Incarto n.
12.2009.168

Lugano

29 novembre 2010/fb

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,

Walser e Lardelli

 

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

 

 

sedente per statuire nella causa - inc. n. OA.2005.113 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna - promossa con petizione 28 giugno 2005 da

 

 

AO 1

rappr. da RA 2

 

 

contro

 

 

AP 1

rappr. da RA 1

 

 

 

 

con cui l’attore ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 189'782.90 e di un importo imprecisato, poi indicato in sede conclusionale in 5 salari mensili, a titolo di indennità per licenziamento in tronco ingiustificato, domanda avversata dalla convenuta, che in via riconvenzionale ha chiesto la condanna dell’attore al pagamento di fr. 44'494.35 più interessi al 5 % dal 21 marzo 2005;

 

sulle quali il Pretore si è pronunciato, con sentenza 11 agosto 2009, con cui ha accolto la petizione (per fr. 189’782.90 lordi e fr. 34'000.- netti) e respinto la riconvenzionale;

 

appellante la convenuta con atto di appello 4 settembre 2009, con cui chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione e di accogliere la domanda riconvenzionale, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;

 

mentre l'attore con osservazioni 28 settembre 2009 postula la reiezione del gravame pure con protesta di spese e ripetibili;

 

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti

ritenuto

 

 

in fatto e in diritto:

 

 

1.Dal 1990 AO 1 ha lavorato alle dipendenze di AP 1, società attiva nel campo della segnaletica stradale e di cui egli era pure azionista minoritario (in misura del 23.3 %) nonché, dal novembre 1994, membro del consiglio di amministrazione, in qualità di responsabile della gestione.

Con lettera 21 marzo 2005 (doc. B), successiva a due missive datate 19 gennaio (doc. 2) e 14 marzo 2005 (doc. 3) in cui gli erano stati rimproverati l’assunzione del cognato, alcuni ritardi nell’effettuazione dei lavori (con formale avvertimento ad evitare in futuro tali comportamenti) rispettivamente la presa di vacanze contrariamente agli accordi ed altre non meglio precisate mancanze che avevano fatto venire meno la fiducia per un’ulteriore collaborazione, il lavoratore, che era a quel momento in vacanza e in precedenza aveva già disdetto il contratto di lavoro per il successivo 31 maggio, è stato licenziato in tronco.

 

 

2.Con la petizione in rassegna AO 1 ha convenuto in giudizio AP 1 innanzi alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna, evidenziando da una parte come il suo licenziamento immediato fosse ingiustificato - ciò che a suo dire comportava il suo diritto al salario (fr. 18'058.50) ed alla tredicesima pro rata (fr. 1'504.90) fino alla scadenza del termine di disdetta ordinaria ed il riconoscimento di un’indennità ex art. 337c cpv. 3 CO - e rilevando dall’altra di vantare nei confronti dell’ex datrice di lavoro altre pretese, in particolare per le 3 settimane di vacanza non godute (fr. 6'019.50), per le 2’000 ore straordinarie non compensate (fr. 100'400.-) e per la mancata attribuzione dei bonus per il 2003 e 2004 (annualmente di fr. 31’900.-). Di qui la sua richiesta di condannare la convenuta al pagamento di fr. 189'782.90 e di un importo imprecisato, poi indicato in sede conclusionale in 5 salari mensili, a titolo di indennità per licenziamento in tronco ingiustificato.

 

 

                                   3.   La convenuta si è in primo luogo opposta alla petizione. Essa ha contestato che il licenziamento in tronco fosse ingiustificato: da una parte ha rilevato che l’attore sarebbe già stato redarguito ed avvisato, verbalmente e per scritto, in merito ad alcuni episodi, segnatamente per aver assunto il cognato, per aver accumulato ritardi nell’effettuazione di alcuni lavori, per aver preso le vacanze contrariamente agli accordi e per non aver allestito e aggiornato le schede interne dei clienti; dall’altra ha evidenziato altri fatti ritenuti gravi che avrebbero concorso alla decisione di rescindere il contratto, in particolare il fatto che l’attore dal 1990 avrebbe venduto gli scarti di alluminio trattenendo per sé il ricavato (circa fr. 20'000.-), il fatto che egli avrebbe ordinato a due ditte, a spese della convenuta, del materiale per suo uso privato (per fr. 408.80 + IVA a F__________ SA e per fr. 980.- + IVA a W__________ SA), il fatto che egli avrebbe fatto eseguire delle opere a favore di N__________ SA e E____________________ SA senza fatturarle (con un danno imprecisato) e il fatto che avrebbe incitato un dipendente a lavorare “in nero” durante il tempo libero utilizzando il materiale della convenuta senza alcuna contropartita per lei (causandole un danno di fr. 11'000.-, di cui fr. 5'115.- + IVA per il solo materiale). Ed ha poi avversato anche le altre pretese attoree.

                                         In via riconvenzionale ha a sua volta chiesto la condanna della controparte al pagamento di fr. 44'494.35 più interessi al 5 % dal 21 marzo 2005, somma corrispondente al danno causatole dall’attore negli episodi appena evidenziati, cui ha aggiunto altri fr. 12'000.- per il tempo impiegato dai suoi impiegati per risalire e chiarire quelle circostanze (fr. 8'000.-) e per predisporre ed aggiornare le schede interne dei clienti (fr. 4'000.-).

 

 

                                   4.   Il Pretore, con la sentenza qui impugnata, ha accolto la petizione (per fr. 189’782.90 lordi e fr. 34'000.- netti) e respinto la domanda riconvenzionale. Egli ha ritenuto ingiustificato il licenziamento in tronco ed ha con ciò riconosciuto all’attore il salario e la tredicesima pro rata fino alla scadenza del termine di disdetta ordinaria, riconoscendogli poi un’indennità ex art. 337c cpv. 3 CO pari a 5 mensilità (fr. 34'000.-). Ha ammesso le altre pretese attoree, segnatamente quelle per vacanze non godute, ore straordinarie non compensate e bonus non attribuiti per il 2003 e 2004. E ha disatteso tutte le pretese fatte valere dalla convenuta. Gli oneri processuali dell’azione principale (tassa di giustizia di fr. 6'000.-, spese di fr. 265.- e ripetibili di fr. 15'000.-) come pure dell’azione riconvenzionale (tassa di giustizia di fr. 1’400.-, spese di fr. 6’230.- e ripetibili di fr. 4'000.-) sono stati posti a carico della convenuta.

 

 

5.Dell’appello con cui la convenuta chiede di riformare il querelato giudizio nel senso di respingere la petizione e di accogliere la domanda riconvenzionale e delle osservazioni con cui l’attore postula la reiezione del gravame, si dirà, per quanto necessario, nei prossimi considerandi.

 

 

6.L'art. 337 CO dispone che il datore di lavoro e il lavoratore possono disdire con effetto immediato il rapporto di lavoro per cause gravi, segnatamente quando la continuazione del contratto, in buona fede, non può più essere pretesa. Ciò è il caso quando il rapporto di fiducia tra le parti è così compromesso da non permettere una collaborazione costruttiva, di modo che la disdetta immediata appare essere l'unica soluzione praticabile. Il licenziamento con effetto immediato è un provvedimento eccezionale, che deve essere ammesso in modo restrittivo (DTF 127 III 351 consid. 4a, 130 III 28 consid. 4.1 e 213 consid. 3.1). Manchevolezze minori possono sì giustificare una disdetta immediata, ma solo se si verificano ripetutamente malgrado espliciti avvertimenti sull'eventualità della disdetta (DTF 129 III 351 consid. 2.1, 130 III 28 consid. 4.1). Il giudice valuta secondo il suo libero apprezzamento se la violazione dei doveri contrattuali raggiunge la necessaria gravità, considerando le circostanze concrete, in applicazione dei principi di diritto e dell'equità (DTF 127 III 313 consid. 3). Il datore di lavoro che disdice il contratto, ritenendo dati i presupposti per il licenziamento in tronco, deve in ogni caso recarne la prova (Brunner/Bühler/Wäber/Bruchez, Kommentar zum Arbeitsvertragsrecht, n. 13 ad art. 337 CO; II CCA 7 settembre 2007 inc. n. 12.2007.85, 26 giugno 2008 inc. n. 12.2006.164).

 

 

7.Nel querelato giudizio il Pretore ha esaminato le singole manchevolezze rimproverate dalla convenuta all’attore e ha concluso che le stesse non permettevano di giustificarne il licenziamento immediato. A fronte della diversa opinione della convenuta, che in questa sede ritiene errato l’assunto pretorile, è necessario passarle in rassegna ad una ad una.

 

 

                                7.1   Il Pretore ha innanzitutto ritenuto che il fatto, rimproverato dalla convenuta all’attore con lo scritto 19 gennaio 2005 (doc. 2), che costui avesse assunto il cognato senza la sua autorizzazione e senza disporre dei necessari permessi amministrativi non era tale da giustificare il suo successivo licenziamento in tronco. A suo giudizio, non risultava che, dopo quelle lamentele, l’attore avesse ancora assunto del personale. E in ogni caso era stato provato che l’assunzione era avvenuta, il 15 novembre 2004, quando cioè l’attore aveva ottenuto i necessari permessi da parte dell’Ufficio della manodopera estera. Con l’appello la convenuta rileva che l’assunzione del parente dell’attore, non autorizzata, era in realtà avvenuta già nell’ottobre 2004 e che a quel momento l’attore aveva omesso di chiedere i necessari permessi, che erano poi stati ottenuti solo a metà novembre, a seguito dell’insistenza della società. La censura è irricevibile, in quanto la convenuta non ha ritenuto di censurare nel gravame anche l’altra argomentazione pretorile, per altro ineccepibile, secondo cui, dopo l’avvertimento del 19 gennaio 2005, l’attore non avesse più provveduto ad assumere altro personale. Per giurisprudenza invalsa, affinché si possa ottenere l’accoglimento di un appello interposto contro una decisione retta da due motivazioni indipendenti, occorre impugnarle, con successo, entrambe (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 19 ad art. 309).

 

 

                                7.2   Il giudice di prime cure ha in seguito ritenuto che nemmeno il fatto, rimproverato dalla convenuta all’attore sempre con lo scritto di cui al doc. 2, che vi fossero stati dei ritardi nell’esecuzione di alcune opere era tale da giustificare il suo licenziamento immediato, in quanto quegli eventuali ritardi erano riconducibili all’eccessiva mole di lavoro rispettivamente alla mancanza di manodopera e siccome l’attore nel periodo in cui era stato rimproverato di aver accumulato quei ritardi era stato malato (esaurimento nervoso) così che gli stessi non potevano in ogni caso essergli imputati. In questa sede la convenuta si dilunga sulla questione dei ritardi, rilevando come gli stessi, a suo dire provati, non erano dovuti alla carenza di manodopera, alla quale era stato in effetti ovviato a far tempo dal 2001, ma piuttosto a una non corretta gestione aziendale del lavoro da parte dell’attore rispettivamente al suo impegno in attività private, quali l’edificazione della sua casa. Contrariamente a quanto ritenuto dalla convenuta, non è provato che i ritardi nell’esecuzione delle opere fossero dovuti al fatto che l’attore avesse costruito la sua casa, il fatto che egli potesse aver discusso presso la convenuta con un dipendente di N__________ SA (teste __________ nel doc. 11 ad 11) non essendo ancora sufficiente per ammettere la circostanza, che per altro neppure è notoria. Quand’anche si volesse ammettere che i ritardi non erano dovuti all’eccessiva mole di lavoro o alla carenza di manodopera (come invece risultava dai testi __________, verbale p. 3, e __________, verbale p. 3), circostanze di per sé imputabili alla convenuta, ma piuttosto a una non corretta gestione aziendale del lavoro da parte dell’attore, resterebbe comunque il fatto che la convenuta non si è confrontata nell’appello con l’argomentazione pretorile secondo cui quei ritardi non potevano in ogni caso essere imputati all’attore, siccome lo stesso era stato malato nel periodo in cui era stato rimproverato di averli accumulati. Non avendo la convenuta preso posizione su questa seconda argomentazione indipendente del Pretore, che, non censurata, deve essere considerata proceduralmente assodata (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 30 ad art. 307), nemmeno è dunque necessario, per i motivi già addotti al considerando precedente (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 19 ad art. 309), vagliare la censura sulle ragioni dei ritardi, che va cosi dichiarata irricevibile.

 

 

                                7.3   Il giudice di prime cure, riferendosi al rimprovero mosso dalla convenuta all’attore nella lettera 14 marzo 2005 (doc. 3), ha quindi osservato che quest’ultimo neppure poteva essere licenziato in tronco per aver preso le sue vacanze prima di aver terminato dei lavori urgenti. Al proposito egli ha ritenuto che le lamentele della convenuta erano avvenute in relazione alle vacanze che l’attore stava facendo in quel momento e che non risultava che in precedenza gli fosse mai stato negato di prendere vacanza in quel periodo. Nel gravame la convenuta osserva invece che l’attore, come del resto già in un caso precedente, era stato diffidato verbalmente e per scritto a terminare i lavori urgenti prima di poter andare in vacanza. Il rilievo è in realtà privo di significato. Quand’anche si volesse condividere l’argomentazione di parte convenuta, resterebbe in ogni caso il fatto che essa non ha allora ritenuto di licenziare in tronco l’attore a seguito di quella circostanza: nello scritto di cui al doc. 3, pur avendo certo rimproverato la presa di vacanze contrariamente agli accordi e persino evidenziato il venir meno della fiducia per un’ulteriore collaborazione, essa non ha in effetti ritenuto di disdire già a quel momento il contratto, provvedimento che è stato da lei preso solo 7 giorni dopo (doc. B; cfr. pure doc. H del 15 marzo 2005 dove la convenuta ribadisce di voler continuare la collaborazione), senza che questa ragione potesse più essere considerata a giustificazione del provvedimento (cfr. per analogia Favre/Munoz/Tobler, Le contrat de travail, Code annoté, 2ª ed., n. 1.53 ad art. 337 CO). La convenuta non ha del resto preteso che il licenziamento immediato sia in seguito stato da lei pronunciato siccome l’attore aveva omesso di ripresentarsi al lavoro, come invece intimatogli nel doc. 3.

 

 

                                7.4   Il Pretore ha di seguito ritenuto infondato il rimprovero mosso dalla convenuta all’attore di non aver allestito e aggiornato le schede interne dei clienti conformemente alle direttive ricevute, osservando che non vi era stata alcuna violazione di direttive: a suo giudizio, l’attore aveva in effetti sostenuto che la società non aveva adottato modalità di allestimento delle schede in quanto la discussione al proposito era ancora aperta e la convenuta non aveva provato il contrario e anzi, tenuta a provare l’esistenza delle direttive (ancor prima della loro eventuale violazione), neppure aveva adempiuto al suo onere probatorio. In questa sede la convenuta ritiene che la conclusione del giudice di prime cure sarebbe contraddetta da inequivocabili prove agli atti, in particolare dalla “scheda di ordinazione” di cui al doc. 8 e dalla testimonianza di __________, tanto più che l’attore, negando l’esistenza delle schede di lavoro da lui stesso compilate, aveva ammesso la violazione delle direttive circa il loro aggiornamento. Non è innanzitutto chiaro se ed eventualmente in quale misura la convenuta abbia in tal modo censurato l’assunto pretorile, per adempiere all’onere di motivazione essendo in effetti necessario che essa spieghi dettagliatamente per quale motivo la diversa conclusione del giudice di prime cure sarebbe errata e dunque da riformare (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 23 e 27 ad art. 309), ciò che non sembra aver fatto. Ma tant’è. Fatto sta che l’esistenza agli atti di una “scheda di ordinazione” allestita dall’attore (doc. 8), che neppure è dato a sapere se corrisponda o meno alle schede interne dei clienti qui in esame, non prova ancora che l’attore fosse stato oggetto di direttive circa le modalità del loro allestimento ed aggiornamento, da lui eventualmente poi disattese. E nemmeno il teste __________ (sentito in sede penale, cfr. doc. 11), di cui la convenuta non menziona invero gli stralci delle deposizioni testimoniali rilevanti a suo dire disattese dal primo giudice, è per altro stato in grado di riferire qualcosa a proposito di queste direttive, avendo al più segnalato l’assenza di alcune fatture inerenti comande di materiale rispettivamente la mancata registrazione da parte dell’attore di alcuni ordini relativi a lavori effettuati che comunque risultavano nelle liste contabili (ad 18). E neppure risulta infine che l’attore abbia negato l’esistenza delle schede di ordinazione (egli ha semmai negato l’esistenza delle schede interne dei clienti, cfr. replica p. 5) rispettivamente che in tal modo abbia (implicitamente) ammesso la violazione delle direttive circa il loro aggiornamento. In definitiva la censura, qualora dovesse essere considerata ricevibile, risulta priva di fondamento.

 

 

                                7.5   Il primo giudice ha poi escluso che il fatto che l’attore avesse venduto il materiale di scarto della convenuta (in particolare scarti di alluminio) senza fornire la documentazione per la sua contabilizzazione potesse giustificare il suo licenziamento immediato. Egli ha evidenziato che l’attore aveva riversato il provento delle vendite a favore dei dipendenti e meglio per pagare una multa presa da uno di loro durante un prolungato orario di servizio, per pagare talvolta i loro pasti e per acquistare caffè, latte, zucchero e altre piccolezze da consumare durante le pause. Ha ritenuto che in tali circostanze l’agire dell’attore, che era pur sempre azionista della convenuta e responsabile del personale, era finalizzato a favorire i dipendenti della società e, in ultima analisi, a creare un clima di lavoro positivo all’interno della stessa, concludendo che un simile impiego del denaro aveva semmai favorito la convenuta, ritenuto che, se i dipendenti erano impiegati fuori sede, essa avrebbe comunque dovuto pagar loro i pasti. Per il resto, rilevato che parte di questi proventi, annualmente aggirantesi tra fr. 1'200.- e fr. 2'000.-, risultavano essere stati consegnati alla segretaria della società e che neppure la stima effettuata dal perito giudiziario (che si era basato su documentazione frammentaria) era attendibile, ha osservato che nemmeno sarebbe stato possibile determinare l’importo che era stato così destinato ai dipendenti. Sempre a suo giudizio, all’occorrenza e nella peggiore - per l’attore - delle ipotesi, si poteva dunque ipotizzare che solo metà dei proventi, annualmente pari a fr. 600.-/1'000.-, era stata utilizzata in favore del personale, cifra assolutamente contenuta e di cui l’attore, quale “responsabile delle attività societarie nel Canton __________”, doveva pur poter disporre liberamente. In questa sede la convenuta non ritiene provato che l’attore avesse utilizzato il provento della vendita del materiale di scarto così come indicato nella sentenza impugnata, i testi __________ e __________, che avevano dichiarato di non sapere nulla in proposito, avendo implicitamente smentito il diverso assunto dei testi __________ e __________, i quali, a loro volta, nemmeno avevano riferito con certezza in merito al pagamento dei pasti. Non essendo così provato l’esatto utilizzo dei fondi e non essendo neppure dimostrata la parziale consegna dei ricavi alla segretaria, l’attore aveva a suo dire commesso un illecito civile nei suoi confronti, cagionandole un danno annuo mediamente pari ad almeno fr. 2'000.-. Nella migliore - per l’attore - delle ipotesi, andavano in ogni caso evidenziati alcuni aspetti “inquietanti”, tali da far apparire comunque illecito il suo agire: si pensi al fatto che le vendite erano avvenute sotto pseudonimo per non far pagare l’IVA alla società, con il rischio per lei di problemi di fronte alle autorità, ed al fatto che i proventi sarebbero stati utilizzati in modo diseguale tra i dipendenti, ciò che avrebbe potuto causare tensioni o persino divisioni tra loro.

 

 

                             7.5.1   È a ragione che il Pretore ha ritenuto provato che l’attore avesse utilizzato il provento della vendita del materiale di scarto a favore dei dipendenti della convenuta. In tal senso, oltre beninteso allo stesso attore (sentito in sede penale, cfr. doc. 11), si erano in effetti espressi sia il teste __________ (cfr. doc. 11 ad 8; verbale p. 2) sia il teste __________ (cfr. doc. 11 ad 3 e 4; verbale p. 4), non ritenuti inattendibili dalla convenuta. Il fatto che il teste __________ (verbale, domanda rogatoriale ad 11) e, implicitamente, la teste __________ (verbale p. 2) abbiano dichiarato di non essere stati informati circa l’utilizzo dei ricavi a favore dei dipendenti, dei quali essi pure facevano parte, non significa ancora che abbiano negato che i soldi possano essere stati utilizzati in quel modo, sconfessando implicitamente gli altri testimoni. Il fatto che la teste __________ (verbale p. 2) abbia riferito che il necessario per il caffè veniva acquistato di tasca propria da tutti i dipendenti, che ogni tanto le consegnavano delle mance o il ricavo di alcuni lavoretti per i necessari acquisti, conferma certo che la “cassa-caffè” fosse finanziata in quel modo, ma anche in questo caso non esclude che vi potessero essere stati anche dei finanziamenti, a sua insaputa, secondo le modalità indicate dagli altri testi. Quanto alla loro mancata conoscenza della circostanza, la stessa è verosimilmente dovuta anche alla loro particolare occupazione o posizione all’interno della convenuta, il primo non essendosi occupato delle vendite (verbale, domanda rogatoriale ad 10 seg.), la seconda, occupata solo al mattino (cfr. doc. 11 ad 6), essendo stata assente allorché le stesse venivano effettuate, ovvero al pomeriggio. Che il ricavo delle vendite sia stato utilizzato anche per il pagamento dei pasti fuori sede dei dipendenti risulta dalla testimonianza di __________ (verbale p. 4), il quale nell’occasione ha meglio precisato quanto da lui dichiarato in sede penale (cfr. doc. 11 ad 4), dove era apparso solo possibilista in merito a un tale utilizzo.

 

 

                             7.5.2   Anche il giudizio con cui il Pretore ha concluso per l’impossibilità di determinare l’ammontare dei fondi effettivamente utilizzati a favore dei dipendenti, che ha in definitiva ipotizzato essere al massimo pari a circa fr. 600.-/1'000.- all’anno, può essere confermato. È vero che i testi __________ (cfr. doc. 11 ad 2 e 6) e __________ (cfr. doc. 11 ad 9) hanno stimato in fr. 1'200.-/2'000.- il ricavo annuo da queste vendite. Ed è pure vero che il teste __________ ha dichiarato che parte di questi proventi erano poi stati da lui consegnati alla segretaria della società (cfr. doc. 11 ad 5), circostanza tuttavia implicitamente negata dalla teste __________. Contrariamente all’assunto della convenuta, ciò non fa però sì che le due opposte testimonianze si elidano, con la conseguenza che l’intero importo stimato di fr. 1'200.-/2'000.- sarebbe stato utilizzato a favore dei dipendenti. In effetti, oltre al teste __________, anche il teste __________ (cfr. doc. 11 ad 5) ha riferito di aver qualche volta consegnato quei ricavi a __________, aggiungendo di averli in alcune occasioni consegnati anche al vecchio direttore della società __________. Oltretutto nel gennaio 2005, senza che la teste __________ se ne sia apparentemente accorta, sono stati effettivamente registrati dei ricavi da queste vendite (cfr. doc. 4b), ciò che sminuisce la forza probatoria della teste, la quale aveva escluso l’esistenza di registrazioni in proposito fino al marzo 2005 (cfr. doc. 11 ad 1; verbale p. 2). Si aggiunga che anche la convenuta stessa aveva per finire ammesso che, almeno nel 2004, era stata a quel proposito registrata una diminuzione del costo del materiale alla scheda del conto 4000 (appello p. 8). Quanto alla stima effettuata dal perito giudiziario, ritenuta inattendibile dal Pretore, la convenuta, venendo meno al suo obbligo di motivazione (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC), non ha spiegato in questa sede perché la stessa dovrebbe invece essere ritenuta convincente, non essendo per altro neppure vero che le percentuali di scarto indicate dal perito (perizia p. 5) sarebbero state identiche a quelle indicate dal teste __________ (verbale, domanda rogatoriale ad 9).

 

 

                             7.5.3   In merito ai presunti aspetti “inquietanti”, evidenziati dalla convenuta nell’appello e a suo dire tali da far apparire comunque illecito l’agire dell’attore, si osserva quanto segue. Non è innanzitutto provato che l’utilizzo di nomi di fantasia in occasione delle vendite del materiale fosse stato richiesto dall’attore allo scopo di non far pagare l’IVA alla società, il teste __________ avendo unicamente riferito di aver immaginato che il motivo fosse quello (cfr. doc. 11 ad 20), ciò che non costituisce però ancora una prova sufficiente (Cocchi/Trezzini, CPC-TI App., op. cit., m. 3 ad art. 237, con riferimento alle opinioni rese dal teste). La circostanza è per altro stata addotta per la prima volta solo in questa sede ed è con ciò irricevibile (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC). Anche il fatto che i proventi sarebbero stati utilizzati in modo diseguale tra i dipendenti è stato addotto per la prima volta solo in questa sede ed è irricevibile (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC).

 

 

                             7.5.4   In questa sede la convenuta non ha censurato l’assunto pretorile, che deve con ciò essere ritenuto assodato (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 30 ad art. 307), secondo cui l’impiego del ricavo delle vendite del materiale di scarto a favore dei dipendenti aveva semmai favorito la convenuta, ritenuto che, se i dipendenti erano impiegati fuori sede, essa avrebbe comunque dovuto pagar loro i pasti. In tal modo è stato da lei ammesso, per lo meno implicitamente, che almeno una parte (non meglio definita) dei ricavi sarebbe comunque stata da attribuire ai suoi dipendenti, senza che all’attore potesse essere con ciò rimproverato un uso improprio degli stessi. Ma soprattutto essa non ha censurato l’altro assunto del Pretore, secondo cui l’attore, quale “responsabile delle attività societarie nel Canton __________”, doveva pur poter disporre liberamente dell’importo ipotizzato in fr. 600.-/1'000.- annui, ricavato con quelle vendite. In tali circostanze, dovendosi dunque ammettere che costui, nella sua particolare posizione all’interno della convenuta, poteva in ogni caso disporre di importi del genere, si può senz’altro concludere, con il giudice di prime cure, che il comportamento da lui tenuto nell’occasione non appariva oggettivamente tale da giustificarne l’allontanamento immediato.

 

 

                                7.6   Nel prosieguo della sua esposizione, il Pretore ha ritenuto non provato il rimprovero della convenuta secondo cui l’attore l’avrebbe danneggiata ordinando materiale per uso proprio.

                                         Il giudice di prime cure ha dapprima rilevato che la fornitura alla convenuta di un perforatore della ditta W__________ SA, del valore di fr. 980.-, era stata frutto di un errore da parte di quest’ultima e che il perforatore, non pagato, era poi stato restituito al fornitore, che aveva emesso una nota di credito a favore della convenuta stessa. Con riferimento alla fattura di fr. 408.80 della ditta F__________ SA, ha invece osservato che l’attore aveva sì ordinato a nome della convenuta quel materiale per ottenere uno sconto, ma aveva poi informato e predisposto in ditta che la fattura gli fosse consegnata per pagarla personalmente, concludendo che egli non aveva agito nel tentativo di danneggiare la convenuta. In questa sede, la convenuta non ha censurato tali accertamenti. Essa non ha in particolare più preteso che quelle circostanze, a suo dire rilevanti nell’ambito della domanda riconvenzionale, potessero esserlo anche per il licenziamento in tronco dell’attore. La questione non necessita pertanto di essere qui approfondita.

 

 

                                7.7   Per il Pretore, anche i lavori che l’attore aveva svolto per N__________ SA e E____________________ SA non giustificavano il suo licenziamento. A suo giudizio, in primo luogo la convenuta non era stata in grado di smentire che si era trattato di lavori di poca importanza e neppure aveva cercato di provare che l’attore avrebbe usufruito in cambio di lavori da parte delle due ditte nella sua abitazione. Inoltre la convenuta con le conclusioni non si era più avvalsa di questi episodi per giustificare il licenziamento in tronco. E infine ha riconosciuto che l’attore aveva riversato l’importo di fr. 50.- pagatogli da N__________ SA nella “cassa-caffè” e che la fattura riguardante il lavoro svolto per E____________________ SA era stata da lui direttamente saldata. In questa sede la convenuta si limita ad affermare, dopo aver citato alcuni testimoni (__________, __________ e __________) che riferivano genericamente in merito ai lavori svolti per queste ditte, che l’attore avrebbe in tal modo favorito i suoi interessi privati a scapito della società. La censura è irricevibile. La convenuta non ha in effetti censurato i motivi indipendenti addotti dal Pretore, specialmente gli ultimi due, spiegando in che modo gli stessi sarebbero errati (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC). E comunque non ha nemmeno spiegato da quali circostanze si potesse concludere che l’attore aveva agito a suo scapito, dalle testimonianze da lei citate non evincendosi nulla di rilevante al proposito.

 

 

                                7.8   Il Pretore ha infine ritenuto che nemmeno potesse giustificare il licenziamento in tronco dell’attore il fatto che quest’ultimo avesse incaricato un dipendente di eseguire, nei locali e con materiale della convenuta, dei lavori per la ditta d____________________, la quale aveva poi provveduto a pagare direttamente quel dipendente, senza contropartita per la convenuta. Per il primo giudice, quel dipendente aveva in effetti riferito che l’attore aveva autorizzato l’esecuzione di quel lavoro al di fuori dell’orario di lavoro in quanto non sarebbe stato possibile svolgerlo nell’orario normale, ritenuto che l’accordo prevedeva comunque che il materiale, appositamente conteggiato, sarebbe poi stato fatturato alla convenuta. Nonostante fosse vero che l’attore, invece di autorizzare il dipendente a lavorare per il cliente durante il fine settimana, avrebbe forse potuto chiedergli di svolgere quel lavoro come ore straordinarie, il giudice di prime cure ne ha concluso che costui, dando in tal modo seguito ad un’ordinazione che altrimenti avrebbe dovuto declinare, aveva cercato di favorire la convenuta, la quale in seguito non si sa perché non aveva poi provveduto a fatturare il materiale. Nell’appello la convenuta ha rammentato che il suo dipendente aveva confermato di aver eseguito privatamente, su richiesta dell’attore, dei lavori poi pagatigli direttamente dal cliente, utilizzando materiale e l’officina della società, ed ha ribadito che un tale agire era inammissibile da parte di un responsabile, siccome tutte le opere per i clienti dovevano essere fatturate da lei (che avrebbe poi provveduto a retribuire il dipendente per lo straordinario), e in quanto un tale modo di agire era contrario alla deontologia professionale, non essendo accettabile che si insegnasse così a un dipendente ad eseguire, nei locali e con materiale della società, dei lavori per un cliente poi pagati da quest’ultimo. La censura è ancora una volta irricevibile per carenza di motivazione (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC). La convenuta omette in effetti di prendere posizione sull’accertamento pretorile secondo cui l’accordo con il cliente prevedeva che il materiale, appositamente conteggiato, sarebbe poi stato fatturato dalla convenuta (che poi però, non si capiva perché, non aveva provveduto a fatturarlo), per cui in definitiva l’attore, così facendo, aveva cercato di favorire la convenuta. Per il resto, è senz’altro vero, come per altro riconosciuto anche dal Pretore, che l’attore, invece di autorizzare il dipendente a lavorare per il cliente durante il fine settimana, avrebbe potuto chiedergli di svolgere quel lavoro come ore straordinarie. Sennonché non risulta, nelle particolari circostanze, che la modalità di esecuzione del lavoro e di fatturazione concordata fosse stata adottata per danneggiare la convenuta o con altre finalità disdicevoli, segnatamente per “insegnare” al dipendente a lavorare “in nero”.

 

 

                                7.9   Sempre nell’appello la convenuta rileva di aver affermato in causa di non aver mai ricevuto lo scritto di protesta dell’attore contro il licenziamento in tronco con l’offerta di ripresa del lavoro (recante la data del 23 marzo 2005, doc. C) e di aver sostenuto che l’attore aveva riconsegnato l’autovettura e la carta telefonica aziendale in segno di acquiescenza (cfr. doc. B), circostanze queste, che, a suo dire, non sarebbero state contestate dalla controparte, la quale neppure in seguito aveva dimostrato di aver protestato contro il licenziamento in tronco e di aver offerto la ripresa del lavoro. Ne conclude che l’attore non aveva dimostrato di aver fatto fronte agli obblighi che gli incombevano, rispettivamente che era attestato che egli avesse tacitamente accettato la disdetta con effetto immediato. La censura è infondata. È vero che negli allegati preliminari la convenuta ha negato di aver ricevuto lo scritto di cui al doc. C (risposta p. 2, duplica p. 2), con cui l’attore avrebbe contestato il licenziamento e offerto di riprendere il lavoro, ed è altrettanto vero che l’attore non ha provato di averlo inviato: sennonché, diversamente da quanto stabilito per il lavoratore licenziato abusivamente (art. 336b CO), la legge non obbliga il lavoratore licenziato in tronco a fare opposizione alla disdetta entro un determinato termine, per cui l’assenza di un tale scritto di protesta non è decisivo. La circostanza non può dunque valere come accettazione del provvedimento e ciò anche se, come nel caso di specie, l’attore, così richiesto, aveva poi provveduto a riconsegnare l’autovettura e la carta telefonica aziendale (cfr. doc. B). Nell’allegato di replica (p. 3) l’attore ha in effetti contestato, almeno implicitamente, che la riconsegna di quegli effetti fosse avvenuta a titolo di acquiescenza, come invece preteso dalla controparte (risposta p. 2), sostenendo in particolare che anche il direttore della società avrebbe comunque preso atto della volontà dell’attore risultante dal doc. C, dichiarando di voler risolvere la questione in amicizia. In assenza di un’esplicita indicazione di accettazione del licenziamento nel doc. B, non si può dunque ritenere che la consegna di quegli oggetti abbia avuto conseguenze preclusive per l’attore, che al contrario, a prescindere da quanto indicato nel doc. C, ha comunque immediatamente lasciato intendere di non voler accettare il licenziamento in tronco significatogli (cfr. l’inoltro della petizione già dopo poco più di 3 mesi dal licenziamento). Significativo, in tal senso, è pure il fatto che la convenuta abbia ammesso che le parti si fossero in precedenza incontrate per cercare una soluzione bonale (risposta p. 6).

 

 

                              7.10   In definitiva, per terminare il capitolo dedicato alla questione del carattere ingiustificato del licenziamento in tronco dell’attore, si osserva che le ragioni addotte dalla convenuta non sono tali da giustificare un licenziamento immediato, tanto più che sulla questione dell'esistenza dei giusti motivi a sostegno di un tale provvedimento il giudice di prime cure gode di un ampio potere di apprezzamento (art. 337 cpv. 3 CO), censurabile in appello solo in caso di abuso (DTF 127 III 153 consid. 1a; II CCA 10 marzo 2006 inc. n. 12.2005.117, 26 giugno 2008 inc. n. 12.2006.164, 17 ottobre 2008 inc. n. 12.2008.45), che in concreto non è ravvisabile. Tale soluzione si giustifica a maggior ragione se si pensa che la convenuta non aveva ritenuto di voler disdire immediatamente il contratto già il 14 marzo 2005, quando, a suo dire (doc. 3), erano invece già presenti delle circostanze tali da far venire meno la sua fiducia per un’ulteriore collaborazione. Oltretutto, in presenza di un contratto di lavoro già disdetto in via ordinaria e con un termine di disdetta ormai prossimo alla sua scadenza, come nel caso di specie, le condizioni per significare un successivo licenziamento in tronco devono essere apprezzate in modo ancor più rigoroso (Favre/Munoz/Tobler, op. cit., n. 1.5 ad art. 337 CO; SARB 1999 p. 419 consid. 5; DTF 104 II 28 consid. 2; 117 II 560 consid. 3b).

                                   8.   Nel gravame la convenuta non ha di per sé censurato le conseguenze patrimoniali che il Pretore aveva tratto dall’accertamento del carattere ingiustificato del licenziamento in tronco dell’attore. A seguito della conferma di quest’ultimo, accertata nei precedenti considerandi, il giudizio con cui il primo giudice ha riconosciuto all’attore il salario (fr. 18'058.50) e la tredicesima pro rata (fr. 1'504.90) fino alla scadenza del termine di disdetta ordinaria e, sulla base di tutte le circostanze particolari, da lui dettagliatamente esposte, gli ha attribuito un’indennità ex art. 337c cpv. 3 CO pari a 5 salari mensili (fr. 34'000.-) può pertanto essere confermato.

 

 

                                   9.   Nella sentenza qui impugnata il Pretore ha inoltre riconosciuto all’attore la somma di fr. 6'019.50 per 3 settimane di vacanza non godute. Egli ha osservato che la convenuta si era limitata a sostenere che l’attore aveva beneficiato delle vacanze e che, con il versamento dell’ultimo stipendio, era stato tacitato per quelle non godute, rilevando che simili apodittiche affermazioni non provavano tuttavia che l’attore avesse beneficiato o gli fossero state retribuite le 3 settimane di cui reclamava il pagamento. Ed ha evidenziato che la convenuta non aveva contestato il calcolo proposto dall’attore. In questa sede la convenuta adduce innanzitutto di aver contestato negli allegati preliminari il conteggio delle vacanze proposto dall’attore, evidenziando come le stesse fossero state integralmente godute rispettivamente egli ne avesse comunque beneficiato. Osserva che la teste __________ aveva confermato che l’attore aveva effettuato le sue vacanze. E ritiene che l’attore avrebbe in ogni caso potuto effettuare quelle vacanze nel periodo di disdetta. Queste due ultime censure sono senz’altro infondate, la teste __________ avendo sì dichiarato di ricordare che l’attore aveva effettuato le sue vacanze ma avendo poi aggiunto “a volte forse riportandole all’anno successivo” (verbale p. 2), mentre che in base alla giurisprudenza il pagamento delle vacanze non godute dev’essere ammesso, in caso di licenziamento in tronco ingiustificato, qualora il contratto avrebbe preso o avrebbe potuto prendere fine in un termine relativamente breve, di 2 o 3 mesi (DTF 117 II 270 consid. 3b, 128 III 271 consid. 4a/bb; II CCA 12 ottobre 1999 inc. n. 12.1999.135; RtiD 2004 - II p. 694 n. 64c). Resta il fatto che la convenuta aveva effettivamente contestato negli allegati preliminari il conteggio delle vacanze proposto dall’attore, osservando che le ferie erano state godute (risposta p. 6, duplica p. 5) o comunque pagate con il doc. 1 (risposta p. 3, duplica p. 5). Ora, da quest’ultimo documento si evince che egli avrebbe riportato dal 2004 31 giorni di vacanza, ne avrebbe maturati altri 5 fino alla data del suo licenziamento, salvo poi averne goduti 9 nel 2005, con un saldo dunque di 27, di cui 8 sarebbero poi stati pagati con lo stipendio di marzo 2005 ed altri 19 con il conteggio 25 aprile 2005. È vero che l’attore con l’allegato di replica ha dichiarato di non condividere quel conteggio (p. 3 e 6 seg.). Sennonché, alla luce di quanto da lui dichiarato a quel momento (p. 7), ovvero che non avrebbe effettuato vacanze nel 2004 e che nel 2005 si sarebbe concesso 2 giorni in gennaio, oltre alle 2 settimane in cui era stato licenziato in marzo - di cui 7 giorni fino alla data del suo licenziamento (da venerdì 11 a lunedì 21 marzo, cfr. doc. 3 e B) - nulla permette di ritenere che il conteggio qui in discussione sarebbe errato, rispettivamente di chiarire quali sarebbero le 3 settimane di vacanza non considerate in quel conteggio e di cui l’attore non avrebbe beneficiato. Oltretutto dal doc. G, versato agli atti dallo stesso attore - e da lui dunque ritenuto implicitamente corretto -, risultava che a fine aprile 2004 egli vantava 136 ore di vacanza, pari a 16 giorni lavorativi (di 8 ore e mezza ciascuno, cfr. sentenza pretorile p. 27, non censurata su questo punto), per cui appare senz’altro plausibile che nei rimanenti 8 mesi l’attore possa averne maturati altri 15, così da ottenere i 31 giorni riportati nel conteggio di cui al doc. 1, che anche per questo motivo appare attendibile. In definitiva, l’assunto della convenuta secondo cui l’attore avrebbe già beneficiato delle vacanze non godute, che gli erano state nel frattempo pagate (cfr. doc. 1), merita di essere condiviso, così che nulla può essere riconosciuto all’attore a questo titolo. Su questo punto, l’appello deve pertanto essere accolto.

 

 

                                10.   Il Pretore, nel querelato giudizio, ha riconosciuto all’attore fr. 63'800.- a titolo di bonus per gli anni 2003 e 2004. Egli, in estrema sintesi, ha rilevato che in quegli anni i bonus erano stati elargiti agli altri dipendenti, che inoltre la convenuta non aveva spiegato per quale motivo l’attore non ne avrebbe invece avuto diritto e che infine l’importo del bonus rivendicato dall’attore, pari a quello da lui percepito nel 2002 (doc. H), non era stato contestato. In questa sede la convenuta formula due censure al giudizio pretorile: ribadisce l’inesistenza di un diritto ai bonus per i dipendenti e nega di non aver contestato negli allegati preliminari l’ammontare del bonus annuale preteso dall’attore, poi non dimostrato da quest’ultimo. Mentre la prima censura è irricevibile per carenza di motivazione (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC), la convenuta non avendo indicato e provato le ragioni di fatto e di diritto a sostegno della sua tesi, né spiegato per quale motivo il diverso assunto del giudice di prime cure sarebbe errato, la seconda è fondata. È in effetti vero che negli allegati preliminari la convenuta aveva contestato l’ammontare del bonus annuale rivendicato dall’attore (risposta p. 8). Ed è altrettanto vero che questi non è stato in grado di dimostrarlo. Dall’istruttoria si evince che il bonus annuale a favore dei dipendenti veniva calcolato, percentualmente per ogni dipendente (a dipendenza delle sue funzioni), se e nella misura in cui il risultato d’esercizio dalla convenuta superava il 5% della cifra d’affari netta (cfr. verbale del consiglio d’amministrazione del 19 marzo 2001, cfr. doc. IIIB rich.). Ora, nel caso concreto l’attore non ha dimostrato quale sarebbe stato il risultato d’esercizio e la cifra d’affari netta della convenuta nel 2003 e nel 2004 e tanto meno ha provato che per quegli anni gli altri dipendenti avevano ricevuto bonus identici a quello da loro percepito nel 2002 di modo che anche i suoi bonus avrebbero dovuto corrispondere a quello ricevuto nel 2002. In tali circostanze, la pretesa attorea relativa ai bonus deve essere respinta e l’appello, su questo punto, deve essere accolto.

 

 

                                11.   Il Pretore, nell’ambito della petizione, si è infine espresso sulla pretesa dell’attore volta al riconoscimento di fr. 100'400.- per le 2’000 ore straordinarie svolte negli ultimi 5 anni in cui era stato alle dipendenze della convenuta. Egli ha innanzitutto ritenuto che quest’ultima, sulla base della decisione del consiglio d’amministrazione del 19 marzo 2001 che riconosceva all’attore il diritto di compensare il lavoro straordinario, aveva ammesso con le conclusioni che costui, indipendentemente dal ruolo lavorativo svolto nella società, aveva diritto al riconoscimento delle ore straordinarie, tanto più che le stesse, delle quali gli era stato a più riprese garantito il pagamento, gli andavano riconosciute anche per il fatto di aver svolto tali ore non per svolgere il lavoro dirigenziale per il quale era stipendiato, ma anche per eseguire lavori di officina normalmente svolti dagli operai. Il primo giudice ha aggiunto che, a seguito del licenziamento in tronco, l’attore non aveva potuto recuperare quelle ore, che di principio gli dovevano così essere compensate in denaro. Appurato da una parte che la convenuta era a conoscenza e con ciò (almeno tacitamente) d’accordo circa l’effettuazione delle ore straordinarie svolte dall’attore, che l’aveva informata in modo costante, ed era comunque conscia della necessità di svolgere lavoro supplementare, e ritenuto dall’altra che l’attore aveva senz’altro dimostrato in causa di aver svolto nei 5 anni presi in considerazione almeno 7.69 ore di lavoro straordinario alla settimana, retribuibili in ragione di fr. 40.15 l’una, ha in definitiva accolto la pretesa per la somma richiesta dall’attore. Con l’appello la convenuta contesta di dovere alla controparte alcunché per ore straordinarie. Essa nega innanzitutto di aver ammesso in sede conclusionale che l’attore avesse diritto al riconoscimento delle ore straordinarie, essendosi più che altro limitata a riportare e tradurre quanto risultava dal verbale del consiglio d’amministrazione del 19 marzo 2001, in cui era stato stabilito che le ore supplementari, la cui compensazione era possibile, non sarebbero state indennizzate; tanto più che il personale dirigente non aveva di regola diritto ad indennità per ore straordinarie. Essa aggiunge che il lavoro straordinario asseritamente svolto dall’attore, che per altro dal 2001 era stato sgravato di determinate mansioni, non era in realtà tale, quelle ore essendo state da lui effettuate o per sua libera scelta (preferendo svolgere determinate mansioni dopo l’orario di lavoro) o per svolgere attività private o comunque per carenze nell’organizzazione del lavoro da parte sua. A suo dire, infine, sull’esecuzione costante delle ore straordinarie vi erano versioni divergenti da parte dei testimoni, di modo che la quantificazione delle ore effettuata dal giudice risultava viziata da presupposti fattuali errati.

 

 

                              11.1   La convenuta afferma in primo luogo di non condividere l’assunto pretorile secondo cui essa avrebbe ammesso con le conclusioni che l’attore aveva diritto al riconoscimento delle ore straordinarie: essa ritiene di essersi a quel momento limitata a riportare e tradurre quanto risultava dal verbale del consiglio d’amministrazione del 19 marzo 2001 (doc. IIIB rich.), in cui era stato stabilito che le sue ore supplementari, la cui compensazione era possibile, non sarebbero state indennizzate; tanto più che il personale dirigente non aveva di regola diritto ad indennità per ore straordinarie. Ora, è senz’altro vero che la convenuta, riassumendo in sede conclusionale (p. 3 seg.) quanto risultava dal verbale del consiglio d’amministrazione del 19 marzo 2001, non ha di per sé ancora ammesso che l’attore aveva diritto al riconoscimento delle ore straordinarie. Sta di fatto che l’accordo concluso a quel momento e riportato nel verbale del consiglio d’amministrazione - secondo cui le ore straordinarie dell’attore, la cui compensazione era possibile, non sarebbero state indennizzate (“Betriebsleiter:Ueberzeit wird nicht entschädigt - Kompensation möglich”) - permette effettivamente di ammettere il diritto dell’attore al riconoscimento delle ore straordinarie. Infatti, se in base a quell’accordo si poteva ritenere che quelle ore non andavano di regola retribuite in denaro, il fatto che sia stato nel contempo previsto che le stesse potevano essere compensate (in natura) prova inequivocabilmente che esse erano però tali da fondare un diritto all’attore. Evidentemente nel caso in cui la prevista compensazione in natura non fosse stata possibile per motivi non imputabili al lavoratore, ad esempio proprio nel caso di un licenziamento in tronco ingiustificato da parte del datore di lavoro, quest’ultimo non poteva prevalersi dell’accordo in merito alla non indennizzabilità di quelle ore, che chiaramente valeva solo in una situazione “normale” (per esempio nel caso in cui il contratto non era stato disdetto e/o la compensazione era oggettivamente possibile). La convenuta non ha per altro censurato in questa sede l’assunto pretorile, debitamente provato (cfr. teste __________, verbale p. 3), secondo cui all’attore era stato a più riprese garantito il pagamento di quelle ore. Quanto all’altra argomentazione della convenuta, quella secondo cui il personale dirigente non ha di regola diritto ad indennità per ore straordinarie, la stessa è di principio corretta, ma ciò non toglie che le parti, come nel caso di specie, potevano accordarsi altrimenti (art. 321c cpv. 3 CO).

 

 

                              11.2   La convenuta aggiunge che le ore straordinarie asseritamente svolte dall’attore, che dal 2001 era stato sgravato di vari compiti, non potevano essere considerate tecnicamente tali, essendo state da lui effettuate o per sua libera scelta (preferendo egli svolgere determinate mansioni dopo l’orario di lavoro) o per svolgere attività private o comunque per carenze nell’organizzazione del lavoro da parte sua. La censura, addotta per la prima volta solo in questa sede, è irricevibile (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC). Non è per altro vero che quelle ore siano state effettuate dall’attore in quanto egli preferiva svolgere determinati lavori dopo l’orario di lavoro, il fatto che il teste __________, cui nell’occasione la convenuta rinvia, abbia riferito che l’attore svolgeva o preferiva svolgere la sera certi lavori “perché non era disturbato dalle telefonate dei clienti come durante il giorno” (verbale p. 4) non significando che l’attore aveva scelto di agire così per sua comodità (o per poi esporre le relative ore straordinarie), ma dovendo semmai essere inteso nel senso che quei lavori non potevano essere eseguiti di giorno proprio per quelle continue telefonate dei clienti, tant’è che il teste ha aggiunto che “per serigrafare i cartelli è necessario lavorare senza essere interrotti da telefonate o dagli operai, altrimenti c’è il rischio che il lavoro non riesca” (verbale p. 5). Quanto al fatto che l’attore avesse effettuato ore straordinarie per svolgere attività private, la convenuta non è stata in grado di citare in questa sede alcuna prova da cui si potesse desumere tale circostanza, nulla permettendo per altro di ritenere che i lavori svolti per d______________________________, N__________ SA e E____________________ SA fossero stati eseguiti da lui, oltretutto al di fuori dei normali orari di lavoro. Nulla permette infine di ritenere che le ore straordinarie fossero poi state esposte per carenze nell’organizzazione del lavoro a lui imputabili: nessun teste, e nemmeno il menzionato teste __________, indica che i lavori svolti di sera dall’attore avrebbero potuto essere eseguiti di giorno; il fatto che il teste __________ abbia riferito che l’attore faceva quei lavori serali in quanto il grafico __________ diceva di non essere in grado di svolgerli (verbale p. 2) non prova che le stesse fossero dovute a carenze nell’organizzazione del lavoro da parte dell’attore, anche se poi, dopo l’allontanamento dell’attore, quei lavori venivano fatti da quello stesso grafico, cui apparentemente nessuno aveva insegnato come farli (verbale p. 2).

 

 

                              11.3   Ormai pacifico che la convenuta, la quale non ha censurato il relativo assunto pretorile, fosse a conoscenza e con ciò d’accordo circa l’effettuazione delle ore straordinarie svolte dall’attore, che l’aveva informata in modo costante, rispettivamente era comunque conscia della necessità per quest’ultimo di svolgere lavoro supplementare, restano da esaminare le sue censure in merito al numero delle ore straordinarie da lui effettuate, che a suo giudizio non potevano in ogni caso essere 2’000.

 

 

                           11.3.1   Essa ritiene dapprima che sull’esecuzione costante delle ore straordinarie vi erano versioni divergenti da parte dei testimoni, i testi __________ e __________ avendo riferito che le ore straordinarie venivano effettuate solo quando ci si doveva recare in __________, il teste __________ avendo riferito che esse erano state motivate dalla mancanza di personale, mentre la teste __________ aveva persino negato l’esecuzione di ore straordinarie. Partendo da quest’ultima affermazione, si osserva che la stessa è manifestamente errata, la teste __________ avendo anzi dichiarato che l’attore aveva effettuato lavoro straordinario e parecchie ore supplementari (che essa non era però in grado di quantificare, verbale p. 2). Quanto agli altri due testi, essi hanno riferito che l’attore aveva sì svolto ore straordinarie in quelle occasioni (verbale p. 3 e 4), ma non hanno affatto escluso che avesse svolto lavoro straordinario anche in altre circostanze. Tutt’altro (verbale p. 2 seg. e 4 seg.). I testi __________ (verbale p. 3) e __________ (verbale p. 2) hanno pure aggiunto che quei lavori si erano resi necessari per l’importante mole di lavoro cui la convenuta era confrontata. Tutte queste testimonianze sono per altro state esposte per esteso nella sentenza impugnata, senza nemmeno essere state oggetto di censura in questa sede. Non vi è dunque alcuna discrepanza o divergenza tra le dichiarazioni dei vari testi, perfettamente coerenti nel confermare l’esecuzione regolare e continua di ore straordinarie da parte dell’attore.

 

 

                           11.3.2   La convenuta contesta pure l’ammontare delle ore straordinarie svolte dall’attore, ritenendo errata la quantificazione effettuata dal Pretore “con particolare riferimento alle ore di attività serali, rispettivamente … del periodo di pianificazione e di esecuzione dell’abitazione privata del signor AO 1, infine … delle attività private svolte dal medesimo presso gli uffici del datore di lavoro”. Ora, di fronte alle chiarissime e concordanti deposizioni testimoniali menzionate nella sentenza impugnata (in particolare quelle dei testi __________, __________ e __________, riferite all’estensione temporale dell’attività straordinaria svolta dall’attore; cfr. pure teste __________, il quale dichiara che l’attore svolgeva almeno 40 ore supplementari al mese, verbale controdomanda rogatoriale ad 4) e alla conclusione che il Pretore ne aveva tratto (nel senso che l’attore non solo lavorava oltre il normale orario lavorativo, e fino a notte inoltrata, ma anche durante i fine settimana), entrambe per altro neppure oggetto di una censura particolare in questa sede, il rilievo della convenuta appare francamente insostenibile. Già si è detto che non era provato che l’attore avesse effettuato ore straordinarie per svolgere attività private (consid. 11.2). Non risulta poi che le ore straordinarie si fossero imposte per il fatto che l’attore si era anche dovuto occupare dell’edificazione della sua casa, il solo fatto che egli possa aver discusso presso la convenuta con un dipendente di N__________ SA non costituendo - come detto (consid. 7.2) - una prova sufficiente. Il fatto poi che l’attività serale per i lavori di serigrafia svolta dall’attore, che sembrava essersi estesa per diverse ore ogni sera, avrebbe potuto essere limitata ad un’ora, un’ora e mezza al massimo, senza considerare le pause (per permettere agli strati di vernice di asciugare) che tale procedimento presupponeva, non migliora la posizione della convenuta: a parte il fatto che la plausibilità del calcolo proposto nell’occasione dalla convenuta con riferimento alla testimonianza resa da __________ (verbale p. 5), per altro addotto per la prima volta solo in questa sede e con ciò irricevibile (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC), è tutto sommato rimasta allo stadio di puro parlato, non essendo comunque provato che l’attore si recasse effettivamente a casa sua - che si trovava al piano di sopra - dopo aver steso uno strato di vernice (lo stesso teste __________ è al proposito solo possibilista), si osserva che l’attore al di fuori degli orari di lavoro non si limitava a svolgere i lavori di serigrafia, con l’impegno ridotto che ne sarebbe così derivato. In definitiva, essendo risultato dall’istruttoria che egli lavorava 3 o 4 sere la settimana oltre l’orario di lavoro, per 3 o 4 ore ogni sera, e per almeno un’altra mezza giornata al sabato (cfr. __________, verbale p. 2; teste __________, verbale p. 3), il suo impegno straordinario, fosse anche stato ridotto nella misura proposta dalla convenuta, sarebbe stato con ogni evidenza superiore alle 7.69 ore settimanali considerate dal giudice di prime cure, cosicché non vi è motivo di riformare il suo giudizio sulla questione. Tale conclusione si giustifica a maggior ragione se si tien conto che nell’occasione il Pretore aveva quantificato le ore straordinarie applicando per analogia l’art. 42 cpv. 2 CO, ciò che imponeva all’autorità di appello di riesaminare tale valutazione con estrema prudenza, intervenendo solo quando la stessa fosse risultata manifestamente ingiusta o iniqua (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 32 ad art. 307; II CCA 13 marzo 2006 inc. n. 12.2005.9), ciò che non è il caso.

 

 

                                12.   Con l’appello la convenuta censura infine anche il giudizio con cui il Pretore ha respinto la domanda riconvenzionale.

 

 

                              12.1   Il giudice di prime cure ha innanzitutto respinto la pretesa con cui la convenuta chiedeva all’attore il rimborso dei ricavi dalla vendita degli scarti di alluminio a lei mai riversati (circa fr. 20'000.-), rilevando in sostanza come essa non fosse stata in grado di provare il danno subito. In questa sede la convenuta, rinviando alle considerazioni da lei espresse con riferimento al carattere ingiustificato del licenziamento in tronco, ritiene di aver dimostrato che il danno da lei patito ammontava ad almeno fr. 2'000.- annui. In realtà, come si è visto (consid. 7.5), il giudizio con cui il Pretore aveva ritenuto non sufficientemente provato il danno subito dalla convenuta nell’occasione può essere confermato. Si aggiunga, per completezza, che non avendo la convenuta - come detto - censurato l’altro assunto pretorile, secondo cui l’attore, quale “responsabile delle attività societarie nel Canton __________”, doveva pur poter disporre liberamente dell’importo ipotizzato in fr. 600.-/1'000.- annui, ricavato con quelle vendite, nemmeno si può ritenere che egli abbia allora commesso un atto illecito nei suoi confronti e che sia con ciò tenuto a risarcirle il danno da lei rivendicato.

 

 

                              12.2   Il Pretore ha in seguito respinto la pretesa della convenuta volta al pagamento della merce ordinata dalla ditta F__________ SA e prelevata dall’attore a suo uso personale (fr. 408.80 + IVA, cfr. doc. 5), rilevando che quest’ultimo aveva sì ordinato a nome della convenuta quel materiale per ottenere uno sconto, ma aveva poi informato e predisposto in ditta che la fattura gli fosse consegnata per pagarla personalmente, concludendo che egli non aveva agito nel tentativo di danneggiare la convenuta. In questa sede la convenuta ribadisce il buon fondamento della sua pretesa, evidenziando come l’attore non avesse contestato negli allegati preliminari il prelevamento ad uso personale, né gli importi. A prescindere dalla dubbia ricevibilità della censura, che non si confronta criticamente con l’argomentazione pretorile, resta il fatto che la convenuta ha pacificamente dovuto anticipare il pagamento della merce in questione, che in seguito è stata prelevata dall’attore senza contropartita. In tali circostanze è indubbio che l’attore debba rifonderle quelle somme, come per altro da lui ammesso anche in sede penale (cfr. doc. 11 ad 18 e 22 in fondo). Su tale punto l’appello è pertanto da accogliere.

 

 

                              12.3   Il Pretore ha respinto anche la pretesa relativa alla merce ordinata dall’attore per suo uso privato presso la ditta W__________ SA (fr. 980.- + IVA, cfr. doc. 6), rilevando che la fornitura era stata frutto di un errore da parte di quest’ultima e che la stessa, non pagata, era poi stata restituita al fornitore, che aveva emesso una nota di credito a favore della convenuta stessa. In questa sede la convenuta si limita ad affermare, a sostegno della sua pretesa, che una parte della fornitura sarebbe stata restituita e un’altra parte non sarebbe mai stata fornita. Oltre a non aver censurato la convincente argomentazione pretorile, che è dunque proceduralmente assodata, essa non ha in ogni caso nemmeno preteso di aver dovuto pagare quella fornitura, sicché non può ovviamente chiedere all’attore la rifusione delle somme qui rivendicate.

 

 

                              12.4   In questa sede la convenuta ribadisce il ben fondato della richiesta di rifusione di fr. 11'000.- (materiale fr. 5'115.- + IVA [cfr. doc. 8] e mancato guadagno), implicitamente respinta dal Pretore, relativa alle opere eseguite su ordine dell’attore per la ditta d____________________ con materiale e forza lavoro, senza contropartita, presso il suo laboratorio. Essa, rinviando alle considerazioni da lei espresse con riferimento al carattere ingiustificato del licenziamento in tronco, osserva che l’esecuzione di questa opera nelle modalità descritte con il conseguente danno a suo carico era pacifica, che il valore del materiale, risultante anche dagli atti, non era contestato e che il mancato guadagno doveva essere quantificato da questa Camera in applicazione dell’art. 42 CO, norma a suo dire ingiustificatamente disattesa dal Pretore. Come si è visto (consid. 7.8), la convenuta non ha censurato in questa sede l’assunto pretorile secondo cui l’accordo concluso a suo tempo tra l’attore e il cliente d____________________ prevedeva che il materiale sarebbe poi stato fatturato dalla convenuta, e che in tal modo l’attore aveva in definitiva cercato di favorire quest’ultima. Se ne deve concludere che egli non aveva inteso commettere alcun atto illecito o alcuna violazione contrattuale nei suoi confronti. E in ogni caso non è provato che il danno, nella misura in cui era stato dimostrato nel suo ammontare, fosse imputabile all’attore. Da una parte la convenuta non ha in effetti neppure censurato l’assunto pretorile secondo cui non si capiva perché essa non avesse poi provveduto a fatturare quel materiale (per fr. 5'115.- + IVA), che lasciava chiaramente intendere come la mancata fatturazione non fosse dovuta all’agire o ad omissioni dell’attore, ma fosse imputabile alla convenuta stessa. Quanto al mancato guadagno derivante da quel lavoro, di cui la convenuta chiede pure il risarcimento, lo stesso non è stato minimamente dimostrato nel suo ammontare, tant’è che il perito giudiziario ha dovuto dichiarare di non essere stato messo nella condizione di poterlo determinare (perizia p. 10). La convenuta non avendo fornito, nemmeno in questa sede, i necessari elementi, sicuramente esistenti e disponibili, per poterlo determinare eccezionalmente in applicazione dell’art. 42 cpv. 2 CO, la relativa pretesa deve pertanto essere respinta, lo scopo della norma non essendo quello di ovviare alle carenze della parte gravata dell’onere della prova (II CCA 29 settembre 1998 inc. n. 12.98.36, 18 agosto 1999 inc. n. 12.99.120, relative proprio a una pretesa per perdita di guadagno; cfr. pure TF 21 ottobre 2010 4A_ 208/2010 consid. 6.3).

 

 

                              12.5   Il Pretore ha escluso che la convenuta potesse pretendere un risarcimento per i lavori che l’attore aveva svolto per N__________s SA e E____________________ SA. Egli ha tra l’altro riconosciuto che l’attore aveva riversato l’importo di fr. 50.- pagatogli da N__________ SA nella “cassa-caffè” e che la fattura riguardante il lavoro svolto per E____________________ SA era stata da lui direttamente saldata. In questa sede, rinviando alle considerazioni espresse con riferimento al carattere ingiustificato del licenziamento in tronco, la convenuta si limita ad affermare che anche in relazione a queste opere, a suo dire eseguite con materiale e forza lavoro, senza contropartita, presso il suo laboratorio, si imponeva il risarcimento a suo favore di un non meglio quantificato danno, da calcolarsi da questa Camera in applicazione dell’art. 42 CO, norma a suo dire ingiustificatamente disattesa dal Pretore. La censura è irricevibile. La convenuta non ha in effetti spiegato, con una motivazione sufficiente, per quale ragione i motivi che avevano indotto il Pretore a respingere la sua pretesa sarebbero stati errati e con ciò da riformare (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC). E comunque nemmeno ha indicato nell’appello gli importi di cui chiedeva concretamente l’attribuzione rispettivamente fornito i necessari elementi, sicuramente esistenti e disponibili, per poterli determinare eccezionalmente in applicazione dell’art. 42 cpv. 2 CO, ciò che escludeva una loro quantificazione in via equitativa.

 

 

                              12.6   Il Pretore ha respinto anche le ultime due pretese della convenuta, quella volta al risarcimento del danno derivante dal tempo impiegato dai suoi impiegati per predisporre ed aggiornare le schede interne dei clienti (40 ore a fr. 100.-, per complessivi fr. 4'000.-) e per risalire e chiarire le manchevolezze dell’attore (80 ore a fr. 100.-, per complessivi fr. 8'000.-). In merito alla prima, ha osservato che da parte dell’attore non vi era stata alcuna violazione di direttive circa l’allestimento e l’aggiornamento delle schede interne; con riferimento alla seconda, ha escluso che vi fossero state manchevolezze a carico dell’attore e che in ogni caso non era stata fornita la prova del dispendio di tempo. In questa sede la convenuta ribadisce il buon fondamento della sua pretesa, rinviando alle considerazioni da lei espresse con riferimento al carattere ingiustificato del licenziamento in tronco, dalle quali a suo dire risulterebbero sia le manchevolezze commesse dall’attore sia il tempo impiegato dai suoi dipendenti per accertarle e ovviarvi, ed evidenziando che il danno da lei rivendicato doveva in ogni caso essere quantificato in applicazione dell’art. 42 CO, norma a suo dire ingiustificatamente disattesa dal Pretore. La censura dev’essere ancora una volta respinta. Come si è visto in precedenza (consid. 7.4), non vi è la prova che l’attore avesse disatteso le direttive relative alle schede dei clienti. E in ogni caso, circostanza questa che vale con riferimento ad entrambe le pretese qui rivendicate, non è stato provato che i dipendenti della convenuta avessero impiegato quel tempo (180 ore, da retribuirsi oltretutto in ragione di fr. 100.- l’una) per predisporre ed aggiornare le schede interne dei clienti rispettivamente per risalire e chiarire le manchevolezze dell’attore: il perito giudiziario non è stato in grado di rispondere alle domande concernenti la quantificazione di quel danno (perizia p. 11); i testi __________ e __________, menzionati in questa sede dalla convenuta, non hanno a loro volta riferito nulla di rilevante al proposito; e nemmeno dalle altre risultanze istruttorie sono emerse concrete indicazioni sulla questione. Anche in questo caso, non essendo così stati forniti i necessari elementi, sicuramente esistenti e disponibili, per poter stimare il tempo impiegato dai dipendenti della convenuta in quelle mansioni e con ciò il danno da lei patito, è escluso che lo stesso possa essere determinato in applicazione dell’art. 42 cpv. 2 CO.

 

 

                                13.   Ne discende, in parziale accoglimento dell’appello, che la petizione può essere accolta per fr. 153'963.40 (di cui fr. 119’963.40 lordi e fr. 34'000.- netti) e la domanda riconvenzionale per fr. 439.85 più interessi al 5% dal 21 marzo 2005.

                                         La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili di entrambe le sedi seguono la rispettiva soccombenza delle parti (art. 148 CPC), ritenuto che per la procedura d’appello si è tenuto conto di un valore litigioso di fr. 268'277.25 (fr. 223'782.90 per la petizione e fr. 44'494.35 per la domanda riconvenzionale).

 

 

Per i quali motivi,

richiamati l’art. 148 CPC e la TG

 

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                    I.   L’appello 4 settembre 2009 di AP 1 è parzialmente accolto. Di conseguenza la sentenza 11 agosto 2009 della giurisdizione di Locarno-Campagna è così riformata:

 

                                         I.      sulla domanda principale

                                         1.     In parziale accoglimento della petizione, AP 1, __________, è tenuta a versare ad AO 1, __________, l’importo lordo di fr. 119'963.40 e la somma netta di fr. 34'000.-.

                                         2.     La tassa di giustizia di fr. 6’000.- e le spese di fr. 265.-, già anticipate dalle parti, sono poste a carico dell’attore per 1/3 e per 2/3 a carico della convenuta, la quale rifonderà alla controparte fr. 5’000.- per parti di ripetibili.

 

                                         II.      sulla domanda riconvenzionale

                                         1.     In parziale accoglimento della domanda riconvenzionale, AO 1, __________, è tenuto a versare a AP 1, __________, l’importo di fr. 439.85 oltre interessi al 5% dal 21 marzo 2005.

                                         2.     (invariato)

 

                                                                                

                                   II.   Le spese della procedura d’appello consistenti in:

 

                                         a) tassa di giustizia                                    fr. 5’000.-

                                         b) spese                                                      fr.      50.-

                                         Totale                                                           fr. 5’050.-

 

                                         da anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico per 2/3 e per 1/3 sono poste a carico dell’appellato, cui l’appellante rifonderà fr. 3’000.- per parti di ripetibili di appello.

 

 

                                  III.   Intimazione:

 

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                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna

 

 

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        Il segretario

 

 

 

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1 LTF).