Incarto n.
12.2009.167

Lugano

24 novembre 2010/rs

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,

Walser e Lardelli

 

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

 

 

sedente per statuire nella causa - inc. n. OA.2005.159 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna - promossa con petizione 28 settembre 2005 da

 

 

 

AP 1

rappr. da RA 1

 

 

contro

 

 

 

AO 1

rappr. da RA 2

 

 

 

 

 

con cui l’attrice ha chiesto il disconoscimento del debito di fr. 50'000.- più interessi e fr. 100.- di spese esecutive di cui al PE n. __________ dell’UEF di Locarno;

 

domanda avversata dal convenuto che ha postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore con sentenza 11 agosto 2009 ha integralmente respinto;

 

appellante l'attrice con atto di appello 4 settembre 2009, con cui chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;

 

mentre il convenuto con osservazioni 28 settembre 2009 postula la reiezione del gravame pure con protesta di spese e ripetibili;

 

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti

 

ritenuto

 

 

in fatto e in diritto:

 

                                         che AO 1 ha lavorato AP 1, di cui deteneva in proprietà 35 azioni, fino al 21 marzo 2005, data in cui è stato licenziato con effetto immediato (doc. B inc. n. OA.2005.113 rich.);

 

                                         che con petizione 28 giugno 2005 (inc. n. OA.2005.113) egli, ritenendo non giustificato il provvedimento adottato nei suoi confronti, ha chiesto la condanna dell’ex datrice di lavoro al pagamento di fr. 189'782.90 (stipendio e tredicesima pro rata fino alla scadenza del termine di disdetta ordinaria, indennità per vacanze non godute, pagamento di ore straordinarie e di alcuni bonus) e di un imprecisato importo, poi indicato in sede conclusionale in 5 salari mensili, a titolo di indennità per licenziamento in tronco ingiustificato;

 

                                         che la controparte si è opposta alla petizione con risposta 28 settembre 2005, contestando ogni pretesa avversaria; in via riconvenzionale ha quindi chiesto la sua condanna al pagamento di fr. 44'494.35 oltre interessi (risarcimento per danni vari);

 

                                         che il 22 marzo 2005, il giorno successivo al licenziamento, il presidente del consiglio d’amministrazione di AP 1 ha offerto ad AO 1 di acquistare le sue 35 azioni per fr. 50'000.- (doc. 1), proposta poi accettata da quest’ultimo, il quale ha in seguito provveduto a trasmettergli quei titoli;

 

                                         che, non essendogli stato pagato il prezzo di vendita, egli ha fatto spiccare nei confronti della società il PE n. __________ dell’UEF di Locarno per fr. 50'000.- (doc. H inc. n. EF.2005.329 rich.), al quale l’escussa ha interposto opposizione, poi rigettata in via provvisoria dal Pretore con sentenza 29 agosto 2005 (doc. A);

 

                                         che con petizione 28 settembre 2005 (inc. n. OA.2005.159), cui AO 1 (in seguito: convenuto) si è opposto, AP 1 (in seguito: attrice) ha chiesto il disconoscimento del debito di fr. 50'000.- più interessi e fr. 100.- di spese esecutive di cui al PE, rilevando da una parte di aver concluso il contratto di compravendita in rappresentanza degli altri azionisti e di non essere con ciò la debitrice del prezzo di vendita ed evidenziando dall’altra come quel debito fosse in ogni caso (parzialmente) estinto dalla pretesa compensatoria di fr. 44'494.35 oltre interessi (fatta valere quel medesimo giorno con la già menzionata domanda riconvenzionale);

 

                                         che il Pretore, dopo aver congiunto - su richiesta dell’attrice - le due cause per l’istruttoria, con due separate sentenze rese l’11 agosto 2009, ha accolto la petizione del convenuto e respinto la domanda riconvenzionale dell’attrice (inc. n. OA.2005.113) rispettivamente ha respinto la petizione di quest’ultima (inc. n. OA.2005.159): con particolare riferimento all’azione di disconoscimento del debito egli da un parte ha osservato che l’attrice aveva concluso il contratto di compravendita a suo nome e per suo conto e quindi non in rappresentanza di altri e dall’altra ha rilevato che con l’altra sentenza resa quel giorno era stata negata l’esistenza di eventuali crediti dell’attrice nei confronti del convenuto di modo che l’eccezione di compensazione (relativa a quelle identiche pretese) doveva pure essere disattesa;

 

                                         che l’attrice ha impugnato entrambe le decisioni;

 

                                         che con il - breve e confuso - appello 4 settembre 2009 che qui ci occupa (inc. n. 12.2009.167), avversato dal convenuto con osservazioni 28 settembre 2009, l’attrice chiede di riformare il querelato giudizio nel senso di accogliere la sua petizione;

 

                                         che essa, pur ammettendo di non essere stata in grado di dimostrare di aver concluso il contratto di compravendita in rappresentanza degli altri azionisti, ritiene, sulla base di quanto indicato nell’appello di pari data da lei inoltrato nei confronti dell’altra sentenza pretorile (inc. n. 12.2009.168) e dell’esito di quel gravame, di poter opporre al credito del convenuto la pretesa compensatoria di fr. 44'494.35 oltre interessi (“per contro, sulla scorta del parallelo atto di appello relativo alla vertenza OA.2005.113 della Pretura del Distretto di Locarno-Campagna, si evidenzia l’accoglimento integrale della domanda riconvenzionale posta in quella sede, parallelamente venendo respinta integralmente la petizione proposta dal signor AO 1, di modo che sulla scorta dell’esito di quella procedura andrà a questo punto verificata l’eccezione di compensazione cautelativamente sollevata dalla AP 1 con la procedura OA.2005.159 della Pretura del Distretto di Locarno-Campagna, la cui sentenza è avversata con il presente atto di appello, eccezione ribadita in questa sede. Quindi l’esito del presente appello è integralmente condizionato dall’esito dell’appello relativo alla vertenza OA.2005.113 della Pretura del Distretto di Locarno-Campagna”, cfr. appello p. 3);

 

                                         che il gravame dev’essere dichiarato irricevibile in ordine per carenza di motivazione (art. 309 cpv. 2 lett. f e cpv. 5 CPC), la giurisprudenza avendo già avuto modo di stabilire che il semplice richiamo alle motivazioni espresse in un altro allegato ricorsuale, come dev’essere in sostanza considerato quello formulato dall’attrice nella presente fattispecie, non vale a supplire la motivazione totalmente mancante nell’appello in esame (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 20 ad art. 309);

 

                                         che l’impugnativa sarebbe per altro infondata anche nel merito (fermo restando che essa lo è già, aritmeticamente, almeno per la somma di fr. 5'505.65, ovvero per la differenza tra il credito del convenuto e la pretesa compensatoria dell’attrice);

 

                                         che in effetti la reiezione dell’appello dell’attrice in merito alla domanda riconvenzionale, che essa chiede di decidere prima di esaminare il gravame che ci occupa (“sulla scorta dell’esito di quella procedura andrà a questo punto verificata l’eccezione di compensazione “), significherebbe che al convenuto, non tenuto con ciò a pagare i fr. 44'494.35, tale somma nemmeno potrebbe essere opposta in compensazione del suo credito di fr. 50'000.-;

 

                                         che l’accoglimento (almeno parziale) di quell’appello farebbe invece sì che il convenuto sia senz’altro tenuto a pagarle (almeno parzialmente) quei fr. 44'494.35, per cui l’attrice non potrebbe comunque pretendere che quello stesso importo sia poi posto in compensazione con il credito di fr. 50'000.- vantato dalla controparte, siccome in tal caso la somma di fr. 44'494.35 verrebbe considerata due volte;

 

                                         che, in altre parole, l’attrice, in questa seconda evenienza, poteva chiedere, alternativamente, o di accogliere la domanda riconvenzionale per fr. 44'494.35 o di porre in compensazione quella stessa somma nella contemporanea azione di disconoscimento di debito: avendo scelto la prima opzione (con la richiesta di accogliere dapprima l’appello sulla domanda riconvenzionale), la seconda non entra ovviamente più in considerazione;

 

                                         che in definitiva l’appello in esame deve pertanto essere respinto nella misura in cui è ricevibile;

 

                                         che la tassa di giustizia, le spese e le ripetibili della procedura di secondo grado, calcolate sulla base di un valore litigioso di fr. 50'000.-, seguono la soccombenza (art. 148 CPC), ritenuto che nella commisurazione delle ripetibili si è tenuto conto della relativa stringatezza delle osservazioni della parte vincente (art. 13 cpv. 1 del Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili; cfr. pure II CCA 21 novembre 1994 inc. n. 80/94, 31 maggio 1995 inc. n. 12.95.83, 4 luglio 1997 inc. n. 12.97.48, 13 ottobre 2005 inc. n. 12.2004.148, 13 novembre 2006 inc. n. 12.2005.185, 6 ottobre 2010), oltretutto concernenti più che altro l’altro appello di pari data.

 

 

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 148 CPC e la TG

 

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                    I.   L’appello 4 settembre 2009 di AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile.

 

                                   II.   Le spese della procedura d’appello consistenti in:

 

                                         a) tassa di giustizia                                    fr.    750.-

                                         b) spese                                                      fr.      50.-

                                         Totale                                                           fr.    800.-

 

                                         da anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico con l’obbligo di rifondere alla parte appellata fr. 500.- per ripetibili.

 

                                  III.   Intimazione:

 

-

-

 

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna

 

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                       Il segretario

 

 

 

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1 LTF).