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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La seconda Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Epiney-Colombo, presidente, Bozzini e Grisanti (giudice supplente) |
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vicecancelliere: |
Bettelini |
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.203.178 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2 promossa con petizione 25 marzo 2003 da
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AP 1
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contro |
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AO 1 al quale è subentrata a seguito del suo decesso la moglie AO 2 AO 2
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con cui l'attore ha chiesto la condanna dei convenuti in solido al pagamento di fr. 44'142.- oltre interessi al 5% dal 1° novembre 2001;
domanda avversata dai convenuti che hanno postulato la reiezione della petizione e che il Pretore con sentenza 30 luglio 2009 ha parzialmente accolto limitatamente a fr. 8'185.80 oltre interessi al 5% dall'8 ottobre 2002;
appellante l'attore che con atto di appello 15 settembre 2009 chiede la riforma del giudizio impugnato nel senso di accogliere integralmente la petizione, mentre non sono state presentate osservazioni all'appello;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti di causa,
ritenuto
in fatto:
A. Il 24 agosto 2000 i coniugi AO 1, in qualità di committenti, e lo Studio d'architettura AP 1 & Associati, in qualità di assuntore, hanno sottoscritto un contratto di appalto generale (doc. B) per l'edificazione di una casa unifamiliare sulla particella n. __________ RFD di __________ al prezzo forfetario di fr. 515'000.-. Terminati i lavori, l'arch. AP 1 ha trasmesso ai committenti un conteggio finale che prevedeva un saldo a suo favore di fr. 44'142.- (doc. D1). La richiesta – contestata dai coniugi __________ - comprendeva alcuni supplementi per prestazioni fuori contratto (fr. 37'111.40) e teneva conto dei versamenti effettuati (fr. 468'000.-) come pure di varie deduzioni (fr. 14'169.40) e bonifici (fr. 25'800.-) per prestazioni contrattuali fornite direttamente dai committenti.
B. Con petizione 25 marzo 2003 l'arch. AP 1 ha convenuto in giudizio i committenti per ottenere il pagamento di fr. 44'142.- a saldo delle prestazioni eseguite. L'attore ha ribadito in particolare che in aggiunta alle opere previste dal contratto di appalto del 24 agosto 2000 le parti avevano, in corso d'opera ed essenzialmente su richiesta della committenza, pattuito l'esecuzione di opere supplementari che andavano debitamente onorate.
C. I convenuti si sono opposti alla petizione. Eccezion fatta per due posizioni (quota parte della fattura per tracciamento dello studio d'ingegneria e fotogrammetria __________ SA [fr. 655.20; doc. F] e maggior costo per le maniglie delle porte [fr. 500.-; doc. M2]), espressamente ammesse, essi hanno per il resto contestato l'esistenza di opere supplementari che potessero essere loro addebitate. Se modifiche vi sono state, queste sarebbero infatti state in parte sostitutive di altre opere previste a contratto e in parte dettate da scelte unilaterali dell'attore. In ogni caso i convenuti non avrebbero mai ricevuto né tanto meno accettato preventivi per lavori supplementari, come invece imponeva il contratto per tale evenienza. Quanto agli acconti, ai bonifici e alle deduzioni indicati dall'attore, questi conterrebbero degli errori a loro sfavore. In via subordinata, i coniugi AO 1 hanno opposto proprie pretese per fr. 14'807.45. Inoltre, con istanza di restituzione in intero 9 giugno 2004, accolta con decreto 24 giugno 2004, hanno notificato una serie di difetti dell'opera. Esperita l'istruttoria, le parti hanno rinunciato al dibattimento finale, rimettendosi al contenuto dei rispettivi memoriali conclusivi del 28 gennaio e del 1° febbraio 2008. In corso di causa è deceduto AO 1, cui è subentrata la moglie.
D. Con sentenza 30 luglio 2009 il Pretore ha parzialmente accolto la petizione riconoscendo all'attore l'importo di fr. 8'185.80 oltre interessi al 5% dall'8 ottobre 2002. La tassa di giustizia di fr. 1'800.- e le spese sono state poste a carico dell'attore per 9/11 e a carico della convenuta per 2/11, con l'obbligo per il primo di rifondere alla seconda fr. 4'500.- per ripetibili ridotte. Pur riconoscendo che in corso d'opera le parti avevano pattuito alcune modifiche, il giudice di prime cure ha osservato che l'esecuzione di opere non previste (modifiche e imprevisti) non poteva essere definita e iniziata prima che fosse concordato con la committenza il relativo compenso. Rilevata l'assenza di prova a sostegno di un tale accordo, il Pretore ha quindi unicamente ammesso a titolo di supplemento per modifiche contrattuali quelle espressamente riconosciute dai convenuti (fr. 655.20 [fattura __________ per tracciamento] e fr. 500.- per maniglie porte). Dopo avere aggiunto questi due importi alla mercede pattuita di fr. 515'000.- e avere dedotto gli acconti (fr. 468'000.-), i bonifici (fr. 25'800.-) e le deduzioni (fr. 14'169.40) riconosciuti dallo stesso attore in sede di conteggio finale, il primo giudice ha accertato un suo credito residuo di fr. 8'185.80, mentre ha respinto le ulteriori eccezioni e pretese compensatorie dei convenuti.
E. Con appello 15 settembre 2009 l'attore postula la riforma del giudizio di prima istanza nel senso di accogliere integralmente la petizione nei confronti di AO 2. Dei motivi si dirà nei considerandi. L’appellata non ha presentato osservazioni all'appello.
e considerato
in diritto:
1. Giusta l'art. 404 cpv. 1 del Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (RS 272), entrato in vigore il 1° gennaio 2011, fino alla loro conclusione davanti alla giurisdizione adita, ai procedimenti già pendenti al momento dell'entrata in vigore di tale Codice si applica il diritto procedurale previgente. Nella fattispecie è evidente che al presente appello, introdotto il 15 settembre 2009, si applica il diritto processuale previgente, retto dal Codice di procedura civile ticinese del 17 febbraio 1971 (in seguito: CPC-TI).
2. Non vi è contestazione sul fatto che le parti sono legate da un contratto di appalto ai sensi degli art. 363 e seg. CO e neppure vi sono contestazioni in merito alla qualità dell'opera e al tipo di mercede concordata. La pattuizione di un prezzo forfetario d'appalto, pacifica nella fattispecie, vincola le parti alla stregua della mercede preventivamente determinata a corpo secondo l'art. 373 CO, escludendo in particolare - di regola - ogni aumento a favore dell'appaltatore, anche se quest'ultimo dovesse avere avuto maggior lavoro e maggiori spese rispetto a quanto previsto (art. 373 cpv. 1 CO; Gauch, Der Werkvertrag, 4a ed., Zurigo 1996, N. 900 e segg.). Il prezzo pattuito costituisce al tempo stesso un limite minimo e massimo (Gauch, op. cit., N. 900; Chaix, Commentaire Romand, n. 1 all'art. 373 CO).
Il carattere fisso del prezzo forfetario non è però assoluto. L'art. 373 cpv. 2 CO prevede una prima eccezione qualora circostanze straordinarie che non potevano essere prevedute o che erano escluse dalle previsioni ammesse da ambedue le parti al momento della stipulazione del contratto, abbiano impedito o reso oltremodo difficile il compimento dell'opera. Non imputabili al comportamento dell'appaltatore, le "circostanze straordinarie" devono esplicare effetti tali sul contratto da non potersi pretendere in buona fede il rispetto del prezzo pattuito (DTF 113 II 513 consid. 3b con riferimenti). Tuttavia, l'imprenditore che porta a termine l'opera senza aver avvisato tempestivamente il committente delle circostanze straordinarie suscettibili di comportare una sproporzione fra la prestazione e il prezzo pattuito, perde il diritto di chiedere l'adeguamento della mercede se non ha formulato riserve (DTF 116 II 315; Chaix, op. cit., n. 25 e 26 ad art. 373 CO; II CCA 14 gennaio 2004 inc. n. 12.2003.12).
Una seconda eccezione si realizza se vi è modifica vera e propria del contratto. Il prezzo fisso stabilito dalle parti è in effetti unicamente determinante per l'opera originariamente progettata, senza modifiche qualitative o quantitative (DTF 116 II 315 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 4C.23/2004 del 14 dicembre 2004 consid. 4.1). Le modifiche di ordinazione danno luogo a un aumento del prezzo in caso di prestazioni supplementari dell'appaltatore. Il maggior costo dell'opera dev'essere indennizzato allora – salvo pattuizione contraria – in conformità all'art. 374 CO, cioè secondo il valore del lavoro e le spese dell'appaltatore (DTF 113 II 513 consid. 3b; sentenza citata 4C.23/2004 consid. 4.1 con riferimenti). Ciò non si avvera solo se la modifica è determinata dal committente, ma anche se essa - purché accettata, anche solo per atti concludenti (Gauch, op. cit., N. 771; cfr. inoltre ad esempio CCC 3 luglio 2006 inc. n. 16.2005.103 pubb. in: RtiD I-2007 46c pag. 812), dal committente - proviene dall'appaltatore (SJ 1995 pag. 100 consid. 3c). In difetto di un diverso accordo su questo punto, il committente si espone in siffatta evenienza a un aumento di prezzo legato alla modifica qualitativa o quantitativa dell'oggetto contrattuale (SJ 1989 pag. 331 consid. 3). Il prezzo forfetario iniziale viene aumentato del valore delle opere nuove dopo deduzione di quelle eventualmente non eseguite (Gauch, op. cit., N 785 e 907; II CCA 6 agosto 2001 inc. n. 12.2001.16). Nella pratica è però difficile stabilire se una pretesa modifica di ordinazione sussista realmente o se una prestazione indicata come supplementare faccia ancora parte di quelle originariamente pattuite. Per questo motivo e per evitare problemi di delimitazione tra oggetto del contratto e eventuali ordinazioni supplementari, dottrina e giurisprudenza raccomandano che la pattuizione di un prezzo forfetario avvenga sulla base di documenti chiari e completi (sentenza citata 4C.23/2004 consid. 3.1 e 4.1).
Poiché è l'appaltatore a voler dedurre un diritto a una mercede supplementare, spetta a lui dimostrare (art. 8 CC) l'esistenza di eventuali circostanze straordinarie ai sensi dell'art. 373 cpv. 2 CO o di un'eventuale modifica di ordinazione e delle conseguenti spese supplementari (sentenza citata 4C.23/2004 consid. 4.1; Chaix, op. cit., ni. 36 e 37 all'art. 373 CO). Trattandosi di una norma di diritto dispositivo, le parti possono di principio derogare o modificare la regolamentazione dell'art. 373 CO (Zindel/Pulver, Basler Kommentar, 4a ed., n. 34 all'art. 373 CO).
3. Alla luce anche delle conclusioni del perito giudiziario, il Pretore ha dato atto, almeno in parte, dell'esistenza di alcune modifiche, quali segnatamente la posa del telaio per la porta a scrigno, la scelta di un diverso modello di tapparelle, e la realizzazione di un cantinotto. Egli ha però respinto le pretese dell'attore – salvo per le due posizioni espressamente riconosciute dai convenuti -, ritenendo mancante in ogni caso la prova che le parti si fossero preventivamente accordate in relazione al compenso dei lavori supplementari. L'appellante censura la sentenza impugnata, rimproverando tra le altre cose al primo giudice un'errata interpretazione dell'art. 5 primo capoverso delle condizioni generali del capitolato d'appalto. Secondo tale disposizione (intitolata „Imprevisti“), „L'esecuzione di lavori non previsti negli atti contrattuali, e per i quali non è stato stabilito il relativo prezzo, non può essere definita e iniziata prima di aver concordato, con il COM, il relativo compenso“. Ora, per l'appaltatore, con questa clausola le parti avrebbero unicamente convenuto di non iniziare i lavori per i quali non era stato definito il relativo compenso, ma non avrebbero anche regolamentato, escludendolo, il diritto alla mercede per quelle opere supplementari comunque eseguite e quanto meno accettate per atti concludenti. L'art. 5 delle condizioni generali indicherebbe unicamente alle parti come comportarsi in caso di opere impreviste.
Come evidenziato dal primo giudice, lo scopo della clausola era chiaramente quello di garantire ai committenti un rigido controllo dei costi e di metterli al riparo da eventuali sorprese per superamento di spesa. Nel dubbio, inoltre (v. II CCA 18 luglio 2007 inc. n. 10.2003.15), detta clausola poteva effettivamente essere interpretata nel senso inteso dal Pretore, ossia di regolamentazione specifica per l'esecuzione e la retribuzione sia di opere impreviste sia di eventuali modifiche. Ad avvalorare questa tesi vi è del resto la constatazione che per il capoverso secondo di detta clausola („Modifiche del committente“) „[...] L'ammontare del minor o maggior prezzo sarà definito dall'ASS e verrà sottoposta e discussa con la committenza“. Ciò posto, e a prescindere dall'effettiva esistenza – ancora da dimostrare – di (ulteriori) opere fuori contratto, la mancanza agli atti di un accordo preliminare sul compenso da riconoscere per l'esecuzione di lavori originariamente non previsti poteva essere intesa, come ha sostanzialmente fatto il Pretore, nel senso che essa comportava l'impossibilità di massima di fare valere contrattualmente pretese aggiuntive.
Contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, tale considerazione non consentiva però ancora di escludere in assoluto e senza ulteriore riflessione la legittimità delle pretese attoree. Da un lato si doveva infatti ancora verificare se - come ribadisce l'appellante, sebbene la circostanza non possa essere ammessa alla leggera data la chiara la volontà della committenza emergente dal contratto di poter controllare i costi (v. II CCA 12 novembre 2008 inc. n. 12.2007.130) - non avendo contestato, in quanto tale, l'esecuzione delle opere indicate nel conteggio finale, i convenuti non avessero in realtà accettato almeno per atti concludenti gli eventuali lavori supplementari e non dovessero di conseguenza essere comunque chiamati a remunerare le prestazioni in più dell'appaltatore, ritenuto che potrebbe risultare contrario al principio della buona fede negli affari accettare un modo di procedere diverso da quello stabilito senza nulla eccepire e, quando fa comodo, sottrarsi ai propri obblighi sostenendo l'esistenza di pattuizioni diverse (II CCA 14 febbraio 2008 inc. n. 12.2007.13; cfr. inoltre CCC 3 luglio 2006 inc. n. 16.2005.103, pubb. in: RtiD I-2007 46c pag. 812). Dall'altro, si sarebbe pure dovuta esaminare l'eventualità – ugualmente evocata dall'appellante che rileva come i convenuti hanno beneficiato, senza controprestazione, del valore dei lavori supplementari – di un'indennità eccezionalmente dovuta in base alle norme sull'indebito arricchimento o sulla gestione d'affari senza mandato (Gauch, op. cit., N. 1310 seg.; DTF 71 II 242; II CCA 22 febbraio 2002 inc. n. 12.2001.60, 22 maggio 2001 inc. n. 12.2000.175).
4. Si tratta quindi di passare in rassegna le singole pretese dell’attore per lavori supplementari.
4.1 L’appellante chiede in primo luogo il pagamento delle opere di lattoniere (fr. 1'936.80 [1'800.- + IVA]; doc. E; posizione 11 del conteggio finale di cui al doc. D1) per l'installazione, da parte della A__________ SA, della termopompa fornita dai committenti. Il capitolato d'appalto (doc. B; MOD. 09) prevedeva la fornitura della „termopompa del tipo aria-acqua ed accumulatore“ direttamente ad opera della committenza. Alla domanda se l'installazione e la fornitura dei canali di ventilazione effettuati dalla predetta ditta fossero o meno compresi nel contratto d'appalto, il perito giudiziario ha risposto negativamente, avendo egli inserito l'importo della fattura (quota parte a carico dei coniugi __________) nell'elenco dei supplementi a favore dell'attore e avendo dichiarato che anche gli occorrenti canali di ventilazione erano in realtà supposti essere, per contratto, forniti dai committenti (perizia, pag. 10 e allegato 7). In tali condizioni e a prescindere dalla questione se sia eventualmente stato ratificato per atti concludenti dai convenuti, l'intervento in oggetto, fuori contratto ma necessario per la completazione dell'impianto e dunque di indubbia utilità e valore per la committenza, dev'essere riconosciuto e retribuito in base alle norme sull'indebito arricchimento o sulla gestione d'affari senza mandato.
4.2 Quanto al maggior costo di realizzazione del posteggio (fr. 2'500.-; posizione 13 del conteggio finale doc. D1) invocato dall'appellante per avere dovuto spostare – apparentemente per un problema legato al confine dal bosco (cfr. teste I__________ pag. 1) - la casa dei coniugi __________ più a valle e avere così dovuto ingrandire il piazzale, la pretesa non può essere riconosciuta. Il perito giudiziario ha rilevato l'assenza di indicazioni chiare agli atti in merito alla superficie pavimentata adibita a piazzale che nemmeno gli hanno permesso di riscontrare l'effettivo ingrandimento dell'opera – benché confermato dalle audizioni testimoniali (cfr. testi I__________ e F__________, G__________ e P__________) - rispetto a quanto originariamente previsto (perizia, pag. 5, e referto di delucidazione e completazione peritale, pag. 6, 11 e 12). In seguito il perito ha confrontato il prezzo di esecuzione del posteggio così come è stato realizzato, in asfalto, dalla ditta C__________ SA (doc. G) con quello verosimilmente necessario per la sua realizzazione secondo il capitolato con sagomati di cemento (e quindi con materiale più costoso), concludendo se mai – ma nei limiti dovuti alla imprecisione e alla incompletezza della documentazione esistente - per un'eccedenza a favore dei convenuti (v. perizia, allegato 7, e referto di delucidazione e completazione peritale, pag. 6 e 7 e allegato 1). In tal modo l'attore non ha certamente provato l'esistenza di una spesa supplementare.
4.3 In relazione alle spese di scavo per l'abitazione (fr. 4'212.55; doc. H; posizione 14 del conteggio finale doc. D1), il perito giudiziario ha osservato, richiamandosi al capitolato d'appalto (MOD. DG pag. 2), che in presenza di roccia dura („scalpello dedicato necessario“) il relativo compenso straordinario avrebbe dovuto essere discusso, prima di procedere all'esecuzione, con il committente. Questa prescrizione di ordine formale ribadisce ed esplicita per questo particolare genere di opera (scavo) il concetto già espresso in maniera generale dall'art. 5 delle condizioni generali del capitolato di appalto. Appare dunque chiara e sottolineata la volontà di tutelare gli interessi della committenza (cfr. sopra consid. 3.2). Dalle testimonianze raccolte risulta che sebbene l'esecuzione dello scavo in roccia sia stata discussa con AO 2, nulla è emerso intorno al compenso che sarebbe stato fissato (cfr. testi G__________, pag. 4, e P__________, pag. 2, il quale ha riferito di non sapere nulla in merito alle cifre). Ora, in difetto della prova di un tale accordo, l'attore non può fare valere una pretesa aggiuntiva per le spese straordinarie di scavo per l'abitazione. È in effetti chiara la volontà delle parti di subordinare una simile pretesa – espressamente riservata a contratto – all'esistenza di un accordo preliminare sul compenso da attribuire. Considerato lo scopo perseguito dalla clausola contrattuale, nemmeno si può rimproverare alla committenza un comportamento contrario al principio della buona fede negli affari. All'appellante, quale parte maggiormente esperta in ragione delle competenze professionali e della prestazione fornita, non poteva infatti sfuggire il senso chiaro della clausola regolante le modalità specifiche da seguire in presenza di simili circostanze straordinarie, quali sono state definite dall'appellante stesso (sulla possibilità di modificare o precisare le condizioni e le conseguenze giuridiche dell'art. 373 cpv. 2 CO cfr. Zindel/Pulver, op. cit., n. 34 all'art. 373 CO). Trattandosi inoltre di un'opera espressamente riservata per la realizzazione di un tale rischio e per la quale il contratto prevedeva precise modalità operazionali, benché non ossequiate in concreto, essa andava pur sempre ritenuta contrattualmente promessa. Motivo per cui, non essendo stata fornita senza una valida causa, l'appellante non potrebbe invocare una pretesa per indebito arricchimento ai sensi dell'art. 62 CO. Parimenti, non avendo egli avuto l'intenzione di agire senza mandato, decadrebbe anche una pretesa fondata sulla gestione d'affari senza mandato (art. 419 CO; cfr. DTF 99 II 131 consid. 2). Le medesime considerazioni valgono per analogia anche per la richiesta aggiuntiva di fr. 2'152.- per il lavoro di scavo e rimozione della roccia dura sul muro di sostegno eseguito dalla ditta A__________ (doc. P; posizione 20 del conteggio finale doc. D1).
4.4 Va inoltre ugualmente negata la pretesa per la fornitura e la posa del telaio a scrigno per la porta scorrevole corridoio/cucina (fr. 1'022.20 [doc. I; posizione 15 del conteggio finale doc. D1]) come pure per il rivestimento di quest'ultima (fr. 1'500.- [doc. N; posizione 18 del conteggio finale doc. D1]). È vero, tale opera non era prevista a contratto (v. perizia, pag. 11 seg.), bensì è stata voluta dalla convenuta (cfr. testi G__________ e Gh__________) al posto di una porta tamburata con apertura tradizionale e con telaio di acciaio o legno preverniciato. Tuttavia, trattandosi di opera sostitutiva, l'attore avrebbe dovuto dedurre dalla sua pretesa l'importo per la fornitura dell'opera originaria non eseguita (cfr. risposta pag. 5). Ciò che però non ha fatto. Ma soprattutto, in considerazione dello scopo dell'art. 5 delle condizioni generali del capitolato di appalto, egli avrebbe dovuto rendere attenti i convenuti delle conseguenze finanziarie della modifica. Ora, in mancanza di una chiara segnalazione da parte dell'attore e di una definizione preventiva delle (maggiori) spese cui sarebbero incorsi con l'esecuzione della variante scelta, i convenuti potevano, in buona fede, pensare che l'opera sostitutiva fosse compresa nel prezzo forfetario.
4.5 L'appellante invoca in seguito il pagamento di fr. 6'615.05 (fr. 6'147.80 + IVA) per la posa di maggiore superficie di piastrelle sulla terrazza al primo piano, l'esecuzione della soletta nella veranda al pianterreno con sovrapposta piastrellatura, e la piastrellatura della scala d'accesso (fattura M__________ SA, doc. L2; posizione 16 del conteggio finale doc. D1). Il perito ha accertato che la veranda era indicata a progetto come portico esterno e che con la sua chiusura i particolari costruttivi e i relativi costi sono di conseguenza risultati superiori. Egli ha inoltre osservato che la scala di accesso esterna – anch'essa piastrellata (cfr. interrogatorio formale dell'arch. AP 1) - non trovava riscontro nel contratto di appalto. Rispondendo alla domanda se l'opera fosse compresa nel contratto di cui al doc. B, il perito giudiziario arch. __________ P__________ ha indicato che queste modifiche nella terrazza e nella veranda non erano previste a contratto e hanno indubbiamente creato un maggior onere sulle prestazioni dell'attore (perizia, pag. 6, 7 e 11). L'istruttoria ha pure evidenziato che i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte e che i prezzi fatturati corrispondevano a quelli di mercato (perizia, pag. 16). Dalla stessa è inoltre emerso che queste modifiche sono state discusse e concordate tra le parti (cfr. ad esempio teste Gh__________ che ha riferito di essere stato presente alle discussioni tra il committente AO 1 e l'attore in merito al cantinotto e alla pavimentazione della veranda). Le quali parti hanno pure seguito nello specifico contesto le modalità di procedura prescritte dall'art. 5 delle condizioni generali del capitolato di appalto, come rileva l'appellante. In effetti, oltre ad avere scelto altre piastrelle ed essersi occupati della relativa fornitura (cfr. teste G__________), i convenuti hanno anche confermato di avere ricevuto il preventivo per la posa delle piastrelle e dei rivestimenti (v. doc. 4). In tali condizioni, trattandosi di un'opera supplementare alla cui esecuzione i convenuti hanno dato il loro assenso e per la quale le parti hanno concordato il relativo compenso, nulla osta al riconoscimento della pretesa in favore dell'appellante. Poiché però la fattura al doc. L2 comprende pure le spese per la messa in opera di terra vegetale (fr. 1'330.-) che in realtà erano incluse nel contratto di appalto (cfr. referto di delucidazione e completazione peritale, pag. 10 e allegato 1), la pretesa va ammessa limitatamente a fr. 5'183.95 ([fr. 6'147.80 ./. fr. 1'330.-] + fr. 366.15 [IVA]).
4.6 L'appellante reclama pure il pagamento della differenza di costo (fr. 1'528.55; posizione 19 del conteggio finale doc. D1) per la fornitura e posa delle tapparelle antiintrusione S__________ NS 200 (doc. O) che i convenuti hanno scelto al posto del modello MR 90 originariamente ed espressamente previsto a contratto (v. perizia, pag. 8 e 17; doc. B MOD. 07 pag. 1). Anche in questo caso si tratta chiaramente di una modifica contrattuale (perizia pag. 12; cfr. inoltre testi Gh__________ pag. 3 e I__________ pag. 2). Inoltre, dopo avere espressamente dichiarato di non volere le lamelle o veneziane (v. doc. W-1), essere stati informati anche dai vicini__________ – che pure hanno scelto delle tapparelle differenti da quelle inizialmente previste a contratto (cfr. teste I__________ pag. 2) - in merito ai vari modelli esistenti (cfr. teste F__________ pag. 2), avere ricevuto offerte di due o tre tipi e avere poi scelto una rolladen differente da quelle proposte (teste Gh__________), i committenti non potevano non essere a conoscenza del maggior onere che questa modifica – peraltro realizzata a opera d’arte e correttamente conteggiata (perizia, pag. 17) - avrebbe comportato per loro. A prescindere dalla comunque dubbia compatibilità del comportamento dei convenuti con il principio della buona fede, la richiesta attorea si concilia pertanto anche con l'art. 5 delle condizioni generali del capitolato d'appalto e va dunque ammessa.
4.7 Riguardo al supplemento di fr. 1'200.- per il tinteggio degli zoccolini (doc. Q; posizione 21 del conteggio finale doc. D1), ci si potrebbe domandare, insieme al Pretore, se tale prestazione, voluta dalla committenza, non fosse in realtà già compresa nel contratto di appalto. Dal momento che il relativo capitolato non precisa il genere di finitura (se da verniciare o già verniciato [cfr. perizia, pag. 13]), l'attore dovrebbe sopportare le conseguenze di tale incertezza e mancanza di prova. Sia come sia, anche volendo - per ipotesi e come sembra del resto avere fatto il perito (perizia, pag. 9 e 13) – ammettere il carattere supplementare dell'opera, la pretesa aggiuntiva si scontrerebbe in ogni caso con la clausola dell'art. 5 delle condizioni generali del capitolato d'appalto, non essendo in alcun modo stata provata l'esistenza di un accordo tra le parti circa il maggior compenso da accordare per tale opera. Per il resto, e per le considerazioni che precedono intorno all'incertezza della natura supplementare dell'opera, non si può rimproverare alla committenza un comportamento contrario al principio della buona fede per essersi opposta al suo pagamento. Né si potrebbe sostenere che il lavoro sia stato eseguito senza mandato o senza una valida causa.
4.8 Analogo discorso va fatto in relazione alla pretesa di fr. 500.- per taglio di piante e accatastamento del legname (posizione 22 del conteggio finale doc. D1). Oggetto della richiesta è solo il taglio delle piante che risultavano troppo vicine alla casa e davano fastidio, non invece quello necessario per la posa della gru, la cui esecuzione rientrava nell'installazione di cantiere ed era pacificamente compresa nel contratto generale (teste Gh__________, pag. 3). Ma anche avuto riguardo al primo lavoro, come del resto più in generale nel suo insieme (v. perizia, pag. 3 e 10, nonché referto di delucidazione e completazione peritale, pag. 4, 8, 10 e 11), il capitolato appare poco chiaro e preciso. Esso prevede infatti: „Abbattimento di alberi (da non eseguire). Taglio degli alberi situati nel mappale e deposito in cantiere a carico dell'assuntore“. A ciò si aggiunge – come rileva correttamente la sentenza impugnata - che nemmeno è chiaro chi in realtà ha eseguito il lavoro controverso. Mentre il teste Gh__________, che ha svolto il ruolo di impresa di costruzione, sembra rivendicarne lui stesso l'esecuzione, i coniugi __________ hanno circoscritto l'intervento di quest'ultimo al solo taglio (incontestato) delle piante per la posa della gru. In particolare F__________ ha riferito di avere tagliato e accatastato le piante sui due fondi con l'aiuto di AO 1 e di amici. Ma anche facendo astrazione da queste importanti considerazioni, manca di nuovo ogni prova in merito all'esistenza di un accordo preventivo delle parti sul compenso da attribuire per l'esecuzione – comunque non verificabile (perizia, pag. 9 e 17) – dell'opera supplementare. Ne discende pertanto che anche tale pretesa dev'essere disattesa.
4.9 L'appellante ribadisce in questa sede la richiesta di pagamento di fr. 9'788.55 per opere da piastrellista (posizione 23 del conteggio finale doc. D1), e più precisamente per il maggior quantitativo di piastrelle posate nella terrazza al primo piano, nella veranda al pianterreno e nelle scale esterne. Egli ricava tale importo dal totale del costo relativo alla maggior posa di piastrelle, quantificato in fr. 20'919.15 (doc. R1-R7 e doc. L1/L2 posizione 008), da cui deduce fr. 11'130.60 quale somma a disposizione nel forfait contrattuale. Come rileva però anche il perito giudiziario (v. referto di delucidazione e completazione peritale, pag. 8 e 10), la pretesa è insufficientemente documentata e poco chiara. Già l'importo a disposizione nel forfait contrattuale è incontrollabile. Gli unici dati verificabili sono infatti il prezzo al metro quadrato (rispettivamente di fr. 80.- e di fr. 60.- [per il cantinato]) per la posa e la fornitura dei pavimenti di piastrelle e per i rivestimenti di pareti in piastrelle, come pure quello (di rispettivamente fr. 37.- e fr. 40.-) per la sola posa (avendo i comittenti fornito direttamente le piastrelle). Manca per contro ogni indicazione esatta sulla metratura dei singoli spazi da piastrellare. A ciò si aggiunge che gli atti prodotti sono ben lungi dal documentare la mercede supplementare. O non sono dettagliati – così la ricevuta per la richiesta di acconto di cui al doc. R1 e la fattura di cui al doc. R2 non precisano minimamente a quali spazi esse si riferiscano -, o riguardano altri locali (piano cantinato [doc. R3] e lavanderia [doc. R4], per i quali il capitolato già prevedeva la pavimentazione con piastrelle), oppure nemmeno hanno per oggetto la posa di piastrelle, come indicato in appello, ma se mai – e senza che l'appellante vi faccia il minimo accenno, tanto meno intorno al rispetto dell'art. 5 delle condizioni generali – del parquet (doc. R6). Senza dimenticare che la posa di piastrelle sulla terrazza al primo piano, nella veranda al pianterreno e nella scala d'accesso è già stata considerata al consid. 4.5. Non soccorre infine all'appellante nemmeno la circostanza che il perito giudiziario, dopo avere tralasciato in gran parte la relativa posizione nel proprio referto del 18 ottobre 2006 in ragione dell'insufficienza dei documenti prodotti, l'abbia ripresa (parzialmente) in sede di delucidazione e completazione peritale ritenendola corretta „da un profilo puramente matematico“. Anche in quella occasione il perito giudiziario non ha in effetti mancato di sottolineare che la documentazione agli atti per stabilire se le fatture R1 a R7 fossero nel loro insieme corrette, risultava comunque insufficiente e non verificabile (referto di delucidazione e completazione peritale, pag. 10). Di conseguenza, nella misura in cui il perito ammette nondimeno per questa posizione una pretesa supplementare di fr. 7'565.40 (v. referto di delucidazione e completazione peritale, allegato 1), la sua conclusione non può essere seguita in quanto chiaramente lacunosa e contraddittoria (v. Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, m. 3 e 4 ad art. 253). Contraddittorietà che sembra del resto riconoscere lo stesso perito il quale nella premessa di carattere generale al suo referto di delucidazione e completazione ha evidenziato la presenza di diverse contraddizioni nella sua perizia „dovute al fatto che le fatture sono corrette da un punto di vista matematico, di computi e di prezzi ma non è ben chiaro, nel contratto d'appalto e nei disegni [...] se le opere erano contenute nello stesso o meno ed in che misura“ (referto di delucidazione e completazione peritale, pag. 4).
4.10 Va infine respinta anche la richiesta di fr. 3'000.- a titolo di onorario aggiuntivo per le opere supplementari effettuate (doc. S; posizione 24 del conteggio finale doc. D1). Aderendo alla valutazione del primo giudice, è sufficiente il rinvio alla perizia, in cui il perito - salvo poi, inspiegabilmente, cadere in contraddizione e riconoscere comunque la posizione (v. perizia, allegato 7) - ha affermato che, in mancanza di accordi speciali, l'onorario d'architetto per le opere supplementari doveva considerarsi già compreso nel prezzo forfetario (perizia, pag. 9, 10 e 15) e sarebbe in ogni modo stato influenzato solo in minima parte da tali prestazioni (perizia, pag. 15).
5. Per quanto esposto, oltre alle due posizioni già riconosciute dai convenuti in sede pretorile per fr. 1'155.20 (v. sopra fatti ad D), occorre aggiungere alla mercede pattuita di fr. 515'000.- anche gli importi relativi alle opere supplementari accertate in appello (v. sopra, consid. 4.1, 4.5 e 4.6: fr. 1'936.80 + fr. 5'183.95 + fr. 1'528.55) per un totale di fr. 524'804.50, da cui vanno dedotti gli acconti (fr. 468'000.-), i bonifici (fr. 25'800.-) e le deduzioni (fr. 14'169.40) ammessi dallo stesso attore in sede di conteggio finale. Ne discende un saldo residuo di fr. 16'835.10 in suo favore.
6. L'appello è pertanto parzialmente accolto, nel senso che l'attore ha diritto a complessivi fr. 16'835.10 oltre interessi al 5% dall'8 ottobre 2002 (data incontestata), anziché ai fr. 8'185.80 stabiliti dal primo giudice. La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili di entrambe le sedi, sono ripartite tra le parti in ragione della reciproca soccombenza (art. 148 CPC/TI). L’appellata, pur non avendo presentato osservazioni in questa sede, va condannata a rifondere ripetibili parziali alla controparte, risultata parzialmente vincente.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG e il Regolamento sulle ripetibili,
pronuncia:
I. L'appello 15 settembre 2009 dell'arch. AP 1 è parzialmente accolto. Di conseguenza la sentenza impugnata è così riformata:
1. La petizione è parzialmente accolta. Di conseguenza AO 2, __________, è condannata a pagare all'arch. AP 1, __________, l'importo di fr. 16'835.10 oltre interessi al 5% dall'8 ottobre 2002.
2. La tassa di giustizia di complessivi fr. 1'800.- e le spese – comprensive di quelle di perizia – da anticipare come di rito, sono poste a carico dell'attore per 7/11 e a carico della convenuta per 4/11, con l'obbligo per il primo di rifondere alla seconda fr. 1'300.- a titolo di ripetibili ridotte.
II. Gli oneri processuali di appello, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 950.-
b) spese fr. 50.-
Totale fr. 1'000.-
sono posti a carico dell'appellante nella misura di ¾ e dell'appellata per ¼, la quale rifonderà all’appellante fr. 500.- per ripetibili di appello ridotte.
III. Intimazione:
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).