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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La seconda Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Epiney-Colombo, presidente, Bozzini e Fiscalini |
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segretaria: |
Anastasi Veda, vicecancelliera |
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2008.428 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, promossa con petizione 2 luglio 2008 da
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contro |
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AP 1,
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chiedente la condanna del convenuto al pagamento di fr. 14’000.- oltre interessi al 5% dal 10 gennaio 2008, nonché il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta al PE n. __________ dell’Ufficio esecuzioni di Lugano;
domanda avversata dalla controparte che ha postulato la reiezione della petizione e che il Pretore con sentenza 19 ottobre 2009 ha parzialmente accolto, condannando il convenuto al pagamento dell’importo di fr. 14'000.- oltre interessi al 5% dal 24 aprile 2008 e rigettando l’opposizione al PE n. __________ limitatamente a questo importo;
appellante il convenuto che con atto d’appello 16 novembre 2009 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere integralmente la petizione protestando tasse di giustizia, spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre l’attrice con osservazioni del 17 dicembre 2009 postula la reiezione del gravame pure con protesta di tasse spese e ripetibili;
esaminati gli atti e ritenuto
in fatto:
A. Con petizione del 2 luglio 2008 AO 1 si è rivolta al Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 1 chiedendo la condanna di AP 1 al pagamento dell’importo di fr. 14'000.- oltre interessi al 5% dal 10 gennaio 2008 ed il rigetto definitivo dell’opposizione interposta al PE n. __________. L’attrice ha esposto in sostanza che dalla metà circa degli anni ’90 aveva stipulato con AP 1 diversi contratti di varia natura in forma orale. Le questioni finanziarie relative a tali contratti erano di consuetudine regolate in maniera approssimativa tramite compensazioni e pagamenti in natura di vario genere poiché tra le parti si era instaurato una rapporto di amicizia e fiducia. In particolare, nel 1998 AO 1 aveva affidato a AP 1 la ristrutturazione del suo appartamento sito in Lugano, dando ordine a __________, funzionario di banca suo conoscente, di occuparsi di versare a AP 1, previa presentazione di fatture e giustificativi, gli importi necessari al pagamento degli artigiani e di eventuali prestazioni o anticipi effettuati da AP 1 medesimo. Inoltre, sempre nell’ambito di tale rapporto di amicizia, e con le medesime modalità di gestione delle questioni finanziarie sopradescritte, AO 1 aveva acquistato l’8 novembre 2000 in Germania, su richiesta di AP 1, l’auto modello Audi TTT “OH-TP 80” del valore di DM 48'000.- (pari a euro 24'542.-, nonché a fr. 37'277.- in data 8 novembre 2000), cedendogliela immediatamente dopo l’acquisto, e gli aveva pure fornito un orologio del valore di fr. 543.75 (pari a euro 358). A seguito dell’incrinarsi dei rapporti personali tra le parti, nel 2004 AO 1 ha conferito a __________ il compito di definire la situazione finanziaria tra lei e AP 1. Questi, dopo aver chiesto a AP 1 di comunicargli le posizioni ancora aperte nei confronti di AO 1, ha allestito in data 14 dicembre 2004 una distinta dei rapporti di dare e avere (doc. D agli atti). Da tale documento si evince che AO 1 aveva versato a AP 1 a più riprese importi di vario ammontare, per una somma totale di fr. 28'000.-, saldando in questo modo il credito di fr. 25'015.90 da quest’ultimo vantato nei suoi confronti e restando creditrice della somma di fr. 2’984.10. A tale importo erano stati di seguito sommati il prezzo d’acquisto dell’autovettura da lei anticipato (fr. 37'277.-) e il valore dell’orologio (fr. 543.75): secondo i calcoli effettuati da __________, il credito totale di AO 1 nei confronti di AP 1 ammontava a fr. 40'800.- (doc. D).AO 1 e AP 1, convocati da __________ nel suo ufficio in data 14 dicembre 2004, dopo aver preso atto di quanto riportato nel doc. D, si sarebbero accordati per una riduzione del suddetto credito a fr. 24'000.- e per il pagamento di tale importo in due rate: una prima rata di fr. 10'000.- entro una settimana e una seconda rata di fr. 14'000.- in seguito. In data 17 dicembre 2004, AP 1 ha versato in contanti a __________ l’importo di fr. 10'000.-, mentre il saldo non è mai stato versato. Da qui la petizione.
B. Il convenuto con la risposta 29 settembre 2009 ha postulato la reiezione della petizione, contestando integralmente gli importi riportati nel doc. D, ad eccezione dell’importo di fr. 25'015.90 a suo favore, e sostenendo che tutti i rapporti finanziari erano stati liquidati tramite compensazioni nel corso degli anni e in ogni caso certamente tramite il suo versamento di fr. 10'000.- il 17 dicembre 2004. In replica l’attrice ha sostanzialmente riconfermato le sue richieste, mentre il convenuto in duplica ha prodotto a sostegno delle sue allegazioni un nuovo documento, segnatamente uno scritto inviatogli dall’attrice datato 18 giugno 2003, col quale questa avrebbe riconosciuto chiaramente di dovergli del denaro e più precisamente, a suo avviso, l’importo di fr. 25'015.90, poi riportato nel doc. D (doc. 5). Esperita l’istruttoria, la parte convenuta ha riconfermato le sue richieste nel memoriale conclusivo 26 agosto 2009 ed all’udienza finale di data 2 settembre 2009, mentre l’attrice non ha presentato conclusioni e non è comparsa al dibattimento finale.
C. Con sentenza del 19 ottobre 2009 il Pretore ha parzialmente accolto la petizione, condannando AP 1 al versamento all’attrice dell’importo di Fr. 14'000.- oltre interessi al 5% dal 24 aprile 2008, data della notifica del precetto, e rigettando l’opposizione interposta al PE n.__________ in via definitiva limitatamente al suddetto importo.
D. Con appello 16 novembre 2009 il convenuto ha chiesto la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere integralmente la petizione, mentre nelle sue osservazioni di data 17 dicembre 2009 l’attrice ha postulato la reiezione del gravame. Delle motivazioni addotte, nonché delle osservazioni dell’appellata, si dirà per quanto necessario nei prossimi considerandi.
e considerando
in diritto:
1. La sentenza impugnata è stata pronunciata prima del 1° gennaio 2011, data di entrata in vigore del nuovo codice di diritto processuale civile svizzero (CPC) e dunque giusta l’art. 404 cpv. 1 CPC la procedura ricorsuale rimane disciplinata dal CPC/TI.
2. Il Pretore ha ritenuto che la pretesa dell’attrice si fondasse sull’accordo orale stipulato dalle parti il 14 dicembre 2004 alla presenza di __________ e che sia l’esistenza di tale pattuizione sia il suo contenuto fossero state dimostrate tramite la deposizione di quest’ultimo e il doc. D prodotto dall’attrice. Inoltre, egli ha considerato quale ulteriore elemento a conferma dell’esistenza e del contenuto dell’accordo il versamento dell’importo di fr. 10'000.- da parte del convenuto nelle mani di __________ il 17 dicembre 2004; il convenuto non ha difatti contestato il versamento e si è limitato ad eccepire sui motivi del medesimo e sul fatto che lo stesso era stato da lui effettuato a liquidazione definitiva di ogni rapporto finanziario tra le parti. Il primo giudice ha infine analizzato la questione relativa alla possibile avvenuta compensazione di quanto preteso dall’attrice con l’asserito credito di fr. 25'015.90 vantato dal convenuto nei suoi confronti, giungendo alla conclusione da una parte che il convenuto non aveva dimostrato l’attuale esistenza di detto credito, neppure tramite lo scritto dell’attrice del 18 giugno 2003 (doc. 5), potendosi evincere dal medesimo unicamente che a quell’epoca l’attrice nutriva dei dubbi sull’effettivo stato dei rapporti finanziari tra le parti, e dall’altra che, a prescindere dalla dimostrazione o meno della sua esistenza, avendo il convenuto visionato il doc. D prima di stipulare l’accordo il 14 dicembre 2004, e essendo in tale documento chiaramente riportato anche l’importo di fr. 25'015.90, egli sapeva che quanto oralmente pattuito era da ritenersi una liquidazione definitiva dei rapporti finanziari tra le parti, ivi compreso dunque pure il suddetto credito da lui vantato.
3. L’appellante contesta innanzitutto al Pretore di aver ritenuto soddisfatte le condizioni dell’art. 8 CC, ossia l’onere probatorio a carico dell’attrice sui presupposti di fatto del credito, e di aver considerato a torto il doc. D prodotto dall’attrice e la deposizione del teste __________ valide prove dell’esistenza di un accordo vertente sulla liquidazione di detto credito tra le parti e del contenuto del medesimo. Da un parte il giudizio pretorile non avrebbe difatti tenuto in considerazione le contestazioni del convenuto sulla correttezza del contenuto di tale documento, contestazioni perlomeno indirettamente confermate dalla inconcludente deposizione del teste __________ in proposito. L’appellante ritiene in particolare che la forza probatoria del doc. D sia gravemente inficiata da un errore contenutistico di fondo, ossia la compensazione del credito di fr. 25'015.90 da lui vantato nei confronti dell’attrice con l’importo di fr. 28'000.- a suo tempo consegnatogli dalla medesima, e che la deposizione di __________ abbia confermato tale errore, non essendo questi stato in grado di chiarire le incongruenze fatte notare dal convenuto in merito a detta compensazione. Dall’altra, l’appellante sostiene che la suddetta deposizione non sia atta ad assurgere a fondamento di una decisione giudiziaria in considerazione dell’inconcludenza delle dichiarazioni del teste, nonché del fatto che egli è legato da parecchi anni da una relazione lavorativa e di amicizia con l’attrice. Oltre a ciò, nell’atto d’appello il convenuto rimprovera al Pretore di non aver considerato che l’attrice non ha neppure dimostrato l’esistenza di un mutuo o di un impegno di restituzione da parte del convenuto per quanto attiene alle restanti voci di credito, segnatamente l’importo d’acquisto dell’autovettura e dell’orologio, poiché i documenti da ella prodotti nulla riportano al riguardo dell’assunzione di tale impegno da parte sua.
4. È opportuno esaminare preliminarmente la censura relativa all’adeguatezza della testimonianza di __________ come prova a fondamento della pretesa dell’attrice, visto il ruolo centrale conferitole dal Pretore nel suo giudizio. Non è arbitrario tenere conto di una deposizione testimoniale, allorquando non emerge dagli atti alcun interesse del testimone a fare delle dichiarazioni contrarie alla realtà e quando le sue dichiarazioni non sono contraddittorie né in contrasto con altre risultanze istruttorie ed infine la controparte non si è opposta alla sua audizione (cfr. Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Appendice 2000/2004, m. 8 ad art. 180). Inoltre, la credibilità di un testimone, la cui attendibilità possa apparire soggettivamente dubbia per l’esistenza di un rapporto diretto di dipendenza o subordinazione, può essere intaccata unicamente se è accertata una grave discordanza dei fatti tessuti sul contenuto testimoniale al cospetto degli elementi di fatto deducibili da altre prove (cfr. Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 34 ad art. 90). Nella fattispecie, le dichiarazioni del teste in merito all’esistenza e al contenuto dell’accordo orale stipulato dalle parti hanno trovato conferma nell’avvenuto versamento di fr. 10'000.- effettuato dall’appellante nelle mani del testimone in data 17 dicembre 2004. Difatti, il convenuto non solo non ha contestato di aver effettuato il suddetto versamento, essendosi limitato a contestare i motivi del medesimo addotti dall’appellata, ma ha pure esplicitamente ammesso tale circostanza (cfr. doc. D, risposta pag. 4 e appello pag. 9). Per chiarezza, è necessario a questo punto rilevare che l’appellante ha criticato l’uso del suddetto versamento quale elemento di conferma delle dichiarazioni del teste; per i motivi che si diranno più specificatamente nei prossimi considerandi (cfr. consid. 6), anche tale contestazione deve però essere respinta e dunque quanto sopraesposto confermato. Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto dall’appellante, la deposizione del teste __________ sull’esistenza e sul contenuto dell’accordo stipulato oralmente dalle parti il 14 dicembre 2004 risulta essere chiara e priva di contraddizioni: egli ha difatti deposto che le parti, da lui convocate nel suo ufficio in detta data, si sono accordate, dopo aver preso visione di quanto riportato nella distinta prodotta agli atti quale doc. D, per una liquidazione di ogni rapporto finanziario tra loro ancora pendente tramite il versamento a favore dell’attrice di fr. 24'000.-, da effettuarsi in due rate, di cui la prima entro una settimana e la seconda a breve (cfr. verbale audizione testimoniale __________ pagg. 2-3). Il fatto dunque che il teste, interpellato in seguito specificatamente in merito agli importi riportati nel doc. D possa aver avuto delle esitazioni e aver modificato la sua versione in corso di deposizione, non pregiudica la chiarezza di quanto affermato in merito all’esistenza dell’accordo orale. Considerata quindi la conferma delle dichiarazioni testimoniali tramite le ulteriori risultanze agli atti, neppure l’esistenza di un rapporto lavorativo tra il teste e l’appellata pregiudica la credibilità di quanto dichiarato. Inoltre, si rileva che non solo in prima istanza il convenuto non si è opposto all’audizione del teste, ma si è addirittura associato alla richiesta dell’attrice di esperire tale prova (cfr. verbale udienza preliminare 18 marzo 2009, pag. 1). Di conseguenza, ritenuto che nella valutazione delle prove il giudice di prime cure gode di un ampio potere di apprezzamento, censurabile in appello solo in caso di decisione manifestamente ingiusta o iniqua (cfr. Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 32 ad. 307, II CCA 12 novembre 2008 inc. n. 12.2007.191, 20 ottobre 2009 inc. n. 12.2008.140), e che visto quanto sopraesposto non è certamente questo il caso, la censura dell’appellante va integralmente respinta.
5. Per quanto attiene la censura dell’appellante in merito alla mancata valutazione da parte del Pretore dell’errore di fondo presente nella distinta doc. D, errore che se giustamente tenuto in considerazione dimostrerebbe a suo parere l’inesistenza del credito dell’attrice, l’istruttoria ha dimostrato che il doc. D ha funto unicamente da punto di partenza per la valutazione della situazione finanziaria tra le parti, le quali hanno poi raggiunto un accordo orale sui termini della liquidazione di tale situazione totalmente indipendente dal documento in oggetto. A ulteriore riprova di ciò, vi è pure la somma di liquidazione pattuita, che è di molto inferiore a quanto calcolato da __________ a favore dell’attrice. Già solo per questa ragione la critica mossa dall’appellante alla decisione di prima istanza non regge poiché - non essendo la pretesa attorea fondata su questo documento, ma sull’accordo orale raggiunto in seguito - il contenuto del medesimo, nonché la sua correttezza sia in termini di importi che di veridicità delle voci riportate, è irrilevante ai fini della dimostrazione dell’esistenza o meno della suddetta pretesa; il Giudice non avrebbe quindi omesso nulla non entrando nel merito di quanto sollevato in proposito dal convenuto. A torto però l’appellante contesta la mancata valutazione del contenuto del doc. D, e in particolare dell’errata compensazione effettuata tra il suo credito di fr. 25'015.90 e l’importo di fr. 28'000.-, in quanto tale valutazione, seppur non nei termini esposti dall’appellante, è stata in realtà effettuata. Il Pretore ha difatti esaminato nella sua decisione la possibilità che la pretesa fatta valere dall’attrice dovesse essere ritenuta compensata dal credito di fr. 25'015.90 vantato dal convenuto nei suoi confronti, giungendo alla conclusione che così non poteva essere poiché il convenuto sapeva, o perlomeno doveva sapere - avendo visionato prima della pattuizione dell’accordo del 14 dicembre 2004 il doc. D riportante anche il credito da lui vantato - che l’accordo con l’attrice liquidava ogni pendenza tra loro ancora presente e dunque anche il suo credito essendo riportato nel doc. D (cfr. sentenza pagg. 6-7). Di conseguenza, il Pretore si è confrontato in sentenza, perlomeno indirettamente, con quanto sostenuto dal convenuto circa l’errore contenuto nel doc. D. A questo proposito infine, ritenuto che dalla motivazione addotta dal primo giudice risulta chiaramente che egli non ha basato il suo convincimento solo sulle dichiarazioni del teste, ma sulle altre risultanze dell’istruttoria, mal fondata è pure la censura dell’appellante concernente la mancata prova di queste circostanze a causa della poca chiarezza della testimonianza al riguardo.
6. Come già anticipato (cfr. consid. 4), l’appellante critica pure le conclusioni pretorili tratte dal versamento di fr. 10'000.- da lui effettuato, ossia il fatto che lo stesso conferma quanto deposto dal teste __________ circa il contenuto e le modalità dell’accordo, poiché non tengono in debita considerazione le contestazioni da lui sollevate in proposito: da una parte il fatto di aver sempre contestato di essersi impegnato a versare ulteriore denaro oltre l’importo di fr. 10'000.- già corrisposto - oltretutto senza causa - e dall’altra che egli non ha mai discusso approfonditamente il doc. D, essendogli stato semplicemente mostrato da __________. Ritenuto ciò, è dunque mal venuto il Pretore, a detta del convenuto, quando si pone il quesito a sapere per quale motivo egli avrebbe effettuato tale pagamento, essendo creditore dell’attrice di una somma ben superiore, visto che la risposta è irrilevante ai fini della causa ed in ogni caso egli potrebbe anche essere stato tratto in inganno dall’errore presente nel doc. D.
7. Innanzitutto, come rilevato anche dall’appellata nelle sue osservazioni e contrariamente a quanto sostenuto nell’atto d’appello, l’appellante non ha contestato in prima istanza di non aver mai visionato il doc. D in maniera approfondita, e dunque di non poterne conoscere precisamente il contenuto, così come per la prima volta in questa sede afferma di aver effettuato il versamento di fr. 10'000.- in quanto potrebbe essere stato tratto in inganno dall’errore contenuto nel doc. D. Giusta l’art. 321 cpv. 1 lit. b CPC-TI l’appello non può contenere nuovi fatti, prove ed eccezioni, ritenuto che decisivo per stabilire se un’allegazione costituisce un’inammissibile novum è sapere se essa è stata fatta valere rispettivamente mantenuta in prima sede, mentre non è sufficiente che essa sia stata menzionata nei memoriali introduttivi. Tale divieto vale anche per il convenuto (cfr. Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Appendice 2000/2004, m. 31 e 34 ad art. 321); ne consegue l’irricevibilità di tali allegazioni. D’altronde, da una parte le dichiarazioni di __________ citate dall’appellante avvalorano anziché smentire la tesi pretorile, ossia che egli era a conoscenza del contenuto del documento, avendo il teste dichiarato di averlo mostrato alle parti prima della pattuizione dell’accordo orale (cfr. verbale audizione testimoniale __________, pag. 2). Dall’altra, le affermazioni dell’appellante sui motivi del versamento di fr. 10'000.- da lui effettuato a favore dell’attrice contraddicono palesemente quelle rilasciate in prima istanza al proposito, risultando dunque in ogni caso difficilmente considerabili. Con l’allegato di risposta egli ha difatti sostenuto di aver versato il suddetto importo a liquidazione finale di ogni possibile pretesa finanziaria tra le parti (cfr. risposta, pag. 4), e tale affermazione non è più stata né modificata né precisata in corso di causa; per contro, in sede d’appello afferma prima non esserci alla base di tale versamento alcun motivo preciso e subito dopo che tale motivo potrebbe anche sussistere nell’esser stato tratto in inganno dal contenuto del doc. D (cfr. appello, pag. 9). Considerate le circostanze, nonché trattarsi di una somma non irrilevante, appare piuttosto inverosimile che l’appellante possa confondersi in maniera così palese sui motivi per i quali avrebbe effettuato tale versamento. Comunque, al di là delle incongruenze rilevate e della mancata previa sottomissione di dette contestazioni al giudizio pretorile, che come già detto le rende già di per sé irricevibili, in ogni caso anche la presa in considerazione degli elementi sollevati dall’appellante non avrebbe condotto a una conclusione diversa da quella impugnata, visto che le contestazioni in oggetto non cambiano le risultanze dell’istruttoria, ossia l’esistenza di un accordo orale indipendente dal contenuto del doc. D e dunque l’irrilevanza di ogni eventuale errore in esso contenuto ai fini della pretesa dell’attrice. Di conseguenza, il giudizio pretorile deve anche su questo punto essere confermato.
8. Infine, l’appellante contesta la conclusione della decisione di primo grado di condannarlo al versamento dell’importo di fr. 14'000.-, sostenendo che tale conclusione è in contraddizione con i termini dell’accordo identificati dal Pretore. Difatti, a suo avviso questi ha stabilito che l’accordo prevedeva quale condizione per il pagamento della seconda rata della somma pattuita la vendita dell’acquasantiera; di conseguenza, non essendo stata ancora adempiuta la suddetta condizione, il pagamento non è esigibile e dunque non è possibile condannarlo alla sua esecuzione. Il Pretore ha stabilito che l’accordo orale stipulato dalle parti alla presenza di __________ consisteva nella liquidazione dei loro rapporti di dare e avere tramite il versamento da parte del convenuto di fr. 24'000.-, da eseguire in due rate: un primo versamento di fr. 10'000.- doveva aver luogo entro una settimana, mentre il restante importo di fr. 14'000.- “sarebbe stato saldato in un secondo tempo tramite i fondi che il convenuto avrebbe ricavato dalla vendita di un’acquasantiera che all’epoca dei fatti era in possesso dell’attrice” (sentenza pag. 4). Dunque, contrariamente a quanto vorrebbe far credere l’appellante, dalla sentenza risulta evidente che la vendita dell’acquasantiera è stata considerata dal Pretore unicamente il mezzo tramite cui l’appellante ha all’epoca affermato si sarebbe procurato il denaro per saldare il dovuto. Tale interpretazione dei fatti è pure confermata dalla testimonianza di __________ il quale ha dichiarato a proposito dei termini dell’accordo stipulato dalle parti che lo stesso stabiliva il pagamento a favore dell’appellata di fr. 24'000.-, da versare in due rate, una di fr. 10'000.- e una di fr. 14'000.- e che dopo aver deciso ciò l’appellante gli espresse l’intenzione di saldare una parte del dovuto tramite il ricavato dalla vendita dell’acquasantiera (“I due si sono messi d’accordo di saldare questa posizione con il versamento di fr. 24 mila da parte di AP 1 a AO 1. L’accordo era che fr. 10 mila sarebbero stati versati entro la settimana seguente e così avvenne il 17.12.2004 mentre la rimanenza di fr. 14 mila sarebbe stata saldata a breve; AP 1 mi disse che avrebbe venduto una acquasantiera e che con il ricavato avrebbe saldato i fr. 14 mila” cfr. verbale deposizione __________, pag. 3, cfr. anche doc. 7). Anche in questo caso il giudizio impugnato regge quindi alle critiche dell’appellante.
9. In considerazione di quanto sopraesposto, l’appello 16 novembre 2009 deve essere respinto in ogni suo punto e la sentenza di primo grado confermata. La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili della procedura d’appello, calcolate sull’importo litigioso di fr. 14'000.-, seguono la soccombenza giusta l’art. 148 cpv. 1 CPC-TI; l’appellante rifonderà dunque alla controparte l’importo di fr. 1'100.- a titolo di ripetibili di appello.
Per questi motivi,
richiamati per le spese gli art. 148 CPC, la LTG e il Regolamento sulle ripetibili,
pronuncia:
1. L’appello 16 novembre 2009 di AP 1, Castagnola è respinto.
2. Gli oneri processuali consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 375.-
b) spese fr. 50.-
totale fr. 425.-
già anticipate dall’appellante, restano a suo carico, con l’obbligo di rifondere alla controparte l’importo di fr. 1'100.- a titolo di ripetibili di appello.
3. Intimazione:
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- - Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 |
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria
Rimedi giuridici (pagina seguente)
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).