pretesa dell'attrice è stata ridotta in complessivi
fr. 103'491,53 oltre interessi, con domanda di iscrizione di ipoteca legale
definitiva limitata a fr. 102'781,53, oltre interessi.
D. Con sentenza 7 luglio 2009 il Pretore ha parzialmente accolto la
petizione, condannando AP 1 e AP 2 al pagamento di fr. 100'004,90, oltre
interessi al 5% su fr. 99'304,90 a partire dal 22 giugno 2006 e su fr. 700.- a
partire dal 14 marzo 2006, facendo ordine all'Ufficiale dei registri di Locarno
di iscrivere in maniera definitiva sul fondo part. __________ RFD di __________
l’ipoteca legale per l'importo di fr. 99'304,90, oltre interessi al 5% a
partire dal 22 giugno 2206 (recte: 2006).
Preliminarmente il giudice di prime cure ha rigettato la tesi relativa alla
mancanza di legittimazione passiva del convenuto AP 2, ravvisando senza dubbio
una conclusione tacita del contratto di appalto anche da parte sua.
Nel merito della pretesa avanzata a titolo di saldo della mercede, ribadito il
disposto dell'art. 8 CC in merito all'onere della prova, il Pretore ha
esaminato le obiezioni dei convenuti e le richieste di deduzioni per lavori
previsti nel capitolato e non eseguiti o eseguiti a costi inferiori, nonché
relative a lavori indebitamente oggetto di fatturazione supplementare benché
già compresi nel contratto con prezzo globale. Passate in rassegna le poste
della liquidazione finale, grazie all'ausilio del referto peritale, dal quale
si è peraltro parzialmente distanziato su uno specifico aspetto alla luce delle
dichiarazioni dei testi, il giudizio pretorile ha riconosciuto sostanzialmente
le singole pretese ancora contestate. Respinta di conseguenza la domanda intesa
ad ottenere la riduzione della mercede, i convenuti sono stati condannati
solidalmente al pagamento del saldo residuo.
E.
Con appello 28 agosto 2009 i convenuti
postulano che il giudizio di prima istanza venga riformato nel senso di accogliere
parzialmente la petizione, limitatamente a fr. 25'565,40, riducendo di
conseguenza anche l'importo dell'ipoteca legale da iscrivere in via definitiva.
Riepilogati i fatti salienti e ribadite le tesi già esposte in
precedenza, gli appellanti censurano anzitutto in termini generali la modalità
con cui il Pretore ha passato in rassegna le poste di liquidazione finale
contestate, facendo capo alla perizia giudiziale. Tale modo di procedere
sarebbe incompleto poiché sarebbe mancata "un'attenta e critica lettura
delle altre emergenze istruttorie, segnatamente delle audizioni testimoniali
una delle quali, quella della __________, è a dir poco fondamentale" (appello,
pag. 5 n. 4). Come indicato dallo stesso perito, la documentazione agli atti
non sarebbe inoltre stata chiara e concludente. Passando in rassegna le singole
opere contestate, secondo la suddivisione adottata dal giudice di prime cure,
gli appellanti formulano poi una serie di contestazioni, di cui si dirà in
seguito per quanto necessario.
Con osservazioni 29 settembre 2009 l’appellata postula la reiezione
del gravame.
Considerato
in diritto:
1.Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore
il Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (CPC). La
decisione pretorile è stata pronunciata e impugnata prima di questa data e la
procedura ricorsuale rimane dunque disciplinata dal previgente codice di
procedura civile cantonale (art. 404 cpv. 1 CPC).
2.Il giudice di prime cure ha
sostanzialmente riconosciuto la pretesa dell'attrice quale mercede per le opere
eseguite, respingendo le obiezioni dei convenuti e le relative richieste di
deduzioni dal saldo finale della fattura.
Non vi è contestazione sul fatto che le parti sono legate da un contratto di
appalto ai sensi degli art. 363 e seg. CO ed è pure pacifico che
l’appaltatrice, che chiede il pagamento della propria mercede, sopporta l’onere
della prova quo all’esistenza e all’entità del vantato diritto (Zindel/Pulver, Basler Kommentar,
Obligationenrecht I, 3a ed., n. 21 ad art. 373 CO). Le opinioni delle parti
divergono invece sull'entità della pretesa dell'appaltatrice, con riferimento a
lavori previsti nel capitolato e che non sarebbero stati eseguiti,
rispettivamente che sarebbero stati eseguiti a costi inferiori. Pure contestata
è la pretesa per lavori oggetto di fatturazione supplementare, in quanto
ritenuti dai committenti già compresi nel prezzo globale pattuito nel
contratto.
Con le censure d'appello gli appellanti rimproverano anzitutto al Pretore uno
scorretto apprezzamento delle prove, per non aver riconosciuto la rilevanza di
alcune prove agli atti, segnatamente le dichiarazioni di alcuni testi, facendo
acriticamente proprie le conclusioni di una perizia giudiziaria che non può
essere considerata né chiara né concludente.
3.L’art. 253 CPC-TI stabilisce che il
giudice non è vincolato dall’opinione dei periti e che egli si pronuncia
secondo la propria convinzione, così come del resto previsto dall’art. 90
CPC-TI. In presenza di una perizia giudiziale il giudice deve pertanto
esaminare se il perito ha tenuto conto dei fatti e degli argomenti a favore e
contro le rispettive tesi e - ritenuto che il giudice non è esperto della
materia specifica - se le conclusioni a cui costui è giunto sono logiche e
convincenti, prive cioè di punti oscuri, lacune o contraddizioni (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 6 ad art. 253). Ciò nondimeno, il giudice che decide di
aderire alle conclusioni del perito non è tenuto a darne una motivazione
particolareggiata nella sentenza. Se per contro intende distanziarsi dalle
conclusioni peritali, onde non eccedere il proprio potere di apprezzamento egli
deve motivare in modo concreto e rigoroso le ragioni che lo hanno condotto a
dissentire dall’opinione dell’esperto, non bastando in tal senso l’adduzione di
mere congetture o considerazioni soggettive (Cocchi/Trezzini, op.
cit., m. 3 ad art. 253). Ovviamente il rilievo di discrepanze o contraddizioni
tra le conclusioni del perito giudiziario e quelle della parte in causa non è
sufficiente a fondare legittimi dubbi circa l’attendibilità della perizia
giudiziaria, visto che essa non può andare soggetta alla critica soggettiva di
quella parte che intende erigere la propria opinione a canone di scienza e
verità. Occorre piuttosto che sia provata, alla luce degli argomenti della
parte, l’inconcludenza di determinate affermazioni del perito giudiziario, la
loro contraddittorietà con determinati elementi di fatto o con principi
fondamentali di una determinata scienza o arte (Cocchi/Trezzini, op.
cit., m. 6 ad art. 253).
4.In questa sede, come detto, gli
appellanti ritengono anzitutto che la perizia giudiziaria non avrebbe fornito
al giudice gli elementi di giudizio necessari poiché, come indicato dallo
stesso perito, la documentazione agli atti non sarebbe stata chiara e
concludente.
La censura è inammissibile già per carenza di motivazione (art. 309 cpv. 2
lett. f CPC-TI). Infatti gli appellanti si limitano a riproporre un ampio
stralcio della premessa del perito, affermando al proposito in modo del tutto
generico che la stessa "non è sicuramente tranquillizzante e non depone
certo a favore della trasparenza richiesta per poter decidere"
(appello pag. 6). Essi non indicano però in modo puntuale quali sarebbero le
conclusioni errate del giudice di prime cure e in che modo gli elementi
invocati avrebbero potuto determinare un giudizio diverso, limitandosi a
ipotizzare che la pretesa lacuna della perizia "potrebbe anche aver
portato il Giudice di Prima istanza a conclusioni non condivisibili ed in parte
errate non certo per imperizia di chi è stato chiamato a giudicare ma per il
fatto che le carte processuali erano e sono tutt'altro che illuminanti"
(appello pag. 6).
A prescindere dalla loro irricevibilità le censure sono comunque da respingere
nel merito. Si tratta infatti di obiezioni che non scalfiscono l’attendibilità
del referto peritale. La perizia giudiziaria aveva anzitutto lo scopo di accertare
la correttezza della quantificazione delle pretese dell'attrice per alcune
precise prestazioni svolte e fatturate quale supplemento. A fronte di una
chiara risposta del perito ai quesiti formulati dall'attrice e dai convenuti (con
le domande e le controdomande peritali dapprima e la delucidazione della
perizia in seguito), con le conclusioni e le censure d'appello gli appellanti
non hanno opposto altro che loro soggettive obiezioni, contrapponendo la
propria opinione a quella del perito. Gli argomenti sollevati dagli appellanti
non dimostrano l’inconcludenza di determinate affermazioni del perito
giudiziario o la loro contraddittorietà con determinati elementi di fatto
emersi. Neppure l'esempio scelto quale sintomo di una doppia fatturazione
attribuibile alla situazione poco chiara e ai "pasticci" della
ditta esecutrice, è atto a supportare le pretese degli appellanti. La tesi,
oltre a rimanere tale, si fonda infatti su circostanze nuove, mai invocate in
precedenza e come tali non ammissibili in questa sede (art. 321 cpv. 1 lett. b
CPC-TI), come gli stessi appellanti peraltro riconoscono.
A torto essi pretendono inoltre di poter dedurre l'inconcludenza della perizia dalle
considerazioni preliminari espresse dal perito, da intendere invece quale
cautela e contestualizzazione del lavoro svolto in condizioni che non hanno
comunque impedito di dare precise risposte ai quesiti posti. Viste le
circostanze, non può pertanto essere rimproverato al Pretore di aver aderito
alle conclusioni a cui è giunto il perito.
5.Respinta la censura di ordine generale,
restano da esaminare i singoli punti contestati, seguendo lo schema della
sentenza pretorile impugnata.
6.Locale serbatoio.
Il Pretore, pur apportando una riduzione della somma rispetto alla pretesa
dell'attrice, ha ritenuto in gran parte adeguato l'importo esposto dalla ditta
appaltatrice per un maggior costo occasionato dall'esecuzione del locale
serbatoio.
A detta degli appellanti, trattandosi tipicamente di un lavoro
a regia, questo avrebbe dovuto essere oggetto dei relativi rapporti
giornalieri, controfirmati dalla direzione lavori, di cui non vi è traccia agli
atti. La sentenza pretorile sarebbe inoltre carente nella motivazione, il
Pretore non essendosi confrontato con la testimonianza dell'ing. __________ e
con il contenuto del doc. 4. Sbrigativa sarebbe in fine l'osservazione del giudice
che ha ritenuto di poter dedurre dalle conclusioni dei convenuti
un'accettazione delle risultanze peritali.
Le censure non reggono. Infatti, nelle comparse scritte, con riferimento alla
posizione specifica del costo per l'esecuzione del locale serbatoio, i
convenuti si sono limitati ad indicare in modo lapidario che questa posta
sarebbe "compresa nella mercede a corpo" (risposta pag. 4 e
duplica pag. 4 ad 2.2.d). Il Pretore, pur senza fornire spiegazioni
dettagliate, ha chiaramente indicato di aver fatto propria la conclusione del
perito sul fatto che il locale in questione non risultasse programmato nel
progetto. Così facendo ha motivato la sua conclusione in modo sufficiente, non
riconoscendo implicitamente alle dichiarazioni del teste __________ e al doc. 4
il significato preteso dagli appellanti. Abbondanzialmente si rileva che
l'interpretazione di questo documento fornita dagli appellanti è tutt'altro che
scontata, non fosse altro che per il suo contenuto estremamente schematico e
poco esplicito e per le modalità di allestimento (cfr. teste __________ pag. 2
che contraddice la tesi degli appellanti sull'autore del documento in
questione). Non può quindi essere riconosciuta a queste invocate risultanze la
qualità di una perizia di parte con l'esito della quale il Pretore avrebbe
dovuto confrontarsi.
Non essendovi contestazione alcuna in merito al valore dell'opera prestata,
vista l'esplicita adesione alle risultanze della perizia, ribadita ancora con
l'appello, la conclusione pretorile su questa pretesa merita pertanto conferma.
7.Maggior costo per
calcestruzzo nell'ambito dell'edificazione della piscina coperta.
Il Pretore ha ritenuto fondata la pretesa dell'attrice a questo riguardo,
supportata dal referto peritale.
Le censure degli appellanti sono sostanzialmente identiche a quelle
formulate a proposito del locale serbatoio, di cui al considerando precedente,
con l'aggiunta di un preteso dubbio che sarebbe stato sollevato dal perito
stesso e che il Pretore avrebbe inammissibilmente omesso di chiarire.
Nella misura in cui si limita a rimandare genericamente alla contestazione
sollevata nelle precedenti comparse scritte, che manterrebbe tutta la sua
attualità e risulterebbe ben fondata, la censura è irricevibile in quanto non
sufficientemente motivata (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC-TI).
Anche in questo caso vale poi quanto indicato al considerando precedente in
merito alla motivazione della sentenza pretorile che, seppur succinta, risulta
sufficiente a fronte delle censure sollevate. Queste si sono infatti
sostanzialmente limitate all'invocazione di un preteso risparmio, del tutto
teorico e rimasto allo stadio di pura allegazione, che sarebbe stato conseguito
eseguendo un'opera in calcestruzzo in luogo di una in muratura (risposta pag. 4 e duplica pag. 4 ad 2.2.d).
Anche su questo punto la conclusione del Pretore merita conferma.
8.Isolazione e betoncino
della cantina.
Il Pretore ha riconosciuto la pretesa dell'attrice in quanto dipendente da
lavori supplementari, ordinati in corso d'opera e non contemplati nei prezzi a
corpo.
Gli appellanti ribadiscono che la posa dell'isolazione e l'esecuzione del
betoncino della cantina erano comprese nel prezzo a corpo di fr. 50'000.- per
l'esecuzione del corpo avanzato dell'edificio. Riformulando sostanzialmente le
stesse censure di cui ai considerandi precedenti, essi rimproverano al Pretore
di essersi scostato dalla perizia sulla base delle dichiarazione di testi prive
di attendibilità.
Va anzitutto rilevato come il giudice di prime cure si sia effettivamente scostato dalla conclusione
del perito, che riteneva i supplementi richiesti già compresi nel prezzo
pattuito. Il Pretore ha chiaramente motivato tale conclusione con le risultanze
delle dichiarazioni fornite dai testi __________ e __________, da cui ha
ritenuto di poter dedurre che solo in corso d'opera sarebbe stato deciso di
andare oltre alla prevista costruzione grezza, con la posa dell'isolazione e
l'esecuzione di un betoncino. La decisione regge alla critica. L'attendibilità
dei testi non può infatti essere messa in dubbio né dal fatto che __________
sia un dipendente di lungo corso dell'attrice, né dalla circostanza che __________
funga da consulente esterno e sia fratello del direttore (già presidente) della
ditta in questione. Le dichiarazioni rese dal teste __________ e il contenuto
del doc. 4, di cui si è già detto ai considerandi precedenti, non bastano certo
per inficiare l'argomentazione pretorile. Questo Tribunale, che esamina con
estrema prudenza l'apprezzamento delle prove fatto dal Pretore, anche in merito
all'attendibilità dei testi, non ritiene di potersi scostare dalla sua conclusione.
La pretesa in questione, la cui congruità dell'importo non è oggetto di
contestazione, va pertanto riconosciuta.
9.Taglio alberi.
Gli appellanti rimproverano al Pretore di aver riconosciuto all'attrice
l'importo fatturato per il taglio di alberi sul sedime oggetto di edificazione.
Contestata l'esecuzione dei lavori, vista l'assenza di un bollettino di lavoro
e dell'avallo della direzione lavori o dei committenti, essi esprimono
perplessità sulle diciture contenute nella fattura, ne contestano il prezzo
ritenuto esorbitante e sollevano dubbi sulla fedefacenza della dichiarazione
del teste in quanto dipendente della ditta esecutrice.
A giusta ragione il Pretore ha ritenuto trattarsi di lavori di pulizia del
fondo, come riferito dal dipendente che li ha eseguiti, sentito quale teste,
non sussistendo motivo alcuno per non dar credito alla sua dichiarazione. Gli
appellanti non hanno in alcun modo dimostrato che vi fosse identità tra questo
lavoro e quello svolto in precedenza da un'altra ditta per l'abbattimento di
alcuni alberi. Da questo punto di vista, la critica mossa al
primo giudice si riassume in semplici affermazioni di parte che non trovano
riscontro negli atti. Il tema della lite essendo fissato e limitato dalle
domande ed eccezioni formulate dalle parti nella petizione e risposta,
rispettivamente replica e duplica, le contestazioni che la parte convenuta non
ha sollevato in modo preciso nella risposta, rispettivamente nella duplica, non
sono proponibili in sede di conclusioni o di appello. Fatti, domande e
eccezioni proposti dopo questo limite sono per principio tardivi, inammissibili
dal profilo procedurale e pertanto da respingere in ordine, e sfuggono a un
esame di merito (Cocchi/Trezzini, op.
cit., m. 22, 23 e 28 ad art. 78; II CCA 18 agosto 2006 inc. 12.2005.91). È
esattamente quanto si verifica nella fattispecie in merito alle contestazioni
espresse in appello dai convenuti a proposito del contenuto della fattura. Le
censure relative alle diciture riportate, alle tariffe orarie applicate e in
ultima analisi alla congruità del prezzo sono nuove e in quanto tali
irricevibili (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC).
Anche su questo punto la censura va pertanto respinta.
10. Scavo
e riempimento del muro a confine.
Il Pretore ha ritenuto dimostrata, sulla base delle dichiarazioni dei testi,
l'esecuzione di opere aggiuntive rispetto a quanto pattuito in relazione a
opere di scavo e riempimento conseguenti l'edificazione di un muro a confine.
La pretesa è stata riconosciuta limitatamente a quanto quantificato dal perito,
ovvero una somma notevolmente ridotta rispetto alla pretesa della parte
attrice.
Gli appellanti rimproverano al Pretore di non aver tenuto conto delle
dichiarazioni del perito dalle quali, a loro dire, emergerebbe la conferma che
l'opera era compresa in quella originariamente pattuita.
La tesi non trova riscontro nella perizia e rimane pertanto una semplice
soggettiva interpretazione degli appellanti, non adatta a sovvertire la
conclusione pretorile. Essi stessi riconoscono esservi stata una modifica delle
opere finalizzata ad una semplificazione tecnica e pretendono che ne debba
forzatamente scaturire anche una riduzione dei costi. La tesi non merita
conferma.
Il Pretore ha motivato la conclusione a cui è giunto sulla base delle
dichiarazioni rese dai testi. Non possono sovvertire tale esito le generiche
censure degli appellanti tendenti a mettere in cattiva luce i testi, facendo
dubitare della loro memoria e della loro imparzialità, o finalizzate a farne
apparire confuse le dichiarazioni. A fronte di ciò, quanto emerso dalla
testimonianza del teste ing. __________ e il contenuto del doc. 4,
contrariamente a quanto più volte ribadito dagli appellanti, non bastano per
inficiare l'argomentazione pretorile.
11. In definitiva, la sentenza del Pretore regge alle critiche mosse
dagli appellanti, per cui l'appello, infondato, deve essere respinto e la
sentenza di prime cure confermata.
Gli oneri processuali, calcolati su un valore litigioso di fr. 74'439,50 (fr. 100'004,90
./. fr. 25'565,40), seguono l'integrale soccombenza degli appellanti (art. 148
CPC-TI).
Per i quali motivi,
richiamati l’art. 148 CPC, la LTG e il Regolamento sulle ripetibili
dichiara e pronuncia
1. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello 28 agosto 2009 di AP 1 e AP 2 è respinto.
2. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 2'500.-
b) spese fr. 100.-
totale fr. 2'600.-
da anticiparsi dagli appellanti, restano in solido a loro carico, con l'obbligo di rifondere alla convenuta fr. 2'500.-, con vincolo di solidarietà, a titolo di ripetibili di appello.
3. Intimazione:
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- AP 1 - AP 2 - PA 2
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Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Rimedi giuridici
Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1 LTF). Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).