Incarto n.
12.2009.203

Lugano

18 luglio 2011/fb

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Bozzini, vicepresidente,

Fiscalini e Walser

 

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

 

visto l'appello 13 novembre 2009 presentato da

 

 

 AP 1 

rappr. dall’  RA 1 

 

 

contro

 

 

la sentenza del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, emanata il 2 novembre 2009 (DI.2007.1659) nella causa da lui promossa contro

 

 

AO 1 

rappr. dall’  RA 2 

 

 

 

 

chiedente l’accertamento della nullità della disdetta 4 luglio 2007;

 

considerato

 

in fatto e in diritto:

 

                                         che con istanza 7 dicembre 2007 AP 1 ha contestato davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, la validità della disdetta contrattuale notificata il 2 luglio 2007, sostenendo che si trattava di una locazione commerciale, per la quale era necessario il modulo ufficiale, tesi questa avversata dalla convenuta, secondo la quale tra le parti erano sorti rapporti contrattuali qualificabili di franchising, sottratti alla competenza funzionale e territoriale del giudice adito;

 

                                         che con sentenza 2 novembre 2009 il Pretore ha concluso per l’esistenza tra le parti di un contratto di franchising, al quale non erano applicabili le norme del diritto di locazione, e ha constatato la propria incompetenza funzionale e territoriale, dichiarando irricevibile l’istanza;

 

                                         che con appello 13 novembre 2009 AP 1 chiede la riforma del giudizio pretorile nel senso di accertare la nullità della disdetta 4 luglio 2007, con protesta di tasse e ripetibili;

 

                                         che nelle osservazioni 11 dicembre 2009 la parte appellata ha proposto la reiezione dell’appello e la conferma del giudizio di primo grado, protestando anch’essa tasse, spese e ripetibili;

 

                                         che con lettera 12 luglio 2011 il patrocinatore dell’appellante ha comunicato che le parti avevano sottoscritto il 14 ottobre 2010 un accordo transattivo, perfezionatosi il 16 dicembre 2010, e nel quale è previsto il ritiro dell’appello “compensate le ripetibili, tassa di giustizia a carico di chi le ha anticipate” (convenzione, art. 7 pag. 4);

 

                                         che nella valutazione della tassa di giustizia si tiene conto del valore di causa accertato dal Pretore (fr. 43'200.-), del fatto che la vertenza termina senza giudizio e della buona volontà dimostrata dalle parti nel risolvere autonomamente la vertenza (art. 21 LTG);

 

richiamati gli art. 351 e seguenti CPC-TI e la vLTG,

 

decreta:                   1.   L’appello 13 novembre 2009 di AP 1 è stralciato dai ruoli per accordo extragiudiziale.

 

                                   2.   Gli oneri processuali del presente decreto, fissati in complessivi fr. 200.- (tassa di giustizia fr. 100.-, spese fr. 100.-), già anticipati dall’appellante, restano a suo carico. Le ripetibili sono compensate.

 

                                   3.   Intimazione:

 

-     

-     

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4

                                        

Per la seconda Camera civile del Tribunale di appello

Il vicepresidente                                                    Il segretario

 

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