Incarto n.
12.2009.195

Lugano

26 settembre 2011/fb

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,

Bozzini e Fiscalini

 

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

 

 

sedente per statuire nella causa - inc. n. OA.2005.535 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 - promossa con petizione 20 luglio 2005 da

 

                                                                                                                                                                                                                                                              

AP 1 

rappr. da  RA 1 

 

 

contro

 

 

 

AO 1   

rappr. da  RA 2 

 

 

 

 

con cui l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 1'340'196.- più interessi, somma aumentata in replica a fr. 1'418'946.04 e poi ridotta in sede conclusionale a fr. 1’244'010.34;

 

domanda avversata dalla convenuta che ha postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore con sentenza 13 ottobre 2009 ha integralmente respinto;

 

appellante l'attrice con atto di appello 4 novembre 2009, con cui chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione per fr. 501'710.54 oltre interessi, importo poi rettificato con scritto 5 novembre 2009 a fr. 782'367.35 (trattandosi in realtà di € 501'710.50), protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;

 

mentre la convenuta con osservazioni 11 gennaio 2010 postula la reiezione del gravame pure con protesta di spese e ripetibili;

 

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti

 

ritenuto

 

 

in fatto:

 

 

                                  A.   Con contratto 10 febbraio 2003 (doc. A) la società svizzera AP 1 ha concesso in locazione alla società belga AO 1, per un importo forfetario globale di € 325'000.-, 138 casse mobili, containers e box-containers in alluminio (in seguito: containers), utilizzabili e allora già in possesso di quest’ultima, fino al 31 gennaio 2004: per quanto qui interessa, l’accordo era retto dalle leggi e dalle usanze del domicilio del locatore (doc. A), ovvero dal diritto svizzero (cfr. petizione p. 2, risposta p. 15). Alla scadenza pattuita, e meglio tra il gennaio e il marzo 2004, la conduttrice ha provveduto a riconsegnare 65 containers, mentre gli altri 73, per i quali è stata in seguito concordata una proroga del contratto fino al 30 luglio 2004, dietro pagamento di un importo di € 589.- al giorno (doc. C), sono stati resi il 6 agosto 2004 ad Anversa, dove per altro ancora si trovavano 30 degli altri containers riconsegnati con il primo lotto, tra il gennaio e il marzo 2004 (cfr. doc. M).

 

 

                                  B.   Ritenendo che 101 dei containers complessivamente riconsegnati erano danneggiati e non erano più idonei ad essere dati in locazione a terzi, con la petizione in rassegna, poi completata con la replica, AP 1 ha chiesto la condanna di AO 1 al pagamento di fr. 1'418'946.04 più interessi (pari a € 909'930.77), somma corrispondente alle presumibili spese per la loro riparazione in Belgio (€ 461'040.58) e verniciatura in Belgio (€ 50'500.-), alla perdita di guadagno per la loro mancata rilocazione fino alla data della petizione (€ 332'327.-, calcolata sulla base del doc. C) ed alle spese di deposito e peritali in Belgio (€ 66'063.19). La convenuta si è opposta alla petizione, negando il danneggiamento dei containers e la loro inutilizzabilità, rilevando la tardività della notifica dei difetti relativi ai containers consegnati tra il gennaio e il marzo 2004 e contestando l’ammontare delle singole pretese di danno.

 

 

                                  C.   A seguito dell’avvenuta vendita di 93 dei 101 containers, l’attrice, nelle more della causa (il 7 luglio 2006), ha mutato l’azione ed ha ridotto le sue pretese nei confronti della convenuta a fr. 1’244'010.34 (pari a € 797'749.35), somma pari alla perdita di guadagno per la mancata rilocazione dei 101 containers (€ 332'327.-), al minor prezzo ricavato in occasione della vendita dei 93 containers (€ 412'600.-, calcolato tenendo conto dei contratti di compravendita stipulati in €) ed alle presumibili spese di riparazione dei rimanenti 8 containers (€ 52'822.35).

 

 

                                  D.   Con la sentenza qui impugnata il Pretore ha integralmente respinto la petizione. Il giudice di prime cure ha innanzitutto rilevato che, per stessa ammissione dell’attrice, i danni ai containers riconsegnati tra il gennaio e il marzo 2004 non erano stati notificati nel termine dell’art. 267a cpv. 2 CO, di modo che essa, che aveva per altro dichiarato di aver rinunciato alla notifica perche “i rapporti fra le parti sembravano essere apparentemente buoni”, non poteva pretendere il risarcimento delle spese di riparazione degli 8 containers (facenti per l’appunto parte di quei 65) che non era poi riuscita a rivendere, quantificate in € 3'290.- dal perito giudiziario (doc. 15). In merito agli altri 73 containers, ha osservato che la tesi secondo cui gli stessi erano in uno stato talmente deplorevole da renderli inutilizzabili era stata smentita dalla perizia giudiziaria (doc. 15) e dal suo complemento, ben più attendibili delle perizie di parte delle ditte __________, __________ e __________ (doc. BB-HH, PP, TT) e della deposizione del teste D__________; dal fatto, risultante dal doc. 18 e dal teste __________, che i containers erano stati utilizzati dalla convenuta fino al giorno della loro riconsegna all’attrice; dalla circostanza, risultante dal doc. 12, che quest’ultima ne aveva a sua volta utilizzati 6; dal fatto che il teste R__________ aveva confermato che gli stessi erano in stato di funzionamento e trasportabili; e dal fatto che nel contratto di compravendita sottoscritto dall’attrice con l’acquirente __________ risultava un “leistungsfähiges Zustand”, poco importando se il teste G__________ avesse poi apparentemente dichiarato il contrario. Ne ha concluso che da una parte l’attrice non poteva pretendere il risarcimento della perdita di guadagno per la mancata rilocazione dei containers, non rimasti bloccati per comportamenti ingiustificatamente ostativi della convenuta, tanto più che non aveva dimostrato di aver intrapreso sforzi per rilocarli a terzi e in particolare di disporre di persone interessate alla loro locazione; che dall’altra nemmeno potevano essere risarcite le spese per le riparazioni dei rimanenti containers, che il perito giudiziario aveva quantificato in € 58'892.50 (da cui andavano in ogni caso già dedotte le spese per gli 8 containers non rivenduti e per altri 37 facenti parte del lotto riconsegnato tra il gennaio e il marzo 2004, per complessivi € 26'926.50), dato che l’attrice, vendendo quei containers nel corso di causa, aveva abbandonato quella richiesta; e che infine essa nemmeno poteva pretendere alcunché a titolo di minor prezzo ricavato in occasione della vendita dei 93 containers, il teste R__________ avendo sconfessato la sua tesi secondo cui il prezzo di compravendita staccato dagli acquirenti era inferiore a quello di mercato a causa dello stato difettoso dei containers. Quanto alla pretesa di fr. 66'063.19 formulata dall’attrice per varie posizioni danno, il giudice di prime cure ha rilevato che la stessa era stata abbandonata in sede conclusionale, e che in ogni caso le fatture delle ditte __________ (di € 6'915.-) e __________ (di € 5'447.50), riguardanti spese di trasporto, non potevano essere caricate alla convenuta.

 

 

                                  E.   Con l’appello che qui ci occupa, l'attrice chiede di riformare il querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione per fr. 501'710.54 oltre interessi, importo in seguito rettificato a fr. 782'367.35 (trattandosi in realtà di € 501'710.50). È solo a p. 21 del gravame (di complessive p. 24), che essa, dopo aver ripercorso in lungo e in largo i fatti alla base del litigio e riassunto l’iter procedurale della causa (fino a metà di p. 21), dichiara di non condividere la motivazione della querelata sentenza, che ritiene “lesiva per più rispetti di un corretto accertamento dei diritti ed obblighi delle parti” (p. 21), spiegando poi, solo nelle successive 37 righe, le ragioni a sostegno della sua tesi: essa rimprovera dapprima al Pretore di aver disatteso che i containers erano rimasti di fatto presso di lei, per il che non ci si poteva ragionevolmente aspettare che sollevasse la questione dei difetti, tanto più che (circostanza pacifica, che a torto il giudice aveva ritenuto non provata) in quell’epoca i rapporti fra le parti sembravano essere apparentemente migliorati; con riguardo ai rimanenti 73 containers ritiene scorretto il fatto che il primo giudice non si sia fondato sulle perizie di parte ma sulla perizia giudiziaria, che in realtà si fondava su elementi fattuali incompleti ed era errata; contesta al primo giudice di aver ritenuto falsa l’asserzione secondo cui i containers sarebbero stati utilizzati dalla convenuta fino al giorno della loro consegna all’attrice; e ritiene che il teste R__________, su cui il primo giudice si era fondato, avesse sostenuto, contrariamente al vero e in contrasto con tutte o quasi le risultanze dell’istruttoria ed in particolare con la deposizione del teste G__________, che i containers erano perfettamente trasportabili e utilizzabili, tanto più che il Pretore non aveva eccepito alcunché con riguardo alla deposizione del primo, che era teste interessato ai sensi dell’art. 229 cpv. 3 CPC/TI, mentre aveva dissertato sulla posizione del teste D__________ nella sua qualità di testimone-perito.

 

                                  F.   Delle osservazioni con cui la convenuta postula la reiezione del gravame, si dirà per quanto necessario, nei prossimi considerandi.

 

 

considerando

 

 

in diritto:

 

 

                                   1.   Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo codice di diritto processuale civile svizzero (CPC). Ritenuto che la decisione pretorile è stata pronunciata ed impugnata prima di questa data, la procedura ricorsuale rimane tuttavia disciplinata dal CPC/TI (art. 404 cpv. 1 e 405 cpv. 1 CPC).

 

 

                                   2.   Dato che la lite tra le parti ha per oggetto il risarcimento del danno derivante da un contratto di locazione di containers a carattere internazionale e che l’attrice ha chiesto in causa la condanna della convenuta al pagamento di somme in franchi svizzeri, è innanzitutto opportuno esaminare se la petizione, e con essa l’appello, non debba eventualmente già essere respinta in applicazione dell’art. 84 CO. In considerazione del fatto che nessuna delle parti aveva sollevato la questione, con ordinanza 3 agosto 2011 la presidente di questa Camera, rilevato che in concreto si poneva il problema dell’applicazione di quella norma, ha assegnato alle parti un termine per prendere posizione sulla questione. La parte convenuta, nelle osservazioni 4 agosto 2011, ha dichiarato di prevalersi dell’art. 84 CO. Da parte sua, la parte attrice, nella sua presa di posizione del 29 agosto 2011, ha contestato l’applicazione della norma e comunque si è ritenuta legittimata a formulare la sua domanda in franchi svizzeri, visto che la causa aveva per oggetto il risarcimento del danno contrattuale che era dovuto a una società con sede in Svizzera e che, essendosi realizzato in quel Paese, doveva per l’appunto essere espresso in moneta svizzera, valuta nella quale essa doveva tra l’altro esporre la propria contabilità; in subordine ha chiesto di essere autorizzata, in applicazione dell’art. 75 lett. b CPC/TI, a restringere le sue richieste di causa nel senso di obbligare la controparte al pagamento di € 501'710.50; in via più subordinata ha rilevato che la convenuta nulla aveva eccepito sulla questione nella sede pretorile e nelle osservazioni all’appello ed era con ciò malvenuta a prevalersene ora; e in via ancor più subordinata ha postulato che nella fissazione delle eventuali ripetibili a favore della controparte si tenesse conto di quest’ultimo aspetto.

 

 

                                2.1   Per l’art. 84 CO, i debiti pecuniari devono essere pagati con mezzi legali di pagamento della moneta in cui è stato contratto il debito (cpv. 1). Se il debito è espresso in una moneta che non è moneta del Paese nel luogo di pagamento, questo potrà farsi in moneta del Paese al corso del giorno della scadenza, a meno che con la parola “effettiva” o con altra simile aggiunta non sia stato stipulato l’adempimento letterale del contratto (cpv. 2). Ritenuto che la facoltà alternativa di liberarsi con il pagamento in moneta svizzera prevista dal cpv. 2 della norma riguardava solo il debitore, il Tribunale federale, con decisione 14 gennaio 2008, ponendo fine a una prassi tollerante, ne ha dedotto che il creditore, in presenza di un debito contratto in valuta estera, era tenuto a formulare in causa la sua pretesa in quella valuta (DTF 134 III 151 consid. 2.2; TF 6 ottobre 2010 4A_218/2010 consid. 5.1, 16 dicembre 2010 4A_206/2010 consid. 4.1) e che il tribunale aveva unicamente la facoltà di condannare il debitore al pagamento di quella valuta (DTF 134 III 151 consid. 2.4; TF 27 marzo 2009 4A_230/2008 consid. 5.3.1 pubbl. in RtiD 2010 I p. 764 segg., 6 ottobre 2010 4A_218/2010 consid. 5.1), ritenuto che una condanna in franchi svizzeri violerebbe il diritto federale (DTF 134 III 151 consid. 2.5; TF 27 marzo 2009 4A_230/2008 consid. 5.4 pubbl. in RtiD 2010 I p. 764 segg., 16 dicembre 2010 4A_206/2010 consid. 4.1).

                                        

 

                                2.2   Nel caso di specie è pacifico che l’attrice, con sede in Svizzera, ha chiesto in causa la condanna della convenuta, con sede in Belgio, al pagamento di fr. 1'418'946.04, somma ora ridotta a fr. 782'367.35, a titolo di risarcimento del danno risultante da un contratto di locazione a carattere internazionale, retto dal diritto svizzero. Ora, giusta l’art. 84 CO le pretese di risarcimento del danno contrattuale, analogamente a quelle di risarcimento del danno extracontrattuale (TF 16 dicembre 2010 4A_206/2010 consid. 3.2.2), devono di regola essere solute nella moneta dello Stato in cui la relativa perdita patrimoniale si è verificata (SJ 2005 p. 174; Schraner, Berner Kommentar, n. 181 ad art. 84 CO; II CCA 22 febbraio 2011 inc. n. 12.2009.87 e 90). Ritenuto che le posizioni di danno rivendicate in causa dall’attrice si sono verificate dove sono stati riconsegnati ed erano poi stati depositati i containers, cioè ad Anversa (Belgio), ed hanno potuto essere determinate con precisione nella relativa moneta (cfr. quanto esposto sub B e C), ben si può ritenere che la relativa pretesa si è prodotta in €, moneta che per altro costituisce anche la valuta del contratto alla base della lite (doc. A; SJ 2005 p. 174; Schraner, op. cit., ibidem). La pretesa doveva pertanto essere formulata in € e non poteva essere azionata in franchi svizzeri, come invece fatto dall’attrice. Poco importa se la convenuta non abbia mai sollevato il tema nella sede pretorile e nelle osservazioni all’appello, l’applicazione dell’art. 84 CO dovendo in effetti essere esaminata d’ufficio in base al principio iura novit curia (art. 87 CPC/TI; TF 27 marzo 2009 4A_230/2008 consid. 5.3.1 pubbl. in RtiD 2010 I p. 764 segg.; II CCA 22 febbraio 2011 inc. n. 12.2008.196, 15 marzo 2011 inc. n. 12.2009.111, 21 marzo 2011 inc. n. 12.2010.34, 16 maggio 2011 inc. n. 12.2010.190). Quanto infine alla richiesta dell’attrice di restringere le sue domande di causa a € 501'710.50, la stessa non può assolutamente essere ammessa: a parte il fatto che la richiesta nemmeno è stata formulata con l’appello, ma solo - tardivamente - dopo l’invito della presidente di questa Camera ad esprimersi sulla questione, si osserva in effetti che la stessa non costituisce un semplice restringimento delle domande di causa in applicazione dell’art. 75 lett. b CPC/TI, ma un’inammissibile mutazione della causa (art. 321 cpv. 1 lett. a CPC/TI; II CCA 28 gennaio 2011 inc. n. 12.2008.193, 16 febbraio 2011 inc. n. 12.2008.175, 15 marzo 2011 inc. n. 12.2009.111).

 

 

                                2.3   L’applicazione al caso concreto della giurisprudenza federale esposta in precedenza porta a concludere che la petizione con cui l’attrice chiedeva il pagamento in franchi svizzeri di danni contrattuali sorti in € dev’essere respinta in virtù dell’art. 84 CO, senza che sia necessario chinarsi sul suo fondamento.

 

 

                                   3.   Ma, a prescindere da quanto precede, si osserva che l’appello, nella limitatissima misura in cui era ricevibile, avrebbe in ogni caso dovuto essere respinto, ciò che avrebbe a sua volta portato, per altra via, alla conferma del giudizio di prime cure.

 

 

                                3.1   Il gravame è dapprima irricevibile già per il fatto che non è chiaro quali siano le posizioni di danno alla base delle domande di causa (art. 309 cpv. 2 lett. e e f CPC/TI). A p. 21 dell’appello l’attrice ha invero indicato di aver a suo tempo domandato la condanna della convenuta al pagamento di fr. 1’244'010.34, somma corrispondente a € 797'749.35 (€ 52'822.35, € 412'600.- e € 332'327.-), aggiungendo che “a queste somme vanno aggiunti, come appena detto, € 50'500.- per la verniciatura e € 66'063.19 per le posizioni minori di danno”. Visto che, addizionando tutte queste posizioni, si otteneva un importo di € 914'312.54 e che a p. 2 del gravame l’attrice, che più avanti avrebbe dichiarato di aver rettificato le sue richieste (appello p. 21), aveva invece preteso solo fr. 501'710.54 oltre interessi, somma poi corretta a fr. 782'367.35 (trattandosi in realtà di € 501'710.50), senza indicarne però la composizione, la presidente di questa Camera, con la già citata ordinanza 3 agosto 2011, ha invitato l’attrice a precisare quali fossero esattamente le posizioni creditorie che stavano alla base della domanda d’appello così rettificata. Con scritto 29 agosto 2011 l’attrice, con un certo imbarazzo, ha indicato che le posizioni da risarcire erano quella di € 412'600.- relativa al minor prezzo ricavato in occasione della vendita dei 93 containers, quella di € 52'822.35 relativa alle presumibili spese di riparazione dei rimanenti 8 containers e un’altra di € 36'288.15 per la perdita di guadagno per la mancata rilocazione di 7 containers. Ciò non significa però che le pretese di cui si chiede l’accoglimento nell’appello siano per l’appunto queste, tanto più che della posizione relativa alla perdita di guadagno per la mancata rilocazione dei (soli) 7 containers di € 36'288.15 (che a p. 23 della petizione era quantificata in € 22'254.-) - il cui importo è stato verosimilmente così aumentato, a ritroso, per poter giungere al totale di € 501'710.50 - non vi era alcuna traccia né nell’appello né tanto meno nelle risultanze di causa. Non si capirebbe altrimenti perché, a p. 21 del gravame, siano state indicate, come somme da aggiungere, le due pretese di € 50'500.- e di € 66'063.19. Se a ciò si aggiunge che, sommando a questi ultimi due importi la pretesa di € 52'822.35 e quella di € 332'327.-, si arrivava ad un totale di € 501'712.54, assai simile a quello indicato a p. 2 dell’appello, non si può che concludere che a questo stadio della lite non è dato a sapere con la necessaria certezza quali siano le posizioni di cui è preteso l’accoglimento, ciò che non può che rendere irricevibile la domanda di appello.

                                        

 

                                3.2   Se ciò non bastasse, si osserva che l’appello dell’attrice si confronta solo in minimissima parte con l’accurata e dettagliata sentenza pretorile ed è con ciò in larghissima misura irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC; Cocchi/Trezzini, CPC-TI. m. 23 e 27 ad art. 309). Nella invero limitatissima misura in cui lo fa, è in ogni caso - come si vedrà meglio qui di seguito - privo di una motivazione sufficiente ed è perciò nuovamente irricevibile (cfr. art. 309 cpv. 2 lett. f CPC/TI) o comunque è ampiamente privo di rilevanza o ancora è infondato. Con particolare riferimento alle singole censure sollevate nel gravame, si osserva quanto segue:

 

 

                             3.2.1   Il primo rimprovero mosso dall’attrice al Pretore è quello di aver disatteso che i 101 containers sarebbero rimasti di fatto presso di lei, con il che non ci si poteva ragionevolmente aspettare che essa sollevasse la questione dei difetti, tanto più che (circostanza pacifica, che a torto il primo giudice aveva ritenuto non provata) in quell’epoca i rapporti fra le parti sembravano essere apparentemente migliorati. Ora, non si vede proprio per quale motivo dal solo fatto che i containers riconsegnati potessero essere rimasti presso l’attrice dopo la conclusione del contratto di cui al doc. A, circostanza per altro smentita dalla stessa attrice in precedenza (appello p. 8), si dovrebbe concludere che quest’ultima era dispensata dal notificare tempestivamente i danni riscontrati. La circostanza poi che a quell’epoca l’attrice aveva affermato che i rapporti fra le parti sembravano essere apparentemente migliorati, che in realtà era stata considerata dal Pretore “a prescindere dall’esattezza o meno di questa sua valutazione” (cfr. sentenza p. 4), non modifica certo la situazione, non essendo provato che la sua rinuncia alla notifica dei danni sia stata indotta da un agire della convenuta contrario al principio della buona fede.

 

 

                             3.2.2   L’attrice ritiene in seguito scorretto il fatto che il primo giudice non si sia fondato sulle perizie di parte e si sia piuttosto basato sulla perizia giudiziaria, che a suo dire si fonderebbe su elementi fattuali incompleti e sarebbe errata. La censura, oltretutto sollevata per la prima volta e con ciò tardivamente solo in questa sede (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC/TI), è irricevibile anche per la sua carente motivazione (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC/TI). L’attrice non ha in effetti spiegato, né tanto meno dimostrato, per quali ragioni la perizia giudiziaria (eseguita su ordine del Tribunal de commerce di Bruxelles) sarebbe talmente incompleta ed errata da doversi fare astrazione dalle sue conclusioni a favore delle conclusioni delle perizie di parte.

 

 

                             3.2.3   L’attrice rimprovera poi al primo giudice di aver ritenuto falsa l’asserzione secondo cui i containers sarebbero stati utilizzati dalla convenuta fino al giorno della loro consegna all’attrice. Non è affatto vero. Il Pretore ha in effetti espressamente riconosciuto la circostanza, aggiungendo che la stessa risultava dal doc. 18 e dal teste __________ (cfr. sentenza p. 5).

                             3.2.4   Con l’ultima censura l’attrice ritiene che il teste R__________, su cui il Pretore si era fondato, avesse sostenuto, contrariamente al vero e in contrasto con tutte o quasi le risultanze dell’istruttoria ed in particolare con la deposizione del teste G__________, che i containers erano perfettamente trasportabili e utilizzabili, tanto più che il giudice non aveva eccepito alcunché con riguardo alla deposizione del primo, che era teste interessato ai sensi dell’art. 229 cpv. 3 CPC/TI, mentre aveva dissertato sulla posizione del teste D__________ in quanto testimone-perito. La censura è ancora una volta infondata. Non è innanzitutto vero che la versione dei fatti resa dal teste R__________ era in contrasto con tutte o quasi le risultanze dell’istruttoria, tanto è vero che il Pretore, a conferma della stessa, ha menzionato tutta una serie di riscontri istruttori e meglio la perizia giudiziaria (doc. 15, fascicolo richiamato dal Tribunal de commerce di Bruxelles), il suo complemento, il doc. 18, la deposizione del teste __________, il doc. 12 e il contenuto del contratto di compravendita sottoscritto dall’acquirente __________, risultanze queste sulle quali l’attrice non ha assolutamente avuto da ridire in questa sede. Il fatto che il solo teste G__________ possa aver dichiarato il contrario non è pertanto determinante, tanto più che il Pretore aveva chiaramente spiegato le ragioni per cui quella deposizione non poteva essere decisiva e per cui si poteva comunque far astrazione dalla stessa, circostanze queste sulle quali l’attrice pure non si è confrontata nell’appello. Per il resto, nulla permette di ritenere che il teste R__________ fosse un teste interessato ai sensi dell’art. 229 cpv. 3 CPC/TI, aspetto per altro sollevato dall’attrice per la prima volta e quindi irritualmente solo in questa sede (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC/TI), mentre poco importa sapere le ragioni per cui il primo giudice abbia ritenuto di non potersi basare sulla deposizione del teste D__________, delle cui dichiarazioni l’attrice non si è comunque prevalsa in questa sede per mettere in dubbio le conclusioni del giudizio pretorile.

 

 

                                   4.   Ne discende, a conferma della sentenza impugnata, la reiezione dell’appello. La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili della procedura ricorsuale, calcolate sulla base di un valore ancora litigioso di fr. 782'367.35, seguono la soccombenza (art. 148 CPC/TI), ritenuto che non vi è motivo di ridurre l’indennità per ripetibili a favore dell’appellata, visto che - come si è detto - la sua vittoria non è dovuta solo alla questione dell’applicazione dell’art. 84 CO, da lei non sollevata nelle sue osservazioni.

 

 

 

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 148 CPC/TI e la TG

 

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                    I.   L’appello 4 novembre 2009 di AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile.

 

 

                                   II.   Le spese della procedura d’appello consistenti in:

 

                                         a) tassa di giustizia                                    fr.  6’000.-

                                         b) spese                                                      fr.     100.-

                                         Totale                                                           fr.  6’100.-

 

                                         da anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico con l’obbligo di rifondere alla parte appellata fr. 10’000.- per ripetibili.

 

 

                                  III.   Intimazione:

 

-     

-     

 

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1

 

 

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        Il segretario

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF).