|
|
|
|
|
||
|
Incarto n. |
Lugano
|
In nome |
|
||
|
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello |
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
composta dei giudici: |
Epiney-Colombo, presidente, Walser e Lardelli |
|
segretario: |
Bettelini, vicecancelliere |
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2008.309 (azione di inesistenza del debito) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2 promossa con petizione 14 maggio 2008 da
|
|
AP 1 AP 2
|
|
|
|
contro |
|
|
|
AO 1
|
||
|
|
|
|
|
chiedente l’accertamento ai sensi dell’art. 85a cpv. 1 LEF dell’inesistenza del debito di fr. 291'510.- di cui ai PE n. __________ e dell’UE di L__________ e l’annullamento delle procedure esecutive, domanda alla quale si è opposto il convenuto e che il Pretore, con sentenza 15 dicembre 2008, ha dichiarato irricevibile;
appellanti gli attori che con atto di appello 24 dicembre 2008 chiedono la riduzione a fr. 750.- della tassa di giustizia e a fr. 1'000.- delle ripetibili, in via subordinata il pagamento degli oneri processuali in rate mensili da fr. 500.-;
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
che con la petizione 14 maggio 2008 gli attori hanno chiesto al Pretore di accertare l’inesistenza del debito di fr. 291'510.- per il quale il convenuto procedeva in via esecutiva nei loro confronti e di annullare le esecuzioni pendenti;
che con la risposta del 16 giugno 2008 il convenuto si è opposto alla petizione, sollevando l’eccezione di irricevibilità dell’azione;
che con i successivi allegati scritti le parti hanno ribadito le proprie posizioni;
che l’udienza preliminare del 18 novembre 2008 è stata limitata all’eccezione sollevata dal convenuto;
che con decreto 15 dicembre 2008 il Pretore ha respinto la domanda di assistenza giudiziaria presentata dagli attori il 3 luglio 2008;
che con sentenza del 15 dicembre 2008 il Pretore ha dichiarato irricevibile la petizione, ponendo la tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 1'500.- a carico degli attori in solido, tenuti inoltre a rifondere al convenuto fr. 5'000.-;
che con appello 24 dicembre 2008 gli attori sono insorti contro la predetta sentenza, chiedendo che in riforma della medesima la tassa di giustizia fosse ridotta a fr. 750.- e le ripetibili a fr. 1’000.-, in via subordinata che fosse loro possibile versare gli oneri processuali di fr. 6'500.- in rate mensili da fr. 500.-;
che l'appello non è stato notificato alla controparte;
che per costante giurisprudenza nella fissazione della tassa di giustizia e delle ripetibili il giudice gode di un ampio potere di apprezzamento, censurabile solo in caso di eccesso o di abuso, ciò che non è il caso se gli importi attribuiti rientrano tra i minimi e i massimi della tariffa applicabile (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, m. 51 ad art. 148 e m. 19 ad art. 150);
che gli attori adducono di avere un reddito modesto, costituito delle prestazioni AVS, e di non avere sostanza, di modo che il pagamento degli oneri processuali di fr. 6'500.- in una sola volta li getterebbe nell’indigenza, e chiedono per tale motivo che la tassa di giustizia venga ridotta a fr. 750.- e le ripetibili a fr. 1'000.-;
che nella fattispecie gli attori procedevano in causa per un importo di fr. 291'510.-;
che per tale valore litigioso la legge sulla tariffa giudiziaria prevede una tassa di giustizia compresa tra fr. 2'000.- e fr. 10'000.- (art. 17 LTG), sicché la tassa di giustizia, comprensiva delle spese, fissata dal Pretore in fr. 1'500.- si situa al disotto del limite minimo della tariffa;
che il regolamento sulle ripetibili prevede un’indennità tra il 6% e il 9% del valore di causa (art. 11), ossia, in concreto, da un minimo di fr. 17'500.- a un massimo di fr. 26'300.-, con il risultato che l’importo di fr. 5'000.- stabilito dal primo giudice risulta essere favorevole agli appellanti;
che in definitiva il primo giudice, dopo aver respinto per carenza del requisito di probabilità favorevole la domanda di assistenza giudiziaria presentata dagli attori, ha stabilito gli oneri processuali tenendo conto della loro situazione patrimoniale;
che in queste circostanze non vi è motivo per scostarsi dall’apprezzamento del Pretore, assai favorevole agli attori;
che il quesito della violazione del minimo vitale esecutivo esula dalla fissazione degli oneri processuali e dovrà essere fatto valere nell’ambito della procedura esecutiva;
che l'appello, manifestamente infondato, può essere evaso con la procedura semplificata dell'art. 313bis CPC, senza necessità di intimazione alla controparte;
che le spese seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non si giustifica di assegnare ripetibili al convenuto, al quale il ricorso non è nemmeno stato notificato;
Per i quali motivi,
visto l’art. 148 CPC e la vigente LTG
pronuncia: 1. L'appello 24 dicembre 2008 di AP 1 e AP 2 è respinto.
2. Le spese della procedura di appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 300.-
b) spese fr. 100.-
totale fr. 400.-
già anticipati dagli appellanti, rimangono a loro carico in solido. Non si attribuiscono ripetibili.
3. Intimazione:
|
|
- -
|
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14 , entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).