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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La seconda Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Epiney-Colombo, presidente, Walser e Lardelli |
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segretaria: |
Locatelli, vicecancelliera |
sedente per statuire nella causa inc. n. OA:2007.118 (azione di rivendicazione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 promossa con petizione 12 febbraio 2007 da
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AO 1
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contro |
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AP 1
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con cui l'attore ha chiesto di accertare la proprietà da lui rivendicata sui beni notificati in data 16 gennaio 2006 e indicati nell'elenco opere d'arte/arredo del 4 maggio 2005 c/o uffici G__________,__________, che __________ SA, __________, in qualità di liquidatrice del fallimento, aveva respinto il 18 gennaio 2007, protestate spese e ripetibili;
domanda alla quale la convenuta ha aderito limitatamente agli oggetti n. 67, 93, 94, 95, 96, 132, 134, 135, 369 e 370 del citato elenco, opponendosi per il resto alle altre rivendicazioni, protestate tasse, spese e ripetibili, e che il Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 1, con sentenza 12 dicembre 2008 ha integralmente accolto;
appellante la convenuta con atto di ricorso 14 gennaio 2009 postulando che, in riforma del giudizio impugnato, il diritto di proprietà rivendicato dall'attore sulle opere d'arte non gli sia riconosciuto, protestate tassa e spese di giustizia oltre a congrue ripetibili;
mentre l'attore con osservazioni 24 febbraio 2008 [recte: 2009] propone la reiezione dell'appello, protestate tasse, spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti di causa,
ritenuto
in fatto: A. Con decisione 27 aprile 2005 la Commissione federale delle banche (di seguito: CFB) ha dichiarato aperto il fallimento di G__________ SA __________ - il cui scioglimento era già stato ordinato il 24 novembre 2004 - designando __________ SA (di seguito: P__________) di __________ quale sua liquidatrice. Il 16 gennaio 2006 il dott. AO 1, amministratore unico di G__________ Holding - detentrice di tutte le azioni della società fallita e organo di quest'ultima - ha fatto pervenire alla liquidatrice la lista degli oggetti d'arte e di arredamento (grafica contemporanea, dipinti moderni, dipinti antichi, disegni antichi, Oriente/India/Tibet/Cina, sculture, varie, tappeti) con relativi giustificativi, di cui rivendicava la proprietà e che erano stati rinvenuti presso gli uffici della società fallita (doc. E). Con circolare informativa del 18 gennaio 2007 la liquidatrice ha precisato che nelle operazioni intese ad appurare gli attivi della società fallita vi erano appunto state delle rivendicazioni di proprietà di terzi, in parte accolte e in parte rigettate. Per quanto riguardava quelle avanzate dall'attore, fondandosi sull'elenco opere d'arte/arredo datato 4 maggio 2005 c/o uffici G__________, __________, ha in particolare stilato la lista al 17 gennaio 2007 di quelle di cui ne ammetteva la richiesta (doc. C) e di quelle respinte (doc. B). All'attore è poi stato assegnato il termine per promuovere l'azione civile riguardo alle rivendicazioni respinte, che l'8 febbraio 2007 la liquidatrice - previa autorizzazione della CFB - ha prorogato di ulteriori sette giorni (doc. D).
B. Con petizione 12 febbraio 2007 il dott. AO 1 ha chiesto il riconoscimento delle proprietà sugli oggetti da lui rivendicati ma che la liquidatrice aveva respinto, dolendosi del fatto che i verbali di aggiudicazione e le fatture prodotte (doc. H) a comprova del suo diritto non fossero state considerate. D'altro canto, nulla indicava che la società Ge__________ SA, presso i cui uffici - allora condivisi con la società fallita - erano esposte opere d'arte e di arredamento appartenenti all'attore, avesse ceduto alcunché a quest'ultima (doc. G): in effetti l'elenco stilato da quella società nel 1983 (doc. F) in seguito della separazione dei due uffici era riferito alla restituzione di quei beni all'attore, avvenuta per motivi pratici tramite consegna diretta presso i locali della società fallita, luogo in cui egli lavorava appunto. Invero solo per gli oggetti catalogati con i n. 67, 93, 94, 95, 96, 98, 105, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 142, 143, 145, 160, 163, 203, 223, 265, 267, 268, 269, 285, 352, 353 a 370 (doc. B) mancavano i giustificativi ma questo poiché, trattandosi di effetti personali (regali o acquisti privati), nel corso degli anni la documentazione era andata persa. Ad ogni modo, nessuno li aveva rivendicati, e nulla indicava che fossero stati acquistati dalla società fallita.
C. La convenuta, nella sua risposta del 12 aprile 2007, si è opposta alle rivendicazioni di proprietà. Nessun contratto indicava che a fini espositivi l'attore avesse consegnato delle opere d'arte alla società fallita. Per contro, dalla lista del 1983 risultava che la società Ge__________ SA aveva restituito oggetti d'arte esposti nei suoi locali a quest'ultima, che oltretutto pagava il premio assicurativo di fr. 1'100.–. Certo, nei bilanci della società fallita queste opere d'arte non figuravano, ma questi documenti non erano attendibili visto che nei confronti dell'attore era in corso un procedimento penale per falso in bilancio. I verbali di aggiudicazione, oltretutto privi di una specificazione che permettesse di stabilire se i relativi oggetti erano stati acquistati per conto dell'attore o della società fallita, non erano poi stati prodotti per tutte le opere d'arte. Ciò posto, ha quindi chiesto l'edizione delle dichiarazioni fiscali relativi alla controparte per gli anni 2000-2006. La convenuta, per finire, ha aderito alla richiesta di rivendicazione limitatamente agli oggetti n. 67, 93, 94, 95, 96, 132, 134, 135, 369 e 370 di cui all'elenco doc. B, gli unici beni che a suo dire non erano in stretta relazione con l'attività della società fallita.
D. La causa è rimasta sospesa in vista di trattative tra il 12 giugno e il 24 luglio 2007. All'udienza preliminare del 14 settembre 2007 le parti hanno confermato le loro domande e notificato le rispettive prove. Esperita l'istruttoria - e respinta il 17 giugno 2008 un'istanza di assunzione suppletoria di prove dell'attore - il Pretore ha convocato le parti al dibattimento finale del 2 ottobre 2008. L'attore ha confermato la sua richiesta di rivendicazione sulla scorta di un memoriale di conclusioni scritte datato 26 settembre 2008 e, in via subordinata, ne ha postulato l'accoglimento nella misura in cui riguardava gli oggetti n. 39, 72, 73, 74, 77. 78, 98, 99, 103,104, 123, 126, 127, 138, 139, 141, 150, 152, 154, 188, 189, 190, 202, 205, 206, 207, 209, 223, 242, 243, 246, 269, 271, 272, 284 (doc. B) cui aggiungeva i n. 67, 93, 94, 95, 96, 132, 134, 135, 369 e 370 (doc. B) esplicitamente ammessi dalla convenuta. Quest'ultima ha ribadito la sua domanda di giudizio.
E. Con sentenza 12 dicembre 2008, il Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 1, ha rilevato che nel caso concreto il possesso era da ritenersi “equivoco” e non costituiva quindi l'elemento determinante per presumerne la proprietà sancita dall'art. 930 cpv. 1 CC. Ciò posto, le liste riferite agli oggetti restituiti nel 1983 si limitavano ad attestare l'avvenuta consegna alla società fallita senza evidenziare una controprestazione di quest'ultima e un trasferimento di proprietà. Fino a prova contraria poi, i bilanci societari privi di riferimento a opere d'arte, godevano della presunzione di veridicità indipendentemente dal procedimento penale in corso. Il teste G__________ aveva inoltre confermato che le opere d'arte erano state messe a disposizione dall'attore, nelle cui dichiarazioni fiscali (almeno fino a quella dell'anno 2003 A) alla voce “oggetti d'arte e di valore” figurava un importo di fr. 120'000.–. Per parecchi degli oggetti rivendicati, e segnatamente i n. 39, 72, 73, 74, 77, 78, 98, 99, 103, 104, 123, 126, 127, 138, 139, 141, 150, 152, 154, 188, 189, 190, 202, 205, 206, 207, 209, 223, 242, 243, 246, 269, 271, 272, 284 (doc. B), vi erano agli atti le relative attestazioni di acquisto. Irrilevante invece il pagamento dell'onere assicurativo da parte della società fallita, visto che gli oggetti si trovavano esposti nei suoi uffici. Di modo che, in definitiva, l'attore aveva così provato la sua proprietà sugli oggetti da lui rivendicati.
F. Con appello 14 gennaio 2009 la convenuta postula la riforma del giudizio impugnato nel senso che il diritto di proprietà rivendicato dall'attore sulle opere d'arte trovate negli uffici della società fallita - e che lei aveva già respinto - gli sia negato, protestate tasse, spese e congrue ripetibili. Nelle sue osservazioni del 24 febbraio 2009, l'attore propone la reiezione del gravame, con protesta di tasse, spese e ripetibili.
Considerando
in diritto: 1. Davanti a questa Camera, l'appellante produce per la prima volta la sentenza 14 febbraio 2006 emessa dal Tribunale federale in materia di “esercizio illegale dell'attività di commerciante di valori mobiliari/liquidazione” e di “apertura di fallimento” (DTF 2A.35/2005 e 2A.286/2005 con riferimento alla società fallita: doc. BB). Invero, già nella risposta di causa essa aveva indicato in modo esplicito le referenze di questa decisione (act. II, pag. 2 ad II.1), reperibile al sito internet del Tribunale federale. Di modo che, come tale, il documento non può considerarsi “nuovo” giusta l'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC, ed è così ricevibile. In questo giudizio, il Tribunale federale non ha appurato se la società fallita operava quale commerciante di valori mobiliari (doc. BB, pag. 14, consid. 6.3), come invece ritenuto dalla CFB nella sua decisione di fallimento del 27 aprile 2005 (doc. 2, pag. 6 in mezzo). Il Tribunale federale ha nondimeno stabilito che la società aveva svolto un'attività bancaria soggetta ad autorizzazione senza permesso (doc. BB, pag. 16, consid. 7.2). Di modo che, constatata l'eccedenza di debiti - come in concreto appunto (doc. BB, pag. 17, consid. 8) - la sua liquidazione segue pacificamente le norme valide per la liquidazione delle banche insolventi (fallimento bancario: art. 33 segg. LBCR).
2. Nelle sue osservazioni, l'attore contesta anzitutto la legittimazione a rappresentare dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA, a motivo che non sarebbe stato documentato se la stessa agisca quale rappresentante della P__________, liquidatrice del fallimento, e quindi dell'appellante. Nel Canton Ticino possono fungere da patrocinatori giusta l'art. 64 cpv. 1 CPC, oltre agli avvocati ammessi al libero esercizio della professione, “le persone che detengono una rappresentanza legale”. In concreto l'appello è stato introdotto, per conto della massa fallimentare della società fallita dalla FINMA in qualità di amministratrice del fallimento (appello, pag. 1). Pacifico quindi che non abbia agito come patrocinatore legale ai sensi dell'art. 64 CPC. Si tratta pertanto di stabilire se un potere di rappresentanza simile non possa essere dedotto dalla legge.
2.1. La FINMA è stata istituita in applicazione della legge federale concernente l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (LFINMA: SR.956.1), quale autorità di vigilanza - fra l'altro - ai sensi della legge federale sulle banche e le casse di risparmio (LBCR: SR.952.0). Si tratta di un'unità decentralizzata e separata dall'amministrazione federale, dotata di personalità giuridica propria, oggettivamente indipendente e autonoma in materia di risorse (FF 2006 III 2633, 2635). Dal 1° gennaio 2009 è subentrata alla CFB riprendendo tutti i procedimenti in corso (art. 58 cpv. 1 e 3 in combinazione con l'art. 61 LFINMA), di modo che, da questo punto di vista, nella misura in cui l'appello della convenuta è stato formulato da FINMA in luogo della CFB, che già fungeva da rappresentante della convenuta nella procedura di primo grado, la questione è pacifica.
2.2 Ordinata e resa pubblica una decisione di liquidazione, la FINMA deve nominare uno o più liquidatori, i quali sottostanno alla sua vigilanza e su richiesta le fanno rapporto (art. 33 cpv. 1 e 2 LBCR). Riservati gli art. 35-37g LBCR, la liquidazione deve poi essere effettuata conformemente agli articoli 221-270 LEF (art. 34 cpv. 2 LBCR), fermo restando la facoltà per la FINMA di prendere decisioni e disposizioni derogatorie (art. 34 cpv. 3 LBCR). Di per sé il potere di rappresentanza in tribunale della massa del fallimento spetta al liquidatore così nominato (art. 9 lett. c dell'Ordinanza dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sul fallimento delle banche e di commercianti di valori immobiliari (OFB-FINMA) del 30 giugno 2005: SR.952.812.32). Nel caso specifico pertanto, in virtù di questa norma tale potere spetterebbe a P__________. Nondimeno, per tutto il procedimento in corso, è la FINMA a detenere il ruolo conduttore e le competenze decisionali e di vigilanza che il caso concreto dovesse richiedere (Bodmer/Kleiner/Lutz, Kommentar zum Bundesgesetz über die Banken und Sparkassen, Zurigo 2006, n. 1 ad art. 33; Watter/Vogt/Bauer/ Winzeler, Basler Kommentar zum Bankengesetz, Basilea 2005, n. 6 ad art. 33). Di modo che, la vigilanza della FINMA sui liquidatori del fallimento è unica ed esclusiva (Bodmer/Kleiner/ Lutz, op. cit., n. 8 ad art. 33) e garantisce così che l'attività bancaria sia sottoposta alla sua continua sorveglianza fino alla chiusura definitiva delle procedura di liquidazione (FF 2002 VII 7175, 7206). Le incombenze dei liquidatori corrispondono in sostanza a quelle che in un procedimento fallimentare ai sensi della LEF spettano all'ufficio fallimenti e all'amministrazione del fallimento (Bodmer/Kleiner/Lutz, op. cit., n. 9 e 11 ad art. 33): non avendo però un vero e proprio potere decisionale, essi hanno una mera funzione esecutiva delle decisioni prese dalla FINMA che - come si è detto - sorveglia direttamente la conduzione di tutto l'iter fallimentare (Bodmer/Kleiner/Lutz, op. cit., n. 9 e 11 ad art. 33; Watter/Vogt/Bauer/Winzeler, op. cit., n. 6 e 33 ad art. 33).
2.3 L'art. 97 n. 4 CPC impone al giudice di esaminare d'ufficio, in ogni stadio di causa, se esistono i presupposti processuali, tra cui la capacità delle parti e la legittimazione dei loro rappresentanti, se il giudice ha motivo di dubbio. Ciò non toglie che il principio della buona fede obbliga la parte che constata un (asserito) vizio di procedura a segnalarlo immediatamente, in un momento ove sia ancora possibile rimediarvi, e le vieta di attendere passivamente l'esito della causa, allo scopo di prevalersene - se del caso - successivamente dinanzi all'autorità di ricorso: di modo che, con riferimento all'art. 97 CPC, la sanzione dell'abuso di diritto induce a ritenere che il giudice esamina d'ufficio e in ogni stadio di causa l'esistenza di quel presupposto processuale, ma compatibilmente con il principio della buona fede e i limiti dallo stesso imposti (Cocchi/ Trezzini, CPC-TI massimato e commentato, Appendice 2000/2004, Lugano 2005, nota 550 ad art. 404). E, di per sé, il difetto di valida rappresentanza non è considerato un caso di nullità talmente grave, tale da imporsi anche sul principio della tutela della buona fede (Cocchi/Trezzini, op. cit., nota 75 ad art. 64).
2.4 Nella sua relazione del 18 gennaio 2007 la liquidatrice del fallimento ha precisato che nella misura in cui la massa fallimentare non entri in possesso di mezzi liquidi che le permetteranno di sostenere i costi di liquidazione, la procedura di fallimento verrà chiusa indipendentemente dal risultato delle contestazioni delle rivendicazioni dei terzi e che la CFB (ora FINMA) si occuperà eventualmente di seguito della gestione del fallimento a dipendenza della necessità di operare delle realizzazioni di nuovi attivi oppure di rappresentare la massa fallimentare in procedure pendenti inerenti alla determinazione dell'attivo e del passivo della fallita, a condizione che un suo intervento sia indispensabile e opportuno (doc. 1, pag. 4 ad VI). Ciò posto, l'allegato di risposta di causa 12 aprile 2007 è stato presentato per conto della convenuta dal Segretariato della CFB (servizio giuridico) a firma D__________ e L__________ (act. II, pag. 4). All'udienza preliminare del 12 giugno 2007 - a seguito della quale la causa è poi stata sospesa - la massa fallimentare era di fatto rappresentata ( act. III, pag. 1) dall'avv. L__________ della CFB (act. II, pag. 4) e dall'avv. R__________ della P__________ (doc. 1, pag. 5). Visto il mancato raggiungimento di un accordo tra le parti, la CFB ha quindi chiesto la riattivazione della causa informando il Pretore che sarebbe intervenuta nel procedimento giudiziario in rappresentanza della convenuta (scritto del 24 luglio 2007 a firma - ancora una volta - del Segretariato della CFB (servizio giuridico) e notificato in copia anche all'attore, allegato alla citazione per la seconda udienza preliminare): prerogativa questa che ben si giustifica alla luce del potere di vigilanza assoluto ed esclusivo in materia di fallimento bancario di cui è investita quale autorità (art. 33 cpv. 2 LBCR e OFB-FINMA: sopra, consid. 2b) e della facoltà decisionale che per legge le viene riconosciuta (art. 34 cpv. 3 LBCR: sopra, consid. 2b). Per il resto, con rinvio al principio della buona fede di cui si è detto (sopra, consid. 2.3), giova rammentare che in prima sede l'attore non ha mai sollevato obiezioni circa le modalità in cui CFB si era attribuita il ruolo di rappresentante e che in proposito, nell'istanza di assunzione suppletoria di prove del 7 febbraio 2008 egli medesimo aveva indicato la CFB in veste di rappresentante di controparte (act. VII). Di modo che, sotto questo profilo, la censura non merita tutela e va respinta.
3. L'appellante reputa valida la presunzione di proprietà sancita dall'art. 930 CC riguardo agli oggetti ritrovati al momento del fallimento negli uffici della società fallita e di cui l'attore rivendicava la proprietà: a suo dire il semplice fatto che quest'ultima ne detenesse il possesso bastava per presumere che ne fosse altresì proprietaria (appello, pag. 5 n. 6). Ora, che le contestate opere si trovavano nei locali della società fallita e come tali erano quindi state inventariate fra i suoi attivi (doc. B e C in alto), è pacifico e non è mai stato messo in dubbio dal Pretore. Il primo giudice ha nondimeno specificato che la presunzione della proprietà legata al possesso non è assoluta e questa cessa nei casi un cui essa diventa - come nel caso sub iudice - “equivoca”, ovvero quando le circostanze concernenti l'acquisizione o la “maîtrise” sull'oggetto non solo limpide o sono suscettibili di più spiegazioni (sentenza impugnata, pag. 3). E, al riguardo, l'appellante nemmeno tenta di spiegare perché questa argomentazione sarebbe errata. Di modo che privo di motivazione, l'appello sarebbe addirittura nullo (art. 309 cpv. 1 lett. f combinato con il cpv. 5 CPC). A ciò si aggiunga poi che gli oggetti in questione - perlomeno parte di essi - tra il 1970 e il 1980/81 erano stati portati dall'attore ed esposti negli uffici della società Ge__________ SA, in seguito fino al 1983 presso la sua nuova sede e quindi nei locali della società fallita dove l'attore lavorava quale amministratore unico di quest'ultima, circostanze queste non sono contestate (appello, pag. 6 n. 9 in fine). Già solo questo induce a ritenere che l'acquisizione del possesso e la presunzione di proprietà ai sensi dell'art. 930 CC, cui si riconduce la convenuta, appare incerta e dubbia.
4. Per l'appellante, nella decisione di apertura di fallimento emessa il 27 aprile 2005 la CFB aveva accertato che la contabilità della società fallita era incompleta ed inaffidabile e che determinate voci non erano mai state iscritte a bilancio, circostanza questa appurata anche dal Tribunale federale. Per questo motivo i libri contabili non potevano essere considerati autentici e veritieri: irrilevante quindi che non contenessero indicazione alcuna riguardo agli oggetti contesi (appello, pag. 5 n. 7). L'interessata omette tuttavia di considerare che in proposito il Pretore ha precisato che i bilanci societari, in base ai principi generali del diritto, godono della presunzione di veridicità e conformità alla legge a prescindere dal procedimento penale per falso in bilancio e omissione della contabilità avviato nei confronti dell'attore. Di conseguenza, fino a prova del contrario, quei bilanci societari erano da ritenere veritieri e rispecchiavano la reale situazione economica della società fallita (sentenza impugnata, pag. 3). Se non che, limitandosi a ritenere questa circostanza quale elemento sufficiente a far cadere la presunzione di fedefacenza dei libri contabili della società (appello, pag. 6 n. 7 in fine), la ricorrente neanche prova a spiegare perché questa conclusione sarebbe scorretta. Che poi l'elenco degli oggetti di cui al doc. B - ossia quelli rivendicati dall'attore e respinti dalla liquidatrice del fallimento - facesse parte dell'inventario allestito dalla liquidatrice del fallimento (appello, pag. 6 n. 8) ancora una volta, non è oggetto di controversia (cfr. sopra, consid. 3).
5. L'appellante solleva dubbi circa l'attendibilità della testimonianza rilasciata da G__________ a motivo che si trattava di un compagno d'ufficio e amico dell'attore, e non aveva riferito elementi circa la proprietà degli oggetti rivendicati, limitandosi a precisare che dei quadri e delle sculture sono stati portati presso Ge__________ SA e ciò era stato fatto da AO 1, amministratore unico di G__________ SA (appello, pag. 6 n. 9). Ma invano. Anzitutto perché come tale si tratta di una circostanza - considerata dal Pretore - che la convenuta non contesta affatto. D'altra parte, l'interessata sembra dimenticare che l'audizione era stata chiesta in quanto quel teste era l'autore dello scritto e-mail 31 gennaio 2007 (doc. G) e quindi a conferma dei fatti da esso attestati (verbale udienza preliminare 14 settembre 2007, pag. 2 in alto) e che la medesima convenuta presume veri (verbale udienza preliminare 14 settembre 2007, pag. 2 in basso). A onor del vero poi, il primo giudice ha conferito rilevanza alla sua audizione testimoniale in termini di riscontro di elementi che già risultavano da altri documenti agli atti (sentenza impugnata, pag. 4: bilanci societari e liste di cui alle lettere inviate nel 1983 da Ge__________ SA alla società fallita (cfr. sotto, consid. 8). Ai fini del presente giudizio diventa per il resto irrilevante stabilire se l'attore dovesse proporre l'assunzione quale teste di tale signor S__________, responsabile di Ge__________ SA (appello, pag. 6 n. 10).
6. Per la ricorrente la cifra di fr. 120'000.– esposta nelle dichiarazioni fiscali dell'attore alla voce “oggetti d'arte e di valore” è addirittura inferiore al valore delle opere d'arte per le quali la liquidatrice del fallimento già aveva riconosciuto la rivendicazione di controparte (doc. C); presso l'abitazione di quest'ultimo erano inoltre stati trovati altri oggetti d'arte (appello, pag. 7 n. 11). Se però, riguardo a quest'ultima circostanza non vi è alcuna traccia agli atti, dall'altra parte la convenuta non considera che era stata lei - e non l'attore - a pretendere l'edizione dell'incarto fiscale (act. II, pag. 3 n. 7). Di fatto, in proposito, il Pretore ha ritenuto che quella documentazione non era di alcun ausilio alla sua tesi e anzi, che nella dichiarazione fiscale fino all'anno 2003A (richiamo incarto: doc. I°) l'importo di fr. 120'000.– figurava sempre (sentenze impugnata, pag. 4). Certo l'ammontare (a ogni modo suppellettili domestiche e arredamento esclusi) è inferiore rispetto al valore complessivo stimato per le opere d'arte rivendicate dall'attore e le cui richieste la liquidatrice del fallimento aveva rispettivamente ammesso (doc. C) e respinto (doc. B). Nulla tuttavia è dato di sapere sui criteri da lei considerati e applicati per giungere a quella valutazione e, a priori, nulla consente di ritenere l'uno più pertinente dell'altro. Di modo che, un raffronto tra gli stessi appare già di primo acchito difficile. Da questo punto di vista, l'appello deve così essere disatteso.
7. Per l'appellante i verbali di aggiudicazione incompleti (in particolare privi di indicazioni riguardo all'aggiudicatario), non hanno il valore di una comune ricevuta d'acquisto; peraltro si riferirebbero a opere d'arte di cui la liquidatrice del fallimento già aveva ammesso la rivendicazione di proprietà come risultava dal doc. C (appello, pag. 7 n. 12). In proposito però, il Pretore si è limitato a ritenere che agli atti figuravano perlomeno i verbali di aggiudicazione di 35 degli oggetti rivendicati dall'attore e indicati nelle sue conclusioni (act. VIII, pag. 2 in basso: n. 39, 72, 73, 74, 77, 78, 98, 99, 103, 104, 123, 126, 127, 138, 139, 141, 150, 152, 154, 188, 189, 190, 202, 205, 206, 207, 209, 223, 242, 243, 246, 269, 271, 272 e 284; sentenza impugnata, pag. 4 in basso). E, in concreto, l'appellante non pretende che questa sua argomentazione sia errata. Ciò posto, anche sotto questo profilo, la censura dell'interessata è infondata e deve essere respinta.
8. L'appellante critica il giudizio del Pretore (appello, pag. 8 n. 13) laddove questi ha considerato che dalle liste di cui alle lettere 10 maggio rispettivamente 12 aprile 1983, e riferite agli oggetti d'arte che la società Ge__________ SA aveva restituito alla società fallita (doc. F), non risultava un trasferimento di proprietà o che in cambio quest'ultima avesse effettuato una controprestazione, ma davano soltanto prova di consegna degli stessi (sentenza impugnata, pag. 3). A differenza dell'opinione della ricorrente però, che quegli scritti abbiano valenza di mera attestazione di consegna riguardo a determinati oggetti traspare già solo dal loro tenore letterale. Certo, luogo dell'avvenuta “consegna” erano gli uffici della società fallita che però nel contempo erano altresì luogo di lavoro dell'attore (cfr. sopra, consid. 3). Ciò posto, ritenuto poi che dallo scritto e-mail a firma del teste G__________ - della cui attendibilità già si è detto (sopra, consid. 5) - risulta che eccezion fatta per quelli acquistati il 27 settembre 1983 peraltro dall'attore (doc. G, pag. 1 e 2) nessuna cessione di quadri a nessun titolo è mai avvenuta tra Ge__________ e G__________ o viceversa (doc. G), di fatto la conclusione cui è giunto il Pretore appare corretta. Anche questa censura va così respinta.
9. La ricorrente rimprovera al Pretore di avere emesso un giudizio indiziario, di non essersi attenuto alla prova piena e certa riguardo alla proprietà degli oggetti rivendicati dall'attore e di essersi accontentato della semplice verosimiglianza. Reputa, in ogni caso, di avere proposto una tesi altrettanto valida e condivisibile di quella dell'attore, ciò che avrebbe dovuto indurre il primo giudice a respingere la petizione. Invano. In effetti, si è appena visto che così come esposte le argomentazioni della convenuta non hanno fondamento. A ciò si aggiunga poi che in sede di dibattimento finale, la stessa si è limitata a confermare le proprie domande di causa (act. IX) senza nemmeno prendere particolare posizione in merito alle risultanze istruttorie. Di modo che, la censura secondo cui nel suo apprezzamento il Pretore avrebbe esaminato le prove limitando la valutazione alla mera verosimiglianza, priva di riscontro oggettivo, si rivela infondata.
10. In definitiva, l'appello deve così essere respinto. La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili seguono la soccombenza e restano dunque a carico della ricorrente (art. 148 CPC). Il valore litigioso corrisponde al valore di stima dei beni rivendicati (art. 11 lett. a CPC e art. 242 LEF, combinati con l'art. 18 cpv. 3 OFB-FINMA, applicabili per il rinvio di cui all'art. 34 cpv. 2 e 3 OFB-FINMA) di cui al doc. B e, in mancanza di altri elementi, che nel caso concreto la stessa convenuta ha stimato in almeno fr. 156'400.–. Tale importo è altresì determinante giusta l'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF per stabilire i rimedi giuridici esperibili contro il presente giudizio sul piano federale.
richiamati l'art. 148 CPC e la TG,
dichiara e pronuncia:
1. L'appello 14 gennaio 2009 della AP 1 è respinto.
2. Gli oneri processuali inerenti l'appello, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 650.–
b) spese fr. 50.–
Totale fr. 700.–
già anticipati dall'appellante, restano a suo carico, con l'obbligo di rifondere alla controparte fr. 3'000.– per ripetibili.
3. Intimazione:
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).