Incarto n.
12.2009.176

Lugano

10 giugno 2010/fb

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,

Lardelli e Pellegrini

 

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

 

 

sedente per statuire nella causa - inc. n. DI.2008.1180 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 - promossa con petizione 19 settembre 2008 da

 

 

AO 1

rappr. da RA 1

 

 

contro

 

 

AP 1

rappr. da RA 2

 

 

 

 

chiedente la consegna all’attore della busta (contenente tutta la documentazione in possesso del convenuto [regolamenti, corrispondenza, documenti bancari, ecc.] riguardante tutte le fondazioni di famiglia costituite dal fu __________ e/o di tutte le società di cui quest’ultimo era avente diritto economico) prodotta dal convenuto al Procuratore pubblico in esecuzione dell’ordine di sequestro 5 aprile 2004 (inc. MP n. 2000.3795/GA/GA e inc. n. 2002.7203/GA/GA);

 

ed ora sulla domanda cautelare dell’attore presentata contestualmente alla petizione, avversata dal convenuto, che il Pretore con decreto 7 settembre 2009 ha accolto, ammettendo l’immediato richiamo della busta litigiosa presso la Camera dei ricorsi penali, riservato il giudizio di quest’ultima ex art. 27 CPP, con l’indicazione che i documenti in questione sarebbero stati consegnati all’attore soltanto dopo l’emanazione della sentenza di merito e soltanto in caso di accoglimento della sua petizione;

 

appellante il convenuto con atto di appello 21 settembre 2009, con cui chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la domanda cautelare, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;

 

mentre l’attore con osservazioni 19 ottobre 2009 postula la reiezione del gravame pure con protesta di spese e ripetibili;

 

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti

 

ritenuto

 

 

in fatto e in diritto:

 

                                         che con petizione 23 marzo 2001 (inc. n. OA.2001.214 qui richiamato) AO 1 ha chiesto che l’AP 1, il quale a suo dire risultava essere il mandatario in Svizzera del padre, il fu __________, defunto il 16 giugno 1995 con ultimo domicilio a __________, rispettivamente il mandatario di una fondazione di famiglia del__________ di cui questi era stato il proprietario e/o l’avente diritto economico, fosse tenuto a rendergli conto e ad informarlo utilmente in merito ad ogni elemento patrimoniale suscettibile di appartenere all’asse ereditario del padre e/o di cui questi era il proprietario e/o l’avente diritto economico, ed in particolare in merito al nome, allo stato del patrimonio, alla gestione e ad ogni altro elemento riguardante le fondazioni di famiglia e/o altre entità giuridiche terze costituite da costui in favore dei suoi eredi legali e riservatari così come in favore di ogni altro terzo;

                                        

                                         che con sentenza 16 maggio 2006 (inc. n. 12.2005.58) la seconda Camera civile del Tribunale di appello ha annullato la sentenza 9 febbraio 2005 con cui il Pretore aveva accolto la petizione e gli ha rinviato gli atti affinché procedesse ai sensi dei considerandi;

 

                                         che il 13 luglio 2009 il Pretore ha emanato una nuova sentenza, con cui ha sostanzialmente accolto la petizione;

 

                                         che quella pronunzia è in seguito stata impugnata dal convenuto con appello 3 settembre 2009, il quale, previa assunzione di una prova non ammessa a suo tempo dal giudice di prime cure, ha chiesto di riformarla nel senso della reiezione della petizione;

 

                                         che, nel frattempo, con petizione 19 settembre 2008 l’attore ha nuovamente azionato il convenuto chiedendone ora la condanna alla consegna di una busta (contenente tutta la documentazione in suo possesso [regolamenti, corrispondenza, documenti bancari, ecc.] riguardante tutte le fondazioni di famiglia costituite dal fu __________ e/o di tutte le società di cui quest’ultimo era avente diritto economico) che costui aveva a suo tempo prodotto al Procuratore pubblico in esecuzione dell’ordine di sequestro 5 aprile 2004 (inc. MP n. 2000.3795/GA/GA e inc. n. 2002.7203/GA/GA, doc. E);

 

                                         che, contestualmente alla petizione, l’attore ha chiesto al Pretore l’adozione di alcune misure supercautelari e cautelari, avversate dalla controparte, ed in particolare di postulare immediatamente ex art. 27 CPP presso la Camera dei ricorsi penali la consegna della busta litigiosa precisando all’autorità penale che i documenti in questione sarebbero stati consegnati all’attore solo dopo l’emanazione della sentenza nella presente procedura;

 

                                         che con decreto 7 settembre 2009 il Pretore, confermando il giudizio supercautelare 22 settembre 2008, ha accolto la domanda cautelare, ammettendo l’immediato richiamo della busta litigiosa presso la Camera dei ricorsi penali, riservato il giudizio di quest’ultima ex art. 27 CPP, con l’indicazione che i documenti in questione sarebbero stati consegnati all’istante soltanto dopo l’emanazione della sentenza di merito e soltanto in caso di accoglimento della sua petizione: in estrema sintesi, il giudice di prime cure ha ritenuto adempiute le tre condizioni per l’adozione della misura cautelare richiesta ed in particolare l’urgenza del provvedimento, il notevole pregiudizio che sarebbe altrimenti stato patito dal richiedente e la parvenza di buon diritto dell’azione di merito, aggiungendo infine che l’obiezione del convenuto in merito alla carente capacità processuale dell’attore poteva essere evasa già con il semplice rinvio alla sentenza 13 luglio 2009 della causa richiamata;

 

                                         che con l’appello 21 settembre 2009 che qui ci occupa, avversato dall’attore con osservazioni 19 ottobre 2009, il convenuto chiede di riformare il querelato giudizio nel senso di respingere la domanda cautelare: egli, oltre ad aver contestato l’esistenza delle tre condizioni per l’adozione del provvedimento, ribadisce il benfondato dell’eccezione di incapacità processuale dell’attore, rilevando che sulla questione il Pretore non poteva semplicemente rinviare alla sentenza del 13 luglio 2009, che nel frattempo era stata in effetti impugnata con appello 3 settembre 2009 per il fatto che il giudice di prime cure non si era attenuto alle istruzioni date a suo tempo dall’autorità di rinvio, aveva quindi esperito d’ufficio un’istruttoria (oltretutto senza disporre della necessaria competenza) per fugare ogni suo dubbio iniziale e infine aveva concluso sulla base di prove inconsistenti che l’attore disponeva della necessaria capacità di intendere e volere;

 

                                         che con sentenza di data odierna (inc. n. 12.2009.160) la scrivente Camera, in parziale accoglimento dell’appello 3 settembre 2009, ha annullato la sentenza pretorile 13 luglio 2009, rilevando che il mancato ossequio da parte del Pretore delle vincolanti indicazioni contenute nella sentenza d’appello del 16 maggio 2006 risultava contrario alle norme di procedura (art. 101 e 143 CPC; Cocchi / Trezzini, CPC-TI, m. 6 ad art. 326; I CCA 17 settembre 1997 inc. n. 11.1996.29); l’incarto è dunque stato ritornato al Pretore affinché, con riferimento all’eccezione di incapacità processuale dell’attore, procedesse come già indicato nei considerandi della sentenza d’appello menzionata;

 

                                         che alla luce di tale decisione il giudizio con cui il Pretore ha ritenuto senz’altro data anche in questa procedura la capacità processuale dell’attore non può essere confermato, l’annullamento della sentenza pretorile che il giudice di prime cure aveva espressamente posto alla base del decreto qui oggetto di impugnativa implicando piuttosto la necessità di annullare pure quest’ultimo, cui in effetti viene a mancare il necessario fondamento fattuale e giuridico;

 

                                         che l’incarto viene dunque rinviato al Pretore affinché provveda ad istruire l’eccezione, rispettivamente, nel caso in cui intenda nuovamente basarsi sul solo esito della causa richiamata, affinché in quella procedura provveda a seguire le istruzioni di cui ai considerandi della sentenza d’appello 16 maggio 2006;

                                        

                                         che in definitiva il decreto impugnato, in parziale accoglimento del gravame, deve pertanto essere annullato ai sensi dei considerandi, senza che occorra pronunciarsi sulle altre censure d’appello, riguardanti le condizioni materiali per l’adozione dei provvedimenti cautelari;

 

                                         che l’esito della lite, tuttora incerto, giustifica di caricare la tassa di giustizia e le spese alle parti in ragione di metà ciascuna e di compensare le ripetibili di questa sede (art. 148 cpv. 2 CPC), ritenuto che, incontestabile il carattere pecuniario dell’azione di rendiconto (RtiD I-2006 n. 21c p. 649; II CCA 16 agosto 2007 inc. n. 12.2006.199, 26 giugno 2009 inc. n. 12.2008.130; DTF 126 III 445 consid. 3b; TF 8 febbraio 2008 4A_246/2007, 9 giugno 2008 4A_20/2008), nel caso di specie si è tenuto conto di un valore litigioso plurimilionario di circa US$ 15'000'000.- (cfr. doc. C);

 

 

 

Per i quali motivi,

richiamati l’art. 148 CPC e la TG

 

 

dichiara e pronuncia:

 

 

                                    I.   L’appello 21 settembre 2009 dell’AP 1 è parzialmente accolto.

 

                                          §    Il decreto 7 settembre 2009 è annullato e gli atti sono ritornati al Pretore affinché proceda ai sensi dei considerandi.

 

 

                                   II.   Le spese della procedura d’appello consistenti in:

 

                                         a) tassa di giustizia        fr.  1’950.-

                                         b) spese                          fr.       50.-

                                         Totale                               fr.  2’000.-

 

                                         da anticiparsi dall’appellante, sono caricate alle parti in ragione di metà ciascuna, compensate le ripetibili di appello.

 

 

                                  III.   Intimazione:

 

-

-

 

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1

 

 

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        Il segretario

 

 

 

 

Rimedi giuridici (pagina seguente)

Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Il ricorso è ammissibile contro le decisioni che pongono fine al procedimento (art. 90 LTF). Esso è pure ammissibile contro una decisione che concerne soltanto talune conclusioni, se queste possono essere giudicate indipendentemente dalle altre, o che pone fine al procedimento soltanto per una parte dei litisconsorti (art. 91 LTF), oppure ancora contro decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e concernenti la competenza  o domande di ricusazione (art. 92 cpv. 1 LTF). In presenza di altre decisioni pregiudiziali o incidentali, il ricorso è ammissibile solo se le stesse possono causare un pregiudizio irreparabile o se l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).  La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).